Istituto scolastico comunale REGOLAMENTO DI ISTITUTO
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- Elisabetta Baldini
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1 Istituto scolastico comunale REGOLAMENTO DI ISTITUTO
2 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL ISTITUTO CAPITOLO 1: Generalità Art. 1 Denominazione La scuola dell infanzia e la scuola elementare di Giubiasco costituiscono un Istituto scolastico ai sensi dell art. 24 della Legge della scuola del 1.febbraio 1990, denominato Scuole comunali di Giubiasco. Art. 2 Composizione dell Istituto 1. L Istituto comprende: a) la scuola dell infanzia b) la scuola elementare 2. La scuola dell infanzia comprende le seguenti sedi: a) Nord in Via Zorzi b) Centro in Viale 1814 c) Sud in Via del Tiglio 3. La scuola elementare comprende le seguenti sedi: a) Palasio in Viale S. Franscini 2 b) Viale Stazione in Viale Stazione 5 CAPITOLO 2: Organi di conduzione Art. 3 Direttore dell Istituto La direzione dell Istituto è affidata ad un direttore a tempo pieno designato dal Municipio a norma del Regolamento organico comunale. Art. 4 Oneri del direttore I compiti del direttore sono stabiliti dalla Legge della scuola, dal Regolamento di applicazione, dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune, nonché dalle mansioni speciali affidategli dal Municipio.
3 Art. 5 Sede della direzione La direzione è ubicata presso la sede Palasio sita in Viale S. Franscini 2. Art. 6 Docente coordinatore di sede Per ogni sede di scuola dell infanzia e per ogni sede di scuola elementare il Municipio, su proposta del direttore, designa o conferma ogni anno un docente coordinatore di sede. Art. 7 Compiti e oneri del docente coordinatore I compiti del docente coordinatore sono precisati da un apposito mansionario allestito dal direttore e ratificato dal Municipio. Art. 8 Collegio dei docenti 1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici che hanno la propria sede di servizio presso l Istituto. 2. I compiti e il funzionamento sono stabiliti dalla Legge della scuola e dal Regolamento di applicazione. 3. Il collegio dei docenti designa il suo presidente durante la prima riunione annuale. Questi resta in carica fino alla prima riunione dell anno scolastico seguente. Il presidente può essere riconfermato. CAPITOLO 3: Organi di rappresentanza Art. 9 Assemblea dei genitori 1. L assemblea dei genitori è formata da tutti i detentori dell autorità parentale sugli allievi iscritti all istituto 2. Il funzionamento dell assemblea dei genitori è disciplinato dalla Legge della scuola e dal Regolamento di applicazione. Art. 10 Consiglio d istituto 1. Il consiglio d istituto è composto dal direttore, tre rappresentanti del collegio docenti, tre rappresentanti dell assemblea dei genitori e da tre rappresentanti dell autorità comunale.
4 2. Il funzionamento del consiglio d istituto è disciplinato dalla Legge della scuola e dal Regolamento di applicazione. TITOLO II NORME GENERALI CAPITOLO 4: Disposizioni per la scuola elementare Art. 11 Iscrizione La direzione trasmette alle famiglie la documentazione per l iscrizione degli allievi alla prima classe. Art. 12 Orario scolastico 1. L orario delle lezioni è stabilito come segue: a) mattino: dalle 8.15 alle (ricreazione dalle 9.45 alle 10.00) b) pomeriggio: dalle alle (ricreazione dalle alle 15.30) 2. I docenti sono tenuti a rispettare il quarto d ora d ingresso prima dell inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio. 3. Gli allievi sono tenuti ad arrivare a scuola al più presto un quarto d ora prima dell inizio delle lezioni. 4. I genitori devono astenersi dall accompagnare gli allievi all interno dell edificio scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni di carattere personale. Art. 13 Spostamenti in sede Durante gli spostamenti all interno dell Istituto scolastico i docenti titolari sono responsabili della classe. Art. 14 Sorveglianza allievi Durante la ricreazione i docenti sono tenuti a sorvegliare gli allievi, che sono affidati alla loro responsabilità. La sorveglianza nel tragitto casa/scuola e nel tragitto scuola/casa è di responsabilità delle famiglie.
