PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R. 11 DICEMBRE 1992, N 6935

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1 REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R. 11 DICEMBRE 1992, N 6935 P.R.G. - VARIANTE GENERALE Adottato con delibere n 92 e 93 del 17 e 18 dicembre 2002 dal Consiglio Comunale PARZIALE RIADOZIONE DESCRIZIONE ELABORATO COMPARATIVA N-1 Regolamento edilizio ELAB. n. 5a CODICE FILE ORIGINE CODICE STAMPA 03dc d.doc 03dc d.pdf DATA EMISSIONE CONTROLLATO PROGETTAZIONE COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3 LL.PP. ED URBANISTICA VIA XX SETTEMBRE N. 29 TEL 0442/ FAX 0442/ DIRIGENTE I PROGETTISTI ING. GIANNI ZERBINATI Servizio 1 pagina 1 di 64

2 INDICE TITOLO I... 6 DISPOSIZIONI GENERALI... 6 Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio 6 Art. 2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori 6 TITOLO II... 7 IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA... 7 Art. 3 - Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia 7 Art. 4 - Composizione 7 Art. 5 - Durata 8 Art. 6 - Attività di indirizzo 8 Art. 7 - Regolamentazione interna 8 Art. 8 - Il Dirigente 8 TITOLO III... 9 DEFINIZIONI... 9 Art. 9 - Definizione di elementi urbanistico-edilizi 9 Art Definizione di distanze 12 Art Definizione di elementi architettonici - glossario 13 Art Destinazione d uso 16 Art Tipologie di intervento 17 Art Manutenzione ordinaria 18 Art Manutenzione straordinaria 18 Art Risanamento conservativo 19 Art Ristrutturazione edilizia 19 Art Ristrutturazione urbanistica 20 Art Nuova costruzione ed ampliamento 20 Art Demolizione 20 Art Urbanizzazione 20 Art Cambio di destinazione d uso 20 TITOLO IV ATTI DI COMPETENZA COMUNALE Capo I - Certificazioni e pareri Art Certificato di destinazione urbanistica 21 Art Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica 21 Art Richiesta di pareri, nulla osta, certificazioni e autorizzazioni 21 Art Parere preventivo 21 Art La Conferenza dei Servizi 22 P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina II di 64

3 Capo II - Concessioni e autorizzazioni Art Interventi liberi 22 Art Opere soggette a denuncia di inizio attività 23 Art Opere soggette ad autorizzazione 23 Art Opere soggette a concessione 24 Art Opere pubbliche comunali 24 Art Opere in regime di diritto pubblico 24 Capo III - Procedimenti Art Concessione e dell'autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività 25 Art Validità della concessione 25 Art Evidenza della concessione, autorizzazione del progetto 25 Capo IV Presentazione dei progetti Art Formulazione della domanda 26 Art Asseverazione 26 Art Obbligatorietà degli elaborati tecnici 26 Art Indicazione degli elaborati tecnici 27 Capo V - Oneri Art Onerosità della concessione edilizia 31 Art Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione 31 Capo VI - Esecuzione e controllo delle opere Art Punti di linea e di livello 32 Art Inizio e termine dei lavori 32 Art Conduzione del cantiere 33 Art Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 34 Art Vigilanza sulle costruzioni 34 Art Varianti in corso d opera 34 Art Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo 35 Art Sospensione dei lavori 35 Art Decadenza della concessione o autorizzazione 36 Art Annullamento della concessione o della autorizzazione edilizia 36 Art Poteri eccezionali 37 Art Tolleranze 37 Art Certificato di abitabilità e agibilità 37 TITOLO V CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI Art Cortili 39 Art Cavedi e chiostrine 39 Art Lastrici solari 40 Art Impianti tecnologici 40 Art Decoro degli edifici 40 Art Parcheggi privati e spazi scoperti 40 Art Recinzioni 41 Art Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico 41 Art Altezza minima della falda del tetto 42 Art Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie 42 Art Coperture 42 Art Scale esterne 43 Art Marciapiedi 43 Art Portici pubblici o ad uso pubblico 43 Art Apertura di accessi e strade private 43 Art Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali 43 P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina III di 64

