CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI

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1 PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE ASIMMETRICA DELLA SOCIETA' CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI A FAVORE DELLA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA DA COSTITUIRSI DENOMINATA INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA 1

2 PREMESSA L organo Amministrativo della CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI" ("Società Scindenda"), ha redatto ed approvato il seguente progetto di scissione parziale asimmetrica della Società CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI a favore di una nuova Società Cooperativa Beneficiaria INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA formato sul presupposto che la riduzione del patrimonio netto della società scindenda, euro ,00 (duecentocinquantamila/00) sarà pari all aumento del patrimonio netto della Società Beneficiaria. Le motivazioni del progetto di scissione sono le seguenti. Il settore editoriale sta vivendo un momento, come tutto il Paese, di profonda crisi. I continui sforzi di riduzione dei costi sono stati vanificati dal calo di vendite dei settimanali e dai minori ricavi prodotti dalla pubblicità. La CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI", come noto, produce due giornali settimanali: Sabato Sera, diffuso nel circondario di Imola, e Sette Sere, diffuso nel territorio di Faenza e Lugo. Le perdite prodotte in questi anni dalla testata Sette Sere hanno portato ad una seria riflessione sulla continuazione della sua pubblicazione: si è giunti, dopo ampia discussione, alla definizione di un progetto che preveda non la chiusura di un esperienza valida, ma alla scissione dalla cooperativa del ramo d azienda riconducibile alla testata sette sere, che ha già sedi e percorsi produttivi autonomi. Le basi sociali, così ricostituite, potranno focalizzare i loro sforzi per raggiungere l obiettivo principale di ogni giornalista: curare e far crescere la propria testata. 1. SOCIETÀ' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE SOCIETÀ SCINDENDA Società Cooperativa denominata CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI", con sede in IMOLA (BO) VIA EMILIA 25 cap 40026, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero di iscrizione e codice fiscale Repertorio Economico Amministrativo n. BO Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di scissione è pari ad Euro (quindicimilacentocinquanta). La società non ha prestiti obbligazionari in corso. SOCIETÀ BENEFICIARIA Società Cooperativa che verrà costituita al momento in cui si perfezionerà la scissione denominata INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA, con sede in Comune di Faenza, in via Severoli n. 33, indirizzo che risulterà dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. Il capitale sociale sarà di euro 1.575,00, costituito da tre quote sottoscritte dai soci sig.ri Poletti Manuel, Baravelli Massimiliano e Fossi Christian, ciascuna da euro 525,00. La durata della società, ai sensi dell art. 3 dell allegato statuto, è al 31/12/2050. L oggetto sociale, ai sensi dell art. 5 dello statuto, è il seguente: La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento e conformemente al proprio scopo mutualistico ed ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio dell attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, dell attività tipografica, radiotelevisiva o di 2

3 attività comunque attinenti all informazione ed alla comunicazione, nonché delle attività a queste connesse funzionalmente e direttamente, compresa la raccolta pubblicitaria. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - acquistare, assumere in locazione o in affitto immobili, stabilimenti, officine, magazzini, macchinari, attrezzature e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata. Pertanto, essa potrà, fra l'altro, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell art septies C.C.. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ) e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. L amministratore Unico, al momento della sua costituzione, sarà Poletti Manuel, nato a Massa Lombarda (RA), l 11/2/1974, residente a Cesena (FC), Via Cattaneo n. 290, C.F. PLT MNL 74B11 F029S, che resterà in carica fino a revoca. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall Assemblea. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, ovvero fino a revoca. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Qualora non vi abbia provveduto l Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall art C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che 3

