Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli aderenti

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1 Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli aderenti Sezione I Caratteristiche del sistema BI-REL 3 aggiornamento - ristampa integrale Roma - Novembre 2000

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3 Premessa...5. Il sistema di regolamento lordo BI-REL Convertitore Depositi e anticipazioni Architettura dei conti Conto di gestione Conto di riserva Conto di anticipazione infragiornaliera in conto corrente Altri conti Procedure di scambio all ingrosso Partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL Adempimenti preordinati al perfezionamento dei rapporti con la Banca d Italia Soggetti con sede legale all estero Accesso remoto al sistema BI-REL Definizione dei rapporti contrattuali relativi al conto di gestione Deposito in conto corrente a gestione accentrata (conto di riserva) Anticipazione infragiornaliera in conto corrente Costituzione delle garanzie per operazioni di anticipazione infragiornaliera Mancato rientro dall utilizzo dell anticipazione infragiornaliera in conto corrente Trasferimento del conto di gestione Sospensione, esclusione, recesso, risoluzione del rapporto Deposito in conto corrente libero a gestione locale Modalità di adesione alle procedure di scambio all ingrosso Altre operazioni Abilitazione all utilizzo dei canali telematici di BI-REL Comovimentazione Giornata operativa Liste di attesa Movimentazione dei conti Elaborazioni automatiche Canali telematici Filiali della Banca d Italia Causali e date valuta

4 9. Prenotazione del contante Interessi Tariffe Scritturazione delle tariffe relative alle incapienze nella Titoli e nella Recapiti Chiusura dei conti Informativa Filiali della Banca d Italia

5 Premessa Il sistema di Regolamento lordo BI-REL costituisce parte integrante di TARGET (Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system),il sistema europeo di regolamento lordo in tempo reale a supporto della politica monetaria e dell integrazione dei mercati monetari del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).TARGET è un sistema decentrato costituito dai sistemi di regolamento lordo nazionali, dall ECB Payment Mechanism (EPM) della BCE e da un insieme di infrastrutture tecniche e procedure comuni (Interlinking) atte a fornire un unico sistema per l esecuzione dei pagamenti. In tale ambito, le BCN svolgono oltre alla tradizionale funzione di Agente di regolamento anche quella di Agente dei pagamenti (Per l operatività cross-border nel sistema TARGET cfr. la II Sezione della presente Guida). Nel corso dei due anni trascorsi dall avvio della Terza fase dell Unione economica e monetaria (U.E.M.) la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) che hanno adottato l euro come valuta nazionale (Eurosistema) hanno introdotto alcuni emendamenti alle regole di funzionamento del sistema TARGET. Essi sono stati recepiti in un nuovo testo della TARGET Guideline che disciplina il funzionamento del sistema TARGET e alla quale si devono conformare le regole di funzionamento dei sistemi RTGS nazionali. La disciplina relativa al sistema di regolamento lordo italiano BI- REL è stata conseguentemente aggiornata. In particolare: - è stato introdotto uno schema di rimborso al quale i partecipanti potranno ricorrere in caso di mancato buon fine di ordini di pagamento (domestici e cross-border) dovuto a malfunzionamenti del sistema. Il rimborso potrà essere chiesto a condizione che per effetto di tali malfunzionamenti i partecipanti abbiano fatto ricorso alle standing facilities dell Eurosistema (ove controparti per le operazioni di politica monetaria); - al fine di ridurre il rischio legale derivante dalla partecipazione a BI-REL di soggetti con sede legale all estero è stato introdotto, come ulteriore criterio di accesso al sistema, il rilascio di due pareri legali il Capacity opinion e il Country opinion relativi, rispettivamente, alla capacità del partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni sorte in base alle regole di funzionamento di BI- REL e agli aspetti della legislazione del paese di origine del partecipante rilevanti per il sistema; - è stato ridefinito il calendario TARGET e, di conseguenza, il calendario operativo di BI-REL, al fine di ricomprendere tra i giorni di chiusura giornate che costituiscono festività nazionali per la maggior parte dei paesi membri. A seguito delle recenti modifiche al regime europeo della riserva obbligatoria, le quali non consentono alle banche di effettuare segnalazioni di rettifica dell aggregato soggetto dopo la c.d. data di congelamento (cfr. Strumenti di politica monetaria dell eurosistema- Guida per gli operatori ), a partire dal 27 dicembre p.v. le rettifiche di scritturazioni errate nei conti aperti in BI-REL, non saranno più Trattasi della procedura per l elaborazione dei pagamenti della Banca Centrale Europea. 5

