Avvocatidifamiglia. OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA n. 6 - Luglio Agosto 2007

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1 OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA n. 6 - Luglio Agosto 2007 Avvocatidifamiglia n. 6 - Luglio Agosto Spedizione in abbonamento postale 70% - DC Roma Pescara: avvocati di famiglia La mediazione sistemica Il sistema pensionistico pubblico La famiglia in Italia nel rapporto Istat 2007

2 Avvocatidifamiglia OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA Avvocati di famiglia Mensile dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia n. 6 - Luglio Agosto 2007 Comitato direttivo dell Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Gianfranco Dosi (Roma) Maria Giulia Albiero (Messina) Gianfranco Barrella (Frosinone) Claudio Cecchella (Pisa) Franca Ferrara (Cagliari) Barbara Maria Lanza (Verona) Clara Mecacci (Grosseto) Alessandra Rosati (Prato) Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto) Gabriella Stomaci (Firenze) Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli) Amministrazione Centro studi giuridici sulla persona Via Nomentana 257, 00161, Roma tel fax (segreteria@studigiuridici.it) Direttore responsabile Gianfranco Dosi (gianfrancodosi@osservatoriofamiglia.it) (gianfrancodosi@studigiuridici.it) Coordinamento redazionale Simonetta Di Cagno Collaboratori di redazione Simon Luca Andreozzi, Elvira Bacchini, Paola Bonifazi, Cristina Beni, Monica Buonfiglio, Giada Caprini, Cristina Caraboni, Giacomina Cisternino, Nicoletta Di Giovanni, Marco Fossati, Fulvia Ioriati, Anna Lanza, Lorenzo Margiotta, Daniela Muratori, Paola Pellegrino, Claudio Sabbatani Schiuma, Cristina Scorsone, Alessia Sipione, Mirella Tavano, Laura Vellone, Cristina Virgili Stampa: Registri Velox Contabilità Autorizzazione del tribunale di Roma n. 98 del La rivista ha diffusione nazionale in ambito forense e nelle sedi professionali e istituzionali, pubbliche e private, collegate al diritto di famiglia. Foto di copertina: Il Tribunale di Pescara. A cura della rivista è pubblicato periodicamente un albo di avvocati di famiglia redatto e aggiornato dal Comitato direttivo dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Nell albo sono inseriti su loro richiesta i nominativi degli avvocati iscritti all Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia in regola con i criteri indicati dal Comitato direttivo d intesa con il Coordinamento centrale dell associazione. L inserzione nell albo di avvocati di famiglia comporta l autorizzazione alla rivista Avvocati di famiglia al trattamento e alla diffusione dei dati dell interessato identificativi della persona e del recapito dello studio professionale. Informazioni sui costi, sulla prenotazione e sulla diffusione di ulteriori copie possono essere richieste a segreteria@studigiuridici.it Abbonamento annuale La rivista è inviata agli avvocati in regola con i versamenti della quota associativa stabilita annualmente dal Comitato direttivo dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. L abbonamento annuale per chi, non essendo iscritto all Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, desidera ricevere la rivista è di euro 100,00. Il versamento può essere effettuato (con l indicazione del proprio cognome, nome, recapito) attraverso una delle seguenti modalità: conto corrente postale n intestato al Centro studi giuridici sulla persona; bonifico bancario a favore del Centro studi giuridici sulla persona, Banca di Roma, c/c n ABI 3002 CAB CIN Q; assegno non trasferibile intestato al Centro studi giuridici sulla persona, Via Nomentana 257, 00161, Roma. La rivista viene inviata dal mese successivo a quello in cui viene corrisposto il versamento della quota associativa all Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia o della quota di abbonamento e si rinnova di anno in anno salvo disdetta dell interessato.

3 OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA n.6 - Luglio Agosto 2007 Avvocatidifamiglia Avvocati di famiglia n. 6 Luglio Agosto 2007 Sommario n. 6 - Luglio Agosto Spedizione in abbonamento postale 70% - DC Roma Pescara: avvocati di famiglia La mediazione sistemica Il sistema pensionistico pubblico La famiglia in Italia nel rapporto Istat 2007 Editoriale Avvocati di famiglia. Le nostre responsabilità (Gianfranco Dosi) 2 Primo piano Professione avvocato di famiglia. Progetto formativo Verso qualche modifica al regolamento sulla formazione continua 5 Le responsabilità dell avvocato familiarista (Gianfranco Dosi) 6 Zoom Pescara. Un architettura giudiziaria moderna per una giustizia più efficiente 10 Pescara. Avvocati e diritto di famiglia (Emanuela Malatesta) 11 Intervista al Presidente del tribunale, dott. Luigi Grilli (a cura di Luana di Medio) 12 L opinione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Giampiero Di Florio, della Sezione Famiglia (a cura di Riccardo Fusilli) 13 La Fondazione Forum Aterni: un iniziativa all avanguardia degli avvocati di Pescara 15 Il comitato per le pari opportunità costituito presso il Consiglio dell Ordine degli avvocati di Pescara 17 Professione avvocato L attività di consulenza legale può essere svolta solo da professionisti e non da società 18 Per la parcella non basta solo il parere del consiglio dell ordine ma occorre provare i presupposti dell onorario richiesto 18 Mediazione familiare La mediazione sistemica (Rodolfo de Bernart) 20 dell imposizione indiretta (Lorenzo del Federico e Francesco Montanari) 22 Giurisprudenza Inversione dell onere della prova in materia di riconciliazione (Gianfranco Dosi) 40 Sulle modifiche dell assegno di divorzio non possono incidere gli eventuali lasciti ereditari sopraggiunti dopo la cessazione del matrimonio (Cristiana Ubaldi) 42 Massimario di diritto di famiglia 45 Legislazione 2007: Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Il nuovo codice delle pari opportunità 48 L opinione La famiglia in Italia. Il Rapporto 2007 curato dall Istat e dal Dipartimento per le politiche della famiglia per la Conferenza Nazionale della Famiglia. Firenze, maggio Protocollo sull audizione del minore tra i rappresentanti del tribunale per i minorenni di Roma e del Consiglio dell ordine degli avvocati. Roma, 7 maggio Osservatorio per la giustizia civile di Milano, Gruppo Famiglia e minori. Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi. Norme di carattere generale 58 Interventi La salute del danno esistenziale e i danni in famiglia (Mauro Di Marzio) 60 Cognome: proposte di legge e profili di diritto comparato (Giacomina Costernino e Nicoletta Di Giovanni) 63 Famiglia e fisco Patti di famiglia, trust e negozi fiduciari. Profili DOSSIER Il sistema pensionistico pubblico 27 Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 1

4 EDITORIALE Avvocati di famiglia. Le nostre responsabilità GIANFRANCO DOSI, AVVOCATO Non è stata casuale la decisione di dedicare il nostro ultimo Forum nazionale del giugno a Grosseto al tema della responsabilità. Si tratta di un tema tra i più impegnativi per l avvocatura che richiama numerosi profili di attualità, puntualmente emersi nel dibattito che abbiamo avviato. Un primo profilo, il più immediato, concerne naturalmente l approfondimento generale di una categoria giuridica appunto la responsabilità - che negli ultimi anni ha visto continue emersioni dottrinarie e giurisprudenziali. Una trasformazione sistematica che ha accompagnato i mutamenti sociali e civili fino a coprire praticamente tutti gli ambiti e i risvolti del vivere quotidiano. Una trasformazione resa evidente da un continuo approfondimento in convegni, seminari, contributi, note, sentenze, libri, monografie, riviste specializzate e perfino associazioni. Si può dire che nessuna altra categoria giuridica abbia mai subìto una così generale e tumultuosa evoluzione. E il percorso non è certo terminato. Un secondo profilo di attualità è quello che deriva dall applicazione nel diritto di famiglia del principio di responsabilità. Come è risaputo ed a parte alcune vecchie decisioni della Cassazione che avevano lasciato aperto qualche spiraglio è soltanto dal 2005 che si è fatto autorevolmente spazio nella giurisprudenza di legittimità il tema della compatibilità delle regole del diritto di famiglia con quelle della responsabilità. Dobbiamo questa apertura alla Cassazione che ha messo da parte, stavolta coraggiosamente, i timori di una esplosione del sistema famiglia di fronte all area dell illecito riconoscendo che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume Le relazioni al Forum nazionale di Grosseto sulla responsabilità nelle relazioni familiari Mauro Paladini (Professore di diritto civile all Università Sant Anna di Pisa) Responsabilità civile e risarcimento del danno nel diritto civile Francesco Canevelli (Psichiatra, Presidente della società italiana di mediazione familiare) La responsabilità nelle relazioni familiari. Aspetti psicologici Giovanni Puliatti (Magistrato a Grosseto) Diritto penale e responsabilità nella famiglia Claudio Cecchella (Professore di diritto processuale civile all Università di Pisa, Avvocato) Separazione, divorzio e art. 709 ter c.p.c. Francesca Picardi (Magistrato a Pisa) Separazione, divorzio e domande di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Michele Sesta (Professore di diritto civile all Università di Bologna, Avvocato) Famiglie e responsabilità civile. le nuove forme del danno Silvia Governatori (Magistrato a Firenze) L addebito nella separazione Giacomo Oberto (Magistrato a Torino) La responsabilità contrattuale nelle relazioni coniugali 2 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

