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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2004) 1223 Oggetto: Aiuto di Stato Italia (Regione Umbria) Aiuto di Stato n. N 250/2003 Sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla tutela delle risorse idriche Avviso pubblico. Signor Ministro, Procedura Con lettera del 6 giugno 2003, protocollata l 11 giugno 2003, la Rappresentanza permanente dell Italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, la delibera della Giunta regionale dell Umbria n.495 del 16 aprile 2003 relativa alle misure di sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla tutela delle risorse idriche Avviso pubblico. Con lettere del 24 novembre 2003 e del 7 gennaio 2004, protocollate rispettivamente il 29 novembre 2003 ed il 12 Gennaio 2004 la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con fax del 23 settembre (AGR ) e del 3 dicembre 2003 (AGR 32658). Mi pregio d informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni nei riguardi delle misure in oggetto, alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Descrizione Base giuridica 1. Deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 16 aprile 2003 (deliberazione 495/03). Titolo. 2. Sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla tutela delle risorse idriche. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 Durata d'applicazione del regime. 3. Tre anni ( ). Bilancio. 4. Le autorità italiane hanno indicato un bilancio di previsione di EUR per ogni anno d applicazione, totale EUR. Obiettivi. 5. In seguito alla grave crisi idrica 1 che ha toccato la regione dell'umbria nel periodo 2002/2003 il livello del lago Trasimeno 2 si è notevolmente abbassato e le autorità regionali vogliono adottare misure di salvaguardia delle risorse idriche che consentano di ottenere una buona integrazione tra attività produttive e corretta gestione ed uso di queste risorse, prima che del lago raggiunga il livello minimo d'allarme che impone l'emissione da parte delle autorità preposte del divieto di attingimento dell'acqua. La regione propone dunque alle aziende agricole di rinunciare ai diritti d attingimento dell acqua dal lago Trasimeno e dai suoi affluenti e di adottare di tecniche agricole che salvaguardano il livello delle acque di superficie e di falda del bacino imbrifero del lago Trasimeno. In particolare propongono di produrre piante che non richiedono irrigazione. Beneficiari. 6. Beneficeranno della misura gli imprenditori agricoli, singoli o associati che negli anni 2001 e 2002 hanno irrigato le loro colture usufruendo di concessioni, licenze di attingimento o contratti con gli Enti gestori degli impianti d irrigazione pubblici che utilizzano le acque provenienti dal lago Trasimeno o dai suoi affluenti Per poter beneficiare della misura gli agricoltori sopra indicati devono impegnarsi: a) a non irrigare le superfici aziendali comprese nel bacino imbrifero 4 del lago Trasimeno 5 con acque provenienti dal lago o dai suoi affluenti, rinunciando alle licenze, concessioni o contratti di attingimento d'acqua per tre anni (2003, 2004 e 2005); b) ad utilizzare sulle superfici oggetto d'impegno i concimi azotati nei limiti indicati dal Programma d'azione per le zone vulnerabili 6 ; c) a lasciare inerbita una fascia di terreno lungo i corsi d'acqua ed i fossi collettori, ad una distanza almeno di cinque metri per i corsi d'acqua principali ed almeno di 2 metri per i corsi d'acqua secondari ed i fossi collettori ricadenti nei terreni oggetto di impegno; 1 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati e del è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'approvvigionamento idrico nella regione Umbria fino al Il Presidente della regione è stato delegato ad adottare tutte le misure necessarie in materia di un approvvigionamento e distribuzione delle acque per uso civile ed agricolo. 2 Il lago Trasimeno è un bacino naturale endoreico, poco profondo (max 6m) con bassa velocità di ricambio delle acque. Le acque del lago e dei suoi affluenti sono utilizzate per l'irrigazione agricola e come acque potabili (dopo trattamento). Il lago è parco naturale e possiede un valore naturalista, ambientale e socioeconomico elevato. 3 Queste licenze, concessioni o contratti devono essere obbligatoriamente prodotte alle autorità competenti per potere beneficiare delle misure in oggetto. 4 Il certificato o il piano catastale dei terreni oggetto dell'impegno deve essere obbligatoriamente presentato alle autorità competenti per potere beneficiare delle misure in oggetto. 5 Le autorità competenti hanno trasmesso la planimetria del bacino imbrifero del lago Trasimeno interessato dalla misura in oggetto (allegato A della scheda di notifica). 6 Le autorità competenti hanno garantito che conformemente al Piano di sviluppo rurale della regione dell'umbria, come approvato dalla Commissione gli agricoltori dovranno rispettare il programma d'azione per le zone vulnerabili ivi contenuto il quale che fissa a 170Kg d'azoto per ettaro l anno il dosaggio di riferimento per i concimi N, redatto in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio e convertita con decreto ministeriale del 19 aprile

