PIANO REGOLATORE GENERALE
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1 COMUNE DI GEMONIO PROVINCIA DI VARESE PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Approvate con Del. G.R. n del Variante n.1 approvata con Del. G.R. n del Integrazione alla Del G.R. n con Del G.R. n del Variante N. 2 approvata con Del. C.C. N 31 del Variante N. 3 approvata con Del. C.C. N 43 del Variante N. 4 approvata con Del. C.C. N 29 del GEMONIO Lì IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA ARCH. BROGLIO MARIO ALBERTO 1
2 ABBREVIAZIONI E SIGLE C.M. Comunità Montana F.N.M. Ferrovie Nord Milano P.E.E.P. Piano per l Edilizia Economica Popolare P.d.F. Programma di Fabbricazione P.I.P. Piano degli Insediamenti Produttivi P.P.A. Piani Pluriennali Attuativi P.R.G. Piano Regolatore Generale P.S.E. Piano Socio-Economico della CM P.U.C. Piano Territoriale Urbanistico della CM S.P. Strada Provinciale S.S. Strada Statale Zone A Zone B Zone Omogenee ai sensi del D.M. 1444/68 (G.U. n. 97) Zone C Legislazione: (L. 1089/ (L. 1497/ Legge 1 giugno 1939, n.1089: tutela delle cose d interesse artistico e storico) Legge 29 giugno 1939, n. 1497: protezione delle bellezze naturali) L. 1150/ Legge 17 agosto 1942, n. 1150: legge urbanistica (con le integrazioni della legge 6 agosto 1967 n 765).e successive modifiche ed integrazioni L. 1902/ Legge 3 novembre 1952, n. 1902: norme di salvaguardia L. 1357/ Legge 21 dicembre 1955, n. 1357: modifiche a disposizione della legge urbanistica 17 agosto 1942 n sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951 n sui piani di ricostruzione. L. 167/ Legge 18 aprile 1962, n. 167: disposizioni per favorire l acquisizione di aree fabbricabili per l edilizia economica e popolare. L. 847/ Legge 29 settembre 1964, n. 847: autorizzazione ai Comuni e loro consorzi di contrarre mutui per l acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962 n L. 765/ Legge 6 agosto 1967, n. 765: modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n D.M. 1/ Decreto ministeriale 1 aprile 1968: distanze minime a protezione del nastro stradale etc. D.M. 2/ Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n L. 426/ Legge 11 giugno
3 1, n. 426: disciplina del commercio L. 865/ Legge 22 ottobre 1971, n. 865: programmi e coordinamenti dell attività residenziale pubblica; norme sulle espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. L. 1086/ Legge 5 novembre 1971: strutture in c.a. e metalliche L.R. 51/ Legge regionale 15 aprile 1975, n. 51: disciplina urbanistica del territorio regionale etc. L. 373/ Legge 30 aprile 1976: norme per il contenimento del consumo energetico (con regolamento di applicazione D.P.R. 26/6/77 n. 1052) L. 10/ Legge 28 gennaio 1977 n. 10: norme per l edificabilità dei suoli L.R. 60/77 - Legge Regionale 5 dicembre 1977n. 60: Norme di attuazione legge 28 gennaio 1977 n.10 in materia di edificabilità dei suoli e successive modifiche ed integrazioni L. 457/ Legge 5 agosto 1978, n. 457: norme per l edilizia residenziale (L.R. 33/ Legge regionale 16 giugno 1979, n. 33: norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a volt.) L.R. 93/ Legge regionale 7 giugno 1980, n. 93: norme in materia di edificazione nelle zone agricole. DPR 753/ Decreto 11 luglio 1980, n. 753: nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto L. 94/ Legge 25 marzo 1982, n. 94: conversione, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 concernente norme per l edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti L.R. 14/ Legge regionale 12 marzo 1984, n. 14: norme per l approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. L. 47/ Legge 28 febbraio 1985, n. 47: norme in materia di controllo dell attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. D.L. 312/ Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312: disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. L. 431/85 - Legge 8 agosto 1985 n. 431: Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale L. 122/ 89 - Legge 24 marzo 1989 n. 122: Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale L.R. 23/97 - Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23: Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici 3
4 comunali e disciplina del Regolamento Edilizio. e successive circolari, regolamenti e modifiche ed integrazioni L.R. 22/99 - Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 22: recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistiche-edilizie per agevolare l utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia L.R. 1/ Legge Regionale 15 gennaio 2001 n. 1: disciplina dei mutamenti di destinazione d uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico L. 166/02 - Legge 1 agosto 2002 n. 166: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti D.P.R. n. 380\2001 Decreto del Presidente della Repubblica 06 Giugno 2001 ; Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. D.Lgs. 42 \ 2004 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 ; Coduice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell art. 10 della Legge 06 luglio 2002 n L.R. 12 \ Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12: Legge per il governo del Territorio. L.R. 31/ Legge regionale 05 Dicembre 2008 n. 31: Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. 4
5 TITOLO I NORME GENERALI 5
6 ART. 1 VALIDITA DEL P.R.G. Tutto il territorio comunale è sottoposto alle norme del Piano Regolatore Generale approvato ai sensi delle leggi urbanistiche regionali e dello Stato. Gli interventi edilizi di qualsiasi natura così come in genere l uso del suolo per la residenza, la produzione, le attività pubbliche o terziarie sono soggetti: a) alle leggi vigenti (si indicheranno in seguito nella forma abbreviata come indicato in ABBREVIAZIONI E SIGLE alla voce legislazione cfr. pagg- 1-2); b) al PRG ed alle sue norme di attuazione, c) al Regolamento Edilizio ed al Regolamento di Igiene; d) al PUC della Comunità Montana per le norme immediatamente vincolanti nei confronti dei privati. ART. 2 ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati i quali formano un tutto inscindibile, come tali di pari efficacia obbligatoria e parimenti sottoposti alle norme di salvaguardia di cui alla L. 1902/1952 ed alla L.R. 51/1975. a) Tavola A: stato di fatto, sistema stradale 1:5000; b) Tavole B (B1 e B2): zonizzazione 1:2000; c) Tavola C: centro antico; d) Norme di attuazione. La tavola dello stato di fatto in scala 1:5000 e la relazione tecnica non hanno valore normativo ma semplicemente illustrativo. Avranno tuttavia valore per l interpretazione di eventuali ambiguità nel testo delle norme. ART. 3 PROGRAMMI DI ATTUAZIONE Il P.R.G. potrà attuarsi mediante programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell art. 10 L. 10/1977, tenuto conto che non esiste in tal senso obbligo, ai sensi dell art. 7 della l.r. 22/99. 6
