1 Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri
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1 V111 LEGISLATURA 36" Seduta Mercoledì 1 agosto 2007 Deliberazione n. 174 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà. Presidente: Giuseppe Bova Consigliere - Questore: Gesuele Vilasi Segretario: Giuseppe Luigi Multari 1 Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri Consiglieri assegnati 50 Consiglieri presenti 30, assenti omissis... Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Frascà e l'intervento del Consigliere Cherubino, essendo stati approvati separatamente i diciannove articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 30, a favore 30 - ne proclama il risultato: "tt Consiglio approva"... omissis... IL PRESIDENTE f.to: Bova I IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Vilasi IL SEGRETARIO f.to Muttari -E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 8 agosto 2007
2 Alleqato alla deliberazione n. 174 del l O agosto 2007 VIII LEGISLATURA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA' E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del lo agosto Reggio Calabria, 6 agosto 2007
3 Premessa. Relazione I progetti di legge abbinati dei quali ho ricevuto l'incarico di redigere un testo unificato sono finalizzati a rafforzare, attraverso il sostegno e la promozione di centri specializzati, il sistema di tutela e di protezione delle donne vittime di violenza e si basano sul presupposto che la riuscita di qualsiasi iniziativa atta a contrastare il crescente fenomeno della violenza, di qualsiasi tipo (sessuale, psicologica, fisica ed economica) e grado ( maltrattamenti, molestie ricatti a sfondo sessuale) contro la donna dipende in larga parte anche dalle risorse, e dalle misure di sostegno, messe a disposizione delle donne che denunciano la loro situazione. I due progetti di legge sono strutturalmente molto similari. Tutta una serie di norme (finalità della legge, finanziamento di progetti antiviolenza, soggetti interessati ai finanziamenti, funzioni e attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza) sono mxepite da entrambe le proposte. Per questo mottvo, ho ritenuto opportuno non discostarmi dalla proposta originaria arricchendola comunque con alcuni preziosi ed utili accorgimenti inseriti nella proposta del Consigliere Cherubino, come ad esempio il numero verde e la possibilità per le donne vittime di violenza di usufruire gia a livello dei centri antiviolenza di assistenza non solo legale ma anche psicologica (colloqui orientativi forniti da psicologi).un servizio che si rivela molto utile soprattutto in quei casi che non nececsrtano I'uiteriore accoglienza presso le Case di accoglienza. E stata riportata nel testo unificato la disposizione, prevista in entrambi i progetti di legge, riguardante la promozione da parte della Regione di interventi di rete, sia con I'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con I'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere. Ho ritenuto invece di non poter accogliere le disposizioni riguardanti la figura del Garante regionale in quanto ritenuto organismo superfluo, costoso (il progetto di legge prevede la dotazione di uffici, attrezzature e mezzi idonei) e non necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi che si propone la presente proposta di legge nella quale l'organo preposto al controllo ed alla verifica è unicamente la Giunta regionale che, preliminarmente, detta criteri per la concessione dei contributi e, successivamente, rendiconta
4 annualmente alla competente Commissione consiliare in maniera ampia e dettagliata, sulla base dei dati sull'andamento e la funzionalità dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti. Particolarmente innovative infine, ritengo siano alcune disposizioni inserjte nella presente proposta di legge, sia quelle che individuano efficaci misure di sostegno alle donne vittime di violenza (riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, borse lavoro, corsi professionali) sia la norma che prevede contributi ai Comuni che intendono ristrutturare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza. Articolato La proposta e strutturata in 19 articoli. Nel primo articolo, facendo esplicito riferimento dia direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997 emanata in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, viene esplicitamente riconosciuto che qualsiasi tipo e grado di violenza contro le donne, costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà. Tra le finalità, indicate all'articolo 2, che la seguente proposta di legge si pone, vi è la promozione di iniziative atte a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne;il riconoscimento e la valorizzazione dei modelli culturali della.solidarietà e l'ospitalità autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze di enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel settore da almeno tre anni;la promozione di interventi di rete con tutti i soggetti che operano nel settore per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza. All'articolo 3 si individua quale strumento regionale per l'attuazione delle finalità la concessione di contributi per finanziare progetti che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione di "centri antiviolenza" e "case di accoglienza". I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati; associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vrttime di violenza ; di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione. E'
5 prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni (articolo 10). Gli articoli 4 e 5 danno una definizione puntuale delle competenze e dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza. I centri antiviolenza sono strutture di primo intervento che forniscono aila donna servizi di ascolto e di assistenza, anche legale. Sono in costante collegamento con le case di accoglienza in regione e fuori regione, nonché con le altre strutture di assistenza sociosanitarie, di pubblica sicurezza, di educazione e di inserimento al lavoro. Il testo prevede I'erogazione a titolo gratuito dei sopra menzionati servizi. Le case di accoglienza, segrete, anonime e sicure, sono strutture di ospiitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessita e di emergenza. L'accesso ai servizi previsti avviene di norma tramite i centri antiviolenza di cui all'articolo testo, prevede anche per le case di accoglienza la gratuità delle prestazioni per i primi tre mesi, eventualmente rinnovabili. In entrambe le strutture opera personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. Atl'articolo 6 viene esplicitato chiaramente che te prestazioni e i servizi delle strutture possono essere usufruite da tutte le donne indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Gli articoli 7,8 e 9 individuano alcune efficaci misure di sostegno alle donne vittime di violenza (riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, borse Lavoro, corsi professionali). Sono previsti inoltre all'articolo l l contributi ai Comuni che intendono ristrutturare beni immobili confiscati alh criminalità organizzata da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza. L'articolo 12 stabilisce il principio della cumulabilità dei finanziamenti previsti nella presente legge con le altre normative comunitarie, statali o regionali. Gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni in ordine a modalità, termini e criteri (sono indicati analiticamente i criteri priontan ai qua6 la Giunta deve attenersi) per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei progetti. In sede di prima applicazione i termini per la presentazione di domande di concessione dei contributi sono fissati in trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge (articolo 18). Annualmente, i soggetti destinatari dei finanziamenti presentano una relazione alla Giunta che, sulla base delle informazioni recepite, rend iconta al la Commissione consiliare competente (articolo 15). L'inserimento dell'articolo 16 si e reso necessario per coordinare i servizi di "assistenza alloggiativa garantita" previsti dall'articolo 7
