Disegno di legge A.S. n con modificazioni Vol. II - Schede di lettura Tomo 2 (artt )

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1 XVI legislatura Disegno di legge A.S. n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese EDIZIONE PROVVISORIA Vol. II - Schede di lettura Tomo 2 (artt ) luglio 2012 n. 381/II - Tomo 2

2 Servizio Studi Direttore: Daniele Ravenna Segreteria tel. 6706_2451 Uffici ricerche e incarichi Documentazione Settori economico e finanziario Documentazione economica Capo ufficio: S. Moroni _3627 Emanuela Catalucci _2581 Silvia Ferrari _2103 Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932 Capo ufficio: M. Bracco _2104 Luciana Stendardi _2928 Michela Mercuri _3481 Attività produttive e agricoltura Beatrice Gatta _5563 Capo ufficio: G. Buonomo _3613 Documentazione giuridica Ambiente e territorio Vladimiro Satta _2057 Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Letizia Formosa _2135 Anna Henrici _3696 Infrastrutture e trasporti Gianluca Polverari _3567 Capo ufficio: F. Colucci _2988 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: L. Borsi _3538 Capo ufficio: F. Cavallucci _3443 Politica estera e di difesa Capo ufficio: A. Mattiello _2180 Capo ufficio: A. Sanso' _2451 Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli _2114 Legislazione comparata Capo ufficio: S. Scarrocchia 2451 I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

3 XVI legislatura Disegno di legge A.S. n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese EDIZIONE PROVVISORIA Vol. II - Schede di lettura Tomo 2 (artt ) luglio 2012 n. 381/II - Tomo 2 Classificazione Teseo: Piani di sviluppo. Economia nazionale.

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5 AVVERTENZA Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.), è stato presentato il 26 giugno 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5312) e assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze) e 10ª (Attività produttive, commercio e turismo) nella stessa data. L'esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2012 e si è concluso il 20 luglio con l approvazione di emendamenti (A.C A); la discussione in Assemblea è iniziata il 23 luglio. Il giorno successivo è stata posta la questione di fiducia sull' approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, in un nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'assemblea il giorno precedente (A.C A/R). Il presente dossier è così articolato: - dossier n. 381/I: novelle apportate dal decreto-legge (nel testo approvato dalla Camera) alla legislazione vigente: - Tomo 1 (artt. 1-40); - Tomo 2 (artt e Allegato 1); - dossier n. 381/II: sintesi e schede di lettura dagli articoli, così ripartite: - Tomo 1 (sintesi e schede artt. 1-40); - Tomo 2 (schede artt ). Si segnala che, per esigenza di speditezza, i dossier sono stati realizzati sulla base di bozze provvisorie del testo approvato dalla Camera.

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7 I N D I C E SCHEDE DI LETTURA...11 Articolo 41 (Razionalizzazione dell organizzazione dell ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane e dell ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all estero) Scheda di lettura...13 Articolo 41-bis (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale) Scheda di lettura...17 Articolo 42 (Sostegno all internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l internazionalizzazione) Scheda di lettura...19 Articolo 43 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy) Scheda di lettura...27 Articolo 44 (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto) Scheda di lettura...33 Articolo 45 (Contratto di rete) Scheda di lettura...39 Articolo 46 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative) Scheda di lettura...43 Articolo 46-bis (Modifiche normative in materia di mercato del lavoro) Scheda di lettura...47 Articolo 47 (Semplificazione della governance di Unioncamere) Scheda di lettura...53 Articolo 48 (Lodo arbitrale) Scheda di lettura...55

8 Articolo 49 (Commissario ad acta) Scheda di lettura...57 Articolo 50 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) Scheda di lettura...59 Articolo 51 (Cedibilità tax credit digitale) Scheda di lettura...63 Articolo 51-bis (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo) Scheda di lettura...65 Articolo 52 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti) Scheda di lettura...67 Articolo 53 (Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148) Scheda di lettura...73 Articolo 54 (Appello) Scheda di lettura...79 Articolo 55 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89) Scheda di lettura...87 Articolo 56 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall attività giurisdizionale) Scheda di lettura...95 Articolo 57 (Misure per lo sviluppo dell occupazione giovanile nel settore della green economy) Scheda di lettura...99 Articolo 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) Scheda di lettura Articolo 59 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo) Scheda di lettura...109