7 ART. 4 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL PIANO IL P.R.G. si attua, a norma dell art. 31 della L.R. 51/1975 e della Legge 10/1977, mediante: 1) Piano esecutivi costituiti da: - Piani Particolareggiati di cui agli art. 13 e seguenti della Legge 1150/1942 e di cui all art. 27 della Legge e della Legge 10/1977; - Piani per Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge 167/1962 e successive modifiche; - Piani di Lottizzazione; - Piani di recupero; 2) Intervento edilizio diretto Il P.R.G. si attua nelle diverse zone secondo quanto precisato dalle norme di zona relative, attraverso gli strumenti della: Concessione edilizia, Autorizzazione edilizia e Denuncia di inizio attività (D.I.A.) con le modalità previste dalle norme statali e regionali vigenti al momento dell intervento. ART. 5 PIANI DI LOTTIZZAZIONE Circa i contenuti, l istruttoria e l approvazione dei Piani di Lottizzazione valgono le norme previste dalla L.R. 23/97 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle tavole del P.R.G. sono indicati col simbolo P.L. gli ambiti per i quali è obbligatorio un Piano di Lottizzazione esteso a tutto il perimetro indicato. Il simbolo P.L. indica interventi comprensivi di aree a standard già localizzate dal PRG o da localizzazione in sede di PL (in quest ultimo caso all intervento del PL devono essere reperite tutte le aree a standard necessarie per legge): ART. 6. INDICI URBANISTICI Hanno rilevanza ai fini della regolamentazione urbanistica i seguenti indici: S = superficie edificabile; Sc = superficie coperta; Slp = superficie lorda di pavimento; V = volume di costruzione; H = altezza delle costruzioni; If = indice di densità fondiaria; 7
8 Rc = rapporto di copertura; Ri = rapporto di impermeabilità; Dc = distacco dai confini; Ds = distanza dalle strade; Df = distacco tra i fabbricati. Quando gli indici suddetti sono vincolati dalle norme di zona, si intende che H, If, Rc, Ri sono i massimi consentiti; Dc, Df, Ds sono i minimi consentiti. ART. 7 - SUPERFICIE EDIFICABILE La superficie edificabile (S) comprende le aree tra loro contigue di cui chi intende costruire abbia la disponibilità all interno delle zone omogenee. Dette aree possono essere: a) in proprietà; b) in diritto di superficie; c) in proprietà di terzi ma asservite ad aree in proprietà o in diritto di superficie ai fini dello sfruttamento edilizio. Tale asservimento dovrà risultare da atto pubblico trascritto nei registri immobiliari. Non possono rientrare fra le aree suddette quelle afferenti a stabili costruiti o autorizzati prima dell adozione del PRG. Si considera afferente a detti stabili l area del fabbricato e quella circostante appartenente, all atto dell adozione del PRG, al medesimo proprietario e corrispondente all indice di densità fondiaria (If) previsto dal PRG nella zona in oggetto. ART. 8 SUPERFICIE COPERTA La superficie coperta (Sc), espressa in metri quadrati, è la superficie in proiezione verticale dello stabile e dei suoi accessori, con esclusione di gronde e balconi (per una massima sporgenza di m 1,50), sporti decorativi, ma con l inclusione di porticati, verande e bovindi. ART. 9 VOLUME DI COSTRUZIONE, SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO Il volume di costruzione (V) espresso in metri cubi, comprende tutto il volume edificato fuori terra, vuoto per pieno, sia degli edifici principali sia degli accessori. Detto volume è riferito alla situazione del terreno allo stato naturale o, nel caso e per la parte di terreno che venga abbassato rispetto al preesistente, a quella risultante dalla sistemazione; si considererà sino all intradosso del solaio di copertura dell ultimo piano praticabile; qualora detto solaio sia inclinato se ne considererà la quota media. Dovrà essere aggiunto il volume entro terra destinato ad abitazione (con presenza prolungata di persone e quindi con esclusione di cantine, ripostigli, locali per impianti tecnologici), attività produttive o commerciali, autorimesse 8
9 non a servizio delle abitazioni ed eccedenti la dotazione d obbligo degli standard urbanistici. Sono esclusi dal computo dei volumi: il volume utile di una autorimessa a servizio di ogni unità abitativa, anche in corpo separato dall edificio principale sino ad un massimo di 40 mc (per volumi maggiori si computerà la differenza); il volume degli spazi semiaperti (porticati e verande), purché aperti su due lati, e inoltre in ogni caso il volume dei porticati asserviti a pubblico passaggio; i volumi tecnici di torrini per ascensore (e anche del vano corsa ascensore quando ricavato all esterno di edifici preesistenti per l eliminazione delle barriere architettoniche); il volume dei sottotetti a paramento inclinato purché il tetto abbia pendenza minima del 25% e l altezza massima del vano sia inferiore a m 2,40. Agli effetti degli ampliamenti una tantum concessi nelle zone a struttura consolidata, in percentuale del volume esistente, sono esclusi dal computo di tale volume i sottotetti non destinati all abitazione, i quali, nel rispetto della sagoma esistente, potranno sempre essere recuperati per la residenza, anche in eccedenza sull If di zona. La superficie lorda di pavimento (Slp) è la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali di chiusura dei singoli piani abitabili o agibili, ivi comprese le superfici dei soppalchi e degli eventuali piani seminterrato agibili, quali laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione. Non rientrano nel computo: gli spazi aperti quali terrazze, logge e balconi, porticati; i sottotetti non abitabili o agibili; i ricoveri di autoveicoli con i relativi spazi di manovra; gli ambienti chiusi al piano terreno. Accessori alla residenza, purché abbiano un altezza massima netta interna non superiore a m 2,40 (cantine, locali per deposito carrozzine e bici, locali contatori); i locali per impianti tecnologici (centrale termica, locale contatori, autoclave, locali batterie di continuità, depositi