PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO ADUNANZA PER L INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2015

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1 PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO ADUNANZA PER L INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2015 MEMORIA DEL PROCURATORE REGIONALE DR. ANGELO RAFFAELE de DOMINICIS Roma, 18 febbraio 2015

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3 INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2015 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE DR. ANGELO RAFFAELE de DOMINICIS Indice: I. Questioni introduttive e preliminari pag. 1 II. Attività istruttoria e requirente dell Ufficio di Procura Regionale del Lazio pag. 9 III. Rassegna della principale o prevalente giurisprudenza d indirizzo pag. 70 IV. Principali aspetti organizzativi, quadro sinottico, elementi statistici e rapporti con la polizia erariale pag. 83 V. Valutazioni conclusive e prospettazioni de futuro pag. 128

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5 1 PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO ADUNANZA PER L INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2015 MEMORIA REDATTA IN DATA 18 FEBBRAIO 2015 DAL PROCURATORE REGIONALE DR. ANGELO RAFFAELE de DOMINICIS * * * * * I. Questioni introduttive e preliminari. La conversione in legge del decreto n. 149 del 28 dicembre 2013 che ebbe a disporre l estinzione progressiva del finanziamento pubblico in favore dei partiti e dei movimenti politici, nel rispetto del referendum abrogativo del 1993, va ascritta tra i principali successi di quest Organo requirente presso la Corte dei Conti del Lazio. Analogamente, grazie all inchiesta giudiziaria promossa da questo Pubblico Ministero, il rapporto veramente diabolico tra i giudizi di rating sui btp sovrani e l incremento dello spread si è profondamente incrinato e, forse, definitivamente spezzato; pertanto, la spesa destinata al debito pubblico ha potuto ridursi in modo considerevole, a vantaggio del buon andamento economico-finanziario del conto economico nazionale e del giusto equilibrio del bilancio pubblico statale.

6 2 La riprova di ciò può agevolmente dedursi dall insuccesso dell attacco di fine anno condotto da Standard & Poor s contro l Italia, il cui rating secondo l agenzia - verrebbe ancora a collocarsi appena un gradino sopra il livello spazzatura, e con un tasso di fiducia per l Italia inferiore rispetto a quello riservato alla Spagna. Ma, come la maggior parte dei commentatori economici ha potuto osservare, i declassamenti ad opera delle agenzie di rating non hanno avuto gli stessi effetti dirompenti di qualche anno fa e finalmente i mercati hanno preferito dare credito agli aspetti distintivi dell economia reale ed alla qualità del nostro sistema produttivo, al punto che i listini azionari ed obbligazionari del nostro paese hanno registrato un eccellente andamento borsistico con tendenze al rialzo o alla stabilità nelle transazioni. Il che trova ampio riscontro nell unanime giudizio e nei commenti della stampa specializzata. Qualche economista più coraggioso ha perfino scritto con nostro comprensibile compiacimento che le agenzie di rating hanno subito un vero e proprio downgrading di autorevolezza. Il che può spiegarsi anche grazie all azione interdittiva promossa da questa Procura verso la fine del E tuttavia, ciò che in questa complessa vicenda ha maggiormente suscitato la nostra soddisfazione, scaturisce dalla decisione, presa in sede europea, di istituire un agenzia di rating continentale, con competenza specifica sulla valutazione dei debiti sovrani in ambito europeo. Quindi, ben può dirsi che grazie all istruttoria aperta formalmente da questa Procura nel settembre 2013 non solo risulta indebolito il rapporto relazionale, Rating Spread Debito pubblico, al punto che per

7 3 tutto il 2014 si è registrato un costante decremento del debito nazionale ed un rallentamento del ricorso al mercato finanziario estero ma che grazie all affidabilità del plafond debitorio italiano, la borsa ha registrato delle buone perfomances a vantaggio anche dell economia reale ed a sostegno della fiducia dei risparmiatori di tutto il mondo. E, tuttavia, alcuni economisti hanno fatto notare che - ancorchè siano emersi elementi di ottimismo nei confronti del sistema produttivo italiano visto nella sua originale specificità, di piccole e medie aziende - resta comunque indebolita la condizione economica nazionale, gravemente compromessa dalle decisioni assunte nel biennio , cui fece seguito un preoccupante calo della produzione ed una riduzione dell occupazione, specie giovanile, con scenari recessivi nei consumi e negli scambi, interni ed esterni. In questa situazione non possiamo non esprimere stupore e preoccupazione per il diffondersi del morbo pernicioso della corruzione che, secondo i primi referti degli investigatori, avrebbe una estensione vasta e sistemica in Roma e nel Lazio, raggiungendo la somma presuntiva da capogiro di circa euro ,00 (unmiliardotrecentomilioni). Mafia Capitale, al di là delle responsabilità personali, penali ed amministrative, ascrivibili a politici ed a funzionari, rappresenta, purtroppo, il segno di un pericolosissimo degrado civile e dell invadenza degli interessi delle associazioni criminali penetrate entro le strutture amministrative della Repubblica. Leggere che hanno lucrato perfino sui soldi destinati ai Rom ed agli immigrati, ha provocato una vasta indignazione collettiva e preoccupanti manifestazioni di piazza.

8 4 A Mafia Capitale, ultimo capitolo della questione morale, abbiamo fornito una prima adeguata risposta di tipo giudiziario, per ora limitata al vulnus erariale, con l apertura di sei inchieste, tutte rigorosamente delimitate per materia o per ambiti sezionali, evitando la formazione di una sola macro indagine, di non facile conduzione processuale. Comunque, il profilo più amaro delle istruttorie verrà, certamente, riservato al capitolo sul danno all immagine che si aprirà, come stabilisce la legge, a seguito delle inevitabili condanne penali per gli illeciti perpetrati in pregiudizio della cosa pubblica. L epidemia dei fenomeni corruttivi dovrebbe provocare un serio ed approfondito ripensamento del sistema dei contributi e/o degli incentivi pubblici che sono alla radice, tra l altro, della triangolazione tangentizia in campo internazionale; delle vere e proprie ruberie delle società concessionarie nell accertamento e nella riscossione dei tributi locali nuovi spietati gabellieri fuori controllo del fallimento dei procedimenti per la dismissione dei beni pubblici. Infatti, è stato dimostrato che, in passato, il sistema delle cartolarizzazioni ha assorbito quasi integralmente i proventi delle vendite e delle cessioni immobiliari. Dei singoli fatti illeciti verrà fornita ampia ed articolata testimonianza nel successivo cap. II, ove saranno riprodotti brani significativi relativi all attività istituzionale di questa Procura nella battaglia quotidiana contro le illiceità amministrative e gestionali, causative di danno pubblico erariale. Intanto, può tornare utile segnalare le più importanti fattispecie normative del 2014 che interessano maggiormente le materie di

9 5 competenza di questa Corte dei Conti e/o di altri settori di rilievo giuridico generale. Oltre ai giudizi di parificazione sui rendiconti generali delle Regioni, ex art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, convertito nella L. n. 213/2012, con la partecipazione del Procuratore Regionale e con la celebrazione del giudizio con rito contenzioso, in conformità con gli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n del 1934, va annoverata la particolare competenza riconosciuta alle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti in speciale composizione, ove insorgano controversie sul rifiuto di parifica dei rendiconti o di parte di essi. Nella materia il caso di maggiore rilievo ha riguardato, com è noto, prima l azione di questa Procura contro l uso disinvolto dei fondi destinati ai gruppi consiliari della Regione Lazio e, poi, l azione analoga promossa dalla Procura della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna. Sulle relative problematiche si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ai sensi dell art. 243 quater, comma 5, del T.U. n. 267/2000 come novellato dal d.l. n. 174 del 2012, conv. nella L. n. 213/2012. Le Sezioni della nomofilachia contabile hanno preliminarmente affermato che anche in sede di controllo vale il principio dell insindacabilità delle scelte discrezionali. Pertanto, gli uffici di controllo della Corte possono richiedere i rendiconti formati dai gruppi consiliari, ma le opzioni di spesa esercitate da tali gruppi sono censurabili soltanto se si manifestino incongrui, illogici o irrazionali rispetto ai fini istituzionali per i quali i budget stessi erano stati trasferiti o devoluti.

10 6 Inoltre, alle SS.RR. in speciale composizione spetta decidere sulle impugnazioni delle delibere delle Sezioni Regionali di controllo che, in prime cure, hanno opposto il diniego ai piani di riequilibrio finanziario dei Comuni in predissesto. Spetta, infine, alle SS.RR. in sede di controllo ed in speciale composizione delibare sulla questione attinente all inserimento degli enti pubblici nel conto economico nazionale, previa classificazione ISTAT, ex art. 1, comma 3, della L. n. 196 del 2009, nonché sui provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione. Ancora, in virtù dell art. 1, comma 169, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, le questioni attinenti alla certificazione sull attendibilità dei costi contrattuali relativi al rapporto di lavoro presso le fondazioni musicali, devono essere devolute al giudizio delle SS.RR. in speciale composizione. Con d.l. n. 91 del 2014, modificato dall art. 1, comma 32, del d.l. n. 174 del 2014, i rendiconti sulle spese effettuate dai gruppi consiliari regionali sono deferiti, su iniziativa del Consigliere delegato, al giudizio della Sezione Regionale del Controllo. Quest indirizzo normativo suggella in modo chiaro il nuovo corso affidato alla funzione di controllo della Corte dei Conti improntato alla procedimentalizzazione ed alla giurisdizionalizzazione dei controlli di legalità. Questa nuova caratterizzazione della funzione di controllo della Corte dei Conti risulta, altresì, ribadita dalle SS.RR. con la sentenza n. 2 del 2013 ove si afferma che le questioni discendenti dall applicazione della legge n. 266 del 2005 sono sottratte al sindacato di giudici diversi dalle SS.RR. in speciale composizione e, pertanto, i ricorsi avverso le delibere della Sezione del Controllo non possono essere proposti innanzi al TAR.

11 7 Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di competenza (cfr. Ord. n. 6956/2003), comunque richiamando l esigenza dell interpositio legis nei casi d impugnazione delle delibere della Sezione del Controllo. Il che, tuttavia, andrebbe risolto proprio alla luce del nuovo art. 243-quater del T.U.E.L. n. 267 del 2000e nei casi di giustiziabilità in esso previsti. Le problematiche de quibus sembrano tuttavia complicarsi dopo l Ord. a SS.UU. della Cassazione, n /2014, che ha riconosciuto la competenza del TAR-CDS nelle fattispecie di dissesto guidato, cui si collegano le nuove competenze del Prefetto sulla materia. * * * * * Ancorchè il sistema non si presti ad esemplificazioni, a macchia di leopardo o per saltum, vanno menzionate due disposizioni introdotte dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133 convertito nella legge n. 212 del 2014, con lo strumento della fiducia parlamentare. Infatti, con l art. 3, nell intento di sbloccare opere in corso, dichiarate indifferibili ed urgenti, viene stabilito il finanziamento della tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C della metropolitana di Roma utilizzando in parte il fondo istituito per le infrastrutture del Ministero dei Trasporti. Inoltre, all art. 5 si dispone un piccolo incremento degli aumenti delle tariffe autostradali ed elementi integrativi per l assegnazione o il rinnovo delle concessioni di manutenzione delle tratte autostradali in scadenza.

12 8 * * * * * Con la legge 11 novembre 2014 n. 164 che ha convertito, con modificazioni il d.l. 12 settembre 2014 n. 133 sono state, altresì, disposte misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche appaltate, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. Trattasi, invero, di un provvedimento omnibus che esigerebbe la produzione di discipline di attuazione, anche di natura regolamentare o secondaria. La stampa ha, tuttavia, posto in rilievo i <<rischi sul piano della normativa antiriciclaggio>>. Stesso discorso, di ordine precauzionale, sembra valere per il decreto MILLEPROROGHE approvato il 24 dicembre 2014 e convertito in legge il 31 dicembre 2014 n. 192.