3 d) a rispettare su tutta la superficie aziendale le buone pratiche agricole stabilite dal Piano di sviluppo rurale della regione dell'umbria come approvato dalla Commissione. 8. Non possono beneficiare della misura gli agricoltori che negli anni 2001 e 2002 hanno utilizzato sistemi d'irrigazione a goccia 7. Misure. 9. Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Importo e/o ammontare degli aiuti. 10. L importo dell'aiuto è fissato a 350 EUR per ettaro non irrigato. Possono beneficiare dell'aiuto soltanto le superfici aziendali effettivamente irrigate nell'anno Quest'importo è attribuito annualmente ed è stato calcolato in funzione della perdita di reddito incorsa e risultante dagli impegni su base dei seguenti dati 8 e metodi di calcolo 9 : Culture Reddito per ettaro in EUR Irrigue Mais 974,28 Barbabietola 976,00 Pomodori da 3.058,00 industria Asciutta Girasole 387,50 Mais 610,28 Erba medica - 31,00 Le tre culture asciutte sono proposte in sostituzione delle tre colture irrigue. E proposto il seguente metodo di calcolo delle perdite di reddito (è proposto a titolo di esempio il passaggio della coltura irrigua alla coltura asciutta di mais): Mais in coltura irrigua Ricavi Resa/ha (q/ha) Prezzo Ricavi /q Produzione , ,00 Pagamenti diretti 540,28 Totale 1.915,28 Spese Meccanizzazione 121,00 Noleggi 260,00 Materie prime utilizzate per la coltivazione 240,00 7 L'agricoltore deve rilasciare alle autorità competenti una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 non di avere utilizzato, nel corso degli anni 2001 e 2002, un sistema d'irrigazione a goccia. 8 Questi dati sono stati elaborati da ARUSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura organismo tecnico dell'amministrazione regionale dell'umbria) sulla base dell'elenco regionale dei prezzi, dei prezzi all ingrosso del mercato di Perugia (fonte: camera di commercio, industria ed artigianato di Perugia) e dei dati RICA. 9 Le autorità competenti hanno fornito tutte le combinazioni possibili di sostituzione di colture irrigate con colture secche indicate al punto 11 a). 3

4 Irrigazione 320,00 Totale 941,00 Reddito lordo della coultura/ha 974,28 Mais in coltura asciutta Ricavi Resa/ha (q/ha) Prezzo Profitto /q Produzione 40,00 13,75 550,00 Pagamenti diretti 540,28 Totale 1.090,28 Spese meccanizzazione 140,00 noleggi 95,00 Materie prime utilizzate per la coltivazione 245,00 Totale 480,00 Reddito lordo della coltura/ha 610,28 Reddito lordo della coltura irrigua/ha ( /ha) 974,28 Reddito grezzo della cultura secca/ha 610,28 Differenza perdita di reddito 364, Dai dati forniti dalle autorità competenti, l'ipotesi di sostituzione del mais in coltura irrigua con il mais in coltura asciutta è quella che comporta la perdita di reddito lordo meno elevata, quindi esse hanno fissato l'entità del premio a quest ammontare. Altre condizioni: la durata dell'impegno agroambientale. 13. Le autorità competenti chiedono alle aziende un impegno agroambientale almeno di tre anni. Le autorità competenti hanno scelto una durata più breve (tre anni) rispetto a quella di cinque anni prevista al punto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 10 (in seguito Orientamenti) è stata fatta dalle autorità competenti in considerazione del fatto che entro tre anni gli agricoltori della zona del nord e della zona occidentale del bacino imbrifero del lago Trasimeno saranno approvvigionati con l'acqua proveniente dal bacino di Montedoglio il cui condotto è in corso di realizzazione e che sarà completato entro tre anni. 14. Le autorità competenti ritengono che la misura abbia effetti immediati, derivanti dal fatto che l'acqua non utilizzata per l'irrigazione alimenterà immediatamente il bacino imbrifero del lago Trasimeno. Cumulo 15. Queste misure non sono cumulabili oltre ai limiti previsti dalla disciplina comunitaria con altre misure aventi la stessa natura. Gestione e controllo del regime. 16. Il regime è gestito direttamente da ARUSIA, che riceve le domande da parte degli agricoltori e ne verifica le condizioni d'ammissibilità. ARUSIA effettuerà controlli ex-ante su almeno il 5% delle aziende agricole che hanno presentato la domanda e controlli ex post su almeno il 5% dei beneficiari della misura. 10 GUUE C 28 dell' , p.2 4