al servizio di detti impianti) e i volumi tecnici emergenti anche se l altezza interna risulti superiore, per esigenza degli impianti, a m 2,40. ART. 10 ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI L altezza delle costruzioni (H), espressa in metri, si misura dal baricentro del terreno allo stato naturale, esclusi i riempimenti, ovvero dal baricentro del terreno sistemato qualora più basso del precedente, sino all intradosso di gronda, o, se più alto, all intradosso del solaio di copertura dell ultimo piano praticabile; qualora detto solaio sia inclinato se ne considererà la quota media. Nel caso di terreno in pendenza l altezza del fabbricato, misurata sulle facciate a valle (cioé a partire dalla quota più bassa del terreno al perimetro) non potrà superare per più del 20% il limite massimo di H fissato nella zona. In alternativa è possibile mantenere la sagoma dell edificio entro un piano ideale parallelo al terreno e tale che in ogni punto l altezza sul terreno sia pari alla H massima stabilita; l edificio potrà assumere così una configurazione a gradoni, ciascuno dei quali non dovrà avere profondità inferiore a m 4,00. Sono esclusi dal calcolo dell altezza i sottotetti non considerati nel calcolo di volume o di superficie lorda di pavimento e i volumi 9
10 tecnici dei torrini per ascensore, i quali dovranno tuttavia essere mantenuti nella minima dimensione possibile. ART. 11 INDICE E RAPPORTI L indice di densità fondiaria (If), espresso in mc/mq, è dato dal rapporto V/S. Il rapporto di copertura (Rc), espresso in percentuale, è dato dal rapporto Sc/s*100. Il rapporto di impermeabilità (Ri) espresso in percentuale, è dato dal rapporto Si/S*100, dove Si è la superficie del terreno reso impermeabile per costruzioni, pavimentazioni, piscine, campi da tennis, ecc: E evidentemente Si>Sc. ART. 12 DISTACCHI Il distacco dai confini (Dc), espresso in metri, è il distacco tra le pareti di un fabbricato e il confine di proprietà, misurato in ogni punto della parete perpendicolarmente alla stessa sino al confine di proprietà, con esclusione di gronde e balconi fino alla massima sporgenza di m 1,50 ma compresi i sostegni di porticati e verande. Il distacco minimo delle nuove costruzioni dai confini può essere ridotto per accordo tra i confinanti derivante da atto pubblico trascritto, purché nel complesso delle due proprietà sia comunque garantito il rispetto presente e futuro del Df minimo di zona, ovvero l aderenza tra fabbricati limitrofi. E altresì consentita la costruzione in aderenza a frontespizi nudi esistenti a confine o in arretramento inferiore a m 1,50 per tutta la lunghezza e altezza dei medesimi. Maggiori altezze e lunghezze comportano arretramento tale da assicurare il rispetto di Dc. Non vi è obbligo di distacco dai limiti di zona. La distanza dalle strade (Ds), espressa in metri, è la distanza tra le pareti di un fabbricato ed i fili stradali previsti in PRG, compresi i sostegni di porticati e verande nonché gronde e balconi posti ad altezza inferiore a m 4,50 sul terreno; gronde e balconi posti a maggiore altezza non saranno computati sino alla massima sporgenza di m 1,50. Il distacco tra i fabbricati (Df), espresso in metri, è il distacco tra le pareti di due fabbricati, misurato con esclusione di gronde e balconi sino ad una massima sporgenza di m, 1,50, ma compresi i sostegni di porticati e verande. Si misura, per entrambi gli edifici interessati, in orizzontale e perpendicolarmente alla facciata, in ogni punto della stessa, sino ad incontrare l altra facciata. L obbligo vige quando almeno una delle due pareti sia finestrata (non si considerano però le finestre dei vani scala) e per la porzione di parete comprendente le finestre maggiorata di un metro a lato dell ultima finestra. L obbligo di distacco vige anche tra fabbricati appartenenti a zone diverse, secondo il valore maggiore di Df fissato nelle due zone. Per i frontespizi nudi a confine o arretrati meno di m 1,50 si veda la voce relativa al distacco dai confini. 10
11 TITOLO II NORME DI ZONA 11
12 ART. 13 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole del Piano Regolatore Generale, con la seguente classificazione: 1) Zone di interesse pubblico ( F ) - zone destinate alla viabilità: - zone per scuole, attrezzature collettive in genere, verde pubblico, parcheggi (F 1); - zone per impianti tecnologici (F 2). 2) Zone residenziali: - zone di interesse ambientale A : A1 (centro antico) A2 (verde privato) - zone residenziali di completamento o assimilate B : B1 (consolidate) B2 (di saturazione) - zone residenziali di espansione C (con obbligo di P.L.) - zone residenziali di recupero urbanistico C1 3) Zone per attività produttive e commerciali: - zone artigianali e industriali D1 - zona commerciali D2 - zone per attrezzature ricettive D3 4) Zone a verde agricolo e boschivo: - zone a verde agricolo E1 - zona a verde boschivo e a vincolo idrogeologico E2 5) Zone a vincolo speciale: - zone verde di rispetto (cimiteriale e stradale) - edifici a vincolo monumentale 12
13 I ZONE DI INTERESSE PUBBLICO ART. 14 VIABILITA GENERALE Il sistema stradale generale è definito nelle tavole di progetto. L esatto tracciato delle strade potrà tuttavia subire variazioni, per esigenze tecniche, in sede di progetto esecutivo, sempre che non vengono alterate le quantità di superficie per edificare o per attrezzature. Sono comunque definiti dal P.R.G. i seguenti ingombri standard minimi della sezione viaria: a) strada statale (S.S.) n. 394 : m b) strade provinciali (S.P.) N. 45, 54 e 32 : m c) strada di cornice a monte (di nuova progettazione) : m più marciapiede d) strade comunali esistenti : m 6.00 Ad integrazione di quanto previsto dal D.M relativamente alle fasce di rispetto stradale, riportate ove necessarie nella tavola di piano, si definisce quanto segue per quanto riguarda l interno dell abitato: a) S.S. n. 394 /629: nell attraversamento urbano, gli edifici esistenti potranno essere conservati alle distanze attuali; eventuali nuove recinzioni dovranno avere, dal ciglio stradale, distanza minima di m b) Strada provinciale: le nuove recinzioni dovranno essere arretrate di m 4.00 dal ciglio stradale previsto. Gli edifici esistenti potranno essere conservati alle distanze attuali. In caso di ricostruzione degli stessi dovrà essere almeno garantito il rispetto degli ingombri standard di m c) Strade comunali carrabili: al di fuori