Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

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1 Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati presso il Ministero della Giustizia Prot.n. 1082/07 Roma, 6 giugno 2007 Ai Collegi Provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. Loro sedi Oggetto: Circolare n. 16/07 In premessa, come già a conoscenza dei Collegi Provinciali in indirizzo, si ricorda che il DECRETO 19 febbraio 2007 (Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007 n. 47) recante Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n alla specifica delle definizioni così recita : Articolo 1 (Definizioni) 1.. Omissis. 2.. Omissis. 3.. Omissis. 4.. Omissis. 5.. Omissis. 6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. 7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2. omissis E apparsa subito evidente la esclusione ingiustificata della Categoria dal novero dei professionisti abilitati e subito ci si è attivati e le azioni sinergiche con il CONAFS hanno portato la Agenzia delle Entrate- DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO in data 31/05/2007 a riparare alla esclusione includendo nella Circolare n. 36 avente per oggetto Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) le Categorie dimenticate e, nello specifico il punto 4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione così recita : La procedura per fruire della detrazione del 55% e' contenuta all'art. 4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di

2 massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalita' delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo e' rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalita' da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria ne' dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest'ultimo adempimento, naturalmente, si rendera' necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Si deve ritenere, infatti, che tale condizione, nonostante il decreto di attuazione non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario. Ai sensi dell'art. 4 del decreto i contribuenti devono: - acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di piu' interventi sul medesimo edificio l'asseverazione puo' avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste; - trasmettere telematicamente (attraverso il sito ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'enea,dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, Santa Maria di Galeria, Roma, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed e' prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto. Le documentazioni indicate ai precedenti punti ed espressamente previste dalla legge finanziaria (comma 349, lett. a) e b)) hanno finalita' diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento realizzato e' conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, previsto dall'art. 6, comma 1-ter, del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006 e' finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio; - trasmettere all'enea, con le medesime modalita' indicate al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne e' conseguito, nonche' il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione; - i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico; L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico e' espressamente escluso per i soggetti esercenti attivita' d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il

3 momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo; - conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'enea, nonche' le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, la quale potra' dunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta. La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta. Per agevolare l'applicabilita' della procedura, tuttavia gli articoli 7, 8 e 9 del decreto consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi. La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio. E stato restituito celermente alla Categoria ciò che le è stato ingiustamente tolto e, per questo, non possiamo che essere lieti della rapidità con la quale è avvenuta la correzione. Si comunica altresì che con provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio del 30 maggio 2007, pubblicato nella G.U. del 05/06/2007, è esteso a tutto il territorio nazionale (ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano) e a tutti i professionisti abilitati, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico del catasto terreni, PREGEO 9, già attivato, in via sperimentale, a partire dal 15 gennaio 2007 presso alcuni uffici provinciali dell Agenzia. Si rammenta ai Collegi in indirizzo quanto già in precedenza richiesto, quali comunicazioni al CNPA, in merito al rilascio dei kit per l'invio telematico rilasciati dall'agenzia agli iscritti. Cordiali saluti Il Segretario (D.Di Biase) Il Presidente (A. Bottaro)

4 AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007 Estensione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, su tutto il territorio nazionale. IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n e successive modificazioni; visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539; visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; vista la legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali; visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell imposta di bollo; visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento del territorio; visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l articolo 64, che ha istituito l Agenzia del territorio; visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; visto l'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; visto il provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell amministrazione digitale; visto il provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; 1

5 visto il provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2007, che prevede l attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico di cui all articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche; visto il provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, che stabilisce le modalità di pagamento dei servizi telematici erogati dall'agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale; considerato inoltre che, a seguito dell'esito positivo della prima fase sperimentale, è opportuno estendere il servizio per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, a tutto il territorio nazionale; DISPONE: Articolo 1 (Estensione del servizio) 1. Il servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è esteso all intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano, ed a tutti i tecnici professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento medesimi. 2. Il servizio è attivato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione della presentazione dei Tipi Particellari, dei Tipi di aggiornamento esenti da tributi e dei Tipi Mappali riguardanti fabbricati già presenti nella mappa catastale per i quali l estensione sarà progressivamente attuata con successivi provvedimenti del Direttore dell'agenzia del territorio. Articolo 2 (Pubblicazione) 1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 30 maggio 2007 F.to il Direttore dell Agenzia Mario Picardi 2

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