COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2002) 303 definitivo Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (presentata dalla Commissione)
2 RELAZIONE INTRODUZIONE 1. La prevalenza del tabagismo costituisce una grande preoccupazione sul piano della salute pubblica in Europa, considerata la correlazione esistente tra il consumo di tabacco e una proporzione significativa di cancri, malattie cardiovascolari e respiratorie. Il numero di fumatori nella popolazione è elevato, circa un terzo della popolazione comunitaria, e l'impatto sulla salute è ugualmente significativo, con circa decessi all'anno riconducibili al tabagismo nella Comunità. Il fumo ha anche effetti accertati sulla salute dei non fumatori, in particolare dei gruppi vulnerabili. 2. La Comunità europea ha affrontato le questioni riguardanti la lotta contro il tabagismo sin dalla fine degli anni ottanta. Dal 1987, il programma "L'Europa contro il cancro" si è concentrato su misure volte a ridurre il consumo del tabacco. Tramite i suoi successivi piani d'azione, questo programma ha tra l'altro sostenuto programmi di prevenzione del tabagismo a livello europeo e ha creato reti paneuropee di prevenzione del tabagismo. 3. Nel 1989 sono state adottate due importanti misure legislative. In primo luogo la direttiva sulla televisione senza frontiere 1 ha vietato ogni forma di pubblicità televisiva per i prodotti del tabacco. Questa direttiva stabilisce anche che i programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di prodotti del tabacco. In secondo luogo, nel 1989 sono state introdotte le prime norme sull'etichettatura dei prodotti del tabacco con avvertenze sanitarie nel quadro di una direttiva 2 volta ad armonizzare le disposizioni del mercato interno, basandosi su un livello di protezione elevato della salute pubblica. 4. Successivamente, nel 1990 è stata adottata una direttiva 3 che fissa un limite comunitario per il contenuto di catrame delle sigarette. Nel 1992 le norme sull'etichettatura del tabacco 4 sono state rivedute per introdurre l'obbligo di specifiche avvertenze supplementari da apporre sulle confezioni di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. In quest'occasione è stato vietata l'immissione sul mercato comunitario dei prodotti del tabacco per uso orale. Tutte queste misure sono state poi riprese nella nuova direttiva sui prodotti del tabacco adottata nel giugno Per quanto riguarda la protezione dei non fumatori dal fumo di tabacco nell'ambiente, la risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri del 18 luglio 1989 sul divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico 6 ha Direttiva 89/552/CEE Direttiva 89/622/CEE Direttiva 90/239/CEE Direttiva 92/41/CEE Direttiva 2001/37/CE GU C189, , p. 1. 2
3 fornito agli Stati membri gli orientamenti per la protezione dei non fumatori 7. Nel 1996 è stata pubblicata una relazione della Commissione 8 per valutare la reazione degli Stati membri a tale risoluzione. Questa relazione ha messo in evidenza un chiaro impegno degli Stati membri per applicare la risoluzione, ma con grandi disparità nell'adozione delle misure concrete. La presente raccomandazione sottolinea l'esigenza di una protezione contro il fumo di tabacco nell'ambiente, in particolare per i gruppo vulnerabili come i bambini, le donne incinte e le persone con malattie respiratorie. SVILUPPO RECENTE DELLA POLITICA DI LOTTA CONTRO IL TABAGISMO 6. Il Comitato degli oncologi di alto livello della Commissione ha adottato nell'ottobre 1996 raccomandazioni sulle iniziative necessarie a livello comunitario per la lotta contro il tabagismo 9. La risoluzione del Consiglio del 26 novembre 1996 sulla riduzione del fumo nell'unione europea 10 ha riesaminato le azioni intraprese in questo campo e ha indicato orientamenti per l'azione futura. 7. Nella sua comunicazione sulla prevenzione del consumo di tabacco del dicembre la Commissione ha proposto una serie di misure per rafforzare la prevenzione del fumo a livello comunitario. Vi definisce una serie di opzioni d'azione sia in termini di prevenzione che di normativa correlata, concentrandosi sulla prevenzione del fumo nel contesto della sanità pubblica ma anche in relazione a tutte le politiche e attività comunitarie. Parallelamente, nel 1996 è stato istituito il Comitato consultivo per la prevenzione del cancro 12 al fine di fornire alla Commissione una guida per l'elaborazione di misure antitabagismo. 