STATUTO dell "ASSOCIAZIONE CORI PARMENSI"- ACP
|
|
- Benedetto Valsecchi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TITOLO I STATUTO dell "ASSOCIAZIONE CORI PARMENSI"- ACP "NORME GENERALI" ART. 1. L Associazione Cori Parmensi- in sigla ACP- ha durata illimitata. È apolitica, aconfessionale ed apartitica ed è un ente non a scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all art.3. E' costituita fra i gruppi corali operanti nella Provincia di Parma che aderiscono al presente Statuto. ART.2. SEDE - L Associazione Cori Parmensi ha sede legale nel comune di Parma. L Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull intero territorio nazionale ed anche all estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. FINALITÀ ART. 3. L Associazione Cori Parmensi svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell arte. Si propone di incrementare e valorizzare l attività musicale e in particolare la pratica del canto corale nella realtà locale, sia quale mezzo didattico - musicale e di trasmissione culturale, sia quale momento peculiare di un processo educativo individuale e comunitario, nonché di realizzare iniziative di utilità sociale volte a stimolare nel pubblico l interesse verso le problematiche musicali e culturali in genere. Pertanto, in particolare, si propone di: favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso l attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica polifonica sacra e profana, musica popolare, gospel, con gruppi maschili, femminili, misti e a voci bianche; favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale; individuare, sollecitare, promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento tecnicomusicale della coralità amatoriale (corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.); promuovere e organizzare corsi e seminari di studio per la formazione e l aggiornamento musicale di docenti della scuola dell obbligo e della scuola media superiore; organizzare, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti; 1
2 curare in proprio o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e/o la diffusione di pubblicazioni a carattere didattico - corale, edizioni discografiche, edizioni musicali; sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio; studiare e realizzare iniziative e collaborazioni con gli organi di informazione pubblici e privati per la diffusione dell attività e della cultura corale; far conoscere la propria attività nel territorio attraverso la diffusione di informazioni utilizzando gli opportuni mezzi di comunicazione; sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali non escludendo l adesione a tali organizzazioni; sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari; produrre elaborazioni, pubblicazioni musicali, CD atti a favorire la diffusione di quanto realizzato dagli associati. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. SOCI ART. 4. SOCI ORDINARI - Possono essere associati all'acp i complessi corali operanti nella provincia di Parma, con o senza ausilio di strumenti, che svolgano attività didattica e/o concertistica, in forma non professionistica, purché non iscritti ad altre associazioni che perseguano analoghe finalità in ambito provinciale e che si impegnino a operare secondo le finalità espresse dall ART. 3 - La domanda di iscrizione, rivolta al Consiglio Direttivo ed indirizzata alla Segreteria dell'associazione, deve essere, pena il rigetto della stessa: 1) munita dei seguenti requisiti formali: a) sottoscrizione del legale rappresentante del gruppo richiedente; previa presa di conoscenza ed accettazione del presente Statuto, che dichiari di non essere iscritto ad associazioni corali che perseguano analoghe finalità in ambito provinciale; b) indicazione nominativa delle persone fisiche che, pro tempore, ricoprono la carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Maestro e/o Direttore Artistico ove esistenti, del gruppo richiedente; 2) accompagnata dalla seguente documentazione: a) curriculum del gruppo richiedente che attesti l attività del complesso da almeno un anno; b) compilazione scheda con i dati riferenti l attività del coro; d) ricevuta comprovante il pagamento della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. ART 5. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - I Gruppi associati hanno diritto: a) ad essere tenuti al corrente riguardo l'attività svolta dall' Associazione, attraverso i suoi organi d'informazione; b) a partecipare alle attività promosse dall'associazione, compatibilmente con le esigenze organizzative di volta in volta emergenti e nel rispetto dei regolamenti stabiliti per ciascuna iniziativa; 2
