MANUALE PRATICO DELLE TECNICHE DI INDAGINE

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1 MANUALE PRATICO DELLE TECNICHE DI INDAGINE Capitolo 1 L investigazione L investigazione è la ricerca meticolosa di elementi utili all'accertamento della verità. Costituisce quindi il percorso necessario per giungere ad una risposta attendibile all'interrogativo posto, per realizzare una corretta ricostruzione storica, per trovare riscontri ad un sospetto o verificarne l'infondatezza. Il bravo investigatore è quello che si accosta con umiltà e curiosità al teatro operativo e raccogliere accuratamente e pazientemente ogni possibile dato, consapevole di non essere in grado, in quel momento, di riconoscere ciò che gli servirà e di separarlo dal superfluo. Il grande investigatore dubita il dubbio costituisce il motore della sua ricerca. Ecco un primo punto su cui fermare l'attenzione: l'istinto. L istinto fornisce un formidabile supporto all investigazione. pur non sottovalutando, perciò, la prima impressione, le armi vincenti dell'investigatore sono soprattutto l'analisi scrupolosa delle informazioni acquisite e la capacità di sviluppare, ogni volta, un processo logico e razionale sottoponendolo a rigorosi controlli. Ogni processo logico, infatti, può considerarsi corretto se verificabile e quindi modificabile, perché solo attraverso un percorso di progressiva autocorrezione l'investigatore può gradualmente avvicinarsi alla verità. Altro rischio per l'investigatore viene dai pregiudizi. Il comportamento di ciascuno di noi subisce l'influenza del pregiudizio, il cui uso, frequentemente non intenzionale, costituisce soltanto un modo per semplificare la personale visione del mondo. Tuttavia, quando lo stesso pregiudizio impedisce di riconoscere le differenze individuali in una classe di persone, allora diventa inadeguato potenzialmente pericoloso. La stessa intuizione investigativa presenta seri margini di insidia quando non è immediatamente integrata e supportata da un adeguato processo logico. alla verità ci accompagnano soltanto umiltà, equilibrio e capacità di raccolta, di elaborazione, di severa analisi dei dati. Partiamo con il ribadire la necessità di contenere il più possibile istinti e intuizioni, dando invece spazio ad un processo logico severo e rigoroso. Secondo la logica razionale i modi classici del ragionamento sono il tipo induttivo è il tipo deduttivo. L'induzione è quel tipo di ragionamento che, partendo dall'esperienza, evidenza ciò che è vero per alcuni casi e lo estende statisticamente a tutti i casi. Il processo induttivo non porterà mai alla certezza, ma aumenterà statisticamente il suo valore di verità man mano che conferme arriveranno da ulteriori esperienze. la deduzione è il procedimento opposto. Parte, cioè, da una premessa già totale e ne ricava conclusioni. È evidente che la deduzione funzionerebbe nell investigazione solo se chi svolge un'indagine avesse, nella premessa, una totalità dispiegata di casi, ma ciò non accade mai e dovrà soccorrere allora il ragionamento induttivo. Senonché anche l'induzione non funzionerebbe se presa da sola, perché ha bisogno, a monte, di una serie di ipotesi plausibili; una serie di possibilità da sottoporre a verifica; solo dopo l'investigazione potrà ricorrere all'induzione, una volta che sarà stato stabilito il campo di probabilità entro le quali è ragionevole aspettarsi che si trovi la causa del fenomeno indagato. È quindi l'intelligenza umana che dovrà stabilire che cosa è plausibile, che cos'è ragionevole, che cos'è probabile e ci riuscirà con un ragionamento che Pierce definisce Abduttivo. Se l'induzione costituisce la verifica della ricerca investigativa l abduzione ne rappresenta le fondamenta. Essa è la capacità di avanzare ipotesi plausibili, istanze probabili. Presuppone uno stato di cose antecedente non osservabile che spiega uno stato di cose presente osservabile. Le conclusioni cui si perviene non sono definitive e aprono la strada a nuove ricerche e a nuove conclusioni secondo il modello di approssimazione progressiva alla verità che caratterizza la ricerca investigativa di investigazione. L'investigatore quindi è chiamato soprattutto ragionare e poi, naturalmente, ad avviare tempestivamente le azioni conseguenti. Quali sono queste azioni?

2 Alcune mosse sono codificate e vincolate a specifiche procedure (ad esempio l'intercettazione telefonica); altre sono a schema libero (il pedinamento o l osservazione); altre ancora, pur non avendo il preciso riferimento normativo dei cosiddetti atti tipici della polizia giudiziaria, hanno comunque bisogno dell'autorizzazione del magistrato(è il caso dell'esame dei tabulati contengono i dati del traffico telefonico). Le prime sono naturalmente un numero determinato; tutte le altre sono quante riuscirà a produrne la creatività di chi indaga. Di fondamentale importanza si rivelerà per l'investigatore la scelta dei tempi per ciascuna. Non esiste, di massima, un'iniziativa migliore di un'altra, esiste invece l'esigenza di operare nel complessivo disegno investigativo un'intelligente scelta della mossa di volta in volta ritenuta più opportuna. La scelta terrà conto di vari fattori: della necessità, o meno, dell'investigatore di operare all'insaputa del soggetto; delle condizioni ambientali eccetera Per prima cosa la scelta dovrà essere coerente con il corso investigativo che è stato intrapreso e con l'obiettivo cui tende l'ipotesi di lavoro che si vuol verificare. È un lavoro di pazienza; l investigatore deve attentamente e diligentemente scegliere quali azioni svolgere e in quale sequenza. Molta pazienza ed altrettanta determinazione verso l'obiettivo. L investigazione richiede fermezza e dedizione assoluta. L investigatore deve approfondire con cura la parte dell'ordinamento giuridico che più direttamente riguarda l'indagine. Dovrà operare, infine, nella più assoluta trasparenza; guidato da un unico faro: l'amore per la verità che è sempre una sola e non trattabile. L investigazione può avere anche finalità soltanto preventive ed essere condotto fuori dal processo penale. Scopo dell investigazione preventiva è la conoscenza delle abitudini, del tenore di vita, delle relazioni interpersonali, dei comportamenti di una persona o delle dinamiche, delle caratteristiche, della forza, dei punti di vulnerabilità di un fenomeno criminale. L'indagine preventiva ha obiettivi ambiziosi concreti: rilevare l'attualità della pericolosità di un soggetto o di un gruppo significa poter dare adeguata priorità agli interventi che possono scongiurare fatti criminali. La capacità di agire in prevenzione riduce la necessità di riparare al danno agendo in repressione. La principale risposta in termini sanzionatori alla pericolosità sociale è costituita dalle misure di prevenzione che rappresentano anche uno dei più significativi e misurabili frutti dell investigazione preventiva. Anche se la condotta del soggetto non dà luogo ad alcun rilievo penale, le indagini possono consentire di formulare un giudizio probabilistico sulla sua capacità di delinquere o comunque di costituire un elemento di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. L investigatore procede all attento esame delle informazioni che emergono dagli atti di ufficio sulla personalità e sui comportamenti di un soggetto, integrato da accertamenti sul campo dai quali può emergere una valutazione di attualità della pericolosità del soggetto. Avvia, allora, le procedure per proporre l'adozione da parte dell'autorità amministrativo giudiziaria di una delle misure previste dalla legge ritenuta adeguata al livello di pericolosità accertato. Altro interessante campo di investigazione preventiva e l'attività di intelligence sulla criminalità organizzata, affidata agli investigatori che operano all'interno di organismi specializzati oltre che ai servizi di informazione. Ma un terreno sul quale oggi la prevenzione misura tutta la sua efficacia è quello della lotta al terrorismo internazionale di matrice religiosa. La base di ogni investigazione è costituita da informazioni con natura, provenienza e grado di attendibilità diversificati. L investigazione, d'altronde, altro non è che la ricostruzione di comportamenti umani e gli stessi comportamenti originano informazioni le quali ne esplicitano i contenuti. Tuttavia, un insieme indifferenziato di informazioni complica le investigazioni. Dunque, è auspicabile analizzare non un acritica raccolta di dati, ma una ponderata sistematizzazione degli stessi. È indubbio che lo sviluppo della tecnologia abbia semplificato il lavoro di catalogazione e, conseguentemente, di recupero delle informazioni, ma questa facilità spesso induce a ritenere che nella sola acquisizione del maggior numero di dati risieda automaticamente la risoluzione del caso proposto. In alcune circostanze, una generica ed indiscriminata acquisizione di dati può dissimulare l'incapacità di meglio indirizzare le indagini. Deve esistere, dunque, una sapienza investigativa che li governa e li indirizza. I dati, quindi, devono essere analizzati, contestualizzati, vagliati ed interpretati per arrivare ad un'attenta e corretta comprensione, organizzazione e valutazione globale. Alla base dell'informazione sta, quindi: - la notizia, cioè il fatto;

3 - l'informazione: astrazione del fatto notizia che implica una prima serie di valutazioni in termini di attendibilità nell'alveo spazio-temporale, di credibilità in relazione alla fonte matrice, di probabilità e verosimiglianza parametrate al reale e di possibilità di conferma che, se positivo, ne aumenta la valenza; - la fonte: il canale informativo produttore che, seguendo una consolidata terminologia schematica anglosassone adattata alla specificità dell'attività di polizia può essere di natura: o umana (HUMINT) teste, persona informata sui fatti, ovvero informatore; o mediatica (OSINT) notizie tratte dalla stampa, dalla pubblicistica, dei telegiornali, dai documentari, da Internet o da tutti i media in genere; o tecnologica (ELINT elettronica; IMINT - fotografica; TECHINT - cibernetico informatica; SIGINT - monitoraggio di canali di comunicazione, intercettazioni telefoniche e/o ambientali) previo provvedimento autorizzato dalla magistratura. L'attività della raccolta di tutte le informazioni disponibili e attività di intelligence. È sempre indispensabile comunque l'ausilio del buon senso. Capitolo secondo le fonti delle informazioni gli archivi di polizia. l'archivio rappresenta lo strumento principe, è nell'archivio che si impara leggere un fascicolo. L'investigatore ha bisogno ancora oggi di questo tipo di approccio. Sono mutati gli strumenti non lo spirito che deve animare l'investigatore. gli archivi elettronici di polizia. L'archivio cartaceo è stato progressivamente affiancato da database; il centro elaborazione dati CED, del Ministero dell'interno, rappresenta l'antesignano di questa nuova generazione di archivi. Oggi il CED interforze è un sistema integrato composto dai centri di ciascuna delle forze di polizia in cui le risorse informatiche acquisite dalle rispettive articolazioni centrali e periferiche danno vita ad un unicum indistinto. A partire dal 1997 si è assistito ad una profonda riforma che è culminata con l'attuazione di un nuovo modello informatico denominato sistema di indagine SDI che fornisce il supporto all'attività operativa ed investigativa ed impone a tutti gli uffici delle forze di polizia un aggiornamento in tempo reale dei dati previsti. Lo SDI ha un approccio di tipo eventocentrico imperniato,cioè sul fatto. Il sistema, così realizzato, consente: - la gestione della totalità delle informazioni relative ai fatti criminosi di interesse per la banca dati; - l'ampliamento delle informazioni sui soggetti; - l'estensione delle informazioni di dettaglio sugli oggetti; - la massima integrazione tra i dati mediante la gestione di un'unica anagrafica su soggetti ed oggetti (con SDI è possibile accedere e visualizzare la totalità delle informazioni sul soggetto sull'oggetto presenti in banca dati); - la gestione delle correlazioni tra fatti, soggetti ed oggetti (questo aspetto costituisce uno dei punti più importanti e qualificanti del progetto SDI, in quanto permette di poter correlare le informazioni in maniera automatica). lo SDI organizza i dati secondo strutture di tipo relazionale. Tale soluzione è stata adottata per rispondere alle esigenze di utenti impegnati in diverse ed eterogenee macroattività quali: - quella operativa (necessità di avere a disposizione uno strumento semplice ed affidabile che sia in qualsiasi frangente in grado di rispondere alle richieste in modo rapido e sintetico); -quella investigativa ove gli operatori richiedono un sistema in grado di integrare e correlare informazioni per successivi sviluppi investigativi); - quella statistica (un maggior contenuto informativo strutturato in maniera da consentire maggiori livelli di dettaglio ed una migliore articolazione). Un naturale sviluppo dello SDI è costituito poi dalla MIPG/Web. Questo MIPG (modello di indagine di polizia giudiziaria) è stato ideato per fornire un adeguato supporto all'attività svolta nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni criminali. Trattandosi di database che archiviano informazioni riguardanti la sfera privata di molti cittadini è previsto un rigido sistema di controllo e di accesso ai dati. Il controllo sul CED è ora esercitato dal garante per la protezione dei dati personali (il cosiddetto garante per la privacy) e i dati e le informazioni ivi conservati possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari ed amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie. L'investigatore e la privacy hanno un rapporto con diversi interessi in gioco, spesso contrapposti: da una parte, si vuole tutelare il diritto all'oblio, mentre dall'altro, si ha necessità di acquisire informazioni. La difesa della privacy si deve sostanziare in una corretta regolamentazione delle procedure di