8. In seguito ai commenti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha presentato nell'ottobre 1999 una relazione 13 sul seguito dato alla sua comunicazione del Tale relazione contiene un'analisi delle politiche e delle prassi degli Stati membri in merito a una serie di misure di lotta contro il del tabagismo, alcune delle quali sono trattate nella presente proposta di raccomandazione del Consiglio Per quanto riguarda la protezione dal fumo ambientale sul luogo di lavoro, sono pertinenti altre due direttive. In primo luogo una direttiva del Consiglio del 1989 relativa ai requisiti minimi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che prescrive ai datori di lavoro di proteggere i lavoratori dai fumatori nelle aree di pausa. In secondo luogo, una direttiva del Consiglio del 1992 sull'introduzione di misure per incoraggiare i miglioramenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro delle lavoratrici in caso di gravidanza, parto recente o allattamento. Vedere la direttiva 89/654/CEE del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. GU L 393, , p. 1; e la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'introduzione di misure per incoraggiare i miglioramenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro delle lavoratrici in caso di gravidanza, parto recente o allattamento. GU L 348, p. 1. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla risposta alla risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, che vieta di fumare nei luoghi accessibili al pubblico. Doc. COM (96) 0573 def. Doc. COM(1996) 609 def. - Allegato GU C374, , p. 4. Doc. COM (1996) 609 def. COM Decisione 96/469/CE. Doc. COM (1999) 407 def. 3
4 9. Le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 1999 sulla lotta al consumo di tabacco 14 hanno sottolineato la necessità di sviluppare una strategia globale e hanno invitato la Commissione a contribuire a tale strategia. Alcune delle misure suggerite in queste conclusioni del Consiglio sono riprese nella presente proposta, in particolare alcune delle iniziative volte alla protezione dei minori (tra cui le norme sulle condizioni di vendita e sulle vendite tramite mezzi elettronici e distributori automatici). 10. Come indicato sopra, il 5 giugno 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una direttiva che rifonde le direttive comunitarie esistenti sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco ed introduce alcuni elementi nuovi riguardanti in particolare gli additivi del tabacco e le descrizioni ingannevoli 15. Il 14 maggio 2001 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di direttiva sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco 16 attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della procedura di codecisione. Entrambi i testi hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni per la creazione e il funzionamento del mercato interno e di eliminare gli ostacoli al suo buon funzionamento, prendendo per base un alto livello di protezione della salute. 11. La presente proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio tratta altri aspetti della lotta contro il tabagismo, che riguardano il miglioramento della salute pubblica, la prevenzione di malattie e affezioni e l'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Essa tiene conto anche dei negoziati per l'organizzazione di una convenzione quadro dell'oms sulla lotta contro il tabagismo e della necessità di garantire la coerenza con altri atti esistenti o proposti. 12. La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco 17 è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alla causa C-376/ La proposta di una nuova direttiva adottata dalla Commissione il 14 maggio 2001 (cfr. il precedente paragrafo 10) intende sostituire la direttiva annullata. Essa ha tuttavia un campo d'applicazione più limitato e non comprende certe misure di antitabagismo contemplate nella direttiva annullata, in particolare certe forme di pubblicità e di sponsorizzazione per le quali l'armonizzazione non può essere attualmente giustificata in base alle norme del mercato interno, secondo la decisione della Corte di giustizia. Poiché queste forme di pubblicità rivestono comunque un ruolo importante nella promozione del tabacco, soprattutto perché sono rivolte anche ai giovani, nella presente proposta di raccomandazione del Consiglio sono state incluse misure riguardanti la pubblicità, la sponsorizzazione e le pratiche promozionali GU C86, , p. 4. Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 Doc. COM(2001) 283 def. Direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. GU L 213, , p. 9 Corte di giustizia europea, causa C-376/98, sentenza del 5 ottobre 2000, Germania contro Parlamento e Consiglio. 4
