Trento 22 marzo 2011 Criteri metodologici per la redazione dei piani di sicurezza

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1 Progetto Salute srl --- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento --- CORSO per RSPP e per COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Trento 22 marzo 2011 Criteri metodologici per la redazione dei piani di sicurezza dott. Marcello Cestari - Ispettore del Lavoro - UOPSAL 1

2 Le ragioni dell introduzione delle direttive comunitarie nel sistema sicurezza Esecuzione 37% Concezione 35% Il 63% degli infortuni mortali in cantiere dipende da scelte effettuate a monte della fase di esecuzione Organizzazione 28% Indagine della Commissione delle Comunità Europee 1991 Ufficio pubblicazioni comunità europeee CECA-CEE-CEA, Bruxelles Lussemburgo 1993 Le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all atto della progettazione dell opera influiscono su più della metà degli infortuni nei cantieri edili IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A cura del CSP....ma coinvolge tutti i soggetti, committente responsabile lavori, progettisti, datori di lavoro, rspp, rls, preposti, lavoratori dipendenti e autonomi, subappaltatori, Si integra con gli altri piani della sicurezza, POS e PIMUS in particolare si pongono come piani operativi di dettaglio a cura delle imprese esecutrici Dall adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali che hanno come obiettivo l eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell attività edile. E su mandato del committente che il CSP redige il piano. Per redigere un buon piano risulta essere importante il continuo ed efficace rapporto di collaborazione interazione tra committente, progettista/responsabile dei lavori e CSP. Così come è fondamentale il rapporto tra CSE, committente, direttore di lavori, preposti e datori di lavoro. 2

3 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Se questi soggetti operano in maniera autonoma e indipendente senza integrazione, col tempo si evidenzieranno incoerenze e sfasatura tra situazioni concrete e previsioni nel PSC. Natura e scopo del PSC sono descritti nell art. 100 del TUSL. Il piano di sicurezza, consolidato nella prassi progettuale fin dal 1997, è un documento tecnico costituito da un elaborato descrittivo integrato secondo necessità da elaborati grafici. E opportuno in concreto avere una maggior chiarezza possibile quindi gli elaborati grafici sono molto efficaci ed opportuni. Preferire una maggior attenzione nella descrizione di procedure e schemi operativi nonché dalla descrizione del CHI-CHE COSA DEVE FARE piuttosto che perdersi in inutili seppur in teoria necessarie valutazioni dei rischi su matrice PxD. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO La finalità è evidente: la predisposizione delle misure preventive protettive atte ad abbattere l esposizione al rischio nell attività di cantiere, non solo quando vi sono più imprese, ma sempre per tutta la durata dei lavori e a prescindere da ev. frazionamenti dell appalto o diversi titoli autorizzativi: la considerazione del cantiere deve avvenire come unica entità. E quindi indispensabile che la progettazione della sicurezza sia effettivamente contestuale alla progettazione dell opera: il legislatore comunitario giustificava questa previsione al fine di consentire lo sviluppo della pianificazione di progetto e di sicurezza con scelte progettuali che consentano una minore esposizione al rischio ab origine. Il TULS ha introdotto con il c.11 art.90 una deroga alla nomina del CSP per i lavori privati non soggetti a permesso a costruire e comunque di importo inf. a euro, facendo sfuggire i lavori liberi e quelli con DIA 3

4 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO La lettura della norma però genera forti dubbi interpretativi. La modifica del TU da parte del decreto 106 ha rinviato al CSE il lavoro di progettazione: si deve quindi nominare comunque il CSE, il quale svolgerà le funzioni pure di CSP. Ma il risultato non è del tutto soddisfacente: in fondo è carente di ragione tecnica. Non comporta risparmi di tempo, né organizzativi né di spesa, e soprattutto l attività e l efficacia del PSC sono depotenziate, essendo che mancherebbe la redazione in parallelo con la progettazione dell opera. Di sicuro anche in assenza di CSP per lavori con DIA o lavori con aut. a costruire inf. a soglia, il PSC del CSE deve essere predisposto e fornito alle imprese prima delle loro selezione: stipulare l appalto senza il PSC è contra legem, ed ancor più lo è iniziare i lavori. L unica deroga ammessa è la nomina tardiva del CSE a seguito di previsione di lavoro di un impresa, poi nell esecuzione divenute due o più. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Perché sono previsti più piani in un cantiere? L evoluzione normativa della sicurezza (164 anni 50, 626 e 494 anni 90 e oggi TUSL 81/08) fornisce una visione a 360 della sicurezza in cantiere. Coerentemente si afferma che la funzione tra piani operativi (POS-PIMUS) e piano di coordinamento è distinta ma integrata. I piani operativi sono i principali adempimenti documentali delle imprese: non sono altro che dei DVR specifici per il cantiere e il lavoro da svolgere. Di certo un POS non precisa l organizzazione di cantiere e i rischi d interferenza, bensì valuta i rischi secondo le lavorazioni della ditta, le attrezzature in dotazione, l esperienza e la formazione dei propri lavoratori. Pianificare la sicurezza in cantiere è mansione dei coordinatori, nel PSC, imperniato sui rischi derivanti dalle condizioni specifiche dell opera da realizzare, dall uso comune di attrezzature ed impianti, dalla presenza simultanea di più imprese, dai rischi ambientali e di altre attività in atto. Inoltre nella fase successiva sarà il CSE a curare il coordinamento, l applicazione del piano, la coerenza dei piani operativi con il piano quadro. 4

