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1 XIV LEGISLATURA Atti Parlamentari CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 301 (Deputati Lucidi ed altri) presentata il 30 Maggio 2001 Proposta di legge n. 452 (Deputato Cento) presentata il 04 Giugno 2001 Proposta di legge n. 823 (Deputato Pistone) presentata il 13 Giugno 2001 Proposta di legge n. 868 (Deputati Misuraca - Amato) presentata il 14 Giugno 2001

2 Proposta di Legge n (Deputato Molinari) presentata il 3 Luglio 2001 Proposta di Legge n (Deputato Stucchi) presentata il 17 gennaio 2002 Proposta di Legge n (Deputati Nespoli ed Altri) presentata il 07 febbraio 2002 Proposta di Legge n (Deputati Ascierto, La Russa) presentata il 21 febbraio 2002 Proposta di Legge n (Deputato PEZZELLA) presentata il 19 Giugno 2002 Disegno di Legge n (Ministri Pisanu ed Altri) presentata il 25 luglio

3 Torna XIV LEGISLATURA Atti Parlamentari CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 301 d'iniziativa dei deputati LUCIDI, AMICI, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CEREMIGNA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI SERIO, D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FOLENA, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LADU, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCA', LUMIA, LUSETTI, MANTINI, MARAN, MARIOTTI, MAZZARELLO, MOLINARI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISTONE, POTENZA, PREDA, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, VOLPINI Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate Presentata il 30 maggio 2001 XIV LEGISLATURA

4 PROGETTO DI LEGGE - N. 301 Relazione Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n Da tempo è avvertita la necessità di una nuova disciplina per descrivere in un moderno quadro di riferimento l'attività del settore della vigilanza privata. Questa attività, infatti, non solo si realizza in un contesto sociale ed economico assai diverso da quello nel quale trovarono origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata interessata da cambiamenti tali da meritare una diversa attenzione del legislatore. Va anzitutto considerato che, attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità rivolte contro la proprietà. Contribuisce, quindi, a soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei cittadini mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di beni esattamente individuati. Non si può non tenere conto che questa attività richiede un costante aggiornamento della qualità, della strumentazione, una formazione specifica delle donne e degli uomini che svolgono il lavoro di vigilanza, utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce criminali che con maggiore intensità e con modalità diverse si rivolgono oggi contro la proprietà. Tuttavia, pur non potendo considerare marginale l'impatto sociale che ha l'attività di vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in una cornice normativa che non consente, da un lato, agli istituti di rendere al meglio e di aggiornare i servizi - si pensi, ad esempio, alla durata annuale della licenza o alla sua limitazione territoriale, che mal si presta all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza satellitare - e, d'altro canto, neppure consente allo Stato di governare lo sviluppo, sinora disordinato ma continuo, di un settore che realizza, pur secondo regole di mercato, un'opera di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la richiedono. La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a questa duplice esigenza individuando norme che, pur lasciando libertà all'organizzazione delle imprese, garantiscano una corretta realizzazione della concorrenza nella direzione della qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto alla disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel che compete alla legge stabilire e quel che, invece, può essere demandato ad una diversa regolamentazione, dinamica, utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione del settore e la sua incidenza nella vita della collettività. Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in nome di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! La proposta di legge guarda anche alle guardie particolari giurate, per assicurare loro, come da tempo è richiesto, una qualifica professionale, una adeguata formazione e, così, una dignità che oggi non hanno. Si pensi che attualmente sono considerati operai generici! E' tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'europa stanno operando nella stessa direzione, anche ispirati dalle disposizioni comuni che oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale non possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la stringono in un ambito angusto e la rendono marginale. Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge. Articoli PROPOSTA DI LEGGE

