SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

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1 REGIONE UMBRIA

2 1. Riferimenti normativi regionali relativi all applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Umbria per l annualità 2015 Deliberazione regionale n del 29/10/2015 di recepimento del DM 1805/2015 del 23 gennaio 2015, relativa alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell allegato della DGR n del 29/10/2015 relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA). SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO TEMA PRICIPALE: ACQUE CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5 Riferimenti normativi regionali Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 Parte III; D.G.R. n. 756/2013 Attuazione delle misure Q33 e Q 34 del Piano Regionale di Tutela delle acque- Determinazioni.; D.G.R. n. 215/2014 Deliberazione n. 756 Attuazione delle misure Q33 e Q 34 del Piano di Tutela Regionale delle Acque Modifiche e integrazioni; D.G.R. n. 361/2015 Piano di Tutela delle Acque mis- Q34 Sperimentazione deliberata con atto 30 marzo 2014 Richiesta di proroga; D.G.R. n del 7 dicembre 2005: Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Approvazione. e successive modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 4 - Serie generale n. 54 del 28 dicembre D.G.R. n del 19 dicembre 2012: Piano di tutela delle acque Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola esiti monitoraggi e revisione perimetrazione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione Determinazioni. Pubblicata sul B.U.R. Serie generale n. 8 del 13 febbraio 2013; D.G.R. n. 95 dell 11 febbraio 2013: Conferma zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione all art. 36, comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del Pubblicata sul BUR Serie generale n. 11 del 27 febbraio 2013; D.G.R. n. 1428/2013 Direttiva 91/676/CEE e Piano di Tutela delle acque- Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 1693/2012 e DGR 223/2013 esiti monitoraggi nella Zona Vulnerabile di Petrignano di Assisi e superamenti dei limiti di concentrazione per le acque sotterranee determinazioni. D.G.R. n del 06 settembre 2006: Direttiva tecnica regionale: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92; dei reflui dell attività di Regione Umbria 2/39

3 piscicoltura - Titolo IV Pubblicata sul BUR supplemento ordinario n.1 - serie generale - n. 43 del 13 settembre D.G.R. n.387 dell 8 marzo , Approvazione linee guida per il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche, con la quale sono approvate le linee guida per il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche che effettuano l utilizzazione agronomica dei propri affluenti o che li conferiscono a impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002; Regolamento regionale maggio 2011 n.4 Norme di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili. BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua. Riferimenti normativi regionali DGR n del 7 dicembre 2005 e s.m.i. Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. DGR n del 7 aprile 2006 Direttiva tecnica regionale: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura DGR n del 2 agosto 2006 Direttiva tecnica regionale: Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari - Approvazione Piano regionale di tutela delle acque (di seguito PTA ), approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n Allegato 1 alla Parte III: Tabella n. 26 Elenco dei corpi idrici superficiali della Regione Umbria. BCAA 2 rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Riferimenti normativi regionali L.r. n. 30 del 23/12/2004 recante Norme in materia di bonifica L.r. n. 30 dell 11/05/2007, recante Norme per il rilascio delle licenze di attingimento delle acque pubbliche. BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l attività agricola. Riferimenti normativi regionali D.G.R. 24 aprile 2012 n.424: Aggiornamento della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi di acque reflue Approvazione approvata con deliberazione di Giunta regionale 9 luglio 2007 n determinazioni, (Rettificata con DGR 28 maggio 2012 n. 610), pubblicata sul BUR, serie generale, n. 26 del 20 giugno 2012; D.G.R. n del 22 dicembre 2003 Piano di Tutela delle Acque Direttiva Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee Regione Umbria 3/39

4 destinate al consumo umano di cui all art. 21 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. Adozione., pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 1 - Serie generale n. 6 dell 11 febbraio TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO BCAA 4 Copertura minima del suolo. Nessun riferimento normativo regionale. BCAA 5 gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l erosione. Nessun riferimento normativo regionale. BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Nessun riferimento normativo regionale. TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Riferimenti normativi regionali D.G.R. n del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000; D.G.R. n del 27/10/2008 DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE; D.G.R. n del 22/06/2009 DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 ; DGR n del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n dell 1 agosto 2011 ; D.G.R. n del 1/8/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 Zona di Protezione Speciale IT Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo ; D.G.R. n del 1/8/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina ; Regione Umbria 4/39