5 EDITORIALE il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile (Cass. sez, I, 10 maggio 2005, n. 9801). Affermazione molto forte se si pensa che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ha sempre trovato in famiglia sanzione esclusiva nelle misure tipiche nel diritto di famiglia, come l addebito nella separazione o la sospensione del diritto all assistenza nel caso di abbandono senza giusta causa della residenza familiare. Il terzo profilo che abbiamo messo in risalto è connesso agli aspetti metagiuridici della responsabilità, intesa come capacità delle persone di valutare gli effetti del proprio comportamento. E il tema tipico delle relazioni familiari e della loro estrema fragilità. Credo che ci si debba interrogare molto di più su quali siano gli effetti dei comportamenti irresponsabili. Quale effetto abbia nelle relazioni familiari, parentali e genitoriali l uso a volte spregiudicato della violazione dei doveri. Quale sia l effetto su un coniuge della sistematica violazione del dovere di assistenza; quale sia l effetto sui figli della sistematica violazione del dovere di educazione e di mantenimento. Un area da esplorare con grande prudenza ma anche con coraggio se è vero che la responsabilità costituisce uno dei terreni più fecondi ai fini della prevenzione generale dei comportamenti socialmente indesiderati. I Forum nazionali dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 2007 (Grosseto) La responsabilità nelle relazioni familiari 2006 (Roma) La circolazione della proprietà in famiglia 2005 (Taormina) A trent anni dalla riforma del diritto di famiglia 2004 (Pescara) Diritto di famiglia e procedura civile 2003 (Roma) I principi generali del diritto di famiglia L ultimo profilo al quale abbiamo, però, potuto solo accennare, tocca un tema delicato. Il tema del rapporto tra l avvocato e il proprio cliente. Il mandato difensivo rischia talvolta di essere dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo - anche complicità e collusione dell avvocato con le peggiori aspirazioni del proprio cliente Non possiamo non interrogarci su come si possa inserire nel mandato difensivo il grande tema del rispetto dei diritti di tutti, anche dell avversario, pur nel perseguimento della tutela del proprio assistito. E possibile proporre regole di comportamento specifiche per l avvocato che esercita la professione nell ambito del diritto di famiglia? E, soprattutto, è possibile poi rispettarle nel lavoro quotidiano nelle aule di giustizia? Come propongo all interno di questo numero della nostra rivista intendo aprire un dibattito all interno dell associazione sulle caratteristiche comportamentali dell avvocato familiarista. Un dibattito imposto dalla centralità che ha assunto oggi nella società civile il tema della tutela della famiglia e soprattutto dalla urgenza di ripensare alle relazioni familiari come luogo di sviluppo primario dell equilibrio e dell identità delle persone. Il tema è quello, quindi, delle responsabilità del professionista che entra in contatto con le relazioni familiari. Ora che abbiamo dato una connotazione forense significativa all Osservatorio abbiamo anche la responsabilità di pensare a questo tema. Si tratta di norme che l avvocatura specialistica ha il dovere di discutere considerato che le norme esistenti non sono sufficienti a coprire la specificità di questo settore. Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 3

6 PRIMO PIANO Il nostro statuto associativo (art. 3) prevede come obbligatoria la partecipazione ad almeno tre iniziative di formazione promosse dall Osservatorio a livello locale o nazionale per l inserimento nell albo di avvocati di famiglia pubblicato periodicamente dall Osservatorio. Professione avvocato di famiglia Progetto formativo 2008 Il Comitato direttivo dell Osservatorio, in linea con quanto prevede il nuovo regolamento per la formazione degli avvocati, ha chiesto al Consiglio nazionale forense l accreditamento di un progetto formativo nazionale che impegnerà nel 2008 tutte le sezioni territoriali. Il progetto prevede un percorso di analisi complessiva delle principali aree problematiche del diritto di famiglia alla ricerca degli orientamenti condivisi e delle linee di tendenza emergenti in dottrina e giurisprudenza. Gli eventi formativi avranno la durata di uno o due giorni e si articoleranno da gennaio a dicembre in modo da garantire per quanto possibile nelle stesse date un evento al nord, uno al centro ed uno al sud. Oltre alle tappe specifiche di questo itinerario formativo ciascuna sezione territoriale potrà realizzare le ulteriori iniziative che ritiene opportune chiedendone l accreditamento ai rispettivi Ordini territoriali. Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Avvocati di famiglia Le sezioni territoriali dell Osservatorio Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Barcellona Pozzo Di Gotto Bari Benevento Bolzano Brescia Cagliari Caltagirone Campobasso Caserta Cassino Catania Chieti Civitavecchia Crema Crotone Cuneo Firenze Foggia Frosinone Genova Grosseto La Spezia Larino Termoli Latina Livorno Lodi Lucca Lucera Macerata Massa Messina Milano Napoli Napoli nord Nocera Inferiore Nola Padova Palermo Parma Perugia Pescara Pisa Pistoia Prato Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Roma Salerno Sassari Siracusa Tempio Pausania Teramo Torino Treviso Udine Varese Venezia Verona Vibo Valentia GENNAIO 2008 Palermo ( Fondo patrimoniale, trust e art ter c.c. ) GENNAIO Firenze ( I matrimoni misti ) 2 3 FEBBRAIO Milano ( Fondo patrimoniale, trust e art ter c.c. ) 9 FEBBRAIO Salerno ( L audizione del minore ) FEBBRAIO Genova ( Convivenza e matrimonio ) 7 8 MARZO Massa (Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio ) Messina ( Abusi sui minori e provvedimenti sulla potestà ) MARZO Chieti ( L amministrazione di sostegno ) Napoli nord ( Nullità del matrimonio. Giurisdizione. Rapporti tra la delibazione e il divorzio ) MARZO Perugia ( L affidamento e il mantenimento dei figli legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali ) Lucera ( L'affidamento e il mantenimento dei figli legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali ) 4 5 APRILE Pistoia ( Scioglimento e divisione della comunione legale. I rimborsi e le restituzioni ) APRILE Macerata ( L audizione del minore ) APRILE Udine ( Il trust nel diritto di famiglia ) Campobasso ( L art. 709 c.p.c. e le misure cautelari nel diritto di famiglia. Gli ordini di protezione ) Parma ( A due anni dalla riforme del diritto di famiglia: le questioni controverse e le risposte di dottrina e giurisprudenza ) 9 10 MAGGIO Bolzano ( I rimborsi e le restituzioni alla comunione dei beni ) Crotone ( Il lavoro casalingo ) MAGGIO Siracusa ( Abusi, limitazioni e decadenza della potestà ) MAGGIO Treviso ( I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio ) MAGGIO Cagliari ( L'assegno di separazione e divorzio. Aspetti fiscali del diritto di famiglia ) 6 7 GIUGNO La Spezia ( Scioglimento e divisione della comunione legale.i rimborsi e le restituzioni ) Cassino ( L affidamento e il mantenimento dei figli legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali ) GIUGNO FORUM NAZIONALE 4 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

7 PRIMO PIANO 20 GIUGNO Tempio Pausania ( L'adozione dei minori. Il procedimento e le garanzie ) GIUGNO Nocera Inferiore ( La tutela delle obbligazioni di mantenimento dei figli e del coniuge ) SETTEMBRE Pisa ( La famiglia di fatto ) SETTEMBRE Civitavecchia ( La fase presidenziale nella separazione e nel divorzio ) 3 4 OTTOBRE Padova ( Convivenza e matrimonio ) Prato ( La fase presidenziale nella separazione e nel divorzio ) OTTOBRE Barcellona Pozzo di Gotto ( La casa familiare ) OTTOBRE Lodi ( Misure cautelari nel diritto di famiglia ) Bari ( Gli aspetti patrimoniali nella separazione e nel divorzio ) Catania ( La tutela delle obbligazioni di mantenimento dei figli e del coniuge ) OTTOBRE Sassari ( Comunione legale e separazione dei beni a confronto ) 7 8 NOVEMBRE Verona ( Fondo patrimoniale, trust e art ter c.c. ) Arezzo ( Le indagini tributarie e la prova sui redditi ) NOVEMBRE Torino ( L impresa familiare ) Rieti ( Scioglimento e divisione della comunione legale. I rimborsi e le restituzioni ) Vibo Valentia ( Gli aspetti patrimoniali nella separazione e nel divorzio ) 5 6 DICEMBRE Cuneo ( I matrimoni misti ) Pisa 14 settembre 2007 Aula magna nuova, La Sapienza 2^ GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DELL'AVV. MARIO JACCHERI DAL RECLAMO ALL'APPELLO: LE IMPUGNAZIONI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO organizzata dalla Sezione di Pisa dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia con il patrocinio della scuola per le professioni legali dell'università di Pisa e dell'ordine degli Avvocati di Pisa ORE 9:00 INTRODUZIONE Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Marco Goldoni Presidente del Tribunale di Pisa, Dr. Carlo De Pasquale Presidente Ordine degli Avvocati di Pisa, Avv. Stefano Borsacchi ORE 9:30 1^ SESSIONE RECLAMO, REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI SOMMARI Il punto di vista dell'università, Prof. Avv. Sergio Menchini, Università di Pisa Il punto di vista del giudice, Pres. Paolo Martinelli, Tribunale di Genova e Dr. Giulio De Simone, Corte di appello di Firenze Il punto di vista dell'avvocato, Prof. Avv. Claudio Cecchella, Università di Pisa ORE 12:00 DIBATTITO ORE 13:00 COLAZIONE ORE 15:00 2^ SESSIONE L'APPELLO CAMERALE Il punto di vista dell'università, Prof. Avv. Francesco P. Luiso, Università di Pisa Il punto di vista del giudice, Pres. Gioacchino Massetani, Corte di appello di Firenze Il punto di vista dell'avvocato, avv. Gianfranco Dosi, Presidente Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia ORE 17:30 DIBATTITO Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni 050/26205 (Avv. Prof. Claudio Cecchella) 050/ (Avv. Elena Jaccheri o Avv. Rita Cialdella) Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 5