4 incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all organo di controllo, se nominato, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. 2. STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI 2.1 STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA Si allega sub "A" lo statuto che verrà adottato dalla costituenda Società Beneficiaria " INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA. 2.2 STATUTO DELLA SOCIETÀ SCINDENDA Si allega sub "B" lo statuto vigente della Società Cooperativa Scindenda CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI", dando atto che lo stesso non subirà alcuna modifica derivante dalla progettata Scissione, ad eccezione dei punti 4 e 5 dell art.30 (in tema di assemblea ordinaria) e degli art. da 39 a 41, in tema di collegio sindacale, competenze e riunioni e revisione legale dei conti. Il presente statuto allegato sub B comprende già le sopraesposte modifiche. 3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE Considerato che le società coinvolte nell operazione di scissione sono entrambe società cooperative di cui agli artt e seguenti c.c., a mutualità prevalente con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all art c.c., senza soci sovventori o finanziatori, il rapporto di cambio viene fissato "alla pari" e cioè, per effetto della scissione, e a far data dalla data di efficacia della stessa, ai soci della società scindenda, come indicato nel progetto di scissione, saranno assegnate partecipazioni della società beneficiaria, in ragione del seguente rapporto di cambio: - n. 1 (uno) partecipazione della società beneficiaria da euro 525,00 (cinquecentoventicinque virgola zero zero) ciascuna ogni 21 (ventuno) partecipazioni della società scindenda da euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro. Il capitale sociale della società scindenda, per effetto della scissione, diminuirà di euro 1575,00, importo costituito dalla somma delle tre quote sociali nominali dei tre soci POLETTI MANUEL 525,00 BARAVELLI MASSIMILIANO 525,00 FOSSI CHRISTIAN 525,00 4

5 che confluiranno nella costituenda COOPERATIVA. INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA Complessivamente, il Patrimonio Netto che, per effetto della scissione, verrà trasferito dalla società scindenda alla costituenda cooperativa è pari ad euro (duecentocinquantamila/00). Trattandosi di due società cooperative, tutti i soci avranno diritto al rimborso della sola quota sociale nominale, al momento dell eventuale loro recesso dalle rispettive società. Le riserve, comunque denominate e costituite, non possono essere distribuite fra i soci. Anche alla luce delle suesposte considerazioni, tutti i soci rinunceranno espressamente alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio prevista dall art sexies (art ter c. 4, codice civile), che non avrebbe alcun significato per questo tipo di scissione, alla relazione degli amministratori (art ter c. 4, codice civile), alla situazione patrimoniale (art ter, c. 4 codice civile), che viene comunque allegata (All. D), per maggiore informazione, al presente progetto, ed al termine di trenta giorni tra la pubblicazione del presente progetto di scissione nel sito Internet della CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI e la data in cui si svolgerà l assemblea straordinaria avente all ordine del giorno l approvazione questo progetto di scissione (17 dicembre 2012), ai sensi dell art ter, c.4, del codice civile 5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA Gli effetti della Scissione, compresa l imputazione al bilancio della Beneficiaria delle operazioni della Scindenda relative alla porzione di patrimonio assegnata, decorreranno dall ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nei Registri delle Imprese. Le quote della società beneficiaria parteciperanno agli utili dalla data di efficacia della scissione. 6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni. Non vi sono soci sovventori. Nessun vantaggio particolare è previsto per gli amministratori delle società partecipanti alla Scissione. 7. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE La parte di patrimonio della Società Scindenda da trasferirsi alla Società Beneficiaria consiste nelle seguenti poste di bilancio (valori espressi in euro) : Licenze software a tempo determinato 5.678,58 - fondo di ammortamento ,27 5

6 Impianti generici 9.260,00 - fondo di ammortamento ,42 Mobili e macchine ordinarie d ufficio 4.834,97 - fondo di ammortamento ,17 Macchine elettromeccaniche d ufficio ,32 - fondo di ammortamento ,96 TOTALI PER SEDE FAENZA 7.186,05 Licenze software a tempo indeterminato 3.969,00 - fondo di ammortamento ,00 Impianti generici 3.969,00 - fondo di ammortamento ,38 Mobili e macchine ordinarie d ufficio 8.013,53 - fondo di ammortamento ,68 Macchine elettromeccaniche d ufficio ,00 - fondo di ammortamento ,68 TOTALI PER SEDE LUGO 4.208,81 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,86 (come da allegato C con specifica cespiti) ELENCO VOLUMI PUBBLICATI E RIFERITI AL TERRITORIO FAENTINO / LUGHESE TITOLO GIACENZA VAL.UNITARIO VAL.RIM. % SVALUTAZ VALORE BILANCIO Cesare Bacchilega, 24 2, , ,48 giornalista Faenza 900 vol I 1 2, , ,29 Faenza 900 vol. II , ,53 Faenza nel cinema 571 6, , ,58 Iter Iter camena 44 3, , ,35 Scen people 378 2, , ,43 Cogli l ottimo 894 2, , ,79 TOT.RIMANENZE 7604,61 760,45 CLIENTI riferiti a servizi svolti su sette sere e ancora da incassare ,09 - fondo svalutazione crediti 491,13 CAUZIONI per un totale di 9.797,49 così ripartiti: Conto continuativo sette sere su libretto postale in deposito presso Poste Italiane SpA CMP Ravenna 2.504,99 Deposito cauzionale relativo a contratto di locazione stipulato con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo per ufficio sito a Lugo in Corso Matteotti 3, registrato a Lugo in data 28/02/2009 al n. 736 serie 3 pari a 4.050,00 6