5 17. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, risulti che le dichiarazioni rese dai richiedenti o dai beneficiari delle misure non corrispondono a verità, ARUSIA non ammetterà l azienda al beneficio richiesto (o l ammetterà parzialmente) o esigerà il rimborso degli importi indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento del pagamento dei relativi premi. Valutazione Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in oggetto, finanziate con fondi della Regione Umbria, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto giovano alle imprese della regione, le quali ottengono benefici economici che non avrebbero altrimenti ricevuto nell ambito della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. Essendo aiuti concessi ad imprese agricole che esercitano la loro attività in un mercato internazionale concorrenziale in quanto l'italia, sulla base dei dati a disposizione della Commissione, occupa un'importante posizione nella produzione agricola 11, essi falsano o minacciano di falsare la concorrenza ed alterano gli scambi tra Stati membri. Per poter beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti in oggetto devono essere conformi alla disciplina in materia, più precisamente al Regolamento (CE) 1/2004 della Commissione 12, relativa all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, oppure, ove quest ultimo non sia d applicazione, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (in seguito Orientamenti). Poiché al regime in oggetto non è applicabile il regolamento 1/20004, per potere beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, punto c) del Trattato, gli aiuti in questione devono essere conformi alle disposizioni degli Orientamenti, ed in particolare al punto 5.3 degli Orientamenti. Conformemente a questo punto, la Commissione autorizza la concessione di aiuti ai metodi di produzione agricole finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Quest'aiuti devono essere concessi conformemente al capitolo IV del titolo II del regolamento sullo sviluppo rurale 13, più precisamente: - il finanziamento comunitario è concesso sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di 5 anni (punto delle Orientamenti); 11 Sulla base dei dati del 2001 a disposizione della Commissione l'italia è fra i principali produttori di mais (26% EU-15), erba medica (51,30% EU-15), girasole (16,25% EU-15), barbabietole (8,5% EU-15) e sulla base dei dati del 2000 di pomodori (47,50% EU-14 IRL esclusa) 12 GUUE L 1 del , pag Regolamento 1257/1999 del Consiglio, GUUE L 160 del , p.80 e regolamento 445/2002 della Commissione, GUUE L 74 del , p.1. 5

6 - all'aiuto è fissato al limite massimo di 600 EUR per ettaro per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro per altri usi della terra (punto degli Orientamenti); - il sostegno agli impegni agroambientali è concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo (punto degli Orientamenti); - Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti (punto degli Orientamenti). Nel valutare la compatibilità dei pagamenti aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall impegno assunto è dato dalle normali buone pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione (punto degli Orientamenti). La Commissione nota che la misura così come descritta ai punti da 5 a 17 della presente decisione, rispetta le condizioni richieste dal punto 5.3. degli Orientamenti. In particolare, la misura è volontaria perché gli agricoltori beneficiari rinunciano ai loro diritti d attingimento dell'acqua dal lago Trasimeno e dai suoi affluenti. In considerazione del livello attuale delle acque del lago, le autorità pubbliche non hanno il potere di proibire agli agricoltori l'esercizio dei loro diritti. La misura ha effetti immediati in quanto l acqua non utilizzata per l irrigazione alimenterà immediatamente il bacino imbrifero del lago Trasimeno. La durata limitata a tre anni è è giustificata dal fatto che entro tale termine gli agricoltori della zona nord e occidentale del bacino imbrifero del lago Trasimeno saranno riforniti con l acqua proveniente dal bacino del Montedoglio, le cui condotta è in corso di realizzazione e che sarà completata entro tre anni. Gli agricoltori per poter beneficiare dei finanziamenti devono sottoscrivere gli impegni descritti al punto 7 della decisione, impegni che vanno di là dalle buone pratiche agricole invalse nella zona. L ammontare dell aiuto per ettaro (350 EUR/ha)è di sotto i massimi consentiti dagli Orientamenti al punto La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità competenti a non concedere aiuti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal Piano di Sviluppo Rurale della regione Umbria. Conclusioni In conformità a quanto precede, la Commissione ritiene che le misure d aiuto previste dalla delibera della Giunta regionale dell Umbria n.495 del 16 aprile 2003 possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La presente decisione riguarda soltanto le misure d'aiuto come sopra descritte e nei limiti degli impegni assunti dalle autorità competenti. 6

7 Le autorità competenti presentano, entro un anno dall entrata in vigore del regime in oggetto, una relazione circostanziata sulla sua attuazione, come previsto al punto 23.2 degli Orientamenti. La Commissione rammenta alle autorità nazionali che, come indicato nella lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-C2494), gli Stati membri non dovranno più notificare un aumento della dotazione annuale di un regime autorizzato se, espresso in euro, tale aumento non è superiore al 20% dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata o che l'aumento abbia luogo entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 7

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