13 9 II. Attività istruttoria e requirente dell Ufficio di Procura Regionale. Quando nel settembre dello scorso anno venne data notizia, con formale comunicato-stampa, delle contestazioni di addebito erariale addossate ai componenti dei c.d.a. di Roma Metropolitane srl, relativamente al periodo , nonché ai 7 consiglieri di Metro C scpa ed ai suoi cinque direttori e vice direttori, ai sensi dell art. 5 della legge n. 19 del 1994, le reazioni non si fecero attendere. A parte la campagna di disinformazione promossa dai diretti interessati, negli ambienti che contano della Capitale, l azione di questa Procura condotta inizialmente da tre Pubblici Ministeri in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica penale di Roma parve come una fastidiosa provocazione su iniziativa di un Procuratore contabile oltre tutto contestato sul piano della corretta informazione. Al contrario, l intera opinione pubblica ebbe a manifestare compiacimento e fiducia nei confronti della coraggiosa azione legale della Procura Regionale della Corte dei Conti per le doverose inchieste poste in essere a tutela del pubblico Erario. Ed, invero, questo Pubblico Ministero aveva contestato, con specifici inviti a dedurre, un pregiudizio dannoso pari ad euro ,63, i cui importi parziali risultavano spalmati sugli incrementi di spesa concernenti le tratte T7, T6-A, T5 e T4, perché, come ha, poi, scritto un autorevole giornalista, il General Contractor, garante della realizzazione a qualsiasi costo dell opera pubblica più costosa della Capitale, aveva promesso di finire la tratta Pantano-San Giovanni in quattro anni anziché in sei (come prevedeva il progetto originario), impiegandone invece otto per farne

14 10 la metà, proprio grazie a quel cospicuo ribasso d asta, corrispondente al quantum erariale contestato nell atto di invito. La realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, opera ambiziosissima perché, almeno secondo l idea iniziale, andava a caratterizzarsi per un duplice e lodevole obiettivo: da una parte, valorizzare l area archeologica dell Urbe e, dall altra, agevolare il transito turistico nel centro storico della Capitale attraverso un percorso estremamente difficile che comprendeva il coinvolgimento di una vasta area, sotterranea ai fori imperiali e, poi al Tevere! Quest opera si è rivelata essere un puzzle di costosissime varianti in corso d opera, sempre approvate dalla stazione appaltante, cioè, da Roma Metropolitane, ma in gran parte non portate all attenzione ed al giudizio degli organi amministrativi competenti (Sindaco, Assessore alla Mobilità e Giunta capitolina) in funzione degli aggiornamenti del quadro economico generale e per i mutamenti del progetto definitivo e dei sottostanti elaborati esecutivi. Questa Procura, a seguito di gravi e persistenti notizie diffuse da tutta la stampa quotidiana, nonché per le gravi preoccupazioni suscitate nell opinione pubblica, veniva sollecitata, con denunce qualificate, ad effettuare insieme con la Procura penale gli opportuni accertamenti di ordine istruttorio a garanzia del buon andamento amministrativo ed a tutela del pubblico erario. Sicchè in adempimento dei propri ineludibili obblighi istituzionali veniva disposta l apertura dell inchiesta contabile, prima con la previsione di tre sezioni istruttorie, ridotte poi a due (dal 2006 al 2010 e dal 2011 al 2013); infine, veniva fornita alla libera informazione un comunicato stampa tanto prudente quanto doveroso, così come

15 11 prescrivono il decreto legislativo n.106 del 20 febbraio 2006, l orientamento della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n del 24 febbraio 2009 e l indirizzo di coordinamento n.1 del 2012 impartito dall Ufficio del Procuratore Generale. * * * * Comunque il 2014 ha fatto registrare l apertura di altre due clamorose inchieste giudiziarie per danno pubblico erariale. * * * * A seguito della delibera della Sezione Centrale del controllo n. 2/009 e della denuncia di un magistrato su possibili vizi insorti nella gestione del Consorzio Venezia Nuova, è stata disposta l apertura di una inchiesta istruttoria per il clamoroso scandalo delle tangenti elargite in dipendenza della realizzazione del progetto MOSE a difesa della laguna di Venezia. Alle indagini giudiziarie si sono aggiunte quelle amministrative disposte su iniziativa dell organo di autogoverno della magistratura contabile anche a seguito delle sollecitazioni rivolte dall Associazione Magistrati della Corte dei Conti. * * * * L altra clamorosa inchiesta istruttoria ha riguardato la formazione dei c.d. fondi neri gestiti da fantomatiche società estere per la conduzione di operazioni truffaldine mediante le tecniche della corruzione triangolare e di altre specialistiche opzioni criminali. * * * * Prima di segnalare con la trascrizione di significativi brani importanti atti giudiziari prodotti da questa Procura nel 2014, in primis corre l obbligo di riferire su alcuni controricorsi in Cassazione curati da

16 12 valorosi Magistrati della Procura del Lazio concernenti questioni di primario interesse giuridico e processuale. * * * * Controricorso per Cassazione per appalti assunti da AMA per la gestione del servizio di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in Senegal. Trattasi del contenzioso relativo alla competenza giurisdizionale sulle società pubbliche c.d. in House Per la complessità della vicenda in argomento veniva conferita una prima delega istruttoria al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma cui sono seguiti ulteriori provvedimenti di delega in ragione dell articolata vicenda contrattuale. In esito al complesso lavoro di indagine, la Guardia di Finanza, con rapporto del 30 settembre 2011, illustrava le proprie risultanze istruttorie da cui emergeva un consistente danno all Erario riconducibile alla scelta di AMA S.p.A., di acquisire, attraverso la sua controllata AMA International, e per il tramite di questa, AMA Senegal, la commessa per lo spazzamento delle strade, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella regione di Dakar in Senegal, assegnata originariamente ad un gruppo svizzero. Il danno complessivo ammonta ad euro Eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione all orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l ordinanza n. 1420/2012 siccome il pregiudizio erariale sarebbe stato riferibile esclusivamente a soggetti privati, quale si configura AMA

17 13 S.p.A. e le sue controllate AMA International e AMA Senegal e non anche il Comune di Roma, azionista unico di AMA Senegal. Identico discorso è stato avanzato in relazione al ricorso preventivo di giurisdizione innanzi alle SS.UU della Corte di Cassazione Ad avviso della Procura Lazio, va preliminarmente osservato che il concetto di amministrazione pubblica ha subito negli ultimi tempi una notevole evoluzione. La veste che l'amministrazione pubblica assume non è più quella di una volta, avendo mutuato moduli organizzativi dal sistema privatistico. Sicchè gli atti posti in essere non sono più riconducibili, sic et simpliciter, al modello classico dell atto amministrativo inteso come atto autoritativo. Il provvedimento amministrativo appare, oggi, solo una delle possibili opzioni che la Pubblica Amministrazione può adottare per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Ad esso si accompagnano modelli procedimentali più vicini al diritto privato e ad accordi con cui si negozia il contenuto dei provvedimenti o che addirittura ad esso si sostituiscono. Si assiste, quindi, ad un progressivo allargamento dei modelli di gestione della funzione pubblica attraverso nuove soluzioni organizzatorie e nuovi modi di agire. Oltre alla frequente utilizzazione degli strumenti di ordine societario, estesi dalla legge n. 142/90 anche agli enti locali, si assiste,

18 14 oggi, a forme di incentivazione delle attività di pubblico interesse, alla partecipazione del capitale privato nelle società pubbliche, alla realizzazione di obiettivi pubblici-privati (valga l'esempio del project financing), e l'utilizzazione di moduli contrattuali alternativi allo strumento dell atto concessorio, ma a questo largamente somiglianti (quali l outsourcing). E' necessario, perciò, accogliere una nozione oggettiva di attività amministrativa e ritenere che essa si qualifichi così in quanto consiste nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'atto emesso o la forma giuridica utilizzata appartengano al diritto privato o al diritto pubblico. L'irrompere del diritto privato nell'attività posta in essere dall'amministrazione pubblica è strettamente connesso all'affermazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Ed invero il Consiglio di Stato con sentenza resa in adunanza plenaria n. 4/99 del 22 marzo 1999 ha precisato che "le leggi più recenti hanno introdotto normative sostanziali la cui applicabilità prescinde dalla distinzione tra soggetti pubblici e privati e dalla natura dei loro atti (...). Le esigenze del buon andamento e dell imparzialità dell'amministrazione (come disciplinate dall art. 97 della Costituzione) riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato". Ciò perché ogni attività dell'amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono l'utilizzazione di istituti del diritto privato è

19 15 vincolata all interesse collettivo e deve tendere alla sua cura concreta mediante atti e comportamenti comunque finalizzati al perseguimento dell interesse generale". Di conseguenza "l'attività amministrativa è configurabile non solo quando l amministrazione eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nel limiti consentiti dall'ordinamento) persegua le proprie finalità istituzionali mediante un'attività sottoposta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati". In questo quadro nuovissimo non ha più senso una Amministrazione che agisca solo per atti autoritativi, certificativi o di controllo, espressione di esercizio di poteri d'imperio. Si è parlato e si parla ancora di amministrazione pubblica per contratti! Il compito della P.A. è infatti oggi quello di perseguire politiche socio-economiche, raggiungere finalità e soddisfare bisogni insieme o in concorso con il privato e, a volte, in competizione con esso. Si registra, pertanto, una sostanziale e rivoluzionaria riforma della funzione amministrativa la quale può oggi essere esercitata da soggetti pubblici e/o privati utilizzando gli schemi proprio del diritto amministrativo ma facendo tuttavia ricorso allo strumento del diritto privato. Il punto controverso in dottrina è il seguente: trattasi di diritto privato puro e semplice o di diritto privato speciale? Il nucleo centrale attorno al quale va costruita la nuova concezione dell attività amministrativa è il concetto di pubblico servizio come

20 16 desumibile oggi dal contenuto delle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e della legge 21 luglio 2000 n In dette fonti normative il servizio pubblico si qualifica tale non perché gestito da una pubblica amministrazione o da un concessionario, ma per le sue finalità di interesse pubblico (vedi art. 33, comma 2, lett. b del decreto legislativo 80/98 ove si fa riferimento ai "gestori comunque denominati di pubblici servizi"). La necessità di una nozione oggettiva di pubblico servizio è confermata poi da autorevole giurisprudenza sia della Corte di Cassazione, sia del Consiglio di Stato. Ed infatti le Sezioni Unite con sentenza 30 marzo 2000 n. 71, hanno affermato che "il servizio si qualifica come pubblico perché l'attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell amministrazione pubblica che possono essere realizzati direttamente o indirettamente attraverso l'attività dei privati. Il servizio pubblico è cioè caratterizzato da un elemento funzionale, il soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale, che non si rinviene nell'attività privata imprenditoriale anche se indirizzata e coordinata a fini sociali". Il Consiglio di Stato, per parte sua, ha ribadito lo stesso concetto nell'ordinanza dell'adunanza Plenaria n. 1 del 30 marzo 2000 in cui si legge come il legislatore abbia richiamato "la nozione di servizio pubblico nel suo significato giuridico potenzialmente più vasto, quale attività, di qualsiasi natura, connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici o privati".