5 Art. 1. (Oggetto). 1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili, di trasporto e scorta di valuta o di valori. 2. La prestazione di cui al comma 1 è considerata attività privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Art. 2. (Attività di vigilanza e di custodia). 1. Gli enti ed i privati possono affidare esclusivamente agli istituti di vigilanza privata: a) la vigilanza e la custodia dei beni facenti parte del proprio patrimonio, sia a titolo di proprietà che di altro diritto reale; b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori; c) la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati in movimento e da beni immobili. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva; b) le prestazioni per le quali è richiesto obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate armate. Art. 3. (Istituti di vigilanza privata). 1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che operano in base a rapporti giuridici di diritto privato. 2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata non costituisce esercizio di pubbliche funzioni. Art. 4. (Licenza). 1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2, i titolari o gli amministratori degli istituti di vigilanza devono avere ottenuto specifica licenza. 2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n Competente al rilascio della licenza è il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare la propria attività. 4. Per le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), competente al rilascio della

6 licenza è il Ministro dell'interno. 5. Il Ministro dell'interno, per quanto di propria competenza, ed i prefetti dei capoluoghi di regione, previa indicazione dei prefetti delle relative province, stabiliscono il numero massimo delle licenze da rilasciare, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, dei territori interessati. Stabiliscono, altresì, il limite di organico complessivo con riferimento alle attività economiche interessate ai servizi e alle Forze dell'ordine impiegate. 6. Nella licenza sono indicati i servizi che l'istituto può svolgere. 7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di pubbliche funzioni o alla limitazione della libertà individuale. 8. E' consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute. Art. 5. (Requisiti). 1. Possono ottenere la licenza coloro che: a) siano capaci di agire; b) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo; c) abbiano capacità tecnico-professionali acquisite e documentate; d) non abbiano prestato servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti. 2. Nella domanda per ottenere la licenza devono inoltre essere indicati: a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale; b) la composizione societaria nonché le generalità complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e degli amministratori od institori nel caso di società cooperative; c) l'ambito di operatività in relazione all'attività da svolgere; d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione; e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibili; f) le tariffe minime dei servizi. 3. La licenza è rilasciata quando siano stati indicati tutti i requisiti richiesti e ne sia stata verificata la rispondenza alle direttive inerenti la programmazione dell'attività di vigilanza privata, emanate dal Ministro dell'interno. 4. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura stabilita dall'autorità competente al rilascio della licenza con riferimento alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dalla medesima autorità, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali l'istituto era autorizzato. 6. Dell'avvenuto rilascio della licenza è data comunicazione al prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede. 7. Il diniego della licenza deve essere motivato. 8. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio. Art. 6.

7 (Programmazione dell'attività di vigilanza privata). 1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione nazionale con il compito di contribuire alla programmazione dell'attività di vigilanza privata, di competenza del Ministro dell'interno. 2. In particolare, la Commissione di cui al comma 1 esprime parere su: a) l'adozione di nuove tipologie di servizi; b) l'ampliamento del settore della vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione residente e all'incidenza dei reati contro il patrimonio; c) i programmi dei corsi di formazione e di riqualificazione per le guardie particolari giurate; d) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni, la qualità delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi di collegamento ed i supporti per le guardie particolari giurate; nonché relative all'adozione e all'uso di dispositivi acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di servizio e di emergenza; e) gli interventi necessari ad assicurare lo sviluppo del settore compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico; vigenti. f) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto degli oneri contrattuali e delle disposizioni 3. Sono componenti della Commissione di cui al comma 1: a) il Ministro dell'interno o un suo rappresentante, che la presiede; b) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante; c) il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; d) i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata; e) i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 4. I componenti della Commissione di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un osservatorio regionale, con il compito di: a) monitorare le attività della vigilanza privata; b) elaborare proposte in ordine alle questioni di cui al comma 2; c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti. 6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 5: a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione; b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione; c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio; d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio; e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.