4 TITOLO VI NORME IGIENICO SANITARIE Capo I - Prescrizioni igienico costruttive Art Igiene del suolo e del sottosuolo 45 Art Fondazioni: tipo, materiali e dimensioni 45 Art Muri perimetrali 45 Art Misure contro la penetrazione di animali 45 Art Protezione dall'umidità 46 Art Convogliamento delle acque meteoriche 46 Art Isolamento termico 47 Art Impianto di riscaldamento 47 Art Requisiti acustici passivi 47 Art Requisiti dell'illuminazione esterna 47 Art Approvvigionamento idrico 47 Capo II - Fognature Art Condotti e bacini a cielo aperto 48 Art Condotti chiusi 48 Art Depurazione degli scarichi 48 Art Allacciamenti 48 Art Fognature degli strumenti urbanistici attuativi 48 Art Fognature singole 49 Art Prescrizioni particolari 49 Art Immondizie 49 Capo III - Ambienti interni Art Requisiti degli alloggi 49 Art Altezze minime nuove costruzioni e ampliamenti 50 Art Altezze minime edifici esistenti 50 Art Superfici minime 51 Art Dotazione degli alloggi 52 Art Ventilazione ed aerazione 52 Art Condizionamento: caratteri generali degli impianti 53 Art Installazione di apparecchi a combustione 54 Art Impianto elettrico 54 Art Dotazione dei servizi igienici 54 Art Scale, ascensori, ringhiere e parapetti 55 Art Piani seminterrati e sotterranei 57 Art Volumi tecnici 57 Art Recupero ed utilizzazione dei sottotetti a scopo abitativo 58 Capo IV - Costruzioni a destinazione speciale Art Edifici e locali di uso collettivo 59 Art Barriere architettoniche 59 Art Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse 60 Art Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 60 Art Impianti al servizio dell'agricoltura 60 Capo V - Prevenzione dai pericoli di incendio Art Locali per la lavorazione di materiali combustibili 61 Art Impiego di strutture lignee 61 Art Conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione incendi 61 Art Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco 61 Art Particolari prevenzioni cautelative 62 Art Uso di gas in contenitori 62 P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina IV di 64

5 Capo VI - Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori Art Scavi e demolizioni 62 Art Movimento ed accumulo dei materiali 63 Art Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico 63 Art Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità del territorio 63 P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina V di 64

6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio 1. Il Regolamento Edilizio disciplina l attività edilizia e di trasformazione urbanistica del suolo nonché le altre opere che modificano l aspetto del territorio e del paesaggio. 2. Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione; indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce, per la materia, i compiti del Dirigente o del Responsabile dell ufficio o del servizio, d ora in avanti il Dirigente; definisce la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia; descrive la procedura dei provvedimenti di competenza comunale; disciplina l esecuzione degli interventi ed il collaudo delle opere; indica le modalità per il controllo e la vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l esecuzione dei lavori; definisce i requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili e le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni. 3. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari. 4. I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell applicazione. Art. 2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori 1. La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dalle LL. 47/85 e 662/96, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p., è responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonché della correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati progettuali. In caso di dichiarazioni non veritiere il Dirigente ne dà comunicazione alle Autorità giudiziarie ed al competente Ordine Professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 6 di 64

7 TITOLO II IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA Art. 3 - Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia 1. La Commissione Edilizia è l Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio. 2. La Commissione esprime il proprio parere nelle seguenti ipotesi: a) Interventi edilizi soggetti a richiesta di concessione e autorizzazion ; b) Approvazione di progetti di pianificazione esecutiva; c) Interpretazione delle NTA e del regolamento edilizio in caso di norme contradditorie. 3. Può altresì essere sentita su loro richiesta dagli organi comunali o dal Dirigente nei casi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica dell'intervento. 4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l inserimento nell ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono. 5. L acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, prevista al successivo art. 4, 3 comma, è obbligatoria nei casi previsti dalle leggi vigenti. Art. 4 - Composizione 1. La Commissione Edilizia è composta da membri di diritto ed elettivi. Sono membri di diritto il Sindaco o un Assessore suo delegato, che funge da Presidente e il Dirigente o un suo delegato nell ambito dello stesso settore. 2. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina n. 6 esperti della materia, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza. 3. Nelle ipotesi previste dall art. 4 della L.R. 63/94, la Commissione è integrata, con le modalità di cui all art. 7 della citata legge, da due esperti pure essi nominati dal Consiglio Comunale scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e storico-artistiche. Il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di nominare con le medesime modalità i rispettivi sostituti. 4. La qualificazione di esperto va documentata dal curriculum professionale allegato alla delibera di nomina. 5. Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Dirigente. 6. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 7 di 64

8 Art. 5 - Durata 1. La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell intera Commissione. 2. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali. Art. 6 - Attività di indirizzo 1. La Commissione Edilizia può definire in un documento di indirizzi i criteri cui attenersi nell ambito delle proprie attribuzioni. Art. 7 - Regolamentazione interna 1. La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal Presidente, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. 2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione Edilizia, tuttavia, può ammettere l'audizione di professionisti o di privati. La Commissione Edilizia può svolgere sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell intervento per il quale è stato richiesto il parere. 3. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione. 4. Nella ipotesi in cui operi in composizione integrata, la Commissione Edilizia esprime i pareri con la necessaria presenza di entrambi i componenti esperti in bellezze naturali e di tutela dell ambiente. La loro presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri. 5. Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell ambiente va verbalizzato anche se favorevole. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell autorizzazione, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 490/99, da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Art. 8 - Il Dirigente 1. Il Dirigente è responsabile del procedimenti ai sensi dell art. 5 della L. 241/90 come modificato dall art. 6 della L. 127/97. In Particolare al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o provvedimento ritenza necessario adottare nell ambito della sua competenza. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 8 di 64

