REGOLAMENTI COMUNITARI DI IGIENE, NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN APICOLTURA

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1 REGOLAMENTI COMUNITARI DI IGIENE, NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN APICOLTURA Dr.ssa ROSANNA ROSSI ASL7 SIENA Montepulciano 25/11/2011

2 NORMATIVA COMUNITARIA Reg. CE 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01//2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della della sicurezza alimentare. Reg.CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull igiene dei prodotti alimentari. NORMATIVA NAZIONALE Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volta a favorire l attuazione del Reg. CE 178/2002 (Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni). Accordo 28/07/2005 Linee Guida applicative del Reg.CE 852/2004 Accordo 29aprile 2010 (Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni)

3 REG. CE 178/2002 STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE Costituisce la base per GARANTIRE un livello elevato di TUTELA della SALUTE umana e degli interessi dei consumatori PRODUZIONE TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE degli alimenti e dei mangimi. DISCIPLINA TUTTE LE FASI della: NON SI APPLICA Alla produzione primaria per USO DOMESTICO PRIVATO Alla preparazione, manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO

4 Reg. CE 178/2002 L OSA: Operatore del Settore Alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di GARANTIRE il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo inoltre L OSA deve VERIFICARE che tali disposizioni siano soddisfatte GLI STATI MEMBRI applicano la legislazione e controllano e verificano il rispetto delle disposizioni da parte degli O.S.A. (CONTROLLO UFFICIALE in base al Reg. CE 882/2004)

5 CHI SONO gli OSA in APICOLTURA Tutti gli APICOLTORI che PRODUCONO e COMMERCIALIZZANO i prodotti dell alveare: semplici, composti e trasformati. Semplici Composti es. miele, pappa reale, polline, ecc. es. miele e frutta secca, miele e propoli ecc. Trasformati es. miele liofilizzato, idromele ecc. Tutti coloro che CONFEZIONANO e COMMERCIALIZZANO soltanto

6 Reg. CE 178/2002 e Linee Guida accordo Stato/Regioni del 28/07/2005 RINTRACCIABILITA E la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione. E disposta in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione la RINTRACCIABILITA degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e qualsiasi altra sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o mangime

7 Reg.CE178/2002 L OSA (APICOLTORE) deve essere in grado di individuare CHI ABBIA FORNITO A LUI un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un alimento o mangime RINTRACCIABILITA A MONTE E deve disporre sistemi e procedure per individuare le imprese ALLE QUALI HA FORNITO i propri prodotti RINTRACCIABILITA A VALLE

8 Reg.CE 178/2002 Esempi di RINTRACCIABILITA A MONTE in APICOLTURA DOCUMENTARE L ORIGINE del materiale usato in allevamento: fogli cerei, arnie, vernici ecc. dei mangimi per le api: candito/sciroppo, integratori ecc. degli animali introdotti: alveari, sciami, regine, ecc dei farmaci usati in apiario del materiale usato in mieleria: vasetti, fusti, macchinari, etichette, ecc. degli alimenti e/o ingredienti introdotti: miele, frutta secca, aromi,ecc. IN CHE MODO Con SCHEDE predisposte dove registrare i nomi dei fornitori, i loro riferimenti e la natura dei beni forniti, la quantità e il lotto del prodotto. Se l attività è molto piccola può bastare la tenuta agli atti dei ddt o fatture.

9 Reg.Ce178/2002 Esempi di RINTRACCIABILITA A VALLE in APICOLTURA DOCUMENTARE LE CESSIONI ad altre imprese: miele o altri prodotti edibili, alveari, sciami, cera ecc. IN CHE MODO Sempre attraverso SCHEDE predisposte dove annotare nome del cliente indirizzo e i suoi contatti, quantitativi del prodotto consegnato, il lotto ecc. Non devono essere documentate le cessioni dirette al consumatore finale TRACCIABILITA INTERNA Si tratta di attribuire il numero di LOTTO alle varie partite di miele prodotto (registro dei lotti). Il numero di lotto sarà poi apposto sui contenitori e accompagnerà il vasetto di miele lungo la sua vita commerciale e deve essere riportato anche sui DDT.