dei centri antichi nelle zone residenziali le nuove recinzioni dovranno essere arretrate di almeno m 3.50 dall asse stradale come indicato nelle tavole. Al di fuori delle zone residenziali le recinzioni dovranno essere arretrate di m 3,50 dall asse previsto o, per le strade non incluse in piano, dall asse esistente. Per asse previsto si intende quello desumibile dalle tavole di P.R.G. ovvero quello risultante da progetti dall ANAS, Amministrazione Provinciale, Comune. Gli accessi alle strade statali e provinciali dovranno tenere conto di quanto previsto dalla L.R. 51 art. 25. Su tutte le strade, con esclusione dei nuclei antichi, i nuovi cancelli o le chiusure degli accessi carrai devono risultare in arretramento dall asse stradale, con verifica della piazzola di accesso ( non < mq 15) e tale da non ingombrare con macchine in sosta la sede attuale o di progetto, di almeno m 4,50 con opportuno raccordo della recinzione: per i percorsi pedonali gli eventuali arretramenti saranno indicati dalla Commissione Edilizia. All esterno del centro abitato gli interventi devono essere effettuati nel rispetto del Nuovo codice della strada Dlgs30/4/92 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 13
14 ART. 15 ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE E VERDE PUBBLICO (F 1) Le zone per attrezzature collettive previste in P.R.G. sono destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici quali risultano dalle definizioni dell art. 3 del D.L. 2/4/1968, n. 1444, e dall art. 22 della L.R. 51/75. Comprendono (coi relativi simboli usati nelle tavole): a) attrezzature per l istruzione: S - scuola materna - scuola elementare - scuola media b) attrezzature pubbliche di interesse comune: A - municipio - centro sociale e/o anziani - biblioteche e chiese c) attrezzature private di interesse comune: Ap - Si tratta di attrezzature che hanno pubblica utilità ma sono di proprietà e gestione privata. Rientrano in questa categoria le attrezzature pastorali connesse alle chiese (oratorio, centro familiare, centro anziani, cinema); ai fini urbanistici esse sono equiparate alle attrezzature pubbliche (A), e sono soggette agli stessi indici di cui al punto 1 del comma successivo. - Tali attrezzature non sono considerate nel computo degli standards urbanistici. c) verde pubblico: V - spazi pubblici attrezzature a parco; - spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport; d) Parcheggi pubblici: P - all aperto; - al coperto; La realizzazione di tali attrezzature è sottoposta alle norme di legge specifiche (ad es. per l edilizia scolastica il D.M. 18/12/1975). Dovranno essere osservate le seguenti norme: 14
15 1) Attrezzature per l istruzione e d interesse comune sia pubblico che privato: If = 1.5 mc/mq H = 9.50 m Rc = 30 % Dc = 5.00 m Df = 10 m Ds = 5.00 m Gli stabili esistenti potranno essere ristrutturati o anche ricostruiti nel rispetto degli indici esistenti 2) Verde pubblico: sono consentite piccole costruzioni per il ristoro, servizi igienici, tettoie coi seguenti vincoli: If = 0.3 mc/mq H = 5.00 m Rc = 5 % Dc =5.00m Df = 10 m Ds = 5.00 m Nelle aree destinate a verde pubblico può essere prevista la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo sport in tal caso è possibile la costruzione di spogliatoi, tribune, palestre, piscina, bocciodromo, tennis coperto e annessi con gli indici di cui al cap. 1 precedente (attr. Pubbliche). 3) Parcheggi pubblici: - E consentita la costruzione di pensiline, recinzioni. E riservata al Comune la facoltà di concedere, ai privati proprietari delle aree vincolate a nuovi parcheggi pubblici, di realizzare all interno di dette aree box o posti macchina di uso esclusivo che interessino parte delle aree vincolate e ciò purchè nel complesso resti comunque destinata ad uso pubblico la quota obbligatoria di standard. Sono consentite inoltre costruzioni realizzate a confine o a filo strada se giustificate con la continuità degli edifici adiacenti. 15
16 ART. 16 IMPIANTI TECNOLOGICI DI INTERESSE PUBBLICO (F 2) Sono le aree destinate all installazione di impianti ed attrezzature tecnologiche che non costituiscono standard urbanistici. Non sono soggetti a vincoli speciali gli impianti tecnologici afferenti pubblici servizi, anche se non situati all interno di zona con destinazione specifica (cabine elettriche, telefoniche, ecc.). L installazione di ripetitori per teletrasmissioni private è consentita purchè non comporti grave alterazione delle condizioni ambientali e non comporti volumi chiusi superiori ai 30 mc In occasione della relativa concessione o autorizzazione, il Comune di volta in volta imporrà gli opportuni vincoli di salvaguardia paesaggisticaambientale e anche di conformazione e distanza dei volumi dai confini o dalle strade. 16
17 II - ZONE RESIDENZIALI ART. 17 DESTINAZIONE Queste zone sono destinate alla residenza. In queste zone sono altresì ammessi: - Uffici privati o pubblici; - Negozi entro i limiti dell esercizio di vicinato di cui al regolamento approvato con D.G.R. n.3 del , laboratori per l artigianato di servizio purchè non dannoso o molesto; - Esercizi pubblici, alberghi, ristoranti. In queste zone sono esclusi: depositi o magazzini di merce all ingrosso o di materiali infiammabili o nocivi, industrie, lavoratori per l artigianato di produzione, laboratori per l artigianato di servizio qualora dannoso o molesto, macelli, stalle, ricoveri di animali (esclusi i pollai e simili di uso domestico purchè non comportino inconvenienti igienici) Eventuali edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali possono essere mantenuti purchè il linea con le norme antinquinamento ed igieniche. Si potranno eseguire su di essi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; ma non potranno essere ristrutturati o ampliati. Eventuali esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai 150 mq potranno conservare l attuale superficie con la possibilità di ampliamento fino ad un massimo di 600 mq. In deroga alle prescrizioni inerenti le distanze dai confini (indice Dc) è ammessa la realizzazione di barriere antirumore in difesa dalle strade e linee ferroviarie. 17