8 Art. 7. (Guardie particolari giurate). 1. Sono guardie particolari giurate coloro che abbiano ottenuto il relativo attestato di qualifica. 2. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n Il giuramento è reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che ne rilascia certificazione. Art. 8. (Natura giuridica). 1. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di pubblico servizio. 2. Le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. 3. La vigilanza sulle modalità di espletamento del servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi livelli di sicurezza è esercitata dal questore, ai sensi delle disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonché ai sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n Art. 9. (Formazione). 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata, di cui all'articolo 7, comma 1, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altresì, stabilite le modalità di riqualificazione del personale già dipendente dagli istituti di vigilanza. 2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle regioni. 3. Per potere accedere al corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti: a) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto gli obblighi di leva; b) avere conseguito il titolo di studio previsto per le scuole dell'obbligo; c) non avere riportato condanna per delitto non colposo; d) essere cittadino di uno Stato membro dell'unione europea. Art. 10. (Ruolo regionale delle guardie particolari giurate). 1. E' istituito il ruolo regionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato "ruolo". L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dell'attestato di qualifica. 2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad assumere come guardie particolari giurate soltanto il personale scelto tra gli iscritti al ruolo. 3. L'iscrizione nel ruolo è conservata anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.

9 5. L'addestramento della guardia particolare giurata concernente l'uso delle armi è affidato alle sezioni di tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n La licenza di porto di armi a tassa ridotta è rilasciata all'iscritto al ruolo che comprovi l'avvenuta assunzione da parte di un istituto che attesti la sua destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed è ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo stesso. Art. 11. (Controlli e sanzioni). 1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica licenza. 2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione ai servizi autorizzati delle guardie particolari giurate impiegate. 3. Ove permanga la violazione di cui al comma 1, il prefetto la segnala all'autorità competente al rilascio della licenza in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca della stessa. 4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'autorità che ha rilasciato la licenza una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale. 5. Gli istituti di vigilanza hanno, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato la licenza le eventuali variazioni intervenute nei requisiti indicati nella domanda. 6. La licenza è revocata quando vengono meno le condizioni soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo al diniego. 7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti oggettivi, l'autorità competente valuta le stesse con riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una difformità, la indica all'istituto assegnandogli un termine, pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione. 8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5. Le risultanze dei controlli effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma La cauzione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, è posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. 10. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie particolari giurate che dipendono dall'istituto di vigilanza interessato. 11. La revoca della licenza è preceduta dalla notifica da parte del prefetto al titolare o legale rappresentante dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione motivata, assegnando un termine di trenta giorni per la eventuale opposizione. Art. 12. (Disciplina transitoria). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che abbiano già destinato guardie particolari giurate alle attività indicate all'articolo 2, devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel termine di un anno. In caso contrario, devono cessare la loro attività e le guardie particolari giurate da essi dipendenti sono convocate in servizio presso gli istituti di vigilanza con ordinanza del prefetto del capoluogo di regione, assunta previo parere dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma Le guardie particolari giurate già in servizio presso gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica con la sola frequenza di un corso di riqualificazione professionale. 3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto rilascio della licenza, possono ottenerne, una sola volta, una proroga annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge.

10 452 Torna XIV LEGISLATURA Atti Parlamentari CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 452 d'iniziativa del deputato CENTO Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate Presentata il 4 giugno 2001 PROGETTO DI LEGGE - N. 452 Relazione