21 17 La nozione di servizio pubblico va allora completamente sganciata dal suo tradizionale riferimento soggettivo per una pubblica amministrazione o per un concessionario di questa, che vanno visti in termini oggettivi, di funzionalizzazione dell attività al perseguimento di pubblici interessi. La mutata nozione di attività amministrativa non può non avere effetti sui principi del riparto di giurisdizione e nella competenza degli ordini magistratuali. Le Sezioni Unite con sentenza 24 febbraio 2000 n. 40 hanno infatti affermato che "ai fini del riparto della giurisdizione il criterio scriminante si trasferisce dal soggetto all'oggetto intendendo con questo termine la materia controversa e la disciplina applicabile" in modo tale da far leva non più sulla natura pubblica o privata del soggetto agente, ma su quello della materia oggetto di giurisdizione. La descritta evoluzione legislativa e giurisprudenziale è peraltro coerente con la visione della qualificazione pubblica o privata di una attività, già da tempo introdotta dal legislatore comunitario; quest'ultimo, infatti, nella fondamentale definizione di "organismo di diritto pubblico (cfr. art. 1 della direttiva 92/50/CEE) prescinde dalla forma giuridica adottata, per fondarsi invece sul duplice dato sostanziale del soddisfacimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché dell'influenza dominante, diretta o indiretta, da parte delle autorità pubbliche. Si può dire che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia nazionale (compresa quella delle Sezione Unite) che comunitaria, hanno

22 18 ormai registrato la consapevolezza, peraltro già diffusa nella società, che l'esercizio della funzione amministrativa non debba avvenire più solo con i mezzi propri del diritto amministrativo ma possa essere espletata attraverso strumenti privatistici, senza che ciò muti la natura, ontologicamente pubblica, dell'attività. Quindi, potrebbe trattarsi del diritto privato della P.A., i cui fini restano vincolati all interesse pubblico. In tale ottica diviene "pubblico" qualsiasi soggetto, anche privato, che svolga una attività tesa al soddisfacimento di interessi collettivi. In virtù della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n /03 si è giunti all'affermazione, che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e agli scopi perseguiti con la conseguenza che vi sono assoggettati sia gli amministratori dipendenti che i dipendenti di enti pubblici S.p.A. che abbiano con il loro comportamento determinato una diversa finalità rispetto a quella perseguita tale da compiere un danno per l'ente pubblico (sul punto anche ex multis Cass. SS.UU. civili n /06). Coerente con queste affermazioni si manifesta, poi, la sentenza 22513/06 con cui le SS.UU. hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti nei casi di danno erariale cagionato dagli amministratori di un ente privato destinatario di contributi irregolarmente assegnati. Alle stesse conclusioni si perviene con la sentenza 23332/09 ove si afferma la giurisdizione contabile ogni qual volta un soggetto, sia esso

23 19 pubblico o privato, venga investito dal compito di porre in essere un attività dell amministrazione pubblica. Questo quadro giurisprudenziale che si fondava, tra l altro, su una mutata organizzazione della Pubblica Amministrazione è inopinatamente cambiato con la sentenza 26806/09 delle SS.UU. della Cassazione che ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo se gli amministratori delle società pubblica hanno cagionato un danno diretto al patrimonio dell amministrazione che partecipa alla società pubblica, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario per i danni provocati al patrimonio delle società dai propri amministratori. Successivamente con l ordinanza 20940/11 le SS.UU. si è confermato detto orientamento, pur se la società per azioni sia totalmente partecipata da un ente pubblico (in conformità anche sent. 3692/12 e ord. 1420/12). Pertanto, ai fini che qui interessano, si deve preliminarmente far rilevare che il revirement delle SS.UU., a far data dalla fine del 2009, è avvenuto in costanza di un quadro di diritto positivo esattamente identico a quello esistente in precedenza. L AMA S.p.A. è una società che, seppur dotata di autonoma personalità giuridica, non è un soggetto terzo rispetto al Comune di Roma, al quale è, invece, legata da un rapporto assimilabile a quello della delegazione intraorganica (C.G.E. sentenza Teckal del 18 novembre 1999), rappresentando un articolazione organizzativa dell ente

24 20 locale, priva di una autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell ente locale. E ciò che si definisce essere una società in House! Peraltro, l art. 33 della legge 69/2009 afferma che, ai fini dell utilizzo della tecnologia informatica, sono equiparate alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico. Orbene, AMA è società interamente partecipata dal Comune di Roma. Ma sul punto ancora più pregnante è il riferimento contenuto nell art. 2, c. 2, della legge 6 luglio 2012 n. 94 recante disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica. Questo articolo recita testualmente che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta le società non quotate controllate da soggetti pubblici. E ciò senza tralasciare che quando l ISTAT pubblica annualmente l elenco delle amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2, legge 196/2009) definisce le stesse ai sensi del sistema europeo dei conti (SEC 95 regolamento CR 2223/96 paragrafi 2.68 e 2.69) qualificando in tale contesto una Unità istituzionale come Pubblica Amministrazione se è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni Pubbliche. E questo è appunto il caso di AMA.

25 21 Inoltre vale ribadire che nel caso di che trattasi sono in gioco risorse pubbliche ; la qualcosa dovrebbe comunque favorire, in ordine ai limiti esterni della giurisdizione contabile, un approccio sostanzialmente non formale circa il paventato contrasto di giurisdizione (cfr. ex multibus Cass. Civ. SS.UU. n /09 e n /06). Va poi considerato che l art. 16 bis della legge 31/2008 testualmente recita a favore della giurisdizione ordinaria per l accertamento della responsabilità degli amministratori e dipendenti delle società gestite con partecipazione pubblica inferiore al 50%. Dalla predetta disposizione legislativa discende chiaramente che la giurisdizione sulla responsabilità patrimoniale a carico di amministratori e dipendenti di società partecipate è affidata alla Corte dei conti, in modo pieno ed esclusivo, in tutti i casi in cui dette società appartengono allo Stato o ad altri soggetti pubblici, in misura intera o superiore al cinquanta per cento del capitale azionario. In materia, operano tuttora i canoni fondamentali di cui alla Direttiva 2004/18/CE, che all art. 1 comma 9, intende come organismo di diritto pubblico (Public Equivalent Body) qualsiasi organismo: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia

26 22 costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Le regole suddette sono state trasfuse nella legislazione nazionale: l art. 3, comma 26 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, egualmente dispone ripetendo le espressioni della Direttiva - che L «organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. * * * * Controricorso per Cassazione in tema di competenza giurisdizionale, relativamente a questioni connesse all applicazione del Codice dei Contratti pubblici, circa la natura della Commissione per la stipula dell accordo bonario (affaire ANAS). (N.B. La S.C.C. ha accolto il ricorso solo in parte. Si veda al successivo cap. III). Con controricorso in Cassazione è stata ribadita la natura

27 23 pubblicistica della Commissione di accordo bonario. Preliminarmente, è stato precisato che alla data della stipula del contratto di appalto (9 maggio 2005) era vigente la Legge n. 109/1994 (come modificata dalla Legge n. 166/2002), il cui art. 31-bis ( Norme acceleratorie in materia di contenzioso ) prevedeva che in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. L art. 149 del regolamento di attuazione della legge 109/1994 (d.p.r. n. 554/99) dettava poi le relative disposizioni procedurali. Ciò premesso, ad avviso della Procura Regionale del Lazio, deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti sui componenti della Commissione prevista dall'art. 31-bis della legge 109/1994 perché con il previsto parere (sia pure non vincolante), con il quale si è proposto, a tacitazione tombale delle riserve, il riconoscimento dell'importo complessivo di ,49. In questo modo la Commissione si è inserita a pieno titolo nell iter

28 24 di approvazione dell accordo bonario, compiendo in maniera inequivocabile atti idonei a formare il convincimento di parte pubblica circa la legittimità e congruità delle richieste del Contraente generale. Peraltro, l iter di approvazione degli accordi bonari all interno dell Anas è stato oggetto di apposita regolamentazione interna - Procedura Aziendale (PG.CDGT.10 del e precedente versione rev.9 del ) - che ha individuato i soggetti ed i compiti dei servizi aziendali che avrebbero preso parte al procedimento e così concorso, nelle diverse, complementari funzioni, all' individuazione dell' importo da proporre nella trattativa ai fini della definizione dell Accordo Bonario (così, testualmente, nella nota Anas del , p.3). E la stessa società, dunque, a riconoscerne il ruolo procedimentale attivo della commissione e il suo concreto apporto funzionale nella definizione dei contenuti dell accordo. E ciò a prescindere dalla natura giuridica del procedimento: se meccanismo di conciliazione avente natura negoziale (nel previgente ordinamento) o vera e propria transazione nel sistema di cui all art. 240 del vigente Codice dei contratti pubblici. Nell ambito della complessa procedura aziendale di tipo conciliativo, è stata prevista la trasmissione delle riserve da parte del Direttore lavori, in linea generale, alla Commissione di collaudo e, in caso di superamento della soglia del 10% dell importo contrattuale, al Responsabile del procedimento; questi formula la relativa proposta di attivazione della Commissione prevista dall art. 31bis della legge 109 del

29 , la quale acquisisce le relazioni dei Direttore lavori e della Commissione di collaudo (già trasmesse al RUP). La proposta della Commissione viene inviata per il prescritto parere all Unità riserve, apposita struttura aziendale, sulla base del cui parere il Dirigente del Servizio Tecnico amministrativo predispone la relazione di accompagnamento per il Presidente, sottoscritta anche dal Direttore Centrale Nuove costruzioni, dal Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, dal Condirettore Generale Tecnico, dal Condirettore Generale Legale e Patrimonio, dal Condirettore Generale amministrazione Finanza e Commerciale. E appena il caso di far notare come la prevista partecipazione dei dirigenti ANAS, delle varie aree interne, in vista della decisione finale, costituisce prova del carattere pubblicistico della decisione finale. Dall esame del quadro regolamentare aziendale si ricava che la proposta della Commissione non solo è inserita all interno della procedura di accordo, ma ne costituisce lo snodo principale (essendo al centro del relativo iter, tra le relazioni degli organi tecnici e le valutazioni conclusive di quelli amministrativi). E ciò è sufficiente ad inserire tale atto nel processo volitivo del soggetto pubblico ANAS, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, essendosi realizzato il presupposto - richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - dell inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell'apparato organizzativo pubblico, quale organo straordinario e/o temporaneo

30 26 dello stesso, con conseguente assunzione della veste di agente pubblico e assoggettamento alla responsabilità patrimoniale amministrativocontabile (cfr. ex plurimis, Cass. SS.UU. 10 ottobre 2002 n ; SS.UU. 21 maggio 2003 n. 7946; Corte conti, da sez. III, 26 giugno 1997 n. 183/A; Sez. A1 n. 79 del in tema di consulente tecnico d ufficio; A2 n. 472 del , in tema di consulente finanziario; sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 98 del in tema di consulente di una p.a.). Peraltro, a differenza di quanto afferma il ricorrente di parte avversa, appare di tutta evidenza anche il nesso di causalità (profilo solo mediatamente attinente alla questione di giurisdizione) tra la proposta della commissione e la valutazione di ammissibilità della riserva compiuta dall amministrazione, dato che a differenza della precedente verifica, della mera ammissibilità, e manifesta non infondatezza delle riserve operate dal RUP - l organo collegiale costituito ex art. 31-bis della legge 109/1994 compie in contraddittorio un approfondito esame di merito delle riserve, alla luce dei pareri già espressi dalla Direzione lavori e dalla commissione di collaudo, esprimendosi sulla fondatezza delle riserve del G.C. e proponendo anche una quantificazione del risarcimento spettante al Contraente Generale ( proposta motivata di accordo bonario ). A differenza di quanto sostenuto nel ricorso cui si resiste, con il presente controricorso, tra i componenti della Commissione di Accordo bonario e la società pubblica committente, Anas spa, sussiste un rapporto di servizio - da intendersi in senso ampio, in raccordo con l evoluzione

31 27 giurisprudenziale rationae materia -. Il che appare del tutto coerente con il percorso giurisprudenziale estensivo della giurisdizione contabile come intrapreso da anni dalla Suprema Corte, in diretta connessione con l evoluzione dei modelli organizzatori tipici delle gestioni pubbliche; percorso che, come noto, partendo dall istituto del rapporto di pubblico impiego è approdato alla categoria concettuale del rapporto di servizio, che è stata estesa fino a ricomprendere, dal punto di vista soggettivo, l inserimento dell agente, anche temporaneo o fattuale, nell organizzazione del soggetto pubblico, e, dal punto di vista oggettivo-funzionale, la compartecipazione fattiva e causale all attività amministrativa. L ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene che l'esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito a titolo di responsabilità amministrativa, non sia limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma possa configurarsi anche quando il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto o solo temporaneamente, dello svolgimento di una attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, va ad inserirsi, assumendo particolari vincoli ed obblighi che risultano funzionali rispetto al fine di assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività medesima, nel suo