10 Reg.Ce178/2002 Gli alimenti o mangimi immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati per agevolarne la rintracciabilità

11 Reg. CE 178/2002 Altro compito dell OSA Per gli ALIMENTI NON CONFORMI, L OSA deve immediatamente avviare procedure per ritirarlo ed informare le autorità competenti. Se il prodotto è arrivato al consumatore, l operatore informa il consumatore in maniera efficace ed accurata Pertanto In caso di NON CONFORMITA rilevata anche in autocontrollo l apicoltore ha l obbligo di: Adottare procedure per il RITIRO/RICHIAMO degli alimenti non idonei informando: I CLIENTI Il FORNITORE se del caso I CONSUMATORI FINALI se il prodotto è arrivato a loro E COLLABORARE con le A.C. per i provvedimenti da prendere

12 CASO PARTICOLARE Il commerciante di miele che acquista una partita di miele NON CONFORME, es. presenza di residui da farmaci NON LO PUO VENDERE NON LO PUO DILUIRE NON LO PUO RESTITUIRE DEVE BLOCCARE LA PARTITA IDENTIFICARLA SEGNALARE la partita non conforme ALLA ASL per L ELIMINAZIONE DAL COMMERCIO (Nota Min. Sal. DGSAN P04/08/2010)

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15 Deliberazione 24/10/2011 n 890 Linee Guida per la gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nella Regione Toscana e revoca della delibera GRT 405/2009 Punto Adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati C) prodotti sottoposti a trasformazione.ovviamente per inattivazione non si deve intendere la diluizione che non è comunque consentita

16 REG.CE 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSILIO del 29/04/2004 SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI STABILISCE NORME GENERALI in materia di igiene dei prodotti alimentari, destinate agli O.S.A. SI APPLICA a tutte le FASI della: PRODUZIONE TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE degli alimenti L Operatore deve GARANTIRE la SICUREZZA degli ALIMENTI lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla PRODUZIONE PRIMARIA, comprese tutte le operazioni associate quali trasporto, magazzinaggio e manipolazione dei Prodotti Primari sul luogo di produzione.

17 Reg. CE 852/2004 NON SI APPLICA Alla preparazione, manipolazione,conservazione DOMESTICA di alimenti destinati al CONSUMO DOMESTICO PRIVATO Alla FORNITURA DIRETTA di PICCOLI QUANTITATIVI di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale -Art. 1, comma 2, lettera c)-

18 Cosa si intende per PRODOTTO PRIMARIO in APICOLTURA Linee Guida applicative del Reg.852/2004 ( conf. stato/regioni del 29/04/2010) Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall apicoltura deve essere considerata PRODUZIONE PRIMARIA, compreso l allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive (Regione Toscana). Fanno parte della Produzione Primaria le operazioni associate quali: Trasporto delle api Trasporto del miele nel melario e nel barattolo (idem propoli, pappa reale e polline) Magazzinaggio dei prodotti Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.

19 CHI SONO gli OSA previsti dal Reg.CE 852/2004 IN APICOLTURA Apicoltori che allevano api e producono prodotti edibili dell alveare per il commercio senza trasformarli PRODUTTORI PRIMARI DEVONO RISPETTARE i requisiti del Reg. 852/2004 ALL.I Apicoltori che allevano api, producono prodotti edibili dell alveare per il commercio, effettuano prodotti composti o trasformati ( es. miele e nocciole, miele e pappa reale, idromele, miele in polvere) e/o commercializzano anche il miele altrui NON SONO PRODUTTORI PRIMARI DEVONO RISPETTARE i requisiti del Reg. 852/2004 ALL.II

20 ALL.I Reg.CE 852/2004 Requisiti generali in materia di igiene per la PRODUZIONE PRIMARIA e le operazioni associate Controllo delle CONTAMINAZIONI derivanti dall aria, acqua, suolo, dai mangimi, medicinali veterinari, dai prodotti fito sanitari e dai biocidi (disinfettanti) nonché dal magazzinaggio e dalla gestione dei rifiuti Applicazione di misure relative alla SALUTE e BENESSERE DEGLI ANIMALI PERTANTO

21 Reg.CE 852/2004 ALL.I Gestire le Contaminazioni significa: Fare una VALUTAZIONE dei PERICOLI relativi a tutto il processo produttivo, dall allevamento delle api fino alla commercializzazione del miele. Individuare le modalità di GESTIONE dei pericoli attraverso la stesura di PROCEDURE che costituiranno evidenza delle misure intraprese per tenere sotto CONTROLLO l attività. QUESTO E AUTOCONTROLLO anche se inteso in tutta la sua flessibilità L apicoltore può utilizzare anche i MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA approvati dal Ministero (es. Coldiretti o Linee guida per l applicazione dell autocontrollo igienico sanitario nella produzione primaria di miele Regione Toscana/ Arsia DD 2169 del 12/05/2009)