7 Deposito cauzionale utenza elettrica con Enel Energia pari a 77,50 Deposito cauzionale acqua con Hera, contratto pari a 15,00 Deposito cauzionale relativo a contratto di locazione stipulato con la signor Ceroni Maria Teresa per affitto uffici siti a Faenza in via Severoli 33, registrato a Faenza il 07/06/2009 n serie3 pari a 3.150,00 CONTO CORRENTE BANCARIO in essere presso Unipo Banca filiale di Imola via Appia, codice IBAN IT34H ,53 CONTO CORRENTE POSTALE in essere presso Banco Posta di Poste Italiane SpA, codice IBAN IT 38F ,82 POLIZZA A CAPITALIZZAZIONE UNIPOL in deposito presso Unipol Banca filiale di Imola via Appia, n. 156/4589 in scadenza il 31/12/2020, valore al 31/12/ ,71 CAPITALE SOCIALE: nella cooperativa che nasce dalle scissione confluiscono i soci: POLETTI MANUEL 525,00 BARAVELLI MASSIMILIANO 525,00 FOSSI CHRISTIAN 525,00 I dipendenti che dovranno passare nella coop.va che deve nascere dalla scissione sono i seguenti, con i relativi fondi di trattamento di fine rapporto: T.F.R. POLETTI MANUEL 6.188,32 TIMO MARIA PIA 9.869,77 BARAVELLI MASSIMILIANO ,77 FOSSI CHRISTIAN 1.024,34 STAFFA SAMUELE 1.474,30 FORNITORI riferiti a servizi forniti per sette sere e per le sedi di Faenza e Lugo ,28 QUOTA RICAVI 2013 ABBONAMENTI SETTE SERE ,48 DOMINIO SETTE SERE.IT presso STH SRL DOMINIO SETTE SERE ROMAGNA.IT presso STH SRL NUMERI TELEFONICI presso centralino a Faenza via Severoli 33, e e NUMERO TELEFONICO presso centralino a Lugo in Corso Matteotti 3, , con contratto Vodafone. NUMERI TELEFONICI presso centralino a Faenza via Severoli 33, e NUMERI TELEFONICI presso centralino a Lugo Corso Matteotti 3, , , , , con contratto Fastweb. 7

8 CONTRATTO DI LOCAZIONE registrato a Lugo il 28/02/2009 n. 736 serie 3, modificato con postilla del 29/7/2009 registrata a Lugo il 30/07/2009 n serie 3, con Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del monte di Lugo per locali posti a Lugo in Corso Matteotti 3. CONTRATTO DI LOCAZIONE registrato a Faenza il 7/7/2009, n serie 3, con Ceroni Maria Teresa, per locali posti a Faenza in via Severoli 33. IGIENE AMBIENTALE contratto servizio presso Corso Matteotti 3 Lugo, fornito da Hera SpA. IGIENE AMBIENTALE contratto servizio presso Via Severoli 33 Faenza, fornito da Hera SpA. FORNITURA ACQUA contratto servizio fornito pressso Corso Matteotti 3 Lugo, fornito da Hera SpA. FORNITURA GAS contratto e servizio presso Via Severoli 33 Faenza, fornito da Hera Comm. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA contratto e servizio presso Via Severoli 33 Faenza, fornito da Hera Comm. FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA contratto , servizio presso Corso Matteotti 3 Lugo, fornito da Hera Comm. CONTRATTO HOSTING per sito settesere.it in essere con Wafer. COMODATO D USO REFRIGERATORI E FORNITURA ACQUA per uffici di Faenza e Lugo, in essere con Acqua Fresca srl. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere sottoscritto con Centro diffusione e Logistica srl con sede operativa a San Lazzaro di Savena in via Zucchi 29. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere in essere con F.lli Rossi snc. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere in essere con Rossi Massimo Cervia. SCRITTURA PRIVATA con Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Lugo per utilizzo spazi all interno dei locali di Corso Matteotti 3. CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA per il settimanale sette sere e suoi inserti e allegati, in essere con la Società Immedia srl. CONTRATTO DI STAMPA del settimanale SETTE SERE e del mensile GENTES, presso Galeati ind. Grafiche srl. CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI a Lugo svolto da COPURA cooperativa pulizie Ravenna. 8