32 28 complesso, è preordinata. Proprio in tale ottica ed in relazione al progressivo operare tramite soggetti anche privati, non organicamente inseriti nell Amministrazione, risulta del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta; con la conseguenza che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile risulta essersi spostato dalla qualità del soggetto (pubblico o privato) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, non solo sugli enti pubblici economici, ma anche sulle società a partecipazione pubblica, in particolare sulle società in house. Su quest ultimo aspetto: Cass. Sez. Un. n /2013; in precedenza, tra le tante, Cass., n del 20/11/2007, Sez. Un., n /2004; Cass., Sez. Un., n /2004; Cass., Sez. Un., n /2003; Cass., Sez. Un., n /2003. L univoca e costante giurisprudenza della Corte regolatrice sui limiti di giurisdizione, dunque, ha da tempo individuato il presupposto soggettivo indefettibile su cui giudica la Corte dei conti, nel concetto di rapporto di servizio allargato, da intendersi in senso lato, nell ambito del quale cioè non rileva né la natura giuridica dell'atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto), né quella del soggetto che la riceve, e che si realizza anche nei casi in cui l agente tragga occasione dal rapporto giuridico da lui intessuto con l amministrazione per ingerirsi,

33 29 anche solo di fatto, nell attività amministrativa (cita Cassaz., SS.UU., n /2006), o in cui un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, venga investito del compito di porre in essere un'attività spettante alla p.a. (Cassaz. SS.UU. n. 4112/2007, n /2007, n. 8409/2009, n /2009, n /2009, n /2009). In sostanza, la Corte ha da diverso tempo assegnato al presupposto della giurisdizione contabile un significato più ampio del mero rapporto di impiego e di servizio in senso stretto, avvicinandosi a quello di un rapporto funzionale, essendo sufficiente a tal fine il mero inserimento dell agente nell iter procedimentale o nell apparato organico dell ente e la compartecipazione all attività amministrativa di quest ultimo (tra le tante, SS.UU., n del 2010, SS.UU., n del 2009). Il che, tuttavia, avviene sempre e comunque nel rispetto dei procedimenti di legittimità, che possono definirsi subprocedimenti ossia procedimenti incidentali ovvero di secondo grado. Ciò ha portato ad individuare varie ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile ove viene affermata la giurisdizione del giudice speciale anche su un soggetto privato esterno alla p.a., purché sia intercorsa una relazione almeno funzionale con l amministrazione pubblica e vi sia stata utilizzazione di risorse di provenienza pubblica, risolvendosi l accertamento della sussistenza di un rapporto di servizio nella verifica dell esistenza di una gestione esplicitamente funzionalizzata al perseguimento di finalità pubbliche, a cui il soggetto privato partecipi direttamente e fattivamente.

34 30 Di recente le Sezioni Unite, hanno precisato con la sentenza SS.UU. n. 5756/2012 che, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio tra il Segretario particolare di un ministro (esterno al Ministero) e la P.A., non rilevando la circostanza che l attività del primo sia normativamente delimitata alla collaborazione e all opera personale del ministro stesso, con divieto di intralciare l azione normale degli uffici amministrativi o di sostituirsi ad essi, dato che il segretario particolare è comunque inserito nell apparato organico dell ente pubblico ed esercita un attività di collaborazione funzionalmente collegata alla realizzazione dei fini propri del medesimo. La stessa decisione ha anche ritenuto configurabile il rapporto di servizio tra un professore universitario di ruolo nominato - quale esperto-componente di commissioni (neanche previste da disposizioni di legge) chiamate ad esprimere un parere consultivo esterno all organismo istituzionale normativamente competente in materia (CIP), questo sì abilitato a deliberare sul prezzo dei farmaci - e il Ministero dell industria cui i predetti pareri sono offerti, essendo sufficiente a configurare quel rapporto anche la relazione funzionale caratterizzata dall inserimento del soggetto nell iter procedimentale o nell apparato organico dell ente, tale da rendere il primo compartecipe dell attività amministrativa del secondo. E proprio tale ultima fattispecie presenta indubbi profili di sovrapponibilità giuridico-concettuale rispetto a quella oggetto del giudizio di merito, nell ambito del quale è stato proposto il ricorso per

35 31 regolamento preventivo di giurisdizione cui si risponde con il presente controricorso. Ad analoghe conclusioni la Corte regolatrice è pervenuta (SS.UU. n /2004) in riferimento al componente della Commissione di alta vigilanza sulla realizzazione di opere pubbliche (la ristrutturazione della funicolare centrale di Napoli ed il completamento di quella di Chiaia, il cui appalto era stato bandito dall'azienda Tranvie Autofilovie di Napoli), nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale commissione, infatti, ancorché composta da professionisti non legati da un rapporto d'impiego con la Regione, operava in definitiva quale ufficio tecnico straordinario della Regione, avendo partecipato al procedimento relativo all'esecuzione dei lavori, con funzioni di controllo, impulso, ausilio degli organi tecnici ed amministrativi dell'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, e collegamento con gli organi ed uffici regionali, anche in sostituzione di competenze proprie di questi ultimi. Ed è indubitabile che, in tali casi (come anche in quello in questione, in cui il ricorrente non è dipendente della società, ma componente di una Commissione prevista nell ambito di uno specifico procedimento o di una specifica procedura), l attività sia prestata nell'interesse del soggetto pubblico procedente, che in senso ampio, consiste nell'utilizzo corretto delle risorse finanziarie specificamente destinate all'opera appaltata (ancora, SS.UU. n /2004), e nell interesse pubblico alla corretta e congrua (sotto il profilo economico

36 32 dell esborso a carico delle pubbliche finanze) valutazione delle riserve apposte dall appaltatore-contraente generale. Peraltro, la giurisdizione della Corte dei conti risulta in precedenza affermativa con riferimento alla posizione dell esperto in materie giuridiche-economiche-sociali od attinenti all attività dei singoli rami incaricato dalla Regione, sempre sulla base dello svolgimento di una attività in favore della p.a. e dell inserimento nell organizzazione di quest ultima (Cass. SS.UU. n. 8642/1996). omissis * * * * s.p.a. Controricorso per Cassazione Avverso il ricorso preventivo di giurisdizione proposto da ALITALIA Nel controricorso della Procura Regionale è stato opportunamente evidenziato che la prima obiezione avanzata in punto di presunto difetto di giurisdizione del giudice contabile nella vicenda, è che la questione sarebbe relativa ai danni subiti da una s.p.a., ancorché partecipata dallo Stato, derivanti da comportamenti di amministratori o dirigenti della stessa, con conseguente attribuzione al giudice ordinario della relativa controversia, in ossequio al più recente orientamento della Corte di cassazione. Orbene, l eccezione così come formulata appare priva di pregio, per le ragioni che appresso si illustreranno. L atto di citazione in giudizio concerne i danni erariali conseguenti

37 33 al crack dell Alitalia e derivanti dalle violazioni di legge, di statuto e dei principi di sana gestione operate dagli amministratori della società. Ora la questione della giurisdizione della Corte dei conti sulla vicenda è stata tenuta ben presente da questo Requirente a cui è nota la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione come consolidatasi negli ultimi anni (v. tra le tante, SS.UU., n /09; n. 4309/2010; n. 1419/2012) secondo cui dei danni arrecati dagli amministratori al patrimonio della società è competente a conoscere esclusivamente il giudice ordinario e per i quali è legittimata a dolersi solo la società danneggiata con le tipiche azioni sociali di responsabilità previste dal Codice civile. Una eventuale azione di responsabilità amministrativa del pubblico ministero presso la Corte dei conti residuerebbe solo nei casi in cui il danno si ripercuota direttamente sul patrimonio dell ente partecipante (come nel caso dei danni all immagine), ovvero in una possibile azione verso il rappresentante del socio pubblico in assemblea per il mancato esperimento dell azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori della società. L attenzione allora si sposta sul danno che si fa valere: se è danno della società o del socio come danno mediato della società, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ma se è danno diretto al socio pubblico siamo allora nei confini dell azione di responsabilità amministrativa esperibile innanzi al giudice contabile. Ebbene, il danno che si è fatto valere con l atto di citazione del 10

38 34 dicembre 2013 è danno subito in via diretta dal soggetto pubblico proprietario delle azioni (M.E.F.) e non dalla società, pregiudizio che non costituisce naturale conseguenza della proprietà delle azioni, ma che deriva invece al patrimonio del socio pubblico da un lato in considerazione di tale sua specifica qualità, l essere appunto pubblico ; dall altro, per il fatto di essere il soggetto erogatore di specifici contributi pubblici (se pur erogati con forme civilistiche) destinati al perseguimento di pubbliche finalità. Nel caso di specie e come meglio si specificherà, la natura pubblica del soggetto partecipante ha caratterizzato in senso pubblicistico anche le risorse confluite dallo stesso alla società; di talché una eventuale frustrazione della finalità cui le stesse erano state destinate, costituisce pregiudizio di cui, secondo costante e ormai consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, è competente a conoscere la Corte dei conti. Nel caso specifico, è emerso come negli anni siano confluite nella società una serie enorme di risorse pubbliche a vario titolo: ricapitalizzazioni, prestiti, scambio titoli, etc. Questo Requirente ha ricostruito, con la collaborazione della Guardia di Finanza, i rapporti finanziari intercorsi negli anni tra M.E.F. e Alitalia specificando peraltro che, avendo il Ministero acquisito la partecipazione di controllo nella società solo nel 2000 dall IRI, a sua volta di totale proprietà pubblica - in concomitanza con la messa in liquidazione di tale Istituto - le operazioni di finanziamento che vanno

39 35 dal 1996 al 2000 sono riconducibili a quest ultimo: La prima operazione di finanziamento che è emersa è costituita dall aumento di capitale degli anni , deliberato dall IRI per miliardi ma poi sottoscritto e versato per soli miliardi, a cui va aggiunta la vendita di azioni per 770 miliardi e la cessione di azioni ai dipendenti per 317 miliardi. Il descritto aumento di capitale si inseriva nell ambito del c.d. Piano Alitalia che, consegnato ai competenti Uffici della U.E. e da quest ultima approvato in data il 15 luglio 1997, prevedeva un intervento sul capitale di Alitalia per miliardi di lire. Dopo l avvenuto aumento di capitale, tenendo conto anche della azioni assegnate ai dipendenti (317 miliardi di lire) e di quanto sottoscritto dal mercato, la quota di partecipazione finale dell IRI in Alitalia si riduceva dal 66,7% al 53%. Nel novembre 2001 Alitalia (nel frattempo passata in proprietà del M.E.F.) approvava il piano biennale , nel quale veniva ipotizzato il sostegno dell Azionista pubblico. L Assemblea straordinaria ed ordinaria di Alitalia in data 28 maggio 2002 deliberava quindi: - un aumento di capitale sociale riservato al M.E.F. di importo complessivo pari a 371 milioni di euro (corrispondenti ai 750 miliardi di lire della seconda e terza tranche autorizzate dalla U.E. ma poi, come detto, non più sottoscritto dall IRI); - un ulteriore aumento di capitale sociale per un importo massimo di 1.431,7 milioni di euro., Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, nelle sedute del 7 e 10

40 36 novembre 2005, deliberava un nuovo aumento di capitale per un importo massimo di milioni di euro e la rimodulazione del prestito convertibile posticipandone la scadenza al Il M.E.F. sottoscriveva l aumento per un controvalore di 489 milioni di euro, diluendo quindi la propria partecipazione al 49,9% del capitale di Alitalia. La quota restante dell aumento di capitale per un controvalore di 517 milioni di euro veniva sottoscritta dal mercato. Di poi, nell ambito della nota trattativa tra Alitalia e Air France KLM, svoltasi nei primi mesi del 2008, veniva sottoscritto un Memorandum of Understanding in base al quale Air France si dichiarava disponibile all accordo con Alitalia subordinatamente, tra l altro, alla concessione da parte del M.E.F. di una linea di credito ponte a favore di Alitalia di un ammontare di 300 milioni di euro, al fine di superare la fase di criticità finanziaria fino all esito della procedura di acquisto. In relazione a ciò, in data 23 aprile 2008, veniva emanato il Decreto Legge 23 aprile 2008 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2008 n. 111 recante Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. E con esso veniva disposta l erogazione in favore di Alitalia di un importo di 300 milioni di euro a valere sulle disponibilità gestite dal Ministero dello Sviluppo economico. Il mese successivo (maggio 2008) le trattative con Air France- KLM fallivano ed il 29 agosto 2008 Alitalia veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo Stato diveniva allora creditore dell Alitalia in Amministrazione Straordinaria per quel che concerneva il

