Il trust domiciliato in Italia

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1 Il trust domiciliato in Italia F.A.Q. / Usi / Opportunità v.i/2013

2 Caratteristiche del trust domiciliato in Italia Cosa é il trust - in generale? E la figura giuridica grazie alla quale un soggetto detto disponente trasferisce uno o più beni in trust, intestandoli a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee) che li assume con l obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre, essendone stato appositamente investito del potere, secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il trust può operare nei confronti di uno o più beneficiari individuati o individuabili, ovvero operare per uno scopo, semplice o complesso che sia. Una volta intestati a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee. All istituzione del trust è sovente prevista la nomina di uno o più soggetti (Guardiano/i )che vigilino sull opera del trustee, a volte con poteri di veto su determinate decisioni nonché di revoca del trustee. Il trust è riconosciuto in Italia? Che legge si applica? A seguito della Convenzione dell'aia del 1 /7/85, ratificata dal Governo Italiano con legge 16/10/89 n. 364 è dato pieno riconoscimento ai trust caratterizzati dagli elementi essenziali sanciti dalla Convenzione stessa. Sebbene non vi sia una legge applicabile italiana, è possibile istituire trusts, in Italia, i cui elementi significativi siano collegati al territorio italiano (disponente italiano, trustee italiano, beneficiari italiani, beni italiani), pur applicando una legge estera. Esistono varie leggi applicabili che disciplinano il funzionamento e la validità di un trust, in vari paesi del mondo. Ciascuna di esse ha determinate e specifiche caratteristiche, e colui che accompagna il disponente nell istituzione del trust deve tenerne assolutamente conto. Nella prassi italiana del trust sono spesso utilizzate, in relazione alle circostanze e alle volontà istitutive, la legge di Jersey, la legge inglese ed altre leggi, a volte richiamate in applicazioni di clausole determinate. Perché dovrei istituire un trust? Ad esempio per: - definire un programma di gestione unitaria dei beni della famiglia al fine di impedire che determinati beni cadano in successione determinando una frammentazione dell assetto proprietario (col relativo rischio di depauperamento e difficoltà nella gestione); - conferire efficacia reale a patti parasociali e/o di sindacato;

3 - definire, in previsione del passaggio generazionale d azienda, un programma che attui determinati meccanismi di governance; - tutelare il patrimonio per il futuro beneficio di figli minori e/o deboli; - gestire al meglio la successione in caso di figli avuti da diversi matrimoni; - costituire un deposito a garanzia di una transazione commerciale o di M&A; - garantire il finanziamento di un impresa o di una iniziativa specifica. Ogni trust è efficace nella misura in cui persegue interessi meritevoli di tutela, che non si pongono in contrasto con norme imperative, e che non potrebbero essere compiutamente perseguiti tramite l utilizzo di istituti giuridici propri dell ordinamento italiano. Perché istituire un trust in Italia invece che all estero? Perché se tutti i soggetti e i beni coinvolti sono in Italia ha poco senso esterovestire una gestione in trust, che, per evidenti motivi, pare difficile che possa effettivamente realizzarsi fuori dal territorio italiano, anche da un punto di vista fiscale. E poi del tutto evidente che un trustee debba necessariamente confrontarsi con la realtà dei soggetti per i quali opera ovvero a cui deve rispondere (beneficiari, disponente, guardiano etc..) e che per fare ciò egli debba essere vicino / prossimo a questi. Ho sentito che il trust è usato per occultare patrimoni. E vero? Purtroppo a volte, soprattutto in caso di trust istituiti in giurisdizioni offshore, il trust è stato utilizzato al fine di occultare patrimoni. Ciò non può accadere in caso di trust lecitamente istituiti in Italia, amministrati da trustee professionali, i quali sono soggetti ad una normativa antiriciclaggio particolarmente stringente, nonché sovente soggetti a vigilanza prudenziale. Inoltre, un trust domiciliato in Italia è in gran parte dei casi istituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il trust che ci occupa non ha e non deve aver alcun tipo di finalità di occultamento, né tantomeno essere istituito con la vana finalità di sfuggire dall aggressione degli attuali creditori. 1 E vero che il trust è fiscalmente oneroso? Generalmente no, ovviamente ogni operazione va valutata caso per caso, ma sovente l operazione di istituzione di un trust è fiscalmente pressoché neutra, e la fiscalità successiva, in vigenza del trust, è assolutamente ragionevole e allineata ai migliori regimi tributari disponibili in Italia, sia se raffrontata alla fiscalità delle persone fisiche, sia a quella disposta per le persone giuridiche. 1 E bene chiarire che per sua natura il trust soddisfa esigenze di tutela del patrimonio in quanto il fondo di trust non risulta più riconducibile al patrimonio dei disponenti, peraltro non confondendosi col patrimonio del trustee. È da tenere tuttavia presente che eventuali azioni revocatorie possono essere promosse se i presupposti ricorrono, motivo per cui il trust deve avere uno scopo principale ulteriore alla mera conservazione patrimoniale; funzione peraltro che non riesce ad assolvere in caso di istituzione in un momento in cui il disponente versa già in una posizione per cui qualsiasi atto potrebbe arrecare pregiudizio ai creditori.

