REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE IN EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE E/O DELLO I.A.C.P.

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1 COMUNE DI BRINDISI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE IN EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE E/O DELLO I.A.C.P. DI BRINDISI ADIBITI A CASE PARCHEGGIO. Premessa Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dello I.A.C.P. e/o del Comune di Brindisi destinati ai casi di emergenza abitativa. Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'emergenza Abitativa, appositamente costituita con il presente Regolamento, può individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui alla Legge Regione Puglia n.54/84. ARTICOLO 1 Per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e dello I.A.C.P. destinati a case parcheggio, si provvederà mediante bando di concorso pubblico. ARTICOLO 2 Ha diritto all assegnazione di un alloggio parcheggio, purché in possesso alla data del bando, di tutti i sotto elencati requisiti: a) chi ha la cittadinanza italiana. b) chi è cittadino di uno Stato aderente all Unione Europea o di altro Stato non aderente all Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; c) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Brindisi da almeno due anni; d) chi non sia titolare, esso o i componenti il proprio nucleo familiare, nel territorio della Provincia, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi, anche abusivi, il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della legislazione vigente in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Potrà richiedersi all interessato copia del contratto di locazione registrato ai fini della suddetta valutazione per rapportarlo ai canoni medi della Città di Brindisi; 1 pag. di 14

2 e) chi, esso o i componenti il proprio nucleo familiare, non abbia mai ottenuto l'assegnazione, in locazione semplice, in proprietà, promessa di futura vendita o locazione con patto di futura vendita, di un alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P.; f) chi non abbia abbandonato e/o ceduto, in tutto od in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P. del quale era assegnatario in precedenza in locazione semplice; g) chi fruisca di un reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05/08/1978 n 457 e successive modifiche ed integrazioni; h) chi non occupi, alla data di pubblicazione del bando pubblico, un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore; REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P., ADIBITI A CASE PARCHEGGIO, A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ARTICOLO 3 Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione. 1. La Commissione Emergenza Abitativa, di cui ai successivi articoli, per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti: 1) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; 2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio) notificato almeno sei (6) mesi prima della data di pubblicazione del bando; 3) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione; 4) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva; 5) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi quali comodato, diritto di abitazione né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato); 2 pag. di14

3 6) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. ARTICOLO 4 Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione 1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli elencati nel precedente articolo. ARTICOLO 5 Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento 1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato, sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. 2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento e comunque almeno sei mesi prima della data di notifica del decreto di trasferimento. 3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario. ARTICOLO 6 Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole 1. Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie non costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio parcheggio. 2. In deroga a tale regola generale, la Commissione per l'emergenza Abitativa, può esprimere all'unanimità dei presenti parere favorevole al riconoscimento di tal casi di emergenza abitativa (o all'assegnazione di un alloggio) in casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale, entro i limiti previsti dalle norme, ed economica, ovvero, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, qualora ricorrano anche i sottoelencati ulteriori requisiti: 1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgere della morosità; 2) presenza di almeno una delle seguenti condizioni di assistenza o di assistibilità da parte dei Servizi Sociali cittadini del nucleo familiare sottoposto a sfratto: a) fruizione di contributi economici a sostegno del nucleo familiare successiva alla data dell'insorgenza della morosità; 3 pag. di14

4 b) alla medesima data, conoscenza del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per interventi a sostegno di problematiche sociali e contemporaneo possesso dei requisiti per la concessione dei contributi a sostegno della famiglia con basso reddito; c) richiesta di contributi economici a sostegno del reddito nel periodo immediatamente successivo alla data dell'insorgere della morosità e possesso dei requisiti per tale concessione alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A.; 3) la C.E.A. può altresì esprimere parere favorevole al riconoscimento di emergenza abitativa (o all'assegnazione di un alloggio) qualora la morosità sia insorta a causa di: a) riduzione del reddito del nucleo familiare ad una somma inferiore al 50% del limite di legge per l'accesso all'e.r.p., perdurante per almeno 6 mesi, durante i quali sia insorta la morosità. Detta riduzione del reddito deve conseguire a comprovate cause indipendenti dalla volontà del nucleo familiare richiedente quali, a titolo esemplificativo, perdita del posto di lavoro, mobilità, riduzione dell'orario di lavoro, infortunio sul lavoro, detenzione del capo famiglia, etc.; b) riduzione in misura non inferiore al 30%, del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili causate da gravi motivi di salute riferiti ad un componente il nucleo familiare. ARTICOLO 7 Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato 1. La C.E.A. può considerare casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero, per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato, nei casi di sgombero per ragioni di ordine pubblico o anche nei casi di soggetti che occupano stabilmente, nel territorio comunale (a tal fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i nuclei familiari già censiti e/o individuati da questo Comune alla data di approvazione del presente Regolamento) strutture di proprietà pubbliche o private mancanti dei requisiti della agibilità e/o abitabilità, per i quali sussistano i seguenti requisiti: a) residenza da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione; b) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo. 2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti. 4 pag. di14