5 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Il TULS ha condensato negli allegati (XIII, XV, XVI, XXII) i contenuti minimi dei piani, con una sequenza logica che è utile e opportuno rispettare; Il PSC è un documento di per sé complesso in quanto si ingerisce in tutti gli altri piani. Può dare previsioni alle imprese affinché individuino e precisino soluzioni di dettaglio a scelte progettuali previste per la realizzazione dell opera. Prevede le modalità di coordinamento tra imprese interferenti compresi lavoratori autonomi, nonché dei fornitori. E evidente che laddove si preveda un interferenza prima di valutare come ridurre i rischi si cercherà di eliminare alla fonte in problema tentando una sfasamento temporale e o spaziale delle lavorazioni e, in presenza di rischio residuo indicare alle imprese i DPI necessari. Entra nel merito della gestione delle emergenze, prevede il cronoprogramma e la stima analitica dei costi. LA FUNZIONE QUID PLURIS DEL PSC Il PSC deve poter arrivare a porre - proporre dei vincoli contrattuali agli appaltatori, ove necessario. Si pensi ad una costruzione particolare con profili irregolari tali da rendere pressoché impossibile il corretto uso del ponteggio classico cioè quello a telai prefabbricati. Ai fini della sicurezza il ponteggio maggiormente flessibile del tipo a telai e traversi prefabbricati (multidirezionali) o ancor più il ponteggio a tubi e giunti, magari inserendo che è indispensabile il progetto del ponteggio da parte di tecnico abilitato in quanto lo schema tipo non è sufficiente ad asservire il ponteggio alla costruzione. Oppure si pensi a una costruzione a cui non è ancorabile il ponteggio (costruzione con tamponamenti esterni in vetro, ponteggio asservito ai casseri d armatura per un muro CA di notevole altezza): in questi casi o non si può-non esiste un supporto a cui ancorare il ponteggio; su progetto è possibile una modalità di ancoraggio esterno, con puntellatura sul lato opposto a quello asservito. In casi simili il PSC offre la possibilità di una sana influenza della sicurezza sulla parte amministrativa (contratto d appalto, computo). 5

6 LA STIMA DEI COSTI p.to 4 all.to XV Il PSC comprende la stima dei costi che rispetto alla prima versione del 494 si è precisato debba essere ANALITICA. Si tratta di valutare il compenso dovuto per i mezzi, le opere (apprestamenti, impianti, DPC) e le attività organizzative ( procedure, sfasamenti temporali-spaziali, misure di coordinamento tra datori di lavoro, viabilità peculiari, ecc). Di fatto per ogni misura, procedura, impianto, DPC, ecc imposto dal PSC e non ricompreso nel prezzo dell opera compiuta, deve essere valutato il relativo costo. E l opportunità per il CSP di rendere potenzialmente concrete le sue La stima deve essere analitica per singole voci, valutate a corpo o a misura, riferita ad elenchi standard o specializzati. Le voci devono essere calcolate considerando il costo relativo al singolo cantiere. Come ormai risaputo, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Sono liquidati dal D.L. in base allo S.A.L. previa approvazione del CSE. Sono difformi le procedure non analitiche (forfait o percentuale) o altre forme proposte come quella dell Autorità Vigilanza LL.PP.(2000). LA STIMA DEI COSTI nel PSS (LL.PP.) I costi della sicurezza sono previsti anche nel PSS! Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del TUSL, le amministrazioni appaltanti stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. L amministrazione appaltante stima i costi della sicurezza, non il progettista! Se il progettista interviene deve ricordarsi che se firma diventa responsabile! Opportuna quindi un integrazione contrattuale... 6

7 Le linee guida 2006 per la redazione del PSC La Conferenza Regioni e Province Autonome nel 2006 ha approvato le linee guida per l applicazione del DPR 222/03. Non ha valore di legge ma sicuramente è un buon orientamento nell applicazione della legge. Anche se i contenuti del 222 sono stati trasferiti nell all.to XV del TUSL, il rifarsi alle linee guida appare sostanzialmente corretto. Il PSC deve essere -SPECIFICO non generico, riferito nel dettaglio al progetto al quale viene allegato; la specificità sarà evidente dal riferimento alle scelte tecniche e progettuali, dalle tavole di layout di cantiere ed altre allegate con eventuali soluzioni tecnologiche, dalla descrizione del sito con particolare riferimento alle caratteristiche idrogeologiche -CONSULTABILE e comprensibile per i datori di lavoro, preposti, lavoratori, rls, committenti, ispettori, ecc -FATTIBILE cioè concretamente realizzabile da imprese e lavoratori -FUNZIONALE all esecuzione dell opera e atto a garantire la sicurezza Le linee guida 2006 per la redazione del PSC Se gli interessati diretti sono i CSP non meno lo sono i committenti: troppo spesso i responsabili del procedimento per la stazione appaltante pubblica hanno approvato elaborati tecnici generici, non concretizzabili e sostanzialmente inutili. L individuazione l analisi e la valutazione dei rischi in rif. All area ed all organizzazione del cantiere deve essere riferita concretamente e specificamente alla situazione riscontrabile nel cantiere in oggetto, che lo differenziano dagli altri per le sue particolarità. Non può essere uno stampone valido erga omnes, astratto, generale, ripetibile per ogni PSC. Sull uso delle attrezzature, delle infrastrutture, degli impianti, degli apprestamenti, la regolamentazione prevista dal coordinatore deve consentire l individuazione di CHI li allestisce, di CHI ne deve garantire la manutenzione, di definire MODALITA e PROCEDURE di utilizzo, stabilire CHI, QUANDO e COME li può o li deve utilizzare. 7