5 D.G.R. n del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ; D.G.R. n del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 Zona di Protezione Speciale IT Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega e Sito di Importanza Comunitaria IT Monte Catria, Monte Acuto, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B ; D.G.R. n del 26/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo nei comuni di Pievetorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 Marca di Camerino ; DGR n del 24/10/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.; DGR n. 36 del 16/01/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agroambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'esino-frasassi. ; DGR n. 411 del 07/04/2014 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/zona di protezione speciale IT Litorale di Porto d Ascoli; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Riferimenti normativi regionali D.G.R del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997; D.G.R. n del 27/10/2008 DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE; D.G.R. n del 22/06/2009 DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 ; DGR n del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n dell 1 agosto 2011 ; D.G.R. n del 1/8/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina ; Regione Umbria 5/39

6 D.G.R. n del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ; D.G.R. n del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 Zona di Protezione Speciale IT Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega e Sito di Importanza Comunitaria IT Monte Catria, Monte Acuto, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B ; DGR n del 24/10/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1 ; DGR n. 36 del 16/01/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agroambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'esino-frasassi ; DGR n. 411 del 07/04/2014 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/zona di protezione speciale IT Litorale di Porto d Ascoli. TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive. Riferimenti normativi regionali L.R.. n. 28 del 19 novembre 2001 Testo unico regionale per le foreste Capo II Protezione degli alberi e della flora spontanea e relativo Regolamento di attuazione; L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015, concernente Testo unico governo del territorio e materie correlate ; D.G.R. n. 674 del 27 aprile 2006 concernente la disciplina delle modalità di movimento di terreni. SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20 Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento Regione Umbria 6/39

7 (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento; Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell 8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18. Nessun riferimento normativo regionale. CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7. Riferimenti normativi regionali D.G.R. n. 791 del 18 maggio 2005 Sicurezza alimentare Regione Umbria linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini della Sanità pubblica. Regolamento (CE) n. 178/2002. D.G.R. n del Linee guida vincolanti per la gestione del sistema di allerta alimenti e mangimi Sicurezza alimentare Regione Umbria - revisione 2008 (S.O. n. 2 al B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2009); D.D. n del 22/12/2014 concernente Piano Nazionale Residui 2015 Regione Umbria in applicazione del D.L.vo 158/2006 e s.m. ; TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5 Nessun riferimento normativo regionale. Regione Umbria 7/39

8 CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. Articoli 4 e 7 Nessun riferimento normativo regionale. CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Articoli 3, 4 e 5 Nessun riferimento normativo regionale. TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 Riferimenti normativi regionali D.G.R. del 29 giugno 2005 n Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Determina Dirigenziale n dell Piano Regionale Integrato (P.R.I.) : Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) ovicaprine Regione Umbria - Anno Pubblicata sul BUR n. 24 del TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Articolo 55, prima e seconda frase Riferimenti normativi regionali D.G.R. 24 ottobre 2001, n. 1314: D.P.R. n. 290/01. Autorità ed uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell autorizzazione al commercio e vendita (Pubblicata sul B.U.R. n. 57 del 21 novembre 2001); D.G.R. 20 marzo 2002, n. 319: Prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti D.P.R. n. 290/01: modalità di attuazione art. 42 (dati di produzione e di vendita nonché elenco aziende di produzione e di vendita) costituzione schedario regionale dei produttori (Pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 30 aprile 2002); D.G.R. 16 maggio 2002, n. 615: Linee di indirizzo per l organizzazione dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, per acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari di cui al D.P.R. 290/2001 (Pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 12 giugno 2002). I corsi devono essere riconosciuti dalla Regione Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali. D.G.R. 9 luglio 2003, n. 974: Protocollo operativo per il controllo dei locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché per l abilitazione a l autorizzazione alla vendita. (Pubblicata sul Supplemento Ordinario al B.U.R. n.37 del 3 settembre 2003); Regione Umbria 8/39