8 PRIMO PIANO Le responsabilità dell avvocato familiarista GIANFRANCO DOSI Èpossibile proporre regole di comportamento specifiche per l avvocato che esercita la professione nell ambito del diritto di famiglia? E, soprattutto, è possibile poi rispettarle nel lavoro quotidiano nelle aule di giustizia? Intendo aprire con questo contributo un dibattito all interno dell associazione sulle caratteristiche comportamentali dell avvocato familiarista. Un dibattito imposto dalla centralità che ha assunto oggi nella società civile il tema della tutela della famiglia e soprattutto dalla urgenza di ripensare alle relazioni familiari come luogo di sviluppo primario dell equilibrio e dell identità delle persone. Il tema è quello, quindi, delle responsabilità del professionista che entra in contatto con le relazioni familiari. Avevo già abbozzato in un lavoro sull avvocato del minore alcune idee che vorrei ora riproporre per l avvocato familiarista come base per una discussione. Ora che abbiamo dato una connotazione forense all Osservatorio abbiamo anche la responsabilità di pensare a questo tema. Si tratta di norme che l avvocatura specialistica e, ci auguriamo, il Consiglio nazionale forense potrebbero discutere per l eventuale inserimento nel codice deontologico degli avvocati, come norme integrative nel settore del diritto di famiglia considerato che le norme esistenti non sono sufficienti a coprire la specificità di questo settore. a) I legami familiari e i diritti del minore Due primi principi fondamentali dovrebbero concernere la necessità che l avvocato tenga in profonda considerazione sia i legami familiari che i diritti del minore. Come si è detto si tratta di un esigenza imprescindibile. Una causa giudiziaria di separazione, di divorzio, di affidamento, ha la capacità di essere potenzialmente distruttiva dell equilibrio di tutti coloro che vi sono coinvolti. Il benessere del proprio assistito è direttamente collegato alla capacità dell avvocato di affrontare e risolvere non solo il tema della corretta gestione del conflitto per il quale è stato richiesto il suo intervento ma, soprattutto, il problema di come si possano affrontare i conflitti coniugali e generazionali a partire dal rispetto dei legami familiari stessi e non dalla loro negazione. Fare i conti con i legami familiari è un vero e proprio compito di chiunque è chiamato ad occuparsi dei conflitti familiari. Ugualmente il benessere del proprio assistito dipende dalla capacità dell avvocato di tenere in considerazione i diritti del minore, da considerare tutt uno con l interesse del proprio cliente. L esito di una causa sarà tanto più soddisfacente per una persona, quanto più le sue aspettative riusciranno a non collidere con il benessere del proprio figlio minore. Un risultato difficile da raggiungere se ci si pone nell ottica della contrapposizione tradizionale tra due contendenti. Qui oltre i contendenti ci sarà sempre da fare i conti con il minore. Nella loro esperienza professionale tutti gli avvocati si impegnano in genere ad interpretare correttamente i diritti del minore. Il punto è che spesso la rappresentazione di questi diritti offerta dagli interessati distorce l angolazione. D altro lato, molte volte, in una medesima vicenda gli avvocati delle parti, ritengono anche sinceramente che corrispondano all attuazione dei diritti e dell interesse del minore situazioni che si presentano talvolta opposte tra loro. E non è escluso che questo sia vero, dal momento che lo stesso giudice, che pure non è legato direttamente ad una delle parti, si trova spessissimo di fronte al dubbio se l interesse del minore debba essere perseguito con un certo provvedimento o in un altra direzione. Chi può dire se il collocamento presso la madre piuttosto che presso il padre in una causa di separazione sia più o meno corrispondente all interesse del minore? È solo la paziente lettura di tutti gli elementi acquisiti che porterà ad una decisione che si auspica il meno lontana possibile dall interesse del minore. Il punto, quindi, non è attribuire all espressione diritti del minore la portata quasi magica di una chiave di lettura ontologica del benessere del minore. Viceversa quello che all avvocato si chiede è semplicemente di non raccogliere acriticamente il punto di vista del proprio assistito e di saperlo ridefinire. In questo mi sembra che possa consistere il dovere di diligenza e di indipendenza applicato ai conflitti familiari. Dovere che dovrebbe spingersi fino alla rinuncia al mandato difensivo tutte le volte in cui le richieste del cliente appaiono così manifestamente esorbitanti dall interesse del minore da dover essere disattese. In tali casi la rinuncia al mandato va considerata pienamente giustificata. Nel campo specifico delle procedure di separazione e di divorzio e in quelle di affidamento dei figli minori il problema relativo alla ricerca della soluzione meno contrastante con l interesse del minore non si presenta sempre facile. Le prime due norme di comportamento dell avvocato familiarista, integrative dell attuale codice deontologico potrebbero avere una formulazione del genere: I. In tutti i procedimenti civili o penali concernenti la famiglia o i minori l avvocato deve tenere in considerazione i legami familiari e il benessere fisico e psicologico del minore secondo il principio che l interesse del minore va considerato parte dell interesse del proprio assistito. Nell atto di eventuale rinuncia al mandato difensivo l avvocato può motivare la rinuncia facendo riferimento alla manifesta contrarietà delle richieste del proprio assistito rispetto all interesse del minore. II. L avvocato è tenuto nelle procedure di affidamento di minori a rispettare sia il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori dopo la separazione sia il diritto dei genitori a condividere le rispettive responsabilità genitoriali. 6 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

9 PRIMO PIANO b) La conciliazione e la consensualizzazione E esperienza comune che la decisione imposta dal giudice subisce sempre il rischio di una delusione delle aspettative e porta con sé inevitabilmente la frustrazione, la trasgressione, la richiesta di continue modifiche. Una decisione non accontenta mai, anche quando può apparire la più giusta. Il motivo è che la decisione è subìta, spesso tollerata, quasi sempre poco accettata. Non esiste un antidoto sicuro a questa delusione. Può essere, però, utile esplorare quanto possa, invece, essere meno frustrante una soluzione concordata. Non che un accordo tra i contendenti sia sempre meglio di una decisione imposta. Tuttavia l accordo è il risultato di un confronto, di una negoziazione, di una fatica personale che suggerisce più rispetto, più adesione. Se poi in base all accordo si è mantenuto aperto un canale comunicativo tra le parti, questo fatto ha una forte capacità di orientare anche per il futuro il comportamento conciliativo. Quando l accordo non è estorto e quando non è l esito di una prepotenza del più forte, la strada dell incontro, della negoziazione, dell accordo ha più possibilità di mantenere nel tempo integro il contenuto della decisione concordata. E questo è senza dubbio un esito da preferire a quello potenzialmente distruttivo del conflitto perenne. E ciò anche in settori diversi da quello del diritto di famiglia. La regola di comportamento che sintetizza questa acquisizione può essere così formulata: III. In tutti i procedimenti civili concernenti la famiglia o i minori per quanto possibile l avvocato deve tentare una soluzione concordata della vertenza, fermi restando i vincoli deontologici relativi alla non utilizzabilità della documentazione concernente tali trattative. Se il proprio assistito e la controparte sono d accordo l avvocato favorisce, anche nel corso della causa, l accesso del proprio assistito o dei propri assistiti a procedure di conciliazione o di mediazione familiare delle situazioni conflittuali. c) I conflitti di interesse L art. 37 vigente del codice deontologico forense, dedicato ai conflitti di interesse dopo aver ribadito che l avvocato ha l obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, prevede espressamente che sussiste conflitto di interessi quando l espletamento di un nuovo mandato difensivo determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da un altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l indipendenza dell avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. In particolare prevede che il difensore il quale abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive in favore di uno di essi. La precisazione va integrata opportunamente non solo con l estensione del divieto anche nel settore penale ma con la previsione di un analogo impedimento nell ipotesi in cui prima della causa in cui assiste le parti o dopo di essa, l avvocato venga nominato difensore del minore in un qualsiasi procedimento civile per esempio in un procedimento di limitazione della potestà genitoriale. In tali ipotesi è evidente che il mandato difensivo è inquinato almeno quanto lo è l assunzione della difesa di un coniuge dopo aver assistito l altro. Bisogna ricordare che nelle procedure di limitazione della potestà o nelle altre civili nelle quali il difensore viene nominato d ufficio curatore speciale (es. le procedure di adottabilità, il disconoscimento) il minore è parte. Non c è motivo, quindi, per negare al minore parte le stesse cautele deontologiche riconosciute per le altre parti. Per quanto concerne l avvocato del minore è evidente che il rischio del conflitto di interessi è connesso alla possibilità che l autonomia del difensore venga compromessa dai necessari contatti che il difensore nominato dall autorità giudiziaria dovrà prendere, per assolvere al mandato, con i genitori del minore. Non è, perciò, fuori luogo prevedere che l avvocato del minore può prendere senz altro contatti con i genitori del minore da lui assistito fermo il dovere di completa autonomia. La norma deontologica indicata nell art. 37 del vigente codice deontologico potrebbe, perciò, essere integrata da due brevi specificazioni per l avvocato familiarista: IV. Nei procedimenti civili o penali di diritto di famiglia l avvocato che abbia assistito uno dei coniugi deve astenersi dall assistere in successivi procedimenti concernenti il diritto di famiglia l altro coniuge. L avvocato del minore dovrà astenersi dall assumere la difesa in successivi procedimenti di diritto di famiglia di uno dei genitori del minore. V. L avvocato del minore può prendere contatto con i genitori del minore per acquisire informazioni utili alla difesa del minore ma manterrà piena autonomia rispetto ad essi. d) L audizione del minore L audizione del minore sia in sede civile che penale consiste in un adempimento per certi versi dovuto e per altri versi temuto. L audizione, se male interpretata, ha una discreta capacità di intimorire un avvocato. Per questo in genere gli avvocati non sono molto propensi a considerare favorevolmente l audizione. Il che potrebbe essere, però, un segnale della cattiva coscienza dei professionisti, consapevoli che quello dell audizione è un terreno carico di possibili strumentalizzazioni. In verità il tema dell audizione del minore è ineludibile. Sia che il luogo dell audizione debba essere l aula di giustizia, come avviene soprattutto in sede penale (nelle forme dell audizione protetta) nei confronti del minore persona offesa dal reato, sia come avverrà in sede civile quando verrà data attuazione alle norme che in qualche misura già lo pretendono. Sappiamo che l autorità giudiziaria privilegia le modalità indirette dell audizione, effettuata tramite operatori dei servizi o più spesso consulenti tecnici o ancora giudici onorari. Difficilmente questa disponibilità si tradurrà in futuro in un opzione massiccia dei giudici verso forme di audi- Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 7