6 effettuate dalle Filiali con la valuta del giorno in cui si è verificata la scritturazione errata (valuta antergata), ma con la valuta del giorno di regolamento (valuta stesso giorno). Nell ottica di accrescere l efficienza del sistema è stata introdotta la possibilità di eseguire nell ambito del sistema BI-REL operazioni telematiche attraverso la messaggistica S.W.I.F.T. che si affianca a quella R.N.I. - BI-REL senza sostituirla. L affiancamento al canale telematico domestico (RNI- BI-REL) di un ulteriore canale telematico in uso a livello internazionale (S.W.I.F.T.) ha l obiettivo di favorire la partecipazione in via remota a BIREL da parte di soggetti insediati nello Spazio Economico Europeo; al fine di garantire lo scambio di messaggi tra soggetti che aderiscono a canali telematici diversi, la procedura BI-REL prevede un servizio di conversione tra i rispettivi protocolli. In considerazione dell evoluzione in atto nell operatività delle banche, proiettate nell offerta di servizi alla clientela pur in assenza di proprie dipendenze sul territorio, è stato eliminato il vincolo che circoscriveva la possibilità di prelevare all ambito territoriale della Filiale della Banca d Italia. I soggetti con sede legale nello Spazio Economico Europeo potranno disporre di più conti in BI- REL intestati, rispettivamente a una succursale/struttura operativa insediata in Italia e/o direttamente alla direzione generale/amministrazione centrale che opera per via remota, in regime di libera prestazione di servizi, in ragione della specificità della rispettiva operatività. Il conto aperto all aderente remoto, peraltro, deve essere esclusivamente finalizzato ad attività afferenti al sistema dei pagamenti, mentre quello aperto alla succursale può essere utilizzato anche ai fini del rispetto dell obbligo di riserva. L attivazione del nuovo sistema di regolamento telematico D.V.P.- EXPRESS gestito dalla Monte Titoli S.p.A., che consente di regolare operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari in tempo reale, ha reso necessari alcuni interventi alla procedura che gestisce il sistema BI-REL, nell ottica di assicurare adeguati livelli operativi e informativi agli operatori che se ne avvarranno. Sono stati conseguentemente delineati i criteri (causali, priorità e tariffe) con i quali è gestito il regolamento telematico del contante relativo alle operazioni della specie. Nell ottica di razionalizzare il quadro normativo di BI-REL, nella presente Guida sono state riportate anche le disposizioni relative alle procedure di scambio all ingrosso, nell ambito delle quali vengono trattate le operazioni interbancarie (domestiche e cross-border) disposte dalla clientela per importi rilevanti. La Guida viene integralmente rivista alla luce del nuovo contesto. Essa è ora articolata in tre sezioni: la prima è finalizzata a fornire le caratteristiche del sistema di regolamento lordo BI-REL e le modalità per aderirvi; in essa sono tra l altro contenuti i nuovi schemi contrattuali che gli operatori devono sottoscrivere per la partecipazione a BI-REL. La seconda sezione delinea le caratteristiche del sistema TARGET e le informazioni necessarie per avvalersene in maniera efficiente, fornendo una visione chiara 6

7 degli aspetti comuni e di quelli specifici di ciascun paese. La terza, infine, dedicata all utilizzo dei canali telematici di BI-REL contiene, per ciascuno di essi, la descrizione delle rispettive funzionalità e il tracciato dei singoli messaggi. 7

8 . Il sistema di regolamento lordo BI-REL Il sistema di regolamento lordo BI-REL consente agli operatori di regolare i singoli pagamenti direttamente nei conti di gestione in euro detenuti dai medesimi presso la Banca d Italia, assicurandone l immediata disponibilità. La procedura BI-REL gestisce il regolamento nei conti di gestione: a) delle operazioni domestiche disposte direttamente dagli operatori in via telematica tramite la Rete Nazionale Interbancaria (di seguito R.N.I.) e/o la Rete S.W.I.F.T.; b) delle operazioni rivenienti dalle Elaborazioni automatiche della Banca d Italia e dal Sistema informativo estero (S.I.E.); c) delle operazioni originate dalle Filiali dell Istituto; d) dei saldi multilaterali della compensazione nazionale dei recapiti (di seguito Recapiti); e) dei saldi multilaterali del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (di seguito Liquidazione titoli); f) del contante delle operazioni su strumenti finanziari regolate su base lorda attraverso il sistema D.V.P. EXPRESS (di seguito servizio EXPRESS), gestito dalla Monte Titoli S.p.A.; g) delle operazioni perfezionate sul mercato telematico dei depositi interbancari (M.I.D.); h) delle operazioni rivenienti dalle procedure di scambio Girofondi in lire/euro di conto estero e controvalore in lire/euro delle operazioni in cambi (G.E.C.), Bonifici di importo rilevante (B.I.R.) e Bonifici di conto estero (BO.E) ; i) delle operazioni transfrontaliere ( c.d. cross-border) eseguite nel sistema TARGET via R.N.I. e/o S.W.I.F.T.. Il regolare funzionamento del sistema è agevolato dall offerta di liquidità infragiornaliera da parte della Banca d Italia, nella forma dell anticipazione infragiornaliera garantita da attività idonee. I partecipanti al sistema possono altresì mobilizzare l intera riserva obbligatoria su base giornaliera. Per aumentare la flessibilità del sistema nel regolamento delle singole operazioni, ciascun conto di gestione dispone di un meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente prive di copertura (c.d. liste di attesa). Lo smaltimento delle liste di attesa avviene in base alla priorità assegnata a ciascuna operazione in relazione alla sua tipologia. Nell ambito della stessa priorità, lo smaltimento segue l ordine cronologico di immissione delle operazioni in lista di attesa (c.d. sistema F.I.F.O. first in first out). Allo scopo di favorire il regolare funzionamento del sistema, la Banca d Italia può attivare - di norma in momenti definiti della giornata operativa - un processo di ottimizzazione che agevoli il regolamento del maggior numero possibile di operazioni in lista di attesa (F.A.F.O. first available first out). La struttura informativa di BI-REL consente ai partecipanti - se abilitati ad utilizzare i canali telematici di BI-REL - di conoscere in tempo reale, mediante un sistema di notifiche, la situazione dei propri conti (R.N.I. e/o S.W.I.F.T.) e delle relative liste di attesa ( solo R.N.I. ) (cfr. Sezione III). La giornata operativa si articola in fasi successive, ognuna delle quali ha termine in momenti intermedi di chiusura (c.d. cut-off time). In corrispondenza dei primi due cut-off sono inviati al regola- 8