8 Le linee guida 2006 per la redazione del PSC L approccio delle linee guida verso la responsabilizzazione dell impresa principale trova riscontro nel TULS che ha introdotto il concetto di impresa affidataria, di fatto equivalente all appaltatore nei lavori pubblici. In rif. All allestimento del cantiere con le principali attrezzature e DPC per il CSP è normalmente facile attribuire all appaltatore la messa in opera e la manutenzione e cura dell efficacia, quantomeno per gli elementi principali come la recinzione, il ponteggio, gli apparecchi di sollevamento, l impianto elettrico di cantiere, ecc. Altro aspetto rilevante è l organizzazione per la gestione delle emergenze. Le alternative sono una gestione comune con oneri tecnico organizzativi sull appaltatore oppure una gestione separata, ogni ditta che opera in cantiere avrà autonoma gestione. In questo caso si dovrà prevedere le modalità per i lavoratori autonomi che dovranno avvalersi del servizio di gestione allestito dalle ditte di cui sono subaffidatari. Quando la prestazione d opera sia ordinata direttamente dal committente (lavori privati), questi potrà imporre all impresa principale affidataria l adempimento degli obblighi di pronto soccorso anche per gli autonomi Le linee guida 2006 per la redazione del PSC Il piano deve contenere la durata delle lavorazioni (cronoprogramma) con l individuazione delle fasi e se necessario delle sottofasi di lavoro. L utilità concreta è evidente, in quanto determina la sequenza dei lavori e dove previsto le sovrapposizioni quantomeno temporali. Più il cronoprogramma si rivela coerente con l effettiva organizzazione dei lavori, tanto più sarà possibile individuare e per quanto possibile eliminare le interferenze per sovrapposizioni spaziali e temporali. Laddove possibile si deve sempre fare riferimento a TRASPOSIZIONI GRAFICHE sotto forma di disegni, tavole esplicative, piante e sezioni, schemi, ecc in quanto facilitano la comprensione e integrano le prescrizioni contenute negli elaborati descrittivi. L area di cantiere viene in esame su due livelli di intervento, per l edilizia tradizionale il CSP affronterà i problemi derivanti prevalentemente da VIABILITA LOGISTICA SOTTOSERVIZI mentre in opere complesse l attenzione deve allargarsi su rischi indotti da fattori AMBIENTALI quali l INSTABILITA dei terreni (frane, cavità sotterranee), presenza di DEPOSITI sotterranei, siti archeologici, ecc 8

9 Le linee guida 2006 per la redazione del PSC Vanno stimati altresì i rischi che il cantiere può rappresentare per l area circostante, si pensi alle emissioni quali rumore, polveri, inquinanti. Per ognuno degli elementi individuati nel piano dovranno essere individuate sempre le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure di sicurezza. In conseguenza di tale obbligo nel PSC dovrà essere indicato: CHE COSA SI DEVE FARE QUANDO LO SI DEVE FARE CHI DEVE FARE linee guida 2006 e le INTERFERENZE Le interferenze spaziali e temporali tra lavorazioni diverse sono fonte di esposizione a rischi non previsti nei POS delle singole imprese e per i quali i lavoratori non sono formati. Si individuano due livelli di intervento, il primo è relativo alla neutralizzazione delle interferenze con eliminazione dei rischi. Lo sfasamento temporale è lo strumento principale. Il presupposto è che il progetto dell opera sia compatibile e che in fase di progetto sia stata fatta un analisi del programma delle lavorazioni affinché sia previsto in modo cogente lo sfasamento delle lavorazioni potenzialmente interferenti. Da qui l importanza del cronoprogramma, specie per le fasi più critiche. Analogamente laddove i cantieri lo richiedano e lo permettano sono auspicabili sfasamenti spaziali. Da questi spesso si esigono procedure organizzative e di controllo nonché la predisposizione di DPC e compartimentazione spaziale. Tipico è il caso delle scuole, case di riposo, ospedali, ecc dove le parti oggetto di ristrutturazione vengono compartimentate con l erezione di pareti di cartongesso provvisorie e modificabili che garantiscano la sicurezza dei servizi. 9