4 raccolta e d'accesso ai dati. La tutela della sfera personale, perché sia veramente tale, deve realizzarsi per la riaffermazione della giustizia e non già in ostacolo alla giustizia. Le fonti aperte. all'universo conosciuto della classificazione del database dell'archivio si aggiunge il pianeta dei media: stampa, televisione, pubblicazioni in rete e Internet. Il mondo delle fonti aperte, dei documenti di libera consultazione accessibile a chiunque, intellegibili da tutti, ma sfruttabili ai propri fini solo da investigatori pazienti, attenti e soprattutto disposti ad utilizzare le categorie di selezione più rigorose, alla ricerca di un'informazione banale solo in apparenza. È proprio il momento dell'analisi della notizia, della verifica del possibile riscontro che trasforma l'informazione in conoscenza e che costituisce un passaggio di base nel processo di intelligence da cui si possono e si devono articolare tutti gli altri elementi indispensabili per arrivare a quella sola ed unica verità dell'indagine. L'analisi delle notizie costituisce oggi un'attività para investigativa fondamentale; le fonti aperte, se correttamente interpretate, possono consentire costruzioni di scenari, possono fornire conferme indirette di informazioni non ancora note. Nel sistema comunicazione informazione è insito il rischio di trovarsi di fronte a fenomeni di disinformazione, di propaganda, se non addirittura di vera controinformazione. - La disinformazione consiste nel miscelare abilmente notizie vere, verosimili, incomplete, parzialmente vere o del tutto false, ricorrendo ad entrambe le categorie concettuali dell'inganno, cioè la dissimulazione e la simulazione; - Le dinamiche della propaganda si esprimono presentando solo un aspetto di una realtà vera, enfatizzando, sottolineando e rendendolo aderente all'ideologia o allo scopo-motore, in modo da raggiungere il fine ultimo della persuasione senza apparente alterazione dei fatti; - La controinformazione, infine, si presenta come l'informazione per eccellenza. Ha pretese di verità e si pone in primis come alternativa di libertà, scevra da quegli oneri mediatici dei finanziamenti e dalle pressioni dei poteri forti e delle lobbies editoriali. L'esempio più attuale di controinformazione autogestita in rete è costituito dal fenomeno Blog. Lo schema classico dello scambio delle informazioni può sintetizzare gli elementi essenziali della comunicazione nella formula: emittente, canale di comunicazione-messaggio, ricevente. La vera rivoluzione nel mondo delle fonti aperte è nata con la diffusione di Internet. Un flusso continuo globale di notizie alimentato da una fitta rete di produttori utenti. Anche l'investigatore deve adeguare il proprio bagaglio professionale; il Web è anche un luogo in cui si commettono nuovi reati. In ambito cyber-investigativo, un ruolo degli decisivo è stato assunto dalla polizia delle comunicazioni che è divenuto un efficace presidio di legalità nel mondo delle comunicazioni in generale ed Internet in particolare Le fonti riservate L'investigatore ha nel proprio armamentario varie fonti informative. Con la nascita dello stato moderno si è affermata l'esigenza di tutelare la sicurezza dello Stato attraverso una serie di schemi e procedure che la ponessero al riparo da possibili vulnera. In tale prospettiva la sicurezza dello Stato si realizza attraverso la predisposizione di appropriate norme e procedure organizzative volte a garantire la completa e continua tutela delle notizie, di documenti e dei materiali alla stessa afferenti che debbano rimanere segreti o di vietata divulgazione. Si tratta di materiale la cui non corretta divulgazione può arrecare un pregiudizio di intensità diversificata alle istituzioni del nostro paese. Dunque appare immediata la percezione come i documenti classificati non siano direttamente spendibili sul versante investigativo. Non è frequente, però, che gli organi investigativi ricevano documenti riservati; in questo caso le informazioni potranno essere utilizzate come spunto per successivi ulteriori accertamenti. Si potrà utilizzare anche in sede processuale lo stesso documento classificato, qualora si provveda alla sua preventiva declassificazione. Sarebbe auspicabile che vi fosse un attento vaglio prima di conferire ad un'informazione un livello qualsiasi di segretezza, onde evitarne un ingiustificato mancato utilizzo sul piano investigativo, o una postuma macchinosa procedura di declassifica. I servizi di informazione Circa trent'anni, fa all'esito di una crisi che coinvolge settore dei servizi segreti nazionali, ne vennero riformulati la costituzione l'ordinamento. Furono istituiti due servizi: - sismi, per assolvere a tutti i compiti informativi di sicurezza per la difesa sul piano militare, dell'indipendenza dell'integrità nello Stato da ogni pericolo minaccia ed aggressione, nonché compiti di controspionaggio; - il Sisde, per assolvere tutti compiti informativi di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti, contro ogni forma di eversione. Questa Struttura binaria fu compensata da un comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (Censis) e, sempre secondo la legge del 24 ottobre 1977 numero 801 articolo nove, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei servizi. Di converso, i servizi forniscono informazioni agli organi investigativi per il contrasto di ogni forma criminale. Un quadro apparentemente armonico, ma il codice di procedura penale non sembra poi pensarla alla stessa maniera e, laddove affronta i mezzi di prova, all'articolo 203, nel salvaguardare le fonti degli ufficiali degli agenti di polizia giudiziaria, nonché il personale dei servizi, specifica che le informazioni fornite da queste, qualora non siano esaminate come

5 testimoni, non possono essere acquisite ne utilizza. Un limite di non poco conto. All'indomani di tragici fatti dell'11 settembre 2001 apparve tutti chiaro che ognuna delle 13 agenzie interessate disponeva di un'informazione parziale, non in grado da sola di farcomprendere ciò che si stava preparando e che, condividendo le informazioni, sarebbero stati in grado di contenere e, conseguentemente, di bloccare quegli eventi terroristici. In Italia, nel maggio del 2004, il Ministero dell'interno ha creato un comitato permanente denominato CASA in cui ci sono qualificati rappresentanti della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del sismi e del Sisde. Nello specifico, il comitato svolge compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare rilievo sul terrorismo interno internazionale pervenute al Dipartimento della polizia di Stato, allo scopo primario, una volta verificata l'attendibilità della concretezza della minaccia, di consentire a quest'ultimo l'attivazione delle necessarie misure di prevenzione. Il comitato si è rivelato un ottimo strumento che da la possibilità di confrontarsi e, conseguentemente, di effettuare un'immediata e puntuale disamina delle varie notizie, attivando le articolazioni periferiche dei rispettivi enti o, in caso contrario, evitandole una inutile diffusione. L'informatore una fonte di informazioni tanto antica quanto amata dall'investigatore perciò assai diffusa all'interno del mondo dell'indagine è costituita dal cosiddetto confidente. È confidente colui che fornisce informalmente elementi che asserisce essere utili all'indagine. Le sue affermazioni non devono dunque essere documentate dall'investigatore in un verbale, limitandosi a costituire un contributo informativo non utilizzabile quale fonte di prova nel processo. A consacrarne l'esistenza e la piena legalità è l'articolo 203 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il giudice non può obbligare gli ufficiali degli agenti di polizia giudiziaria, nonché il personale dipendente dei servizi per la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatore. Il più delle volte, il confidente non è uno stinco di santo, e questa circostanza spiegherebbe già da sola la complessità della delicatezza del rapporto cui è chiamato. Un utile informatore esercita grande suggestione sull'investigatore che intravede la possibilità di un'allettante scorciatoia negli impervi meandri dell'indagine. Fermiamo l'attenzione sul momento del primo incontro con informatore. Un arresto, un accompagnamento dell'ufficio di polizia, una perquisizione, la notifica di un atto giudiziario, di una misura di prevenzione, possono essere l'occasione dell'incontro. L' Investigatore è alla costante ricerca di notizia e non fa mistero. Il potenziale confidente lo sa bene e cerca di entrare in sintonia. È un rituale delicato che poggia su equilibri fragili. È un legame forte tra persone che verranno a cementare intorno quel segreto una crescente reciproca fiducia o la vedranno sgretolarsi. Perché lo fa si chiederà l'investigatore. Capire perché lo fa è importante per l'investigatore che non ha la possibilità di seguire ogni spunto investigativo con la stessa determinazione e deve quindi fare una selezione a monte. La fiducia nella propria fonte diventa precondizione per un impiego investigativo senza risparmio. Il confidente non vuol sentirsi tale, non essere percepito come tale. Confidente, nel mondo nel mondo della malavita, sta per traditore, infame, vigliacco. L'Investigatore lo sa ed agisce di conseguenza. Con molte precauzioni avvierà la proposta di collaborazione per realizzare l'obiettivo. Attenderà pazientemente il momento giusto. Accelerare, forzare i tempi, può significare rovinare tutto il rapporto con il confidente. Segreto. L'investigatore deve saper mantenere il segreto. Il mondo cui appartiene è abituato a gestire materia riservata, ma non sempre del tutto impermeabile.rivelerà perciò al proprio superiore l'avvio di un rapporto di collaborazione con una fonte e ne illustrerà le potenzialità operative, i rischi per l'incolumità personale propria della fonte, le precauzioni che intende adottare per i successivi incontri, gli eventuali elementi critici, l'eventuale richiesta di danaro dall'utilità avanzata. Sarà opportuno che l'investigatore accompagni la relazione orale con una nota scritta. Verrà adottata ogni possibile precauzione per garantire riservatezza nei successivi incontri. In particolare deve essere subito chiaro quale sia la contropartita pretesa dal confidente e che la stessa venga corrisposta solo ad operazione conclusasi positivamente, senza possibilità di un'anticipazione di parte della somma pattuita. Il confidente non sempre si propone o fa trasparire la sua disponibilità. Momento di difficoltà economica, una crisi d'identità, il bisogno di essere compresi, la vendetta, sono solo alcune delle molle che a volte determinano un'integerrimo militante, un incallito criminale a fare il salto. Bisogna saperle cogliere o coltivare con instancabile pazienza. L'anonimo l'anonimo ha in sé una carica di disvalore etico che anche l'ordinamento recepisce, ostracizzandone ogni effetto dal procedimento penale e, a maggior ragione, dal processo. L'anonimo è una segnalazione verbale con la quale una persona non identificata fornisce informazioni. In esso, spesso, traspaiono intenti calunniatori o diffamatori o intenti maniacali dei più disparati. Non sempre, però, alla base dell'anonimo sussistono motivazioni moralmente riprovevoli. La paura di ritorsioni, il timore di essere travolto da una giustizia che a volte appare macchinosa e non sempre rispettosa di testimoni, sconsigliano molte persone dal rendere pubblicamente la loro testimonianza. Ciò, al contrario, deve essere interpretato come una richiesta di aiuto e come uno strenuo tentativo di denunciare un torto subito o di far punire i colpevoli. Tutto deve essere vagliato e contestualizzato L'agente sotto copertura l'agente sotto copertura rappresenta la forma più avanzata della penetrazione informativa. Il panorama criminale offre alcune manifestazioni caratterizzate da elevati livelli di impermeabilità non altrimenti violabili, se non

