RICHIESTA DI INVALIDITA CIVILE
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- Bernardo Genovese
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1 TITOLO: RICHIESTA DI INVALIDITA CIVILE SOMMARIO: Lo scopo di questa dispensa è di fornire una visione semplificata di quanto contenuto le indicazione per effettuare la richiesta di invalidità civile. Invitiamo il lettore a contattarci al nostro indirizzo mail o al nostro numero di telefono per richiedere maggiori dettagli a riguardo. Pagina 1 di 20
2 LISTA DELLE REVISIONI ISSUE DESCRIZIONE DATA / Originale 30/11/12 Pagina 2 di 20
3 INDICE 1 LISTA DEGLI ACRONIMI SCOPO DEFINIZIONI HANDICAP DOCUMENTI APPLICABILI LA DOMANDA COSA OCCORRE FARE PER COSA VIENE EFFETTUATA TALE RICHIESTA? COME RICHIEDERE IL CONDICE PIN CERTIFICATO MEDICO ONLINE DOMANDA ONLINE CONVOCAZIONE A VISITA ACCERTAMENTO SANITARIO ESITO DELLA VISITA MEDICA TRASMISSIONE DEL VERBALE CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI VISITE MEDICHE DI REVISIONE RICORSI Il procedimento La consulenza tecnica Cosa cambia e come Nuovo iter in sintesi NOTE Pagina 3 di 20
4 1 LISTA DEGLI ACRONIMI. ASL DL DM INPS NB PIN SSN Azienda Sanitaria Locale Decreto legge Decreto ministeriale Istituto Nazionale Previdenza Sociale Nota bene Numero di identificazione personale Servizio Sanitario Nazionale Pagina 4 di 20
5 2 SCOPO. Lo scopo di questa dispensa è di fornire una visione semplificata di quanto contenuto le indicazione per effettuare la richiesta di invalidità civile. 3 DEFINIZIONI. In questo capitolo si riportano le definizioni principali necessarie per una corretta comprensione del documento 3.1 HANDICAP. È persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Pagina 5 di 20
6 4 DOCUMENTI APPLICABILI. D.l 104/92 del 5 Febbraio 1992 Dispensa Legge 104/92 5 LA DOMANDA A decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di: accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo) accertamento dell'handicap (L. 104/1992) disabilità (L. 68/1999) dovranno essere inoltrate all Inps esclusivamente per via telematica, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi: 1. la compilazione del certificato medico (digitale); 2. la presentazione telematica all Inps direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili. La sezione domanda deve contenere: dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale e del numero di tessera del SSN; tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un unica domanda può contenere più richieste); primo riconoscimento/aggravamento; dati anagrafici eventuale tutore; informazioni sull'eventuale stato di ricovero; Pagina 6 di 20
7 indirizzo per eventuali comunicazioni. La procedura consente l invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell accettazione della domanda contenente: Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda; anagrafica dell istante; data e ora di presentazione; accertamento/i richiesto/i; Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell'associazione di categoria); numero della domanda; numero Domus. N.B. La decorrenza delle domande sarà quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema informativo dell Istituto. Sul sito internet dell Istituto ( agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number) è consentito il prelievo dei modelli, la loro compilazione ed il loro invio al sistema centrale. Sono stati predisposti e inseriti in formato elettronico: modello A domanda per istante maggiorenne modello B domanda per istante minorenne e/o interdetto modello C certificato medico modello D certificato attestante l'intrasportabilità ai fini della richiesta di visita domiciliare modello E verbale sanitario Pagina 7 di 20
8 6 COSA OCCORRE FARE Come affermato nel capitolo precedente, prima di procedere alla richiesta della legge 104 è necessario che la persona sia riconosciuta invalida dalla commissione esaminatrice dell Azienda Sanitaria Locale(ASL). Procediamo, nelle pagine seguenti ad una rapida descrizione di quanto espresso in tale legge ed in particolare: i. Richiesta di certificazione di handicap con connotazione di gravità. ii. Permessi e congedi. iii. Agevolazioni 6.1 Per cosa viene effettuata tale richiesta? Tale procedura viene effettuata per: 1. Riduzione delle capacità lavorative in misura <66%, 66% fino al 74%, 74% in su, 100% 2. Impossibilità di deambulazione 3. Cecità parziale o totale 4. Sordomutismo 5. Ultra-sessantacinquenni inabili e incapaci di sostenersi autonomamente Handicap grave (secondo legge 104/92) Pagina 8 di 20
9 6.2 Come richiedere il condice PIN Il cittadino deve: deve inoltrare la richiesta direttamente dal sito dell Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria); in alternativa, può richiedere il codice PIN tramite il Contact Center Inps (803164) o richiederlo direttamente agli uffici Inps, esibendo un documento d identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.per i minori non ancora in possesso del documento d identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria. 6.3 Certificato medico online Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.la trasmissione on line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall Inps. I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti: 1. dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria; 2. dati clinici (anamnesi, obiettività); 3. diagnosi, con codifica ICD-9; 4. indicazione dell impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento); 5. indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (L. 80/2006); Pagina 9 di 20
