NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 32_2015 DEL 1 SETTEMBRE 2015
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- Rossana Francesca Piccinini
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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 32_2015 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
2 Argomenti ADEMPIMENTI...2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Luglio RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat...2 SCADENZARIO SETTEMBRE SETTEMBRE: ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO POSIZIONE INAIL SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI SETTEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE SETTEMBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CO NTRIBUTI MESE PRECENTE SETTEMBRE: MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO SETTEMBRE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS SETTEMBRE: 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO IRPEF...4 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO...5 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO. RILASCIATA LA PROCEDURA DEFINITIVA...5 LAVORO ACCESSORIO. I CHIARIMENTI DELL INPS...7 SCONTI INAIL PER LE AZIENDE SICURE...9 PART-TIME E INTERMITTENTI. IL PUNTO DEI CDL FOCUS IL CONGEDO PARENTALE AD ORE IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Obbligo assicurativo contro gli infortuni per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inpgi NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 28 LUGLIO 2015: Trattamento pensionistico - Prestazione del Fondo Elettrici - INPS A.G.O. Opzione INPS CIRCOLARE N. 144 DEL 31 LUGLIO 2015: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice RASSEGNA PERIODICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 5 AGOSTO 2015: Licenziamento per scarso rendimento e malattia CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 31 LUGLIO 2015: Licenziamento e prova scritta delle dimissioni N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 23
3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Luglio 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 luglio 2015 al 14 agosto 2015, è pari a 1,015187%. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat L Istat ha diffuso il calendario 2015 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Comunicato Istat Periodo di riferimento Agosto Lunedì 14 settembre 2015 Settembre Mercoledì 14 ottobre 2015 Ottobre Venerdì 13 novembre 2015 Novembre Lunedì 14 dicembre
4 SCADENZARIO SETTEMBRE SETTEMBRE: ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO POSIZIONE INAIL S L cade il termine entro il quale le aziende interessate possono presentare la domanda all Inail per la richiesta di accentramento contributivo della posizione assicurativa. L accentramento contributivo può essere richiesto da tutte quelle aziende che svolgono la propria attività in più sedi dislocate a livello regionale oppure a livello nazionale. In pratica, la semplificazione consiste nell adempiere ai propri obblighi contributivi presso un unica sede territoriale Inail. Per ottenere tale accentramento l azienda deve inoltrare l istanza, provvista di apposita documentazione, alla Direzione Regionale Inail, competente per territorio, per gli accentramenti di carattere nazionale, interregionale o regionale, ovvero, se l accentramento ha carattere provinciale, alla Direzione Provinciale dell Istituto, competente per territorio. 16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I L contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di Partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 SETTEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I L datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all INPGI a mezzo modello F
5 Entro lo stesso termine deve essere presentata all INPGI la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). 16 SETTEMBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECENTE P L T resentazione alla Casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente. Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. 21 SETTEMBRE: MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO ermine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta Mod. 770/2014, Semplificato e Ordinario, mediante invio telematico direttamente o tramite gli intermediari abilitati. 21 SETTEMBRE: INVIO CU LAVORATORI AUTONOMI I datori di lavoro ed i loro professionisti hanno tempo fino al 21 settembre per trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche riguardanti i lavoratori autonomi. 25 SETTEMBRE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS T L D ermine per la presentazione all Inps della richiesta di autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni, relativa a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. 30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 30 SETTEMBRE: 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO IRPEF T Ermine per comunicare al datore di lavoro oppure all ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod ). 4 23
6 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO. RILASCIATA LA PROCEDURA DEFINITIVA V ia libera allo sgravio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello (importi 2014). Infatti, a partire dalle ore del 26 agosto 2015 fino alle ore del 24 settembre 2015, potranno essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande per richiedere L lo sgravio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell anno Tuttavia, al fine di consentire la verifica e l eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore di venerdì 25 settembre A renderlo noto è l INPS con il messaggio n. 5302/2015. L agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo dell 1,6% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, relativi all anno Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall INPS, il suddetto limite può essere rideterminato nella misura del 5%. In particolare, la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente: - 25% dell aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; - 100% sulla quota del lavoratore. Per godere dell agevolazione in questione è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, siano: - sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto; - previsti erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Altra condizione necessaria per accedere al beneficio è il deposito, presso la DTL competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. Dopo l avvio della versione sperimentale dell applicazione Sgravi contrattazione II livello 2014 per l acquisizione e l invio delle domande per accedere allo sgravio in trattazione, di recente è stata rilasciata la procedura vera e propria di acquisizione e trasmissione delle istanze, con la quale potranno essere inviate sia singolarmente che tramite i flussi XML. In particolare, la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML contiene: - il dettaglio dei controlli e dei Formati previsti per l invio di domande tramite file xml (versione 1.0); 5 23