5 13. Un altro elemento della proposta di raccomandazione che integra le misure previste nella proposta della Commissione di direttiva sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione a favore del tabacco è che gli Stati membri valutino la spesa sostenuta dall'industria del tabacco per la promozione dei suoi prodotti, al fine di garantire un miglior monitoraggio dell'applicazione delle restrizioni alla pubblicità e del loro eventuale aggiramento. Come già detto, la proposta di direttiva sulla pubblicità del tabacco ha dovuto limitare il suo campo d'applicazione a certi tipi di pubblicità con effetti transfrontalieri. Nel 1999 una relazione della Banca mondiale 19 ha concluso che la pubblicità aumenta il consumo di sigarette e che la normativa che vieta la pubblicità ridurrebbe il consumo, a condizione che sia generale, che copra tutti i media e l'utilizzazione di marchi e logotipi. Questa riduzione del consumo di sigarette avrebbe, a breve e a lunga scadenza, benefici immediatiper la salute pubblica. Per poter valutare le conseguenze sulla salute pubblica della normativa degli Stati membri e della Comunità europea relativa alla pubblicità del tabacco, nonché ditutte le restrizioni volontarie alla pubblicità del tabacco, è importante controllare fino a che punto gli sforzi pubblicitari dell'industria del tabacco sono indirizzati verso altre forme di pubblicità, sponsorizzazione e attività promozionali simili. Queste informazioni sono infatti necessarie per la programmazione delle future attività di lotta contro il tabagismo delle autorità nazionali e della Comunità europea, con l'obiettivo ultimo di una migliore protezione della salute dei cittadini europei. 14. Una menzione particolare merita la questione della possibilità di accesso ai prodotti del tabacco per i bambini e gli adolescenti, in cui rientra anche l'applicazione di criteri di età per la vendita, la vendita tramite distributori automatici, la vendita selfservice, la vendita via Internet (con meccanismi efficaci di identificazione dell'età degli acquirenti) e la vendita di sigarette in pacchetti di meno di 20 pezzi (per evitare un abbassamento del prezzo per pacchetto, il che renderebbe le sigarette più facilmente accessibili ai bambini e agli adolescenti). 15. La presente proposta prevede una serie di misure destinate a limitare l'accesso ai prodotti del tabacco da parte dei bambini e degli adolescenti. Essa raccomanda che la vendita a distanza, p. es. tramite Internet, sia ristretta a siti protetti da codici per adulti. Per quanto riguarda i distributori automatici, essa raccomanda che l'accesso a tali macchine, o meglio ai prodotti del tabacco ivi venduti, da parte di bambini e adolescenti sia regolato efficacemente (collocando i distributori in luoghi accessibili solo a persone di età superiore a quella richiesta per l'acquisto di prodotti del tabacco dalle leggi nazionali, o applicando altre limitazioni di accesso con un effetto equivalente, p. es. l'utilizzazione di codici per adulti prima che il distributore fornisca un prodotto del tabacco). Inoltre, i distributori automatici non dovrebbero essere usati come supporti di pubblicità, poiché sono esposti indiscriminatamente sia ai consumatori che ai non consumatori. 16. Le misure riportate nella proposta di raccomandazione sono pienamente in linea con i negoziati per la realizzazione di una convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC- Framework Convention on Tobacco Control) dell'organizzazione mondiale della sanità 20. In effetti, gli elementi preliminari della FCTC discussi Banca mondiale, «Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control», 1999, Washington DC. Indirizzo Internet < > 5
6 attualmente comprendono tra l'altro disposizioni che intendono vietare completamente tutte le forme di pubblicità diretta e indiretta, limitare l'accesso dei minori ai distributori automatici di prodotti del tabacco, vietare la vendita di sigarette al pezzo o in pacchetti di meno di 20 pezzi e chiedere alle società del tabacco di rendere note le spese pubblicitarie. 6