9 TITOLO III DEFINIZIONI Art. 9 - Definizione di elementi urbanistico-edilizi 1. Superficie fondiaria (Sf): è la superficie suscettibile di edificazione diretta, risultante dalla superficie territoriale (St) come definita dalla NTA del PRG, con la detrazione delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso di intervento diretto, la superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto a cui applicare l indice di densità fondiaria. Nel caso di aree edificate, la Sf relativa agli edifici è quella di loro pertinenza. E ammessa una tolleranza massima del 2% rispetto alla corrispondente superficie catastale; nei casi di differenza superiori deve essere allegata al progetto copia della domanda di variazione della superficie inoltrata al competente Ufficio del territorio 2. Superficie coperta (Sc): è la proiezione sul piano orizzontale, ad esclusione degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a 1,50 m, (misura massima complessiva di ogni eventuale elemento accessorio), delle scale aperte e scoperte, ma compresi i portici delimitati da pilastrature e le tettoie, indipendentemente dalle loro dimensioni. Sono esclusi dal computo gli elementi di arredo degli spazi scoperti residenziali, di modesta entità quali pergolati, gazebo, tende fisse, attrezzature sportive che non costituiscano volume e simili fino ad un massimo del 20% della superficie coperta dell edificio, e fino a un massimo di 25 mq; per gli edifici ricadenti in zone produttive sono esclusi dal computo gli impianti tecnologici quali silos, macchinari, cabine elettriche, pensiline esterne all edificio a protezione di veicoli, carrelli, vasche di depurazione e simili. 3. Superficie lorda di pavimento (Slp) o anche denominata superficie utile lorda (Sul) 1 : è la superficie data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, misurati al lordo delle strutture murarie perimetrali: Dal computo della superficie lorda sono esclusi: a) i porticati e le gallerie pubblici o di uso pubblico; b) i portici privati e le logge rientranti non più di 1,50 m.; le misure eventualmente eccedenti tale rientro verranno computate ai fini del calcolo della superficie lorda; c) i balconi con sbalzo fino a 1,50 m.; d) le autorimesse, le cantine, i locali tecnici e di servizio alla residenza interrati; e) i manufatti tecnologici così come definiti nel Regolamento Edilizio, e i volumi tecnici emergenti oltre la quota dell intradosso dell ultimo solaio (torri scale, ascensori, camini, abbaini e simili); f) sottotetti non utilizzabili come definiti al successivo punto 10. lettera c). 2 Per gli edifici ricadenti in aree produttive sono esclusi dal computo: gli impianti tecnologici quali silos, depositi sostanza pericolose, depuratori, e simili che necessitano di installazione separate dall edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali. 1 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE: E stata aggiunta la seguente frase: o anche denominata superficie utile lorda (Sul) 2 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE. E stato modificato il punto : Sono inclusi dal computo della Slp f) La quota dei sottotetti utilizzabile, calcolata dal punto in cui l altezza di all intradosso del solaio di copertura è maggiore di m. 1,50. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 9 di 64

10 5. Superficie utile (Su): è la superficie di pavimento misurata al netto di: murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, e di eventuali scale interne, di logge e balconi con misura inferiore a mt 1,50 ed al netto della superficie accessoria; comprende attici e sottotetti utilizzabili, nonché corpi a sbalzo chiusi. 6. Superficie accessoria (Sa) è la superficie netta di: cantinole, soffitte, depositi, lavanderie, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche ed altri locali al servizio delle residenze o delle attività principali, autorimesse singole e collettive, androni d ingresso, porticati, logge e balconi, sottotetti non abitabili, seminterrati e interrati non abitabili; 7. La superficie di vendita (Sv) è l area degli esercizi commerciali destinata alla vendita, dove ha accesso il pubblico, al netto delle murature, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature, camerini e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ad attività di supporto dell esercizio dove non accede il pubblico, quali magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell azienda non aperti al pubblico, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce. Non si considera altresì superficie di vendita l esposizione di prodotti in locali chiusi, a scopo pubblicitario, dove gli stessi siano visibili attraverso vetrine e senza contatto del pubblico con gli operatori. 8. Altezza dei vani: l altezza interna dei locali si misura dal pavimento all intradosso del soffitto o controsoffitto: nel caso di soffitto a travatura a vista, l altezza va misurata all intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è maggiore di due volte la larghezza del trave stesso, e all intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore (fig. 1); Figura 1 nel caso di vani con solai inclinati l altezza del vano è la media delle altezze (fig. 2); limitatamente ai locali con destinazione residenziale l altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile del sottotetto di altezza superiore a mt. 1,80 per la relativa superficie utile; Figura 2 P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 10 di 64