5 ARTICOLO 8 Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi 1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), che assegna l'alloggio coniugale, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 3, punto 2) del presente regolamento. 2. In difetto di tale ultimo requisito la Commissione potrà, comunque, esaminare casi in cui sussistano comprovate e documentate situazioni di difficoltà del protrarsi della convivenza quali, ad esempio, separazione giudiziale a seguito di maltrattamenti, presenza di denunce o querele, etc. ARTICOLO 9 Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari 1. Nell'ambito del processo di soluzione dell emergenza abitativa, i Servizi Sociali ed i Servizi Socio Sanitari della Città possono segnalare alla C.E.A., per la partecipazione all'assegnazione di un alloggio pubblico, i nuclei che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell'ambito dell'emergenza abitativa: 1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture; 2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico; 3) siano privi di una abitazione e conducano stili di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora") e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione ai fini della chiusura del processo di aiuto; 4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori. ARTICOLO 10 Concetto di nucleo familiare Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita anche da una sola persona, ovvero da coniugi, da figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, con loro conviventi nonché da affidati per il periodo dell effettivo affidamento. 5 pag. di14

6 Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3 grado, gli affini fino al 2 grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia. ARTICOLO 11 Modalita' di formazione della graduatoria Sulla base delle situazioni economiche e familiari, previste dalla Legge e dal Regolamento Comunale, dichiarate e documentate dal richiedente, il Comune procede alla verifica dell ammissibilità della domanda e all'attribuzione dei punteggi spettanti per ciascuna domanda. Con cadenza semestrale saranno effettuati aggiornamenti della graduatoria vigente, tale adempimento ha carattere perentorio. I termini per presentare la domanda o gli aggiornamenti da parte dei soggetti interessati, perché possano essere inseriti negli aggiornamenti periodici della graduatoria per l assegnazione degli alloggi, saranno semestrali a partire dalla data di scadenza del primo bando pubblico utile. L emanazione della graduatoria aggiornata ai fini dell assegnazione degli alloggi con le domande nuove e gli aggiornamenti presentati entro i termini di cui sopra, avverrà, di norma, entro il terzo mese successivo a quello indicato come chiusura per raccolta delle istanze. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERP ogni nuova graduatoria sostituisce la precedente. ARTICOLO 12 Riserve E riservata una aliquota, non superiore al 5% (arrotondato alla unità sueriore) degli alloggi da assegnare, a favore dei soggetti collocati in graduatoria che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e/o presentino nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, con invalidità certificata dagli organi medici competenti non inferiore a 66%, così come previsto dall art.1 della Legge n.9/2006, e che siano soggetti sottoposti a provvedimento di rilascio dell alloggio. E prevista, altresì, una ulteriore aliquota non superiore al 1% (arrotondato alla unità superiore) degli alloggi da assegnare a favore di esuli politici. ARTICOLO 13 Modalità di presentazione delle domande-graduatoria Le domande di partecipazione al bando di concorso in distribuzione anche presso le Delegazioni Comunali devono, a pena di inammissibilità, essere redatte su apposito modello fornito dal Comune di Brindisi. 6 pag. di14

7 Le domande, redatte in carta semplice con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 e successivi articoli, ed essere inviate al Comune di Brindisi - Ufficio Casa - entro 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico, a mezzo raccomandata postale r.r. o brevi manu al Protocollo Generale del Comune. Sulla busta deve essere scritto in modo leggibile esclusivamente la frase Domanda casa parcheggio. Il timbro apposto dall Ufficio Postale e/o dal Protocollo Generale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale aprirà specifico sportello di distribuzione, oltre alla distribuzione attraverso le Delegazioni Comunali, consulenza e approntamento delle domande avvalendosi anche del contributo delle Associazioni di categoria. I1 Dirigente del Settore Patrimonio-Casa ed il Capo Sezione Amministrativo coordineranno tale attività. Le domande di adesione delle Associazioni di categoria, volontari e a titolo del tutto gratuito, vanno indirizzate entro 5 giorni dalla data dell'avviso pubblico al Dirigente di cui sopra. La pubblicazione del Bando di Concorso per l assegnazione in emergenza abitativa di alloggi di proprietà del Comune e/o dello IACP della Provincia di Brindisi adibiti a case parcheggio, comporterà l annullamento di eventuali Bandi e/o Avvisi precedentemente pubblicati. L organo competente procederà all'esame delle istanze a partire dai 30 gg. successivi alla scadenza dei termini di spedizione delle domande. Di tutte le domande regolarmente presentate viene formata una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito in base alle dichiarazioni in essa contenute. Delle altre domande viene formato l elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione. I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso, sin dalla data di pubblicazione del bando di concorso pubblico e la permanenza, anche al momento della consegna dell alloggio, dei requisiti e delle condizioni oggettive in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio. L approvazione della Graduatoria Definitiva comporterà la decadenza di tutte le graduatorie per l assegnazione di alloggi parcheggio precedentemente approvate. ARTICOLO 14 Punteggi per la formazione della graduatoria I1 punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: A) CONDIZIONI SOGGETTIVE a1) per il reddito familiare complessivo derivante dalla Dichiarazione I.S.E.E.: -da 0 a punti 5 -da a punti 4 -da a punti 3 7 pag. di14