22 Esempi di CONTROLLO delle CONTAMINAZIONI e misure di BENESSERE e SALUTE delle api: Gestione delle postazioni degli apiari e alveari: lontani da fonti di inquinamento, sollevate da terra, eliminazione delle famiglie morte, evitare i saccheggi ecc. Gestione dei materiali d uso, pulizia, manutenzione (cera, fumo, vernici usate ecc.) Rimozione e trasporto dei melari in modo da evitare la contaminazione dei favi con polveri, terra, gas di scarico dei mezzi ecc Gestione del farmaco veterinario: utilizzo di farmaci registrati, rispetto dei tempi di sospensione ecc. Controllo infestanti nei locali di smielatura e magazzinaggio ecc.

23 Reg CE.852/2004 ALL.I L Operatore (Apicoltore) deve adottare se del caso, misure adeguate per: PULIZIA e DISINFEZIONE -Attrezzi utilizzati per l allevamento -Attrezzi utilizzati per la smielatura, -Indumenti, ambienti di lavorazione e mezzi di trasporto, ecc. UTILIZZO DI ACQUA POTABILE -Per le operazioni di pulizia delle attrezzature e ambienti di lavorazione del miele PERSONALE addetto FORMATO e igienicamente IDONEO alle pratiche in mieleria Gestione dei RIFIUTI TRACCIABILITA di tutto ciò che entra a far parte della produzione e tutto ciò che esce come prodotto Tenuta delle REGISTRAZIONI

24 In particolare REGISTRARE AZIONE E DOCUMENTI Registrazione aziendale o Notifica COSA FARE Conservare copia del documento di Notifica Denuncia degli alveari Conservare copia della denuncia Acquisti (Tracciabilita ) Conservare i documenti di acquisto relativi a: sciami, api, regine, famiglie ecc. eventuali mangimi o farmaci Tenere il registro fornitori Vendite (Tracciabilita ) Registrazioni in allevamento (tracciabilita ) Insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti I risultati delle analisi effettuate su animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana. Conservare i documenti relativi alla vendita (solo a imprese) di: sciami, regine, famiglie, ecc. eventuali mangimi prodotti miele, pappa reale, propoli e polline Tenere il registro clienti Tenere registro dei farmaci e indicare tutti i trattamenti sanitari operati in allevamento Se utilizzati tenere registro dei mangimi Conservare copia dei referti di analisi o verbali dei controlli veterinari

25 ALL.II Reg. CE 852/2004 Requisiti Generali in materia di igiene applicabili a tutti gli OSA (diversi da quelli di cui all ALL.I) Gli OSA se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche: rispetto dei CRITERI MICROBIOLOGICI degli alimenti prodotti rispetto dei requisiti per il CONTROLLO delle TEMPERATURE e mantenimento della CATENA DEL FREDDO (PAPPA REALE) CAMPIONATURE e ANALISI GLI OSA predispongono, attuano, e mantengono una o più procedure basate sui principi HACCP

26 Reg.CE 852/2004 ALL.II Questo allegato prende inoltre in considerazione i REQUISITI GENERALI e SPECIFICI delle strutture dove si manipolano gli alimenti (CAP.I e II) LE STRUTTURE devono : consentire adeguata manutenzione, pulizie e disinfezione evitare l ingresso degli infestanti disporre di gabinetti e lavabi e se necessario di spogliatoi disporre di adeguata illuminazione gli impianti di scarico devono essere progettati e costruiti in modo da evitare contaminazioni i prodotti per la pulizia e disinfezione devono essere tenuti separati dagli alimenti I pavimenti, le pareti, le porte le finestre, i soffitti devono essere mantenuti in buone condizioni, costruiti con materiale resistente, non tossico, facile da pulire ecc.