10 PRIMO PIANO zione diretta dei minori nelle aule di giustizia anche se cominciano ad emergere prassi connesse all audizione nel corso dei procedimenti di separazione ove la riforma del 2006 l ha espressamente prevista. Certo è che la prassi in sede civile non ha ancora chiarito, come si può dire che è stato fatto da tempo nell area penale, forme, modalità, occasioni dell audizione. L ascolto del minore rimane ancora un adempimento lasciato all episodicità, alla casualità, alla sensibilità personale dei giudici. Per l avvocato si pone un problema deontologico preciso. Se e quando ascoltare il minore. Interrogativo che diventa incombente e addirittura dovuto quando il difensore è nominato appositamente per tutelare gli interessi di un minore o per assisterlo e rappresentarlo in giudizio. Si può convenire sul fatto che all avvocato del minore non si può negare il diritto, se non proprio il dovere, di audizione del minore da lui rappresentato. Non avrebbe senso attribuire ad un avvocato come ha fatto la legge n. 149 del 2001 il patrocinio per un minore nel processo civile se poi si dovesse negare al difensore il potere di comprendere e di accertare quali siano la condizione personale e le aspettative del minore che egli è chiamato a rappresentare. Nel processo penale, come si è detto, l audizione del minore da parte dell avvocato e più in generale il tema della comunicazione tra l avvocato e il minore è stata al centro di molte ricerche. Quindi l avvocato del minore può ascoltare il proprio assistito, comunicare con lui, cercare di capire il suo vissuto, i suoi bisogni, le sue aspirazioni. S intende, compatibilmente con la capacità di discernimento del minore da lui assistito. L avvocato non è, però, uno psicologo, non ha studiato né elementi di psicologia dell età evolutiva, né le tecniche del colloquio. Probabilmente molti avvocati saranno anche impacciati nel parlare e nel colloquiare con un minore. Il colloquio con un minore non è mai una cosa facile, neanche per i genitori; quindi è verosimile pensare che l audizione da parte di un estraneo possa presentare qualche difficoltà, seppure in genere i bambini e i ragazzi abbiano una spontanea consapevolezza del proprio ruolo di intervistati. Perciò non vanno neanche esagerati gli aspetti legati alla difficoltà del colloquio. Anche gli avvocati (e i giudici) dovranno imparare a colloquiare con un minore. Le convenzioni e le norme in vigore lo impongono. Tuttavia non è inopportuno prevedere che l audizione da parte dell avvocato del minore possa avvenire anche attraverso l ausilio di un esperto. L avvocato del minore potrà, quindi, delegare questo compito se lo ritiene necessario e ne avverte l esigenza, anche ad un esperto. Non sono pochi gli studi professionali dove, proprio per tali adempimenti, si richiede l aiuto di un esperto, per esempio di uno psicologo o di una psicologa, in taluni casi anche presente come figura professionale stabile nello studio. Per quanto, invece, concerne l avvocato dei genitori nella separazione o nel divorzio le conclusioni sono diverse. L avvocato di uno dei genitori non ha necessità di ascoltare il minore. Non è un adempimento che gli è richiesto. Egli è l avvocato del genitore e rappresenterà gli interessi del proprio cliente con la conseguenza che i profili legati all interesse del minore che egli è tenuto a valutare sono quelli che il cliente gli rappresenta e che l avvocato è capace di valutare. E anche quando il genitore dovesse insistere perché l avvocato ascolti il figlio minore, nel professionista dovrebbe prevalere la prudenza rispetto al rischio della strumentalizzazione di quel colloquio. Sarà il contraddittorio nella causa che potrà fornire all avvocato le opportunità per esercitare il suo mandato nel modo più aderente possibile anche all interesse del minore. Il minore nella cause di separazione e di divorzio ha diritto ad essere lasciato fuori dalla vertenza giudiziaria e non è opportuno che venga portato nello studio professionale del difensore. Quando per una necessità straordinaria dovesse essere proprio necessario acquisire elementi specifici di valutazione, all audizione potrà procedere non l avvocato ma l esperto o gli esperti indicati dall avvocato o dagli avvocati delle parti e sempre con il consenso di entrambi i genitori. Il consenso è dovuto trattandosi di un atto per il quale non può essere derogata la norma generale che attribuisce ad entrambi i genitori la titolarità della potestà e, quindi, il diritto di opporsi ad un atto che il genitore ritiene contrastante con l interesse del proprio figlio minore. Il ricorso all esperto meglio al colloquio da parte di entrambi gli esperti dell avvocato e la necessità del consenso di entrambi i genitori sono sufficienti garanzie rispetto al rischio di una strumentalizzazione del colloquio. Non è inopportuno prevedere anche che, quando è disposta una consulenza tecnica d ufficio in materia di affidamento, l audizione del minore, per evitare possibili strumentalizzazioni, sia considerata un compito del consulente d ufficio. Pertanto i consulenti di parte non potranno nel corso della consulenza, tanto meno in previsione o in occasione della consulenza, procedere all audizione del minore se non dopo che all audizione abbia proceduto il consulente d ufficio. In tutti i casi in cui il problema dell audizione di un minore si pone è comunque necessario rispettare il diritto del minore ad esprimere il consenso alla sua audizione. Compatibilmente con la sua capacità di discernimento occorrerà sempre, quindi, accertarsi che il minore acconsenta al colloquio. Le norme di comportamento alle quali si è fatto riferimento potrebbero così trovare formulazione: VI. L avvocato di fiducia o di ufficio del minorenne nei procedimenti penali o civili procede all audizione del minore, personalmente o avvalendosi di un esperto, previo consenso manifestato dal minore. Nel corso o in occasione delle procedure di separazione, di divorzio o aventi ad oggetto l affidamento dei figli minori, all eventuale audizione del minore che abbia sufficiente discernimento e che non manifesti dissenso rispetto a tale adempimento possono procedere solo esperti incaricati dall avvocato, con il consenso anche dell altro genitore o dell avvocato che lo rappresenta. 8 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