7 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma, vista la proposta della Commissione 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità, che deve completare le politiche nazionali, sia volta al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. (2) La risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico 2, fornisce agli Stati membri orientamenti per la protezione dei non fumatori dal fumo di tabacco dell'ambiente. In seguito a una relazione della Commissione sulla reazione degli Stati membri a quest'iniziativa 3, la presente raccomandazione intende rafforzare questa protezione e identificare i gruppi particolarmente vulnerabili. (3) La risoluzione del Consiglio del 26 novembre 1996 sulla riduzione del fumo nella Comunità europea 4 riconosce la necessità di sviluppare un'efficace strategia di lotta contro il consumo di tabacco, comprendente alcuni degli elementi contenuti nella presente raccomandazione. (4) Le conclusioni del Consiglio 5 del 18 novembre 1999 sulla lotta contro il consumo del tabacco hanno sottolineato la necessità di sviluppare una strategia globale, comprendente alcune misure definite nella presente raccomandazione per la protezione dei minori (norme sulle condizioni di vendita, sulle vendite tramite mezzi elettronici e distributori automatici) GU C [ ], [ ], p. [ ] GU C 189, , p. 1 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla risposta alla risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul divieto di fumare nei luoghi aperti al pubblico. Doc. COM (96) 0573 def. GU C 374, , p. 4 GU C 86, , p. 4 7
8 (5) Le azioni raccomandate sono necessarie considerati i decessi connessi al fumo che si registrano annualmente nella Comunità europea e il preoccupante aumento del numero di bambini ed adolescenti dediti al fumo. Fumare danneggia la salute umana, perché i fumatori diventano dipendenti dalla nicotina e sono colpiti da gravi malattie come il cancro ai polmoni e ad altri organi, la cardiopatia ischemica e altre malattie circolatorie e respiratorie come l'enfisema. (6) La prevenzione del tabagismo e la lotta contro il consumo di tabacco sono già obiettivi prioritari delle politiche sanitarie degli Stati membri e della Comunità europea. Tuttavia, il tabagismo rimane la principale causa di mortalità evitabile nell'ue e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco e delle conseguenze del fumo sono ancora deludenti. Inoltre, la pubblicità, la distribuzione e le strategie promozionali utilizzate dall'industria del tabacco incentivano il consumo di tabacco, aumentando così il livello già elevato di mortalità e morbilità dovuto al consumo di prodotti del tabacco. Alcune di queste strategie sembrano rivolgersi ai giovani negli anni della crescita, allo scopo di sostituire il gran numero di fumatori che muoiono annualmente. È un dato di fatto che il 60% dei fumatori iniziano a fumare ad un'età inferiore ai 13 anni e il 90% prima dei 18 anni. (7) Con il programma "L'Europa contro il cancro" 6, la Comunità europea ha incluso fra i suoi obiettivi il contributo al miglioramento della salute dei suoi cittadini tramite la riduzione del numero di casi di cancro e di altre malattie legate al fumo. (8) La direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco 7 e la proposta di direttiva sulla pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco 8 riguardano la lotta contro il tabagismo nel contesto della realizzazione e del consolidamento del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli al suo buon funzionamento, basandosi su un livello di protezione elevato della salute pubblica. (9) Alcune misure che dovrebbero far parte di una politica globale di lotta contro il tabagismo, come il divieto di pubblicità su tabelloni e manifesti o della pubblicità nei cinema, attualmente non possono essere oggetto di un'armonizzazione nell'ambito delle norme del mercato interno comunitario. Quest'armonizzazione sarà però possibile in futuro, se si presenteranno ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizie distorsioni della concorrenza. (10) Tutti i fatti sopra menzionati dimostrano la necessità di una strategia globale di lotta contro il tabagismo, al fine di ridurre nella Comunità l'incidenza delle malattie dovute al fumo. (11) Nel contesto di una politica globale antitabagismo, è essenziale adottare misure destinate in particolare a ridurre la domanda di prodotti del tabacco da parte dei Decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (dal 1996 al 2000) GU L 095, , p. 9. Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco. GU L 194, p. 26. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco COM/2001/0283 def. - GU C 270, p