18 ART. 18 ZONE A Nel rispetto dell art. 5 della L.R. 1/2001 e dei disposti del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, con riferimento all all. C CENTRO ANTICO ( Prescrizioni ), i singoli edifici esistenti all interno del perimetro della zona A, sono caso per caso suddivisi nelle categorie di cui alla simbologia seguente: A B B1 B2 EDIFICI DI IMPORTANZA STORICO MONUMENTALE EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE (URBANISTICO ARCHITETTONICO) DA MANTENERE IN VOLUME E NELLE FACCIATE (CONTORNO GROSSO) CHE CONSERVANO I CARATTERI COMUNALI SALVO NORME ALTERAZIONI DA CONSERVAREIN VOLUME, PER LE FACCIATE DI NON PARTICOLARE INTERESSE.. C CASCINALI E RUSTICI RECUPERABILI PER LA RESIDENZA, CONSERVANDO IL VOLUME, AMMESSA LA CHIUSURA DEI FIENILI, PORTICATI SALVO QUELLI VINCOLATI FACCIATE DA RISTRUTTURARE IN CARATTERE CON L ESISTENTE. D EDIFICI DI INTERESSE URBANISTICO D1 DA CONSERVARE IN VOLUME, FACCIATE TOTALMENTE ALTERATE O NON AMBIENTATE DA RIFARE SECONDO CRITERI DI AMBIENTAMENTO D2 COME SOPRA CON FACCIATE ALTERATE CHE PERO CONSERVANO ELEMENTI DEI CARATTERI COMUNALI DA RIPRISTINARE FACCIATE DA CONSERVARE IN PIETRA A VISTA E F G COSTRUZIONE POST 1945 (EDIFICI ISOLATI O AGGIUNTE) DEMOLIZIONI NUOVE COSTRUZIONI DI CUI ALL ELENCO E 18
19 18.2 Per ogni categoria di edifici valgono le seguenti norme particolari: A EDIFICI DI IMPORTANZA STORICO MONUMENTALE Edifici meritevoli di conservazione totale per la loro rilevanza storico monumentale e comunque per il particolare pregio architettonico. Sono consentiti gli interventi di cui ai punti a) e b) dell art. 31 della L. 457/1978. Sono inoltre consentiti gli interventi di cui al punto c), con le prescrizioni di cui ai seguenti commi. Gli esterni e i prospetti su cortile non potranno essere modificati salvo che per ripristinare gli impianti costruttivi e l apparato decorativo originari. L adattamento degli interni alle esigenze funzionali della residenza moderna dovrà comunque rispettare l organismo distributivo e strutturale. Per gli immobili poi che siano anche vincolati ai sensi della L. 1089/39, il progetto di ogni intervento edilizio, fatta salva l ordinaria manutenzione, dovrà riportare il parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Il vincolo si estende alle sistemazioni esterne e anche al verde di contorno. Per eventuali innovazioni che siano compatibili con i criteri del restauro scientifico valgono in ogni caso le disposizioni di cui ai seguenti paragrafi B.1 e D.1 B EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE (urbanistico-architettonico): Per tali edifici sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) dell art. 31 della L. 457/78. Sono altresì consentiti gli interventi di cui al punto d) dell art. 31 della L. 457/78 limitatamente alla ristrutturazione degli interni (che dovrà comunque salvaguardare i caratteri più significativi dell organismo distributivo e strutturale) e all esecuzione di sobrie modifiche dell esterno le quali siano ispirate a precisi criteri di ambientamento e armonizzazione. Vale l ulteriore suddivisione in: B.1) Edifici da mantenere in volume e nelle facciate che conservano i caratteri originari, salvo minime alterazioni (tali facciate sono indicate in planimetria con contorno grosso) Le facciate sono vincolate alla conservazione di tutti gli elementi originari e al ripristino di quelli eventualmente obliterati, col mantenimento di scansioni e ritmi del linguaggio architettonico in essere. Sono in particolare da conservare o da risarcire con i medesimi materiali, se in pessimo stato di conservazione: - Portali di accesso con contorno in pietra lavorata; portoni o elementi decorativi degli stessi (catenacci, borchie, ecc.). Portali con incorniciature o sagomature ad intonaco, ad arco o comunque di pregio. Colonnati e porticati; loggiati; - Balconcini e balconate in pietra o in legno, parapetti in ferro battuto; inferriate decorative o di tipo tradizionale. - Paramento in pietra a vista quando indicato nella tav. 2 con l apposito simbolo. 19
20 - Elementi decorativi (davanzali, contorni, mensole) in pietra, in cotto, in stucco comunque inseriti nella costruzione; pietre miliari o con indicazioni di direzione. - Affreschi decorativi, indicazioni di data, scritte di epoca; campanelle; edicole sacre o altarini devozionali; padiglioncini sopra altane o terrazze. - Comignoli di buona fattura, pozzi, panchine in pietra sia all interno dei cortili che sulla pubblica via. Caso per caso potrà essere consentito l inserimento di nuove finestre, se rese indispensabili per assicurare un minimo di abitabilità, a condizione che ben si inseriscano nell ordine e nel ritmo delle aperture esistenti. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - risanamento delle murature. Dovrà essere curata l eliminazione dell umidità ascendente, sia nelle murature perimetrali che nei pavimenti dei locali terreni, dove è richiesta la formazione di vespai areati quando siano adibiti all abitazione. - impianti tecnologici. Dovranno essere per quanto possibile incassati nei muri. Per gli impianti gas, gli sportelli per il vano contatori dovranno essere salvo soluzione meglio mascherata in lamiera verniciata con colori compatibili rispetto a quelli di facciata, senza bombature o applicazione di profilati sulla parte visibile; è escluso l uso dell acciaio inossidabile. Le tubazioni, quando necessariamente esterne, dovranno avere percorso lineare, mantenere la medesima sezione in tutta la parte a vista, evitare ramificazioni. Il discorso di cui sopra vale anche per gli armadietti contatori ENEL; le cassette delle lettere dovranno essere se possibile incassate, di tipo semplice, colore scuro, con esclusione dell acciaio inox. Sono vietati i pannelli solari, salvo che il loro inserimento risulti non visibile da qualsiasi punto di vista. Altre soluzioni per il contenimento dei consumi energetici possono essere ammesse solo se compatibili col rispetto dei valori architettonici e ambientali. Le antenne Tv dovranno essere unificate almeno per ogni unità di proprietà; le antenne paraboliche potranno essere consentite solo se installate in posizioni non visibili da luoghi pubblici. - Copertura. Nei tetti dovranno essere mantenute le grondaie lignee, ovvero in pietra e intonaco sagomato e, ovviamente, sagoma, pendenza e imposta originarie; il paramento di copertura dovrà essere mantenuto in coppi lombardi se così esistente (nella manutenzione è consigliabile ricollocare i coppi vecchi almeno nei filari superiori); qualora il paramento sia diverso, dovrà essere sostituito con coppi, salvo il caso delle tegole marsigliesi che vengono ritenute ormai ambientate. E ammesso l inserimento di abbaini di tipo tradizionale a capanna, di piccole dimensioni, e l impiego discreto di lucernari tipo Velux senza alterazione delle falde; è vietato l inserimento di cupole in metacrilato, di lastre ondulate traslucide, trasparenti, in fibrocemento, metallo e in genere di tutti i materiali non omogenei con l ambiente tradizionale. Eventuali nuovi comignoli dovranno essere in muratura con copertura in pietra o in cotto; sono vietati i camini prefabbricati in cemento o in lamiera. I canali di gronda dovranno avere 20