10 linee guida 2006 e le INTERFERENZE In casi del genere spesso è necessario pure lo sfasamento temporale per alcune fasi che, seppur fattibili a livello di separazione spaziale, sono incompatibili con i servizi offerti dalla struttura parzialmente attiva: è il caso delle lavorazioni fonti di rumore come le demolizioni meccaniche o altri casi analoghi. Dove l interferenza non è eliminabile è necessario che il coordinatore prescriva l utilizzo di DPC e DPI per l eliminazione o riduzione a livelli accettabili del rischio residuo. PSC e lavori pubblici: D.Lgs.163/06 cod. contratti e appalti -ribadisce obbligo presentazione PSC, PSS, POS, STIMA dei COSTI -PSC considerato un elaborato di progetto esecutivo -il PSC conforme al TULS è altresì conforme alle norme sui LL.PP. Nomina tardiva del coordinatore Vi sono casi in cui in prima istanza il CSP non è nominato. Legittimi come la previsione di lavoro di una sola impresa e meno legittimi ad esempio per disattenzione, leggerezza, imperizia del committente o del responsabile dei lavori - direttore di lavori. In concreto in cantiere ad un certo punto diviene d obbligo nomina e piano, ad esempio per previsione di lavoro di una seconda impresa o addirittura con imprese già all opera. In tali casi al di la delle eventuali responsabilità, è opportuno sospendere immediatamente i lavori, far redigere al CSE il PSC, con eventuale variante al contratto, anche relativamente ai costi della sicurezza. Dopo l accettazione del PSC compresi oneri della sicurezza, la D.L. può ordinare la ripresa o l inizio dei lavori. Sarà opportuno che il CSE riscontri l idoneità dei POS anche se già accettati dalla Direzione Lavori. 10

11 PSC e DUVRI il cantiere in azienda Il TULS (a.26) impone misure di coordinamento laddove vengono appaltati lavori all interno di una azienda o unità produttiva o comunque dove vi sia un contesto di lavoro nel quale vengono ad operare altri soggetti, con potenziale esposizione a rischi derivanti da interferenza. Tipico caso dello stabilimento in sono appaltate manutenzioni agli impianti di produzione con interventi di terzi sulle linee mentre l azienda è in attività. Ribadendo il principio della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro, ora il datore di lavoro committente deve acquisire la documentazione sulla regolarità dell appaltatore, sull attivazione delle procedure di formazione e coordinamento, redigere il DUVRI quale documento contrattuale e stimare/corrispondere gli oneri della sicurezza. Si applica quindi la stessa logica e procedura di responsabilizzazione del committente, dei costi della sicurezza e del PSC anche nei casi non edili ma dove vi sono interferenze tra l attività di diverse imprese. PSC e DUVRI il cantiere in azienda E possibile la sovrapposizione tra PSC e DUVRI, ovvero lavori edili di più imprese all interno di un azienda in attività. Il decreto 106 al comma 2 dell art.96 ha chiarito che laddove ci sia PSC e POS il DUVRI non occorre (essendo in fondo un PSC ) Infatti il PSC ben fatto deve aver valutato le interferenze tra cantiere edile ed attività aziendali del committente con la previsione di obblighi sia per le imprese in cantiere che per l attività del committente Prima del 106 vi era la possibilità di un PSC che valutava solo le interferenze tra cantiere ed attività in atto con le misure cogenti per le imprese in cantiere. Il datore di lavoro recepiva il PSC e richiamandolo redigeva il DUVRI, come documento complementare al suo DVR, in cui erano previste le misure integrative che l azienda metteva in atto per il completo abbattimento dell interferenza e per la sicurezza dei lavoratori dell unità lavorativa. In ogni caso nella fase esecutiva, a cascata rispetto alla redazione ed accettazione del PSC dovranno discendere le procedure di coordinamento, istruzioni e ordini di servizio, formazione e informazione necessarie per l applicazione delle misure individuate. 11

12 Appalti endoaziendali e DUVRI Riferimento art. 26: si applica al D.L. committente in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture..sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo; Cosa deve fare il datore di lavoro?: a) verificare l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici-lavoratori autonomi (iscrizione CCIAA e autocertificazione possesso requisiti di idoneità tecnicoprofessionale; b) fornire informazioni sui rischi specifici esistente nell ambiente e misure di prevenzione; c) elaborare il DUVRI che va allegato al contratto di appalto e adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori (documento DINAMICO). 12

13 Elaborazione DUVRI: sempre? No, in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI, NON è necessario redigere il DUVRI, ma permangono gli altri obblighi(informazione, cooperazionecoordinamento). N.B. coerentemente con l art.26 per le mere forniture di materiali o attrezzature (nolo a freddo) non deve essere redatto il P.O.S. (v. nuovo art. 96 co. 1 bis del D.Lgs.81/08 ss.mm.) Valutazione dei rischi e nuove imprese Art. 28 co. 3-bis) In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare IMMEDIATAMENTE la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 13