5 CAPITOLO 5: Disposizioni per la scuola dell infanzia Art. 15 Iscrizioni L iscrizione viene effettuata tramite il formulario inviato alle famiglie nei tempi previsti ed indicati dalla direzione dell Istituto. Art. 16 Orario 1. L orario delle lezioni è stabilito come segue: a) ingresso: b) attività educative c) uscita: mercoledì I/le docenti devono essere presenti in sede 15 minuti prima dell inizio dell ingresso dei bambini. 3. I bambini devono essere accompagnati alla scuola dell infanzia e ricondotti al loro domicilio. 4. Se i genitori decidono che il loro bambino sia accompagnato da una persona estranea alla famiglia, lo devono comunicare per iscritto al/alla docente; così pure se decidono che il bambino compia da solo il tragitto. Art. 17 Sorveglianza delle attività all aperto Il/la docente titolare sorveglia le attività all aperto della propria sezione. Art. 18 Refezione 1. Nel comune è istituita la refezione per la scuola dell infanzia. 2. Eventuali dispense in rapporto alla frequenza a tempo parziale, ad uno speciale regime dietetico o a particolari esigenze familiari, sono accordate, su richiesta scritta del genitore, dal direttore dell Istituto, sentito il parere del/della docente. 3. Per la refezione la famiglia versa una quota mensile stabilita dal Municipio. 4. Il menù settimanale è affisso all albo.
6 5. Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta. TITOLO III NORME PARTICOLARI CAPITOLO 6: Norme concernenti i docenti Art. 19 Incontri con i genitori 1. I docenti comunicano preventivamente alla direzione la data degli incontri previsti con i genitori. 2. La direzione coordina il relativo calendario 3. Qualora il docente lo ritesse necessario ha la facoltà di organizzare altre riunioni. 4. Per i docenti vale inoltre quanto prescritto dalle disposizioni emanate dall ufficio delle scuole comunali, Art. 20 Materiale e attrezzature Per l inventario e l acquisto del materiale valgono le seguenti categorie: a) materiale d Istituto b) attrezzature e materiale di sede c) materiale scolastico e didattico di sezione/classe Art. 21 Materiale d Istituto Il materiale d Istituto viene inventariato dalla direzione. Il collegio dei docenti ne propone l acquisto. Art. 22 Attrezzature e materiale di sede 1. Al termine di ogni anno scolastico il docente coordinatore procede all inventario delle attrezzature e del materiale della propria sede. 2. Il collegio dei docenti ne propone l acquisto. 3. Il docente coordinatore notifica alla direzione qualsiasi danno o mancanza concernenti le attrezzature e il materiale di sede.
7 Art. 23 Materiale scolastico e didattico 1. Al termine di ogni anno scolastico il docente titolare controlla il proprio materiale scolastico e didattico. 2. Ogni docente titolare provvede alla stesura dell ordinazione del materiale scolastico e didattico per l anno scolastico successivo. Egli potrà comunque completare l ordinazione durante l anno, a dipendenza delle necessità e delle disponibilità. 3. Ogni docente è responsabile dei libri e del materiale della biblioteca di sede. Libri presi in prestito, se persi o resi inservibili, devono essere sostituiti dall autorità paternale. Art. 24 Iniziative di persone o enti esterni I docenti devono accertarsi che eventuali iniziative di persone o enti non facenti parte dell Istituto siano autorizzate dalle competenti istanze cantonali e/o dalla direzione; resta comunque vincolante la decisione del docente per la presentazione agli allievi dell iniziativa. Art. 25 Indennità di trasferta 1. Ai docenti e al personale non docente sono riconosciute le indennità in uso presso l Amministrazione comunale per le trasferte concernenti attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali, autorizzate dalla direzione. 2. Le domande di indennità, allestite dagli aventi diritto, sono indirizzate al direttore, e da questi preavvisate e trasmesse alla competente istanza comunale. Art. 26 Possibilità di accesso all edificio scolastico Ogni docente dell Istituto ha diritto di accedere all edificio scolastico e ai locali in cui opera anche al di fuori del tempo di scuola. Art. 27 Cassa docenti Può essere costituita una cassa docenti. Il collegio docenti stabilisce le modalità di utilizzo del fondo. E esclusa ogni responsabilità del Comune per l amministrazione e l impiego delle disponibilità di questa cassa. CAPITOLO 7: Norme concernenti gli allievi Art. 28 Comportamento
8 1. Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone, delle cose presenti nell Istituto e del materiale fornito dalla scuola. 2. Eventuali danni provocati dagli allievi intenzionalmente o per negligenza, la cui responsabilità è accertata, sono addebitati alle rispettive famiglie. CAPITOLO 8: Norme concernenti i genitori Art. 29 Assenze 1. I genitori devono garantire la regolare frequenza dei figli a scuola. Non possono essere effettuate assenze, se non per gravi motivi. I genitori si assumono ogni responsabilità per quanto concerne il rispetto dell obbligo di frequenza. 2. I genitori degli allievi della scuola elementare e della scuola dell infanzia devono comunicare ogni assenza prima dell inizio delle lezioni. 3. Per assenze legate a ragioni mediche superiori ai 14 giorni è richiesto il certificato medico. Art. 30 Malattie infettive I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al/alla docente eventuali malattie infettive contratte dai figli. Il rientro potrà avvenire con la presentazione della dichiarazione medica comprovante l idoneità a riprendere la scuola. Art. 31 Accessi alle scuole 1. I genitori sono tenuti a limitare al minimo necessario l accompagnamento a scuola con autoveicoli. 2. Nei casi necessari sono tenuti a stazionare con il loro veicolo negli appositi spazi riservati, o comunque in maniera tale da evitare situazioni di pericolo. Art. 32 Norme assicurative Fa stato quanto disposto dalla Legge della scuola. CAPITOLO 9: Norme varie Art. 33 Credito annuo 1. Il credito annuo serve gli scopi previsti dall apposito regolamento cantonale.
