REGOLAMENTO DELLE SEDI SOCIALE E NAUTICA

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1 Lega Navale Italiana Sezione di Grado REGOLAMENTO DELLE SEDI SOCIALE E NAUTICA Il presente regolamento, redatto a seguito delle varianti al Regolamento allo Statuto approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. nella seduta del 25 ottobre 1996 sostituisce il precedente Regolamento della Sede Nautica del 19 novembre L osservanza del presente regolamento interno della Sezione di Grado della L.N.I. è obbligatoria per tutti i soci che godono dei servizi forniti dalla Sezione stessa. SEDE SOCIALE 1. Il diritto di frequentare la sede sociale e nautica, di fruire dei servizi e di partecipare alle attività è riservato esclusivamente ai Soci della Sezione di Grado della L.N.I. in regola con le norme per il tesseramento. Nell ambito di questo diritto il Socio ha il dovere di comportarsi secondo le elementari regole di civile convivenza, nel rispetto delle necessità di tutti. Questo regolamento non si prefigge quindi di elencare una sequela di norme, ma precisa unicamente alcune limitazioni nell utilizzo degli spazi sociali e indica le modalità di dirimere eventuali controversie. 2. La segreteria della Sezione osserverà il seguente orario di apertura: lunedì dalle 15 alle 17, venerdì e sabato dalle 17 alle 19. Tale orario, specie nei mesi estivi, è di norma molto più ampio ed i Soci possono accedere alla Segreteria in qualsiasi momento in presenza del personale addetto. Eventuali variazioni potranno essere determinate dal CDS per migliorare il servizio offerto o in caso di necessità. 1

2 3. Per evidenti motivi biologici gli animali non sono ammessi. È consentita unicamente la presenza del cane sociale adeguatamente addestrato e sorvegliato. 4. Gli orari del ristorante-bar sono concordati tra la Gestione e il Consiglio Direttivo. Poiché variano a seconda delle stagioni sono disponibili in Segreteria. L accesso al ristorante-bar nelle ore serali non è consentito in abito da spiaggia. 5. Il traffico e la sistemazione di mezzi e materiali sul piazzale e nel capannone è regolato dal Nostromo, cui i soci debbono rivolgersi per avere istruzioni sugli spazi da occupare e sulle modalità di movimentazione delle imbarcazioni. Non sono ammesse variazioni alle disposizioni del Nostromo, che opera su indicazione diretta del Consiglio Direttivo. 6. Si raccomanda ai Soci di sorvegliare con attenzione i minori, per la loro incolumità e per evitare danni alle persone e alle cose, danni che saranno addebitati al Socio accompagnatore. Per poter utilizzare le proprie imbarcazioni i Soci minorenni devono essere autorizzati in forma scritta da chi esercita la tutela. In caso contrario il Nostromo ne impedirà l uscita in mare. 7. Il Socio può occasionalmente ospitare persone estranee alla sezione, richiedendo anticipatamente l autorizzazione al Presidente o ad un suo delegato. Sarà cura del Socio annotare le generalità dei propri ospiti nell apposito registro, che dovrà riportare anche il nominativo dell ospitante. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante che è formalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato. Gli ospiti non potranno fruire di alcun servizio fornito a titolo oneroso dalla Sezione. Nel ribadire l occasionalità della frequenza degli ospiti (sono consentiti non più di tre inviti al mese per la stessa persona) si fa rilevare ai Soci l assoluta necessità di associare i componenti della famiglia che li accompagnano abitualmente. In occasione della manifestazioni sportive preventivamente comunicate alle Autorità competenti, il Presidente autorizzerà i partecipanti e gli accompagnatori a frequentare la sede ed a fruire dei servizi, nel rispetto delle normative fiscali, dopo la loro iscrizione nel registro degli ospiti. 2

3 Lo stesso vale per le manifestazioni culturali e promozionali svolte nell ambito della Sezione. I Soci delle altre strutture periferiche in visita occasionale e il personale della Marine Militare in SPE sono considerati ospiti del Presidente della Sezione. 8. Per ogni contenzioso riguardante le presenti norme il Socio può inviare esposto scritto al Presidente della Sezione che deciderà in merito. Contro la decisione del Presidente è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione cui spetta il giudizio definitivo. SEDE NAUTICA 1. La gestione, il funzionamento ed in particolare l assegnazione dei posti alle imbarcazioni è demandata al Consiglio direttivo della Sezione (CDS). 2. I Soci Ordinari e assimilati che desiderano lasciare stabilmente le proprie imbarcazioni in ormeggio presso la Sede Nautica debbono presentare domanda al CDS sull apposito modulo. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento attestante la proprietà dell imbarcazione che potrà essere definita con uno dei seguenti documenti: a) Imbarcazioni iscritte: libretto di navigazione o regolare contratto di leasing; b) Imbarcazioni non iscritte: fattura di acquisto o certificato di importazione o contratto di compravendita chirografario sottoscritto dalle parti c) Imbarcazioni minori (derive e gommoni): autocertificazione di proprietà. 3. Il CDS decide sulle domande ed assegna i posti disponibili valutando l idoneità dell imbarcazione e la disponibilità del proprietario a perseguire i fini statutari della L.N.I., ed assegnando un punteggio secondo l anzianità di iscrizione del Socio alla Sezione di Grado (0,50 punti per anno), la data di presentazione della domanda (0,25 punti per anno), l eventuale residenza a Grado (2,5 punti). Una quota parte del punteggio, che sarà anche utilizzato per la formazione della lista d attesa, sarà assegnata dal CDS in base alle attività ed incarichi specifici svolti dal Socio a favore della Sezione (fino a 5 punti). In caso di comproprietà di una imbarcazione 3