8 -da a punti 2 -da a punti 1 a2) il nucleo familiare composto: - da 1 unità.... punti 1 - da 2 unità.... punti 2 - da 3 unità.... punti 3 - da 4 unità.... punti 4 - da 5 unità....punti 5 - da 6 unità....punti 6 - da 7 ed oltre......punti 7 a3) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda:. punti 2 a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda: punti 1 Il punteggio è attribuibile: - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età: - soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro 1 anno e comunque avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio. a5) presenza di portatori di handicap del nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3):....punti 2; Sarà attribuito punto 1 per ogni ulteriore soggetto portatore di handicap presente nel nucleo familiare; a6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1; B) CONDIZIONI OGGETTIVE b1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 1 anno dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio: - da oltre 5 anni punti 5; - da meno di 5 anni..punti 4; 8 pag. di14

9 b2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 1 anno dalla data del bando, in alloggio antigienico, così come definito dall'art. 6, comma 1, lett. b2, della L.R n 54:... punti 2; b3) chi occupa stabilmente, nel territorio comunale, un alloggio che debba essere lasciato subito libero e sgombero da persone e cose, senza possibilità di ottenere proroghe, in seguito a verbale di conciliazione in sede giudiziaria o sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto, con esclusione degli sfratti causati da morosità salvo quanto disposto all art.6 dal presente regolamento:.punti 4; Lo stesso punteggio sarà attribuito anche per le condizioni soggettive di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento. b4) richiedenti che abitino alla data del bando di concorso, in condizioni di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo regionale, così come stabilito dall'art. 2, lett. b), della L.R n 54: - oltre 1 persona. punti 1; - oltre 2 persone. punti 2; - oltre 3 persone. punti 3; - oltre 4 persone. punti 4; b5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del Bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno da due unità:.. punti 2; b6) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell art. 21 Legge n. 457/78 e successive integrazioni:... punti 1; Non sono cumulabili i punteggi tra le lettere b1, b2, b3, b4, b5; il punteggio di cui al comma b3 non è cumulabile altresì con b4; ARTICOLO 15 LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.) Composizione - Durata 1. La Commissione per l'emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa. 2. La predetta Commissione è costituita così come stabilito dall art.34 del vigente Regolamento Comunale dell Utenza con la partecipazione di tutte le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello comunale. 3. I componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale. 4. La funzione di Segretario della Commissione, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Patrimonio-Casa Ufficio Politiche Abitative. 5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto politico-amministrativo: 9 pag. di14

10 - Il Presidente, o suo delegato, della Commissione Consiliare Casa; - Due componenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, della Commissione Consiliare Casa; 6. La Commissione ha carattere permanente. 7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione. ARTICOLO 16 Funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa 1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente. 2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 4. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, per la partecipazione alle riunioni, non verrà corrisposto nessun un gettone di presenza. ARTICOLO 17 Competenze della Commissione per l'emergenza Abitativa 1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze: - formulazione della graduatoria sulle istanze di assegnazione avanzate dai nuclei familiari a seguito di bando pubblico; - formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di E.R.P. avanzate autonomamente da nuclei familiari sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione; - formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Brindisi o dai Servizi Socio - Sanitari dell A.S.L. territoriale; - valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione; - eventuali pareri previsti dalle norme vigenti in materia; - analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti. 10 pag. di14

11 2. Il parere espresso dalla C.E.A. ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità. 4. La C.E.A. potrà disporre l'archiviazione della pratica di emergenza abitativa, senza pronunciarsi nel merito, ove l'interessato sia inserito nell'elenco definitivo del Bando Generale con un punteggio utile ai fini dell'assegnazione. 5. La C.E.A., nel corso dell'esame delle domande, potrà compiere ulteriori accertamenti, sulle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente. L'assegnazione dell'alloggio sarà fatta mediante provvedimento del Dirigente del Settore Patrimonio e Casa, in esecuzione della graduatoria formata. ARTICOLO 18 Termine per la presentazione delle istanze di riesame e ricorsi 1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere. 2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento. 3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici. ARTICOLO 19 Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze 1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio- Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze. 2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". 11 pag. di14