14 Valutazione dei rischi: nuovi oggetti e proroghe Art. 28 co. 1: obbligo di valutazione dei rischi in relazione alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (es. contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro possono costituire di per sé rischi aggiuntivi da valutare!) C era una proroga, ormai scaduta, per la valutazione stress lavoro-correlato (entro il agosto 2010 o dopo le indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la SSL art. 6 co. 1 m-quater) Valutazione dei rischi: data certa Art. 28 co. 2 il documento di valutazione del rischio deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del R.S.P.P., del R.L.S. o del R.L.S.T. e del Medico Competente ove nominato.. 14

15 Valutazione dei rischi: documento statico o dinamico? Art. 29 co. 3 obbligo di rielaborazione immediata in occasione di: 1. modifiche processo produttivo; 2. modifiche organizzative significative ai fini della sicurezza; 3. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; 4. a seguito di infortuni significativi; 5. risultati della sorveglianza sanitaria. N.B. Nei casi suesposti le misure di prevenzione devono essere aggiornate e il documento di valutazione del rischio essere rielaborato nel termine di trenta giorni. In rilievo Il PSC deve essere un documento DINAMICO. E molto difficile in fase di previsione azzeccare tutti gli elementi, più concreto e fattibile un metodo di lavoro a revisione qualora ci si accorga che talune situazioni e scelte effettive non corrispondono a quanto previsto in sede progettuale. Si ribadisce che è fondamentale la parte GRAFICA: ovunque sia possibile esplicitare e meglio definire la parte descrittiva è consigliabile operare con tavole di approfondimento, schemi e ausili grafici (planimetrie con individuazione degli impianti, viabilità, apparecchi sollevamento ed ev. interferenze, contesti ambientali, attività interferenti,ecc) Nella parte esecutiva sarà FONDAMENTALE il rapporto con i preposti, con il capocantiere! Su questo spesso si evidenziano carenze relazionali o formative. 15

16 Contenuti del Pi.M.U.S. Pi.M.U.S. Art.136 D.Lgs. 81/08 Montaggio e smontaggio Comma 1: il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, (Pi.M.U.S.) in funzione della complessità del ponteggio scelto.. ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 16

17 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. (Allegato XXII) Descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero piano di applicazione generalizzata ; Descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi costituenti il ponteggio ; Descrizione delle regole da applicare durante l uso del ponteggio. 17

18 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 1) Dati identificativi del luogo di lavoro Gli aspetti generali del cantiere in cui il ponteggio verrà utilizzato: indirizzo del cantiere; natura dell opera; nominativo del committente dei lavori; impresa appaltante (se prevista) nominativo del Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l esecuzione (se previsto) CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 2) Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio denominazione dell impresa; sede legale; dati anagrafici del datore di lavoro. 3) Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio nominativo del lavoratore; dati anagrafici; data di assunzione-matricola-qualifica (preposto o addetto); idoneità sanitaria (giudizio di idoneità alla mansione specifica); certificazione sull addestramento sull uso dei DPI di III^ categoria ; attestato del corso teorico-pratico per montatori di ponteggi o autocertificazione dello stesso lavoratore della pregressa esperienza (L obbligo di partecipazione ai corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi (Circ. Min.Lav. n. 30/2006). 18

19 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 4) Identificazione del/i ponteggio/i Dati ricavabili dall Autorizzazione Ministeriale o da una sua estensione (copia dovrà essere conservata in cantiere): tipo/i di ponteggi/o (es.: ponteggio di servizio a telai prefabbricati tipo portale con perni per lavori di costruzione) marca (es.: Fracasso Ponteggi S.p.a.) modello (es.: PS 1800 TP acciaio) numero Autorizzazione Ministeriale (es.: 20483/O M-4 del ) numero/i delle estensione/i (es.: 22542/O M-4 del ) CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio Il disegno esecutivo del ponteggio riferito all opera da asservire è obbligatorio. Il disegno esecutivo del ponteggio è costituito da una serie di elaborati grafici indicanti lo sviluppo del ponteggio in pianta e prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di ancoraggio e loro posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi), presenza di rampe di scale, pozzi, ponti di carico nonché certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell ambito dello schematipo che ha giustificato l esenzione dall obbligo del calcolo. 19

20 Dal disegno esecutivo devono risultare - generalità e firma del progettista salvo i casi di schemi tipo autorizzati ex a.132 c.1 lett.g per i quali non sussiste obbligo di calcolo; in tali casi è sufficiente la firma della persona competente - sovraccarichi max per mq di impalcato - indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetto- 20

21 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta- CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetto- 21

22 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta- 22

23 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetti- 23

24 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta- 24

25 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 6) Progetto del ponteggio, quando previsto Si possono avere due casi: Se il ponteggio che si deve calcolare è conforme ad uno schema-tipo (cosa in generale abbastanza rara in quanto l obbligo di calcolo in genereale scaturisce proprio da difformità rispetto agli schemi-tipo autorizzati) sarà possibile seguire le metodologie di calcolo utilizzate per il ponteggio autorizzato; Se il ponteggio che si deve calcolare è difforme dagli schemi-tipo dell Autorizzazione Ministeriale, considerato che le predette istruzioni non contengono alcuna indicazione in merito, si dovrà utilizzare una metodologia conforme alle norme di buona tecnica applicabili al caso. CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ( piano di applicazione generalizzata ) Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.; caratteristiche del sito (terreno piano o in pendenza, terreno regolare - irregolare,ecc.); presenza di traffico veicolare, pedonale (con occupazione di suolo pubblico, regolazione del traffico, dispositivi di segnalazione, ecc.); interferenze esterne eventuali (presenza di mezzi di sollevamento, altri fabbricati ecc.); L allestimento dell area di cantiere è finalizzato alla prevenzione e protezione dei rischi di caduta di materiali che possono interessare sia i lavoratori addetti che altre persone 25