9 CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI a Faenza svolta da CEFF SERVIZI cooperativa sociale ACCORDO per fornitura articoli per mensile Gentes Alfonsine, sottoscritto con l Associazione Primola. CONVENZIONE GIO CARD per settimanale sette sere con Comune di Faenza. Oltre al già citato dettaglio dei cespiti che verranno trasferiti alla costituenda cooperativa (All. C), si allega inoltre, per maggiore informazione ai soci, ancorché non necessaria per legge, la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 (All. D) di tutti gli elementi attivi e passivi che verranno trasferiti alla costituenda società. Al riguardo, si precisa che, alla data di effetto della scissione, verrà mantenuto invariato il totale del patrimonio da trasferire alla INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA (euro ), indicato nell ultimo rigo del citato Allegato D): poiché le singole voci ivi indicate possono variare nel tempo, il conguaglio in denaro, indicato nel penultimo rigo situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 (All. D), in euro ,90, andrà ricalcolato alla data di effetto della scissione. La CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI" si impegna sin d ora a versare alla costituenda INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA il conguaglio in denaro che risulterà dalla somma algebrica delle singole voci indicate nell allegato D) alla data di effetto della scissione, fermo restando il totale di patrimonio netto da trasferire di euro (duecentocinquantamila/00). Si allegano: A) Statuto che verrà adottato dalla costituenda Società Beneficiaria " INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA COOPERATIVA ; B) Statuto della Società Cooperativa Scindenda CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI"; C) Dettaglio dei cespiti che verranno trasferiti alla costituenda cooperativa; D) Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 di tutti gli elementi attivi e passivi che verranno trasferiti alla costituenda società. Imola, 23 novembre 2012 Per la Società Scindenda "CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI" Il legale rappresentante Bruno Solaroli 9

10 S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE DURATA ART. 1 E' costituita la Società Cooperativa denominata INFORMAZIONE FAENZA Società Cooperativa, in sigla INFORMAZIONE FAENZA Soc. Coop.. Su deliberazione dell Assemblea, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale. ART. 2 La Cooperativa ha sede nel Comune di Faenza, all indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali. Su deliberazione dell Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all estero, sedi secondarie. ART. 3 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. 1

11 TITOLO II SCOPO - OGGETTO ART. 4 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l esercizio in forma associata dell impresa, continuità d occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all art C.C., dagli amministratori ed approvato dall Assemblea dei soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 32. I soci concorrono alla gestione dell impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro 2

12 disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. ART. 5 La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci. Tuttavia, nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento e conformemente al proprio scopo mutualistico ed ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio dell attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, dell attività tipografica, radiotelevisiva o di attività comunque attinenti all informazione ed alla comunicazione, nonché delle attività a queste connesse funzionalmente e direttamente, compresa la raccolta pubblicitaria. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - acquistare, assumere in locazione o in affitto immobili, stabilimenti, officine, magazzini, macchinari, attrezzature e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; 3

13 - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata. Pertanto, essa potrà, fra l'altro, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell art septies C.C.. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ) e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall Assemblea dei soci. 4