9 bambini e degli adolescenti. Queste misure possono comprendere azioni volte a ridurre la fornitura di tabacco a bambini ed adolescenti e a limitare l'esposizione dei bambini e degli adolescenti a determinate forme di pubblicità, di distribuzione e di strategie promozionali per i prodotti del tabacco, considerando che queste strategie hanno un impatto indiscriminato sui giovani e sugli altri gruppi di persone. (12) Certe forme di vendita e di distribuzione dei prodotti del tabacco facilitano l'accesso dei bambini e degli adolescenti a questi prodotti e dovrebbero quindi essere regolamentate dagli Stati membri. (13) Dato che i distributori automatici sono visibili sia ai consumatori che ai non consumatori di prodotti del tabacco, non dovrebbero essere utilizzati per l'affissione di pubblicità o per la promozione dei prodotti del tabacco. (14) Altre due misure importanti a livello comunitario riguardano la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. La direttiva del 1989 sulla "televisione senza frontiere" 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità televisiva per i prodotti del tabacco e stabilisce che i programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella produzione o vendita di prodotti del tabacco. L'attuale proposta di direttiva sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco 10 prevede il divieto della pubblicità del tabacco sulla stampa e in altre pubblicazioni, via radio e tramite i servizi della società dell'informazione. Questa proposta prevede anche il divieto di sponsorizzazione, da parte delle industrie del tabacco, di programmi radiofonici e di eventi a cui partecipano o che si svolgono in vari Stati membri o aventi ripercussioni transfrontaliere; (15) La presente raccomandazione tratta di altre forme di pratiche pubblicitarie, commerciali o promozionali utilizzate dall'industria per promuovere il consumo del tabacco, che possono raggiungere indiscriminatamente bambini e adolescenti. Queste pratiche comprendono l'utilizzazione dei marchi per merci o servizi diversi dal tabacco ( brand-stretching ) e/o per l'abbigliamento ( merchandising ), la distribuzione di articoli promozionali (oggetti comuni come i posacenere, agli accendini, i parasole ed altri oggetti simili) e di campioni di tabacco, l'uso di tabelloni e/o manifesti per la pubblicità "esterna" o "statica", l'uso della pubblicità a favore del tabacco nei cinema, e qualsiasi altra forma di pubblicità, sponsorizzazione o di pratiche volte a promuovere i prodotti del tabacco direttamente o indirettamente. Tali attività, che costituiscono mezzi di promozione dei prodotti del tabacco che aggirano i divieti della pubblicità diretta per il tabacco già in vigore per certi media, dovrebbero essere disciplinate specificamente dalle autorità degli Stati membri. (16) L'Organizzazione mondiale della sanità 11 e la Banca mondiale 12 raccomandano agli Stati di vietare ogni forma di pubblicità e di promozione del tabacco. Nei casi in cui Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. GU L 298, , p. 23. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (presentata dalla Commissione ai sensi degli articoli 47(2), 55 e 95 del trattato CE). COM/2001/0283 def., GU C 270, p. 97 Organizzazione mondiale della sanità, Tobacco Free Initiative. Internet < 9
10 sono vietate solo certe forme di pubblicità diretta del tabacco, l'industria del tabacco trasferisce frequentemente le sue spese pubblicitarie ad altre strategie di commercializzazione, sponsorizzazione e promozione, utilizzando modi creativi ed indiretti per promuovere i prodotti del tabacco, specialmente tra i giovani. In questo modo può essere limitato l'effetto dei divieti parziali della pubblicità per il consumo di tabacco. Inoltre, la Banca mondiale ha concluso che la pubblicità aumenta il consumo di sigarette e che la normativa che vieta la pubblicità ridurrebbe il consumo se fosse generale e coprisse tutti i media e l'utilizzo di marchi e logotipi 13. Questa riduzione del consumo di sigarette avrebbe per la salute pubblica effetti immediati a breve e a lungo termine. L'informazione sulla spesa globale dell'industria del tabacco per la promozione dei prodotti del tabacco è quindi una condizione importante per il controllo dell'efficacia delle politiche di lotta contro il tabagismo dal punto di vista della salute pubblica. Quest'informazione permette di determinare se le restrizioni imposte sono aggirate, in particolare dirigendo la spesa verso forme promozionali nuove e non limitate. L'industria del tabacco dovrebbe essere tenuta a dichiarare regolarmente queste spese. (17) A causa dei rischi per la salute derivanti dal fumo passivo, gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione dei non fumatori dal fumo di tabacco nell'ambiente, conparticolare riguardo per i gruppi vulnerabili come le persone con malattie respiratorie, le donne incinte e i bambini. (18) Gli Stati membri dovrebbero continuare a sviluppare