6 attraverso l'inserimento di soggetti che, dall'interno, né individuino le attività ed i partecipi ai fini di una successiva incriminazione. Negli anni novanta l'infiltrazione era affidata la figura dell'agente provocatore, frutto di una interpretazione giurisprudenziale della causa di giustificazione. In tale costruzione, la non punibilità dell'agente era riferita al carattere indiretto, marginale, del suo intervento nella fase ideativa ed esecutiva del fatto reato. In buona sostanza, la sua attività, per essere non penalmente rilevante, si doveva estrinsecare nel controllare, osservare, e contenere l'azione illecita. Il legislatore ha introdotto una causa di giustificazione speciale: i presupposti posseggono lo schema di esimente dell'articolo 51 del codice penale: l'adempimento di tutte le varie fattispecie previste; e ricorrono uniformi limitazioni. Tali limitazioni si sostanziano nella: - natura speciale della scriminante, applicabile esclusivamente ad appartenenti alla polizia giudiziaria facenti capo all'unità specializzate o agli ausiliari di cui i predetti si siano avvalsi; - nella necessità che l'operazione sia eseguita nell'ambito di un'investigazione più ampia e sia autorizzata da ben individuate autorità; - nella stretta interdipendenza tra la condotta dell'opera e l'obiettivo dell'acquisizione di elementi di prova. ipotesi specifiche delle originarie fattispecie, sono tuttora vigenti: - per i reati in materia di stupefacenti: gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono punibili allorquando, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali; - per i reati in materia sessuale: il quale rende possibile, al solo fine di acquisire elementi di prova, detenzione di materiale pornografico minorile, di acquistare, in maniera simulata, materiale pornografico, consentirne la relativa attività di intermediazione. La norma permette, altresì, la partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. E lo stesso articolo, al comma due, estende la possibilità di attività sotto copertura a personale specializzato della polizia delle comunicazioni. Taleattività under cover può estrinsecarsi nell'attività nell'attivare siti di reti, realizzare e gestire aree di comunicazione e di scambio su reti o sistemi telematici. Per le restanti fattispecie la materia trova uniforme trattazione nel richiamato articolo 9. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediata avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto nelle successive 48 ore. Per gli stessi motivi il pubblico ministero può ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Chiunque nel corso delle operazioni indebitamente rivela, ovvero divulghi i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse è punito con la reclusione da due a sei anni. Requisiti dell'attività under cover. Si danno alcune raccomandazioni: - non operare in maniera estemporanea: un'operazione sotto copertura non può essere frutto di improvvisazioni, di scelta avventata. Va preparata nei minimi particolari. Per questo tipo di operazione vale il principio secondo il quale la tecnica investigativa dev'essere sempre proporzionata gli interessi lesi, alle risorse a disposizione e al risultato che si deve conseguire; - precisare gli obiettivi da raggiungere al fine di non essere distratti da eventuali successi intermedi. La positiva riuscita di un'attività di questo tipo è legata anche la capacità dell'operatore di gestire al meglio gli imprevisti. L'accertamento dei reati che all'attività sotto copertura intendeva seguire, l'individuazione dei soggetti che li pongono in essere rappresentano gli obiettivi primari. Eventuali fattispecie di reato diverse non dovranno costituire motivo di distrazione per l'agente; - monitoraggio del contesto criminale in cui si opera: ogni attività è una storia se. In tale senso deve esistere un approfondito studio del contesto criminale in cui si opera, dei soggetti che lo popolano, delle loro storie, dei loro profili caratteriali. L'attività dovrà essere calibrata al diverso scenario criminale di riferimento. - La creazione di una identità: la falsa identità dell'agente è la chiave di volta di tutta l'attività sotto copertura. Intorno ad essa ruota la credibilità dell'operatore e la sua stessa possibilità di sopravvivenza. - definizione dei livelli di conoscenza dell'agente: lo studio del contesto criminale dev'essere il più esaustivo possibile. Tanto più esaustivo sarà, maggiore sarà la possibilità di determinare il grado di conoscenza che l'agente dovrà manifestare a seconda del livello in cui potrà essere inserito. Sarebbe infatti sospetto il partecipe che dimostrasse una conoscenza di vicende e situazioni superiori al grado della sua collocazione all'interno dell'organizzazione. - doti fisiche, psichiche, caratteriali: l'individuazione della gente più idoneo a svolgere un'attività sotto copertura è senza dubbio l'impresa più ardua. Ogni operazione ha la sua dinamica, i suoi rischi. Ogni contesto criminale una propria specificità e, conseguentemente, difficoltà diversificate. Indubbiamente esistono delle doti essenziali quali: equilibrio, il sangue freddo, autocontrollo, la capacità di dominare le situazioni impreviste, di gestire

7 adeguatamente lo stress. E poi, in tali situazioni, risultano essere basilari la pazienza, la capacità di improvvisazione, la tenacia. - Comprendere e ricordare: importanti risultano essere la capacità di comprendere le dinamiche criminali interne e la riferibilità delle varie fattispecie di reato per ciascuno dei partecipi individuati. - Predisposizione di una squadra di appoggio: un agente sotto copertura non può essere concepito come una monade lasciata a se stessa. Deve poter contare, in ogni momento, su una squadra di appoggio da cui potrebbe dipendere la sua stessa vita. Al riguardo è auspicabile prevedere vie di fuga che l'a dovrà utilizzare. In dette circostanze, la squadra di appoggio garantirà all'agente la necessaria copertura per rendere meno difficoltosa la sua esfiltrazione. - La segretezza dell'operazione: ulteriore condizione per il buon esito di un'attività sotto copertura è la sua blindatura rispetto a quelli che sono i soggetti che non sono immediatamente e direttamente coinvolti. - La messa a fattore comune delle esperienze acquisite: abbiamo detto che ogni attività ha una sua genesi, un suo sviluppo, un altrettanto proprio esito. Questo, però, non può esimerci dal fare tesoro di ogni singola esperienza, sia essa positiva, negativa, e di condividerla nell'ottica di una comune crescita. Il collaboratore di giustizia e il fenomeno del pentitismo Quano si parla di collaboratori di giustizia ci si riferisce ad un soggetto che rende formalmente dichiarazioni su reati commessi e sui loro autori divenendo un'importante pedina dell'accusa nel processo. Il contributo collaborativo può riguardare persone e fatti dei quali il dichiarante abbia comunque cognizione, pur non avendo avuto un rapporto diretto con essi. Pure il collaboratore di giustizia ha un proprio disegno e motivazioni che lo spingono ad avvicinarsi all'inquirente. Non tocca certo all'investigatore approfondirlo. Chi ha militato in formazioni terroristiche o ha compiuto azioni anche cruenti in nome della propria ideologia, solitamente avvia un rapporto di collaborazione anche in conseguenza di una rielaborazione critica della propria esperienza che lo porta alla scelta di contribuire all'eliminazione di quel delirio e alla neutralizzazione dei rivoluzionari. Per l'investigatore quello che conta è che riferisca lealmente tutto quel che sa e, soprattutto, che le sue dichiarazioni siano utili all'indagine. Come con il confidente, l'investigatore cercherà con il collaboratore un dialogo senza reticenze, finalizzato all'accertamento della verità. Non sarà facile trovare la sintonia necessaria per avviare un percorso comune, fatto di reciproca fiducia e piena convergenza di interessi. L'investigatore confida nel contributo collaborativo per arrivare a prima e più efficacemente alla verità. Il collaboratore spera di raggiungere l'obiettivo che si è prefisso. L'investigatore deve dare fiducia a chi, dopo aver violato gravemente la legge, teme ora per la propria incolumità a causa dei rapporti con il gruppo criminale di cui ha fatto parte, oppure cerca solo rifugio nel perché stanco, esausto, sfibrato da una vita che gli ha fatto conoscere stress, violenza, dolore, paura e non gli consente di regalare un futuro alle persone che gli sono state vicine. L'investigatore diventa allora l'istituzione, lo Stato, e nello Stato si può e si deve aver fiducia se non si vuole smarrire la strada della speranza. E così il soggetto si consegna all'investigatore, cui raccomanda i familiari. Il ruolo è come un'armatura dura che lo ha protetto fino ad allora. Il collaboratore, ora, è nudo. Ha perso la propria identità. Ha urgenza di ritrovare se stesso in un ambito diverso. L'investigatore deve accompagnarlo, diventare il suo interlocutore, aiutarlo a saltare il fosso, ma deve farlo con lealtà. Essere leale significa non fargli una rappresentazione idilliaca di ciò che gli accadrà quando sarà diventato tutti gli effetti un collaboratore di giustizia. Dovrà spiegargli che sta per liberarsi di un gran peso, di una morsa che sarebbe stata probabilmente mortale per lui, ma al tempo stesso sta iniziando un percorso tutt'altro che facile, anzi, decisamente impegnativo, che coinvolge anche i familiari più cari. L'investigatore deve anche formulare una valutazione di attendibilità delle prime dichiarazioni rese dal collaboratore. Può costruire, perciò, un primo filtro e conseguentemente indirizzare il magistrato verso una rigorosa contestazione delle falsità raccontate. In ogni caso l'utilizzazione processuale delle dichiarazioni del collaboratore rispetto a quelle fornite dal confidente introduce un tema ulteriore: quello della loro valenza. Un'affermazione accusatoria comunque esplicitamente indirizzata verso una certa ricostruzione della realtà costituisce certamente un elemento informativo utile per l'investigatore, ma non fornisce un contributo processualmente determinate se non concorre con altri congruenti indizi e non è irrobustito da riscontri oggettivi. Riscotri Si tende ad affermare che una dichiarazione processualmente utile solo se trova un riscontro oggettivo (ad esempio su indicazione collaboratore viene trovato un cadavere) o soggettivo (ad esempio le dichiarazioni di altri soggetti sono analoghe). In effetti, la materia è ben più complessa; essendo frequenti dichiarazioni che, pur veritiere, non risultano riscontrabili. Lassenza di uno specifico riscontro non rende però inutili tali dichiarazioni. L'Investigatore dovrà raccogliere con pazienza ogni informazione fornitagli nel corso degli incontri, simili a quelli che suole avere con il confidente, ma caratterizzati dalla prospettiva di verbalizzazione di ciò che viene detto e della conseguente sua utilizzazione processuale. Uso di ogni precauzione per realizzare la riservatezza dell'incontro, lealtà, rispetto della dignità dell'interlocutore, sono queste le raccomandazioni da rivolgere all'investigatore che si appresta a realizzare primi incontri con un soggetto che potrebbe diventare un collaboratore di giustizia. Nel nostro ordinamento, collaboratore è chiunque comunque fornisce un rapporto collaborativo agli inquirenti