11 Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento si è già occupato più volte del riordino delle forze di polizia generalmente intese, tralasciando di esaminare il riordino degli istituti di vigilanza e della condizione giuridica delle guardie giurate. Ora è tornata di grande attualità la necessità di disciplinare questo fenomeno, che per diffusione sul territorio, per numero di addetti, per disponibilità di armamenti e strumentazioni moderne di ogni tipo, svolge non solo attività di presidio di impianti produttivi privati, ma assicura anche servizi di sicurezza presso enti statali e locali. Si tratta di vere e proprie forze ausiliarie i cui fini concorrono sempre di più al raggiungimento della sicurezza collettiva e alla repressione della criminalità. A fronte di questi compiti l'attuale legislazione è del tutto inadeguata, frammentaria, contraddittoria; basta ricordare che la materia è ancora prevalentemente disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n Come si vede, è necessaria una seria e radicale riforma della materia sia per mettere ordine nella prassi amministrativa ed autorizzativa, sia per ridefinire lo status giuridico del personale utilizzato, anche in relazione al crescente impegno teso non solo a tutelare beni privati, ma anche a fronteggiare la criminalità nelle aree a rischio e nelle grandi metropoli. Vi chiedo, perciò di sostenere la presente proposta di legge composta da dodici articoli, alla quale si possono eventualmente apportare emendamenti migliorativi in sede di esame parlamentare. Il complesso degli articoli riguarda le attribuzioni delle guardie giurate, i requisiti di nomina, le modalità di revoca, la natura giuridica del servizio, le norme antimonopolio. Alla stesura della presente proposta di legge hanno partecipato numerose rappresentanze di lavoratori del settore. Articoli PROPOSTA DI LEGGE Art Le guardie particolari giurate durante l'espletamento del servizio e per ogni atto compiuto sono, a tutti gli effetti di legge, considerate pubblici ufficiali e sono soggette alle disposizioni vigenti in materia. Art Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi non possono essere concessi a coloro che abbiano subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio dello Stato, anche se non passate in giudicato. 2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono immediatamente revocati qualora la guardia particolare giurata subisca una condanna per i reati di cui al comma Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono immediatamente riconsegnate al responsabile dell'istituto di vigilanza di appartenenza. Art. 3.

12 1. E' istituito, presso gli uffici della prefettura competente per territorio, un elenco degli istituti di vigilanza, con l'indicazione della ragione sociale, dei legali rappresentanti e delle generalità di tutti i dipendenti; presso gli uffici della prefettura è altresì tenuto un elenco delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in cerca di prima occupazione. L'elenco è aggiornato annualmente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti coloro che da almeno sei mesi prestano servizio presso un istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi solo coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al comma Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate si consegue solo dopo aver partecipato e superato uno dei corsi preparatori di cui all'articolo Il programma dei corsi preparatori di cui al comma 2 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, le tecniche e i disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio. Particolare rilievo devono avere gli aspetti tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa personale. 4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza. 5. I programmi ministeriali hanno valore di testo ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza autorizzati. Art Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti criteri: a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi; b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali; c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test attitudinali e redazione di elaborati; d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte, prove orali e tecniche e di difesa personale. 2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri: a) un funzionario della questura che presiede la commissione; b) un ufficiale delle guardie giurate; c) un sottufficiale delle guardie giurate; d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di verbalizzare l'esito degli esami; e) una guardia particolare giurata con almeno due anni di anzianità. 3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture e le questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo E' fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura. Art Gli istituti di vigilanza, ogni tre anni, provvedono, attraverso corsi, a riqualificare il personale.

13 I corsi devono avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, e sono retribuiti. Ai corsi sovraintende un funzionario della questura. Al termine dei corsi, per ogni dipendente sono redatte apposite note di valutazione con relativo punteggio. 2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della questura, ai fini di valutare l'idoneità dei dipendenti, è fatto obbligo agli istituti di vigilanza di effettuare, ogni due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di difesa personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati ad altre mansioni. Art Gli istituti ed i corpi di vigilanza ed i loro agenti hanno natura di polizia ausiliaria di tipo privato. Essi operano su base provinciale. 2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi secondo le norme del diritto privato. Art Le forze dell'ordine, in caso di necessità ed urgenza, possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo necessario, in forma gerarchicamente subordinata, all'espletamento di indagini ed operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità di stampo mafioso. 2. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, allorquando sono chiamati a svolgere le attività di cui al comma Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto. Art Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per i corpi di vigilanza. 2. I corpi di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello. 3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla commissione di cui al comma I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di cui all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Art Gli istituti di vigilanza sono esentati dall'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio solo per quanto riguarda i lavoratori facenti parte dell'organico operativo.