9 Articolo 59-bis (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari) Scheda di lettura Articolo 59-ter (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi) Scheda di lettura Articolo 59-quater (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4) Scheda di lettura Articolo 60 (Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento) Scheda di lettura Articolo 61 (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)) Scheda di lettura Articolo 62 (Modalità di attuazione e procedure di valutazione) Scheda di lettura Articolo 63 (Disposizioni finali) Scheda di lettura Articolo 64 (Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva) Scheda di lettura Articolo 65 (Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive) Scheda di lettura Articolo 66 (Reti di impresa) Scheda di lettura Articolo 66-bis (Interventi in favore della sicurezza del turismo montano) Scheda di lettura Articolo 67, commi 1-5 ter (Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, CONI, celebrazione della nascita di Boccaccio) Scheda di lettura...161

10 Articolo 67, comma 5-quater (Modifica alle disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili) Scheda di lettura Articolo 67-bis (Chiusura dello stato di emergenza) Scheda di lettura Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione) Scheda di lettura Articolo 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione) Scheda di lettura Articolo 67-quinquies (Disposizioni transitorie e finali) Scheda di lettura Articolo 67-sexies (Copertura finanziaria) Scheda di lettura Articolo 67-septies (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012) Scheda di lettura Articolo 67-octies (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012) Scheda di lettura Articolo 68 (Assicurazioni estere) Scheda di lettura Articolo 69 (Copertura finanziaria) Scheda di lettura...195

11 SCHEDE DI LETTURA

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13 A.S. n Articolo 41 Articolo 41 (Razionalizzazione dell organizzazione dell ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane e dell ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all estero) L articolo 41 detta disposizioni volte a razionalizzare l organizzazione dell ICE-Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione dell imprese italiane, e dell ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all estero. Si ricorda che l articolo 14, commi da 17 a 26-decies del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011, poi modificato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n , ha abolito l ICE ed ha istituito l'ice-agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - attualmente in gestione transitoria. L ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agroalimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale. L agenzia inoltre ha realizzato un sito specifico Italtrade 2 rivolto alle aziende straniere interessate ad investire in Italia o a collaborare con aziende italiane e che, di fatto, si configura come un importante strumento e un opportunità per le PMI per trovare partner commerciali o produttivi in altri paesi. Quanto all ENIT, con l art. 12 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'ente nazionale del turismo (ENIT) è stato trasformato nell'agenzia nazionale del turismo, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio 1 Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n

14 A.S. n Articolo 41 funzionamento attraverso le entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali nonché dai proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati. Tra i compiti dell'agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 1 apporta talune modifiche all art. 14 del D.L. 98/2011 3, relativo all organizzazione della nuova ICE-Agenzia per la promozione all estero ed internazionalizzazione delle imprese, prevedendo che: nella cabina di regia, organo di direzione dell Agenzia, sieda, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che sostituisce il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano coincidente, nell attuale quadro di deleghe di funzioni, con la figura del Ministro con delega al turismo) e, tra le associazioni di categoria, dall Alleanza delle cooperative italiane 4 ; la dotazione organica del personale è stabilita nel limite di 450 e non più di 300 unità, considerando tale nuova indicazione anche ai fini dell individuazione del personale da trasferire alla nuova ICE-Agenzia; in seguito al trasferimento di personale all Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico, dovrà essere rideterminata la dotazione organica del Ministero in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo determinato trasferito. Il comma 2, apporta una modifica di ordine formale all art. 22, comma 2, primo periodo, del d.l. 201/2011 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, necessitata, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, da un problema di coordinamento ("un errata trascrizione dell ultima versione dell emendamento" approvato in sede di conversione del decreto n. 201) creatosi a seguito dell approvazione di emendamento al decreto-legge precedente. Si reintroduce così il titolo giuridico (contenuto nel decreto-legge n. 98) in virtù del quale un dirigente del Ministero dello Sviluppo economico opera per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire 3 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n Tale inserzione, tra i rappresentanti delle imprese, non vale a compensare gli incrementi delle rappresentanze di amministrazioni pubbliche, che ripristinano quindi la prevalenza di quota pubblica che vi era nel primo decreto del Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n