11 nel caso di vani ad altezze diverse l altezza è verificata per ciascuna parte del vano (fig. 3). Figura 3 9. Altezza dell edificio: è l altezza dell edificio corrispondente alla differenza tra la quota di riferimento 0,00 e il punto costituito dall intersezione dell intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale. Nel caso di tetti o quote campagna con misure variabili l altezza deve essere rapportata ai valori medi. Sono comunque fatte salve le deroghe previste dalla L.R n 21. I piani urbanistici attuattivi devono individuare le quote di campagna di riferimento per l intero ambito di riferimento. 10. Volume lordo dell edificio: è il volume del solido emergente dal terreno. Quando il solaio di copertura è inclinato l altezza è data dalla media ponderale delle altezze lorde. Ai fini del calcolo del volume fuori terra, l altezza del fabbricato sarà determinata come al precedente comma 9. Qualora tale solaio non sia piano, andrà considerata la quota media ponderale del vano astrattamente abitabile o agibile.sono esclusi: a) I porticati ad uso pubblico; b) le logge rientranti per una profondità massima di m. 1,50; c) i sottotetti non utilizzabili, per la parte al disopra della quota corrispondente all altezza del fabbricato, i cui muri perimetrali non superano i cm 60, che non presentano i requisiti di abitabilità e che abbiano una copertura sovrastante con pendenza non superiore al 35%; 3 d) balconi, sporti, cornicioni, gronde, aggetti, pensiline, e simili; e) i locali tecnici strettamente necessari per centrale termica, elettrica, extracorsa ascensore, montacarichi e relativi vani tecnici, impianti tecnologici, silos, e simili, con un limite massimo comunque pari al 2% del volume di ogni edificio; f) le scale di sicurezza interne ed esterne di qualunque altezza quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi; g) gli elementi decorativi e di arredo in genere, gli impianti non computabili come superficie coperta; h) per gli edifici ricadenti in aree produttive: gli impianti tecnologici quali silos, depositi sostanza pericolose, depuratori, e simili che necessitano di 3 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE: E stato modificato parzialmente il punto c): c) i sottotetti non utilizzabili, per la parte al disopra della quota corrispondente all altezza del fabbricato, i cui muri perimetrali non superano i cm 50, che non presentano i requisiti di abitabilità e che abbiano una copertura sovrastante con pendenza non superiore al 30%; P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 11 di 64

12 installazione separate dall edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali. i) gli elementi indicati al successivo art. 10 comma 4 l) le tettoie o costruzioni simili che non sono state computate come volume negli originari progetti autorizzati o concessionati. Nel caso di trasformazioni edilizie o funzionali sono computabili come volume nel limite massimo del 20%. 4 Art Definizione di distanze 1. Distanze dalle strade: È la distanza misurata a partire dal confine stradale fino al perimetro della superficie coperta del fabbricato, misurata in direzione perpendicolare. Le distanze minime sono stabilite dalle specifiche norme di ciascuna zona urbanistica. All interno dei centri storici e nelle zone residenziali di completamento gli edifici possono allinearsi agli edifici esistenti su lotti contigui, in deroga alle distanze minime nei casi dalla strada. Nel caso di edifici preesistenti, sorgenti su più lotti, che non rispettino la distanza minima dalla strada l'allineamento in atto è determinato: dalla distanza dalla strada, riferita alla edificazione prevalente sul tratto stradale considerato, qualora vi siano due o più edifici posti in allineamento; dalla media delle distanze dalla strada, riferite alla edificazione esistente, qualora non vi siano edifici posti in allineamento 2. Distacchi tra edifici e distanza dai confini: i distacchi tra gli edifici sono quelli stabiliti dal D.M. 1444/1968 e vengono misurati in direzione perpendicolare alle due superfici opposte, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta; le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta. Le distanze sono definite e precisate dalle norme tecniche di attuazione per ogni zona territoriale omogenea. Sono ammesse deroghe ai distacchi tra edifici nelle zone residenziali di completamento, nei modi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione. In tutte le zone di completamento e nelle zone rurali sono ammesse distanze inferiori dai confini, mediante assenso del confinate, nella forma di atto di servitù, registrato e trascritto 5 3. Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: È la distanza, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, misurate perpendicolarmente. La distanza si applica anche quando solo una delle due pareti sia finestrata 4. Distacchi e distanze particolari: la disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi, e quanto previsto dalla L.R. 21/96, non si applica: 4 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE. E stato introdotto il punto l) 5 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE: E stato aggiunto il seguente capoverso: Le distanze sono definite e precisate dalle norme tecniche di attuazione per ogni zona territoriale omogenea. Sono ammesse deroghe ai distacchi tra edifici nelle zone residenziali di completamento, nei modi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione. In tutte le zone di completamento e nelle zone rurali sono ammesse distanze inferiori dai confini, mediante assenso del confinate, nella forma di atto di servitù, registrato e trascritto P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 12 di 64