14 Art E' istituita, a carico degli istituti di vigilanza, la cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con funzioni di assistenza nei confronti delle guardie particolari giurate e delle loro famiglie, in condizioni di bisogno per motivi inerenti al servizio svolto. 2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa soccorso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4. Art E' fatto divieto agli istituti di vigilanza di stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma apparente, occulta o indiretta, con altri istituti di vigilanza, all'interno della stessa provincia od operanti in altre province, tali da determinare situazioni di concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione alla limitazione provinciale del loro ambito operativo. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può derogare, anche temporaneamente, alla limitazione territoriale provinciale dell'ambito di operatività degli istituti e dei corpi di vigilanza. Art Sono abolite le associazioni e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza, quale polizia ausiliaria delle forze di polizia. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti, dopo aver seguito i corsi di cui all'articolo 5, con apposite ordinanze prefettizie, sono collocati in servizio negli istituti di vigilanza. 823 Torna

15 XIV LEGISLATURA Atti Parlamentari CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 823 d'iniziativa del deputato PISTONE Disciplina della Vigilanza e della investigazione privata Relazione Onorevoli Colleghi! - Le libertà del cittadino ed i suoi diritti inviolabili, tra i quali la proprietà, sono posti a fondamento della Costituzione repubblicana e la loro tutela costituisce un compito primario che lo Stato è tenuto a garantire attraverso le proprie Forze dell'ordine. Non si può, tuttavia, pretendere che, alla crescente esigenza di sicurezza da parte della collettività, lo Stato, sempre più impegnato nella lotta alla macrocriminalità, riesca a rispondere con una protezione "ad personam". Da ciò discende la continua espansione di strutture private di vigilanza ed investigazione che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorrono, seppure indirettamente, ad uno scopo di sicurezza collettiva ed alla repressione della criminalità. Purtroppo, però, tali attività sono tuttora disciplinate, quasi unicamente, dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, norme che, sebbene siano sopravvissute all'avvento della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche ed obsolete. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società. Appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere ad una riforma della materia che favorisca lo sviluppo del settore, ma che, allo stesso tempo, offra idonee garanzie di controllo da parte dello Stato. Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono state introdotte alcune importanti novità:

16 a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi quali la tutela personale, i servizi di portierato, i servizi d'ordine; b) è stata estesa anche la portata della licenza per l'investigazione, comprendendovi le attività di recupero dei crediti, le indagini in campo assicurativo, le attività cosiddette di "antitaccheggio". Queste attività e quelle previste dalla lettera a), sono attualmente svolte senza regole e sono appannaggio di soggetti di incerte capacità professionali e qualità morali; c) viene data la possibilità anche ai cittadini comunitari di espletare le attività di cui alle lettere a) e b), sebbene con alcune limitazioni inerenti la loro permanenza sul territorio nazionale; d) viene consentita l'apertura di filiali in province della medesima regione, con una doverosa limitazione sulla loro consistenza al fine di evitare che un istituto vada ad espandersi in una provincia diversa da quella di nascita; norma che si allinea all'auspicato assetto federale del territorio nazionale; e) sono state imposte l'unicità della divisa e la frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento per gli agenti giurati, con lo scopo di evitare le frequenti confusioni con i corpi militari e con le Forze di polizia dello Stato e garantire una crescente professionalità, con il duplice risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una superiore qualità del servizio a vantaggio degli utenti; f) nel campo dell'investigazione, inoltre, la nuova normativa permette, tra l'altro, di dare esecuzione alle norme di attuazione del codice di procedura penale, per quanto attiene alle indagini in campo penale, consentendo l'effettiva realizzazione della parità tra accusa e difesa nell'ambito del procedimento penale ed offrendo in tale modo una ulteriore opportunità occupazionale; g) la normativa contiene disposizioni volte ad evitare la costituzione di situazioni di monopolio; h) una volta per tutte, viene data una qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", risolvendo così le numerose dissertazioni in sede giurisprudenziale; i) è stata introdotta una maggiore severità delle pene stabilite, che si è resa necessaria al fine di scoraggiare il crescente abusivismo nel settore e di assicurare, al tempo stesso, una maggiore stabilità e regolarità del mercato. Il complesso delle norme qui presentate è il frutto di un attento esame del settore protratto negli anni. Articoli PROPOSTA DI LEGGE Capo I ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