10 6. indicazione di eventuali patologie gravi previste dal DM ; 7. indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap L. 104/92 / disabilità L. 68/1999). Completata l acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l abbinamento dei due documenti. Il certificato ha una validità massima di trenta (30) giorni dalla data di rilascio. Il medico provvede, inoltre, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all atto della visita. Per la domanda di collocamento mirato (ex L. 68/1999), non è richiesto il certificato medico (la domanda viene presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi).il verbale dell avvenuto riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all atto della visita da parte della Commissione medica integrata. 6.4 Domanda online La domanda può essere presentata: dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati; dagli Enti di patronato; dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell Istituto. I soggetti che hanno titolo all acquisizione devono compilare i campi previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del Pagina 10 di 20
11 certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l inoltro telematico delle domande. La domanda per il collocamento mirato ex L. 68/1999 può essere presentata unitamente a quella per lo stato d invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull apposito modello per il quale non è previsto l abbinamento con il certificato medico telematico. Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all atto della visita. Il cittadino dovrà inoltre precisare indirizzo di invio delle comunicazioni (residenza effettiva oppure presso altro indirizzo) numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall Istituto). In caso di ricovero, il cittadino può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l assegnazione di una visita presso un Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza. La procedura consente l invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito dell invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa. La ricevuta, oltre ai dati relativi all interessato, contiene i seguenti elementi: numero di protocollo della domanda; data di presentazione della domanda. La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN). Pagina 11 di 20
12 La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti. Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura guida l utente alla chiusura dell acquisizione; quindi, a seguito dell invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta. 6.5 Convocazione a visita Con la conferma di ricezione, la procedura propone l agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL di appartenenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato). Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque: entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l effettuazione delle visite ordinarie; entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell art. 6 della Legge n. 80/2006 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto Qualora non sia possibile fissare la visita entro l arco temporale massimo, a causa dell indisponibilità di date nell agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest ultimo caso, l invito a visita sarà sostituito dall avviso di prenotazione. Una volta definita la data di convocazione, l invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata. Nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest ultima la domanda perderà efficacia e l interessato dovrà presentare una nuova istanza.nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni: il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia; Pagina 12 di 20
13 in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell Inps e accedendo al servizio on line con il proprio codice di identificazione personale; se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. Se ci sono le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata). 6.6 Accertamento sanitario Visita da parte della Commissione Medica Integrata La Commissione medica ASL integrata dal medico Inps all atto della visita accede, attraverso la rete internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico dell interessato contenente la domanda telematica completa del certificato medico. La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale troverà precompilati i campi relativi alla sezione anagrafica. Per le domande di disabilità la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente per il collocamento mirato. La relazione, dopo il giudizio definitivo da parte dell Inps, deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro. Pagina 13 di 20
14 Tutti i verbali definiti devono essere stampati in duplice copia e firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall Inps. 6.7 Esito della visita medica L accertamento sanitario potrà concludersi con: giudizio medico-legale espresso all unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico Inps; giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione. Se il giudizio è unanime il verbale sanitario deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale. A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell Inps, al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per l erogazione dello stesso. Se il giudizio della Commissione è a maggioranza il verbale viene sospeso e sottoposto alla definitiva validazione del Centro Medico Legale. La validazione potrà avvenire agli atti o mediante effettuazione di una visita diretta. 6.8 Trasmissione del verbale A conclusione dell iter sanitario la procedura provvede all inoltro del verbale all interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale Inps competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario. L invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico (vedi paragrafo successivo). Pagina 14 di 20