13 a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, e simili); b) alle strutture di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili); c) ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini; d) alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale; e) ai muri di recinzione di altezza inferiore a 1,80 mt e relativi manufatti per gli accessi; f) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee, ed elementi similari; g) agli ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche; h) agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo di spinta, motocondensanti, ed elementi similari); i) alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti; j) le casette in legno per il gioco dei bimbi, i depositi per gli attrezzi da giardino, le legnaie, ed elementi similari, con altezza massima non superiore a mt 2,00; k) i barbecue; l) le fontane e vasche d acqua d arredo e piscine private scoperte; m) ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati; n) per gli insediamenti produttivi, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori che necessitino di installazione separate dall edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali, ed elementi similari o) alle distanze dai confini delle zone territoriali omogenee agricole. 6 Art Definizione di elementi architettonici - glossario 1. AGGETTO: aggetto o sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, torretta, ecc.) o elemento sporgente (cornicione, doccione, gronda, ecc.) a sbalzo sulla muratura; 2. APPARTAMENTO o ALLOGGIO: insieme di ambienti ad uso residenziale fra loro relazionati. L appartamento indica l alloggio indipendente entro edificio a più piani. 3. BALCONE: struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo dalla facciata accessibile da portafinestra, con ringhiera, parapetto o balaustra, in legno, ferro o pietra. Può essere coperto. Se lo sbalzo è maggiore si parla di terrazza. 4. BALLATOIO: balcone molto lungo da cui si accede ad unità edilizie. 6 P.R.G-VARIANTE GENERALE. PARZIALE RIADOZIONE: E stato aggiunto il punto o) P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 13 di 64

14 5. CAVEDIO, CHIOSTRINA: spazi a cielo libero delimitati da pareti continue lungo tutto il perimetro, destinato esclusivamente ad illuminare ed areare locali accessori quali ripostigli, servizi igienici, bagni, lavanderie, centrali termiche e garage. 6. CORTILE: spazio delimitato da fabbricazione lungo il perimetro, destinato ad illuminare e ventilare locali abitabili 7. COSTRUZIONE: edificio od opera assimilabile che, indipendentemente dai tipi di materiale, dalle tecniche costruttive, dalle modalità di appoggio ed ancoraggio, costituisca una modifica all assetto urbanistico dell area preesistente, destinata a soddisfare esigenze perduranti nel tempo. 8. CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale come risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 9. LASTRICO SOLARE: copertura piana e praticabile di un edificio. 10. LOGGIA: spazio coperto situato al piano terra o ai piani superiori di un edificio, aperto su uno o più lati, compreso all'interno della proiezione planimetrica dell'edificio stesso, che si determina per effetto dell'arretramento di uno o più locali rispetto al fronte del fabbricato. 11. LOCALI UTILIZZABILI: spazi coperti, delimitati anche parzialmente da pareti, ove si svolgono, con presenza continuativa di persone, le attività qualificanti la destinazione d uso attribuita all immobile. 12. LOCALI AGIBILI: locali ad uso speciale che richiedono la verifica di standards prestazionali diversi da quelli abitabili secondo normative specifiche, quali negozi, laboratori, industrie ecc. 13. ORGANISMO EDILIZIO: insieme delle unità immobiliari progettate unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. 14. PERTINENZE : spazi e manufatti destinati in modo durevole a servizio di edifici esistenti, anche se non funzionalmente contigui. 15. PIANO FUORI TERRA: piano il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella della quota di riferimento 0,00 e/o piano nel quale l intradosso del soffitto si trova ad una quota superiore a mt 1,60 rispetto al piano di riferimento 0,00. Sono considerati piani fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra. 16. PIANO SEMINTERRATO : piano di un edificio nel quale l intradosso del soffitto si trova in ogni suo punto perimetrale ad una quota compresa tra mt 1,00 e m 1,60 rispetto a quella della quota di riferimento 0,00. Nel caso di differenza superiore a mt. 1,60 il locale è assimilabile a quello fuori terra, mentre nel caso di differenza inferiore a mt. 1,00 il locale è definito interrato. 17. PIANO INTERRATO: piano di un edificio nel quale l intradosso del soffitto si trova in ogni suo punto perimetrale ad una quota non maggiore di mt 1,00 rispetto a quella della quota di riferimento 0,00. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 14 di 64