15 A.S. n Articolo 41 la continuità dei rapporti che facevano capo all ICE (con i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso ICE; egli inoltre stipula, inoltre, i contratti e autorizza i pagamenti e può delegare ai titolari degli uffici del soppresso istituto la stipula dei contratti e l autorizzazione dei pagamenti). L'unica differenza, rispetto alla norma iniziale 6, è che la delega al dirigente era una facoltà del Ministro, mentre ora la designazione parrebbe la modalità ordinaria: ma è probabile che la tecnica redazionale sia resa necessaria dall'esigenza di aderire alla situazione di fatto venutasi a creare. Il comma 3 contiene disposizioni volte a razionalizzare la struttura organizzativa dell ENIT. Si prevede, infatti, che essa operi all estero nell ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità che saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra l ENIT, il Ministero degli affari esteri e l amministrazione vigilante sull ENIT. Il limite di personale operante all estero viene individuato in 50 unità e potrà essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali dei Capi missione. La relazione tecnica specifica che l ENIT dispone di 25 strutture all estero; il progressivo assorbimento delle sedi estere dell ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri comporterà un risparmio di spesa. Per quanto riguarda le risorse umane, la dotazione organica di ENIT è attualmente di 197 unità. Non è previsto un contingente specifico per il personale che opera all estero. Alla data del 12 marzo 2012 la consistenza del personale di ruolo era pari a 92 unità di cui 7 operanti all estero; ad esse si affiancano n. 102 unità di personale locale a contratto. Con la fissazione del limite di 50 unità, essa comporterà l assegnazione di due unità di personale per ciascuna delle 25 sedi. Il comma 4 prevede che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell ENIT, uno dei membri dello stesso consiglio sia designato dal Ministro degli Affari esteri. Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera si è introdotto un comma 4-bis, prevedendo che un decreto del MiSE individuerà le modalità applicative e la struttura responsabile all interno dell ICE, a cui le imprese italiane ed estere potranno rivolgersi al fine di conoscere le opportunità nei settori e nelle aree di interesse. Il comma 5 prevede l invarianza economica e finanziaria delle disposizioni in esame, precisando, mercé un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, che all attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 6 Nella versione precedente tale modifica, la designazione doveva essere disposta in base all art. 26- bis del decreto-legge n. 98/2011, secondo il quale con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede all individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. 15

16 A.S. n Articolo 41 disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 16

17 A.S. n Articolo 41-bis Articolo 41-bis (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale) L articolo 41-bis introdotto dalla Camera prevede l incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all estero del Ministero degli affari esteri (MAE), e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all estero del MAE. È disposto altresì un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese. Più in dettaglio, il comma 1 incrementa del 10 per cento la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 71 del , a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. L incremento è disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all estero del Ministero degli affari esteri, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale. Si ricorda che l'articolo 64 citato prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento tariffario sono destinate: ad interventi strutturali e informatici in favore degli uffici all'estero del MAE; al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del MAE, di cui all'articolo 153, secondo comma, del D.P.R. n. 18 del Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. 17

18 A.S. n Articolo 41-bis Si ricorda che il secondo comma dell'articolo 153 citato prevede che, per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152 (pari a unità), impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi del comma 3, il MAE individua: gli uffici destinatari delle predette misure; l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività. Le predette maggiori entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette. Fanno eccezione i diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio per il rilascio dei passaporti elettronici (comma 2) Il comma 4 incrementa, in via eccezionale, di 40 unità il contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese. Si ricorda che l'articolo 152 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a unità. Il comma 5 quantifica l'onere recato dal comma precedente in euro per l'anno 2012 e euro annui a decorrere dall'anno 2013; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAE. Il comma 6 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9 Importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico. L'articolo 1 del predetto D.M. stabilisce che, per l'anno 2006, è determinato in 44,66, comprensivo di IVA (20%) l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 32 pagine, ed in 45,62 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 48 pagine. Successivamente con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2010, a decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%). 18