8 dal quale possono derivare di benefici processuali. Solo da qualche anno con la normativa è stata prevista la figura del testimone di giustizia che, non essendo implicato in vicende di criminalità, rende coraggiosamente dichiarazioni accusatorie nel processo penale dalle quali derivano le esigenze di protezione speciale. Il rapporto dell'investigatore con il testimone di giustizia deve tener conto della sua posizione processuale, diversa da quella del collaboratore, cui, frequentemente, si accompagna un diverso vissuto, una maggiore sensibilità, vulnerabilità. L'investigatore dovrà calibrare il proprio approccio di dialogo ad una situazione per certi aspetti più complessa e delicata, anche in questo caso accompagnando il difficile percorso collaborativo con altrettanta sensibilità. L'utilità per l'indagine di un collaboratore di indubbia. Si pensi ad un'articolata organizzazione criminale. Resta quasi sempre precluso all'investigatore ciò che accade all'interno, le dinamiche, gli scopi reali delle singole azioni, rituali, le strategie. Il sodalizio è una vera e propria setta segreta. Il contributo del collaboratore di giustizia è essenziale per contrastarla adeguatamente se non eliminarla alla radice. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del pentitismo che è diventato un vero e proprio fenomeno assai controverso, anche per la inaffidabilità di numerosi collaboratori di giustizia e per la loro utilizzazione non sempre ineccepibile da parte degli inquirenti. Accade sovente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia vengono accolte direttamente dal magistrato, che affida alla polizia giudiziaria un elenco di verifiche spesso avulse dal contesto complessivo, volte a riscontrare l'attendibilità delle dichiarazioni collaborative. Questi accertamenti sono indispensabili per riscontrare punti nodali delle affermazioni fatte dal collaboratore. L'indagine tradizionale, quella realizzata sulla strada, non può e non deve morire. L'investigatore non è il notaio di un riscontro oggettivo di una dichiarazione. Egli è l'anima dell'indagine, è la mente creativa di una strategia, rappresenta uno scatto di fantasia, l'intuizione, l'analisi certosina. Il pentitismo ha messo in pericolo tutto questo costituendo la degenerazione di una positiva novità nelle investigazioni di quest'ultimo ventennio. Il collaboratore appartiene ad entrambi i monti: quello della investigazione e quello della protezione: da un lato, è vicino all'investigatore che accompagna il percorso, dall'altro, è vicino a chi lo protegge e con lui costruisce un progetto di vita sicura attraverso la scelta mirata di appropriate di misure tutorie e assistenza investigatore. L'investigatore dovrà sapersi tenere alla larga dalla sfera della protezione. L'investigatore non può e non deve avere alcuna connessione con la qualità dei servizi di protezione prestati e la protezione non deve invadere il campo dell'indagine. L'investigatore dovrà limitarsi a prendere nota delle esigenze tutorie o assistenziali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito della propria funzione e ad informare gli uffici preposti alla protezione, nell'interesse generale della giustizia. Capitolo terzo gli strumenti e le tecniche dell'investigazione gli strumenti dell'investigazione. Per tecniche investigative si intendono le modalità d'uso degli strumenti di lavoro che l'investigatore ha in dotazione e di cui si avvale per svolgere l'indagine. Alcuni strumenti sono previsti dal nostro ordinamento giuridico e possono perciò definirsi "tipici", mentre altri sono frutto dell'esperienza e della creatività dell'investigatore: sono detti perciò "atipici". Ciascuno di noi può inventare uno strumento investigativo in più. All'investigatore vanno raccomandate tutte cose: 1 - innanzitutto deve imparare a far tesoro delle opportunità che sono state colte negli anni da operatori attenti ai creativi e sono entrate a pieno titolo nel novero degli strumenti investigativi cosiddetti atipici. 2 - deve vigilare, perché queste novità vengano messe a fattore comune. 3 - infine, non deve mai considerarsi appagato dagli strumenti a disposizione e deve invece sforzarsi di produrne altri. L'esame della scena del delitto La scena del delitto parla il investigatore deve saper cogliere da quel racconto anche le sfumature più nascoste per avvicinarsi rapidamente alla verità. Il sopralluogo si basa su principi metodologici consolidati nel tempo e progressivamente arricchiti dalla moderna tecnologia. È caratterizzato da un "rigorismo obiettivo"; l'obiettività consente, infatti, di "fissare" i luoghi e le cose pertinenti ai reati, in modo tale da documentare ed acquisire tutti quegli elementi utili per i successivi accertamenti e per il proseguo delle indagini. La metodologia del sopralluogo. Secondo Ottolenghi il ritratto parlato del sopralluogo rappresenta il documento più importante di tutto l'incartamento processuale, la base di qualsiasi altra indagine di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati e la ricerca dei rei. Il sopralluogo può, quindi, essere definito come quel complesso di attività a carattere scientifico che ha come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e l'assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato, utili per l'identificazione del vero e ho della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento e per l'accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato, anche in relazione alla verifica del modus operandi dell'autore del reato.

9 L'evento criminoso configura, secondo la teoria dell'interscambio di Locard, il realizzarsi di un'interazione tra reo, vittima ed ambiente-scenario. Da ciò deriva, quindi, una sorta di scambio di tracce tra i soggetti. Prima di iniziare l'ispezione del luogo in cui è avvenuto il reato, l'investigatore provvede ad isolare la zona e ad allontanare le persone strane affinché lo stato dei luoghi e delle cose da lui trovate non venga modificato. La descrizione segue un rigoroso protocollo, che prevede il passaggio dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, rilevando, altresì, ubicazione e caratteristiche di ciascun elemento presente sulla scena del crimine. Contestualmente alla fase descrittiva, egli curerà i rilievi tecnici che contribuiscono a fissare obiettivamente la realtà del momento in cui si effettuò il sopralluogo. In particolare, ogni traccia sarà accuratamente indicate con lettere e numeri identificativi sequenziali e relativi riferimenti meretrici bella legata all'attività del sopralluogo di polizia è, infatti, l'attività di ricostruzione della dinamica della scena del crimine. Tutte le informazioni raccolte dall'sopralluogo, infatti, possono essere elaborati in fasi o momenti successivi per ricostruire scientificamente la dinamica degli eventi e l'azione dei soggetti attivi passivi coinvolti. L'investigatore si avvale di numerosi mezzi e strumenti le caratteristiche di tali strumenti rispondono a criteri di funzionalità, economicità, semplicità d'uso, robustezza, sensibilità, specificità. Se ne elencano i principali: - fonti di luce portatili, crimescope, reagenti chimici altamente sensibili per l'individuazione di elementi biologici, non visibili ad occhio nudo, ovvero pubblicati in sedi o superfici difficilmente ispezionatili ad occhio nudo per condizioni ambientali o caratteristiche strutturali; - termometro digitale a doppia sonda, strumento in grado di rilevare contemporaneamente temperatura cadaverica ed ambientali, monitorandone le variazioni durante il sopralluogo; - lift adesivi e sistemi portatili per l'evidenziazione delle impronte latenti; - scanner biometrico, inserito nel sottosistema computerizzato portatile denominato SPAID, per l'immediata acquisizione delle impronte digitali e l'invio delle impronte, per un tempestivo confronto identificativo, al sistema AFIS; - materiali plastici che consentono di fissare le impronte lasciate da calzature, pneumatici o mezzi di effrazione, ottenendo i relativi calchi in modo semplice e rapido; - microscopi ottici portatili per ispezioni in corso di sopralluogo e l'individuazione di fibre; - STUB, particolare supporto adesivo, utile per acquisire i residui dello sparo sulla vittima, sulle persone sospette di aver esploso il colpo o anche sulle superfici dell'ambiente; - distanziometro a raggio laser, necessario per misurare con esattezza, soprattutto in ambienti aperti, le distanze intercorrenti, ad esempio, tra punti di impatto balistici e lesioni d'arma da fuoco rilevate sul cadavere; - replica torre laser di traiettorie balistiche; - metal detector; - sistema di ripresa video e foto ad alta qualità; - fotogrammetria che offre la possibilità di acquisire fotograficamente e dimensionalmente la scena del crimine, specie quando risulti estesa o quando siano necessari precisi riferimenti meretrici; sonde radar per rilevare la presenza di irregolarità e disomogeneità nel terreno, a causa, ad esempio, della presenza di resti inumati. Non meno delicata del sopralluogo e l'attività di conservazione delle tracce del reato e se devono essere conservate in modo da garantire l'autenticità delle successivi analisi di laboratorio e la cosiddetta "catena di custodia". Al pari delle tecniche di ricerca, anche la repertazione si è notevolmente modernizzata, con l'introduzione di dispositivi idonei a conservare meglio le tracce. Anch'essa va condotta in modo sistematico e metodico. L'identificazione di persone l'identificazione di una persona rientra tra gli atti di investigazione tipici. Vuole fare emergere prima di tutto il "chi è" di un soggetto è solo eventualmente il "cosa è", cioè le sue qualità, la sua professione, la fedina penale, la disponibilità di beni patrimoniali. Riguarda innanzitutto la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e quelle altre comunque in grado di riferire su circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti. L'accertamento dell'identità avviene generalmente mediante l'esibizione di un valido documento di riconoscimento, ma quando si tratta di persona indagata si può procedere anche a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e ad altri accertamenti. Per "altri accertamenti" si intendono tutti quelli che consente la tecnica, peraltro in continua evoluzione, purché non siano invasivi. Ove ricorra il caso di urgenza l'investigatore potrà rilevare segni esteriori, come cicatrici, tatuaggi, macchie, documentandoli anche con mezzi video-fotografici. L'investigatore può procedere all'identificazione della persona in ogni luogo e, se questa si rifiuta di sottoporvisi, può accompagnarla nel proprio ufficio per svolgervi gli adempimenti del caso. L'identificazione dattiloscopica riguardano solo la verifica dell'identità dell'indagato o di comunque si rifiuta di dare le proprie generalità o far nascere il sospetto che possa averle date false o aver esibito un documento non autentico. La dattiloscopia e lo studio delle creste cutanee dei polpastrelli delle dita, nel palmo della mano e della pianta dei piedi. Anch'esse assumono forme e disegni strettamente individuali, immutabili nel tempo e non alterabili. Il confronto tra

10 impronte e passato storicamente e didatticamente sul principio della loro classificabilità. Oggi le applicazioni informatiche hanno modificato la tecnica del confronto. Il sistema di riconoscimento automatico delle impronte a da qualche anno velocizzato le procedure di identificazione e ridotto i margini di errore, consentendo la rapida identificazione di una lista di candidati che deve essere sottoposta comunque alla verifica del dattiloscopista. Le impronte palmari hanno gli stessi caratteri di immutabilità ed unicità. Nel palmo, possono individuarsi tre zone che si formano dalla piegatura e prensilità della mano, a ciascuna delle quali l'andamento delle creste papillari conferisce la propria individualità. L'identificazione genetica ha assunto importanza sempre maggiore negli ultimi tempi l'identificazione di persona mediante il test del DNA, molecola che contiene l'informazione genetica. La traccia biologica è spesso presente sulla scena del reato e può fornire un contributo determinante all'investigazione perché il DNA che viene estratto dal reperto contiene le informazioni utili per la identificazione della persona che l'ha lasciata, a volte l'autore del reato. La certezza scientifica dell'identità è assoluta. Altre possibilità di identificazione ulteriori confronti tra termini omologhi sono possibili per l'investigatore impegnato in un'attività di identificazione di persone: si pensi, ad esempio, al confronto dell'arcata dentaria del cadavere con quella risultante dalla documentazione sanitaria di un soggetto noto o al confronto tra gli esiti di accertamenti radiologici fatti in tempi diversi dalla persona che si sospetta identica. La diffusione dei sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici ha reso sempre più frequenti tentativi di identificazione personale attraverso un procedimento di comparazione fisionomica tra soggetti video ripresi e persone indagate o sospettate. La perquisizione La perquisizione nell'atto di polizia giudiziaria con il quale l'investigatore va alla ricerca delle cose pertinenti al reato o di chi l'ha commesso. La perquisizione è senza dubbio un atto dai risvolti imprevedibili e dal cui esito dipendono le fortune di molte investigazioni. C'è una condizione che predispone favorevolmente l'esito di una perquisizione: la sorpresa. Una traccia di un reato, un latitante, potranno trovarsi o non trovarsi in un determinato luogo ed un investigatore dovrà, necessariamente, verificarlo all'esito della perquisizione. Ma una perquisizione che non si caratterizzi per l'effetto sorpresa avrà la certezza dell'esito negativo. Personale e locale, d'iniziativa e delegata. Nel nostro ordinamento la perquisizione è disposta dall'autorità giudiziaria (perquisizione delegata) allorquando "vi sia il fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato" (perquisizione personale) o "che tali cose si ritrovino in un determinato luogo ovvero che in esso si possa eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso" (perquisizione locale). La perquisizione soggiace ad una serie di obblighi che informano anche la disciplina delle singole previsioni della legislazione speciale: - l'atto che dispone la perquisizione e consegnato all'arrestato o, qualora si tratti di perquisizione domiciliare, a chi abbia la disponibilità del luogo, Financo ai congiunti, collaboratori o al portiere. - Il perquisendo e reso edotto della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile, in caso contrario si potrà procedere comunque. - La sua esecuzione deve avvenire non prima delle 7:00 e non dopo l'evento, salvo che non venga espressamente disposto altrimenti. - La perquisizione personale deve essere seguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. - Le cose rinvenute nella perquisizione devono essere sequestrate con le modalità previste dallo stesso codice. La perquisizione è un atto non sempre programmabile e il legislatore ha previsto, in casi di necessità ed urgenza, per investigatore di proprietà di iniziativa (perquisizione di iniziativa). In particolare, è opportuno richiamare le seguenti previsioni: - l'articolo 352 del codice di procedura penale rappresenta al pari delle disposizioni sulla perquisizione delegata una sorta di norma quadro per le perquisizioni d'iniziativa; - il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 41, in materia di armi ed esplosivi, prevede una tipologia di perquisizione domiciliare particolarmente ampia, il cui presupposto è il "semplice indizio". - L'articolo quattro della legge 22 maggio 1975, numero 152, consente la cosiddetta "perquisizione sul posto". - L'articolo 103 del decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevede in tale ambito, anche per gli agenti di polizia giudiziaria, perquisizioni "in ogni luogo"; - l'articolo 27 della legge del 19 marzo 1990 numero 55, consente, nel corso di indagini per la prevenzione della delinquenza mafiosa, anche agli agenti di polizia giudiziaria, specifiche perquisizioni; - l'articolo 25 bis della legge 7 agosto 1992 numero 356, anch'esso frutto della legislazione antimafia dei primi anni 90, reintroduce per lo specifico settore la perquisizione per "interi edifici" o "blocchi di edifici", già sperimentata negli anni di piombo e non mantenuta nel codice del Recentemente, la norma è stata estesa anche alla lotta al terrorismo; - l'articolo cinque della legge 25 giugno 1993, numero 200 ci, recante misure urgenti in materia di