9 mento i saldi multilaterali della Recapiti e quelli della Liquidazione titoli. I cut-off time successivi - comuni a tutti i sistemi di regolamento lordo componenti o collegati al TARGET- individuano il termine ultimo per l esecuzione delle operazioni per conto della clientela e di quelle interbancarie, nonché per richiedere operazioni di rifinanziamento marginale e costituire depositi overnight. Il sistema di regolamento lordo si completa con una serie di funzionalità volte ad attribuire maggiore correntezza all operatività dei partecipanti. Con la comovimentazione, il titolare di un conto di gestione può estendere la facoltà di movimentare il medesimo ad un altro intestatario di conto di gestione, purché abilitato ad utilizzare la messaggistica R.N.I.-BI-REL e/o la messaggistica S.W.I.F.T., ferma restando la responsabilità del comovimentato per le obbligazioni connesse con la titolarità del conto. La prenotazione del contante consente al titolare di un conto di gestione di vincolare le disponibilità sullo stesso per soddisfare le proprie esigenze di cassa. La partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL è consentita esclusivamente alle banche, agli enti creditizi non bancari, alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento ed è subordinata: a) al possesso di specifici requisiti (cfr. il paragrafo 6); b) alla titolarità di un conto di riserva, quale componente essenziale del conto di gestione che funge da conto di regolamento nel sistema BI-REL. La Banca d Italia può sospendere la partecipazione al sistema di regolamento lordo di un titolare di conto di gestione o escludere il medesimo dal sistema in parola qualora la partecipazione possa ostacolare ovvero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema. 2. Convertitore La procedura BI-REL opera esclusivamente in euro. Nel periodo di transizione alla moneta unica (c.d. changeover), la procedura BI-REL offre un meccanismo di conversione automatica (c.d. convertitore) che consente di immettere nel sistema di regolamento lordo operazioni denominate in euro o in lire, provvedendo in quest ultimo caso a convertire automaticamente in euro gli importi originari. Beneficia del convertitore anche la prenotazione del contante, se eseguita via R.N.I.( ). La conversione in euro delle operazioni espresse in lire avviene con i seguenti criteri: a) la conversione è eseguita al tasso irrevocabilmente fissato dal Consiglio dell Unione europea con apposito regolamento; il tasso di conversione si compone di sei cifre significative ed è definito nel formato incerto per certo per esprimere il prezzo in lire di euro; b) il tasso di conversione non viene arrotondato o troncato all atto della conversione; c) non viene utilizzato un tasso inverso derivato dal tasso di conversione; Il convertitore non provvede a effettuare la conversione della prenotazione disposta in lire tramite le Filiali della Banca d Italia. In questo caso, la conversione viene effettuata dalla Filiale interessata. 9

10 d) gli importi ottenuti dopo la conversione dalle lire all euro sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino; se l applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso. L informativa concernente i movimenti prodotta per gli operatori (estratti-conto, notifiche via R.N.I. - BI-REL ovvero via S.W.I.F.T., partitario giornaliero, ecc.) espone i relativi importi in euro e, qualora il movimento immesso in BI-REL sia denominato in lire, lo espone anche in tale valuta. 3. Depositi e anticipazioni Le operazioni di deposito e di anticipazione presso la Banca d Italia sono disciplinate: - dallo Statuto del S.E.B.C.; - dal decreto legislativo 0 marzo 998, n. 43; - dal codice civile; - dallo Statuto della Banca d Italia, approvato con regio decreto giugno 936, n. 067 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Statuto); - dalla normativa della Banca d Italia. Le operazioni di deposito e di anticipazione perfezionate con la Banca d Italia possono perseguire obiettivi di politica monetaria, essere volte ad agevolare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti ovvero rispondere ad altre finalità istituzionali. a) Operazioni di politica monetaria Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del S.E.B.C. la Banca d Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto dello stesso. Quest ultimo consente di: - aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività idonee, ivi compresi i titoli scritturali; - effettuare operazioni di credito con istituzioni creditizie ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le operazioni di deposito e di anticipazione perfezionate con la Banca d Italia nell ambito della politica monetaria unica del S.E.B.C. o ad essa connesse includono: - le operazioni su iniziativa delle controparti (c.d. standing facilities): deposito overnight e rifinanziamento marginale; - i depositi a tempo determinato; - i conti correnti per la gestione dei margini di variazione concernenti le operazioni di mercato aperto. Le operazioni in questione sono disciplinate dalla specifica normativa emanata in materia dalla Banca d Italia (cfr. Strumenti di politica monetaria nell eurosistema - Guida per gli operatori ). 0

11 b) Operazioni volte ad agevolare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti Le B.C.N. possono accordare facilitazioni al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all interno della Comunità europea e nei rapporti con i paesi terzi. Allo stesso fine la B.C.E. può stabilire regolamenti e la Banca d Italia emanare disposizioni. In applicazione della normativa sopra richiamata le banche, gli enti creditizi non bancari, le imprese di investimento, gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento possono perfezionare con la Banca d Italia operazioni di: - deposito in conto corrente libero a gestione accentrata (conto di riserva); - anticipazione infragiornaliera in conto corrente. c) Altre operazioni Le B.C.N. possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del S.E.B.C., a meno che il Consiglio direttivo della B.C.E. decida che esse interferiscono con gli obiettivi e i compiti del S.E.B.C. medesimo. La Banca d Italia assolve compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge e può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento dei compiti ad essa attribuiti in aggiunta a quelli propri del S.E.B.C. In particolare, la Banca d Italia può ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine. 4. Architettura dei conti L operatività strettamente legata al sistema di regolamento lordo in tempo reale si incentra sul conto di gestione che funge da conto di regolamento e comprende i due conti indicati in figura. I soggetti che aderiscono a BI-REL dispongono altresì di un pool di conti denominati in euro, gestiti dalla stessa procedura. Al conto di gestione si aggiungono, nel pool,il conto di deposito overnight, il conto di deposito a tempo determinato, il conto di rifinanziamento marginale e gli altri conti. L'architettura del pool è rappresentata graficamente come segue.