19 A.S. n Articolo 42 Articolo 42 (Sostegno all internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l internazionalizzazione) L articolo 42 riordina, semplificandola, la procedura per l elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l internazionalizzazione delle imprese e rivede l ordinamento e l attività dei consorzi a tal fine costituiti. Il comma 1 apporta talune specifiche modifiche all articolo 6 del decretolegge n. 112/2008, recante norme per il sostegno all internazionalizzazione delle imprese. L articolo 6, comma 1, prevede che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Secondo il comma 2, le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi di investimento per il lancio ed la diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero per l'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. In base al comma 3, con una o più delibere del CIPE sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, nonché le modalità di amministrazione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251). Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. Il comma in esame: sopprime la lett. c) e, quindi, la competenza del CIPE in ordine all individuazione degli interventi prioritari; sostituisce il comma 3 prevedendo che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare i termini e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore del Fondo, le funzioni di controllo nonché la composizione ed i compiti del Comitato per l amministrazione del Fondo. La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - 19

20 A.S. n Articolo 42 esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come un atto statale dalla indefinibile natura giuridica. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di fuga dal regolamento (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti atipici, di natura non regolamentare»; sostituisce il comma 4 prevedendo che per la promozione delle imprese sui mercati esteri è utilizzato il Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, prevedendo, in termini innovativi, che il 70% delle risorse venga destinato alle piccole e medie imprese. Nell Allegato 1 del decreto-legge in esame si dispone l abrogazione dell art. 22 del decreto legislativo n. 143/1998, dove si prevede che i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'italia. La relazione illustrativa giustifica tale abrogazione con la volontà di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità. Insieme a tale disposizione viene altresì abrogata, per la medesima finalità ed in adeguamento delle disposizioni comunitarie, la legge 29 ottobre 1954, n.1083, recante concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane. Il comma 2 prevede che il riparto dei contributi destinati ad istituti, enti e consorzi per l internazionalizzazione e alle Camere di commercio avvenga con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia, in deroga a quanto previsto dall art. 32, comma 2, della legge n. 448 del Dalla lettura della norma non risulta chiaramente a cosa si riferisce la deroga prevista. Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge n. 448/2001, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello 20

21 A.S. n Articolo 42 stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziate deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Per l anno 2012 le risorse iscritte nel cap dello stato di previsione del MISE, pari a euro, sono state, secondo lo schema di decreto che ha ripartito le risorse per il 2012, così modulate: euro per contributi ad enti e associazioni ex legge n.1083/1954, pari al 25,67% dello stanziamento complessivo del capitolo; euro per contributi alla camere di commercio italiane all estero (L. 518/1970), pari al 53,39% dello stanziamento complessivo del capitolo; euro per contributi ai consorzi multiregionali all export tra PMI (L. 83/1989), pari al 16,73% dello stanziamento complessivo del capitolo; euro per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (L. 394/1981), pari all 1,87% dello stanziamento complessivo del capitolo; euro per contributi ex D.Lgs. 143/1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33% dello stanziamento complessivo del capitolo. Come è dato leggere nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto n.443 di riparto dei fondi per il 2012, nel capitolo 2501 sono allocate le risorse destinate a sostenere l attività promozionale delle PMI, attraverso l erogazione di contributi annuali. Tali contributi dall entrata in vigore dell art. 22, comma 1, del D.Lgs. 143/1998 non finanziano più la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell internazionalizzazione, con una contribuzione a pioggia, ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione. Questi progetti vengono: - programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc); - monitorati dall Amministrazione; - rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati. A causa della progressiva riduzione dei fondi stanziati per questi strumenti, nel corso degli ultimi esercizi, le risorse assegnate al capitolo 2501 sono state ridotte per effetto di manovre di bilancio pubblico: da uno stanziamento di circa 34 /MLN del 2008, si è passati alla dotazione di circa 10,5 /MLN fino all attuale dotazione di poco più di 14 /MLN. Il comma 3 ridefinisce l attività dei consorzi per l internazionalizzazione prevedendo che la stessa abbia ad oggetto: la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi alle piccole e medie imprese; il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione con imprese estere. Il comma 4 prevede che debbano ritenersi attività funzionali al raggiungimento degli scopi dei consorzi le attività riguardanti: l importazione di materie prime e di prodotti semilavorati; formazione specialistica per l internazionalizzazione; 21

