LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014
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1 INFORMATIVA N SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d. Istruzione, recentemente pubblicato sulla G.U., sono contenute alcune modifiche in materia di imposte di registro ed ipocatastali, che integrano quanto già previsto dal Decreto IMU. In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti Decreti, dal 2014: la misura fissa dell imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da a 200; l imposta di registro per l acquisto della prima casa passa dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle attuali aliquote variabili dall 1% al 15% ovvero dell imposta fissa di ). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di 50.
2 IF n pagina 2 di 5 Come noto, con il D.Lgs. n. 23/2011, c.d. Decreto IMU, sono state introdotte alcune novità in materia di imposta di registro ed ipocatastali sui trasferimenti immobiliari, applicabili a decorrere dal Ora, il DL n. 104/2013, Decreto c.d. Istruzione, pubblicato sulla G.U , n. 214, interviene nuovamente modificando quanto previsto dal citato Decreto IMU, nonché disponendo l aumento delle imposte fisse di registro ed ipocatastali. LA NUOVA TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI LE NOVITÀ DEL DECRETO IMU L art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 ha integralmente sostituito l art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, prevedendo l applicazione dell imposta di registro nelle seguenti misure: 2% sugli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, al ricorrere delle condizioni di cui alla Nota II-bis, ossia aventi i requisiti prima casa ; 9% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi; con un minimo di Tenendo conto di quanto sopra, il citato art. 1 risulta quindi così formulato: ANTE MODIFICHE (fino al ) 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis): Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8 bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater): Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quinquies: Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 8% 7% 15% 3% 3% 1% 1%
3 IF n pagina 3 di 5 POST MODIFICHE (dall ) 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 9% 2% Contestualmente sono state soppresse tutte le Note al citato art. 1, ad eccezione della Nota II-bis ( prima casa ). Ora, quindi, come desumibile dalla nuova formulazione normativa, le aliquote applicabili ai trasferimenti immobiliari sono soltanto 2, differenziate a seconda che abbiano ad oggetto immobili prima casa o altri immobili. Rispetto alla normativa vigente: l aliquota sui trasferimenti relativi alla prima casa passa dal 3% al 2%; per le altre tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di interesse storico artistico, terreni agricoli, ecc.) per i quali è attualmente prevista una differenziazione delle aliquote (tra l 1% e il 15%) ovvero l applicazione dell imposta in misura fissa (), è introdotta l aliquota unica del 9%. Si rammenta che l imposta di registro è dovuta in misura percentuale relativamente agli atti di trasferimento non soggetti ad IVA (cedente soggetto privato) ovvero esenti IVA. Diversamente, qualora l atto sia imponibile IVA, l imposta di registro è dovuta in misura fissa. In aggiunta alle novità sopra esaminate, il citato art. 10 ha stabilito, relativamente ai predetti atti di trasferimento soggetti alle nuove aliquote del 2% e 9%: al comma 3, l esenzione dalle imposte di bollo e ipocatastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Tale previsione, oggetto di modifiche ad opera del Decreto c.d. Istruzione, riguarda anche gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere al fine di effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari; al comma 4, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali. Abitazione non di lusso Come noto, le agevolazioni prima casa sono riconosciute agli immobili non di lusso, sempreché siano rispettati i requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. In base alle disposizioni attualmente in vigore, per individuare gli immobili non di lusso va fatto riferimento ai requisiti richiesti dal DM (è considerata di lusso, ad esempio, la singola unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a mq 240, l abitazione unifamiliare dotata di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq, ecc.). Ora, per effetto del Decreto IMU, sono considerati non di lusso gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis (immobile ubicato nel Comune in cui l acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi, dichiarazione nell atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l immobile da acquistare e di non possedere altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ). LE NOVITÀ DEL DECRETO ISTRUZIONE Come accennato, l art. 26, DL n. 104/2013 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Decreto IMU e introduce altresì alcune novità. In particolare:
4 IF n pagina 4 di 5 per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, è ora previsto che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni) l esenzione opera esclusivamente per l imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, mentre le imposte ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 50. Di conseguenza relativamente agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all imposta di registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l imposta ipotecaria e catastale pari a 50 ciascuna. Così, per l acquisto della prima casa saranno dovute l imposta di registro del 2% e le imposte ipocatastali pari a 100 ( ); è disposto l incremento dell imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da a 200. Tale aumento non riguarda soltanto gli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad IVA ma anche, ad esempio, gli atti societari (atto costitutivo, aumento di capitale con conferimento di beni diversi da quelli immobili, ecc.), gli atti di accettazione / rinuncia all eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare. DECORRENZA DELLE NOVITÀ Le novità in esame sono applicabili dall Relativamente all incremento a 200 delle imposte di registro e ipocatastali, il citato art. 26 prevede che: le disposizioni hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data [ ], per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. TABELLA RIEPILOGATIVA Di seguito si ritiene utile proporre una tabella riepilogativa della tassazione, in capo all acquirente, delle principali fattispecie di trasferimenti immobiliari dal 2014, distinguendo a seconda della tipologia di immobile (abitativo / strumentale, prima casa o altro) e del cedente (soggetto privato / soggetto passivo IVA). TIPOLOGIA IMMOBILE / CEDENTE IMPOSTE TRASFERIMENTO IN CAPO ALL ACQUIRENTE FINO AL DALL Prima casa Prima casa Imposta registro 3% 2% Ipotecaria 50 Catastale 50 IVA 4% 4% Ipotecaria 200 Catastale 200 IVA 10% 10% Ipotecaria 200 Catastale 200
5 IF n pagina 5 di 5 Terreno edificabile Terreno edificabile IVA Esente Esente IVA 10% - 21% 10% - 21% Ipotecaria 3% 3% Catastale 1% 1% IVA Esente Esente Ipotecaria 3% 3% Catastale 1% 1% Imposta registro 8% 9% IVA 21% 21% Ipotecaria 200 Catastale 200
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