4 Come faccio a sentirmi sicuro una volta attribuito il mio patrimonio in trust? Il trustee è chiamato a gestire responsabilmente il patrimonio secondo le precise indicazioni date dal Disponente in atto, e ha un rapporto fiduciario costante coi beneficiari, ai quali deve rispondere secondo le direttive contenute nell atto stesso. Della propria gestione il trustee risponde di fronte alla legge italiana e alla legge applicabile estera. Inoltre, il trustee non ha alcun potere, nella prassi interna e diversamente dalla prassi estera, di eliminare o aggiungere beneficiari rispetto a quelli indicati dal Disponente. Il disponente può attribuire inoltre un potere di veto al Guardiano su questioni importanti quali la disposizione dei beni in trust; il trustee in questi casi non può procedere senza il consenso preventivo scritto del Guardiano, pena inefficacia dell atto eventualmente comunque posto in essere. Il patrimonio è realmente segregato, ed, in questo, il trust è uno strumento unico di segregazione in quanto il patrimonio sarà sempre indipendente dalle vicende del trustee, che può anche modificarsi, essere revocato, fallire etc. senza cagionare alcuna conseguenza sul fondo. La garanzia di un trustee professionale che operi all interno di un gruppo importante, soggetto a vigilanza prudenziale, quale Argos Trustees Srl, è un ulteriore garanzia. Se sorgono dei problemi, ci si deve rivolgere alle corti estere? No, nella prassi italiana gli atti di trust sono particolarmente dettagliati nel regolamentare i possibili accadimenti e la definizione dei poteri, in modo che il giudice italiano possa essere chiamato a decidere, in prima istanza, su determinate controversie, senza chiamare in causa corti o tribunali esteri. Peraltro rispetto a talune clausole, nonché in determinate casistiche, il giudice italiano necessariamente applica la legge italiana.

5 Usi e opportunità di un trust domiciliato in Italia IMMOBILI, PREZIOSI, COLLEZIONI PRIVATE fabbricati commercia li diversifica zione del rischio AZIENDE, HOLDING DI FAMIGLIA TITOLI E LIQUIDITÀ dividendi Le interconnessioni nei patrimoni familiari: le ragioni per una gestione unitaria nel tempo