27 Reg.CE 852/2004 ALL.II Ancora REQUISITI applicabili al TRASPORTO alle ATTREZZATURE al RIFORNIMENTO IDRICO alla GESTIONE RIFIUTI al CONFEZIONAMENTO e IMBALLAGGIO ai PRODOTTI ALIMENTARI all IGIENE DEL PERSONALE : ogni persona deve mantenere uno standard elevato di pulizia, indossare indumenti adeguati, puliti ecc. nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile con gli alimenti... deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti o a entrare a qualsiasi titolo nell area di trattamento degli alimenti

28 Reg.CE 852/2004 ALL.II Ancora REQUISITI applicabili alla FORMAZIONE R.Toscana DGR 559/2008 E NOTA PROT. Aoo- GRT/ /Q del 28/11/2008 PRODUZIONE PRIMARIA R.UMBRIA Delibera 1849 del 22/12/2008 integr. e modif. DGR 93/2008 Formazione del personale addetto alle imprese alimentari.. Nell ambito della Produzione Primaria i contenuti formativi si limitano a consentire le conoscenze di base della tracciabilità e delle norme igienico sanitarie relative alla filiera produttiva interessata. La diffusione di tali contenuti può essere effettuata con modalità e strumenti di carattere informativo si parla genericamente di seminari, incontri, proiezioni campagne di formaz./informazione promosse dalle organizz. professionali o da altri organismi competenti Pertanto nella produzione primaria la formazione non deve essere documentata ma soltanto verificata dagli operatori addetti al controllo. Solo nel caso di grave carenza sarà prescritta. La Regione Umbria prevede per la Produzione Primaria una formazione di base di 4 ore per la con aggiornamenti ogni 5 anni sempre della durata di 4 ore.

29 Per gli addetti alla manipolazione di prodotti complessi e/o trasformati o comunque per le ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PRODUZIONE PRIMARIA il percorso formativo prevede: REGIONE TOSCANA DGR 559/2008 Formazione del personale neoassunto entro 180 gg. dall inizio dell attività lavorativa da effettuare con una o più U.F. (di 4 ore ciascuna), in relazione alla mansione. Aggiornamento ogni 5 anni Addestramento annuale, all inizio dell attività lavorativa e al cambio di mansione REGIONE UMBRIA DGR 93/2008 e del. 1849/2008 Formazione del personale neoassunto entro 6 mesi con corsi di base di 12 ore Aggiornamenti ogni 3 anni di almeno 6 ore

30 Reg.CE 852/2004 Art. 6 NOTIFICA Ogni operatore notifica all opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento Pertanto GLI APICOLTORI che PRODUCONO e/o TRASFORMANO e/o DISTRIBUISCONO MIELE e gli altri prodotti dell alveare DEVONO REGISTRARSI IN CHE MODO?

31 Reg CE 852/2004 art.6 REGIONE TOSCANA L.R.T. 21/2009 art.4 comma 2 REGIONE UMBRIA D.D del 11/06/2010 proc. oper. applicazione DGR 791/2010 aggior. L.G. 852 e 853/2004 Specifica che l apicoltore che ha dichiarato in prima registrazione, il possesso e la consistenza dei propri alveari ai Servizi Veterinari ASL dove è residente o dove ha sede legale l impresa, NON E soggetto all obbligo di ulteriori notifiche (come previsto dal reg. 852/2004 e suo reg. di attuazione della R.T. 40/R /2006) IMPORTANTE: in questa prima dichiarazione deve essere specificato se l allevamento viene condotto per FINI DI AUTOCONSUMO O COMMERCIALI ( mod. A decreto RT n 6161/2009) La Regione Umbria non prevede nulla di particolare. Pertanto la produzione di miele per il commercio associata o meno a trasformazione o all acquisto di alimenti non direttamente prodotti, prevede l attivazione di DIA/SCIA

32 Reg.CE 852/2004 art.1 comma 2 lett. c) ESCLUSIONE DAL REG. 852/2004 La fornitura diretta di piccoli quantitativi di Prodotti Primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale Esempio: Apicoltore che produce miele per autoconsumo ma che in una annata particolarmente produttiva ha una quota da destinare alla vendita diretta

33 In conformità ai reg. 852/2004 e 853/2004,per FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI di PROD. PRIM. si deve intendere la CESSIONE OCCASIONALE e SU RICHIESTA del consumatore finale o titolari di esercizi di commercio al dettaglio o laboratori annessi agli esercizi di comm. al dettaglio AMBITO LOCALE è la Provincia in cui insiste l azienda ed il territorio delle Province contermini Per quanto riguarda la PICCOLA QUANTITA non è stato definito cosa si intende in apicoltura, mentre sono stati fissati dei parametri per altri alimenti quali carni avicunicole, la selvaggina (Regione Toscana)

34 Linee Guida Reg 852/2004 Accordo Stato/regioni del 29/04/2010 L esclusione dal campo di applicazione del regolamento e quindi dagli obblighi che esso comporta non esime l operatore dall applicazione, durante la sua attività delle regole base dell igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Reg. 852/2004, ha l obbligo della rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta.

35 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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