12 BANCA D ITALIA POOL DEI CONTI A C C E CONTO DI GESTIONE Conto di riserva Conto di anticip. infragiornaliera ALTRI CONTI Deposito in c/c libero Depositi integrativi C/c per la gestione dei margini di variazione Anticipazione ex D.M Altri L O C A L N T CONTO DI DEP. OVERNIGHT I R A CONTO DI DEPOSITO A TEMPO DETERMINATO T I CONTO DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE 4.. Conto di gestione Il conto di gestione può articolarsi nel solo conto di riserva ovvero nei conti di riserva e di anticipazione infragiornaliera in c/c. I conti di riserva e di anticipazione infragiornaliera sono movimentabili tramite il conto di gestione. Quest ultimo, qualunque sia la sua composizione, è accentrato e movimentabile in una qualsiasi giornata in cui il sistema di regolamento lordo BI-REL è operativo. Il conto può essere movimentato attraverso i canali telematici di BI-REL ed essere utilizzato per il regolamento telematico delle operazioni rivenienti dai mercati, dalle procedure di scambio e di trasferimento dei fondi e dai sistemi di compensazione e di regolamento determinati dalla Banca d Italia e secondo le disposizioni dalla stessa emanate. Presso le Filiali della Banca d Italia può essere effettuata qualsiasi operazione a valere sul conto di gestione, ferma restando la competenza esclusiva della Sede di Milano per le operazioni di politica monetaria non regolate attraverso il sistema DVP-EXPRESS. 2

13 Qualora il conto di gestione si articoli nei conti di riserva e di anticipazione infragiornaliera in c/c, i movimenti sul medesimo vengono scritturati nei conti che lo compongono secondo una regola di imputazione automatica. In particolare, la procedura BI-REL contabilizza gli addebitamenti attingendo alle disponibilità infragiornaliere del conto di gestione solo dopo l esaurimento di quelle giornaliere. L ordine di contabilizzazione è il seguente: ) conto di riserva, fino ad esaurimento delle disponibilità libere e di quelle corrispondenti alla mobilizzazione della riserva obbligatoria, se esistente; 2) conto di anticipazione infragiornaliera in c/c, se esistente. Gli accreditamenti seguono l ordine inverso. La procedura consente di eseguire discrezionalmente giroconti nell'ambito del conto di gestione, dal conto di riserva al conto di anticipazione infragiornaliera in c/c e viceversa. Il conto di gestione usufruisce del meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente prive di copertura (cfr. par. 6) Conto di riserva Il conto di riserva è un deposito in conto corrente a gestione accentrata. Possono essere titolari di un conto di riserva: ) le banche e gli enti creditizi non bancari; 2) le imprese di investimento, gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento; qualora in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 6. L apertura di un conto di riserva è chiesta per: a) costituire un deposito in conto corrente in base monetaria allo scopo di partecipare al sistema di regolamento lordo BI-REL e quindi al sistema TARGET; b) assolvere agli obblighi di riserva, limitatamente agli operatori che vi siano tenuti. Ciascun soggetto può essere titolare presso la Banca d Italia di un solo deposito in conto corrente a gestione accentrata (c.d. conto di riserva), ad eccezione dei soggetti insediati nello Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. accesso remoto ) e attraverso una succursale, i quali possono essere titolari di più depositi in conto corrente a gestione accentrata. Al fine di distinguere in procedura BI-REL i conti di riserva intestati a soggetti aventi diversa natura giuridica, i conti medesimi sono denominati nel seguente modo: - conto di riserva obbligatoria per le banche e gli enti creditizi non bancari; - conto di riserva libera per gli enti del settore pubblico; - conto di riserva infruttifero per le imprese di investimento e i soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento. Le disponibilità presenti sui conti, ivi comprese la riserva dovuta nonché l eventuale riserva detenuta per conto di altri soggetti (c.d. riserva indiretta), possono essere utilizzati sia dal titolare del conto di riserva sia dal suo eventuale comovimentatore/procuratore 3