26 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ( piano di applicazione generalizzata ) Esempio 26

27 Protezioni e plafoniere 27

28 28

29 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ( piano di applicazione generalizzata ) modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.); descrizione delle esigenze costruttive (es.: il ponteggio deve essere, articolato in pianta, in modo da seguire il perimetro dell edificio a tutti i piani; il ponteggio non può essere ancorato all opera da servire o può essere ancorato solo in parte; deve essere distante più di 30 cm. dalla muratura ; esigenza di installare il ponteggio ad una distanza idonea (vedi titolo IV TU) da linee elettriche aeree nude; valutare, da parte di tecnico abilitato, l eventuale esigenza e l individuazione delle modalità di collegamento del ponteggio all impianto di terra del cantiere (CEI 64-8 e CEI 64-17); 29

30 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ( piano di applicazione generalizzata ) valutare, da parte di tecnico abilitato, l eventuale esigenza di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS) per il ponteggio (CEI 81-1 appendice G criterio di calcolo semplificato per i ponteggi e CEI 81-4); modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.; descrizione e verifica dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio; Descrizione e modalità di installazione ed uso delle attrezzature adoperate (argani, carrucola, gru, autogrù) nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; nonché descrizione degli utensili utilizzati; CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ( piano di applicazione generalizzata ) misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione; tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti. gestione delle emergenze: per le attività di primo soccorso (nominativi degli incaricati, attrezzature predisposte, procedure previste); prevenzione e lotta antincendio (normativa degli incaricati attrezzature predisposte, procedure previste); 30

31 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 8) Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati es.: parasassi, mensole, tracciamento, partenza, partenza su suolo inclinato, partenza stretta, piazzola di carico, ascensore da cantiere, ecc.), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 31

32 METODI di MONTAGGIO Il PiMUS dovrà individuare e descrivere una o più metodologie di montaggio/smontaggio del ponteggio. Alcuni esempi: Metodo 1: parapetto definitivo montabile dal basso Metodo 2: parapetto provvisorio montabile dal basso Metodo 3: impalcato provvisorio con parapetto Metodo 4: linea di ancoraggio con DPI di trattenuta Metodo 5: linea di ancoraggio con DPI di anticaduta Metodo 6: DPI retrattile Metodo 7: Doppio DPI retrattile Metodo 1 Parapetto definitivo montabile dal basso Adozione di idonei sistemi di accesso ai piani, per esempio scale e botole sul piano di calpestio, torri scala; in modo tale da garantire l evacuazione in modo rapido. Montaggio e smontaggio dei telai delle stilate. 32

33 Metodo 1 Parapetto definitivo montabile dal basso Montaggio e smontaggio dal piano inferiore dei correnti e dei parapetti Presa e movimentazione da parte del lavoratore dei componenti del ponteggio senza dover sporgersi dal bordo del ponteggio. Metodo 2 Parapetto provvisorio montabile dal basso Parapetto di montaggio provvisorio montabile dal basso fornito dal fabbricante del ponteggio. In questo modo il lavoratore che, dopo aver montato dal basso il parapetto, salga sull impalcato superiore, si trova a poter usufruire di un parapetto (senza barriera al piede) sia in facciata che in testata. 33

34 Metodo 2 Parapetto provvisorio montabile dal basso Posa del parapetto provvisorio Particolare agganciamenti Metodo 2 Parapetto provvisorio montabile dal basso Posa dell impalcato Posa del telaio prefabbricato 34

35 Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto -utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per tubi e giunti- Fase 1 Fase 2 Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto -utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per tubi e giunti- Fase 3 Fase 4 35

36 Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto -utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per tubi e giunti- Fase 5 Fase 6 36

37 Metodo 4 Linea di ancoraggio con DPI di trattenuta Fase 2 Fase 3 37

38 Metodo 4 Linea di ancoraggio con DPI di trattenuta Fase 4 Fase 5 Metodo 5 Linea di ancoraggio con DPI anticaduta Per utilizzare un DPI anticaduta con cordino di lunghezza idonea e dissipatore di energia, si deve posizionale la linea di ancoraggio il più in alto possibile, rispetto al piano di camminamento. Fase 1 38

39 Metodo 5 Linea di ancoraggio con DPI anticaduta Fase 2 Fase 3 Metodo 5 Linea di ancoraggio con DPI anticaduta Fase 4 Fase 5 39