9 2. Il collegio dei docenti decide la destinazione del credito; entro questi limiti, la direzione gestisce le procedure di spesa. 3. Restano riservate le disposizione della Legge organica comunale per quanto concerne le delibere che eccedono le competenze delegate al direttore. Art. 34 Albi scolastici 1. Ogni sede ha il suo albo per le comunicazioni collocato in posizione accessibile a tutti. 2. Ogni segnalazione deve essere autorizzata dalla direzione. 3. Nel locale docenti è inoltre previsto un albo docenti. Art. 35 Utilizzazione di locali scolastici da parte di enti estranei Le autorità comunali o la direzione per delega decidono in merito all utilizzazione di locali scolastici da parte di enti estranei all istituto; il preavviso del/della docente titolare è richiesto per l uso della propria aula di sezione. Art. 36 Divieto di fumare All interno degli spazi scolastici e nelle cucine delle scuole dell infanzia è vietato fumare. Per l esterno valgono le disposizioni cantonali. Art. 37 Monte ore Si fa riferimento a quanto stabilito dall apposito regolamento cantonale. CAPITOLO 10: Servizi scolastici Art. 38 Servizi Nell istituto operano i seguenti servizi scolastici che sottostanno alla legislazione cantonale: a) servizio di sostegno pedagogico b) servizio per allievi alloglotti c) educazione stradale d) prevenzione dentaria e) cure dentarie f) medico scolastico Art. 39 Scuola fuori sede per la scuola elementare
10 1. La direzione, in collaborazione con i docenti, propone e organizza periodi di scuola obbligatoria fuori sede, riservate le competenze finanziarie degli organi comunali. 2. Le norme particolari sono stabilite dall apposito regolamento cantonale. 3. Il Municipio stabilisce la quota finanziaria a carico delle famiglie. Art. 40 Trasporto scolastico Il Municipio può istituire il servizio trasporto scolastico per gli allievi di scuola elementare e di scuola dell infanzia. Art. 41 Pattugliatori 1. La direzione in collaborazione con la polizia comunale organizza un servizio di pattugliatori che fa capo agli allievi di quinta classe. Il servizio viene prestato negli orari stabiliti dal Municipio. 2. Nei punti di particolare pericolosità è prevista la presenza di un agente di polizia. Art. 42 Doposcuola 1. La direzione organizza presso l Istituto il doposcuola opzionale. 2. Esso comprende corsi di varia natura aperti agli allievi di scuola elementare e si tiene durante la settimana di frequenza scolastica. 3. La durata dei vari corsi viene stabilita dal Municipio. 4. Il Municipio può stabilire una quota di partecipazione a carico delle famiglie dei partecipanti, CAPITOLO 11: Varie Art. 43 Modifiche del presente regolamento Il collegio dei docenti può proporre modifiche del presente regolamento all Autorità comunale con decisioni votate a maggioranza semplice. Art. 44 Entrata in vigore Il presente regolamento, accettato dal collegio dei docenti il 29 agosto 2007, preavvisato favorevolmente dall ispettorato scolastico il 25 settembre 2007, approvato dal Municipio con risoluzione nr. 766 del 2 ottobre 2007, entra immediatamente in vigore.
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