14 Le riserve libere depositate nel conto corrente sono remunerate al tasso di interesse stabilito dal Governatore con proprio provvedimento; esso è attualmente pari a zero. La riserva obbligatoria è remunerata al tasso di interesse stabilito dal Consiglio direttivo della B.C.E. con proprio regolamento Conto di anticipazione infragiornaliera in conto corrente Il conto corrente di anticipazione infragiornaliera é aperto alle banche, agli enti creditizi non bancari, alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento che ne facciano richiesta. I beneficiari dell anticipazione infragiornaliera devono essere insediati sul territorio nazionale; per i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento la concessione è subordinata alla preventiva approvazione della B.C.E.. La linea di credito generalmente illimitata a fronte di attività idonee sottostanti - è volta ad agevolare l esecuzione dei pagamenti interbancari nel sistema di regolamento lordo BI-REL. Ciascun operatore può essere titolare di un solo conto della specie. Sulle operazioni di anticipazione infragiornaliera non è prevista la corresponsione di interessi. Per le controparti abilitate al rifinanziamento marginale il mancato rimborso dell operazione entro la fine della giornata viene considerato automaticamente come una richiesta di rifinanziamento marginale. Per le SIM e per le imprese di investimento richiesta la stipula di un accordo con una controparte ammessa al rifinanziamento marginale che obbliga inderogabilmente quest ultima a rimborsare a fine giornata l eventuale saldo a debito del conto di anticipazione infragiornaliera dei soggetti stessi. La Banca d Italia può concedere il credito infragiornaliero alle SIM e alle imprese di investimento titolari di un conto di riserva, che non abbiano stipulato tale accordo, a condizione che abbiano un conto presso un depositario centralizzato; la Banca d Italia fissa limiti operativi all utilizzo del finanziamento infragiornaliero da parte di questi soggetti, nella forma di un massimale sull importo concesso o di un termine orario anticipato rispetto a quello ordinario. In ogni caso, per tutti i soggetti detentori di un conto di anticipazione infragiornaliera non abilitati al rifinanziamento marginale il mancato rimborso comporta l applicazione di una penale (cfr. il paragrafo 8.2.2). L utilizzo della linea di credito può essere sospeso dalla Banca d Italia fino a nuovo avviso per il singolo operatore o per l intero sistema Altri conti Gli operatori dispongono, nell'ambito del pool dei conti, di "altri conti" di natura locale, movimentabili dalla sola Filiale della Banca d Italia che ne ha curato l apertura. La movimentazione tramite Filiale dei conti della specie è pertanto possibile solo nelle giornate operative di BI-REL lavorative per le singole Filiali detentrici dei conti medesimi e nei limiti degli orari operativi di queste ultime (cfr. il paragrafo 7.3 ). I conti della specie non usufruiscono del meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente prive di copertura (liste di attesa). 4

15 Gli "altri conti" comprendono il conto per le anticipazioni ex D.M. 27 settembre 974, il conto corrente per la gestione dei margini di variazione, nonché un insieme di conti di deposito. Questi ultimi possono essere intestati a operatori istituzionali e a privati e annoverano: a) i depositi in conto corrente liberi a gestione locale; tali depositi sono remunerati al tasso di interesse stabilito dal Governatore ( ); b) i depositi connessi con l esercizio della politica monetaria: conto corrente per la gestione dei margini di variazione( 2 ) e deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale aperto in caso di sospensione/esclusione dal sistema di regolamento lordo BI-REL; c) i depositi accesi d'ufficio (es.: conti disponibili e indisponibili; tra questi ultimi i depositi integrativi della riserva obbligatoria da costituire nel caso di mancato rispetto dell obbligo medio di riserva e di applicazione della relativa sanzione), per disposizioni di legge (es.: depositi ex art. 48 Legge Cambiaria) o per disposizioni interne (es.: depositi per assegnazioni presso le Stanze). 5. Procedure di scambio all ingrosso Le procedure di scambio all ingrosso trattano le operazioni interbancarie disposte dalla clientela per importi rilevanti, nonché il trasferimento di fondi tra operatori. Il regolamento dei relativi flussi avviene direttamente in BI-REL. Le procedure in parola sono costituite da: B.I.R. (Bonifici di Importo Rilevante); BO.E. (Bonifici Esteri); G.E.C. (Giri in lire di Conto Estero e Operazioni in Cambi). In particolare in:. B.I.R. - possono essere trattati i trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro, effettuati fra i partecipanti per ordine e/o a favore di clientela residente (privati e imprese) di importo pari o superiore a lire 500 milioni o all equivalente in euro, nonché quelli di importo inferiore, purché da regolare nella medesima giornata (c.d. urgenti); 2. BO.E. - possono essere trattati i trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro senza limite di importo, effettuati fra partecipanti per ordine e/o a favore di clientela, per i quali l ordinante e/o il beneficiario siano soggetti non residenti. La medesima procedura viene utilizzata in ambito TARGET per l esecuzione di pagamenti cross-border in euro effettuati fra partecipanti per ordine e/o a favore di clientela (privati e imprese); 3. G.E.C. - possono essere trattati trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro di conto estero e controvalore in lire o in euro delle operazioni in cambi effettuati fra partecipanti. La medesima procedura viene utilizzata in ambito TARGET per l esecuzione di trasferimenti cross-border di fondi in euro fra partecipanti senza limite di importo, non effettuati per ordine e/o a favore di clientela (privati e imprese). Le procedure BO.E-TARGET e G.E.C.-TARGET sono utilizzate anche per veicolare i pagamenti tra soggetti insediati e soggetti che accedono al sistema di regolamento lordo BI-REL in via remota 2 Cfr. il provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 3 dicembre 998. Cfr. la normativa in materia della Banca d Italia. 5