12 ARTICOLO 20 Segreto d'ufficio 1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio. 2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione. ARTICOLO 21 Assegnazione-Decadenza L'assegnazione è a titolo temporaneo e precario. L'alloggio occupato dovrà essere lasciato libero e sgombro da persone e cose, subito dopo l'assegnazione e la consegna di alloggi di E.R.P. o di altro alloggio assegnato a titolo precario o definitivo. In caso di inottemperanza sarà emesso provvedimento di sgombero da parte del Dirigente del Settore Patrimonio Casa. Il Comune dichiara la decadenza dall assegnazione della casa parcheggio nelle forme di cui al successivo articolo, quando vengono meno i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento ed in caso di rinuncia non adeguatamente motivata dell assegnazione di alloggi di E.R.P. o di altri alloggi assegnati a titolo precario o definitivo. L'assegnatario è obbligato a partecipare ai bandi di concorso che verranno pubblicati per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.. La mancata presentazione della domanda, comporterà la decadenza dell'assegnatario dal diritto di detenere l'alloggio parcheggio, con obbligo di rilascio immediato dell'immobile stesso in favore dell'ente proprietario. Il Dirigente del Settore Patrimonio Casa, sentito il parere della C.E.A. non vincolante, dichiara la decadenza dall assegnazione dell alloggio parcheggio, secondo le forme e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 20 dicembre 1984, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. La decadenza dall assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell alloggio parcheggio. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle Leggi e ai Regolamenti Comunali in materia. ARTICOLO 22 Coabitazione-Occupazioni senza titolo E ammessa, previa autorizzazione del Comune, la coabitazione e/o l ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore ad un anno, qualora l istanza dell assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte del Comune medesimo. Tale coabitazione e/o ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. 12 pag. di14

13 Nel caso di occupazioni abusive, il Dirigente del Settore Patrimonio Casa diffida con Raccomandata A.R., gli occupanti senza titolo di alloggi di proprietà Comunale che non possono beneficiare della regolarizzazione del rapporto locativo, a rilasciare l immobile occupato. Qualora l occupante, entro quindici giorni dalla diffida, non fornisca prove certe circa il possesso dei requisiti per l assegnazione in sanatoria, il medesimo Dirigente emette apposita Ordinanza di Rilascio, contenente un termine per la spontanea esecuzione, non eccedente giorni trenta. In caso di mancato rilascio dell alloggio nel termine suindicato, si procederà coattivamente nei confronti dell occupante senza titolo, al quale saranno precluse future assegnazioni di alloggi comunali. ARTICOLO 23 Canone sociale Il canone mensile di locazione dei predetti alloggi, sarà determinato con gli stessi criteri fissati dalla L.R , n. 54 e successive modifiche e integrazioni e dai vigenti Regolamenti Comunali in materia. ARTICOLO 24 Mobilità in alloggi parcheggio Allo scopo di eliminare le condizioni di sovraffollamento, negli alloggi parcheggio di proprietà Comunale e IACP, il comune indice apposito Bando di Mobilità, cui possono partecipare tutti gli assegnatari di alloggi il cui standard abitativo, non sia adeguato rispetto alla composizione del nucleo familiare. E adeguato l alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell art.13, 3 comma, della legge n 392,. sia non inferiore ai 40 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore ai 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. I punteggi per la collocazione in graduatoria, che sarà formata dalla competente Commissione Comunale Casa, saranno così attribuiti: a) 1 o 2 persone in più rispetto allo standard abitativo.- PUNTI 3; b) 3 persone ed oltre rispetto allo standard abitativo - PUNTI 5; c) assegnazione dell alloggio da almeno tre anni..- PUNTI 1; d) assegnazione dell alloggio da oltre tre anni sino a cinque - PUNTI 2; e) assegnazione dell alloggio oltre cinque anni, sarà attribuito, oltre a PUNTI 2, ulteriori PUNTI 1 per ogni anno successivo al quinto. f) PUNTI 2 per la presenza nel nucleo familiare di soggetti ultrasessantacinquenni o soggetti con invalidità superiore al 66% o portatori di handicaps. Sarà attribuito punto 1 per ogni ulteriore soggetto portatore di handicap presente nel nucleo familiare. Sono, comunque, consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione da parte del Comune. Alla mobilità è riservato il 10% degli alloggi di risulta o di nuova assegnazione. 13 pag. di14

14 ARTICOLO 25 Sono fatte salve tutte le iniziative e/o provvedimenti di assegnazione adottati o in corso di adozione da parte della Amministrazione Comunale sulla scorta del precedente Regolamento Comunale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dalle Leggi Regionali in materia e dai vigenti Regolamenti Comunali dell Utenza e delle Autogestioni. 14 pag. di14

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