15 18. PORTICO: spazio aperto su almeno due lati, con funzione di passaggio, che si determina per discontinuità dei locali al piano terra ovvero per l'edificazione su pilastri di tutto l'edificio o di un suo corpo. 19. PORTICATO: portico che si estende in lunghezza lungo una strada. La larghezza dei porticati viene misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo Nel caso di copertura a volta l altezza sarà verificata sulla corda. 20. QUOTA DI RIFERIMENTO 0,00 : piano di campagna calcolata come quota media del terreno naturale prima di ogni opera di sistemazione dello stesso o costruzione di manufatti, riferita all area di sedime dell edificio. Entro una fascia di 30 metri dalla strada la quota di riferimento è quella della strada stessa o del marciapiede, se esistente. La quota di riferimento rimane quella del terreno naturale od eventualmente sistemato nei casi questa risulti comunque più bassa di quella stradale. 21. SAGOMA: involucro esterno dell edificio costituito dall insieme delle figure piane delle facciate e delle falde del tetto quando costituisce elemento architettonico rilevante per la tipologia edilizia, con esclusione delle sporgenze e di tutti gli elementi che non concorrono alla definizione di superficie coperta. 22. SERRA: costruzione, di solito con pareti e soffitto di vetro, adibita esclusivamente alla coltura forzata di fiori o piante in condizioni climatiche particolari. 23. SOTTOTETTO: volume sovrastante gli edifici destinati in tutto o in parte a residenza; in particolare è quello spazio denominato anche soffitta, attico, etc., compreso tra l ultimo solaio ed il tetto. Il sottotetto è utilizzabile a fini residenziali qualora presenti i requisiti prescritti dall art. 104 del presente regolamento. 24. SUPERFETAZIONI: costruzioni a carattere precario o consolidate, aggiunte o indipendenti rispetto all edificio principale, che non risultano integrate compiutamente con l edificio e il contesto. 25. TERRAZZA: copertura piana, di solito praticabile, dotata di parapetto, con inclinazione idonea allo smaltimento della pioggia. L orditura si identifica in genere con quella del solaio sottostante; su di essa sono posati strati di isolante, impermeabilizzazioni e pavimentazioni. Si definisce inoltre terrazza: un pavimento esterno impermeabile; qualsiasi superficie piana o artificialmente spianata dinanzi o intorno ad un edificio (parterre, criptoportico) o in un parco (belvedere, rotonda, ecc.). 26. TERRAZZO o TERRAZZINO: un ripiano in aggetto, sinonimo di balcone, terrazzino. 27. TETTOIA: spazio coperto, con copertura a forma di tetto, delimitato da elementi verticali puntuali, aperto su quattro lati, quando è isolata, su tre lati quando è addossata ad un edificio. 28. VERANDA: balcone coperto aperto o chiuso da vetrate. 29. VETRATA: pannello a chiusura di finestre o spazi. 30. VOLUME TECNICO: somma dei volumi atti a contenere macchinari e impianti tecnologici strettamente funzionali all uso dell edificio. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 15 di 64

16 Art Destinazione d uso 1. Le destinazioni d uso sono l insieme delle diverse funzioni alle quali può essere o è adibito un edificio o un area. 2. Per quanto attiene agli immobili esistenti, all immobile singolo o alla singola unità abitativa, la destinazione d uso risulta dalla licenza o concessione edilizia, e in subordine da altri titoli abilitativi. 3. Ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti destinazioni d uso degli immobili: a) Residenziale: qualsiasi edificio o parte di edificio destinato in maniera stabile ad abitazione. Vanno compresi anche gli spazi di pertinenza. In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio o annessi a strutture produttive. b) Produttiva: comprende gli edifici destinati ad attività produttive classificabili come industriali o artigianali o del settore primario; c) Artigianale di servizio: comprende gli immobili destinati ad attività finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni (residenziali o produttive), in particolare quelle connesse alla cura della persona o dei beni di uso personale e comune, nonché alla manutenzione della casa (arredo, impianti) o degli edifici produttivi. Si considerano quindi di servizio le attività artigianali concernenti: - la cura della persona (parrucchiere, manicure, pedicure, massaggiatore, sarto, rammendatrice, calzolaio, lavanderia, stireria, lavasecco, ecc.) - la cura della casa o, più in generale, dell edificio (elettricista, idraulico, verniciatore, imbianchino, mobiliere, tappezziere, muratore, piastrellista, ascensorista, fuochista, tecnico radio TV, falegname, giardiniere, seggiolaio, ecc.); - la cura dei beni di consumo durevole (meccanico, ciclista, gommista, elettrauto, autoradio, ecc). Il carrozziere ed il verniciatore d auto sono però da considerarsi come attività artigianali ritenute incompatibili con la residenza e con talune funzioni particolari (scuole, ospedali, acc.). L artigianato di servizio è generalmente compatibile con la residenza purchè non sia molesto o pericoloso; può quindi localizzarsi nelle zone residenzili, rispettando eventuali specifiche previsioni. d) Turistica: comprende gli immobili e le aree destinate a: le strutture ricettive disciplinate dalla L. 217/83, e dalla L.R. 26/97 e L.R. 56/99 ad eccezione degli alloggi agri - turistici disciplinati dalla L.R. 9/97; i campeggi e i villaggi turistici come definiti dalla L.R. 56/99; le strutture ricettive extra alberghiere definite dalla L.R. 49/99; e) Commerciale, comprende gli immobili destinati a: - le attività di cui al D. Lgs. 114/98 e alla L.R. 37/99; - di somministrazione e vendita di alimenti e bevande; - bar e simili; - agenzie e sedi di rappresentanze commerciali; P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 16 di 64