4 per la quale più soci richiedono l assegnazione di un posto, verrà tenuto conto solo del punteggio più elevato fra i Soci richiedenti. L assegnazione del posto richiede tassativamente che l imbarcazione sia iscritta al Registro del Naviglio della L.N.I. ed inalberi il guidone sociale. L iscrizione al Registro del Naviglio ed il conseguente diritto ad usufruire dei posti barca non sono consentiti alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della Sede Nautica della Struttura Periferica. 4. Esauriti i posti disponibili il CDS colloca i soci richiedenti in apposita lista di attesa e successivamente assegna le eventuali sopravvenute disponibilità secondo l ordine di precedenza nella lista, tenuto conto delle dimensioni. La lista di attesa è riservata ai Soci della sezione di Grado. Se un socio in lista d attesa perde la qualifica di Socio della L.N.I., decade automaticamente dalla stessa (e perde la qualifica di socio se non rinnova l associazione entro il 31 marzo di ogni anno). Lo stesso avviene quando entro il 31 marzo l imbarcazione non risulti in regola con l iscrizione al Registro del Naviglio della L.N.I.. La lista di attesa dopo essere stata approvata dal CDS entra in vigore dalla data di pubblicazione all Albo sociale e resta in vigore fino alla pubblicazione della lista d attesa successiva. Avverso la formazione della lista di attesa o per ogni altro motivo riguardante l assegnazione del posto barca i Soci devono inviare esposto scritto al Presidente della Sezione indicandone le motivazioni. Avverso la decisione del Presidente i Soci possono ricorrere al Collegio dei Probiviri della Sezione cui spetta il giudizio definitivo. 5. Il CDS comunica al socio l assegnazione del posto mediante lettera raccomandata A.R. invitandolo contestualmente a pagare la quota stabilita, pari alla quota annua prevista per quel tipo di posto, aumentata del 50% quale quota di ingresso. Il mancato pagamento della quota dovuta entro quindici giorni dalla comunicazione dell assegnazione del posto comporta la decadenza dell assegnazione stessa. La quota annua è stabilita dal CDS per ogni tipo di posto barca. La quota annua non è frazionabile ed è dovuta per intero anche se l assegnazione dovesse durare eventualmente, per qualsiasi motivo, meno di un anno. La quota annua deve essere pagata entro la data fissata dal CDS. Se il pagamento non viene effettuato entro i termini stabiliti il Socio decade dall assegnazione. 4

5 6. L assegnazione del posto attribuisce al socio assegnatario soltanto il diritto di occupare con la propria imbarcazione il posto assegnatogli. Il Socio assegnatario deve munire l imbarcazione di cavi di ormeggio, parabordi, e quant altro necessario a scongiurare danni alle altre imbarcazioni. Il Socio assegnatario deve mantenere l imbarcazione sempre in perfette condizioni di efficienza e navigabilità e seguire le istruzioni impartite dal CDS; in difetto il CDS può deliberare la decadenza del socio dalla assegnazione ed ingiungere la rimozione e l allontanamento dell imbarcazione. La Sezione di Grado della L.N.I. non assume alcune obbligazione ed alcuna responsabilità inerente la custodia della imbarcazione. Non risponderà di eventuali danni che, per qualsiasi causa, dovessero subire le imbarcazioni ormeggiate né del furto delle medesime o sulle medesime. All assicurazione contro i danni da furto, da incendio o per latra causa dovrà provvedere il Socio assegnatario a proprie spese. Il CDS potrà variare i posti di ormeggio assegnati qualora subentrassero necessità di carattere tecnico od organizzativo, invitando il Socio a spostare la propria imbarcazione. In caso di non adempimento il CDS opererà lo spostamento secondo il criterio di massima sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti, addebitandone il costo al Socio. La stessa procedura sarà adottata qualora l imbarcazione debba essere rimossa per decadenza dell assegnazione del posto. 7. L assegnazione dell ormeggio, nell ambito della Concessione Demaniale alla L.N.I., è legata al criterio della rotazione dei posti. Tale criterio è applicato con la modalità di far decadere dall assegnazione tutte le imbarcazioni che nel corso dell anno non abbiano adempiuto alle prescrizioni di attività istituzionale emanate dal CDS. Tali imbarcazioni saranno sostituite dalle prime in graduatoria nella lista di attesa, tenuto conto delle caratteristiche del posto resosi disponibile e, dietro presentazione di nuova domanda di assegnazione, saranno collocate a loro volta nella lista stessa. 8. Oltre a quanto sopra specificato, il Socio decade dalla assegnazione del posto barca per i seguenti motivi: a) quando, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Socio; b) quando, tra il 1/1 ed il 31/12 di un qualsiasi anno non occupi mai, con la propria imbarcazione il posto assegnatogli; c) quando perda la proprietà dell imbarcazione e non riacquisti, entro il termine di sei mesi, la proprietà di altra imbarcazione di tipo analogo e dimensioni compatibili con il posto occupato 5