16 qualora essi utilizzino esclusivamente il canale telematico S.W.I.F.T.; in questo caso, BI-REL fornisce un servizio di conversione R.N.I.-S.W.I.F.T. 6. Partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL Possono partecipare a BI-REL le banche, gli enti creditizi non bancari, le imprese di investimento, gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento. A tale scopo i soggetti di cui sopra possono essere titolari presso la Banca d Italia di un solo deposito in conto corrente a gestione accentrata (c.d. conto di riserva)ad eccezione dei soggetti insediati all estero che operano in Italia sia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. accesso remoto ) sia attraverso una succursale, i quali possono essere titolari di più depositi in conto corrente a gestione accentrata. Il conto aperto all aderente remoto è esclusivamente finalizzato ad attività afferenti al sistema dei pagamenti, mentre quello aperto alla succursale può essere utilizzato anche a fini dell assolvimento dell obbligo di riserva. La Banca si riserva di verificare il ricorrere di tali circostanze Il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale è subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati per tipologia di soggetti. a) Banche Le banche iscritte all albo di cui all art. 3 del Testo Unico bancario o comunque operanti in Italia ai sensi dell art. 6 dello stesso Testo Unico (c.d. libera prestazione di servizi) possono perfezionare i depositi della specie qualora le banche medesime siano: - sottoposte alla vigilanza di cui al titolo III, capo I, del Testo Unico bancario e, nel caso in cui abbiano la sede legale in uno Stato diverso dall Italia, siano assoggettate - da parte delle autorità competenti di tale Stato - ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell ambito dell Unione europea/spazio economico europeo( ) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti; - insediate con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale( 2 ) - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, nel caso in cui tali banche abbiano la sede legale in uno Stato diverso dall Italia e operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. accesso remoto a BI- REL). 2 Vigilanza armonizzata in base alla direttiva del Consiglio della Comunità europea del 20 marzo direttiva 2000/2/CE in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 26 maggio Lo Spazio economico europeo comprende gli Stati membri dell Unione europea (Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Ge r- mania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato del Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica d Austria, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia), nonché la Repubblica d Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia. Per succursale deve intendersi una sede che costituisce parte - sprovvista di personalità giuridica - della banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l attività della banca medesima. La direzione generale/amministrazione centrale non rientra nella definizione di succursale. 6

17 b) Enti creditizi non bancari Possono partecipare a BI-REL i soggetti inclusi nell elenco di cui all art. 2, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio della Comunità europea del 20 marzo 2000 (direttiva 2000/2 CEE in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 26 maggio 2000) e successive modifiche, qualora siano: - assoggettati - da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale - ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell ambito dell Unione europea/spazio economico europeo ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti; - insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, nel caso in cui tali enti abbiano la sede legale in uno Stato diverso dall Italia e svolgano la propria attività in Italia senza avervi stabilito succursali (c.d. accesso remoto a BI-REL). c) Imprese di investimento Il perfezionamento dei depositi della specie è consentito: ) alle società di intermediazione mobiliare iscritte all albo di cui all art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 998, n. 58 (di seguito Testo Unico sulla finanza), autorizzate a prestare i servizi di investimento di cui all art., comma 5, lettere a), b) o c) del medesimo Testo Unico; 2) alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie iscritte all albo di cui all art. 20 del Testo Unico sulla finanza ovvero nell elenco allegato al medesimo qualora tali soggetti: - operino in Italia ai sensi degli artt. 27 e 28 del Testo Unico sulla finanza nel caso - rispettivamente - di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; - siano autorizzati a esercitare almeno uno dei servizi di investimento di cui ai punti 2, 3 e 5 della Sezione A dell Allegato del Testo Unico sulla finanza (esecuzione per conto terzi di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella Sezione B dello stesso Allegato, negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B, assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella Sezione B e collocamento di tali emissioni); - siano assoggettati - da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale - alle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata in base alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 0 maggio 993( ) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti; - siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale( 2 ) - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, nel caso in cui tali soggetti svolgano la propria attività in Italia senza stabilimento di succursali (c.d. accesso remoto a BI-REL). 2 Direttiva 93/22/CEE in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell giugno 993, n. L 4. Per succursale deve intendersi una sede di attività che costituisce una parte - priva di personalità giuridica - dell impresa di investimento e che fornisce servizi di investimento per i quali l impresa di investimento medesima è stata autorizzata. La direzione generale e l amministrazione centrale non rientrano nella definizione di succursale. 7

18 d) Enti del settore pubblico Il perfezionamento dei depositi della specie è consentito:. ai Ministeri del Tesoro o organi equivalenti dei governi centrali o regionali degli Stati membri dell Unione europea, se attivi nei mercati monetari; 2. agli enti del settore pubblico di seguito indicati( ), se autorizzati a detenere conti per la clientela: -istituzioni e organi della Comunità europea; -amministrazioni statali, enti regionali e locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche, purché appartenenti ai settori pubblici degli Stati membri dell Unione europea. Per impresa pubblica deve intendersi( 2 ) qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell impresa: - detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell impresa, oppure - dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall impresa, oppure - possano designare più della metà dei membri dell organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell impresa. I soggetti in parola possono perfezionare un rapporto di partecipazione al sistema BI-REL a prescindere dalla presenza o meno (c.d. accesso remoto a BI-REL) di una loro struttura operativa nel territorio della Repubblica italiana. e) Soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento I soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento possono perfezionare i depositi della specie solo nel caso in cui: - siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una struttura operativa - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo; - offrano i servizi sopra indicati per il tramite di detta direzione generale/amministrazione centrale ovvero di detta struttura operativa; - siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all art. 77 del Testo Unico sulla finanza e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all art. 46 del Testo Unico bancario e, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diver- 2 Cfr. art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 3 dicembre 993, n. 3603/93 in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 3 dicembre 993, n. L 332. Cfr. art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente. 8