7 - le specifiche tecniche per la creazione del flusso dati per la compilazione delle domande di sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello (versione 1.0); - lo schema XSD (versione 1.0); - l esempio di file xml strutturalmente corretto contenente solo domande valide (n 1); - gli esempi di file xml strutturalmente corretti contenenti sia domande valide che domande non valide (n 2); - gli esempi di file xml non strutturalmente corretti (n 2); - il manuale utente della procedura (versione 1.0). 6 23
8 LAVORO ACCESSORIO. I CHIARIMENTI DELL INPS N ell ambito della revisione dei contratti di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2015 trova spazio anche per il lavoro accessorio introducendo poche ma importanti novità. La revisione di questa particolare tipologia di lavoro è contenuta negli articoli del Capo VI, e vanno sostanzialmente nell ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Tale norma, che sosti tuisce integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, prevedono novità in ordine: al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire; alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito; all obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente; alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti. A fornire le prime indicazioni in merito è stato l INPS con la circolare n. 149/2015, che analizza punto per punto le modifiche operative dal 25 giugno La novità principale riguarda l aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da euro a euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei euro annui, non può comunque superare i (2.020 per l anno 2015). Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell indice Istat. Il Decreto Legislativo conferma la disciplina della Riforma Fornero in merito all utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si applicano: - alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università; - se svolte a favore di produttori agricoli con volume d affari non superiore a euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). Viene confermata la stabilizzazione dell utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di euro (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile. Tale limite è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal al Per quanto concerne l acquisto dei voucher bisogna fare un distinguo tra i committenti imprenditori e liberi professionisti e committenti non imprenditori o professionisti. I primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso: - la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); - tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; - Banche Popolari abilitate. 7 23
9 Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 per il triennio Quanto alla misura del voucher, il valore nominale è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione dovrà contenere: i dati anagrafici; il codice fiscale del lavoratore ed il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tuttavia, il giorno stesso dell entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 3337/2015) il quale ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all attuazione dell obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche - ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure. 8 23
10 SCONTI INAIL PER LE AZIENDE SICURE M ettersi in regola con le disposizioni sulla sicurezza del lavoro conviene alle imprese artigiane. Infatti, se queste ultime non hanno registrato infortuni nel biennio , potranno godere di uno sconto assicurativo dell 8,16%, in luogo del 7,99% finora previsto. La novità è contenuta nella Determina del presidente n. 272/2015, già inviata al Ministero del Lavoro per l adozione del provvedimento di definitiva approvazione. L incentivo, previsto dalla Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), è rivol to alle aziende che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell'ambito di piani pluriennali concordati con le parti sociali e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le norme del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), non abbiano denunciato infortuni nell'ultimo biennio. L agevolazione è rivolta a tutte le imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti: - regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza; - assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta (2013/2014). È importante precisare, inoltre, che lo sconto si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato). Ora che si conosce lo sconto sui premi INAIL non ci resta che attendere l e relative istruzioni dell Istituto assicurativo. Al riguardo, ricordiamo che dal 2011 occorre manifestare la volontà di aderire allo sconto in sede di autoliquidazione; in particolare, è necessario selezionare il campo SI del Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 della prima schermata del servizio ALPI online o valorizzare l'apposito campo del Record retributivo (trk 100) Anagrafica cliente del file del servizio Invio telematico dichiarazione salari. 9 23
11 PART-TIME E INTERMITTENTI. IL PUNTO DEI CDL I Il lavoro a tempo parziale diventa più flessibile. Infatti, a seguito della revisione prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 sul riordino delle tipologie contrattuali, è stata concessa la possibilità di poter stipulare contratti di lavoro part-time anche alle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda, invece, il lavoro intermittente viene dato più potere ai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Ad analizzare gli effetti dei due istituti di lavoro è la Fondazione Studi CdL con la circolare n. 18/2015. Part-time Entrando più nel dettaglio del lavoro a tempo parziale, si specifica innanzitutto che il legislatore ha abrogato integralmente il D.Lgs. n. 61/2000, unificando, dopo ben dodici anni, la disciplina applicabile al settore pubblico e quella applicabile al settore privato. Non viene più riproposta, inoltre, la divisione tra part-time orizzontale, verticale e misto e vengono ricomprese nelle clausole elastiche (variazione della durata della prestazione) le clausole flessibili che comportavano la facoltà di variare la collocazione dell orario di lavoro. A tal proposito, i contratti collettivi stabiliscono: - condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; - condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; - i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; - condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche. Vi è, inoltre, da segnalare il fatto che laddove il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina in merito al lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Le ore di lavoro supplementare effettuabili, nonché le conseguenze del relativo superamento, sono stabilite dai contratti collettivi. Intermittenti - Nell ambito del lavoro intermittente, invece, il Legislatore ribadisce che sia la contrattazione collettiva a definire le esigenze per l'utilizzo del lavoro a chiamata, mentre in sua assenza dovrà intervenire un apposito decreto ministeriale di cui, però, ancora oggi, non si ha traccia. A tal proposito, si ricorda che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti di età superiore a 55 anni e con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Mentre le P.A. restano esclusi dalla possibilità di poter stipulare rapporti di lavoro intermittenti. Quanto ai limiti di utilizzo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso eccezion fatta per il settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo - per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento di tale periodo il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato
12 FOCUS IL CONGEDO PARENTALE AD ORE Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter
13 IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Obbligo assicurativo contro gli infortuni per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inpgi Richiesta: Nel caso di assunzione di un collaboratore coordinato continuativo che svolge attività giornalistica da iscrivere alla Gestione Separata Inpgi, l obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso anche a questa tipologia di collaboratore? In caso affermativo, è necessario che l azienda apra un apposita posizione Inail o può denunciarlo su una posizione già aperta? Il contributo Inail a quanto ammonta? Viene sempre ripartito fra 2/3 al committente ed 1/3 al collaboratore? Per la Risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter
14 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 28 LUGLIO 2015: Trattamento pensionistico - Prestazione del Fondo Elettrici - INPS A.G.O. Opzione. Svolgimento del processo Con sentenza depositata il la Corte d appello di Roma rigettava il gravame di L.L. e L.D.C., ex dipendenti ENEL, contro la sentenza n /06 con cui il Tribunale della stessa sede ne aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto di optare, anche dopo la liquidazione in loro favore della pensione regolata dalla normativa del Fondo Elettrici, per il trattamento di miglior favore risultante dalle regole dell assicurazione generale obbligatoria. Segnalava a riguardo la Corte territoriale che il termine per l opzione era ormai scaduto e che l eventuale colpa dell INPS nel non informare i pensionandi di quale fosse, in concreto, il trattamento di miglior favore poteva, in astratta ipotesi, rilevare soltanto a fronte di una domanda di condanna per responsabilità aquiliana dell istituto, domanda mai formulata. Per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto L.L. e L.D.C. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. L INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 - Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 commi 2 e 14 d.lgs. n. 562/96, nonché degli artt. 52 e 54 legge n. 88/89, nella parte in cui la gravata pronuncia non ha ritenuto che la preclusione di cui all art. 3 co. 14 cit. della facoltà di chiedere il trasferimento all assicurazione generale obbligatoria della contribuzione presente nel Fondo Elettrici operi solo nel caso in cui l INPS abbia posto il pensionando nella condizione di conoscere gli effetti dell opzione o, quanto meno, di poter scegliere il trattamento di miglior favore consentito dalla legge. Il motivo è infondato. Questo il testo dell art. 3 co. 14 cit. d.lgs. n. 562/96 (applicabile ratione temporis nel caso di specie: la norma è stata poi abrogata dal d.l. n. 78/10 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/10): "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. E' abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293". Si tratta d una preclusione - quella della già avvenuta liquidazione - inequivocabile nel testo normativo (in senso analogo cfr. Cass. n. 8252/10) e che non consente all interprete esegesi di tipo sostanzialmente correttivo (come invece invocano gli odierni ricorrenti), anche perché l assunto dei ricorrenti trascura che tra i compiti dell INPS non vi è quello di trasmettere d ufficio ai potenziali pensionandi consulenze preventive atte ad indirizzare in un senso piuttosto che in un altro la scelta (nei limiti consentiti dalla legge) d un dato trattamento previdenziale. 2 - Con il secondo motivo il ricorso chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., dell art. 3 co. 14 cit. se interpretato nel senso che la preclusione de qua 13 23
15 maturi ancor prima che l INPS abbia comunicato al pensionando l ammontare delle due diverse pensioni (quella regolata dal Fondo, Elettrici e quella disciplinata dall assicurazione generale obbligatoria) per consentire all interessato di optare per quella di miglior favore. Il motivo va disatteso per manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità, atteso che i criteri di calcolo delle due diverse pensioni che astrattamente sarebbero state erogabili agli odierni ricorrenti sono comunque previsti per legge e, in quanto tali, conoscibili da ogni interessato. Quanto all opportunità d un più compiuto sistema di informazione inteso ad agevolare l esercizio dell opzione per il trattamento pensionistico di miglior favore, è appena il caso di notare che ciò attiene a scelte di merito legislativo, in quanto tali insindacabili in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Infine, in ordine alla ventilata lesione del principio di uguaglianza di cui all art. 3 Cost., il ricorso non indica neppure il tertium comparationis (che nemmeno questa Corte ravvisa) necessario alla verifica della teorica possibilità di provocare una questione di legittimità costituzionale dell art. 3 co. 14 cit. d.lgs. n. 562/96 nei termini suggeriti dai ricorrenti. 3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. INPS CIRCOLARE N. 144 DEL 31 LUGLIO 2015: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) con la quale, ai commi 163, 164, 165 dell art. 1 sono state apportate integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e s.m.i. in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Si riepilogano, in breve, i contenuti delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2014 alla legge n. 206 del 2004: aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all evento terroristico (comma 1-ter, dell art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014); diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all 80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell invalido aperta successivamente all'evento terroristico; (articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 165, dell articolo 1, della legge 190 del 2014); 14 23
16 rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 bis, della legge n. 206 del 2004, aggiunto dal comma 163, dell articolo 1, della legge n. 190 del 2014). Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le seguenti indicazioni applicative. 1. Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all evento terroristico (comma 1-ter, dell art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014). Il comma 164, dell articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. Il comma 1 dell art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Tale beneficio, a decorrere dal 1 gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spe tta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori. In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori. Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell interessato, al coniuge e d ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. L aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Nel caso in cui al momento dell evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli. Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio
17 L Istituto ha già fornito indicazioni relative all applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009. Sarà onere dell interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all attribuzione della maggiorazione contributiva, un autocertificazione attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente. Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell art. 24, del citato decreto legge. 2. Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all 80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014). L articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che A tutti coloro che hanno subito un invalidità permanente pari o superiore all 80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all ultima retribuzione percepita integralmente dall avente diritto ( ). L art.1, comma 165, della legge 190 del 2014 integra il predetto art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e prevede che: Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue. Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dall art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame. Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa. Si rammenta che l Istituto, ai fini della determinazione dell importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014. Nell ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall interessato, ai fini della determinazione dell importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato art. 4, comma 2 fa espressamente menzione dell ultima retribuzione. Nell ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole
18 Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1 febbraio Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo all a risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015). Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 335 del In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione. Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - trattamento diretto -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione. Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/ Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 bis della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto dal comma 163, dell articolo 1, della legge n. 190 del 2014). Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1- bis che prevede: Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole. 3.1 Destinatari Devono intendersi per dipendenti privati i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi. Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell articolo 1, comma 163 in oggetto
19 Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre Beneficio L articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all 11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all art. 2, della legge 24 maggio 1970, n Successivamente, l articolo 34, comma 3, lett. b) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l incremento di una quota del 7,5 per cento. La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula: retribuzione contrattuale _ retribuzione contrattuale immediatamente superiore posseduta all atto del pensionamento *100 retribuzione contrattuale posseduta all atto del pensionamento Ad esempio: - Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell evento all atto del pensionamento: ,00 - Retribuzione contrattuale immediatamente superiore: ,00 La percentuale di incremento sarà data da: {(35.936, ,00) * 100} / ,00 = 6,17816 Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda a 6,14), per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16). Pertanto l incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18% Il comma 163 prevede, altresì, che si debba prescindere da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore se prevista dai rispettivi contratti di categoria
20 Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria. Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni. Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione limita il riferimento a qualifiche dello stesso contratto di categoria. Il beneficio per un quadro, per esempio, consiste nell incremento del 7,5% e non nell incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest ultima figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro. Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto. In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi. Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro. L attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabi lità 2015 per l applicazione dei commi 163,164 e 165. Ai fini dell attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. 3.3 Maggiorazione del Tfr Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell Interno competente. 3.4 Trattamenti di fine servizio Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas dell Inps. Si tratta dei dipendenti di alcuni enti prima rientranti nell ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l Anas, la Cassa depositi e prestiti, l Enav, le Ipab cosiddette depubblicizzate )
21 Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche confermato il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa. Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame, gli enti che hanno conservato l iscrizione all ex Enpas o all ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in argomento provvederanno ad inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso. Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2). Si precisa che il diritto all eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1 gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare: Circolare Inps n. 122/2007; Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009. Il Direttore Generale Cioffi 20 23
22 RASSEGNA PERIODICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 5 AGOSTO 2015: Licenziamento per scarso rendimento e malattia. C on sentenza n del 5 agosto 2015, la Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento comminato per scarso rendimento, essendo il medesimo dovuto essenzialmente all elevato numero di assenze per malattia. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come lo scarso rendimento debba avere parametri scollegati dalla malattia, per la quale è possibile risolvere il rapporto di lavoro esclusivamente qualora si superi il periodo di comporto. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 31 LUGLIO 2015: Licenziamento e prova scritta delle dimissioni. C on sentenza n del 31 luglio 2015, la Cassazione ha affermato che è onere del datore di lavoro dimostrare che il lavoratore abbia dimostrato in modo inequivoco la propria volontà di presentare le dimissioni. In caso contrario, la risoluzione del rapporto è equiparata al licenziamento orale che, come tale, è inefficace
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