3 c) ad essere assistiti e favoriti nella crescita dal punto di vista tecnico-musicale, in particolare con apposite e mirate consulenze offerte dalla Commissione Artistica dell'associazione, secondo quanto disposto dall'art.23, lett. e) del presente statuto. ART. 6. DOVERI DEGLI ASSOCIATI - I gruppi associati hanno il dovere: a) di partecipare attivamente, per quanto possibile, alla vita associativa, in particolare di essere presenti, tramite i propri rappresentanti, alle riunioni dell'assemblea Generale; b) di corrispondere annualmente la quota associativa; c) di comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'associazione ogni modificazione dei soggetti indicati al n. 1), lett. b) dell'art. 4. ART. 7. La qualità di socio si perde per recesso volontario (che dovrà essere comunicato per iscritto all Associazione), per scioglimento del complesso corale o per esclusione. ART. 8. L esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. ART. 9. Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell Associazione, non può ripetere i contributi versati e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. TITOLO II ART.10. Essi sono: ORGANI SOCIALI 1) L Assemblea Generale dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente; 4) Il Vice-Presidente; 5) Il Segretario; 6) La Commissione Artistica. CAPO I - L'ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI ART. 11. COMPOSIZIONE - L'Assemblea Generale e' composta da due Rappresentanti per ogni gruppo regolarmente iscritto all'associazione. Ciascun Rappresentante ha diritto ad un voto e deve essere munito di apposita delega da parte del gruppo associato. - Possono partecipare all'assemblea: a) i componenti del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, limitatamente alle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, a meno che non siano essi stessi rappresentanti di gruppi associati; 3
4 b) i componenti della Commissione Artistica, senza diritto di voto, a meno che non siano essi stessi rappresentanti di gruppi associati; ART.12. CONVOCAZIONE E VALIDA COSTITUZIONE - L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 30(trenta) aprile, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio stesso, e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo ovvero 1/4 degli associati ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti da trattare. - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, deve pervenire agli associati almeno 20(venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero 10(dieci) in caso di Assemblea Straordinaria. - L'Assemblea e' validamente costituita: a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. - Di ciascuna adunanza viene redatto verbale circostanziato a cura del segretario, da trascriversi in apposito libro, depositato presso la sede operativa dell'associazione. ART.13. COMPITI - Compiti dell'assemblea Generale sono: a) nominare il Presidente e il Segretario dell'assemblea stessa; b) discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi; c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo. d) discutere ed approvare relazioni generali, finanziarie, tecniche elaborate dal Consiglio Direttivo o da altri organi dell'associazione; e) approvare il Regolamento Attuativo del presente Statuto e deliberare circa eventuali modifiche del medesimo; f) fornire al Consiglio direttivo precisi indirizzi generali sulle attivita' sociali; g) discutere e ratificare gli atti di straordinaria amministrazione necessari ed urgenti deliberati dal Consiglio Direttivo; h) deliberare le occorrenti modifiche al presente Statuto; i) deliberare circa lo scioglimento dell'associazione. ART.14. MAGGIORANZE - VALIDA COSTITUZIONE IN CASI PARTICOLARI - Tutte le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione: 4
5 1) delle decisioni di cui alla precedente lettera h), per la validita' delle quali e' necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti: 2) delle decisioni di cui alla precedente lettera i), per le quali valgono le maggioranze previste dal Codice Civile (art. 21 comma 3 C.C.) CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART.15. MEMBRI - Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero di consiglieri stabilito ogni tre anni dall Assemblea Generale elettiva e sono eletti in base a quanto stabilito dall'art. 13, lett. c). - Gli eletti dall'assemblea, nella prima riunione, da tenersi entro 30(trenta) giorni dalla loro designazione, provvedono all assegnazione delle cariche associative. - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. - Sono eleggibili quali componenti del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che fanno parte dei gruppi regolarmente iscritti, indicati dai rappresentanti dei singoli gruppi nell'assemblea. - Il rappresentante eletto decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo in caso di esclusione ovvero di revoca di dimissioni personali, ed altresì in caso di recesso od esclusione dall'associazione del gruppo rappresentato. - Qualora, per qualsivoglia motivo, un componente del Consiglio Direttivo venga a mancare, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti. ART.16. CONVOCAZIONE E VALIDA COSTITUZIONE - Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi ovvero ogni qual volta 3 (tre) suoi membri ne facciano espressa richiesta ed e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente. - Non sono ammesse deleghe. ART.17. COMPITI - Compiti del Consiglio Direttivo sono: a) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; b) nominare i componenti della Commissione Artistica; 5