22 A.S. n Articolo 42 la qualità, la tutela e l innovazione dei prodotti, anche attraverso marchi in contitolarità. Il comma 5 definisce le modalità di costituzione dei consorzi in esame. Vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile. Il Capo II del codice civile è, infatti, intitolato Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e la Sezione I, all art. 2602, prevede che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L art dispone che, se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare:1) la denominazione, l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati. Possono costituire consorzi o cooperative: le piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché le imprese del settore commerciale; gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi di cui al comma successivo; La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, in ragione della destinazione prevalente dei servizi alle stesse. Il comma 6 prevede che i consorzi in esame possano ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo non superiore al 50% per la copertura delle spese sostenute per l esecuzione dei progetti. Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate ma che abbiano stipulato contratti di rete tra di loro; alla generalità delle stesse imprese si applica la normativa comunitaria 10 riguardante gli aiuti de minimis di cui al reg. 10 In compenso, nella comunicazione (COM(2011)702) presentata il 9 novembre 2011 la Commissione europea propone una strategia intesa ad aumentare le possibilità per le PMI europee di operare sui mercati internazionali - attualmente limitata solo al 13% delle piccole imprese UE - in particolare, migliorando i regimi di sostegno, rafforzando i servizi di informazione e assistenza, promuovendo cluster e reti di imprese, nonché istituendo un Forum per l internazionalizzazione delle PMI. Nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario pluriennale , il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa al programma COSME che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI con particolare attenzione al miglioramento dell accesso ai finanziamenti, al 22

23 A.S. n Articolo 42 (CE) n. 1998/2006, salva l applicazione di regimi più favorevoli. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Secondo il reg. 1998/2006 della Commissione europea l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Nell Allegato 1 vengono abrogate le disposizioni che attualmente disciplinano l attività dei consorzi per l internazionalizzazione che sono: legge n. 83/1989, recante interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Tale provvedimento individua tra i soggetti beneficiari i consorzi che abbiano come scopo esclusivo l esportazione dei prodotti delle imprese consorziate. Essi devono essere costituiti da almeno otto imprese, ciascuna delle quali non può sottoscrivere un fondo capitale inferiore a lire e non può superare il 20% del fondo capitale. Nel caso di imprese che operano nei territori del Mezzogiorno, il numero delle imprese non può essere inferiore a cinque. I consorzi non possono distribuire avanzi di esercizio alle imprese; tali avanzi non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società. Sono concessi contributi annuali, nella percentuale del 40% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire. Nel caso in cui siano costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo è elevato a 200 milioni; nel caso in cui le imprese consorziate siano non meno di 75, il limite è ulteriormente elevato a 300 milioni. Per i consorzi di imprese operanti nel Mezzogiorno, la percentuale di contributi è elevata al 60%; art. 10 del D.L. n. 251/1981, convertito in legge n. 394 del 1981, recante misure a sostegno delle esportazioni italiane, che estende ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, la concessione dei contributi previsti in generale a favore dei consorzi per l export. Si prevede, inoltre, che possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera. Il comma 7 della disposizione in commento reca il trattamento fiscale dei consorzi per l internazionalizzazione. sostegno all'internazionalizzazione, ed alla promozione della cultura imprenditoriale. Il nuovo programma si concentrerà principalmente sugli strumenti finanziari e prevede meccanismi semplificati per agevolare la partecipazione delle piccole imprese. 23