17 Art I singoli privati e le società di persone o di capitali per prestare servizi di vigilanza, armata e non armata, e servizi di tutela personale a favore di terzi devono richiedere licenza al prefetto. 2. Nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono compresi: a) la vigilanza fissa e mobile, la custodia, il trasporto e la scorta valori, il pronto intervento su segnalazione di allarme, la gestione di centrali di ascolto e di ricezione di allarme o, comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche rivolte alla tutela della proprietà di terzi; b) la tutela dell'incolumità fisica di terzi; c) i servizi di portierato, fatta salva la possibilità di portieri preposti secondo le norme di diritto civile e che non rivestono la qualità di agente giurato, ai sensi della presente legge; d) i servizi d'ordine in occasione di fiere, mostre, congressi, eventi sportivi o musicali e simili. 3. Le attività indicate al comma 2 devono essere contenute nei limiti dettati dalla legge ed espletate nei modi e con i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 4. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 2 è rilasciata dal prefetto della provincia dove è fissata la sede operativa dell'istituto di vigilanza privata e consente di espletare i servizi nell'ambito della provincia stessa, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge. 5. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 4, il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore. 6. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno. 7. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno. Art Gli istituti di vigilanza privata, per esigenze operative, possono aprire uffici o presìdi nell'ambito della provincia dandone preventiva comunicazione al prefetto ed al questore. 2. La documentazione attinente l'attività svolta dall'istituto di vigilanza deve essere conservata, per almeno cinque anni, nella sede operativa indicata nella licenza. 3. La licenza consente di acquisire servizi anche al di fuori della provincia nella quale è rilasciata, purché nell'ambito della medesima regione, ma in tale caso si deve procedere all'apertura di unità locali o filiali, previa autorizzazione del prefetto. A capo di ogni unità locale o filiale deve essere indicato un rappresentante. L'unità locale o filiale, tuttavia, non deve avere una consistenza superiore al 20 per cento del personale operativo impiegato nella sede principale. Art Per ottenere la licenza di cui all'articolo 1, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'unione europea purché, in tale caso, residente in Italia da almeno cinque anni; b) essere in possesso del diploma di laurea, richiesto per l'accesso al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato; c) non trovarsi in relazione di dipendenza con un soggetto pubblico o privato italiano o

18 straniero; d) non aver riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione; e) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione; f) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza; g) essere in possesso di una capacità tecnica ed economica adeguata ai servizi da esercitare. 2. I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) del comma 1 devono essere posseduti anche dai soci del titolare e dal rappresentante dell'istituto di vigilanza privata. 3. A discrezione del prefetto la condizione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere ritenuta soddisfatta quando il richiedente provenga dal ruolo dei funzionari, o superiore, della Polizia di Stato o dai ruoli equiparati delle altre Forze di polizia oppure dimostri che, nell'ultimo quinquennio, ha ricoperto ininterrottamente cariche sociali all'interno di un istituto di vigilanza privata. 4. La licenza può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico ovvero in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti di vigilanza privata già esistenti. 5. La licenza può essere, altresì, negata a chi ha riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, e non ha ottenuto la riabilitazione. 6. La licenza deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il diniego. Art Qualora il richiedente la licenza sia il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono risultare da documentazione originale da allegare alla domanda. 2. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente comunicata al prefetto. 3. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come definita ai sensi del codice civile, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 21. Art La licenza non può essere oggetto di cessione se non nei modi stabiliti dalla presente legge. 2. In caso di morte del titolare della licenza oppure in caso di rinuncia da parte di questo, nell'ordine, i soci ed i parenti, entro il primo grado, del titolare possono esercitare il diritto a subentrare nella titolarità. 3. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria la direzione dell'istituto di vigilanza è temporaneamente affidata al comandante delle guardie il quale può attendere a compiti di ordinaria amministrazione. In tale periodo il prefetto può affiancare al comandante uno o più funzionari con il compito di garantire la corretta gestione dell'istituto. 4. Nel caso in cui il diritto a subentrare non sia esercitato da alcuna delle persone indicate al comma 2, il prefetto invita a subentrare nella titolarità le persone che hanno inoltrato richiesta di licenza, secondo l'ordine di presentazione. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