strategie e misure per ridurre la prevalenza del tabagismo, come il rafforzamento dei programmi di educazione sanitaria per migliorare la consapevolezza dei rischi del fumo e altri programmi di prevenzione per scoraggiare l'uso dei prodotti del tabacco. (19) La convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo tratta molte questioni toccate nella presente raccomandazione. È importante quindi garantire la coerenza delle misure contenute in questa raccomandazione con gli elementi previsti dalla convenzione quadro attualmente in discussione, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 1. di adottare appropriate disposizioni legislative o amministrative, o di incoraggiare accordi volontari, per proibire la vendita di tabacco a bambini ed adolescenti, tra l'altro: (a) (b) (c) imponendo l'obbligo per i venditori di prodotti del tabacco di accertare che gli acquirenti abbiano raggiunto l'età prescritta dalla legge nazionale per l'acquisto di tali prodotti, qualora tale limite d'età esista; ritirando i prodotti del tabacco dagli espositori self-service nei negozi di vendita al dettaglio; limitando l'accesso ai distributori automatici di prodotti del tabacco a luoghi accessibilia persone di età superiore a quella prescritta dalla legge nazionale Banca mondiale, «Curbing the Epidemic : Governments and the Economics of Tobacco Control», 1999, Washington DC. Banca mondiale, «Curbing the Epidemic : Governments and the Economics of Tobacco Control», 1999, Washington DC 10
11 per l'acquisto dei prodotti del tabacco, ove tale limite esista, oppure regolando in modo altrettanto efficace l'accesso ai prodotti venduti dai distributori; (d) (e) limitando la vendita di tabacco via Internet a siti protetti da codici che identificano gli acquirenti adulti; vietando la vendita di sigarette al pezzo o in pacchetti di meno di 20 pezzi; 2. di adottare appropriate disposizioni legislative o amministrative o di incoraggiare accordi volontari per evitare che le seguenti forme di pubblicità e di promozione raggiungano bambini ed adolescenti: (a) (b) (c) (d) (e) l'utilizzazione di marchi di tabacco per prodotti o servizi diversi dal tabacco; l'utilizzazione di articoli promozionali (posacenere, accendini, parasole, ecc.) e di campioni di tabacco; l'utilizzazione di tabelloni, manifesti e altre tecniche pubblicitarie interne o esterne (come la pubblicità sui distributori automatici di prodotti del tabacco) ; l'utilizzazione della pubblicità nei cinema; qualsiasi altra forma di pubblicità, sponsorizzazione o di pratiche destinate alla promozione diretta o indiretta dei prodotti del tabacco; 3. di adottare appropriate disposizioni, con l'introduzione di norme o di altri metodi conformi alle pratiche e alle condizioni nazionali, per prescrivere a fabbricanti, importatori e commercianti di prodotti del tabacco di fornire agli Stati membri informazioni sulle spese sostenute per la pubblicità e le sponsorizzazioni non vietate dalla normativa nazionale o comunitaria; 4. di applicare le norme di legge, gli accordi volontari o altre misure efficaci all'appropriato livello governativo o non governativo che garantiscono un'adeguata protezione dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici, con particolare attenzione per i gruppi specifici a rischio come i bambini, le donne incinte e le persone con malattie respiratorie; 5. di continuare a sviluppare strategie e misure per ridurre la prevalenza del tabagismo, come il rafforzamento dell'educazione sanitaria e dei programmi generali per scoraggiare l'uso dei prodotti del tabacco; 6. di applicare tutte le procedure necessarie ed appropriate per verificare il rispetto delle misure stabilite nella presente raccomandazione; 7. di informare a cadenza biennale la Commissione sulle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione. INVITA LA COMMISSIONE: 1. a seguire e a valutare gli sviluppi e le azioni intraprese negli Stati membri e a livello comunitario; 11
12 2. a riferire sull'attuazione delle misure proposte, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, entro la fine del quinto anno successivo alla data di adozione della presente raccomandazione; 3. a esaminare in quale misura le disposizioni di cui alla presente raccomandazione risultano efficaci e a considerare la necessità di ulteriori azioni, in particolare se nel mercato interno dovessero apparire disparità nei campi oggetto della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 12
della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
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