19 so dall Italia, siano sottoposti - da parte delle autorità competenti di tale Stato - a forme di supervisione equivalenti. I soggetti della specie possono pertanto accedere anche per via remota a BI-REL. 7. Adempimenti preordinati al perfezionamento dei rapporti con la Banca d Italia Il perfezionamento dei singoli rapporti con la Banca d Italia richiede la stipula di appositi contratti, diversi in funzione della tipologia di conto richiesta. In generale, il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di lettere-contratto tra la Banca d Italia e il richiedente. Quest ultimo deve consegnare direttamente a mano, tramite corriere ovvero inviare per posta alla competente Filiale della Banca d Italia la lettera-contratto con la quale chiede il perfezionamento dell operazione prescelta, elegge un domicilio speciale( ) e rende noti l indirizzo telex - qualora esistente - e quello fax( 2 ) ai quali ricevere le comunicazioni della Banca d Italia concernenti il rapporto. Alla richiesta è allegata la convenzione che disciplina lo specifico rapporto e che costituisce parte integrante della lettera-contratto stessa. Il richiedente non può farsi rappresentare da terzi nella sottoscrizione del documento, il quale deve essere firmato dal legale rappresentante del richiedente stesso; la sottoscrizione deve essere apposta sia sulla richiesta sia sulla convenzione ad essa allegata ed essere ripetuta a margine di ciascun foglio. La Banca d Italia, ricevuta la lettera-contratto, comunica all interessato l esito della richiesta; in caso di esito positivo consegna direttamente a mano, tramite corriere ovvero invia per posta al domicilio speciale eletto dal richiedente la propria accettazione. Per il rapporto di partecipazione al sistema BI- REL l accettazione riporta l indirizzo, la sigla telex - qualora esistente - e i numeri di fax della Filiale della Banca d Italia ai quali il richiedente può inviare le comunicazioni relative allo specifico rapporto. Gli adempimenti amministrativi sopra descritti si applicano anche all abilitazione all utilizzo della messaggistica R.N.I. - BI-REL e/o S.W.I.F.T.(cfr. Sezione III ), nonché all iter per il perfezionamento dei rapporti di comovimentazione. Qualora intervengano variazioni del domicilio speciale, dell indirizzo telex e dei numeri di fax specificati dalla Banca d Italia ovvero dalla controparte, quest ultima deve comunicare tempestivamente per iscritto: - le variazioni del domicilio speciale eletto, dell indirizzo telex e del numero di fax indicati in sede di definizione del rapporto di partecipazione al sistema BI-REL, alla Filiale della Banca d Italia detentrice del proprio conto di gestione; - le variazioni del domicilio speciale eletto per le operazioni a gestione locale alla Filiale della Banca d Italia detentrice del relativo conto; 2 I soggetti non insediati in Italia con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. titolari di un conto di gestione che accedono per via remota a BI-REL) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d Italia. La comunicazione dell indirizzo telex e del numero di fax è richiesta solo per i rapporti di deposito e di anticipazione a gestione accentrata, nonché per le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria e per i rapporti di comovimentazione. 9

20 le comunicazioni devono essere consegnate direttamente a mano, tramite corriere ovvero inviate per posta ed essere sottoscritte dal legale rappresentante. Le Filiali della Banca d Italia comunicano al domicilio speciale eletto dai titolari dei conti di gestione in essere presso le stesse le variazioni ad esse relative; nei confronti di titolari di conti locali la comunicazione in questione verrà effettuata al variare del solo indirizzo della Filiale. Le comunicazioni tra le Filiali della Banca d Italia e le controparti concernenti l estinzione dei rapporti contrattuali (recesso, risoluzione, sospensione, ecc.) devono essere trasmesse attraverso gli stessi canali. Inoltre: - le comunicazioni della Banca d Italia sono trasmesse al domicilio speciale eletto dalla controparte per il rapporto che si estingue; - le comunicazioni della controparte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse all indirizzo della competente Filiale della Banca d Italia. Gli adempimenti amministrativi sopra descritti si applicano anche alla rinuncia e sospensione alla/dell utilizzo dei canali telematici di BI-REL, nonché all estinzione dei rapporti di comovimentazione. Nei paragrafi che seguono si forniscono ulteriori indicazioni per il perfezionamento e l estinzione peculiari ai singoli rapporti e se ne illustrano gli aspetti contrattuali e amministrativi di maggiore rilevanza, nonché le modalità di apertura dei conti sottostanti, fermo restando che quest ultima può avvenire nelle sole giornate lavorative per le Filiali della Banca d Italia direttamente interessate. 7.. Soggetti con sede legale all estero Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere da a) a e) del paragrafo 6 che abbiano la propria sede legale in un paese diverso dall Italia, sia all interno sia all esterno dello spazio economico europeo, agli adempimenti di cui sopra si aggiunge la necessità di sottoporre alla Banca d Italia i pareri di cui agli Allegati 3/A e 3/B dell Allegato 3 redatti in lingua italiana. I documenti in parola devono essere prodotti all atto della richiesta di partecipazione al sistema BI-REL non solo nel caso in cui il soggetto operi in via remota, ma anche qualora si avvalga di strutture insediate in Italia. Nel primo caso essi devono essere trasmessi alla Sede di Milano, nel secondo alla Filiale territorialmente competente. La Filiale provvede tempestivamente a trasmettere i pareri al Servizio S.D.P. che ne verifica la correttezza. La produzione dei cennati documenti deve comunque aggiungersi alla documentazione prevista per gli aderenti remoti (cfr. par. 2.3 e 2.4) qualora i soggetti interessati intendano operare con tale modalità. Il parere di cui all Allegato 3/B deve essere redatto da un consulente legale esterno al soggetto richiedente e la sua presentazione non è necessaria qualora in precedenza un partecipante proveniente dallo stesso paese abbia provveduto a presentarlo. Il ricorrere di tale ipotesi viene comunicato dalla Filiale della Banca d Italia all atto della richiesta di partecipazione. Il parere deve essere aggiornato, a carico di tutti i partecipanti provenienti dallo stesso paese, ogni due anni. A tal fine la Banca d Italia. ren- 20