6 ...ho messo parte del mio patrimonio liquido in una polizza vita dedicata ad un mio figlio da tutelare ; finché sarò in vita avrò la disponibilità dei miei averi, ma in caso di premorienza, il trust beneficerà della somma e la gestirà per conto di mio figlio.. Trust dormiente, beneficiario di polizza vita......ho destinato parte delle quote della mia azienda ad un trust, con beneficiari a termine i miei figli minorenni. I frutti (dividendi) della azienda potranno essere distribuiti in trust ed accumularsi in esso nel corso del tempo; il trust gestirà la quota fino a una precisa data, alla scadenza della quale il patrimonio sarà equamente suddiviso secondo criteri qualitativi.. I miei dividendi, in cassaforte...il tribunale ha omologato la separazione consensuale tra me e mia moglie, attraverso la quale abbiamo destinato parte del patrimonio in trust per il futuro beneficio dei nostri figli. Il patrimonio rimarrà così intatto a prescindere dalle vicende personali di ciascuno.. Mi sono separato, ma per il tramite del trust ho trovato un accordo con mia moglie per il bene dei nostri figli

7 ...io, mio fratello e mia sorella abbiamo attribuito in trust le quote dell azienda storica di famiglia. Abbiamo così condiviso un programma unitario finalizzato a preservare la continuità dell azienda nel tempo, valorizzando le competenze dei rispettivi figli che già vi lavorano e contemperando gli interessi e i diritti di chi ha intrapreso o vorrà intraprendere strade diverse.. L azienda dei nostri genitori, tutelarla per le future generazioni...approfittando del momento, ho ceduto un azienda/bene familiare, stipulando un accordo col compratore che prevede una regolazione differita del prezzo subordinata al verificarsi di determinate condizioni nel tempo. Il trust garantisce che il passaggio di proprietà avvenga secondo le condizioni determinate, rendendosi, il trust stesso, garante, relativamente a determinate manleve concesse al compratore Ho ceduto un azienda/immobile di famiglia; mi sono tutelato sull incasso del prezzo di vendita, ho tutelato i compratori da future contestazioni...la famiglia possiede immobili di interesse storico oltre a una collezione di opere d arte. Tramite il trust ho attribuito la proprietà in capo ad un unico soggetto che la manterrà nel corso del tempo a prescindere dagli eventi successori, gestendo in ogni caso il beneficio per i membri attuali e futuri della famiglia.. L immobile d interesse storico, la collezione d arte e i preziosi, sotto un unico tetto..

8 ...nella struttura finanziaria di un importante progetto, il piano di rimborso dei finanziamenti, ricevuti da più parti, è legato ai flussi di cassa rinvenenti dallo stesso affare. Il trust può consolidare gli incassi e rendersi unico interlocutore con i fornitori e i soggetti finanziatori.. Gestire il finanziamento di progetto; uno strumento trasparente e tutelante..io e i miei soci avevamo stipulato un patto parasociale su una nuova iniziativa imprenditoriale. Il mio avvocato tuttavia mi ha avvertito che stante l efficacia meramente obbligatoria dell accordo, qualsiasi sanzione inflitta a chi avrebbe voluto (potendolo fare) divergere dal patto sarebbe stata probabilmente non sufficiente a ripagare il danno effettivo arrecato. Abbiamo quindi deciso di apportare le quote societarie in trust, vincolando il trustee, quale terzo e autonomo professionista, a rispettare i contenuti dell accordo, per il beneficio dei soci stessi... Io e i miei soci avevamo stipulato un patto parasociale; ora quel patto ha fondamenta più solide..