41 37 finanziamento ponte di. 300 milioni. Il c.d. prestito, mai restituito né, peraltro, richiesto ha allora assunto la connotazione di un finanziamento pubblico vincolato ad uno scopo d interesse generale mai raggiunto e, pertanto, frustrato. A seguito dell ammissione di Alitalia all amministrazione straordinaria, al fine di assicurare un parziale indennizzo ai piccoli risparmiatori che avevano investito in titoli Alitalia, il Governo emanava il decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 che, all art. 7-octies, prevedeva la possibilità di scambiare titoli Alitalia (azioni e obbligazioni convertibili) con titoli di Stato. Ricapitolando, le risorse di denaro pubblico impiegate nel tempo a sostegno di Alitalia e sopra sommariamente descritte ammontano a ,00 dei quali nell atto di citazione sono stati contestati ,00 non considerando l aumento di capitale del 1998 al netto della quota reperita sul mercato e le somme incassate in occasione della vendita delle azioni effettuata nel 2005, per le motivazioni meglio esplicitate nell atto di citazione. Ebbene, la particolare connotazione dell Alitalia nel panorama economico italiano quale Compagnia di bandiera, la sua collocazione primaria nell ambito del settore dei servizi pubblici di trasporto di livello nazionale, la sua rilevanza sotto il profilo della visibilità internazionale dell intero Paese e non ultima la sua importanza per quel che concerne l aspetto occupazionale (circa dipendenti), sono tutte circostanze che danno ai flussi finanziari descritti, indipendentemente dalla loro qualificazione civilistica, una connotazione pubblica che si qualifica

42 38 come tale in relazione alle finalità del loro conferimento. Ed infatti, le ragioni che stanno alla base dei conferimenti stessi, trovano la loro causa nella particolare collocazione dell Alitalia nel panorama dei servizi pubblici di trasporto e nell intera storia, non solo economica, italiana. Gli apporti finanziari del socio pubblico (MEF), benché attuati sotto forma di aumenti di capitale piuttosto che di prestiti, vanno allora guardati sotto una duplice ottica: da un lato l intervento del proprietario volto al rilancio della propria azienda, dall altro la volontà del proprietario Stato di garantire il perseguimento di quegli interessi pubblici che erano a fondamento della partecipazione stessa. Ed allora, l eventuale frustrazione di quegli stessi interessi conseguente a dispersione o dissipazione del capitale conferito per il loro perseguimento, costituisce ipotesi di danno erariale subito direttamente dal soggetto che lo ha conferito e che nel caso di specie coincide con il titolare della partecipazione (M.E.F.), e la cui giurisdizione spetta alla Corte dei conti, in ossequio al recente e sopra richiamato orientamento di codeste Sezioni Unite (n /2009; n. 4309/2010; n. 1419/2012; n /2013; n. 8352/2013; n. 7374/2013; n. 3038/2013). Infine, che l Alitalia non fosse una società come le altre lo dimostra anche la nota vicenda della sua mancata cessione ad Air France. Inquadrato in tale ottica, il danno di cui si è chiesto conto nell atto di citazione, si caratterizza per essere danno ad ente diverso da quello di appartenenza dei soggetti convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa e qui ricorrenti (è infatti danno diretto allo Stato e non

43 39 alla società partecipata); tanto ciò è vero che il danno diretto alla Alitalia s.p.a. in conseguenza della mala gestio dei suoi amministratori o dirigenti, così come quantificato nella bozza di azione sociale di responsabilità elaborata dal commissario straordinario, prof. Fantozzi, il è completamente diverso da quello contestato da questo Requirente con l atto di citazione del 10 dicembre Mai da questa Procura è stato contestato il danno derivante dalla perdita di valore della quota azionaria posseduta quale conseguenza della mala gestio che sarebbe danno indiretto al socio pubblico di competenza dell AGO. Oggetto della contestazione è viceversa il pregiudizio subito dallo Stato (solo incidentalmente anche azionista) e dall intera collettività per la frustrazione del fine pubblico sotteso ai finanziamenti conferiti sotto varie forme (ricapitalizzazione, prestito ponte, scambio titoli). Il valore stesso dei due danni (che in teoria potrebbero anche coesistere) non è commisurabile in quanto del tutto differenti i criteri di determinazione. La presente azione si inquadra allora perfettamente nel solco della giurisprudenza di codesto Supremo Consesso che ha portato ad individuare una serie di ipotesi di responsabilità amministrativocontabile in cui viene affermata la giurisdizione del giudice speciale anche su un soggetto privato esterno alla p.a., purché sia intercorsa una relazione almeno funzionale con l amministrazione pubblica e vi sia stata utilizzazione di risorse di provenienza pubblica. Si fa riferimento a quel percorso giurisprudenziale che affida alla Corte dei conti la competenza a conoscere dei danni erariali cagionati da

44 40 soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici in quanto inseriti in un rapporto di servizio con l ente pubblico conferente, nel perseguimento degli interessi di carattere generale alla base del finanziamento stesso e che si estende, nell ambito delle persone giuridiche, anche ai soggetti (amministratori) che con il loro comportamento hanno di fatto frustrato le finalità perseguite. Il danno, che quindi si atteggia quale pregiudizio ad ente diverso da quello di appartenenza dei soggetti convenuti è allora danno direttamente cagionato al socio, non in tale qualità, quanto piuttosto in quella di soggetto finanziatore. Nel caso di Alitalia, la frustrazione delle finalità perseguite con le risorse pubbliche conferite è la conseguenza della mala gestio degli amministratori nel periodo e di cui si è dato ampio conto nell atto di citazione. In altre situazioni la domanda dispiegata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nei confronti di alcuni amministratori della s.p.a. Ferrovie dello Stato era relativa ai danni diretti alla società e non al socio pubblico in relazione ad alcune scelte gestorie. Ne consegue che avendo questo Requirente nell atto di citazione nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti pro tempore di Alitalia s.p.a. contestato i danni diretti al socio pubblico e non alla società, detta pronuncia appare inapplicabile al caso di specie, nel quale l azione di questo Requirente si è inserita nel solco dell orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite che intestano in capo alla Corte dei conti la giurisdizione di responsabilità per i danni, cagionati anche da soggetti privati, in

45 41 rapporto di servizio con l amministrazione in quanto destinatari di finanziamenti pubblici tesi al perseguimento di un pubblico fine (tra le tante vedasi Cass. SS.UU. n. 295/2013; n /2009). Nella specie, attesa la richiamata particolare collocazione dell Alitalia nel panorama economico italiano, le finalità da perseguire con i finanziamenti concessi, erano le medesime compendiate di volta in volta nei singoli piani industriali cui i finanziamenti stessi si ricollegavano anche se poi erogati sotto forma di ricapitalizzazioni. Si sottolinea a questo proposito come i piani industriali di Alitalia fossero approvati non dal semplice rappresentante del MEF in assemblea sociale, ma piuttosto dall intero Governo nella sua massima espressione (Presidente del Consiglio, Segretario generale della Presidenza, Ministri competenti) previo confronto con tutte le parti sociali coinvolte. Il piano industriale nel caso di specie non è mero strumento di gestione imprenditoriale ma assume, in considerazione della valenza del soggetto nell ambito economico nazionale, del servizio svolto, della sua stessa storia ed infine della natura pubblica del denaro concesso, la connotazione di un vero e proprio disciplinare di concessione di finanziamenti pubblici. Nel solco degli insegnamenti della Corte di Cassazione, rientrano allora nella sfera di conoscibilità giurisdizionale della Corte dei conti i comportamenti scellerati ed i conseguenti danni, che, incidendo negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. con il piano industriale o con la legge stessa (nel caso del prestito ponte), e

46 42 alla cui realizzazione il soggetto privato (in questo caso peraltro di proprietà pubblica) è stato chiamato a partecipare, ne hanno determinato lo sviamento dalle finalità perseguite. * * * * Ancorchè non si ritenga opportuno estrarre le proposizioni salienti riguardanti un atto d invito a dedurre formulato nei confronti del CONI per le gravi anomalie riscontrate dai reparti di polizia erariale, relativamente al settore FISG, va comunque evidenziato che in questi ultimi esercizi pare frequente riscontrare gravi omissioni contabili per mancata registrazione dei fondi pubblici e per la non corretta tenuta dei registri e delle scritture contabili. In alcuni casi si è trattato di veri e propri ammanchi per effetto di sottrazioni di fondi per importi considerevoli, anche di centinaia di migliaia di euro. In disparte la gravità delle condanne pronunciate in sede penale per i reati di peculato e di falso, devono ritenersi comunque responsabili, sotto il profilo della omessa vigilanza e del mancato controllo sui conti giudiziali, gli organi di amministrazione della federazione e dei collegi di revisione e di controllo interno. * * * * Per la scorretta gestione degli impianti di depurazione di Pantano e Fontana Marchetta la polizia erariale segnalava molteplici profili di danno erariale ed ipotesi di illecito penale.

47 43 Il Comune di Labico aveva adottato un bando di gara con procedura aperta, finalizzato all aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa della ditta che avrebbe curato la gestione e la manutenzione integrata quinquennale degli impianti di depurazione e di sollevamento, nonché dell acquedotto e della fognatura comunale per gli anni dal 2009 al Era stato parimenti adottato un capitolato speciale d appalto, poi richiamato come parte integrante del contratto, in cui era specificato (art.1) che l impresa aggiudicataria dell appalto avrebbe assunto la gestione, la conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema idrico, della rete fognaria, dei sollevamenti, degli impianti di depurazione, della lettura dei contatori, e dei servizi complementari necessari ad assicurare il regolare esercizio del sistema idrico integrato, nella vigenza del obbligo contrattuale quinquennale. Tra gli obblighi principali dell appaltatore il medesimo capitolato (art.2) prevedeva che questi assicurasse e garantisse il regolare funzionamento degli acquedotti, dei depuratori e della rete idrica e fognaria per l intera giornata, nominando un direttore responsabile della gestione degli impianti tra i professionisti competenti in materia e attivando, tra l altro, un presidio fisso presso il Comune con almeno un unità di personale che garantisse la presenza nei normali orari lavorativi, e la reperibilità nelle ore notturne e nei festivi, per provvedere ai controlli e alle eventuali emergenze. Era inoltre previsto (art.8) che l amministrazione nominasse un proprio tecnico incaricato della sorveglianza del corretto andamento dell appalto, sia sotto l aspetto tecnico, sia sotto quello economico.

48 44 L Amministrazione, dopo avere effettuato la propria scelta, stipulava il contratto di affidamento del suddetto servizio con l A.T.I. SMECO Lazio società s.r.l. e ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.a.s. fissando in E ,00 l importo contrattuale. Le attività di vigilanza e controllo demandate al Comune erano svolte dal tecnico comunale che, peraltro, provvedeva alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta incaricata del servizio. Le indagini avviate dalla locale Procura della Repubblica, avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato, hanno evidenziato che nel periodo dal 2009 al 2012, l ARPA Lazio ha effettuato dei controlli ai depuratori di Pantano e Fontana Marchetta riscontrando, per il primo il superamento dei valori tabellari otto volte su dieci, mentre per il secondo, il superamento dei valori è avvenuto cinque volte su cinque. Tutto ciò mentre le relazioni periodiche della Società Idrico Labico (di seguito SIL ), nel medesimo periodo, evidenziavano il corretto ed efficiente funzionamento dei depuratori nonché il corretto smaltimento dei fanghi di depurazione. Diversi sono stati i riscontri in loco operati dall ARPA Lazio e dal Corpo Forestale di Velletri. Nel sopralluogo del , per esempio, erano riscontrati disservizi di funzionamento in entrambi i depuratori. In un successivo sopralluogo del presso il depuratore di Pantano, sono state trovate due vasche di accumulo dei fanghi di depurazione completamente piene e con fanghi disidratati, su cui era cresciuta vegetazione infestante.