11 discriminazione razziale, etnica e religiosa, prevede una specifica perquisizione in materia; - l'articolo 33 della legge del 7 gennaio 1929, numero quattro, nell'ambito della repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, conferisce agli ufficiali di polizia tributaria una particolare potestà in materia di perquisizioni. La tecnica investigativa qualora la perquisizione consenta un lasso temporale sufficiente, è necessario ricordare alcune regole fondamentali: - conoscenza approfondita del perquisendo; - la possibilità di effettuare preventivi appostamenti potrà concorrere a determinare il numero dei soggetti che potrebbero rinvenirsi al momento dell'irruzione e modulare l'entità del dispositivo necessario a condurre l'attività in condizioni di sicurezza; - sempre per capire con chi si ha a che fare sarà opportuno verificare presso i terminali di polizia dell'eventuale possesso di armi, tipologia e quantità; - se si deve procedere ad una perquisizione locale, buona norma sarà procurarsi le piante catastali dell'immobile. Questi accertamenti sono fondamentali perché consentono al personale operante di conoscere preventivamente la dislocazione dei bagni esistenti e di preventivare una razionale controllo degli stessi al momento dell'irruzione; - se l'abitazione si trova in uno stabile condominiale, sarà opportuno rendere l'accesso al complesso il più libero possibile; - l'irruzione in uno stabile senza dubbio la fase più delicata di una perquisizione: tempismo, sicurezza degli operatori e di eventuali terzi sono condizioni imprescindibili; - si dovrà sterilizzare la zona più efficacemente possibile, avendo preventivamente individuato presidiato ogni possibile via di fuga. Arrivati di fronte alla porta d'ingresso si accederà all'interno dei locali con le modalità e il tipo di perquisizione impongono. Mai dovranno fare difetto l'attenzione, la cautela e la prudente determinazione; - una volta entrati è buona norma comunque non dare mai per scontate le buone intenzioni dei perquisendi; - resi sicuri i locali, gli operatori inizieranno un accurato controllo degli stessi. In tal senso risulterà utile una puntuale pianificazione dell'atto; - qualora la perquisizione sia finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, di esplosivi odiarmi, e di locali o gli spazi in genere siano di notevole estensione sarà buona regola fare intervenire unità cinofile specializzate al personale tecnico dotato di apparecchiature all'uopo destinate. Molto spesso, però, le perquisizioni sono il frutto di eventi improvvisi o situazioni accidentali. In questo caso l'operatore dovrà fare i conti con i requisiti di legge previsti e dovrà necessariamente modulare il suo intervento alle risorse a disposizione ed ai pericoli che ogni singola circostanza operativa impone. La perquisizione, soprattutto quella locale, si caratterizza, infatti, per un elevato numero di incognite. Non sempre si ha contezza di quello che ci attende dietro una porta e una buona dose di prudenza non deve mai mancare. La perquisizione esige, ove consentito, una puntuale pianificazione e per il suo buon risultato, molto dipenderà da una corretta irrazionale esecuzione. Le sommarie informazioni testimoniali. L'indagine su un episodio criminoso tende alla sua fedele ricostruzione. Un decisivo aiuto all'investigatore può venire dal testimone, da una persona, cioè, che sa perché ha visto o sentito e dunque può far fede di un fatto di cui ha diretta conoscenza. Tale "fatto" può non essere direttamente quello su cui verte l'indagine, ma può riguardare una circostanza comunque utile l'investigatore e all'investigazione. Persone potenzialmente informate sui fatti utili all'indagine vanno cercate ed individuate al più presto da parte dell'investigatore accorto, sia perché la memoria meglio rispondesse sollecitata a caldo, sia perché il passare del tempo, a volte, suggerisce 1000 cautele a chi ha visto o comunque sa, inducendolo a comportamenti reticenti se non addirittura omertosi. La normativa vigente, prevede che la polizia giudiziaria raccolta "ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole", raccomanda all'investigatore di procedere, tra l'altro, "alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti". Non sempre, però, l'investigatore sa ciò che può essere rilevante. Quindi, a costo di fare un po' di fatica in più, deve esaminare con cura anche ciò che sembra marginale. L'assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti, dunque, è un atto di investigazione tipico. Persona informata sui fatti e non soltanto chi ha diretta cognizione di una circostanza interessante, ma anche chi ha direttamente subito il reato o ne ha ricevuto un danno. D'altra parte con il testimone più diretto del rapinato? In proposito, non è superfluo sottolineare che, definendo la parte offesa come il testimone "più diretto", non si intende definirla necessariamente il testimone "più attendibile" persona informata sui fatti può essere chiunque. L'investigatore si potrà trovare in presenza di eccezioni all'obbligo di deporre. Esse riguardano alcune categorie di persone tassativamente indicate dalla legge (non sono obbligati a deporre: i prossimi congiunti dell'indagato, le persone che hanno informazioni in ragione del

12 loro ministero, ufficio, professione: sacerdoti, medici, eccetera; i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio che, per ragioni del loro ufficio, hanno informazioni che devono rimanere segrete; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed il personale dei servizi segreti sui nomi dei loro informatori.). Quali formalità deve osservare l'investigatore nella conduzione dell'esame testimoniale? Nulla viene previsto per l'anno nuovo atto che compie l'investigatore della polizia giudiziaria, che, perciò, non soggiace a specifiche limitazioni. Possiamo analizzare come l'investigatore si accinge all'esame "testimoniale". Il luogo ove assumerà le informazioni dalla persona che potrebbe essere a conoscenza di circostanze utili all'indagine, sarà generalmente, il proprio ufficio. Egli cercherà di creare delle migliori condizioni perché l'esame possa svolgersi in serenità e favorire un rapporto positivo con il potenziale teste. L'investigatore deve saper creare un clima collaborativo e tener conto dell'emozione, dello stato di confusione, dell'imbarazzo, del disagio, a volte della paura in cui può trovarsi il soggetto. Il compimento dell'atto può essere positivamente avviato in una situazione di sufficiente distensione. L'investigatore chiederà preliminarmente al soggetto di fornirgli le informazioni di cui è a conoscenza su un certo fatto e verbalizzata fedelmente le dichiarazioni acquiste. Porrà, quindi, domande di dettaglio. L'utilità dell'esame "testimoniale" dipenderà molto dalla capacità dell'investigatore di non influenzare l'esaminato suggerimenti voluti costituiscono, oltre che un reato, anche una gravissima, inammissibile ed inqualificabile violazione dell'etica professionale ed appaiono strumenti di comoda scorciatoia per arrivare alla particolare verità di cui l'investigatore si è innamorato. L'escussione dell'indagato La possibilità per l'investigatore di escutere l'indagato rappresenta uno dei momenti più significativi di un'intera investigazione. Sia nell'immediatezza del fatto reato, sia allorquando la persona che l'investigatore ha imparato a conoscere sempre più approfonditamente gli si presenti davanti per dimostrare la sua innocenza per dissimulare la sua colpevolezza, due diverse ed opposte esigenze si confronteranno: da una parte, quella di un individuo su cui gravano i sospetti di colpevolezza, dall'altra quella dell'investigatore che vorrà capire quanto degli indizi raccolti possono confermarla o confutarla. L'interrogatorio l'interrogatorio è senza dubbio uno degli armamentari più tradizionali dell'investigatore. Il magistrato del pubblico ministero può delegare gli investigatori della polizia giudiziaria l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, purché in stato di libertà, ed alla presenza del suo difensore. L'investigatore provvederà alla conduzione dell'atto ed alla stesura del relativo verbale nelle forme previste dalla legge l'interrogatorio è uno dei momenti più delicati significativi di un'intera investigazione. Un atto delicato, che deve essere svolto con la massima attenzione ed un'accurata preparazione. L'investigatore deve saper stimolare i ricordi e le emozioni della persona che viene sentita, con una sapiente impostazione dell'interrogatorio, fatto di domande via via più specifiche e "stringenti" ed ampi spazi per le cause e le spontanee dichiarazioni dell'interrogato. Le modalità con le quali condurre un'interrogatorio dipendono dall'interlocutore, dalla strategia che si intende seguire, dagli elementi conoscitivi di cui si dispone, da quanto si è disposti, in quella fase, a disvelare. Ogni interrogatorio ha una sua propria unicità. Non esiste un efficace manuale. In Italia il codice di procedura penale dice che "non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti". Dunque, nulla di tutto l'armamentario appartiene al nostro investigatore, anche perché, nel nostro ordinamento l'interrogatorio è essenzialmente un atto favore dell'indagato, avendo quest'ultimo, in tale contesto, la possibilità di discolparsi e di chiarire la sua posizione. Alla luce di ciò, apparirà ulteriormente chiara la sua importanza e la sua delicatezza e di quanto l'investigatore dovrà farne uso è sollecitarne la delega al magistrato del pubblico ministero. Con riguardo alla sua condizione, l'articolo 64 del codice di procedura penale, ne detta le regole generali: - la persona sottoposta alle indagini interviene libera all'interrogatorio; - prima che all'inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento simile al suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 codice di procedura penale e le garanzie di cui all'articolo 197 bis del codice di procedura penale. Nel condurre l'interrogatorio, l'investigatore si farà ispirare dal buon senso, avvalendosi di uno schema generale di domande preventivamente predisposto e adattandolo al quadro che va delineandosi alla luce delle risposte ottenute o integrandolo con nuove domande proprio da quelle risposte suggerite. L'assunzione di dichiarazioni dall'indagato l'investigatore, nella fase in cui opera di propria iniziativa, altresì la facoltà di assumere sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo. Prima di iniziare l'atto, l'investigatore in vita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a nominarne un ufficio. Le sommarie