11 PRIMO PIANO All audizione del minore, se richiesto, procedono congiuntamente gli esperti incaricati dai rispettivi avvocati. L audizione è finalizzata al solo obiettivo della necessaria conoscenza del vissuto del minore e delle sue aspirazioni complessive. Quando nel corso di una procedura di separazione o di divorzio è disposta una consulenza tecnica d ufficio sulla regolamentazione dell affidamento di un minore, il consulente tecnico di parte, senza il consenso della controparte o del rispettivo legale, non potrà procedere all audizione del minore prima dell audizione da parte del consulente tecnico d ufficio. e) Il rispetto per il minore Nella medesima prospettiva di evitare qualsiasi strumentalizzazione del minore nella causa di separazione o di divorzio e di rispettarne la riservatezza e l intimità, non è fuori luogo prevedere l impegno dell avvocato a non raccogliere e produrre in giudizio scritti o disegni del minore al di fuori di una eventuale consulenza che lo disponga, a non comunicare al minore gli atti di causa e a raccomandare ai propri assistiti di non comunicare al minore il contenuto dei medesimi atti di causa. Non c è nulla di più invasivo e irrispettoso per un bambino o un ragazzo che il fatto di portare a conoscenza di altre persone quanto lui ha spontaneamente scritto, confidato o disegnato. Il rischio della strumentalizzazione di un diario, di uno scritto, di una confidenza, di un disegno è molto alto. Sempre che la produzione o l esibizione di tali scritti o disegni non serva per presentare una denuncia, per richiedere una consulenza tecnica o per gravissimi motivi. Le norme potrebbero avere questa formulazione. VII. L avvocato non può produrre o esibire in giudizio scritti o disegni del minore, salvo che l autorità giudiziaria autorizzi la parte che ne abbia fatto personale richiesta. È sempre possibile la produzione di scritti o disegni provenienti dal minore quando la produzione è necessaria per avviare un procedimento penale a protezione del minore. VIII. L avvocato non può comunicare il contenuto degli atti del giudizio al minore ed è tenuto a richiedere al proprio assistito di astenersi dal rendere noti gli atti stessi al proprio figlio minore. f) Il rispetto per gli operatori Il diritto di difesa appare compatibile con la possibilità di esplicitare all esterno, attraverso interviste o comunicazioni ufficiali, la propria opinione e il proprio punto di vista rispetto alla situazione che il proprio assistito si trova ad affrontare. Tuttavia quando la causa è in corso non è accettabile che nei confronti degli operatori dei servizi socio-sanitari che si occupano del caso su delega dell autorità giudiziaria vengano effettuate valutazioni pubbliche che, anche se dovessero apparire giustificate, finiscono inevitabilmente per ripercuotersi in modo negativo sul minore. Il rispetto in ogni caso del contesto di lavoro degli operatori sociali deve prevalere proprio nell interesse del minore sul diritto di critica e di difesa dell avvocato. Ogni osservazione dell avvocato anche legittimamente critica verso l operato dei servizi sociali non potrà, perciò, che essere rivolta, nel corso della causa, soltanto all autorità giudiziaria. La norma comportamentale potrebbe essere così formulata: IX. Nel corso di un procedimento concernente minori l avvocato si asterrà dall esprimere pubblicamente o rilasciare interviste relative al procedimento e al comportamento dell autorità giudiziaria o degli operatori istituzionali chiamati a collaborarvi. g) Il titolo di specialista in diritto di famiglia Il dovere di diligenza (art. 8 del codice deontologico) e quello di competenza (art. 12) impongono all avvocato di adempiere con cura e capacità professionale l incarico e di non accettare incarichi che egli sappia di non poter svolgere con competenza. Il dovere di aggiornamento professionale (art. 13) si sostanzia, parallelamente, nell obbligo di conservare e di accrescere le proprie competenze, con particolare riferimento al settore di lavoro prescelto. All art. 13 del codice deontologico forense si precisa che «L avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense». Alla formazione generalista l avvocato che intende trattare il diritto di famiglia è impegnato ad aggiungere lo studio, l aggiornamento e il confronto continuativo sui temi del diritto di famiglia. Il Consiglio nazionale forense ha approvato, come è risaputo, un apposito regolamento per la formazione e l aggiornamento. Sono maturi i tempi per una discussione risolutiva del problema del titolo di specialista in diritto di famiglia. L avvocato che si iscrive negli elenchi dei difensori d ufficio nel settore penale minorile o negli elenchi che i consigli dell ordine saranno chiamati a compilare per i difensori ai quali attribuire le funzioni di avvocato del minore, non potranno sfuggire all obbligo di curare in modo permanente la propria formazione anche attraverso la previsione di momenti formativi di base obbligatori e di un aggiornamento ugualmente obbligatorio. A quali condizioni si potrà ipotizzare che l avvocato esperto in diritto di famiglia possa qualificarsi specialista in diritto di famiglia, spetterà, però, al dibattito nell avvocatura e al Consiglio nazionale forense stabilirlo. Per il momento una norma di comportamento di carattere integrativo relativamente alla possibilità di comunicare che il settore di lavoro prescelto concerne il diritto di famiglia potrebbe essere formulata nel modo seguente: X. L avvocato che intende indicare attraverso i mezzi consentiti dal codice deontologico forense di trattare la materia diritto di famiglia e minorile, è impegnato a partecipare ad iniziative di formazione, di aggiornamento e confronto professionale nella materia. Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 9

12 ZOOM Pescara, un architettura giudiziaria moderna per una giustizia più efficiente Con abitanti Pescara è la città più popolata dell Abruzzo, una delle quattro province che compongono la Regione e, sul versante giudiziario, uno degli otto circondari (Avezzano, Chieti, Lanciano, L Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto) della Corte d appello che ha sede nel capoluogo a L Aquila. Una provincia giovane, fondata nel 1926 attraverso l unione dell antica Pescara con la confinante Castellammare Adriatico. Da allora la città è cresciuta rapidamente diventando oggi la provincia industriale, commerciale e turistica più importante dell Abruzzo, sebbene per proporzioni ne sia la più piccola. Una metropoli riconosciuta capitale dell economia regionale, investita del ruolo di cerniera tra il meridione adriatico e il nord. Il nuovo tribunale - inaugurato nel 2005 costituisce uno degli esempi più moderni di architettura giudiziaria; una struttura in cui gli spazi e le strutture garantiscono funzionalità e dignità all amministrazione della giustizia. Il secondo tribunale più grande d Italia dopo quello di Torino. Vi ha sede anche una sezione del TAR. Tuttavia in tutto l Abruzzo, come nel resto d Italia, l amministrazione della giustizia risente della carenza di personale di cancelleria, amministrativo, informativo ed ausiliario a causa del blocco ormai quasi decennale delle nuove assunzioni e dei concorsi interni di riqualificazione. La politica di risparmio ha anche comportato la riduzione delle somme assegnate per spese d ufficio. Come in gran parte delle regioni italiane, in tutto l Abruzzo la giustizia civile è appesantita da un aumento, anche se non drammatico, delle sopravvenienze che nello scorso anno è stato per la Corte dell 11% portando la durata media un procedimento a tre anni e mezzo. Un po meglio per i tribunali dove molte sedi giudiziarie hanno un saldo in pareggio tra sopravvenienze e processi esauriti e dove la durata media dei processi e di 2 anni e mezzo. Ancora troppi. Significano oltre euro all anno per l intero distretto della Corte d appello di indennizzi di equa riparazione. Molti soldi in più come ha fatto notare il presidente della Corte Mario della Porta all inaugurazione dell anno giudiziario del 2007 di quanti lo Stato ne assegna all Abruzzo per le spese di tutto il distretto. Anche la giustizia penale mostra un aumento della sopravvenienza e nelle procure sono stati iscritti l anno scorso il 10% in più di procedimenti rispetto all anno precedente. Le caratteristiche della criminalità non hanno subito particolari variazioni se si fa eccezione per alcuni episodi che hanno richiamato anche l attenzione della stampa nazionale e rimangono sporadici i fatti riconducibili alla grande criminalità organizzata. Sono in aumento, tuttavia, i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, di tratta di donne e minori dall est europeo, di induzione alla prostituzione. In aumento anche i reati contro la pubblica amministrazione anche con episodi di corruzione e concussione. La giustizia minorile accentua alcune allarmanti caratteristiche. Gli abusi sui minori sono cresciuti secondo i dati forniti dagli studiosi di questo fenomeno con un aumento degli episodi in ambito familiare. L 80% dei reati contro il patrimonio denunciati in sede minorile è dovuta alla devianza di minori zingari stanziali e il 10% a minori stranieri. Sul versante della giustizia civile minorile sono poche le dichiarazioni di adottabilità dal momento che nella regione si privilegiano forme di aiuto e sostegno alle situazioni di disagio familiare. Gli avvocati a Pescara, una professione sempre più al femminile Tra avvocati e praticanti l Ordine forense di Pescara conta ormai quasi 2000 iscritti, per la precisione Alla data del 21 maggio 2007 gli avvocati iscritti erano 1419 e i praticanti 523. Tra gli avvocati sono ancora gli uomini in maggioranza (763 contro 656) mentre tra i praticanti sono in cima le donne (299 contro 244 uomini). Il trend è decisamente a favore delle donne. Nelle fasce medio altre prevale ancora il genere maschile. Basta guardare ai cassazionisti (dove le donne sono solo 39 contro 214 uomini) mentre nelle leve più giovani il dato si inverte radicalmente (617 donne tra gli avvocati non cassazionisti a fronte di 549 uomini). La stessa prevalenza femminile si riscontra tra i praticanti dove le donne sono 299 e gli uomini 224. Il Foro di Pescara Avvocati Avvocati Praticanti TOTALE cassazionisti Iscritti per sesso Avvocati Avvocati Praticanti TOTALE cassazionisti M 214 M 549 M 224 M 987 F 39 F 617 F 299 F Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

13 MASTRO_2_COLONNE ZOOM Pescara: avvocati e diritto di famiglia DI EMANUELA MALATESTA, AVVOCATO La sezione territoriale di Pescara dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni forensi, si propone la finalità, nello spirito delle finalità dell Osservatorio, di osservare la realtà giudiziaria del territorio con particolare attenzione alle tematiche del diritto di famiglia. Muovendo dal desiderio di non essere una tra le tante associazioni esistenti solo sulla carta, la nostra Sezione cerca non solo di organizzare e promuovere incontri di studio ma, anche, di evidenziare le prassi sviluppatesi nella nostra Regione per individuare un punto di vista comune sui problemi del diritto di famiglia: a tal fine stiamo raccogliendo, presso le cancellerie dei Tribunali presenti in Abruzzo, dati inerenti i procedimenti instaurati dopo l entrata in vigore della legge 54/2006 per rilevare, a titolo esemplificativo, i casi in cui è stato disposto l affidamento esclusivo, le modalità di audizione del minore, gli istituti introdotti dalla citata legge e di fatto inapplicati. Riservando di pubblicare l esito di dette ricerche, dai dati ad oggi raccolti emerge che è e resta uno dei problemi del diritto di famiglia l individuazione di rimedi effettivi per garantire il rapporto genitore figlio. La Corte europea dei diritti dell uomo ha, recentemente, ribadito con la sentenza 13 marzo 2007 che Per garantire il rispetto alla vita familiare a ogni genitore che non convive più con il proprio figlio, le autorità nazionali sono tenute non solo ad adottare provvedimenti idonei a garantire che il minore abbia rapporti con il proprio genitore, ma anche a predisporre, pur nel rispetto del margine di discrezionalità di cui godono, tutti gli strumenti necessari per rendere esecutivo un simile provvedimento. Le autorità nazionali sono poi tenute a prevedere, nel proprio ordinamento, rimedi effettivi che consentano alla persona i cui diritti sono lesi di agire in sede giurisdizionale e di accelerare lo svolgimento dei processi che, qualora si protraggano oltre un termine ragionevole, rischiano di compromettere il benessere e gli interessi superiori del minore. Potrebbe costituire una soluzione, almeno quale garanzia di definizione, in tempi relativamente brevi, dei procedimenti in materia di famiglia e per una maggiore specializzazione dei magistrati e dei professionisti, la creazione di una sezione specializzata nel diritto di famiglia anche presso un Tribunale quale quello di Pescara di modeste dimensioni. La legge 54/2006 costituisce, in questa ottica, un elemento importante di novità sul piano non solo giuridico ma, anche, di promozione di una nuova cultura della famiglia e dei rapporti genitori - figli che veda i genitori ugualmente partecipi su ogni piano. L intervista al Presidente Luigi Grilli, Presidente del Tribunale di Pescara, a cura dell avvocato Luana Di Medio, evidenzia come l affidamento condiviso è divenuto regola nei procedimenti di separazione della coppia genitoriale: sul punto è da segnalare che il Presidente Grilli, anche prima dell entrata in vigore della legge, ha considerato sempre l esercizio congiunto della responsabilità genitoriale uno strumento necessario per superare la conflittualità tra genitori. I cambiamenti della famiglia contemporanea, quali risultano dagli elementi brevemente richiamati, richiamano il tema centrale del rispetto dei diritti del minore. Tuttavia, se la legge sull affidamento condiviso costituisce uno strumento utile nella ricerca di una maggiore responsabilità genitoriale, il raggiungimento della maturità esistenziale e affettiva che fanno di un uomo o di una donna un buon genitore non si raggiunge per legge come attesta il crescente numero di abusi nella famiglia. Costituisce un punto di osservazione privilegiato sulla condizioni degli abusi in famiglia, nella realtà del territorio di Pescara il sostituto procuratore Giampiero Di Florio, in servizio presso la Sezione famiglia della Procura della Repubblica di Pescara, intervistato dall Avv. Riccardo Fusilli. Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 11

