Attività ricettive non alberghiere
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- Teodora Milani
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1 Attività ricettive non alberghiere Le attività: ESERCIZI DI AFFITTACAMERE; CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE; BED & BREAKFAST sono classificate come "attività ricettive non alberghiere", ai sensi della vigente normativa regionale. Sono esercizi di AFFITTACAMERE le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Di seguito le caratteristiche funzionali: 1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste per i locali di civile abitazione. 2. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienicosanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. 3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. 4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio: a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana; b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; c) telefono ad uso comune. 5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti. Sono definite CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
2 Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale. Di seguito le caratteristiche funzionali: 1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. 2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. 3. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto. 4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas; b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici; c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente; d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite. 5. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile. 6. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, sopra ricordato.. E' denominata BED & BREAKFAST l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile. L attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
3 Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. Pubblicità dei prezzi I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati Cessazione temporanea dell'attività ricettiva Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l attività si intende definitivamente cessata. Procedure burocratiche per l avvio dell attività: come inoltrare la modulistica in Comune La modulistica necessaria ad ottenere il nulla osta all apertura dell attività si trasmette in Comune in modalità telematica. Tale modulistica è disponibile presso gli uffici del SUAP Varenna, P.zza Venini 2, oppure sono scaricabili dal seguente sito internet: La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che utilizza la Modulistica Regionale Unificata, si trasmette in modalità telematica tramite il portale telematico ). Gestione alloggiati A seguito dell'avvio della procedura telematica "ALLOGGIATI WEB" per la raccolta digitale dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, la Questura di Lecco intende munire gli amministratori delle medesime di password e certificato digitale necessari per l'invio dei dati a mezzo web direttamente al Centro Elettronico Nazionale per la Polizia di Stato. Tale innovazione permette una migliore gestione del servizio e minori incombenze da parte dei gestori delle strutture rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 109 del TULPS. I gestori di strutture ricettive potranno, dunque, trasmettere tali dati utilizzando un collegamento ad Internet direttamente dalla propria struttura, anziché consegnare personalmente, presso gli uffici di Polizia le
4 cosiddette "schedine alloggiati" (iter consultabile sul portale internet ). Giova precisare che l interessato dovrà contattare il personale tecnico della Questura incaricato al servizio e, previo appuntamento telefonico, recarsi colà per ottenere le credenziali di accesso al sistema ALLOGGIATI WEB, esibendo il documento di identità ed il titolo che autorizza l'esercizio dell'attività ricettiva. Per maggiori informazioni contattare: QUESTURA DI LECCO Corso Promessi Sposi 40, Lecco Referenti tecnici: Sov.te LAUBHOLDT Roberto Ass.te TANCO Francesco Recapiti telefonici: 0341/ Diritti sanitari I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione della attività. I diritti sanitari ammontano a euro 34,00, da versare sul CCP n intestato alla ASL Prov. Lecco con causale D.I.A. L.R. 8/07. Al Comune va consegnata la ricevuta di pagamento. Aspetti fiscali Per quanto concerne gli aspetti fiscali, per le attività ricettive non alberghiere vige il principio cardine della distinzione tra occasionalità o abitualità dell attività. Nel primo caso i redditi prodotti sono da dichiarare nel modello Unico nel quadro dei redditi diversi ; mentre nel secondo caso è necessaria l apertura di una posizione imprenditoriale (apertura partita IVA eccetera). Il Testo Unico sul turismo della Regione Lombardia prevede inoltre che l attività di case ed appartamenti per vacanze deve essere gestita in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità anche temporanea di un minimo di 3 appartamenti situati nel medesimo comune. Regime sanzionatorio Il citato Testo Unico prevede inoltre un regime sanzionatorio come di seguito specificato: 1) Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro a euro ) Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro ) Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro ) Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.
5 5) In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.
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