49 45 Il direttore dell impianto, richiesto di esibire i registri di carico e scarico dei rifiuti, dichiarava che gli stessi non si trovavano presso l azienda per evitare che fossero danneggiati dai roditori (sic!). Le acque reflue erano, invece, sversate al suolo nel fosso denominato Centogocce; per il depuratore Fontana Marchetta, sito a monte del depuratore Pantano, le acque reflue erano sversate al suolo, nel medesimo fosso Centogocce. In ulteriori sopralluoghi la situazione disastrosa è stata sempre confermata: in data si accertava lo stoccaggio dei fanghi di depurazione in due letti essiccatori, uno della dimensione di mt. 10,50 X10,40 per un metro circa di altezza, l altro della dimensione di mt. 9X9 per un metro circa di altezza. In data la P.G. acclarava lo sversamento al suolo dei liquami anche per il fermo dell impianto dovuto alla mancanza di gasolio, situazione che si protraeva dal 3 giugno del medesimo anno. Quanto alla produzione annua di fanghi si evidenzia la discordanza tra quanto affermato dalla SIL, gestore degli impianti, che con nota del aveva comunicato al Comune di Labico che la produzione annua stimata dei fanghi era di 44 tonnellate per il depuratore di Pantano e, di 22 tonnellate per Fontana Marchetta, per un totale di circa 66 tonnellate annue. Invece dagli accertamenti espletati, in base alla popolazione residente e alla media di fanghi prodotti dalla stessa, era accertato un volume di fanghi di circa 792 tonnellate\annue. Tutto ciò mentre, dal giugno 2009 all aprile 2011, il direttore dell impianto inviava al Comune di Labico le relazioni tecniche e i certificati analitici sul buon funzionamento dell impianto e sulla corretta

50 46 gestione del rapporto, che venivano sistematicamente avallate dall amministrazione comunale e, per essa in primo luogo dal tecnico comunale, che tra l altro liquidava le fatture senza nulla eccepire. Situazione ancora più incredibile se si pensi al fatto che detti comportamenti sono proseguiti anche in costanza delle indagini penali, tanto da indurre la Procura della Repubblica a chiedere ed ottenere il sequestro degli impianti avvenuto in data In seguito, per effetto di diversi provvedimenti era stato necessario approntare i servizi alternativi di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei liquami, l amministrazione si accollava costi per E ,00 a causa dell inadempimento della società di gestione dell impianto. Con ulteriore ordinanza sindacale, n. 45\2012 del prot. 5156, il Sindaco aveva ordinato alla ditta Saluber 04 srl l effettuazione dei lavori necessari alla messa a norma degli impianti di depurazione in questione, disponendo una spesa complessiva di E ,00, ottenendo in data un finanziamento di E ,00 dalla Provincia di Roma a loro parziale copertura. La situazione di grave crisi nella gestione degli impianti e dei gravi inadempimenti della SIL nella gestione della depurazione delle acque reflue era ben nota all amministrazione. Allo stato degli atti si rileva che il danno erariale dovuto per il pagamento di un servizio non reso e\o reso in modo non conforme al contratto a danno del Comune di Labico, si configura di un ammontare pari ad euro ,00 per il periodo dal (data in cui risulta avviato il rapporto con la SIL) a tutto il mese di aprile 2012 (data in cui risulta effettuato l ultimo pagamento alla ditta).

51 47 * * * * Si riportano le principali contestazioni rivolte all ACI di Roma a seguito di controlli ispettivi disposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il Ministero dell economia-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Servizi Ispettivi di finanza pubblica (SIFIP) ha trasmesso a questa Procura regionale la relazione sulla verifica amministrativo- contabile eseguita dal 17 giugno al 13 luglio 2009 presso l Automobile Club di Roma esprimendo dubbi sulla rispondenza a principi di razionalità, logicità, coerenza ed economicità della coesistenza accanto all Ente pubblico di una Società partecipata per lo svolgimento di attività istituzionali proprie dell Ente ; I successivi approfondimenti istruttori delegati da questa Procura regionale al medesimo Ispettorato di finanza pubblica hanno confermato i dubbi e le perplessità emerse in sede ispettiva. La costituzione della S.p.A. ACInSEervice venne disposta dal Consiglio direttivo dell ACI di Roma con Deliberazione n. 4 del , costituita con atto rep del e successivamente trasformata in S.r.l. nel 1999 (Assemblea generale straordinaria del ); al momento dell ispezione (2009) risultava di proprietà per il 95% dell ACI di Roma e per il restante 5% della Compagnia Nazionale Parcheggi (le cui quote erano possedute per il 100% da Acinconsult spa); L ACI di Roma aveva già conferito, tramite convenzione e dietro corrispettivo, all ACInService Srl l obbligo di curare i servizi e le attività

52 48 proprie (gestione delle tasse di circolazione, assistenza automobilistica o Front office, ufficio soci, collaborazione amministrativa e tutte quelle attività che l ACI non poteva svolgere per asserita carenza di organizzazione e/o di personale); Tra l altro, risultano documentate, nell anno 1999, perdite pregresse per lire , a suo tempo coperte con la riduzione di capitale di cui al medesimo verbale di Assemblea generale straordinaria del Già nei rapporti con la società partecipata ACInService, risulta una evidente commissione e confusione gestionale, sotto forma di condivisione di risorse umane e materiali, beni e servizi nella disponibilità dell ente pubblico. In sostanza, la ACInService assumeva - oltre alla esaurita gestione parcheggi, alla attività editoriale della rivista Settestrade ed alla autoscuola - l attività di segreteria, di protocollo, di archivio, di magazzino (Blonna e Belli) e di parziale contabilità (Maracchini) dell ACI Roma. Premesso tale già sintomatico quadro organizzativo, all esito degli accertamenti istruttori è anche emerso come ad altra società (GESER srl, con un organico di 13 unità), costituita da ACInService (verbale del relativo cda in data ), veniva da tempo affidata l attività di assistenza all automobilista, di Front office (già prevista dallo Statuto ACInService), mentre le attività amministrativo-contabili dell ente ACI Roma venivano, anch esse da tempo, esternalizzate in via continuativa a

53 49 consulenti esterni (Studio Santosuosso/Acinformatica). E opportuno ribadire, in ogni caso, come le attività di assistenza e consulenza automobilistica, nonché di gestione delle agenzie e delegazioni per l espletamento di tutte le pratiche automobilistiche connesse, successivamente affidate alla GE.SER. - non a caso avente sede presso la medesima ACI di Roma (via Cristoforo Colombo 261), in locali dell ente pubblico di cui disponeva in forza di apposito contratto di comodato - fossero comunque già previste dallo Statuto dell ACInService (anch essa avente sede presso l ACI di Roma), come attività a carico di quest ultima (art.2, all. 58 della citata relazione dell ispettore ministeriale), per il complesso delle quali l ente già versava alla partecipata circa euro l anno; In sostanza, gli accertamenti ispettivi, come integrati da quelli delegati da questo Pubblico Ministero contabile, hanno consentito di acclarare come l ente Automobile Club di Roma abbia affidato direttamente all esterno, alla GE.SER srl e allo Studio Santosuosso, compiti istituzionali propri (parte dei quali, tra l altro, già oggetto di outsourcing a favore della controllata ACInService srl). Ritenendo che da tale illegittimo e totale affidamento a soggetti esterni di compiti istituzionali propri sia derivato un ingente danno (sotto forma dei compensi illecitamente corrisposti, pari ad euro alla GE.SER ed euro ,78 alla Santosuosso, nel periodo ), questa Procura Regionale, con invito a fornire deduzioni del 3 ottobre 2013, ha invitato il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo pro

54 50 tempore e i componenti del collegio dei revisori dell ACI di Roma, a produrre le rispettive deduzioni personali entro sessanta giorni dalla notifica del predetto atto (avvenuta tra il e il ), ai sensi e per gli effetti del primo comma dell articolo 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19. Sussistono tutti gli elementi che fondano l azione di responsabilità intestata a questa Procura regionale. Il presente atto ha dunque ad oggetto l illecito amministrativocontabile costituito dall illegittimo affidamento all esterno di compiti istituzionali propri, sotto forma di consulenze o altri incarichi, le quali ultime nel caso in esame, per quantità e qualità, hanno addirittura raggiunto dimensioni fenomeniche tali da svuotare completamente l ente pubblico della propria struttura organizzativa, riducendolo ad un mero simulacro (tre dipendenti, gli spazi occupati da altre strutture, personale in doppia assegnazione, ecc.), in totale contrasto con i principi che regolano la materia. E pacificamente riconosciuto che le Amministrazioni e gli enti pubblici devono svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale, e che il ricorso a consulenze esterne riveste carattere di eccezionalità. Tale fondamentale regola riposa sul più ampio principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e del comparto pubblico più in generale e sulla necessità, in particolare, di perseguire l economicità, l efficienza e l imparzialità della stessa (art.

55 51 97, co. 1, Cost.), sotto il profilo dell uso razionale ed oculato delle risorse pubbliche, nonché sul principio, anch esso di diretta derivazione costituzionale, della necessità del metodo concorsuale per l accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, co. 3, Cost.). Corollario di tale ultimo principio è che il soggetto pubblico deve avvalersi prioritariamente, per l assolvimento dei compiti istituzionali, delle proprie strutture e del personale a ciò preposto, organizzati in uffici e secondo competenze ben determinate, mentre l affidamento a soggetti estranei di compiti istituzionalmente attribuiti al personale dipendente resta precluso in via generale. Il quadro normativo in materia di incarichi esterni appare alquanto complesso e piuttosto stratificato nel tempo, a partire dall art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, passando per l art. 51, co. 7, della l. 142/90, l art. 7, co. 6, del d. l.vo n. 29/93, l art. 3, commi 23 e 27, della l. n. 537/1993, per arrivare, più di recente, ad un assestamento legislativo dei principi in materia, operato, fondamentalmente, dall art. 7, comma 6, del d. l.vo 30 marzo 2001 n. 165 (e s.m.i.) e, per gli enti locali, dall art. 110, comma 6, d. l.vo. 18 agosto 2000, n. 267 (e s.m.i.). In particolare, la disposizione a carattere generale come ambito soggettivo di applicazione - di cui all art. 7, comma 6, delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d. l.vo n. 165/2001) stabiliva (per il periodo che ci interessa) che per esigenze cui non possono far fronte

56 52 con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Successivamente la norma è stata modificata più volte, senza peraltro snaturarne contenuto e funzione - ma anzi enucleandone e precisando i presupposti per l ammissibilità dei conferimenti esterni - dall art.32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133. In una prospettiva più ampia, lo stesso legislatore nazionale, negli ultimi anni, è apparso ben consapevole dell impatto generale sulla finanza pubblica del fenomeno dell abuso del ricorso alle consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni (più volte richiamato anche dal Procuratore generale della Corte dei conti nelle cerimonie di inaugurazione degli ultimi anni giudiziari), tanto da adottare severe norme di contenimento della spesa in questo settore, proprio sulla base della constatazione del perverso duplice effetto degli incarichi esterni: la spesa aggiuntiva e la mancata utilizzazione delle ordinarie strutture degli enti. In questo contesto si inseriscono, nel periodo che ci interessa, l art. 1, comma 11, della L. n. 311/2004, l'art. 1, comma 9, della L. n. 266/2005, gli artt. 6, comma 7 e 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, i quali prevedono, in sostanza, limiti alla possibilità

