INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SUAP/SUE TELEMATICO
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- Aureliano Giovannini
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1 ALLEGATO A INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SUAP/SUE TELEMATICO ART.1 DEFINIZIONI Ai fini dei presenti criteri s intende: per SUAP: lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440; per SUAP Telematico: lo sportello istituito in capo all attuale sportello unico attività produttive quale canale esclusivo telematico tra imprenditore e Amministrazione per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (art.4 DPR 160/2010); per Responsabile del SUAP: il dirigente responsabile della struttura presso la quale è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive ovvero altro dirigente della stessa struttura individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune; per Responsabile Unico del Procedimento il dipendente individuato responsabile unico dei procedimenti amministrativi di competenza di un ufficio o servizio, ma comunque compresi nello Sportello Unico; per Referente interno del SUAP in altri uffici comunali: il dipendente individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un ufficio o servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico; per Referente esterno del SUAP presso Amministrazioni terze:il dipendente da ciascuna individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di loro competenza ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico; Decreto: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni: SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i., in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio; Procedimento Automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a Scia o a mera comunicazione; Procedimento Unico o Ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art.7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso; Portale: le pagine web del sito ; Sito: le pagine web dell'ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e Sportello Unico per l Edilizia; PEC: la posta elettronica certificata della struttura SUAP/SUE; E- mail: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria della struttura SUAP/SUE; si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa. OGGETTO Il presente allegato definisce i criteri organizzativi e di funzionamento del SUAP/SUE TELEMATICO. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP/SUE) TELEMATICO, istituito in capo all attuale Sportello Unico Attività Produttive, rappresenta l unico soggetto pubblico di riferimento territoriale, individuato quale canale esclusivo telematico tra imprenditore e Amministrazione ed è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione, al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza. ART.2 FINALITA' E CAMPI DI APPLICAZIONE Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e lo Sportello Unico per l Edilizia (SUE) telematico, quale unico punto di accesso per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 1
2 ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, costituisce lo strumento innovativo mediante il quale il Comune assicura l unicità di conduzione e la semplificazione per tutti i procedimenti innanzi citati. ART.3 TELEMATICA AL SERVIZIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE PROCEDURE Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui sopra, rientranti nel campo di applicazione del SUAP/SUE, ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli. Lo sportello provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Le comunicazioni allo sportello telematico sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Lo sportello può utilizzare il protocollo informatico dell ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa. Necessita della protocollazione delle PEC pervenute e/o trasmesse dallo sportello tramite la casella PEC specificamente ad esso assegnata, identificando tali documenti mediante il codice univoco di identificazione assegnato dal provider di posta elettronica. La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell ambito del procedimento ordinario e irricevibilità delle procedure nell ambito del procedimento automatizzato e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo. Sono fatte salve le procedure,fino a diversa disposizione, per le quali al momento non è possibile la gestione telematica in virtù di quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2011 secondo la quale sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III (Procedimento automatizzato) del DPR 160/2010,nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee. Salva diversa disposizione, sono inclusi nell ambito di applicazione del presente sportello i provvedimenti e le attività di natura edilizia produttiva, le medie e grandi strutture di vendita di cui agli artt.8 e 9 del D.Lgs. 114/98. ART. 4 FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SUAP TELEMATICO Lo sportello SUAP/SUE TELEMATICO, nell ambito della struttura complessiva del Comune, è una struttura all interno di un Settore ed opera alle dirette dipendenze del Dirigente del Settore in cui è incardinato. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite. Il SUAP/SUE TELEMATICO assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica dal SUAP/SUE TELEMATICO. Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al responsabile SUAP e SUE tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Il responsabile del SUAP/SUE costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. ART.5 ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SUAP 2
3 Il Dirigente responsabile del SUAP/SUE sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello sportello SUAP/SUE TELEMATICO e ad esso compete il rilascio del provvedimento conclusivo unico. Il Dirigente responsabile del SUAP/SUE, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo, individua, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello SUAP/SUE TELEMATICO, il responsabile unico del procedimento e i referenti interni del SUAP in altri uffici comunali. ART.7 ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ferme restando le responsabilità dei singoli referenti del SUAP in altri uffici comunali o presso le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento conclusivo, il responsabile unico del procedimento, individuato ai sensi dell articolo precedente, sovrintende e coordina le attività necessarie al funzionamento dell ufficio o servizio a cui è assegnato ed, in particolare: coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle altre amministrazioni e degli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti nel procedimento, interpellando direttamente, se necessario, i singoli referenti dei procedimenti coinvolti; sollecita gli uffici e le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti e adotta gli atti conseguenti necessari a dare piena attuazione a ciò; inoltra direttamente tutte le comunicazioni e gestisce la casella PEC del SUAP/SUE anche con l utilizzo di strumenti di firma digitale; cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni di volta in volta interessate; cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati; cura, inoltre: l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica; la ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze dei servizi; la ricezione, la protocollazione, l'archiviazione informatica delle pratiche ed il loro aggiornamento telematico; l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente, il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso); ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato dal Responsabile. deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività sia sempre improntata ai seguenti principi: massima attenzione alle esigenze dell'utenza; puntuale rispetto dei termini; rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; standardizzazione della modulistica e delle procedure. ART.8 PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO SCIA Nel caso in cui le attività da avviare sono soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la SCIA è presentata telematicamente allo sportello telematico SUAP/SUE ON LINE. La SCIA per l avvio/modifica dell attività, nel caso in cui sia contestuale alla comunicazione unica (ComUnica), è presentata, telematicamente sui modelli predisposti dal SUAP e reperibili sul relativo sito web del Comune, presso il registro delle imprese che la trasmette, con le medesime modalità, al SUAP che 3
4 rilascia ricevuta di avvenuta protocollazione. A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l attività, in quanto la ricevuta costituisce il titolo autorizzatorio valido anche ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi ed autotutela dell amministrazione. Lo sportello al momento della presentazione della SCIA verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati nelle modalità che di seguito si riportano: Modello SCIA, della relazione asseverante debitamente compilata in ogni parte e comprensiva degli allegati ivi previsti ed in ogni caso secondo le indicazioni pubblicate sul sito; identificativi catastali (fg. part. e sub); comodato, ecc..); /SUE, e versamento ASL o per altri Enti se dovuti; Ove sia riscontrata la non completezza formale della segnalazione la stessa sarà considerata irricevibile e non protocollabile con conseguente inefficacia della stessa e, in tale ipotesi, gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione della documentazione in formato completo e regolare. La ricevuta di pratica SUAP è emessa in modalità automatica dal sito istituzionale del SUAP, previa autenticazione informatica ovvero nella casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata. Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l' avvenuta consegna al SUA P della segnalazione o dell' istanza. Verificata la completezza formale della segnalazione, viceversa, il SUAP protocolla la SCIA e la invia telematicamente (o in formato cartaceo nei limiti di cui alla Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo 2011) agli uffici/enti competenti delle verifiche. A seguito della suddetta protocollazione il richiedente può avviare l intervento o l attività oggetto della segnalazione. Gli uffici/enti competenti alle verifiche, in caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti necessari all espletamento di quanto oggetto della SCIA, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, comunicano al SUAP il divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,l interessato provveda a conformare detta attività alla vigente normativa nel termine fissato dall Amministrazione stessa che, in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni. Decorsi i termini su indicati, per l adozione dei provvedimenti di cui al punto precedente, l amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla vigente normativa. In caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui sopra dalla presentazione dell istanza, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. Nei casi ricadenti nel procedimento in SCIA, il soggetto interessato può avvalersi dell Agenzia d Impresa di cui al DPR 159/10 (ove costituita), per le funzioni di cui all art. 38, comma 3, lettera c) del D.L. n. 112/2008 (attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cassazione dell esercizio dell attività d impresa).l Agenzia, compiuta l istruttoria di cui al comma precedente, trasmette, in modalità telematica, al SUAP, una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzativo per l esercizio dell attività e per l avvio immediato dell intervento dichiarato. L interessato che intende avvalersi dell Agenzia può utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla stessa e può, mediante procura, incaricare l Agenzia medesima di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e documenti necessari che siano in possesso dell amministrazione pubblica. 4
5 Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica dello sportello telematico sono resi accessibili dal sito del SUAP e sono firmati digitalmente dal responsabile unico del procedimento. Sono fatti salvi i provvedimenti conclusivi unici di competenza del Responsabile SUAP. ART.9 PROCEDIMENTO UNICO O ORDINARIO Al di fuori dei casi di applicazione della SCIA l'interessato presenta la domanda unica utilizzando il modello all uopo previsto e scaricabile dal sito web unitamente alle istanze per l attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni. Lo Sportello Unico acquisisce gli atti di assenso ai sensi del Decreto, della legge 241/1990, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli enti interessati. Il SUAP verifica la completezza formale delle medesime istanze entro cinque giorni dalla presentazione delle stesse e, ove complete, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale. Decorso tale termine l istanza si intende presentata correttamente. Nel caso in cui si renda necessario acquisire intese, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, provvede all indizione ed alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell art. 14-ter della L.241/90, trasmettendo la medesima indizione, unitamente alla istanza e alla documentazione tecnica allegata, agli uffici/enti interessati al procedimento. La prima seduta della conferenza dei servizi si terrà entro 15 giorni dalla data dell indizione ( o entro massimo 30 giorni nei casi considerati dal SUAP di particolare complessità) ed è fatto obbligo, a tutti i soggetti che sono invitati a prenderne parte per l espressione del parere di competenza, richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, per una sola volta e nel periodo di tempo intercorrente dall acquisizione dell istanza alla