21 derà nota con congruo anticipo, per il tramite delle Filiali, la scadenza del termine entro il quale deve essere effettuato l aggiornamento in questione affinché i partecipanti interessati vi provvedano. Il parere di cui all Allegato A deve essere rilasciato in ogni caso e può essere redatto anche da un consulente legale interno al soggetto richiedente Accesso remoto al sistema BI-REL Accedono in via remota a BI-REL i soggetti insediati nello Spazio Economico Europeo che svolgono attività sul territorio della Repubblica italiana in regime di libera prestazione di servizi, a prescindere dal loro insediamento in Italia con una succursale. Il soggetto che intende operare in regime di libera prestazione di servizi deve: a) darne comunicazione alla Banca d Italia qualora il richiedente sia un soggetto comunitario; b) ottenere l autorizzazione della Banca d Italia qualora il richiedente sia un soggetto extra-comunitario. Il soggetto con sede legale all estero che accede in via remota a BI-REL deve consegnare alla Sede di Milano la lettera-contratto (cfr. All.) sottoscritta dal legale rappresentante. A tal fine, il richiedente che appartiene a uno Stato comunitario deve fornire alla Sede in questione copia conforme dell atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2 comma lettera d) e 3 della Direttiva 68/5/CEE del 9 marzo 968, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi. La copia con la dichiarazione di conformità all originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente ad uno Stato comunitario può comunque proporre, in base al proprio diritto interno, una procedura diversa da quella sopra illustrata per attestare i poteri di firma del legale rappresentante. Il richiedente che intende accedere in via remota a BI- REL deve inoltre depositare presso la Sede di Milano della Banca d Italia la firma del legale rappresentante; il deposito materiale della firma può essere sostituito con l invio alla Sede di un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rappresentante dal quale risulti - conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza - l appartenenza dello specimen al legale rappresentante. Nessuna forma di legalizzazione dell atto pubblico redatto all estero è necessaria nel caso in cui esso sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia in virtù dell art. 6 paragrafo 3 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 990 n. 06. Nel caso in cui tale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti nel territorio di altri Stati membri dell Unione Europea, la Banca d Italia valuterà di volta in volta i casi specifici. Nel caso in cui non possa essere invocata la Convenzione di Bruxelles e l atto pubblico sia stato formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell Aja del 5 ottobre 96, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 966 n. 253, in calce all atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dalla medesima Convenzione, recante l attestazione (in lingua francese) Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 96). La postilla, che attesta l autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l atto pubblico, deve essere rilasciata dall autorità competente dello Stato di provenienza del documento. L elenco dei paesi aderenti alla Convenzione dell Aja è contenuto nell Allegato 2 della Circ. N. 79 del 9 febbraio 993 del Servizio S.D.P.. Qualora l atto non sia redatto in uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell Aja, la firma dell autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell art.7 della legge 4 gennaio 968 n. 5, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove infine ricorrano accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra l Italia e lo stato di appartenenza dell aderente 2

22 remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 969), trova applicazione l accordo specifico. 8. Definizione dei rapporti contrattuali relativi al conto di gestione 8.. Deposito in conto corrente a gestione accentrata (conto di riserva) Per la formalizzazione del rapporto il richiedente deve trasmettere alla Filiale della Banca d Italia territorialmente competente la lettera-contratto Partecipazione al sistema BI-REL (cfr. All. ) sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva della convenzione (All. 3) che ne costituisce parte integrante. In particolare dovrà essere utilizzata la richiesta di cui: a) all allegato da parte delle banche e degli enti creditizi non bancari; a) all allegato 2 da parte delle imprese di investimento, enti del settore pubblico e soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento. La sottoscrizione della lettera-contratto abilita il richiedente anche all esecuzione di operazioni cross-border, qualora sia stata barrata la relativa opzione nel contratto stesso. La domanda deve essere trasmessa: - alla Filiale della Banca d Italia coesistente con la propria direzione generale/amministrazione centrale (corrispondente per le banche alla Filiale competente per territorio ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza) o, in assenza di questa, con la sede legale; - alla Filiale della Banca d Italia coesistente con la succursale ovvero con la succursale principale, per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale in Italia, ma insediati nel territorio della Repubblica rispettivamente con una o più succursali; in particolare, per succursale principale deve intendersi quella designata dal soggetto interessato: i. come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate in Italia, per i soggetti sottoposti all obbligo di riserva (cfr. Strumenti di politica monetaria nell eurosistema- Guida per gli operatori ); ii. a perfezionare con la Banca d Italia il rapporto di partecipazione al sistema BI-REL, per i restanti soggetti; - alla Sede di Milano della Banca d Italia, nel caso di soggetti che accedono per via remota a BI-REL. La Banca d Italia, accertato che il richiedente possieda i requisiti per partecipare al sistema BI- REL e verificata la regolarità della documentazione prodotta, provvede all apertura di un conto di riserva, a comunicare al richiedente la propria accettazione e ad addebitare nel conto medesimo il canone di partecipazione al sistema di regolamento lordo( ). La Sede di Milano della Banca d Italia rende altresì noti al titolare il proprio indirizzo, la sigla telex e i propri numeri di fax ( 2 ). L apertura del conto di riserva attiva automaticamente il conto di gestione. 2 Cfr. il paragrafo Tariffe. Tale comunicazione non viene effettuata nel caso in cui sia già avvenuta per le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria. 22

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