19 5. Esauriti i tentativi per la successione nella titolarità, il prefetto affida la direzione dell'istituto di vigilanza privata ad uno o più funzionari. In tale caso non possono essere assunti nuovi contratti e tutti quelli esistenti sono automaticamente risolti al termine della loro durata. 6. Gli agenti giurati in esubero sono posti in mobilità ed integrati negli altri istituti di vigilanza privata secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma Alla scadenza dell'ultimo contratto la licenza è automaticamente revocata. 8. La licenza può essere, altresì, revocata, sentito il parere del questore e delle organizzazioni sindacali, quando, decorsi almeno due anni dalla sua fondazione, l'istituto di vigilanza privata non adempia a rilevanti compiti di sicurezza in relazione alle esigenze presenti nel contesto provinciale. Art Il rilascio della licenza è subordinato al versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura minima di lire 50 milioni, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno. 2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per cento del fatturato lordo dell'istituto di vigilanza privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura minima indicata al medesimo comma In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è revocata. 4. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta per metà all'erario dello Stato e per metà al fondo di cui all'articolo 14, comma 5, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata. 5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato. Art I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli agenti giurati dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono tenere quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della forza che all'occorrenza può essere impiegata in servizi di polizia ove ne sia fatta richiesta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto un indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Art Gli istituti di vigilanza privata devono dotare i propri dipendenti dell'uniforme, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. 2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. 3. Ogni istituto di vigilanza privata deve applicare sull'uniforme, sul lato sinistro del petto e sul dorso, la propria denominazione e la sigla della provincia al fine dell'esatta individuazione. 4. Per i servizi di tutela personale e di portierato non è obbligatorio l'uso dell'uniforme ma la guardia particolare giurata deve comunque indossare sul petto sinistro un distintivo, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

20 5. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata devono avere la medesima colorazione dell'uniforme e recare sulle fiancate la denominazione e la sigla della provincia di appartenenza. Gli stessi veicoli devono, inoltre, avere impressa sul tetto la sigla "IVP" affiancata o sovrapposta alla sigla della provincia. Ogni istituto, in aggiunta alle prescritte indicazioni, può apporre sui veicoli un proprio numero identificativo. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai veicoli utilizzati per i servizi di tutela personale. 7. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa documentazione, deve essere comunicato al prefetto ed al questore. 8. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica o visiva e di palette segnaletiche. 9. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un efficiente collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di idoneo apparato ricetrasmittente o altro sistema in grado di comunicare con la centrale operativa. Quest'ultima deve essere collegata alla centrale operativa della questura. 10. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità dei propri agenti giurati. Art I questori sotto le cui giurisdizioni ricadono la sede ed i comandi operativi degli istituti di vigilanza privata, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, approvano i singoli regolamenti ed esercitano direttamente, o per il tramite di funzionari della Polizia di Stato, i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti giurati. 2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni, modificare gli ordini di servizio emessi dagli istituti di vigilanza privata e, comunque, compiere qualsiasi altra legittima azione di censura o avente valore correttivo nei riguardi degli istituti e dei loro agenti. 3. Il questore esercita la vigilanza sulle funzioni svolte dagli agenti giurati ed adotta nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare dandone comunicazione al prefetto; egli promuove, inoltre, presso quest'ultimo l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli istituti di vigilanza privata. Art I titolari degli istituti di vigilanza privata, in caso di verifiche, sono tenuti a collaborare con gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. 2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al questore gli elenchi del personale dipendente, operativo e tecnico-amministrativo, nonché di chiunque collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo. 3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a comunicare ogni tre mesi l'elenco dei clienti con la specificazione dei servizi prestati. Sono, altresì, tenuti a comunicare giornalmente i servizi prestati dai singoli agenti giurati. 4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità per le comunicazioni di cui al comma 3. Art Gli operatori degli istituti di vigilanza privata sono organizzati nei seguenti ruoli: a) ruolo operativo; b) ruolo tecnico-amministrativo.

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