9 D.G.R. 9 luglio 2003, n. 975: Linee guida Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché norme sanitarie di utilizzo ed ecomportamento. (Pubblicata sul Supplemento Ordinario al B.U.R. n. 37 del 3 settembre 2003); Le aziende agricole hanno l obbligo della tenuta del registro; D.G.R. 30 luglio 2003, n. 1153: Piano regionale per il periodo per il controllo ufficiale su commercio ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari. (Pubblicata sul Supplemento Ordinario al B.U.R. n. 37 del 3 settembre 2003). D.G.R. 9 luglio 2007 n. 1171: Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi di acque reflue Art. 15, così come modificato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n pubblicata sul BUR serie generale n. 3 del 21 gennaio 2009, Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 Parte III ed in particolare: Misura Q31 C(P): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti (fino all emanazione del regolamento attuativo relativo alla misura Q31 C (P), la normativa di riferimento per la realizzazione di fasce filtro per il contenimento di inquinanti è rappresentata dalla DGR n. 2052/2005, per le sole zone vulnerabili da nitrati di origine agricola); Misura S4 P: Disciplina dell utilizzo di prodotti fitosanitari nella Zona Vulnerabile del Bacino del Lago Trasimeno. DGR n. 346 del 4/4/2012: Attivazione procedura informatizzata per la gestione del modulo Registro aziendale nell ambito del Sistema integrato per la Gestione delle Procedure aziendali (S.I.G.P.A.), di cui alla DGR n. 976/2011 nell ambito del sistema informativo agricolo regionale (SIAR). D.G.R. n. 315 del 16/03/2015 D.Lgs. 150/2012 Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/ Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi). SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4 Nessun riferimento normativo regionale. CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4 Nessun riferimento normativo regionale. CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4 Nessun riferimento normativo regionale. SETTORE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti Regione Umbria 9/39

10 BCAA 8 Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013. Nessun riferimento normativo regionale. Regione Umbria 10/39

11 1. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 180/2015 della Regione Umbria, pubblicata ai sensi all articolo 22 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO TEMA PRINCIPALE: ACQUE CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del , pag. 1) Articoli 4 e 5 1. APPLICABILITA Le disposizioni del presente CGO 1 si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. N. 180 del 23/01/2015, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN). Pertanto le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto del presente CGO. 2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento (cfr. Allegato 5 della Circolare ACIU del 5 ottobre 2015). Regione Umbria 11/39

12 Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri). 2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale Non sono previste deroghe a livello nazionale. 3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all art. 3, comma 5, lettera d) del DM. N. 180 del 23/01/2015, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Umbria. Le aziende agricole e/o zootecniche le cui superfici ricadono in tutto o in parte nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalla regione Umbria sono soggette al rispetto degli adempimenti di seguito riportati: A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali). 3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall Organismo Pagatore AGEA Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati: A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento (cfr. Allegato 5 della Circolare ACIU del 5 ottobre 2015). Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri). Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU del 5 ottobre 2015 come di seguito riportati. 3.2 Descrizione delle deroghe Regione Umbria 12/39

13 Non sono previste deroghe a livello regionale. 4. Determinazione dell infrazione Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un unica inadempienza. Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell allegato 1. Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria. Le violazioni al presente CCO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Per quanto riguarda l applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU del 5 ottobre BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua 1. APPLICABILITA Tutte le superfici agricole, come definite all art. 3, comma 5, lettera d) del DM N. 180 del 23/01/ IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede: il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito fascia tampone ; la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita fascia inerbita. Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: Divieto di fertilizzazioni. È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d acqua, in corrispondenza della fascia tampone. Regione Umbria 13/39

14 L utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall art. 22 del DM 7 aprile L uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall art. 23 del DM 7 aprile L eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n L ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro: Ciglio di sponda: il punto della sponda dell alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata; Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti; Sponda: alveo di scorrimento non sommerso; Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti. Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. Adduttori d acqua per l irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato. Corpi idrici arginati: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l acqua. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico. È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro Regione Umbria 14/39