14 Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. TITOLO III SOCI COOPERATORI CAPO I AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE ART. 6 I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione a progetto, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni. Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18 anno di età, che esercitino le professioni di giornalista o pubblicista, ovvero altri lavoratori del settore dell editoria che svolgano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione 5

15 professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. In ogni caso, conformemente all art. 6 della legge n. 416/81 e successive modificazioni, la maggioranza dei soci cooperatori deve essere costituita da giornalisti iscritti al relativo Ordine Professionale e la Cooperativa deve associare almeno il 50% (cinquanta per cento) dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con clausola di esclusiva con la Cooperativa medesima. Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa né, in ogni caso, coloro che siano già soci di altre cooperative che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi previsti dall art. 3, comma 2 e 2quater Legge 250/90 e succ. modificazioni. ART. 7 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere: a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale; b) indicazione della professione e/o dell effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle 6

16 attività di cui all oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6; c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall Assemblea dei soci e comunque a euro 525,00 (cinquecentoventicinque/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge; e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 46 e 47. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. L ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all effettiva partecipazione del socio all attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l ammissione di nuovi soci non deve compromettere l erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici. In deroga a quanto sopra e conformemente a quanto previsto dall art. 6 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni, tutti i giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal 7

17 contratto nazionale giornalistico con clausola di esclusiva con la Cooperativa, che ne facciano domanda, devono essere ammessi come soci cooperatori della Cooperativa medesima. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale. Qualora l accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull istanza si pronunci l Assemblea; quest ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall Assemblea medesima. 8

18 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all ammissione di nuovi soci. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6. ART. 8 I soci cooperatori sono obbligati: a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; b) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci; c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; d) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto. ART. 9 E fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita 9

19 autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati. E altresì vietato ai soci cooperatori aderire ad altre società che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi previsti dall art. 3, commi 2 e 2 quater, legge 250/90 e successiva modificazioni CAPO II SOCI SPECIALI ART.10 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell interesse alla loro formazione professionale. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione del socio speciale; 2. i criteri e le modalità, attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale; 3. la quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % per cento di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal 10

20 successivo art. 26, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall articolo 7 del presente statuto. 11

21 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall articolo 13 del presente statuto. CAPO III SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE ART. 11 La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. ART. 12 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. Il recesso non può essere parziale. Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all art bis C.C.. Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso 12

22 determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall obbligo di preavviso. ART. 13 L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori: a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità; b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell impresa sociale; c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6; d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo; e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle 13

23 quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell esecuzione di quest ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell art C.C.; h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell impresa sociale; k) che, in ogni caso, non abbiano instaurato con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro per un periodo superiore a ventiquattro mesi, salvo giustificato motivo; 1 l) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9; m) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa; o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per 1 Le previsioni di cui alle lettere j) e k) sono riferibili all ipotesi di instaurazione tra cooperativa e soci di rapporti di lavoro di durata (es.: contratti di lavoro subordinati a tempo determinato; co.co.pro.; ecc.) 14

24 reati non colposi contro la persona, il patrimonio,o pubblica amministrazione. Prima di deliberare l esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale. L esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 15

25 ART. 14 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 46 e 47 del presente statuto. I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. ART. 15 I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 24. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione 16

26 spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi. La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell art sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni. ART. 16 In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. ART. 17 I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO Art. 18 Con deliberazione dell Assemblea, adottata ai sensi dell art C.C., la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526, terzo comma, C.C., 2483 C.C. e octies delle norme di attuazione e transitorie. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, 17

27 sono stabiliti: - l importo complessivo dell emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione conformemente all art C.C.; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; - l eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali, in quanto compatibili. TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE QUOTE SOCIALI ART. 19 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 525,00 (cinquecentoventicinque/00) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori; a)2. dagli strumenti finanziari partecipativi, di cui al precedente art. 18; b) dal fondo di riserva legale; c) da eventuali fondi di riserva straordinaria; d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge. 18

28 Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell art C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno. Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci. ART. 20 Le quote dei soci cooperatori sono nominative. Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori al momento della ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della sottoscrizione. Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Titolo IV, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il 25 % (venticinque per cento), all atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dagli Amministratori. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale 19

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