17 - uffici annessi ad attività commerciali; - autorimesse pubbliche, - locali di pubblico spettacolo; - locali per attività artistiche, culturali e sociali; - chioschi, edicole, stazioni di servizio; - palestre ed impianti sportivi e ricreativi; - scuole private di ogni tipo. f) Direzionale: comprende gli immobili destinati a: - uffici pubblici e privati; - sedi o succursali di banche, socità enti o istituti; - cliniche ed ambulatori medici; - studi professionali. e) Rurale: locali, costruzioni, impianti e spazi destinati ad attività legate alla coltivazione del fondo e all agriturismo. f) Di servizio: campi ed impianti sportivi; discariche controllate ed impianti di trattamento dei rifiuti e di depurazione delle acque; le strutture di cui all art. 74 della L.R. 61/85; le attrezzature e gli impianti di interesse generale opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 L. 847/ Le pertinenze e i locali funzionalmente connessi si considerano aventi la stessa destinazione delle parti principali, fatta eccezione per gli edifici ad uso residenziale annessi ad edifici produttivi, destinati ad alloggio del proprietario o custode. Art Tipologie di intervento 1. Le categorie d intervento riguardanti le aree e gli immobili non ricompresi nelle zone A del PRG, sono così definite: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) ristrutturazione urbanistica; f) nuova costruzione ed ampliamento; g) demolizione; h) urbanizzazione; i) cambio di destinazione d uso; P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 17 di 64

18 Art Manutenzione ordinaria 1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. Tali opere, destinate a mantenere in efficienza l aspetto formale dell edificio, non possono comportare modifiche o alterazioni di alcun genere alle strutture ed agli elementi architettonici, e devono essere adeguate nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto. 3. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi: a) pulitura, riparazione anche con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi dell edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture ecc.), tinteggiatura dell edificio; b) sostituzione di elementi accessori o ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie, rivestimenti esterni ecc.; c) costruzione di arredi fissi interni anche con modesti interventi in muratura; 4. Non rientrano in ogni caso l'alterazione dei prospetti, l eliminazione o la realizzazione di aperture verso l esterno. Art Manutenzione straordinaria 1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire, con impiego di materiali eguali o diversi dai precedenti, parti anche strutturali fatiscenti o cadenti degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. 2. Rientrano in tale categoria: a) gli interventi di adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l installazione degli impianti; b) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari; d) spostamento di porte interne o di chiusura e apertura delle stesse; c) gli interventi di consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale e di coperture. d) la demolizione e costruzione di pareti divisorie purché le opere non comportino modifiche al numero degli alloggi e all impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine, etc.). e) l apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando tale intervento non sia conseguente e concomitante con modifiche distributive interne. 3. Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all adeguamento tecnologico. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 18 di 64

19 4. Con riferimento alle aree scoperte, la manutenzione straordinaria comprende collocazione di elementi di arredo, movimenti di terreno superficiali, pavimentazioni di nuovi percorsi. Art Risanamento conservativo 1. Per risanamento conservativo si intende il complesso di operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell organismo edilizio e che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con esso compatibili. 2. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi: a) conservazione e ripristino delle facciate dei prospetti principali, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti; b) conservazione e ripristino dell impianto strutturale originario; i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, o traslati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle dimensioni dei fori sulle facciate principali; c) conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, se legati alla tipologia fondamentale dell edificio; d) Riordino delle aperture su tutte le facciate con apertura di nuove bucature per necessità illuminotecniche nel rispetto delle forme, posizioni e dimensioni delle aperture originarie; e) aggregazione o suddivisione delle unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica di base; f) eliminazione e creazione di tramezzature; g) Inserimento di scale, ascensori e montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia e tipologia e la struttura dell edificio; h) Utilizzazione di soffitte e sottotetti; i) apertura di lucernari a raso sulle falde di copertura; Art Ristrutturazione edilizia 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 2. Tali interventi comprendono la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. 3. La ristrutturazione edilizia può prevedere la totale demolizione dell edificio solamente nel caso in cui ne sia prevista la ricostruzione nel rispetto della sagoma e del sedime dell edificio esistente. 4. Gli interventi di ristrutturazione non devono pregiudicare i caratteri architettonici o ambientali del contesto né comportare incremento di volume fatti salvi quelli per l adeguamento dei requisiti igienico sanitari. 5. La ristrutturazione può comportare la ricomposizione dei volumi per l accorpamento organico all edificio principale di accessori, pertinenze e superfetazioni con conseguente modifica parziale della sagoma e del sedime. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 19 di 64