15 territorio, i corpi idrici a cui si applica l impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe ( ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita. Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili: Impegno a) Operazioni di fertilizzazione È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia tampone, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, salvo i casi stabiliti nei provvedimenti delle Regioni e Province autonome. Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso. 2.2 Descrizioni delle deroghe La scelta di applicare le deroghe deve essere espressa dalla Regione e Provincia Autonoma competente all interno del suo dispositivo di recepimento del DM 180/2015, secondo quanto stabilito dall articolo 22, commi 1 e 2 del DM 180/2015. In caso di assenza dell indicazione delle deroghe ammesse agli impegni del presente requisito, le deroghe si considerano non applicate. La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d acqua effimeri ed episodici ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all impegno b) è ammessa nei seguenti casi: o particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; o terreni stabilmente inerbiti per l intero anno solare; o oliveti; o pratopermanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5del DM 180/ IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE 3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall Organismo Pagatore AGEA Regione Umbria 15/39

16 A norma dell articolo 22 del DM n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone: Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede: il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d acqua (di cui al seguente impegno a); la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita fascia inerbita (di cui al seguente impegno b) Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: a) Divieto di fertilizzazioni Fertilizzazioni inorganiche E vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d acqua secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d acqua, approvato con D.M. 19 aprile L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. Fertilizzazioni organiche. L utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall art. 22 del DM 7 aprile 2006; l uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall art. 23 del DM 7 aprile 2006 e dalle deliberazioni regionali n. 2052/2005 e s. m. e i. per le zone ZVN e la DGR n. 1492/2006, per le aziende i cui territori non ricadono nelle zone ZVN. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climaticoambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. In particolare, le DGR 1492/2006 e 2052/2005 e s. m. e i. stabiliscono quanto segue: - divieto di utilizzo di letami e dei materiali ad essi assimilati, degli ammendanti organici, dei liquami, dei fanghi, delle acque reflue e delle acque di vegetazione, a distanze inferiori a quelle stabilite : per le zone non vulnerabili ai nitrati dalle DGR n.1492/2006 (artt. 7, 8, 21, 29 e 36) e DGR n. 1423/2006 (articolo 3 Distanze di utilizzazione e distanze di rispetto, lettere a) e b); per le zone vulnerabili ai nitrati dalla DGR n. 2052/2005 e s.m. e i. (articolo 6, comma 1, lettera b), c), d) e articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e d). - per le sole zone vulnerabili ai nitrati, come individuate dalla DGR 2052/2005 e s.m. e i., deve essere rispettato nelle fasce di divieto di cui al punto che precede, l obbligo di copertura Regione Umbria 16/39

17 vegetale permanente, anche spontanea per una larghezza pari alla distanza di rispetto prevista dalla stessa deliberazione. La tabella di seguito riportata evidenzia le distanze minime di rispetto, previste dalle DGR 1492/06, 1423/06 e 2052/05 e le larghezze minime delle fasce di rispetto previste dalla DGR n. 2052/05, relativamente ai corsi d acqua : Atto regionale di riferiment o DGR 2052/2005 e s.m. e i. Artt. 6 e 7 DGR 1423/2006 Articolo 6 Ambito di applicazion e Zone vulnerabili Tutto il territorio regionale Distanze minime 1 Letami e mat assimilati, azotati e ammendanti di cui alla L.748/84-5 m per corsi d acqua sup. non significativi: - 10 m per corsi d acqua significativi 3 ( all. 7 alla DGR 2052/2005 e s.m. e i.) di rispetto per la distribuzione di: Acque di vegetazione e sanse umide - 10 m dai corsi d acqua superficiali Liquam i Letami e assimilati art. 8 Obblighi aggiuntivi Liquami e materiali ad essi assimilati e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92-10 m per corsi d acqua superficiali In tali fasce di divieto, ove tecnicament e possibile, obbligo di copertura veg. permanente, anche spontanea Acque reflue art. 21 Fanghi Reflui da piscicoltura art DGR Tutto il art /2006 art.7 territorio Artt. 7, 8, -10 m - 5 m da - 10 m da - 10 m da - 5 m da regionale 21, 29, 36 da corsi corsi corsi corsi corsi d acqua d acqua d acqua d acqua d acqua sup sup. sup. sup 1 calcolate dal ciglio di entrambe le sponde dei corsi d acqua superficiali Nota: Sono esclusi dal rispetto di divieti spaziali e obblighi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi a corsi d acqua naturali e ai canali arginati 3 Elenco corpi idrici significativi ai sensi della DGR 2052/2005 e s.m. e i. (da Allegato 7 alla D.G.R. n.2052/2005): Corsi d acqua significativi della Regione Umbria Sulla base dei criteri riportati nel D.Lgs. 152/99 e s.m.i. i corsi d acqua significativi nella regione Umbria risultano essere i seguenti: Corsi d acqua di 1 ordine (con bacino imbrifero > 200 Km2) Fiume Tevere. Corsi d acqua di ordine superiore al 1 (con bacino imbrifero > 400 Km2) Fiume Chiascio;Fiume Topino ;Fiume Teverone; Fiume Marroggia; Fiume Nestore; Fiume Paglia; Fiume Chiani; Fiume Nera; Fiume Corno; Fiume Velino. Canali artificiali con portate di esercizio maggiore o uguale a 3 mc/sec Regione Umbria 17/39