21 sezione curva; potranno essere in lamiera verniciata nei colori di norma o in rame; sono vietati canali a sezione quadrata, in pvc o acciaio inox. I pluviali devono essere a sezione circolare e nei materiali di cui sopra. - Intonaci. Gli intonaci esterni, o comunque visibili da cortili e spazi pubblici e privati, è prescritto l impiego esclusivo di intonaco civile a grana fine, da tinteggiare o colorato in pasta. Nello scrostamento di intonaci esistenti ammalorati si dovrà procedere con cautela, per l eventuale reperimento di antichi rivestimenti di interesse storico, che andranno in tal caso ripristinati; per le tinteggiature si dovrà far riferimento alle tracce superstiti di quelle originarie e in ogni caso alla tabella di norma. E vietato l impiego di intonaci plastici o rustici a grana grossa, spruzzati, rigati, comunque elaborati. - Opere in pietra: rivestimenti. Davanzali, contorni, mensole e rivestimenti dovranno essere mantenuti o ripristinati nei materiali originari; i davanzali, qualora mancanti, dovranno essere in pietra bocciardata (o, in soluzioni economiche, in pietra artificiale) di grosso spessore. La zoccolatura è consentita in intonaco, in serizzo o beola posata a lastre rettangolari verticali, massima altezza cm 70: sono vietati di regola l opus incertum e il lastrame a spacco. E comunque vietato l inserimento di materiali diversi in facciata, applicazioni di rivestimenti ceramici, in marmo levigato e lucidato, perlinature in legno, lesenature in pietra ecc. - Balconi e loggiati Sono vietate nuove balconature. Balconi e loggiati, se originari, dovranno essere sostanzialmente mantenuti nella loro consistenza (dove è prescritta la conservazione dei loggiati questi potrà tuttavia essere consentita la riduzione di profondità sino a m. 1,50. Qualora siano stati alterati e non sia possibile il ripristino (e questo avviene per molte balconate in cui l originaria soletta in pietra è stata sostituita da piattabanda in c.a., anche di vecchia data), si dovranno quantomeno evitare provvedimenti peggiorativi, per es. l inserimento di frontaline in marmo e la maggiorazione di spessore per applicare il pavimento. Nei rari casi di balconate in legno, dovranno essere ripristinate con sostituzione dei materiali ammalorati; qualora il parapetto non risulti idoneo alle norme di sicurezza, si potranno integrare gli elementi lignei o applicare un grata leggera in ferro indipendente all interno. Quanto ai parapetti in ferro e alle inferriate in genere, si dovrà mantenere la tipologia originale o tradizionale, con verniciatura nei colori di norma; è ovviamente vietata la sostituzione con materiali diversi (alluminio, acciaio inox, parapetti pieni in muratura). - Infissi e serramenti Gli infissi e i serramenti dovranno essere mantenuti nella tipologia originale in legno, con persiane a gelosia, portoni a ventola a doghe orizzontali, verniciati secondo i colori di norma; in qualche caso potrà essere consentito l uso di serramenti in ferro o alluminio verniciato nei colori di norma. E comunque vietato l uso di serramenti in alluminio naturale o anodizzato, pvc, serramenti all inglese o monoblocco, scorrevoli a ghigliottina, avvolgibili in pvc, legno e metallo e l impiego di vetrocemento e di vetri stampati. Le porte dei box auto dovranno 21
22 parimenti essere in legno, naturale o verniciato nei colori di norma, con esclusione di serrande metalliche. Particolare cura si dovrà porre per gli interventi riguardanti le vetrine dei negozi, il cui inserimento è stato nel passato quasi sempre negativo. Si dovrà aver cura di limitarne le dimensioni, riconfigurare i contorni in pietra locale di grosso spessore ovvero con travatura in legno a vista. Le vetrine avranno vetri di sicurezza e saranno prive di serrande (eccetto che si realizzi un sistema di chiusura con antoni di legno asportabili). I serramenti di vetrina potranno essere in legno o in ferro/alluminio verniciati nei colori di norma o in legno, non in alluminio naturale o anodizzato. Essendo di regola esclusiva la chiusura di porticati esistenti, per quelli già chiusi o di cui si completi la chiusura, si manterrà il telaio del serramento quanto più possibile coperto dal contorno in muratura, limitando al minimo le divisioni: soluzione ideale l unica specchiatura di vetro. Eventuali tendoni per vetrina o loggiati dovranno avere manovre di dimensione limitata, forma regolare, essere in tinta neutra e compatibile con quella dell edificio. Eventuali insegne per negozi sia applicate a muro che inserite nel corpo delle vetrine non dovranno essere di materiali vistosi (materia plastica, opalina, alluminio anodizzato) ma ispirarsi piuttosto a tipi tradizionali ovvero rielaborare motivi moderni con materiali facilmente ambientabili (pietra, legno, affresco, ecc.) - Sistemazioni esterne, le più significative delle quali sono segnalate nella tavola. Dovrà essere conservata la casistica spontanea che offre una enorme varietà di pregevoli esempi: muri di cinta in muratura, anche alti ma arricchiti dal paramento in pietra a vista, dalla copertina in coppi, da nicchie o arcature, da portali e cancelli elaborati; sedili in pietra fuori delle case; qualche residuo pozzo (che pur richiuso per sicurezza va conservato come elemento storico decorativo), esedre, gazebo e chioschi per giardino con struttura in ferro; pergolati talora ancorati ai muri (mediante le tipiche pietre ad uncino); pavimentazioni con ciottoli ( rizzada ) e cordoli per delimitazione; gradinate in pietra locale, ecc. Per le nuove pavimentazioni è prescritto l impiego di acciottolato o pietra (beola, serizzo) di forma regolare, evitando l opus incertum. In determinati casi può essere ammesso il porfido, in cubetti o in lastre regolari. Cautela deve essere adottata nell impiego di blocchetti di cemento, in qualche caso ammissibile (fondo semierboso di parcheggi, piazzole di forma regolare, marciapiedi): si avrà comunque cura di ben correlare forme e colori all esistente. E vietato l impiego di ceramica, grès, marmi levigati, cemento battuto o in quadrotti anche a ciottoli, asfalto. - Materiali vietati. Oltre a quelli già elencati, tutti i materiali che per il loro colore, aspetto lucido e vistoso, siano fuori della tradizione e dell armonioso inserimento nell architettura spontanea o colta del nucleo antico. B.2) Edifici da conservare in volume. Per le facciate, di non particolare interesse, sono ammesse modifiche in carattere con l esistente (da effettuarsi 22