40 Metodo 6 DPI retrattile Utilizzare un sistema anticaduta composto da imbracatura, connettori e DPI retrattile ancorato in generale ad un montante del ponteggio con fettuccia di ancoraggio. (È necessario VERIFICARE la disponibilità del Tirante d Aria) Metodo 7 Doppio DPI retrattile Analogo al Metodo 6, in questo caso si tratta di collegare il lavoratore non ad uno, ma a due DPI retrattili uguali tra loro, ancorati quanto più possibile lontani tra loro, ad in generale alle due estremità del piano di lavoro. In questo modo in caso di caduta uno dei due DPI entrerà in funzione come anticaduta, mentre l altro servirà ad eliminare l effetto pendolo e a diminuire il tirante d aria richiesto dal sistema anticaduta. 40

41 Metodo 8 Ponteggio già allestito Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Passo carraio con trave prefabbricata Fase 1 Fase 2 41

42 Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Passo carraio con trave prefabbricata Fase 3 Fase 4 Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Passo carraio con trave prefabbricata Fase 5 42

43 Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Il ponteggio viene suddiviso in piani: piano terra (PT), 1 piano, 2 piano, 3 piano, passo carraio, mensole, ecc. (si veda disegno esecutivo). Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Esempio: eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo in corrispondenza dei punti in cui si dovranno posizionare le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 o 5 cm. con funzione di elementi di ripartizione porre in opera le basette Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali e i correnti operando da terra mettere in opera le di impalcato del 1 piano operando da terra mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso (vedere disegno) fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole (vedere disegno) operando da terra mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza della campata, sulla parte interna del ponteggio. Alle due estremità della linea devono essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di posizionamento di scorrere oltre quel punto. dopo aver indossato una imbracatura salire sulla scala già messa in opera fino circa a metà ed agganciare il connettore del cordino di trattenuta alla linea di ancoraggio. La lunghezza del cordino di trattenuta, compresi i due connettori, deve essere la minima indispensabile per poter effettuare i movimenti di montaggio. 43

44 Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Sbalzo di testata Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Piano di sbarco materiali 44

45 Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Ponteggio con sbalzo a mensola Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio Mantovana parasassi Partenza stretta in tubi e giunti 45

46 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 9) Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio Regole generali da seguire per l accesso al ponteggio Regole generali da seguire durante l utilizzazione del ponteggio (non rimuovere ancoraggi, correnti, diagonali, impalcati, ecc.) Regole generali per la manutenzione (verifica degli ancoraggi, impalcati, verticalità delle stilate, appoggi, ecc.) Regole generali per la manutenzione dopo violente perturbazioni atmosferiche, prolungato uso o prolungata interruzione del lavoro Specifici divieti di modifica e manomissione del ponteggio; Nominativi degli incaricati del controllo periodico e straordinario del ponteggio (ditte destinatarie dell informazione, periodo di utilizzo, ecc.) Indicazioni generali per l uso in sicurezza del ponteggio (come da autorizzazione ministeriale ) CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso Verifiche degli elementi di ponteggio (Circ. MLPS n. 46/ prima di ogni montaggio: Scheda A: ponteggi metallici a telai prefabbricati; Scheda B: ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati; Scheda C: ponteggi metallici a tubi e giunti Utilizzare solo elementi del ponteggio idonei (assenza di deformazioni, rotture, ossidazioni e corrosioni che ne pregiudichino la resistenza). Allo scopo predisporre il registro di manutenzione del ponteggio e dei suoi elementi (appendice A) 46

47 CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S. 10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso Durante l uso: Controllare che vi sia la documentazione dell esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento. Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto. Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti. Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi. Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo. Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta. Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato. Ponteggi su ruote (trabattelli) La circolare n. 30/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi-, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione 47

48 Ponteggi su ruote (trabattelli) Occorre distinguere tra due tipi di ponti: quelli fabbricati dopo l entrata in vigore del D.M. del 27 marzo 1998, che fa riferimento alla norma tecnica UNI HD 1004, la quale ha per oggetto il Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all impiego di ponti su ruote a torre. quelli fabbricati prima del 20 maggio 1998 (data di entrata in vigore del decreto), che, se non sono già conformi alla norma UNI HD 1004, devono rispondere alla normativa precedente (D.P.R. 547/55, D.P.R.164/56, Circolare Ministeriale 24/82). La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/82 precisa che, nel caso in cui la stabilità dei ponti si ottenga solo con le ruote sollevate o disattivate, l attrezzatura è assimilabile a un ponteggio metallico fisso (soggetto ad autorizzazione ministeriale). Dovrà contenere: le prescrizioni e le indicazioni del libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore contenete le indicazioni per il montaggio-uso-smontaggio; verifica del piano di appoggio; indicare i punti, la tipologia e le modalità di ancoraggio: i ponti su ruote, conformi alla norma UNI HD 1004, possono essere utilizzati senza ancoraggi fino a un altezza di 12 m all interno di un fabbricato e fino all altezza di 8 m all esterno; i ponti su ruote costruiti prima del marzo 98 possono essere usati fino a un altezza massima di 15 m, misurati dal piano d appoggio all ultimo piano di lavoro. Devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani e, quando previsto, si devono utilizzare gli stabilizzatori; 48