18 Canale medio Nera (derivazione del fiume Nera e del fiume Corno); Canale di Recentino (derivazione del fiume Nera). Vengono poi inseriti nell elenco anche i seguenti corsi d acqua individuati ai sensi dell ex D.Lgs. 130/92: Fiume Soara (dalle sorgenti a S. Martino d Upò); Fiume Sentino (da Isola Fossara al confine regionale); Fiume Sordo (dalle sorgenti a loc. Molucci e da Villa di Serravalle alla confluenza con il F. Corno); Fiume Vigi (intero corso); Fiume Argentina (intero corso); Fiume Castellone (intero corso); Fiume Clitunno (le Fonti); Fiume Menotre (dalle sorgenti a Belfiore); Fosso Elmo (intero corso) Fosso Migliari (intero corso). L eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per la CGO 1 In calce al presente capitolo viene riportato, per maggiore chiarezza un esempio di applicazione della norma BCAA 1 per due tipologie aziendali. a) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. L ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. Ai fini della presente norma, si intende per: Ciglio di sponda: il punto della sponda dell alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata; Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti; Sponda: alveo di scorrimento non sommerso; Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti: Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. Adduttori d acqua per l irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato. Regione Umbria 18/39

19 Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l acqua. L ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono: stato ecologico: ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente e pessimo/cattivo, stato chimico: buono, non buono, L impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado ottimo/elevato ed lo stato chimico sia buono o non definito. L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado sufficiente o buono e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia buono. In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo scarso o cattivo, 3 metri in presenza di stato complessivo buono o sufficiente ; in caso di stato complessivo elevato, l'impegno della fascia inerbita è assolto. I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali presenti nella Regione Umbria sono quelli indicati nel Piano di gestione delle acque dell Autorità di bacino del Distretto idrografico dell Appennino centrale (alla voce Parte I Corpi idrici del sito: ) e nel Piano di gestione delle Acque dell Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell Appennino Settentrionale (sito: per i tratti fluviali decorrenti in Umbria o nell Allegato 1 alla Parte III del PTA, Tabella 26 Elenco dei corpi idrici superficiali della regione Umbria, individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.. La classificazione di tutti i corpi idrici umbri è stata effettuata da Arpa Umbria e utilizzata nell ambito dell aggiornamento del PTA ancora in atto e approvata con DGR n. Rapporto preliminare di VAS. Nel caso di fasce tampone costituite nelle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, lungo i corsi d acqua definiti significativi, ai sensi della DGR 2052/2005 e s.m. e i., si dovranno rispettare le larghezze previste per le fasce di divieto, riportate nella tabella sopra riportata. 3.2 Descrizione delle deroghe Regione Umbria 19/39

20 La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d acqua effimeri ed episodici ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all impegno b) è ammessa nei seguenti casi: 1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l intero anno solare; 3. oliveti 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del presente decreto Determinazione dell infrazione Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un unica inadempienza. Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 e nell allegato1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria. Per quanto riguarda l applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU del 5 ottobre BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola 1. APPLICABILITA Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all art. 3, comma 5, lettera d). 2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda 1 Prato permanente, come definito ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Regione Umbria 20/39

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