23 secondo i criteri di cui ai paragrafi B.1 e D.1 o per ricuperare l unità preesistente). C) CASCINALI O RUSTICI RICUPERABILI PER LA RESIDENZA. Vanno conservati volume e sagoma esistenti. Il ricupero è consentito soltanto se l osservanza delle norme igienico edilizie vigenti per le nuove costruzioni sia compatibile con accettabili criteri di ambientamento. E ammessa la chiusura di spazi semiaperti quali fienili, porticati (salvo quelli esplicitamente vincolati) e conseguentemente la ristrutturazione delle facciate, che dovrà essere condotta in carattere con l esistente, conservando quanto più possibile gli elementi tradizionali, e comunque secondo i criteri dei paragrafi B.1 e D.1; ciò particolarmente quando il pregio degli esterni sia messo in evidenza nella tavola all.c con il contorno grosso o con il simbolo pietra a vista da conservare. Le norme di cui al presente paragrafo valgono anche per il ricupero, di norma consentito, dei sottotetti e delle porzioni già destinate a deposito, sgombero, negozi, usi vari e comprese negli edifici di cui alle precedenti categorie. D) EDIFICI DI INTERESSE URBANISTICO. Edifici di interesse ambientale, limitato all aspetto urbanistico, presentando detti edifici caratteristiche architettoniche di poco pregio o addirittura di alterazione ambientale, per interventi recenti. Si dividono in : D.1) Edifici esistenti da conservare in volume. Le facciate sono totalmente alterate o non ambientate e sono da rifare (in occasione di consistente intervento) secondo criteri di corretto ambientamento. Sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) c) e d) dell art. 31 della L. 457/78. In caso di interventi edilizi, non di semplice manutenzione ordinaria, si dovrà provvedere a riformare gli esterni secondo i criteri seguenti. I prospetti dovranno essere informati a criteri di semplicità e di adeguamento ai valori tradizionali. Gli elementi architettonici dovranno essere conformi ai criteri del paragrafo B.1 e a quelli seguenti. - ambientamento: dovrà in linea generale, ricercarsi il migliore ambientamento con gli edifici più vicini di cui alle categorie precedenti. Dovrà essere perseguita l integrazione fra ambiente preesistente e stabili di nuova sistemazione: specie per quanto riguarda raccordi di gronda e delle coperture, intonazione di colori e materiali, ritmi di aperture e di sporti. - Balconi: i nuovi balconi dovranno essere in pietra a lastre monolitiche appoggiate su mensole sagomate, secondo la tipologia tradizionale; possono essere ammessi anche in legno, secondo la tipologia pure frequente della lobia. Le ringhiere potranno essere sia in legno che in ferro, di tipo semplice: sono escluse le false imitazioni di ringhiere tradizionali in ferro battuto di tipo molto elaborato. Sono esclusi anche i parapetti in muratura, salvo per i terrazzi o i portici totalmente interni al volume del fabbricato, i quali sono del resto i più facilmente inseribili nel contesto (con travatura in legno a vista per l archivolto, in qualche caso l arco a pieno sesto, davanzali del parapetto in legno o pietra, ecc. saranno in ogni caso da evitare le luci eccessive). 23
24 - Aperture e finestre: le aperture dovranno essere piuttosto strette ed alte in modo da consentire il facile uso di chiusure a gelosia. Eventuali inferriate dovranno essere eseguite con lo stesso criterio di cui sopra per le ringhiere. Per i serramenti in legno è preferibile la verniciatura nei colori di norma; il legno naturale uso noce si presta solo nel caso d un ridotto numero di aperture. - Abbaini, lucernari: l uso dei sottotetti esistenti è consentito per l abitazione o per gli accessori della stessa ed è anche raccomandato purchè ciò non comporti aumento del livello di gronda e maggiorazione della pendenza del tetto. L illuminazione del sottotetto si potrà ottenere con i criteri del paragrafo B.1 - Opere in pietra: qualora si intenda far uso di contorni per finestre, porte di ingresso, ecc, questi dovranno essere in pietra di tradizione locale (serizzo, beola, granito), martellinata e con grosso spessore, posata a filo di facciata. Si eviteranno comunque i contorni a cassetta con pietra tagliata in lastre sottili, posati con sporto rispetto alla facciata. Per una esecuzione economica è consigliato il davanzale in cemento a semplice sezione rettangolare con grosso spessore e, sul contorno della finestra, un fascia di intonaco civile tinteggiato in chiaro rispetto ai colori di facciata. Gli architravi delle finestre e anche, eventualmente, contorni e davanzale, potranno essere in legno, tinto noce. D.2) Edifici come sopra, con facciate totalmente alterate che però conservano qualche elemento dei caratteri originali da conservare e ripristinare in armonia con il resto, secondo i criteri del paragrafo precedente. E) COSTRUZIONI RECENTI (post 1945). Si tratta di costruzioni in essere isolate o derivanti da aggiungere a stabili del nucleo residenziale. Gli interventi ammessi, di cui alle lettere a) b) c) e d) dell art. 31 della L. 457//8 ovvero specificamente elencati in Tav. C2 dovranno consentire di ridurre l eventuale mancato ambientamento pregresso; così si dica per manutenzioni anche ordinarie (ad es.: riverniciature e imbiancature, sostituzione di tegole, ecc.) F) EDIFICI (o parti di edificio) DA DEMOLIRE. Sono questi i fabbricati che risultano di impianto successivo a quello originario e tale da alterare il primitivo organico rapporto di volumi costruiti e di spazi liberi. Si tratta in genere di piccoli accessori, tettoie, rustici di vario genere. Tali fabbricati potranno essere conservati sino al momento in cui il proprietario non richieda l autorizzazione per qualsiasi intervento edilizio, eccedente l ordinaria manutenzione, negli stabili limitrofi di sua proprietà; nel qual caso la concessione dovrà essere subordinata alla preventiva demolizione delle parti sopra individuate (per le quali non sono ovviamente ammessi interventi oltre l ordinaria manutenzione). G) NUOVE COSTRUZIONI (E INTERVENTI IN GENERE DI MODIFICA). Riguardano i modesti interventi di ampliamento consentiti e le modifiche volumetriche dell esistente che sono state ritenute compatibili con le preesistenze ambientali. Sono indicate puntualmente in apposito elenco nell all.c. Dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di cui ai paragrafi B.1 e D.1 24