13 informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore. Questi all'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. L'investigatore, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, può assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se restate in flagranza o in stato di fermo, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. L'opportunità non è di poco conto il fatto che l'ordinamento non è consentita ogni documentazione e o utilizzazione non è sminuisce l'importanza. L'impossibilità di documentare la provenienza dell'informazione, suggerirà all'investigatore di agire con particolare cautela affinché non ne sia inficiata la validità in sede dibattimentale o anche nel momento della rivisitazione della posizione dell'indagato ai fini del mantenimento della misura cautelare. L'investigatore può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nell'dibattimento, se non ai fini della contestazione della sua deposizione. Le "spontanee dichiarazioni", al contrario delle precedenti "informazioni rese nell'immediatezza di virgolette, hanno dunque una ricaduta processuale, per cui una puntuale annotazione risulterà sempre doverosa. Il confronto. Le dichiarazioni rese da potenziali testi o degli indagati possono presentare significativi punti di contrasto che l'investigatore ha interesse a chiarire quanto prima. In tal caso, chi indaga dovrà cercare di risolvere il disaccordo, accertando chi dice il vero e chi invece mentre. Potrà farlo in vari modi ma potrà anche ritenere più efficace ed immediato mettere a confronto le due o più persone in disaccordo. La legge non prevede il confronto tra potenziali "testimoni". Ne consegue che può rientrare tra gli atti di indagine atipici. L'investigatore deve muovere nel rispetto di alcuni presupposti: - che le persone invitate al confronto abbiamo già reso dichiarazioni; - che da tali dichiarazioni si è messo un significativo contrasto; - che sia ritenuto necessario accertare chi abbia detto il vero. Avuta la presenza delle persone che hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti e circostanze, l'investigatore dà lettura delle dichiarazioni da loro in precedenza rese. Evidenziato/i il/i punto/i di contrasto, che le loro si intendono confermarle oppure modificarle. Si dovranno, poi, mettere a verbale le considerazioni, provocazioni, accuse, repliche, concitati battibecchi e perfino eventuali gestualità ritenute importanti. L'investigatore dovrà fare esplodere il contrasto, evidenziando la divergenza delle loro posizioni. Dovrà stimolarli alla verità. Dovrà stare attento ai gesti, di rossore, alle emozioni che faranno da cornice ad un atto di investigazione del genere. Il ritmo delle domande sarà incalzante. Ma ancor più incalzanti saranno le contestazioni che reciprocamente le persone messe a confronto si faranno, se ben provocate dalla sapiente regia dell'investigatore. La compresenza di potenziali testi, o indagati, o di potenziali testi ed indagati, l'attenzione che inevitabilmente domina la scena, l'aggressività scatenata dalla presenza di una persona che dice il contrario di quanto sostenuto dall'altra, il disagio, l'imbarazzo, l'ansia, l'irritazione, sono tutti fattori che celano una grossa insidia, che costituisce il vero rischio di questo tipo di investigazione. Si tratta di un atto investigativo assai delicato, e l'investigatore è chiamato a far mostra delle proprie qualità di uomo e di conoscitore dell'animo umano, oltre che di professionista dell'indagine. L'individuazione. Nel corso dell'indagine accade di frequente che la vittima del reato o una persona che abbia assistito al fatto criminoso descriva compiutamente il colpevole o il corpo del reato o quant'altro possa essere oggetto di percezione sensoriale e ritenga di essere in grado di riconoscerlo qualora dovesse vederlo sentirlo di nuovo. Accade altrettanto frequentemente che l'investigatore, in base alla tipologia del reato, all'età anagrafica dell'autore, alla sua descrizione, diriga i propri sospesi sulla persona un gruppo di persone. In questi casi, l'investigatore può ritenere opportuno presentare la persona una cosa sospetta all'attenzione di chiedere le condizioni di riconoscerla, qualora si tratti della persona della cosa vista consentita. Stiamo parlando dell'individuazione di persone o cose, atto di investigazione atipico. Come strumento di indagine, l'individuazione presenta aspetti apparentemente contraddittorio: da un lato, non imprigiona l'investigatore nei rituali del formalismo e lo lascia libero di operare così come l'esperienza e la tecnica gli suggeriscono, dall'altro, gli impone una particolare correttezza ed il rispetto massimo delle garanzie perché un uso improprio di tale strumento potrebbe inficiare atti processuali successivi. Non sempre la memoria riesce ad imprimere le informazioni necessarie per un successivo riconoscimento, anzi, la situazione di stress a volte altera addirittura la percezione. Ancora più complicato è il momento che precede l'individuazione e cioè la preventiva descrizione, che presuppone la memorizzazione di una serie di dati e la capacità di elencarli con cura, mentre invece il riconoscimento presuppone che sia un'immagine a fare affiorare il ricordo e non viceversa. La complessità delle situazioni descritte rende conto dell'alta incidenza di errori da parte di chi è chiamato ad effettuare l'individuazione, a fronte della sua certa buonafede. L'investigatore inviterà il teste a fare una preventiva descrizione della persona o della cosa che è chiamato ad individuare, fornendo ogni particolare ricordato e gli chiederà, poi, se abbia già visto foto ho effettuato riconoscimenti o abbia ricevuto da altri indicazioni o descrizioni. Di estrema importanza è poi la ricerca di eventuali circostanze comunque in grado di influire sull'attendibilità dell'individuazione. L'investigatore deve, in primis, predisporre l'atto. Se ritiene che la

14 persona chiamata all'individuazione possa essere intimorita dalla presenza della persona sottoposta all'atto, si userà la precauzione di utilizzare due stanze, divise da uno specchio unidirezionale. A questo punto il teste sarà invitato a dire se ha riconosciuto la persona una cosa e in caso affermativo ad indicarla. L'investigatore dovrei evitare di suggestionarlo in alcun modo. L'atto ha valenza pressoché esclusivamente investigativa. Il colloquio a fini investigativi. Lo stato di carcerazione è senza dubbio un'a condizioni di particolare disagio che può contribuire a determinare la decisione di intraprendere scelte collaborative. L'ordinamento penitenziario consente di visitare gli istituti penitenziari e di effettuare colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti di criminalità organizzata. Il colloquio investigativo è per sua natura una zona grigia, in cui l'investigatore cerca di capire la disponibilità del detenuto a fornire informazioni utili per la prevenzione di gravi delitti e per quest'ultimo è l'occasione di verificare i termini di una sua possibile collaborazione. In questo contesto si inseriscono sovente personaggi equivoci che cercano di proporsi quali veicoli informativi per ogni tipo di situazione. È il caso della recente recrudescenza del fenomeno terroristico che ha spinto numerosi detenuti a richiedere colloqui investigativi per poi rilasciare informazioni quantomeno inattendibili. In questo tipo di intossicazione i predetti detenuti sono soliti miscelare informazioni. Di gran lunga più interessante il colloquio che si pone all'esito di un percorso carcerario di cui l'investigatore abbia avuto contezza a mezzo del personale di quelle strutture, qui l'investigatore deve porre sempre maggiore attenzione. Il colloquio non può esaurirsi in una estemporanea apparizione e non sempre le prime schermaglie sono corrispondenti, in un senso come in un altro, all'esito finale. A volte gli inizi sono difficili, caratterizzati da una naturale e comprensibile diffidenza soprattutto se il colloquio caricato da ingiustificate aspettative. Il miglior approccio è la consapevolezza che l'esito non potrà mai essere negativo, nel senso che da un colloquio o da una serie di colloqui non si uscirà mai un quadro informativo inferiore a quello posseduto, tutt'al più sarà rimasto invariato. Un ruolo decisivo sarà giocato dalla scelta dell'operatore più idoneo. Tanto più l'investigatore sarà riuscito a conquistare la fiducia del suo interlocutore, tanto più i due avranno instaurato un rapporto di empatia, tanto maggiori saranno le possibilità che il colloquio raggiunga il suo scopo. Vi sono, poi, tutta una serie di colloqui che potremmo, comunque definire, "investigativi": da quelli con detenuti agli arresti domiciliari a quelli con detenuti all'estero. L'intercettazione di ogni forma di comunicazione l'investigatore e la sua attività soggiacciono alla legge, che in materia, è assolutamente perentoria: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Le intercettazioni delle comunicazioni raggiungono il loro primario scopo solo se le conversazioni intercettate vengono ascoltate. Troppo spesso, prigionieri di stereotipi letterari o cinematografici, quando si pensa alle intercettazioni si è portati ad immaginare stanze, magari bunker, pieni di registrazioni o di diavolerie tecniche, ma tutto questo ha un'effettiva incidenza sulla realtà, fornendo un concreto contributo all'indagine, solo qualora per ognuno di questi congegni esista un attento operatore che ascolta. Tutto il resto è fantasia o, peggio ancora, maldestro uso degli strumenti investigativi l'intercettazione ha dei costi, non solo economici. Un'intercettazione mal gestita non solo non permette di conseguire i risultati sperati, ma può rappresentare anche un pregiudizio per l'intera indagine. L'intercettazione telefonica l'intercettazione telefonica rappresenta senza dubbio l'antesignana della più generale categoria delle intercettazioni di comunicazioni. L'articolo 266 del codice di procedura penale per disciplinare i limiti propri dell'intero settore afferma che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: - delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; - delitti contro lo pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni; - delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; - delitti di contrabbando; - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziarie, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; - delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale nell'attuale sistema, il pubblico ministero ha facoltà di richiedere l'intercettazione al giudice per le indagini preliminari che, riscontrata l'esistenza di gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell'atto ai fini della prosecuzione delle indagini, le autorità con decreto motivato per le indagini sui reati di criminalità organizzata in senso stretto e per quelle in materia di terrorismo esistono alcune significative deroghe: - Le intercettazioni non debbono essere assolutamente indispensabili, ma sono necessarie;

15 - esse possono essere richieste anche per l'iniziale svolgimento delle indagini e non già per la prosecuzione; - gli indizi richiesti devono essere sufficienti e non necessariamente gravi. Nei casi di urgenza pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al predetto giudice. Il giudice, entro quarantott'ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita. È il pubblico ministero che dispone con proprio decreto l'intercettazione indicando le modalità e la durata. Tale durata non può superare i 15 giorni, ma può essere prolungata dal giudice con decreto motivato. Delle comunicazioni intercettate e delle operazioni è redatto verbale. Le operazioni debbono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato il il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. L'intercettazione telefonica, oggi più che mai, deve rappresentare una forma integrata di sorveglianza dell'indagato, alla quale devono essere affiancate più penetranti tecniche, quali l'intercettazione ambientale, il pedinamento ed altro. Chiede dunque non può prescindere dal comunicare. Pertanto porrà in essere tutte quelle cautele per rendere più difficile l'individuazione dell'utenza buona. Risulterà utile effettuare un preliminare screening del traffico telefonico di utenze a vario titolo afferenti ai soggetti indagati, individuando quelle meritevoli di ulteriori approfondimenti ivi compresa l'intercettazione. L'intercettazione ambientale lo stesso articolo 266 del codice di procedura penale stabilisce che è possibile effettuare l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (generalmente definita ambientale). Qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora o con delle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. L'intercettazione ambientale rappresenta già di per sé una efficace fonte di prova potendola definire una forma di inconsapevole confessione. Una intercettazione ambientale, per risultare decisiva, dovrà essere collocata nel posto giusto e con modalità tali da non far insospettire i monitorati. Alla prima esigenza dovrà provvedere una serie di attività investigative volta a verificare le abitudini degli indagati, i mezzi di trasporto utilizzati, i luoghi in cui sono soliti ritrovarsi, non disgiunti dalle modalità con le quali vi si recano. Tanto più queste ultime appariranno macchinose tanto più il luogo risulterà essere di interesse. Ci sono soggetti particolarmente sensibili a queste problematiche a tal punto che sono soliti bonificare le loro autovetture e di luoghi di privata dimora con una sistematicità che scade nella paranoia. Ci sono, invece, altri soggetti che meglio si prestano a questa attività intrusiva. La pianificazione di un'intercettazione ambientale, pertanto, dovrà tenere conto di tutte queste variabili. Si potranno verificare casi nei quali una ambientale presenti tutta una serie di contro indicazioni operative che le sconsiglieranno la realizzazione. Anche qui, l'ultima parola spetterà agli investigatori, alla sua sensibilità e dalla sua esperienza. L'intercettazione telematica il legislatore del 1993 ha introdotto l'articolo 266 bis, in forza del quale è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi. Un indubbio ausilio per l'investigatore, anche in considerazione della sempre più crescente e pervasivo uso di tali mezzi di comunicazione. Le tipologie di intercettazione da realizzare attraverso la rete Internet sono sostanzialmente riconducibili a due macro aree: - intercettazioni realizzate attraverso la infrastruttura di comunicazione di un ISP, il cosiddetto provider; - intercettazioni sulla linea telefonica dell'indagato. Quando si procede attraverso il provider, esso potrà riguardare un account definito, o un account non definito. Il primo caso si realizzerà allorquando l'indagato sia già stato identificato e la raccolta delle informazioni effettuate con modalità tradizionali evidenzino abitudini non costanti in termini di utilizzo di postazione informatica. Analogamente, l altra modalità di intercettazione verrà posta in essere quando il soggetto non è stato ancora identificato, ma si sia in possesso degli estremi dell'indirizzo di posta elettronica gli strumenti variano in funzione del caso specifico e possono comprendere la nomina di un tecnico individuato di concerto con il provider da incaricare formalmente per la collaborazione alla realizzazione dell'attività quale ausiliario di polizia giudiziaria. In tali casi l'attività si concretizza nella duplicazione del traffico generato attraverso l'infrastruttura di comunicazione del provider qualora, invece, vi sia mancanza assoluta di elementi utili ad individuare i soggetti da sottoporre all'indagine, un'ulteriore modalità di intercettazione da svolgersi presso il provider è effettuata con l'impiego delle sonde ADSL, la cosiddetta intercettazione parametrica. In questo caso la sonda potrà individuare, nel flusso delle comunicazioni che vengono trattate dal singolo provider, i dati corrispondenti a parametri di ricerca impostati dall'investigatore. Anche qui la tecnologia e gli strumenti che ci offre devono essere gestiti, sempre e comunque, dalla sapienza investigativa. Giudiziaria e preventiva Le intercettazioni che abbiamo appena esaminato e che corretto definire giudiziarie si muovono all'interno di un quadro rigidamente tipizzato, per il quale sono necessari specifici requisiti. Ciò in considerazione della