57 53 per gli enti pubblici di affidare incarichi e consulenze esterne, rigidamente predeterminati entro precisi limiti di spesa annua (per il 2005,2006, 2007 non superiore a quella sostenuta nel 2004; successivamente corretta nel senso di prevedere che a partire dal 2006 non può essere superiore al 30% di quella sostenuta nel 2004, e a partire dal 2011 al 20 % di quella sostenuta nel 2009). Con l importante precisazione (art. 1, co 11, della legge 311 del 2004, confermato dall art. 6, co. 7, del d.l. 78 del 2010) che la violazione di quanto appena riportato (definiti dalla norma quali veri e propri presupposti dell affidamento esterno) costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per quanto riguarda l applicazione giurisprudenziale dei suddetti principi in materia di responsabilità amministrativo-contabile per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all Amministrazione, mentre la giurisprudenza meno recente (cfr. SS.RR. n. 792 del e precedenti ivi citati) era molto rigorosa, sancendone l illegalità pur in carenza di strutture interne idonee a fronteggiare talune esigenze o incombenze amministrative, la giurisprudenza più recente, nel ribadire il carattere di eccezionalità del conferimento, ne ammette invece la liceità soltanto a particolari condizioni, ad esempio in presenza di situazioni di urgenza o di particolare complessità dell oggetto e sempre in carenza di idoneo personale interno. Il principio è stato affermato quale limite al potere discrezionale: si è ritenuto che, pur in assenza di un divieto assoluto per gli enti e i

58 54 soggetti pubblici di servirsi della collaborazione di professionisti esterni, ed anche in presenza di una disciplina speciale della materia, non è consentito procedere a ciò indiscriminatamente ed arbitrariamente, poiché l interesse al contenimento della spesa pubblica prevale su qualsiasi altro interesse dell apparato burocratico dell ente (cfr. sez. giur. centr. Sez. III, 18 maggio 2000, n. 159). Di estrema rilevanza, in questa necessariamente schematica ricostruzione del percorso giurisprudenziale contabile in tema di affidamento di consulenze esterne, appare la decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, le quali, nell adunanza del 15 febbraio 2005, hanno approvato le Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), in cui, tra l altro, vengono enucleati i seguenti criteri di valutazione della legittimità dell affidamento degli incarichi esterni (criteri poi codificati, con lievi modifiche, nell attuale testo dell art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133): a) rispondenza dell incarico agli obiettivi dell amministrazione; b) inesistenza, all interno della propria organizzazione, della figura professionale

59 55 idonea allo svolgimento dell incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell incarico; d) indicazione della durata dell incarico; e) proporzione fra il compenso corrisposto all incaricato e l utilità conseguita dall amministrazione (cfr. anche Sez. giur. centrale III 9 settembre 2002, n. 277/A). Dall applicazione dei principi generali, di quelli affermati dalla giurisprudenza contabile ormai consolidata e dall esame della normativa vigente in materia, è possibile individuare le condizioni (raggruppabili in tre categorie) che, eccezionalmente, consentono una deroga al principio della necessaria utilizzazione del personale dipendente per lo svolgimento dei compiti istituzionali ed autorizzano, quindi, il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni al soggetto pubblico, sempre che non esista un esplicito divieto in proposito: a) eccezionalità del conferimento, comunque rispondente agli obiettivi dell amministrazione: complessità, straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi da risolvere tali da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell ente, ovvero urgenza e inderogabilità dell attività da svolgere; l attività oggetto dell incarico deve comunque corrispondere all interesse pubblico generale e speciale, nonché agli obiettivi dell amministrazione;

60 56 b) temporaneità e specificità dell incarico, nonché congruità del relativo compenso: svolgimento da parte del consulente privato di un incarico non continuativo, a carattere temporaneo, ben determinato nell oggetto e non particolarmente gravoso sul piano finanziario, soprattutto in rapporto al prodotto e ai risultati dell incarico; c) insufficienza organizzativa: assenza o carenza organica di un apposita struttura della P.A., ovvero mancanza di personale addetto sotto il profilo quali-quantitativo da accertare mediante una puntuale e reale ricognizione - che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l esercizio di una determinata attività. Le cennate condizioni devono tutte coesistere (Corte dei conti, SS.RR., n. 27 del 12 giugno 1988) e dell accertamento della loro sussistenza deve darsi atto nella motivazione del provvedimento di conferimento dell incarico, con particolare riferimento all impossibilità di provvedere all incombenza mediante l utilizzo del personale di ruolo dell ente (aspetto, quello motivazionale che, si rileva sin d ora, risulta del tutto mancante nei verbali di che trattasi). Oltre alle condizioni ed ai presupposti appena precisati, esiste un limite negativo generale estremamente importante ai fini del presente giudizio - più volte indicato dall elaborazione giurisprudenziale in materia: l incarico di consulenza non deve mai risolversi nell instaurazione surrettizia di un vero e proprio rapporto di lavoro anche temporaneo, mediante l inserimento dell estraneo

61 57 nell organizzazione amministrativa dell ente (Corte dei conti, Sez. centr. III, 8 gennaio 2003, n. 9/A). In conclusione, il ricorso alla collaborazione di consulenti esterni è da considerarsi ammesso previo adeguato e motivato accertamento delle esigenze occasionali o straordinarie che ne determinano la necessità e purché di volta in volta venga adeguatamente motivata la specificità e l infungibilità della prestazione anche in rapporto alle competenze professionali ed ai titoli di studio ed accademici del designando consulente, nonché ai risultati attesi ed ai tempi, modi e costi della stessa. * * * * Con atto di appello è stata impugnata la sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 230/2014 del 20 marzo 2014 in virtù della quale sono stati assolti, esclusivamente per motivi di rito, Guido Bertolaso e Angelo Borrelli, convenuti nella vicenda dell affidamento del compendio della Maddalena in Sardegna (ex base NATO) alla società MITA Resort ad un prezzo ritenuto non congruo. I fatti illeciti sono emersi a seguito dello spostamento del G8 dalla Sardegna alla sede de L Aquila colpita dal terremoto. Nell atto di impugnazione si premetteva che con atto di citazione del 5 giugno 2013, depositato il successivo 10 giugno 2013, la Procura Regionale per il Lazio conveniva in giudizio, innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, le persone fisiche sopra

62 58 indicate per vederle condannare al risarcimento dei danni cagionati all erario, in persona del MEF, nell ambito dell operazione di affidamento in concessione alla società MITA Resort Srl, del complesso di aree demaniali site sull isola della Maddalena e acque prospicienti e nelle quali si sarebbe dovuta organizzare, nel 2009, la riunione del G8, classificata come Grande Evento della Presidenza Italiana la cui realizzazione era prevista dall art. 6, comma 4, dell OPCM n. 378 del , provvedimento che ne costituiva altresì la fonte normativa per la regolazione delle attività di organizzazione. La tesi accusatoria individuava due differenti ipotesi di danno erariale: una prima conseguente all ingiustificato ribasso, concesso in sede di stipula della concessione, del valore dell una tantum prevista a carico del concessionario da 41 a 31 milioni di euro, con il conseguente pregiudizio pari alla differenza di 10 milioni; una seconda conseguente all aggiudicazione del compendio immobiliare dell ex arsenale de La Maddalena, a condizioni tali da non garantire la necessaria redditività degli investimenti effettuati e quantificato, a maggio 2013, in ,00. Con la sentenza indicata in epigrafe e che si appella, la Sezione Giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato l inammissibilità dell atto introduttivo del giudizio sotto un duplice profilo: da un lato per il mancato rispetto del termine per il deposito della citazione come indicato nell ordinanza n. 3/2013/IP; dall altro per l assenza di un danno attuale, quest ultimo ritenuto presupposto processuale, quale

63 59 specifica condizione legittimante l azione di responsabilità. Sia l ordinanza che la successiva sentenza sono errate e non condivisibili e vengono appellate per i seguenti motivi di diritto. È noto a questa Procura che le ordinanze di cui all art. 5, comma 1 della legge 19/94, con cui viene o meno concessa la proroga per la definizione dell attività istruttoria del Pubblico ministero contabile non sono autonomamente impugnabili, in quanto atti processuali meramente istruttori e non decisori che non incidono su situazioni giuridiche soggettive di tipo sostanziale, succintamente motivati, revocabili e modificabili. Esse non di meno sono però impugnabili unitamente alla sentenze che, assorbendone il contenuto, definiscono il giudizio. È questo il caso di specie. Con il presente atto si propone infatti appello avverso la sentenza di definizione del giudizio nella parte in cui ha fatto proprio il contenuto dell ordinanza istruttoria (nella specie la data della disposta proroga). Oggetto del presente appello è pertanto la sentenza e l atto ad essa presupposto, ovverossia l ordinanza con cui è stato concesso il termine per il deposito dell atto di citazione che la decisione ha ritenuto non rispettato e che ha comportato la declaratoria di inammissibilità. Ebbene l ordinanza in questione è contraddittoria e va annullata, come è dato evincere dalla successione dei fatti che si vanno a ricostruire. La Sezione giurisdizionale adita, nella parte motiva

64 60 dell ordinanza che si impugna, condividendo le esigenze istruttorie rappresentate dalla Procura riteneva di concedere, per l emissione dell atto di citazione, una proroga sino al tutto il 15 giugno A fronte di una richiesta motivata di proroga sino al 1 luglio 2013, la stessa decisione di concedere il termine solo sino al 15 giugno, senza alcuna motivazione, rappresenta già di per sé, vizio del provvedimento sotto il profilo della carenza di motivazione. Nella parte dispositiva il provvedimento che si impugna reca poi però, anche in tal caso senza alcuna motivazione, la data del 20 maggio Ebbene a fronte di 120 giorni richiesti il giudice concedeva quindi una proroga di 76 giorni. Ciò, si ribadisce, senza alcuna motivazione e in contrasto con quanto indicato nella parte motiva del provvedimento stesso, laddove il termine concesso era quello del 15 giugno Certamente il giudice può concedere una proroga inferiore a quanto richiesto o addirittura del tutto negarla; in entrambi i casi però deve motivare, fosse anche in forma sintetica, la sua decisione. Nel caso di specie nel provvedimento è assente qualsivoglia motivazione. Il provvedimento in questione è allora viziato sia da contraddittorietà tra parte motivazionale e dispositiva che da difetto di motivazione e come tale vizia la successiva sentenza che sulla base del termine in esso contenuto ha dichiarato l inammissibilità dell atto di citazione. La sentenza impugnata pertanto, laddove ha ritenuto

65 61 inammissibile l atto di citazione per il mancato rispetto di un termine posto da un provvedimento viziato, va annullata e gli atti rimessi al giudice di primo grado. Inoltre, si configura la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 294 cpc. Nel corso dell udienza di discussione della causa la Procura attrice, di fronte all eccezione di parte relativa al mancato rispetto del termine per l emissione dell atto di citazione (si rammenta sollevata per la prima volta alla prima udienza di trattazione), chiedeva formalmente l applicazione dell istituto dell errore scusabile inteso, ex artt. 153 e 294 cpc, quale causa non imputabile al soggetto che vi è incorso. Ciò sul presupposto della distonia tra la parte indicata in ritenuto e il dispositivo, così come rilevata dallo stesso collegio nella sentenza che si impugna (pag. 34, ultimo cpv.). Come noto, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione. Nella specie le due parti erano in contrasto l una con l altra contenendo due termini differenti a fronte di una medesima richiesta. Il collegio ha ritenuto, con tecnica interpretativa additiva, che il dubbio tra le due parti della decisione potesse essere risolto facendo premettere l avverbio negativo non (in realtà non presente nell ordinanza) alla locuzione concedere, che avrebbe dovuto quindi essere letta come : ritenuto di non concedere.