6 dandone comunicazione al CDS ed occupando effettivamente con la nuova imbarcazione il posto assegnatogli; d) quando non segua le istruzioni impartite dal CDS. 9. Qualora un Socio preveda di non occupare il posto assegnatogli per un certo tempo, essendo l imbarcazione in crociera, o ricoverata altrove per riparazioni o per altro motivi, egli è tenuto a darne notizia al CDS che potrà gestirlo a sua discrezione per tale periodo, assegnandolo temporaneamente ad altro Socio, ovvero consentendone l occupazione ad imbarcazioni di passaggio. La rinuncia all assegnazione del posto barca da parte del socio deve essere comunicata per iscritto al CDS. 10. Il posto barca è assegnato al Socio e non all imbarcazione. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca. La concessione del posto barca non può essere oggetto di vendita o di cessione da parte del beneficiario. La proprietà dell imbarcazione deve essere interamente dell intestatario. La vendita anche di una sola caratura, se non a familiare, anch esso Socio, produce la perdita del posto barca. L assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata a favore di erede legittimo entro il secondo grado, anch egli Socio della Sezione. Se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci, ed accolta, essi possono scambiarsi liberamente tra di loro le carature dell imbarcazione, ma soltanto uno di essi deve essere indicato quale Titolare dell assegnazione e responsabile dell osservanza delle norme del presente regolamento. Nelle uscite in mare a bordo dell imbarcazione deve esserci l intestatario del posto barca od un suo familiare anch esso obbligatoriamente Socio della Sezione. L imbarcazione non può essere affittata o ceduta anche temporaneamente a terzi. 11. Se si rende libero un posto di dimensioni minori di quelle richieste il Socio aspetta, in lista d attesa, che si renda disponibile un posto di dimensioni adeguate. 12. Agli ormeggi riservati al transito sono ammesse le imbarcazioni da diporto ospiti, di lunghezza non superiore a 14 metri fuori tutto, compatibilmente con le misure degli ormeggi disponibili. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all atto dell arrivo. Tale durata non può essere 6

7 superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di 96 ore in caso di ulteriore disponibilità dell ormeggio. Le imbarcazioni in transito, che sono tenute all obbligo di registrazione presso la Sezione, sono soggette al pagamento di una quota giornaliera stabilita dal CDS per la fornitura di servizi (energia elettrica, acqua potabile, rimborso spese generali, ecc.). Questa regolamentazione si applica anche per l eventuale utilizzo da parte di imbarcazioni in transito dei posti barca dei Soci rimasti momentaneamente vuoti. Le imbarcazioni dei Soci della L.N.I. regolarmente iscritte al Registro del Naviglio L.N.I. usufruiscono gratuitamente degli ormeggio liberi per un massimo di tre giorni consecutivi di sosta nell arco di una stagione. 13. Non sono ammesse all assegnazione di posti le imbarcazioni intestate a Società o Ditte, a meno che tali Società non siano statali o senza fini di lucro. 14. I Soci assegnatari di posti barca, o un loro delegato, sono tenuti obbligatoriamente a partecipare alle riunioni per essi indette dal CDS. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generali, con facoltà in ogni momento per la Sezione di Grado della L.N.I. di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza: In caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare le competenti Autorità o la L.N.I. e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo; Prima della messa in moto del motore a benzina l utente deve provvedere all aerazione del vano motore; Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdita degli stessi in acqua; 7

8 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; Il rifornimento di carburante all imbarcazione deve essere effettuato elusivamente a mezzo delle pompe delle stazioni di distribuzione; è assolutamente vietata, nell ambito dell approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale; Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili le competenti Autorità e gli organi dei quali sia previsto l intervento. Le spese relative agli interventi operanti in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell utente responsabile, oltre all eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali. È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuto di qualsiasi genere di oggetti, di liquidi, detriti o altro nell ambito dell approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, pastelle, gommoni, salvagente, ecc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie le banchine di ormeggio. Tutte le unità che usufruiscono del posto barca assegnato dal CDS devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le norme sulla sicurezza della navigazione. Prima di assentarsi dall approdo per periodi di qualsiasi durata gli utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere in ogni condizione di tempo e di mare. Gli utenti devono inoltre lasciare alla L.N.I. la reperibilità propria o di una persona di fiducia che possa essere rapidamente contattata in caso di necessità. Il presente regolamento costituisce l unico documento per la gestione dei posti barca nell area in concessione alla L.N.I. e deve essere sottoscritto dai Soci assegnatari. Approvato dall Assemblea dei Soci il 28 marzo

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