14 ZOOM Intervista al Presidente del tribunale dottor Luigi Grilli A CURA DI LUANA DI MEDIO, AVVOCATO Presidente Grilli, quali modifiche sono intervenute nella realtà del Tribunale di Pescara, dopo la legge 54/2006? Nella realtà del Tribunale di Pescara dopo la legge 54/2006 le modifiche intervenute riguardano esclusivamente l affido condiviso dei minori e l applicazione dell istituto della mediazione familiare. Naturalmente mi riferisco alla fase presidenziale dei procedimenti di separazione ed alle questioni prospettate dalle parti interessate. L affido condiviso viene applicato in modo costante e se non è stato richiesto dalle parti, le stesse vengono sollecitate in tal senso. Ci sono stati anche casi di applicazione di affido esclusivo ad uno dei genitori? No. Le procedure in cui è stato chiesto l applicazione dell affido esclusivo non presentavano elementi sufficienti tali da poter escludere l affido condiviso in favore dell affido esclusivo richiesto. Le motivazioni rappresentate dalle parti a fondamento della richiesta non erano serie, non inficiavano in modo concreto la potestà genitoriale, e, comunque, quanto sostenuto non veniva provato in modo incisivo. Le motivazioni erano generiche e tese solo all esclusione dell altro genitore nella vita quotidiana del minore. Quali istituti hanno trovato applicazione? La legge 54/2006 valorizza molto la mediazione familiare soprattutto nella fase preliminare in cui viene espressamente prevista. Come già detto, gli istituti che hanno trovato applicazione dopo la riforma nella realtà di questo Tribunale sono stati l affido condiviso e la mediazione familiare. Tale limitazione è stata determinata anche dalle richieste delle parti, tese, quasi sempre, all affidamento dei minori e alla quantificazione dell assegno di mantenimento. Gli altri istituti previsti dalla riforma, invece, non vengono applicati in quanto le parti non ne fanno richiesta. Ad esempio, non sono mai state presentate richieste di risarcimento danni a carico di uno dei due genitori nei confronti del minore né nei confronti dell altro genitore. Quanto all istituto della mediazione familiare, credo che la mediazione aiuti i coniugi a superare l astio ed i disaccordi creatisi nel momento della separazione, quieta gli animi, ed, aiuta loro a dialogare consentendo così eventualmente anche il raggiungimento diretto di accordi. Se i coniugi, quindi, sono in disaccordo sollecito le parti a ricorrere alla mediazione familiare. Come viene disposta la mediazione familiare? Viene inquadrata come Consulenza Tecnica? No, nella fase presidenziale invito le parti a seguire un percorso di mediazione familiare lasciandole libere nella scelta su dove esperirla. Indico le strutture pubbliche, quali comuni e consultori, ove è possibile seguire il percorso in modo gratuito. Naturalmente, la mediazione non può essere imposta perché si andrebbe ad incidere su diritti indisponibili, le parti rimangono libere di non aderire all invito, di non seguire la mediazione familiare ma di tale comportamento ne verrà poi tenuto conto in sede di decisione. Vi sono urgenze particolari nel diritto di famiglia e quali possibili soluzioni sono prospettabili? Il problema cruciale nel diritto di famiglia si presenta in sede di esecuzione dei provvedimenti. Non vi sono istituti che consentono una soluzione seria in caso di mancata esecuzione del provvedimento del giudice da parte di uno dei coniugi. Ad esempio se un genitore che ha come fonte di reddito un attività autonoma non corrisponde l assegno di mantenimento perché sostiene di non aver reddito l altra parte incontra serie difficoltà nel dimostrare il contrario. E costretto a ricorrere a fonti di prova alternative limitandosi gli accertamenti tributari ad un controllo cartaceo. Allo stato comunque non sembra che vi sia interesse a risolvere le problematiche inerenti l esecuzione dei provvedimenti. 12 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

15 MASTRO_2_COLONNE ZOOM L opinione del Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Giampiero Di Florio della Sezione Famiglia A CURA DI RICCARDO FUSILLI, AVVOCATO Dott. Di Florio, nella sua qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica, cosa può dirci in merito ai reati che interessano la famiglia e, in particolare, nella realtà pescarese, ai delitti contro l assistenza familiare? Idati statistici in possesso dell Ufficio - per il periodo compreso tra il 2003 ed i primi cinque mesi dell anno in corso - evidenziano una lieve flessione rispetto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 c.p.), mentre, per quanto concerne il più grave delitto Giampiero Di Florio di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp), se pur di poco, nell anno passato si è registrato un aumento delle iscrizioni delle notizie di reato. Deve evidenziarsi, con riguardo al delitto di cui all art. 570 c.p., che sovente si assiste ad un uso strumentale dell azione penale (specie in relazione alla violazione degli obblighi di assistenza economica), nella convinzione, evidentemente, di poter ottenere in sede penale maggior tutela rispetto alla più appropriata sede civile. Dall esame di alcune querele emerge chiaramente come anche il semplice ritardo - sia pur per pochi giorni - nell adempimento dei doveri di contribuzione, spinga il beneficiario a rivolgersi all Autorità Giudiziaria nella convinzione di poter ottenere tempestivamente quanto dovutogli. Ma non è così. Le indagini, anche di natura patrimoniale, per verificare la sussistenza dei presupposti del delitto in esame, richiedono tempi lunghi e la risposta non è sempre così immediata, anche per gli adempimenti cui l ufficio del PM è tenuto, dopo la conclusione delle indagini preliminari (ad esempio: avviso delle conclusioni delle indagini a norma dell art. 415 bis c.p.p., con notifiche non più ad opera della polizia giudiziaria, bensì ad opera dell UNEP con tempi di attesa anche nell ordine di un anno). Ancor più complesso è l accertamento del reato di maltrattamenti in famiglia, sotto il profilo della ricerca degli elementi di prova. Le vittime - nella maggior parte dei casi mogli - in più di una circostanza, dopo l iniziale messa in moto del procedimento penale (ad esempio: a seguito del ricorso alle cure dei sanitari del locale PS a cui raccontano le aggressioni subite ad opera dei mariti ), spesso assumono un atteggiamento reticente, escludendo la reiterazione e l abitualità delle vessazioni da esse patite, limitando il racconto solo all episodio dell aggressione subìta in relazione alla quale, peraltro, omettono di presentare la querela. In altri casi, invece, l accertamento dei fattireato appare più agevole (sia pur con i limiti derivanti dal fatto che si tratta di un tipico reato commesso all interno delle mura domestiche, in assenza di testimoni esterni al nucleo familiare), quando la convivenza è diventata oramai insostenibile e non vi sono possibilità di recupero della vita coniugale: nei casi di particolare gravità dei fatti-reato, si è fatto ricorso alla misura coercitiva personale di cui all art. 282 bis c.p.p. (introdotto dall art. 1 co. 2 L.n.154/2001) ovvero l allontanamento dalla casa familiare, con tutte le prescrizioni che di volta in volta il giudice ha ritenuto di poter applicare anche se, a mio avviso, occorre dosare il ricorso agli strumenti di coercizione personale per la loro interferenza nella sede civile. Prospetto riepilogativo dei procedimenti di cui agli articoli codice penale ISCRITTI NEL PERIODO 01/01/ /05/ Diff. % 2005 Diff. % 2006 Diff. % 2007 Prev. Art ,50% ,31% ,88% 63 8,28% Art ,90% ,11% ,78% 44 21,94% Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 13