49 Attrezzature montaggio/smontaggio Particolare importanza rivestono nella definizione delle procedure di montaggio, le operazioni di sollevamento e discesa degli elementi che servono all allestimento del ponteggio. Argani ad azionamento manuale Argani elettrici (solitamente di portata variabile tra 80 kg.-100 kg.) i fattori più importanti da valutare al fine della scelta di un apparecchio di sollevamento sono: Portata massima Velocità di sollevamento/abbassamento (da prendere in considerazione solo quando si tratta di ponteggi molto alti, in generale superiori a m.) Azioni trasmesse dalla struttura di supporto dell argano (in generale una bandiera) alla parte di ponteggio cui essa è collegata (assumono una certa rilevanza e possono comportare verifiche strutturali) Attrezzature montaggio/smontaggio Possibilità di effettuare piccoli spostamenti del carico per favorire un montaggio preciso e minimizzare la movimentazione manuale Priorità della movimentazione tramite apparecchi di sollevamento alimentati elettricamente rispetto agli apparecchi di sollevamento azionati manualmente il ponteggio deve essere idoneo e autorizzato a portare un argano a bandiera per il sollevamento del materiale. E possibile montare un argano a bandiera con portata < 200 kg e sbraccio non superiore a 1,20 m a condizione che sia raddoppiato il montante interessato e sia realizzato un adeguato sistema di ancoraggi. L argano sarà utilizzato di piano in piano seguendone l elevazione. 49

50 Utilizzare mensole per carrucola (bandiera girevole) e non altri pezzi speciali ATTENZIONE!!!! La carrucola utilizzata per il sollevamento di carichi è una macchina ai sensi del D.P.R. 459/96 e pertanto deve essere marcata CE La carrucola deve essere provvista di freno autobloccante di sicurezza bandiera girevole carrucola CE 50

51 Attrezzature montaggio/smontaggio Brache e catene per il sollevamento DPR n.459/96 All.I,p UNI EN :2002 Indicatori elettronici di carico (dinamometro con indicatore di carico a trazione) per verificare se il carico che si intende sollevare con l argano è compatibile con quello massimo indicato nel PiMUS Attrezzi di uso manuale (chiave inglese, chiave dinamometrica, cintura porta attrezzi, livella a bolla, ecc.) Dinamometro per eseguire prove di estrazione di ancoraggi Attrezzature montaggio/smontaggio Si rende necessario sistemare gli elementi di ponteggio in appositi contenitori che consistono principalmente in: Porta tubi Porta giunti Attrezzature porta telai I cassoni e i contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli non essendo, né accessori di sollevamento, né accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva macchine (Circolare Ministero Delle Attività Produttive n dd ) e quindi non devono essere marcati CE 51

52 Allegati al Pi.M.U.S. Documentazione necessaria in allegato: autorizzazioni Ministeriali ed estensioni; attestato del corso teorico-pratico per montatori di ponteggi. certificazione sull addestramento sull uso dei DPI di III^ categoria; disegno; progetto del ponteggio quando previsto; Allegati al Pi.M.U.S. elaborati grafici, fotografie, schemi di montaggio, planimetria di cantiere ecc.; comunicazioni e accordi con gli enti competenti per regolamentare la viabilità (occupazione suolo pubblico); schede di verifica degli elementi di ponteggio prima del montaggio e durante l uso; certificazione dell impianto di messa a terra del ponteggio (CEI 64-8 e 64-17); certificazione dell impianto di protezione da scariche atmosferiche (CEI 81-1 appendice G e CEI 81-4) 52

53 PSC - POS - PiMUS Il PSC deve individuare i requisiti e le prestazioni del ponteggio in base alle esigenze lavorative e di sicurezza che emergono dalla conoscenza delle procedure di lavoro che saranno messe in atto nel cantiere (es. costruzione o manutenzione) Il csp ha il compito di definire il costo del ponteggio, quest ultimo infatti deve essere inserito tra gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d asta. Quando il ponteggio è realizzato da una ditta specializzata che non parteciperà poi alla realizzazione dell opera o quando può essere utilizzato da diverse imprese oltre a quella che lo ha eretto, è necessario che il PSC contenga le prescrizioni che individuino le modalità di concessione in uso e di volta in volta i preposti responsabili della manutenzione. PSC - POS - PiMUS Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell impresa per lo specifico cantiere (movimentazione manuale dei carichi, caduta dall alto, ecc.). La fase di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi dovrà essere valutata e per ogni rischio si devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le opportune procedure operative per la tutela della sicurezza. Il Pi.M.U.S. non è un piano di analisi e valutazione dei rischi ma un piano operativo che descrive in maniera dettagliata tutte le operazioni per eseguire in sicurezza tutte le fasi di montaggio, uso e montaggio del ponteggio. 53

54 PSC - POS - PiMUS Il PiMUS è messo a disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per permettergli la valutazione e per coordinarne l attuazione la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro - Il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all impresa/e utilizzatrice/i e/o lavoratore/i autonomo/i che lo sottoscriveranno per accettazione L utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere. ESENZIONI DAL Pi.M.U.S. Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani si lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione 54

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