prefissata data della prima seduta. Il richiedente e il progettista dovranno fornire i chiarimenti/integrazioni dovute nella stessa seduta, ove possibile, o in un momento successivo, ma comunque almeno 5 giorni prima della data fissata per la seconda e conclusiva seduta tenuto conto dell obbligo, da parte del SUAP, di chiudere comunque il procedimento entro il termine massimo di giorni 25 dalla data della prima seduta di conferenza. Nel rispetto del principio del divieto di aggravamento del procedimento ove necessiti acquisire solo il parere urbanistico - edilizio e quello relativo al Commercio/Pubblici Esercizi/Artigianato, il SUAP potrà decidere di non procedere alla convocazione della conferenza dei servizi, ma provvedere direttamente all emanazione del provvedimento conclusivo, previa istruttoria volta a determinare la conformità dell intervento alla normativa urbanistica edilizia ed Annonaria. In tale ultima ipotesi, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro il termine di giorni trenta dalla presentazione dell istanza. Il predetto termine si sospende in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. 14 e ss. della L.241/90 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti possono essere anche comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. Nei procedimenti di cui al presente articolo l'agenzia per le imprese di cui al DPR 159/2010, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmettere la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia può fornire assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. L'Agenzia può, altresì fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. Alle conferenze dei servizi possono partecipare, ove interessati e con finalità meramente consultive, anche rappresentanti delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti possono essere anche comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. 5
6 Nei procedimenti di cui al presente articolo l'agenzia per le imprese di cui al DPR 159/2010, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmettere la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia può fornire assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. L'Agenzia può, altresì fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. Alle conferenze dei servizi possono partecipare, ove interessati e con finalità meramente consultive, anche rappresentanti delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali. ART.10 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO Il SUAP/SUE TELEMATICO sarà dotato di un sistema informatico che garantisce l'accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica o informazioni varie. A tale scopo i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni: a. il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati; b. un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi; c. la gestione automatica dei procedimenti del SUAP/SUE, che abbia quali requisiti minimi: l indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente; uno schema riassuntivo dell intero iter procedurale e dello stato d avanzamento della pratica; d. la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate; L'accesso alle informazioni pubbliche e' garantito a chiunque vi abbia interesse tramite la rete civica. Le informazioni pubbliche concernono principalmente: o gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; o le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso; o la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy, alla privativa industriale o che rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. L archivio delle istanze presentate allo sportello, comprensivo delle caratteristiche dell intervento e dell esito finale dell istruttoria, è di libero accesso. ART.11 MODALITA DI ARCHIVIAZIONE Tutte le pratiche SUAP/SUE vengono registrate nell archivio informatico dello Sportello SUAP/SUE TELEMATICO in ordine di arrivo. Ad ogni pratica viene attribuito un numero progressivo. L originale cartaceo di ogni pratica viene conservato nell archivio dell Ufficio il cui responsabile svolge la funzione di Responsabile unico del procedimento sulla pratica stessa. Il pieno svolgimento dei compiti dello Sportello Unico è subordinato alla dotazione di adeguate tecnologie che consentano una rapida gestione delle procedure, una agevole e costante estrazione dei dati per il servizio all utenza, nonché la visualizzazione delle attività svolte dagli enti esterni in ordine alle pratiche presentate. ART. 12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO L'Amministrazione Comunale programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la formazione e l'addestramento professionale del personale addetto allo sportello SUAP/SUE TELEMATICO. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento. ART.13 TARIFFE I servizi resi dallo Sportello Unico SUAP/SUE sono soggetti al pagamento delle spese o diritti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 6
7 ART.14 RINVIO ALLE NORME GENERALI Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive e Sportello Unico per l edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento amministrativo ed al regolamento comunale per l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. ART. 15 SANZIONI La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale e alla prosecuzione dell attività. Lo Sportello Unico ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza aggravare il procedimento amministrativo. ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Il SUAP/SUE TELEMATICO si attiva secondo i criteri di gradualità parallelamente all attivazione e allo sviluppo di un apposito programma informatico. Sono oggetto della prima fase di avvio dello sportello telematico i procedimenti soggetti al regime della segnalazione certificata di inizio attività SCIA da presentare, ai sensi dell articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed autorizzatori per le attività produttive, già collocati presso l Ufficio Commercio- Attività Produttive del Comune. In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto le istanze dovranno essere presentate in via telematica con le modalità di cui all allegato tecnico del medesimo decreto. Sono fatte salve le procedure, fino a diversa disposizione, per le quali al momento non è possibile la gestione telematica in virtù di quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2011 secondo la quale sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III (Procedimento automatizzato) del D.P.R. 160/2010, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.P.R. 160/2010, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. Le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella L.241/1990, nel Decreto e nel presente regolamento senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse. 7
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