24 A.S. n Articolo 42 Si ricorda che la vigente disciplina dei consorzi per il commercio estero, contenuta nella legge n. 83 del 1989, vieta a tali soggetti (articolo 2, comma 4) di distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie; tale previsione deve essere recata dallo statuto. A fini fiscali si prevede inoltre (articolo 3, comma 1) che non concorrano a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili - dunque siano esclusi da imposizione sui redditi - gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, purché venga esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Gli avanzi di esercizio non dunque sono imponibili se hanno una specifica destinazione, ovvero i fondi per riserve indivisibili, e se è oggettivamente impedita la possibilità di distribuire tali fondi sia nella vita che nella fase di crisi dell ente. D altro canto, le norme in commento pongono una disciplina più flessibile per i consorzi per l internazionalizzazione: ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto sono imponibili nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell ente. A fini IVA, i servizi resi dai consorzi per l internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, in quanto vengono qualificati come costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Viene dunque ribadito per tali consorzi il regime IVA applicabile, ai sensi dell articolo 3, comma 2 della richiamata legge n. 83 del 1989, ai consorzi all esportazione. La norma infine dispone che siano applicati ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n In sostanza si concede ai consorzi per l internazionalizzazione la possibilità - che il citato comma 33 prevede si applichi ai Confidi e alle banche di garanzia collettiva dei fidi, in occasione delle trasformazioni e delle fusioni - di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti (cfr. supra, articolo 2 della legge n. 83 del 1989), che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o 24

25 A.S. n Articolo 42 quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Si prevede inoltre che le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Si estende agli amministratori del consorzio per l internazionalizzazione l obbligo di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera è stato poi introdotto un comma 7-bis, che novella il comma 2 dell articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, al fine di permettere l immissione sul mercato extra-ue di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili (COV). 25

26

27 A.S. n Articolo 43 Articolo 43 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy) Il comma 1 individua l Autorità amministrativa competente all esercizio del potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali (stampigliatura "Made in Italy") da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. La norma novella l articolo 4 della legge n. 350 del , aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 49-ter. Le disposizioni relative alla tutela del made in Italy sono contenute nei commi 49, 49-bis e 49-ter. Il comma 49 introduce il reato di contraffazione, che si concretizza con la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine; esso è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Per falsa indicazione si intende la stampigliatura della dicitura «made in Italy» su prodotti e merci che non provengono dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; per fallace indicazione si intende l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche nel caso in cui sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Il reato si perfezione dal momento della presentazione dei prodotti o delle merci in dogana e fino al momento in cui il bene è posto in vendita. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso la rimozione dei segni o delle figure che inducono in errore il consumatore sull origine italiana del prodotto o attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Ai sensi del comma 49-bis, costituisce, altresì, fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore in errore sull origine italiana. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Secondo il comma 49-ter, la confisca amministrativa del prodotto o della merce rappresenta la misura ordinaria che consegue all'accertamento. Con la nuova disposizione, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dall art. 17 della L. 689/1981, ai fini dell irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui al comma 49-bis. 2004). 11 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 27

28 A.S. n Articolo 43 La legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, prevede, all art. 17, che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. In effetti, per questa violazione delle disposizioni previste in materia dalla citata norma della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il titolare o il licenziatario del marchio realizza una condotta illecita, sanzionata amministrativamente, ma finora la sua irrogazione con ordinanza-ingiunzione rifluiva nella residuale competenza del prefetto (v., ad es. Trib. Prato ). La nuova disciplina conferisce invece alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura tale potere sanzionatorio (ricorribile poi, per le vie ordinarie, dinanzi al giudice civile, ai sensi della legge n. 689 del 1981). Poiché però il riferimento è al solo illecito amministrativo di cui all'articolo 4 comma 49-bis della legge citata (cui deve ritenersi estesa, per relationem, anche la misura di cui all'articolo 49-ter), evidentemente la falsa indicazione resta sanzionata solo sotto il profilo penale; per la fallace indicazione, invece, concorrono sia la sanzione penale che quella amministrativa. Dopo il comma 1 hanno aggiunto altri commi alcuni emendamenti, introdotti in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati. Nella misura in cui essi impattano sulla tematica delle denominazioni di origine, si rammenta che, in via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo 12 comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti, laddove l'unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (ex art. 308), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale 12 Per la primazia del diritto comunitario rispetto alle norme interne confliggenti anche anteriori, vds., tra le tante, Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa Lutticke; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa Reyners; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, in cui la Corte ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario; Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 1984 n. 170, Granital. 28

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