16 ZOOM Può confermarci se, negli ultimi anni, nella società pescarese vi è stata una evoluzione e se prevalgono fattori di miglioramento o di peggioramento? Si è già detto dell andamento, sotto il profilo numerico, dei dati statistici a far data dal Non possiamo parlare di miglioramento o di peggioramento della situazione, in generale. Ogni vicenda assume una sua connotazione ben specifica in relazione alla quale ciascun processo è diverso dall altro. Certo, come pubblici ministeri, esaminiamo la patologia del rapporto di convivenza, con tutti i suoi possibili risvolti negativi. Non è un caso che, ad una separazione difficile e oltremodo litigiosa, si accompagni la vicenda penale: la violazione degli obblighi di assistenza morale ed economica, il mancato rispetto dei provvedimenti assunti in sede civile, rappresentano fatti che vengono portati a conoscenza dell autorità giudiziaria, sino ai casi più gravi di sottrazione di minori portati da uno dei genitori all estero. deve essere trasmesso nel senso che non si può chiedere all Autorità Giudiziaria di intervenire per rieducare coniugi incapaci di affrontare, senza strumentalizzazioni, anche la più difficile delle separazioni, avendo essi, in molto casi, quale unico obiettivo il raggiungimento di più che adeguate condizioni economiche, noncuranti delle condizioni dei figli, troppo spesso utilizzati come strumenti di ricatto nei confronti dell altro coniuge. E non si tratta di certo, di famiglie con basso livello culturale, bensì di famiglie anche di ceto elevato e con un buon grado di cultura. Ma, evidentemente, ciò non basta. Anche se i dati forniti e le dichiarazioni raccolte dai Colleghi, membri della Sezione, forniscono solo un modesto ritratto dell attuale realtà della famiglia, è certo che, nella società odierna, l interesse del minore prevale su quello degli adulti nel determinare che cos è una buona famiglia. Altresì, deve essere riconosciuto un ruolo di riferimento al minore medesimo nel momento di crisi della famiglia: in questo senso la legge 54/2006 offre la possibilità di affrontare, gestire e risolvere la conflittualità attraverso l affermazione del diritto del minore alla bigenitorialità. Se è vero che il legislatore e gli operatori del diritto non possono sostituirsi alla famiglia, nemmeno nel momento di crisi della medesima, è, altresì, vero che, attraverso una maggiore preparazione dei magistrati e dei professionisti che operano nel diritto di famiglia, è possibile fornire strumenti validi per una genitorialità responsabile. Dal suo punto di vista cosa ritiene andrebbe fatto per prevenire e, comunque, fronteggiare il fenomeno della violazione degli obblighi di assistenza familiare? Quanto alla possibilità di trovare strumenti per prevenire e fronteggiare tali fenomeni, è evidente che lo strumento dell azione penale è assolutamente limitato, non per i suoi effetti bensì per l idea che al giudice penale possa essere demandato il ruolo di mediatore nella vicenda familiare. In altri termini il problema è assolutamente culturale. Non si può pretendere la funzione di supplenza dell Autorità Giudiziaria in vicende che, ancor prima, potrebbero essere adeguatamente fronteggiate da altre istituzioni, quali ad esempio servizi sociali, centri di mediazione familiare, consultori. E innegabile la perdita di valori che attraversa la nostra società e che coinvolge, in primo luogo, la famiglia, con la mancanza o l alterazione di modelli culturali di riferimento: il discorso sarebbe troppo lungo da affrontare, ma un segnale 14 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

17 MASTRO_2_COLONNE ZOOM La Fondazione Forum Aterni: un iniziativa all avanguardia degli avvocati di Pescara Su iniziativa del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara nel novembre 2001 è stata costituita la Fondazione Forum Aterni che ha come scopi primari la promozione, la diffusione e l aggiornamento della cultura giuridica e forense. La sua attività si sviluppa su tre principali linee d intervento: 1) PUBBLICAZIONI Con delibera datata il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara ha trasferito alla Fondazione la proprietà di PQM. Si tratta di una rivista trimestrale che viene stampata e diffusa dal 1988 e che ha conquistato un ruolo rilevante nell ambito delle riviste giuridiche nazionali. La Fondazione ne ha curato la stampa e la distribuzione dall anno 2003 in poi nella quantità di circa copie per numero. Nell anno 2005 la rivista P.Q.M. ha curato la pubblicazione del quaderno La responsabilità civile in campo sanitario, stampato e distribuito anch esso nel numero di copie Nel corso dell anno 2004 è iniziata la pubblicazione del periodico bimestrale di attualità forense Avvocati a Pescara 2) SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PRATICA FORENSE La Fondazione è subentrata all Ordine degli Avvocati anche nella gestione della Scuola Forense il cui scopo è quello di preparare i praticanti avvocati all accesso alla professione. Il corso, di durata biennale, è strutturato sulla base delle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e prevede 250 ore di lezioni ed esercitazioni pratiche per ciascun anno su materie oggetto dell esame di abilitazione per avvocato e su altre materie di interesse professionale (diritto dell informatica, tecnica dell argomentazione e della comunicazione, metodologia giuridica, tecnica della negoziazione, mediazione e conciliazione, tecnica di redazione degli atti, deontologia e ordinamento forense). Il corpo docente è formato da docenti universitari (provenienti, la maggior parte, da università non abruzzesi), da avvocati (anche non abruzzesi) e da magistrati dotati di specifica esperienza professionale nei diversi settori del diritto. 3) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Nel perseguimento delle finalità di porre a disposizione degli avvocati iscritti all Ordine di Pescara un sistema di informazione ed aggiornamento permanente, la Fondazione, in collaborazione con altri Enti, associazioni e con la locale Università ha organizzato negli ultimi anni numerosissime iniziative di formazione e di aggiornamento anno 2003 Corso di Diritto Europeo dell Impresa Master Universitario (Master di I livello, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Università G. D Annunzio avente lo scopo di impartire una formazione specialistica avanzata di diritto comunitario a coloro che operano all interno delle professioni forensi ovvero che lavorano o che aspirano a lavorare nelle imprese o nelle amministrazioni pubbliche). Corso di Perfezionamento in diritto della responsabilita civile da fatto illecito (in collaborazione con l AIDA Abruzzo e sotto la direzione della Prof.ssa Giovanna Volpe Putzolu, ordinaria di Diritto delle assicurazioni dell Università La Sapienza di Roma). Corso in materia di Diritto Penale della Famiglia e di Processo penale minorile. Iin collaborazione con l AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) si è svolto in cinque lezioni incentrate sulla posizione del minore quale persona offesa e quale autore del reato. Corso di formazione ed aggiornamento per curatori fallimentari (in collaborazione con l Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e con la Fondazione per la Promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico si è svolto in tredici lezioni che hanno affrontato i principali problemi che il curatore fallimentare è chiamato a risolvere nell esercizio della funzione). Seminario su La Famiglia di Fatto (in collaborazione con l A.I.A.F.) Seminario su Diritto Comunitario della Concorrenza (in collaborazione con il C.S.M.) Incontri di Studio sulla Riforma del Diritto Societario organizzati unitamente al Comitato Interprofessionale economico-giuridico (formato dall Ordine degli Avvocati di Pescara, dall Ordine dei Notai di Teramo e Pescara, dall Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e dal Collegio dei Ragionieri di Pescara). anno 2004 Convegno di studio sulla riforma delle procedure concorsuali tra economia e diritto (in collaborazione con il CSM-Formazione decentrata del distretto de L Aquila, l Ordine dei dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, il Collegio dei Ragionieri di Pescara e il Ce.S.Con-Centro Studi Concorsuali e del Diritto Commerciale) Forum nazionale Diritto di famiglia e processo civile (in collaborazione con il CSM-Formazione decentrata del distretto de L Aquila e l Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia) Giornate di studio Adeguamento degli Statuti di S.p.a., S.r.l. e cooperative diritto societario (in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti di Teramo e Pescara, l Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, il Collegio dei Ragionieri di Pescara) Convegno La responsabilità civile in campo sanitario (in collaborazione con AIDA Abruzzo) Convegno di studio Tutela del contributo al mantenimento: profili penali e civili (in collaborazione con AIAF Abruzzo anno 2005 Seminari su Lavoro pubblico e privato: riforme recenti e approfondimenti (in collaborazione con Centro studi Diritto del Lavoro Domenico Napolitano e Facoltà di Economia Università G. D Annunzio ) Corso su La tutela penale del minore (in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Corso di formazione ed aggiornamento per Curatori Fallimentari (in collaborazione con Centro Studi Concorsuali) Corso intensivo su L Arbitrato Convegno su Le scuole forensi Incontri del Venerdi su La riforma del processo civile Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 15