16 particolare incidenza nella sfera della libertà degli individui. Su un versante pre processuale si muove un altro tipo di intercettazioni definite, non a caso, preventive. Queste hanno avuto una definitiva sistemazione con la legge antiterrorismo del Queste intercettazioni non vedono il concorso autorizzatorio del giudice delle indagini preliminari e non avranno alcun riverbero processuale. Allo scopo di fornire agli investigatori elementi di conoscenza per scongiurare la consumazione di gravi delitti e, qualora non siano ancora emersi indizi tali da richiedere una intercettazione giudiziaria, di far acquisire spunti per il corretto prosegue delle investigazioni. L'articolo 226 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale prevede l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengano nei luoghi di privata dimora, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di gravi delitti di criminalità organizzata e di terrorismo. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che vengano necessaria la prosecuzione delle operazioni. Può essere autorizzato, altresì, il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione, né essere altrimenti divulgate. Qualora si presenti la necessità di convertire le intercettazioni preventive intercettazioni giudiziarie il giudice non potrà avvalersi del dato informativo emerso dalle intercettazioni preventive, perché assolutamente inutilizzabile. La sorveglianza. La sorveglianza è l'attività attraverso la quale l'investigatore pone l'indagato in uno stato di perdurante osservazione: ne scruta movimenti, ne studia i comportamenti, analizza le sue reazioni alle sollecitazioni che lo Stato di sospettato, consapevole o meno, gli impone. Il pedinamento il pedinamento comporta una serie di innumerevoli attenzioni e di sensibilità che solo il tempo della pratica possono affinare e migliorare. Il pedinamento dovrà seguire alcune regole base: - preliminare studio del soggetto che si intende pedinare, acquisendo ogni utile informazione che ne faciliti il primo approccio; - un pedinamento dipende, molto, da un adeguato dispositivo, in cui ad un buon livello qualitativo faccia eguale riscontro un numero sufficiente di operatori. Il dispositivo deve essere calibrato sulla lunghezza temporale dell'essere di più, sul territorio coperto e sulle difficoltà che questi presenti, e, infine, sulle apparecchiature a disposizione. - Ogni dispositivo che si rispetti dovrà avere un coordinatore. La diversa dislocazione dipenderà dall'affiatamento della squadra e dagli strumenti tecnici di cui disporrà. Sarà il coordinatore ad avere l'ultima parola nei momenti critici; - certamente non dovrà difettare di una buona rete di comunicazione; - approfondita conoscenza dei luoghi; - molte organizzazioni utilizzano in maniera sistematica il cosiddetto "contro pedinamento". Questa tecnica consiste nel far passare il militante in luoghi ove si è preventivamente collocato un altro militante (contro pedinatore), il quale avrà la funzione di agganciarlo a distanza e verificare presenze indesiderate. L'investigatore dovrà far pedinare, a sua volta, i suoi pedinatori; - ove possibile, le fasi di un pedinamento, almeno quelle ritenute più significative, saranno video riprese. Il pedinamento elettronico anche in questo campo la tecnologia ha fornito ausili certamente non immaginabili solo qualche anno fa. Fra tutti, ha assunto un ruolo sempre più importante il GPS che, grazie ad un sistema integrato di satelliti in cui segnali sono gestiti da un apposito software, permette in tempo reale di seguire gli spostamenti, ad esempio di un veicolo, evitando ai pedinatori sovraesporsi nel collocarvisi a ridosso. Il GPS, inoltre, consentirà all'investigatore di disporre di una puntuale e documentata ricostruzione degli spostamenti del monitorato al fine di dimostrare, eventualmente, la compatibilità delle sue presenze con eventi afferenti ad attività delittuose al medesimo addebitabili. Questi apparecchi necessitano di un'adeguata alimentazione, hanno un ingombro possono essere rinvenuti ad un'attenta ispezione del mezzo. Quindi, prima di collocarli, accertarsi che vi siano le condizioni per farlo, verificare che i soggetti destinatari delle investigazioni non siano soliti "bonificare il mezzo", evitando, in tal modo, le sirene dei mercanti che ne sollecitano, sempre comunque, l'installazione. La video sorveglianza un altro importantissimo ausilio all'osservazione dell'indagato è costituito dalla video sorveglianza che ha in molti casi sostituito, sublimandolo, il vecchio appostamento. La tecnologia ha fornito il proprio insostituibile

17 apporto e quindi laddove un giorno era necessario investire notevoli risorse, un numero consistente di operatori, con il rischio peraltro di essere scoperti, oggi è sufficiente predisporre una o più sofisticate telecamere in cui segnali potranno essere trasportati in un comodo ufficio. È ovvio che su strada dovrà essere sempre disponibile un dispositivo umano. Altre tecniche di indagine non meno diffuse nella pratica sono le iniziative che nascono dalle opportunità sempre nuove che la realtà offre. La telefonia radiomobile, ad esempio. Il gestore telefonico, infatti, in grado di tracciare gli spostamenti sul territorio di una utenza cellulare e di conoscere il momento esatto in cui si verifica la conversazione telefonica, in entrata o in uscita, la sua durata, il numero contattato o quello chiamante e la posizione geografica dell'utente all'atto della chiamata. Ciò significa che l'investigatore entrando in possesso del tabulato contenente il traffico di una certa utenza telefonica relativo ad un determinato periodo, acquisisce un formidabile patrimonio informativo sul conto di quella utenza utilizza. Il gestore telefonico alla possibilità di visualizzare la posizione sul territorio di un telefono cellulare con un'approssimazione corrispondente, più o meno, all'ampiezza di un quartiere. A volte l'autore del reato, a conoscenza delle tecniche di indagine più diffuse, usa precauzioni per escludere possibili intrusioni investigative nella sua vita, cambiando, ad esempio, continuamente le schede telefoniche del proprio cellulare. Anche in questo caso, l'unicità del codice del telefono, detto "IMEI", consente di accertare quali e quante carte siano state utilizzate e di acquisirne, conseguentemente, il traffico. Anche le schede prepagate possono fornire elementi utili alle indagini. Ciascuna scheda, infatti, è sempre identificabile, avendo una banda magnetica che ne consente la riconoscibilità. I posti telefonici pubblici che ancora conservano l'uso della moneta e perciò non consentono di acquisire tracce oggettive lasciate dall'autore della telefonata, tuttavia, siccome ogni postazione conservi memoria i dati relativi al traffico, possono comunque suggerire qualche iniziativa investigativa. Non meno remunerative sono le tecniche finalizzate a capitalizzare investigativamente il patrimonio di informazioni contenute nelle banche dati informatizzati negli archivi cartacei di aziende, pubbliche e private, che nascono ovviamente per altri fini. Ad esempio, le modalità del loro pagamento raccontano molte cose sull'utilizzazione dell'immobile, ma, soprattutto, sulla persona che lo occupa, che potrebbe non identificarsi nell'intestatario. L'investigazione su stranieri. Oggi, il nostro territorio, vede una presenza significativa di stranieri regolarmente soggiornanti, a fronte di sacche perduranti di clandestinità. È come per ogni altro fenomeno ciò ha prodotto riverberi sul versante della criminalità, si essere comune e terroristica. Le investigazioni che si sono succedute nel tempo in materia hanno accertato l'operatività sul nostro territorio di mafie etniche. A fronte di ciò l'apparato statale ha affinato o ha creato ex novo strumenti di contrasto per consentire all'investigatore di meglio penetrare questa realtà e consentire il contenimento di questi fenomeni criminali, nonché l'individuazione e l'arresto di soggetti responsabili di attività illecite. Il nostro ordinamento prevede la possibilità di fare ingresso nel territorio dello Stato allo straniero in possesso di passaporto valido o di documento equipollente e del visto di ingresso, ad esclusione dei casi di esenzione. I visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Gli stranieri, all'atto della richiesta del titolo di soggiorno, sono sottoposti a rilievi foto dattiloscopici. Fatte salve le ipotesi giudiziarie e l'eventuale richiesta dello status di rifugiato politico, lo straniero, qualora non apolide o la cui nazionalità non sia accertabile, potrà essere espulso dal territorio per i seguenti motivi: - ordine di sicurezza pubblica o allorquando la sua permanenza nel territorio nazionale possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; - ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; - permanenza nel territorio senza permesso di soggiorno; - appartenenza alle categorie previste dalla legislazione speciale in materia di usura di prevenzione. I provvedimenti, salvo per i motivi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal ministro, sono assunti dal prefetto. I permessi di soggiorno per fini collaborativi il legislatore prevede forme di tutela per quei soggetti che collaborano con la giustizia. Testo unico sull'immigrazione il nostro ordinamento previsto la possibilità di regolarizzare la loro posizione ai fini del soggiorno. L'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione prevede che qualora siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, il questore possa rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. La legislazione antiterrorismo l'articolo due della legge 155 del 2005, consente sempre al questore di rilasciare lo straniero uno speciale permesso di soggiorno allorquando nel corso di operazioni di polizia vi è l'esigenza di garantire la sua permanenza nel territorio dello Stato avendo lo stesso offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una

18 collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma tre dell'articolo nove del citato decreto legislativo numero otto del Quando la collaborazione offerta, poli, abbia avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno. Gli strumenti che abbiamo esaminato presentano dunque una duplice valenza: da un lato, infatti, assolvono ad un'esigenza tutoria connessa ad un'attività collaborativa dello straniero, dall'altro, consentono una efficace penetrazione informativa a più ampio spettro, non altrimenti realizzabile. La scienza al servizio delle investigazioni l'evoluzione scientifica del novecento ed il conseguente sviluppo tecnologico hanno profondamente inciso sulla tecnica delle investigazioni. La fase dell'investigazione scientifica successiva al sopralluogo si caratterizza per l'esecuzione degli accertamenti tecnici. Questo tipo di indagine può essere ripetibile o i ripetuti in punto ed a sottolineare quanto, nell'ultimo decennio, lo studio delle tracce di sangue o dei materiali biologici abbia subito un notevole sviluppo grazie alla scienza e alle tecniche di biologia molecolare. La possibilità, ad esempio, di estrarre profili genetici da quantità anche esigue di sangue ovvero da materiale biologico vario a ampliato le possibilità di identificazione individuale. In particolare, per quanto concerne l'amplificazione di regioni di piccole dimensioni del DNA, la tecnologia attualmente utilizzate, denominata reazioni a catena della polymerasi, consente di ottenere grandi quantità di copie della regione di DNA prescelta. In seno alle indagini biologiche, è stato poi introdotto il cosiddetto sistema CODIS, sorta di archivio informatico del DNA capace di elaborare i dati inerenti alle frequenze genotipiche della popolazione di riferimento. Le indagini di laboratorio sono integrazione sviluppo delle indagini tipiche ed atipiche di polizia giudiziaria e degli accertamenti urgenti svolti dall'investigatore durante l'esame della scena del delitto. Indagini biologiche riguardano, oltre che l'analisi del DNA, quelle su reperti biologici costituiti da sostanza emetica, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere e resti umani. In particolare, vengono effettuate indagini generiche e specifiche per stabilire la natura delle tracce sequestrate ed accertamenti enzimatico-colorimetrici per la diagnosi generica sulla saliva e morfologici, al microscopio ottico, sulle formazioni pilifere. Indagini balistiche riguardano: - La verifica della funzionalità dell'arma e della sua reale idoneità offensiva; - Le attività sperimentali di sparo al fine di ricostruire o verificare la dinamica dell'evento; - l'identificazione dell'arma che ha sparato attraverso l'esame di bossoli dei proiettili repertati in sede di sopralluogo e di esame autoptico; - Le comparazioni balistiche incrociate fra reperti omogenei per stabilire l'identica provenienza di bossoli dei proiettili. Le apparecchiature che vengono utilizzati in questo campo consentono di realizzare, in particolare: - La stereomicroscopia comparativa, che permette di determinare anche l'arma effettivamente utilizzata; - il sistema integrato per l'identificazione balistica, che permette una rapida memorizzazione dei dati balistici ed il confronto automatico delle immagini archiviate; - la microscopia elettronica a scansione, che permette la ricerca e l'analisi delle particelle delle polveri da sparo rilevate con appositi tamponi adesivi o con speciali filtri dalle mani dello sparatore e dalle altre superfici investite. Indagini su sostanze esplosive ed infiammabili nei laboratori vengono analizzati esplosivi integri ovvero residui di esplosione. Numerose metodologie possono essere utilizzate sulla base della classe di sostanza ed in funzione di specifiche esigenze. L'analisi delle sostanze infiammabili si basa sulla gascromatografia. L'obiettivo di queste indagini innanzitutto individuare le cause dell'incendio, attraverso la determinazione del punto delle modalità di innesco e la ricostruzione della dinamica di propagazione. Esse tendono inoltre, a ricercare, attraverso l'analisi dei residui dell'incendio, le eventuali tracce di sostanze infiammabili. Indagini sulle fibre l'analisi delle fibre è volta a trovare il contatto tra persone o la permanenza di persone o oggetti in un determinato ambiente. Mira ad accertare la natura dell'origine delle stesse e si basa sull'esame morfologico, mediante stereomicroscopia e microscopia ottica. Indagini sulle pitture, sulle vernici e sugli inchiostri soprattutto nei casi di pirateria stradale vengono usate tecniche micro analitiche per evidenziare tracce di pitture. Gli investigatori esperti nel settore svolgono anche accertamenti assai apprezzabili si inchiostri per la verifica di compatibilità di scritture e relativa collocazione temporale. Infine, attendibili tecniche microspettrofotometriche consentono l'analisi oggettiva del colore.