6 c) determinare la quota associativa annuale; d) deliberare sull'ammissione dei gruppi all'associazione; e) predisporre i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e di ogni altra manifestazione organizzata dall'associazione: tale funzione può, all'occorrenza, essere affidata, su apposita delega, dal Consiglio Direttivo alla Commissione Artistica; f) deliberare, in generale, ogni atto concernente l'ordinaria amministrazione, nonché gli atti di straordinaria amministrazione necessari ed urgenti, i quali dovranno, tuttavia, essere ratificati dall'assemblea Generale nel corso della prima riunione successiva all'assunzione della delibera. - Ai fini della lettera f) del comma precedente, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli che dispongono spese non previste nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea. ART.18. DECADENZA - Il Consiglio Direttivo decade: a) per voto di sfiducia espresso dall'assemblea Generale; b) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. - In tali casi, entro 30 (trenta) giorni il Segretario dovrà convocare l'assemblea Generale per procedere a nuove elezioni. ART.19. IL PRESIDENTE - Il Presidente e' il legale rappresentante dell'associazione. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in osservanza dell'art. 12, comma 1 del presente Statuto, convoca l'assemblea Generale. - Il Presidente vigila, altresì, sul patrimonio della Associazione, sull'attuazione delle delibere prese dall'assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo ed illustra annualmente all'assemblea Generale, con apposita relazione, l'attività svolta dall'associazione. - Partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione Artistica. ART.20. IL VICE-PRESIDENTE - E' compito del Vice-Presidente coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni e sostituirlo in caso di assenza o di dimissioni. - In assenza del Vice-Presidente, le funzioni a questo attribuite sono svolte dal Segretario o in sua assenza dal consigliere più anziano di età. 6
7 ART.21. IL SEGRETARIO - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Cura lo svolgimento delle attività sociali, la gestione degli affari generali, le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i verbali delle riunioni e, altresì, i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previa ratifica del Consiglio Direttivo; partecipa, infine, all'assemblea Generale, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica. Il Segretario non ha diritto di voto nelle riunioni della Commissione Artistica. ART.22. LA COMMISSIONE ARTISTICA - La Commissione Artistica si compone di 4(quattro) membri nominati dal Consiglio Direttivo fra i Direttori dei gruppi associati di provata preparazione e competenza o fra musicisti, terzi, di provata esperienza. Possono essere nominati membri anche i consiglieri del Consiglio Direttivo. - I commissari eleggono, tra di loro, nel corso della prima riunione, il Presidente della Commissione. - I Commissari hanno mandato triennale e possono essere riconfermati. - Alle riunioni della Commissione partecipano di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo, eventualmente a mezzo di proprio rappresentante munito di delega, ed il Segretario. - E' facoltà della Commissione Artistica invitare alle proprie riunioni altri musicisti o esperti in campo musicale, senza diritto di voto. - Si riunisce almeno ogni tre mesi. ART.23. COMPITI DELLA COMMISSIONE ARTISTICA - In qualità di organo consultivo dell'associazione riguardo le questioni tecnico-musicali, e' compito della Commissione artistica: a) proporre al Consiglio Direttivo iniziative volte ad incrementare il livello artistico- culturale dei cori associati; b) elaborare, su eventuale incarico del Consiglio Direttivo, i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e di ogni altra manifestazione organizzata dall'associazione; c) proporre, altresì, al Consiglio Direttivo i nominativi di Maestri che possano comporre le Commissioni Giudicatrici in Rassegne e Concorsi ovvero esercitare le funzioni di Docenti in Corsi e Seminari, nonché nominativi di complessi corali e/o strumentali idonei a partecipare a concerti o ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione; d) promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate; 7
8 e) assistere, con consulenze riguardanti specifiche questioni tecnico-musicali, i singoli gruppi aderenti all'associazione che ne facciano esplicita richiesta: tale attività di consulenza verrà espletata dalla Commissione compatibilmente con il carico di impegni istituzionali gravanti sulla medesima. f) partecipare all'assemblea Generale senza diritto di voto, salvo che i singoli componenti non siano essi stessi rappresentanti dei gruppi corali di provenienza. g) compilare e presentare annualmente all'assemblea Generale apposita relazione sull'attività svolta. - I pareri della Commissione Artistica diretti all'assemblea Generale o al Consiglio Direttivo sono espressi per iscritto e debbono essere allegati al verbale. ART.24. Tutte le cariche associative non sono remunerative, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. ART.25. I libri dell'associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sono: i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione, che possono prenderne visione ogni qualvolta ne facciano richiesta. ART.26. Il patrimonio dell Associazione è costituito: dalle quote sociali annue versate dai soci; da eventuali incrementi, sovvenzioni di Enti pubblici e privati, contributi anche volontari, lasciti, donazioni e oblazioni che per qualsiasi motivo fossero acquisiti dall Associazione; da beni mobili ed immobili che divenissero proprietà della Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio. La quota sociale, da versare all atto dell adesione all Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima, non puo essere trasferita a terzi o rivalutata ed è stabilita dal Consiglio Direttivo. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. ART.27. L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio finanziario consuntivo e quello preventivo per l anno seguente da presentare, entro il 30 aprile di ogni anno all Assemblea Generale annuale per l approvazione, previo invio ad ogni socio almeno quindici giorni prima della riunione. ART.28. L Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, beni mobili e immobili, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L Associazione con l approvazione dei suoi organi direttivi, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad eventuali perdite di gestione. 8
9 ART.29. L Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. ART.30. In caso di scioglimento dell Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART.31. Clausola compromissoria: qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parte contendenti; in caso di mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del tribunale di Parma. ART.32. Legge applicabile: per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenuta nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. 9
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopi. Art.1- E costituita con sede in Milano l Associazione culturale denominata MED (di seguito Associazione). Art.2- L Associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU )
STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU ) Art. 1 - COSTITUZIONE E costituita l Associazione denominata Professioni Intellettuali Unite, in forma abbreviata PIU (o anche PIU ), apartitica e senza fine
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliE costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in
Associazione Universitaria Studentesca DISMI_cREw COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in Reggio Emilia, via Amendola
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA
ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA STATUTO 1. Denominazione E' costituita presso l'università degli Studi di Udine, (Università), un'associazione di studenti avente la denominazione "Associazione Cultura
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE
STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI NELLA GIOIA ONLUS STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione, denominazione e durata a) È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1. - E' costituita l'associazione Associazione Italiana Acqua di qualità : la stessa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata limitata al 31/12/2100
DettagliSTATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES. ART. l - COSTITUZIONE E DURATA. E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES
STATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES ART. l - COSTITUZIONE E DURATA E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES ENVIRONMENTAL " con durata illimitata, con sede in Roma
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DANEO
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliTRACCIA DI STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
TRACCIA DI STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione degli Studenti del Continente Africano in Ferrara, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliAssociazione Culturale Enrico De Stefani
Associazione Culturale Enrico De Stefani ARTICOLO I E costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 00124 Roma L Associazione culturale Enrico De Stefani con durata indeterminata, la quale
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliFOTO CLUB ADRIA - STATUTO -
FOTO CLUB ADRIA - STATUTO - Art. 1) E costituito il FOTO CLUB ADRIA allo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni,
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliTutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ALLEGATO A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE CARPE DIEM. Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008
DettagliMilk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società.
Art.1 COSTITUZIONE Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società. Art.2 DURATA L associazione ha durata illimitata. Art.3 OBBLIGHI
DettagliSERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172
SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliStatuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età
Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età Approvato dal Consiglio Nazionale del 21/10/2006 Art. 1. Denominazione 1) È costituita la Sede Locale
DettagliART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo
STATUTO SEZIONI VICENTINE ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata
DettagliAllegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6
giunta regionale Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6 FAC SIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE Nota bene: il presente fac-simile è indicativo e può essere adattato alle specifiche esigenze
Dettaglidell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia
Dettagli