6 con le disposizioni contenute nella legge regionale 25 novembre 1996, n. 32. L'articolo 17, infine, detta le necessarie disposizioni finanziarie di copertura degli oneri della presente legge. E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 6 Agosto 2007 IL E RETARIO
7 Art. 1 (Principi) 1. La Regione Calabria, in attuazione deha Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997,riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro Le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua liberta, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, e' assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria liberta, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e10 economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti del l e donne in tutti gli ambii sociali, a partire da quello familiare. 2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore. 3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse uttadine italiane o straniere.
8 Art. 3 (Progetti antiviolenza) 1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati: a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze speaiiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza ; C) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5. Art. 4 (Centri antiviolenza) l. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sulllanalisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; C) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi. d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'i m piego operanti nel terntorio. Nell'ambito di tali rapporti, e sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
9 4. 11 centro e dotato di numeri telefonia con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati - (NUMERO VERDE). Il centralino telefonico e in funzione 24 ore su Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito. Art. 5 (Case di accoglienza) l. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessita o di emergenza. Le finalità cono: a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; b) costruire cultura e spazi di liberta per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per I'inviolabilità dei proprio corpo; C) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 4, a seguito di adeguata valutazione del caso. 3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Nelle case di accoglienza, ove e necessario, sono garantite: a) consulenza legale; b) consulenza psicologica; C) orientamento al lavoro. 5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza. Art.6 (Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza) 1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività: a) raccoita e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
10 C) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti. 4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle don ne, anonimato e segretezza. Art.7 (Assistenza alloggiativa garantita) 1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessita, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e10 dagli operatori comunali,di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge. Art. 8 (Formazione professionale) 1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge. Art. 9 (Inserimento lavorativo) 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno.
11 Art 10 (Convenzioni) 1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità dei progetto stesso. 2. Gli enti locali devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con a h soggetti pubblici e privati; b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture; C) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza; d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza. Art. 1 1 (Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata) 1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e I'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5. Art. l 2 (Cumulabilità dei finanziamenti) 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio. Art. 13 (Modalità per la presentazione delle domande di contributo) 1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno.
12 2. L'istruttoria dei progetti e conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1. Art. 14 (Criteri per la concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti: a) bacino di utenza non inferiore a abitanti; b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture; C) esperienza nel settore; d) livello di professionalità assicurato all'intemo delle strutture; e) grado di ricettivi e livello di ospitalità contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad awenuta rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione. Art. 1 5 (Relazioni e rendiconti) 1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e10 delle case di accoglienza. 2. La Giunta regionale presenta alla Commissione conciliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono: a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare: l) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantiiativa degli interventi attuati in loro favore; 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si e dato riscontro e le motivazioni del diniego; 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'art. 6.
13 Art. 16 (Modifiche alle legge regionale 25 novembre 1996, n. 32) 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza" Art. 17 (Norma finanziaria) l. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro ,00, si provvede con le risorse disponibili all'upb dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'upb dello stato di previsione della spesa del bilancio La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro ,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna. Art. 18 (Norma transitoria) l. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giomi dalla pubblicazione della presente legge. Art. 19 (Entrata in vigore) l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello del l a su a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1 Principi. Art. 2 Finalità
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