19 Indagini su terreni, sulle polveri, sui vetri. L'identificazione dei terreni è oggetto di indagini attraverso la diffrattometria a raggi X che consente di stabilire la permanenza di un soggetto in un determinato ambiente. Le indagini in questione consentono la comparazione tra frammenti di vetro ed accertamenti su polveri incognite indagini sulle droghe mirano all'individuazione di sostanze stupefacenti, eventualmente presenti in tracce repertate in sede di sopralluogo o dei sequestri operati dalle forze di polizia. In tale ambito di indagine, l'investigatore può avvalersi di un sistema robotizzato in grado di effettuare automaticamente tutte le operazioni necessarie per la determinazione della quantità di stupefacenti. Indagini grafiche riguardano accertamenti su manoscritti, dattiloscritti e documenti realizzati con stampanti collegate al pc. Per quanto concerne le manoscritture, vengono rilevate le loro caratteristiche generali e di dettaglio e messe a confronto con le caratteristiche di altre scritture. Analoga attività, di individuazione di caratteri salienti e di eventuali anomalie, viene svolta sul dattiloscritti ed altri documenti. Indagini foniche non hanno la pretesa di pervenire alla certezza dell'identità di una voce anonima con quella di una persona sospetta, ma solo al grado statistico della compatibilità tra le due voci le indagini sul sole sulla voce consentono, inoltre: - di accertare l'autenticità dell'integrità dei nastri magnetici, con la loro eventuale manomissione; - di migliorare il grado di intelligibilità di registrazioni degradate, utilizzando apparecchiature sofisticate che realizzano ciò che viene chiamato il filtraggio. Indagini sui documenti sulle banconote vengono verificati eventuali falsificazioni su carte valori e documenti. Per accertare eventuali alterazioni contraffazioni vengono controllati gli elementi di sicurezza. Capitolo quarto indagini sulle principali tipologie criminali il sequestro di persona a scopo di estorsione. È importante avere precise condizioni delle dinamiche ricorrenti in certe forme di criminalità, per poter sviluppare tecniche di indagini mirate ed omogenee. Il reato è inteso come "un'istintiva reazione locale ad una provocazione storica" piuttosto che "un'evoluzione della tradizione predonile, posto che un processo evolutivo si manifesta gradualmente e progressivamente e non con improvvise impennate". Dalla Sardegna, il fenomeno della sequestro di persona a scopo di estorsione, si era diffuso in Calabria e poi in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle regioni più ricche ed industrializzate del Nord ed al Lazio. Da uno studio effettuato sugli autori conosciuti del reato di sequestro a scopo di estorsione, dei quali il 96% di sesso maschile, emerge che il 75% aveva precedenti penali multipli quando ho partecipato, a vario titolo, al rapimento è che il 58% circa aveva scolarità elementare. Questa tipologia di delitto ha avuto adeguato contrasto attraverso azioni investigative altrettanto penetranti fino a far arrivare a pensare, negli ambienti della malavita, che si tratti di un delitto che non paga. Le tecniche investigative utilizzate per questo tipo di sequestro di persona potranno essere utilizzate, almeno in parte, anche nei casi di sequestro di persona con finalità diverse da quelle estorsive. Il sopralluogo costituisce un momento fondamentale dell'economia generale dell'investigazione, perché può consentire all'investigatore un primo orientamento sulla sua matrice. L'investigatore raccoglierà ogni possibile informazione sul fatto specifico ed approfondirà adeguatamente quelli ad esso direttamente collegati. I dati raccolti in sede di sopralluogo potranno consentire anche di accertare significative analogie con precedenti casi di sequestro e ciò può risultare determinante per circoscrivere l'attenzione ad un gruppo criminale ben determinato. L'investigatore potrà chiedere al magistrato di essere autorizzato ad acquisire il quadro completo delle conversazioni telefoniche intercorse in un lasso di tempo circoscritto nei pressi del luogo del sequestro e dei diritti connessi. Predisposta questa prima rete di interventi, potranno essere formulate alcune riflessioni sui soggetti o sugli ambienti criminali sospetti e pianificate le conseguenti iniziative: verifica dell'attualità della reperibilità di persone sospette, perquisizioni domiciliari e avvio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, attivazione di fonti confidenziali ed eventuale richiesta di autorizzazione all'effettuazione di colloqui con detenuti a fini investigativi, eccetera immediate dovranno essere alcune attività dell'investigatore rivolte alla famiglia della vittima del reato, cioè agli reali interlocutori dei sequestratori, essendo l'ostaggio, quasi sempre, solo merce di scambio: l'intercettazione delle loro utenze telefoniche, fisse e portatili e quella della corrispondenza in entrata dovranno essere subito richieste al magistrato.

20 Parimenti prioritaria e la ricerca dell'eventuale basista, figura molto ricorrente. Qualche ipotesi di lavoro può emergere dall'ambiente professionale, familiare o amicale del sequestrato e, a volte, può essere confidata all'investigatore dalla stessa famiglia dell'ostaggio. Ogni sequestro di persona è un caso se alcune costanti, comunque, si registrano e, tra esse, l'assoluta necessità che l'investigatore riesca a stabilire un rapporto di fiducia con la famiglia dell'ostaggio all'investigatore sta a cuore la vita dell'ostaggio, ma non è certo la sfera affettiva ed emotiva dover orientare strategie e tecniche nella drammatica partita che si gioca con i sequestratori. Non sembra, inoltre, che si possa attribuire validità assoluta all'equazione "pagamento del riscatto uguale liberazione dell'ostaggio", perché ciò non è sempre vero e di numerosi casi in cui al pagamento non è seguita la liberazione ne costituiscono l'indubbia prova. Il rischio della vita per colui che viene sequestrato è inevitabile. A volte la decisione dell'uccisione precede lo stesso testo, o interviene per fatti legati alla gestione della rapimento, o ancora è legata a ulteriori, sopraggiunte evenienze. Il pagamento del riscatto, paradossalmente, segna il momento esecutivo della soppressione dell'ostaggio, nei casi in cui i sequestratori che hanno deciso l'eliminazione. L'investigatore suggerirà ai familiari di valutare molto attentamente ogni aspetto della complessa e delicata questione, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi addirittura controproducenti. Nel corso del rapimento, i sequestratori devono rassicurare la famiglia sull'esistenza in vita del congiunto. L'assistenza tecnica ai familiari, sconvolti, emozionati e comunque inesperti, va assicurata costantemente dall'investigatore, che deve mettere al loro servizio alla propria esperienza e quella del mondo al quale appartiene, ammonendoli, ad esempio, sull'assoluta esigenza di richiedere un'ulteriore prova se quella fornita non convince del tutto. Il rapporto fiduciario porta alla massima trasparenza e confidenza tra chi indaga e chi è vittima e consente all'investigatore di avere un quadro dei dati che possono rivelarsi utili al mosaico. L'unico indirizzo possibile quello della logica, così come il rispetto della legge, che oggi prevede l'obbligo per il magistrato di disporre il blocco dei beni che potrebbero essere destinati alla soddisfacimento delle pretese estorsive. Questo provvedimento segna inevitabilmente il momento di rottura del sereno dialogo tra famiglia e investigatori. La famiglia si sente disperata impotente e trovo ingiusto che lo Stato, che non è capace di risolvere il caso positivamente, non sappia fare di meglio che mostrare i muscoli alle vittime, impedendo loro di sopperire con le proprie finanze alla sua incapacità. La famiglia cercherà allora una soluzione alternativa. In tal caso l'impedimento non avrà sortito alcun effetto se non quello di far divergere le strade di chi indaga e di chi è destinatario dell'estorsione. Il rapporto famiglia-investigatori segue una particolare andamento: inizialmente l'investigatore è investito delle maggiori speranze per una pronta soluzione del caso; poi viene gravato di aspetti negativi via via che la durata del sequestro si protrae improduttivamente; arriva, infine, ad un rapporto di vetro di intolleranza quando lo si ritiene responsabile degli ostacoli emessi nel corso della trattativa, come il blocco dei beni. L'obbligo del blocco dei beni è tuttora oggetto di dibattito circa l'opportunità della sua previsione: apparentemente, infatti, serve a poco e disturba molto. L'esperienza ha dimostrato che, proprio l'individuazione di uno dei sequestratori, consentendo agli investigatori di pareggiare il conto con coloro che hanno nelle proprie mani il ostaggio, produce una serie di risultati positivi: offre un ulteriore garanzia alla vita del sequestrato, perché la banda non intende esporre l'arrestato ad una pena così elevata, specialmente in presenza di misure normative che prevedono benefici così cospicui per chi avvia una collaborazione con la giustizia; inoltre, mette fretta i sequestratori, che potrebbero essere portati a ridurre le loro pretese e chiudere presto la trattativa. Nel corso degli anni, diverse sono state le modalità di conclusione delle trattative e di riscossione del riscatto. La lettera, ad esempio, ha costituito un modo di comunicare piuttosto diffuso. Nella lettera, la famiglia era invitata a segnalare la propria adesione alla richiesta pubblicando inserzione convenzionale su un quotidiano di fronte a simili modalità, l'investigatore chiamato ad operare con il blocco della corrispondenza per evitare che la lettera possa essere contaminata dal destinatario, che inconsapevolmente potrebbe compromettere alcuni rilievi tecnici. Opererà, inoltre, su altri dati che la lettera dovesse fornire le somme necessarie istruzioni alla famiglia per la risposta. Il mezzo telefonico consente oggi all'investigatore di beneficiare dell'evoluzione tecnologica particolarmente avanzata in questo settore. Altre modalità di conduzione delle trattative, forse la più insidiosa, è rappresentata dal garante, figura particolarmente diffusa in Sardegna, rassicura la famiglia sulle condizioni di salute dell'ostaggio e i sequestratori sulla volontà della famiglia di pagare il riscatto l'attività del garante è punita dalla legge penale, potendo i suoi comportamenti configurare una fattispecie rientrante in un'ampia gamma di reati. All'investigatore tocca il compito di individuarlo e neutralizzarlo, perché la sua presenza ne cancella il ruolo, quello dell'esperto che si pone al fianco della famiglia per perseguire il duplice obiettivo, della liberazione dell'ostaggio e della cattura degli autori del sequestro. Altro momento di estrema delicatezza e quello dell'esazione del riscatto. Le regole, anche in questa fase, sono dettate dai sequestratori al termine delle trattative, con le modalità, telefoniche

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