15 Dove l Inps ha la titolarità della concessione la comunicazione a cui è allegato il verbale sanitario contiene anche la richiesta dei dati necessari all accertamento dei requisiti socio economici, nonché delle certificazioni da esibire alla sede Inps territorialmente competente. E possibile, accedendo alla procedura, completare on line i dati relativi all accertamento dei requisiti socio-economici e quelli relativi al pagamento delle prestazioni. Sul sito è disponibile in stampa la modulistica necessaria. In ogni caso, il cittadino potrà provvedere all inserimento dei dati in questione in anticipo rispetto alla ricezione del verbale, seguendo le indicazioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica. Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero il provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell unità organizzativa della struttura territoriale Inps. Nel caso in cui la concessione sia di competenza di Enti diversi dall Inps l Istituto invia: all ente concessore la comunicazione e il verbale con il solo giudizio finale all interessato il verbale e la comunicazione che contiene l elenco dei dati necessari all accertamento dei requisiti socio economici, nonché le certificazioni da consegnare all ente concessore. 6.9 Concessione dei benefici economici Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l interessato viene invitato a completare l inserimento dei dati necessari per l accertamento dei requisiti socio-economici (redditi, stato di incollocamento, ricoveri, frequenza scolastica o riabilitativa) e della modalità di pagamento richiesta. Pagina 15 di 20
16 Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici Inps competenti effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica. All interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione Visite mediche di revisione Riguardo le rivedibilità relative all invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità, all handicap e alla disabilità con scadenza dall , si precisa che le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell Istituto le date di scadenza verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà essere effettuata dall ASL. Le liste recanti i nominativi dei soggetti, titolari di prestazione, per i quali è prevista la scadenza di revisione dovranno essere rese note alle rispettive Direzioni Regionali Inps per concordare con le stesse ASL che l effettuazione delle convocazioni a visita avvenga a loro cura. Il cittadino potrà comunque presentare una nuova istanza, utilizzando il fac-simile dei moduli relativi alle domande di rivedibilità disponibili sul sito in modulistica on line, alla voce "domanda di rivedibilità per maggiorenne" e "domanda di rivedibilità per minorenne o interdetto". In questa fase transitoria è necessario invece, per tutte le scadenze di verbali che non hanno dato luogo a prestazione (ad esempio L.104/92), che l interessato presenti una domanda prima della data di scadenza della validità indicata nel verbale. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/8/2007, la Commissione medica integrata avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato decreto ministeriale, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento. Pagina 16 di 20
17 6.11 Ricorsi Dal 1/1/2012 l articolo 38 della Legge 111/2011 modifica il Codice di procedura civile, introducendo l articolo 445 bis. Questo articolo prevede l accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile). L obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito in causa ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. L'espletamento dell accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità. L improcedibilità può essere eccepita dall INPS o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell istanza di accertamento tecnico oppure di completamento dello stesso Il procedimento Il Giudice, all udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d ufficio. Questi deve inviare almeno 15 giorni prima dell inizio delle operazioni peritali anche per via telematica una Pagina 17 di 20
18 formale comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Inoltre, alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell INPS La consulenza tecnica Il consulente tecnico d ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e Cittadino), nel termine stabilito dal giudice. Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell ufficio. In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto, è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c è un solo grado di giudizio Pagina 18 di 20
19 Cosa cambia e come L' INPS è in una posizione di forza nel dibattimento : deve obbligatoriamente partecipare alla attività di perizia del consulente tecnico nominato dal giudice. L anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente. Il Cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza. Il Cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l azione sia considerata come lite temeraria con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese. Nel caso si ricorra, è necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termini di spese). Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio Nuovo iter in sintesi 1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare 2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia) 3. Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS; Pagina 19 di 20
20 4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice 5. Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile. 6. Se l INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione. 7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile. 7 NOTE 1. Le nostre dispense sono redatte totalmente dai collaboratori al nostro progetto, ossia da parenti di disabili e volontari in genere. 2. Chiunque può collaborare con noi a questa iniziativa nella maniera a lui più congeniale. Vi preghiamo di inviarci qualunque richiesta su schede o dispense non ancora esistenti oppure segnalazioni di eventuali variazioni. 3. Potete trovare le nostre schede e dispense nella sezione apposita del nostro blog oppure in formato cartaceo nella sede di Casapound Italia-Torino, il circolo Asso di Bastoni in Via Cellini 22 Torino. Pagina 20 di 20
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