20 Art Ristrutturazione urbanistica 1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro in tutto o in parte diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Art Nuova costruzione ed ampliamento 1. Le opere edilizie volte a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, ovvero ad ampliare o sopraelevare un fabbricato esistente sia fuori che entro terra costituiscono nuova costruzione. Art Demolizione 1. La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto. Art Urbanizzazione 1. Le opere necessarie ad attrezzare a fini edificatori le aree edificabili costituiscono interventi di urbanizzazione e consistono nella realizzazione di: viabilità, impianti a rete, aree per servizi pubblici, elementi di arredo urbano, ecc. Art Cambio di destinazione d uso 1. Il cambio di destinazione d uso consiste nell adibire un immobile ad un utilizzo diverso, anche parziale, rispetto a quello di cui al precedente art. 12, 2 comma. Il cambio di destinazione può essere effettuato con o senza opere a ciò preordinate. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 20 di 64

21 TITOLO IV ATTI DI COMPETENZA COMUNALE CAPO I - CERTIFICAZIONI E PARERI Art Certificato di destinazione urbanistica 1. Il Comune rilascia un certificato di destinazione urbanistica che, in relazione alle opere previste, specifica per l immobile oggetto della richiesta le disposizioni degli strumenti urbanistici territoriali, generali e attuativi vigenti e/o adottati, in particolare: a) le modalità di intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici; b) le destinazioni d uso ammissibili; 2. Il certificato va rilasciato dal Comune nel termine di 30 giorni dalla richiesta e conserva validità fino a che non intervengano modificazioni nella disciplina vigente e comunque non oltre dodici mesi dal rilascio. Art Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica 1. Il richiedente dovrà dichiarare: a) tutti gli elementi utili per identificare l immobile oggetto dell istanza; b) il recapito; c) estratto catastale con evidenziati gli immobili oggetto della richiesta; Art Richiesta di pareri, nulla osta, certificazioni e autorizzazioni 1. L'avente titolo richiede autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o certificazioni ad altre Pubbliche Amministrazioni, previsti dalle leggi vigenti. 2. Alla domanda di concessione o di autorizzazione, il richiedente allega gli atti di cui al primo comma o, riservandosi di produrli successivamente, le ricevute attestanti l avvenuta richiesta formulata alle predette Amministrazioni. Di tali atti l'interessato deve essere in possesso allorquando presenti D.I.A. Art Parere preventivo 1. Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da concessioni già rilasciate o in istruttoria, può chiedere al Dirigente una preliminare valutazione. 2. A tale fine, il privato fa pervenire senza particolari formalità gli studi preliminari, gli elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 21 di 64

22 l opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l inserimento finale. 3. Il parere della Commissione Edilizia e la relazione del Responsabile del Procedimento si limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate. 4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo. Art La Conferenza dei Servizi 1. La Conferenza dei Servizi, disciplinata dall'art. 14 della L. 241/90, è presieduta dal Responsabile del procedimento, ed è convocata dal medesimo anche su richiesta dell interessato. 2. Il verbale della conferenza è sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti, salva espressa dichiarazione a verbale dei presenti con la quale delegano il solo Presidente alla sottoscrizione. CAPO II - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI Art Interventi liberi 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi descritti al 3 comma dell'art. 76 della L.R. 61/85 non richiedono alcuna preventiva domanda, denuncia o comunicazione e non necessitano di alcuna autorizzazione o concessione edilizia, ferma restando la necessità di acquisire il parere del competente servizio della ULSS, qualora si vadano a modificare i parametri igienico sanitari. 2. Analogamente non richiedono domanda, comunicazione o denuncia, né concessione od autorizzazione le opere prescritte da ordinanze dirigenziali e quegli interventi di assoluta urgenza che si rendano necessari per evitare pericoli alla pubblica incolumità; per questi ultimi, entro 5 giorni deve essere data comunicazione al Comune delle circostanze che hanno resa necessaria la loro esecuzione assieme alle indicazioni dei lavori in atto, al nominativo del Direttore dei lavori e della ditta esecutrice. 3. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente necessari, richiedendosi comunque il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento per ciascun tipo di intervento edilizio, in quanto applicabili. P.R.G. VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 22 di 64

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