18 ZOOM Convegno Rapporti familiari, responsabilità civile e danno esistenziale (in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Convegno Legge Pecorella: problemi applicativi Convegno Il fallimento tra liquidazione e salvaguardia dell impresa nel mercato (iniziativa in collaborazione con C.S.M. Formazione decentrata del distretto de L Aquila, Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, Collegio dei Ragionieri di Pescara e Centro Studi Concorsuali) Corso La tutela penale del minore (in collaborazione con l Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Convegno La normativa antiriciclaggio per l avvocato Seminario di Studio Separazione di patrimoni e tutela dei terzi (niziativa in collaborazione con Consiglio notarile dei Distretti di Teramo e Pescara, Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Pescara, Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia e Camera Civile di Pescara) nella legge 80/05 Convegno su La legge sull amministrazione di sostegno (in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Seminario di formazione professionale su L azione revocatoria ed il concordato preventivo alla luce delle recenti modifiche della legge fallimentare (in collaborazione con Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e Collegio dei Ragionieri di Pescara) Convegno su Avvocatura e Telematica (in collaborazione con ITALDATA) Seminario di formazione professionale su La riforma delle esecuzioni immobiliari: novità legislative, prassi ed aspetti operativi (in collaborazione con Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e Collegio dei Ragionieri di Pescara) Seminario di formazione professionale su La riforma delle esecuzioni immobiliari: decreto di trasferimento e piano di riparto (in collaborazione con Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e Collegio dei Ragionieri di Pescara) anno 2006 Incontri di Studio su IL TRUST (iniziativa in collaborazione con C.S.M. Formazione decentrata del distretto de L Aquila, Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e Collegio dei Ragionieri di Pescara) Corso di Inglese Giuridico (in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche del Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l impresa dell Università G. D Annunzio di Pescara (gennaio-giugno 2006) Incontro di Studio La nuova legge sull affido condiviso Incontri di studio Il nuovo processo civile Incontro di studio Il nuovo ricorso per cassazione in materia di lavoro Corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro Incontro di studio Il danno alla persona nella legge 102/2006 Corso di Diritto Fallimentare (iniziativa in collaborazione con Consiglio notarile dei Distretti di Teramo e Pescara, Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Pescara) anno 2007 Incontro di Studio Danni da demansionamento: oneri di allegazione e di prova (Cass. Sez. Un ) Incontro di Studio Il risarcimento del danno nel processo amministrativo Incontro di Studio Intercettazioni telefoniche e ambientali Seminario di formazione professionale La formazione dello stato passivo (in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona) Incontro di Studio Questioni sul processo societario Incontro di Studio Legge ex Cirielli e processi pendenti (Corte Cost n.393) Incontro di Studio La sentenza della Corte Costituzionale 6/2/07 sulla Legge Pecorella e gli effetti sui processi in corso: l impugnazione del Pubblico Ministero, della parte civile e dell imputato Incontro di Studio Controllo interno ed esterno nel tipo S.r.l. dopo la riforma societaria (questioni sottese agli artt e 2409) Incontro di Studio Il nuovo Statuto della Regione Abruzzo. Problemi e questioni d interesse professionale Incontro Tutela del danneggiato nel nuovo codice delle assicurazioni (in collaborazione con ANF Sindacato Avvocati di Pescara e AIDA Abruzzo) Incontro di Studio Questioni sul nuovo procedimento cautelare Incontro di Studio Nuove regole sulla competenza in materia di affidamento e mantenimento dei figli naturali alla luce dell ordinanza della Cassazione 3/4/07 n (in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori Incontro di Studio L assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio con particolare riferimento all art. 155 quater della legge sull affido condiviso Incontro di Studio Primi orientamenti di giurisprudenza sul contratto di lavoro a progetto Convegno Procedimenti di separazione e divorzio. Accertamento dei redditi e dei patrimoni. Circolazione dei beni. Aspetti fiscali e tributari (in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Convegno Il processo societario (in collaborazione con C.S.M. Formazione decentrata del distretto de L Aquila, Ordine Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e Collegio dei Ragionieri di Pescara) Incontro di studio Primi orientamenti di giurisprudenza sul nuovo contratto di lavoro a termine. 16 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

19 MASTRO_2_COLONNE ZOOM Il comitato per le pari opportunità costituito presso il Consiglio dell Ordine degli avvocati di Pescara 1. Costituzione Al fine di favorire l accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione forense, valorizzando nel contempo la differenza di genere, è costituito presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara il Comitato per le Pari Opportunità. Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara. 2. Composizione Il Comitato dura in carica due anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell Ordine. Il Comitato è composto da 15 componenti, quattro di loro sono designati dal Consiglio dell Ordine di cui uno iscritto al Registro dei praticanti. Gli altri 11 componenti vengono eletti da tutti gli iscritti all Albo degli Avvocati. Il comitato indica i componenti del Seggio elettorale costituito da 6 iscritti all Albo non candidati alle elezioni. Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente regolamento. Al suo interno il Comitato nomina il Presidente, il V. Presidente, il Segretario. 3. Funzioni La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne. A tal fine esso svolge i seguenti compiti: analizza e monitora la situazione delle donne avvocato e delle praticanti operanti nell ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara; elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell accesso e nella crescita dell attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale; diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese; propone al Consiglio dell Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti; organizza incontri con gli Avvocati ed i Praticanti; informa e sensibilizza sulla necessità di promuovere pari opportunità per i Praticanti nella vita lavorativa e nella formazione; verifica la corretta attuazione e l esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell Ordine; elabora codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione; promuove iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità; promuove e favorisce la istituzione dei comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell Ordine per costituire una rete indispensabile tra i vari organismi, che dovrà costituire valido supporto anche per le iniziative promosse dalla Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituito presso il Consiglio Nazionale Forense; inserisce nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere; individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, anche tramite l attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l ordinamento professionale. 4. Organi Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente: rappresenta il Comitato; lo convoca e lo presiede; stabilisce l ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate; riferisce al Consiglio dell Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l attuazione delle funzioni di cui innanzi; Il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso; su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato; Il Segretario: fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell Ordine svolge le usuali attività di Segreteria. 5. Organizzazione interna del Comitato. Il Comitato definisce, al suo interno, l organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche. 6. Convocazioni. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Decadenza e Dimissioni Il componente del Comitato Pari Opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni. Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Nell ipotesi di decadenza o di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell Ordine quest ultimo provvederà a sostituirlo. 8. Diritto di informazione. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori. Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità. 9. Strumenti e risorse. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell Ordine la collaborazione degli addetti all Ufficio dello stesso e può usufruire di contributi che il Consiglio dell Ordine delibererà previa motivata richiesta per promuovere iniziative, indagini e ricerche e quant altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità. 10. Norma transitoria. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell Ordine. Nel caso di costituzione effettuata in corso di mandato il Comitato, in via provvisoria e sino alle elezione come previste al punto 2, sarà composto da n. 4 componenti designati dal Consiglio dell Ordine e da un numero non superiore a 11 componenti in parte scelti tra avvocati di riconosciuta esperienza in tema di pari opportunità, in parte designati dalle Associazioni Forensi. Il Consiglio dell Ordine designa il coordinatore del Comitato tra i componenti delegati. Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del Luglio Agosto 2007 Avvocati di famiglia 17

20 PROFESSIONE AVVOCATO L attività di consulenza legale può essere svolta solo da professionisti e non da società Cassazione, sezione terza, 18 aprile 2007, n Le attività di consulenza e assistenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette, che possono essere svolte solo da professionisti iscritti nei relativi albi. Non rileva che le prestazioni oggetto del contratto tra committente e società di consulenza siano svolte da singoli professionisti iscritti all albo. Il contratto deve ritenersi radicalmente nullo, per violazione del divieto di cui all articolo 2 della legge 1815 del 23 novembre Lo ribadisce la terza sezione civile della Corte di cassazione con due sentenze gemelle, la 9236/07 e la 9237/07 (qui di seguito pubblichiamo alcuni stralci della prima sentenza). Argomentazione della sentenza (omissis) Con motivazione adeguata e logica i giudici di appello hanno premesso alcuni principi del tutto corretti in punto di diritto, sottolineando che le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti nei relativi albi professionali. Secondo i giudici di appello, costituiva circostanza del tutto irrilevante che molti dei servizi prestati non rientrassero tra le attività professionali protette. Infatti, il compenso era stato richiesto unitariamente per le attività di consulenza ed assistenza e per quella di elaborazione dati, salvo la specificazione di alcune voci, di minore importo, relative appunto a questa ultima attività. Il contratto nullo non poteva essere fatto valere, evidentemente, al fine di ottenere il compenso pattuito. Quanto al rilievo che la società avesse, nella pratica, chiesto ad un professionista iscritto nel relativo albo di svolgere le attività di consulenza ed assistenza legale e tributaria, e che la stessa si fosse attrezzata proprio per mettere a disposizione dei propri clienti questo tipo di assistenza qualificata, correttamente il giudice di appello ha ritenuto tale fatto - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - del tutto irrilevante di fronte al preciso divieto di legge, ancora vigente (articolo 2 della legge 1815 del 23 novembre 1939). Ha rilevato infatti questa Corte (Cassazione 8 settembre 1999 n. 9507), che la nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l espletamento di professioni intellettuali protette, sancita dall articolo 2 della legge 1815/39, si produce per il solo fatto che l attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista in una prestazione interamente ricompressa nell attività tipica della professione protetta, sì che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza secondo cui la prestazione oggetto del contratto sia stata poi, concretamente, effettuata da un professionista iscritto all albo (o sotto la sua direzione e vigilanza). (omissis) Per la parcella non basta solo il parere del consiglio dell ordine ma occorre provare i presupposti dell onorario richiesto Cassazione, Sezione prima, 31 maggio 2007, n Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il professionista ricorrente assume sostanzialmente la veste di attore e l onere di provare i fatti alla base della sua pretesa. Perciò al professionista nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti e onorari non basta la sola parcella corredata dal parere del Consiglio dell ordine. È quanto emerge dalla sentenza 12765/07, emessa dalla prima sezione della Corte di cassazione. Argomentazione della sentenza (omissis) Ora, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità (conforme alla dottrina più qualificata), l opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce un azione di impugnazione della solidità del decreto stesso (Cassazione 27 giugno 2000, n. 8718; Cassazione 17 novembre 1997, n ; Cassazione 28 gennaio 1995 n. 1052), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall ingiungente e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall opponente; per cui nel relativo procedimento, solo da un punto di vista formale l opponente assume la posizione di attore, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori (articolo 2697 codice civile). Mentre l opponente assume quella di convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti 18 Avvocati di famiglia Luglio Agosto 2007

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