25 18.3) Nell All. C sono particolarmente indicati elementi architettonici o urbanistici di pregio, da conservare: porticati, anditi e loggiati, muri di recinzione e portali d ingresso in essi ricavati, sistemazioni esterne e manufatti non connessi ad edifici vincolati e da conservare (pavimentazioni, muretti, archi traversi, panche, affreschi, iscrizioni, vere da pozzo, forni da pane, tabernacoli, colonne, ecc.) Sono pure indicate le aree a verde privato con vegetazione di alto fusto da conservare: le piante quivi esistenti dovranno essere mantenute e sostituite, in caso di morte, con essenze analoghe. Le nuove sistemazioni a giardino e ad orto non dovranno introdurre elementi di alterazione ambientale specialmente con varietà vegetali incongrue (quali abeti gialli, araucaria, ecc.) 18.4) Per quanto attiene i box-auto, non è consentito ricavarne negli edifici A, salvo che ciò non comporti modifica delle facciate; in genere si potranno aprire nuovi passi carrai sulle vie pubbliche, solo se entrata/uscita degli automezzi possano avvenire senza pericolo e senza intralcio per la circolazione. Negli edifici B.1 potranno essere ricavati soltanto nei cortili interni e solo se gli accessi esistenti e il pregio dei prospetti interni lo consentono; negli altri casi possono essere ammessi con gli stessi criteri già sopra contemplati per le aperture di vetrine; le porte devono essere in legno a scomparti e doghe orizzontali; sono vietate le porte in lamiera. Potranno essere altresì consentiti, qualora si verifichino le condizioni di sicurezza di cui sopra, box interrati in aree scoperte rialzate sulla strada o interne alla proprietà. 18.5) In allegato al regolamento edilizio sono indicate le gamme di colori consentiti o vietati per prospetti, gronde, opere in ferro, serramenti e chiusure ecc.; sono comunque vietate tinte variegate o marmorizzate, imitazioni di marmo, di legno o pietra. Tenuto conto dei colori vietati, è permessa la piccola variazione di tinta rispetto a quelli consentiti, in sostanza compresi nella gamma delle terre. Le tinte indicate in tabella non sono comunque oggetto di automatica autorizzazione ma dovranno essere scelte in modo congruente fra loro e con quelle degli edifici limitrofi, al fine di costituire un insieme armonioso. 18.6) Le nuove recinzioni dovranno essere particolarmente intonate alla situazione specifica. Nell impossibilità di dare regole fisse si segnalano le tipologie già ricorrenti e caso per caso ripetibili: muri in pietrame calcareo a vista, con lavorazione tradizionale tipo a secco in modo da evitare al paramento quell artificiosità che spesso si riscontra nei moderni muri in pietra, cancellata in ferro di tipo lineare verniciata nel colori di norma; muri di maggiore altezza sempre in pietrame e intonaco, con copertina a triangolo, in coppi o con pietra di grosso spessore. Soluzione più economica è la 25
26 semplice cancellata come sopra con zoccolo al piede di cm. 20. Sono escluse le siepi, salvo che all interno delle zone verdi, mentre sono consigliabili i pergolati anche connessi con la recinzione (specie se con il tipo tradizionale di sostegni in pietra murati nella cinta medesima). 18.7) E fatta salva la facoltà del Comune di determinare comparti di intervento attraverso la formazione di PR ex-lege 457/1978. Pertanto l intera zona A viene definita zona di recupero. Sono in ogni caso soggetti a piano esecutivo gli interventi che comportano una ristrutturazione edilizia complessiva degli edifici, la ristrutturazione urbanistica, nonché le modifiche della destinazione d uso connesse ad opere edilizie che comportano la necessità di acquistare aree ad uso pubblico. 18.8) Sono indicate in all. C anche le nuove aree a standard che è stato possibile ricuperare per parcheggi. Il Comune nel realizzarli dovrà curare l ambientamento degli eventuali muri di sostegno (di regola in pietrame), le pavimentazioni (acciottolato, beola) ecc. seguendo i criteri sopra enunciati per le sistemazioni esterne dei privati, le quali valgono ovviamente anche per gli spazi pubblici. 18.9) Gli interventi che riguardano gli edifici di cui alla categoria A dell articolo precedente, anche se parziali, devono essere compatibili con una confacente immagine complessiva dello stabile. Per gli interventi concernenti le altre categorie di edifici l unità minima di intervento è costituita dalla singola proprietà privata i cui prospetti si estendano dal terreno sino alla copertura. Qualora il prospetto dell unità immobiliare in questione occupi solo una parte dell alzato complessivo, mentre sono ammessi gli interventi all interno del fabbricato, le modifiche esterne potranno essere eseguite solo contemporaneamente alla sistemazione delle residue parti d alzato o quando siano comunque compatibili con lo stato di fatto. Come già detto nel precedente capitolo, gli interventi modificativi dei prospetti dovranno in ogni caso essere correlati con lo stato di fatto delle proprietà contermini: modalità operative genericamente ammissibili, potranno essere ritenute non accettabili allorquando ciò provochi un contrasto sgradevole con le facciate contigue, come ad esempio per quanto riguarda serramenti, tegole, gronde, balconi e (come già precisato) colori, ecc ) Negli ambienti già precedentemente abitati, così come nelle piccole aggiunte eventualmente consentite, di regola potranno essere conservate le altezze e i rapporti aeroilluminanti esistenti, anche se inferiori a quelli prescritti per le nuove costruzioni dalla normativa igienico-edilizia. Comune ed autorità sanitaria potranno tuttavia richiedere quei provvedimenti che siano indispensabili a garantire un minimo di osservanza dei moderni criteri igienici. Nel ricupero di ambienti precedentemente a diversa destinazione, dovranno invece essere osservate le norme vigenti. 26
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