9 La tassazione in sede di istituzione di un trust domiciliato in Italia 1 Imposte dirette (in caso di beni non relativi all impresa) La destinazione in trust di beni personali, non relativi all impresa (partecipazioni, immobili etc.) non comporta generalmente il realizzo di redditi. Il trust recepisce l ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al disponente. Tuttavia,se i beni destinati in trust sono detenuti in regime di risparmio amministrato, vi è tassazione al valore normale come se tali beni fossero stati ceduti. Imposte indirette ATTO Imposta - Aliquota ISTITUZIONE DEL TRUST Imp.Registro 168 PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETÀ (50%+1 Imp.Registro 168 dei diritti di voto) Esenzione dall'imposta di donazione (sotto determinate condizioni) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ (non di controllo) Imp.Registro 168 Imposta di donazione: 4% sul valore della partecipazione, determinato in proporzione al valore del patrimonio netto contabile della partecipata. Franchigia per ciascun beneficiario del trust: euro IMMOBILI Imp.Registro 168 Ipo.-catastali 3% sul valore determinato in base alla rendita catastale DENARO o ALTRI BENI ( se attribuiti IN ATTO) Imposta di donazione: 4% sul valore determinato in base alla rendita catastale. Franchigia per ciascun beneficiario del trust: euro Imposta di donazione: 4% Franchigia per ciascun beneficiario del trust: euro NB: all assoggettamento ad imposta di donazione al momento della destinazione dei beni in trust consegue il non assoggettamento ad ulteriore tassazione in sede di attribuzione dei beni dal trust ai beneficiari 1 Si esemplifica, sommariamente, la fiscalità di un trust per beneficiari, con beneficiari individuati nei discendenti diretti del disponente. La fiscalità cambia notevolmente in relazione a trust di scopo, ovvero misti; situazioni da valutare caso per caso.

10 La tassazione dei redditi in capo a un trust domiciliato in Italia 1 TIPOLOGIA di REDDITO Aliquota Dichiarazione / Sostituzione RISPARMIO AMMINISTRATO 20% (salvo titoli di stato 12,5%) Sostitutiva (applicata dalla banca italiana ovvero dalla fiduciaria italiana su depositi esteri) RISPARMIO GESTITO 20% Sostitutiva (applicata dal gestore italiano) AFFITTI IMMOBILIARI 27,5% Dichiarazione (presentata dal trustee) CESSIONI IMMOBILIARI da zero al 27,5% Dichiarazione (presentata dal trustee) CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN 13,67% Dichiarazione (presentata dal trustee) SOCIETÀ =(49,72% x 27,5%) DIVIDENDI 1,375% =(5% x 27,5%) Dichiarazione (presentata dal trustee) Altri redditi non soggetti a imposte sostitutive 27,5% Dichiarazione (presentata dal trustee) NB: La tassazione in capo al trust è definitiva. Nessuna ulteriore imposizione è prevista in caso di eventuale successiva attribuzione ai beneficiari del trust. 1 Si esemplifica, sommariamente, la fiscalità dei redditi, non provenienti da paradisi fiscali, prodotti da un trust cd.opaco, non interposto e non esercente attività commerciale/d impresa.

11 Argos Trustee Srl: il tuo trustee professionale Argos Trustees, il trustee del Gruppo Argos, leader italiano nella Wealth Administration Argos Trustees Srl è in grado di assistere la clientela intenzionata a istituire un trust domiciliato in Italia, sin dalla consulenza nella redazione dell atto istitutivo. Il lavoro iniziale è un lavoro di traduzione, affinché l atto recepisca pedissequamente i desiderata del disponente. E un lavoro importante ma affascinante; si tratta spesso di un'occasione particolarmente feconda di spunti, idee e valutazioni rispetto al proprio patrimonio. Argos Trustees Srl può inoltre completare l intero processo, assumendo l incarico di trustee professionale, ovvero di Guardiano. E il trust utilizzato per le ragioni per cui è nato: l affidamento. La società Argos Trustees Srl opera nell ambito del Gruppo Argos. Argos è un gruppo privato indipendente, già da più di dieci anni impegnato nell assistenza professionale agli imprenditori e alla clientela individuale di profilo medio-alto, attraverso società dedicate, quali: - la società fiduciaria e di revisione costituita ed operante ai sensi della legge 1966/1939 autorizzata all esercizio dell attività fiduciaria e di revisione con Decreto Ministero Industria Commercio ed Artigianato del 14/11/1986 e successivo Decreto del 28/11/2000; - la società di consulenza aziendale; - la società di brokeraggio operante nell private insurance. Argos Trustees Srl condivide lo spirito del Gruppo, avvalendosi di figure provenienti dal mondo professionale italiano ed estero.

12 Argos Trustees Srl Via Paleocapa Milano info@argostrustees.it Tel: Tel: Fax:

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