66 62 Un tale tecnica interpretativa, più che additiva si profila come del tutto creativa, a fronte della inesistenza, tra le motivazioni del provvedimento, di alcuna argomentazione che faccia ritenere che il giudice non volesse concedere la proroga nei termini di cui alla richiesta; semmai è vero l esatto contrario. Non vi è alcuna motivazione a giustificazione di un termine diverso da quello richiesto (120 giorni, scadenza 1 luglio 2013). Ed allora, di fronte ad una chiara distonia tra le parti del provvedimento, anche in relazione al contenuto dell istanza che lo aveva promosso, emerge come il mancato rispetto del termine indicato possa essere certamente considerato quale errore scusabile ex artt. 153 comma 2 e 294 commi 2 e 3 cpc. Nel caso in esame infatti ci si trova di fronte ad un disposto giurisprudenziale contraddittorio e di non immediata e chiara percezione e comunque tale da ingenerare confusione e conseguente errore nel destinatario. La Procura, come si legge nella stessa decisione che si appella, è incorsa in un infortunio nella lettura e conseguente applicazione del provvedimento, al quale non è estraneo il suo contenuto contraddittorio; ciò giustifica la qualificazione di detto infortunio quale errore scusabile (in termini di valutazione della condotta secondo canoni di diligenza) e la successiva rimessione in termini. Inoltre sussiste la violazione e falsa applicazione dell art 167, comma 2, cpc. Errata qualificazione del termine per il deposito dell atto di

67 63 citazione. Errata qualificazione dell eccezione di tardività del deposito della citazione. Questa Procura, come riportato nella stessa sentenza, ha immediatamente evidenziato la tardività dell eccezione ex art. 167, comma 2 cpc, che testualmente dispone che a pena di decadenza (il convenuto) deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Ebbene le argomentazioni offerte, per quanto egregiamente svolte, non sono convincenti e confutate da giurisprudenza della stessa Corte di cassazione (Sez. Un., , n. 1099) secondo la quale difetta nel nostro ordinamento un qualsiasi criterio contenutistico che si possa identificare come comune denominatore dei vari casi in cui la legge prevede l iniziativa della parte quale condizione indispensabile per la pronuncia. Dispone infatti l art. 152, comma 1, c.p.c., che I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. ; il comma successivo stabilisce poi che I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. La legge che regola i termini nel procedimento di responsabilità è il RD n. 1038/33 recante il Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti il cui articolo 8 testualmente dispone che solo i termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori. A ciò aggiungasi l art 154 c.p.c. a mente del quale i termini

68 64 ordinatori possono essere prorogati dal Giudice prima della scadenza mentre quelli perentori non possono essere prorogati, nemmeno sull accordo delle parti (art 153 c.p.c.). La Sezioni Riunite sono però andate ben oltre la mera qualificazione di un termine come perentorio o ordinatorio ritenendo che si tratti di qualificazioni formali che in realtà non risultano immediatamente risolutive, in quanto vi sono termini processuali espressamente qualificati perentori la cui violazione comporta, (art. 307 c.p.c.) un' estinzione del processo per inattività delle parti che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e va invece eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa e per converso, dall'inosservanza dei termini solo ordinatori non derivano sempre ( ) le stesse conseguenze. Ha ritenuto allora il giudice nomofilattico che i termini genericamente qualificati come ordinatori costituiscono in realtà una categoria sostanzialmente eterogenea e che le conseguenze della loro inosservanza vadano individuate caso per caso, secondo la loro specifica funzione e finalità. Peraltro, una volta chiamato in giudizio, sia pure tardivamente, - sempre secondo le Sezioni Riunite - il presunto responsabile potrebbe in concreto avere interesse ad ottenere non una mera sentenza di rito sull'intempestività della citazione, ma una decisione di merito pienamente favorevole, a fini di tutela della propria immagine o anche solo per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio già sostenute per la costituzione in giudizio. Alla luce delle argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite, non

69 65 può allora essere condiviso l assunto di cui alla sentenza appellata secondo cui il rispetto del termine de quo vada ricondotto al prevalente interesse pubblico alla definizione del processo in termini ragionevoli. Non convincente è l ulteriore argomentazione contenuta nella sentenza e che fa leva sulla natura dell eccezione al fine di dimostrare la sua rilevabilità d ufficio. Il Giudice di primo grado aderisce a quella tesi dottrinaria e giurisprudenziale, largamente prevalente, che attribuisce natura sostanziale al principio dispositivo e secondo cui la regola generale di cui all art. 112 del codice di procedura civile non è quella della tendenzialmente esclusiva disponibilità della parte ma, al contrario, è quella della rilevabilità d ufficio delle eccezioni, cioè dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi e la deroga è quella della subordinazione all eccezione di parte solo e unicamente nel caso in cui questa sia collegata al possibile esercizio di un azione costitutiva (estintiva, modificativa o impeditiva delle pretesa dell attore). Secondo questa tesi il giudice avrebbe il potere-dovere di rilevare d ufficio i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che risultano dagli atti del processo, salvo le indicate deroghe. Per le eccezioni processuali di norma è lo stesso codice di rito che, disciplinando le singole ipotesi, ne determina il regime di proponibilità stabilendo, per quelle rilevabili solo dalla parte, la necessità che siano contenute a pena di decadenza nella comparsa di risposta o comunque nella prima difesa.

70 66 Le eccezioni processuali possono essere non rilevabili di ufficio (es l eccezione di incompetenza territoriale semplice ex art. 38 comma 2 c.c., quella di inosservanza dei termini minimi a comparire), oppure rilevabili di ufficio (es. difetto di giurisdizione). Nel silenzio della norma rispetto all eccezione in argomento, la sua qualificazione tra quelle rilevabili d ufficio o meno (e quindi quale eccezione in senso lato o stretto) va pertanto ricavata, come per le eccezioni sostanziali, dalla natura del diritto che con essa viene fatto valere. La giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha accolto la prima alternativa (Sez. Un., , n citata). L art. 112 c.p.c. costituisce dunque norma in bianco, che rinvia ai singoli casi nei quali la legge specificamente richiede l iniziativa della parte interessata ai fini della rilevazione dell eccezione. In conclusione, a meno che la legge non disponga diversamente e non si rientri nell ambito delle azioni costitutive, il giudice può rilevare d ufficio tutti i fatti estintivi, modificativi, impeditivi, siano essi semplici fatti giuridici od effetti di una fattispecie e ciò al fine di dare concretezza piena alla funzione per la quale il processo esiste e cioè rendere giustizia. L unico limite al potere del giudice è dato dalla previsione di legge o dall impossibilità per il giudice stesso di riconoscere avverato un effetto giuridico, quando l effetto risulta subordinato alla volontà della parte e questa volontà non si è espressa.

71 67 L eccezione andava sollevata entro il termine di cui all art 167, comma 2 c.p.c.. La disciplina vigente (frutto delle modifiche introdotte dal c.d. decreto legge competitività n.35/2005, convertito nella legge n. 80/2005) assoggetta a decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d ufficio, se non proposte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, almeno venti giorni prima dell udienza di comparizione (combinato disposto degli artt. 167, comma 2, e 166 c.p.c.). Il convenuto ha allora l onere di proporre le eccezioni in senso stretto e quelle processuali, a pena di decadenza, in sede di tempestiva costituzione in giudizio. Tra l altro, risulta eccepita anche la violazione e falsa applicazione dell art 101, comma 2, cpc. Violazione del principio del contraddittorio La Sentenza appellata va dichiarata nulla, inoltre per violazione dell art 101, comma 2 cpc. A mente della disposizione richiamata, come introdotta dall art. 45 della legge 69/09 Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. La stessa giurisprudenza formatasi prima della introduzione del secondo comma dell art 101 cpc (e che ne ha in qualche modo suscitato

72 68 l emanazione), rilevava come nel caso di rilievo d ufficio di fatti estintivi del giudizio, il diritto di difesa va tutelato mediante l assolvimento da parte del giudice, prima della decisione, del suo dovere di provocare il contraddittorio sulla questione, in attuazione del principio generale, di cui a gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, della Costituzione di collaborazione tra il giudice e le parti per il corretto svolgimento di un giusto processo nel rispetto del contraddittorio. Infine, è stata contestata l errata interpretazione ed applicazione dell 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69. Come già ampiamente riferito, nella fattispecie il Collegio giudicante si è esplicitamente discostato da un precedente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la decisione n. 1/QM/2007, che aveva risolto la questione della valenza del termine per il deposito della citazione in senso opposto a quello sostenuto con la decisione che si appella. Il giudice ha ritenuto di poter fare ciò in quanto la disposizione introdotta dall art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, che attribuisce efficacia vincolante alle decisioni delle Sezioni Riunite, sarebbe successiva alla sentenza e pertanto alla stessa non applicabile, secondo l interpretazione data alla norma da altra pronuncia delle Sezioni riunite stesse, la n. 4/QM/2010. Ebbene questa Procura ritiene non convincenti le argomentazioni contenute nella sentenza n. 4/QM/2010. Infine si è osservata l erroneità della declaratoria di

73 69 inammissibilità per carenza di danno attuale, nonché il travisamento dei fatti e l erronea individuazione del momento al quale riferire l attualità del danno. Ultimo motivo di appello concerne la declaratoria di inammissibilità per non attualità del danno che il collegio ha ravvisato nella citazione introduttiva del giudizio, anche se già accolta quella assorbente relativa al ritardato deposito della citazione. Il collegio ha ritenuto infatti che nella fattispecie difetti un danno concreto ed attuale arrecato all Erario. La tesi sostenuta parte dal presupposto che il danno erariale possa essere esaminato sotto un duplice profilo: sostanziale e processuale. Il giudizio di responsabilità, nella sua natura multiforme ha anche una valenza risarcitoria: sotto questo aspetto l oggetto del suo accertamento è proprio la sussistenza di un pregiudizio per il pubblico Erario. Spostare questo elemento sul piano dei presupposti processuali significa snaturare il giudizio di cognizione con conseguente lesione dei diritti del contraddittorio e di difesa, in quanto verrebbe preclusa una decisione pienamente assolutoria.

74 70 indirizzo. III. Rassegna della principale o prevalente giurisprudenza di Tra le vicende processuali di più incisivo rilievo orientativo va fatta menzione di quella conclusasi con una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. Civ. n /14 (Pres. Rovelli; Rel. Pres. Renato Rordof): trattasi dei pregiudizi sofferti da ANAS s.p.a. in occasione di un appalto di opere stradali affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese in veste di General Contractor. I danni pubblici erariali, secondo l Ufficio di Procura regionale, parevano derivati dalla procedura di accordo bonario, ex art. 31, Lex n. 109 del 1994, per riserve iscritte in corso d opera prive di giuridico fondamento. La Procura aveva accusato di ciò, oltre al G.C., la Commissione di accordo bonario e la Commissione di Collaudo in corso d opera. Poiché i convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione, facendo ricorso al regolamento preventivo, la Suprema Corte di Cassazione, regolatrice dei limiti di competenza tra i diversi ordini giurisdizionali, ha dichiarato sussistere nella fattispecie la competenza giudiziaria della Corte dei Conti, negandola però nei confronti del direttore dei lavori, qualora le relative funzioni fossero state svolte dal G.C..

75 71 Secondo la Corte regolatrice certamente i soggetti convenuti in rappresentanza di ANAS s.p.a. devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione contabile (cfr. Cass. n /2014). Infatti ANAS deve considerarsi Ente pubblico a tutti gli effetti. Analogamente la Commissione di Collaudo si ritiene che eserciti una funzione pubblica e, deve essere assoggettata alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. Cass /2009). Peraltro, secondo la Corte Suprema, quando gli organi tecnici, anche aventi carattere straordinario, detengono poteri valutativi e/o autoritativi devono ritenersi inseriti, con certezza, nell apparato pubblico (cfr. SS.UU. n /2014). Invece, la Commissione di accordo bonario, ex art. 240 del Codice dei contratti pubblici, non può ritenersi partecipe di una funzione pubblica. Infatti, la sua attività consiste nel favorire un accordo transattivo, prevenendo la nascita di contenziosi, di elevata complessità. In altri termini, la Commissione svolge una funzione conciliativa e non valutativa delle pretese creditorie dell ATI-G.C. Diversa dimensione o configurazione pubblica assume, al contrario, il G.C., ai sensi dell art. 176 del codice dei contratti pubblici.

76 72 Egli è tenuto alla realizzazione dell opera pubblica con qualsiasi mezzo ; cioè, deve dare adempimento ad una obbligazione di risultato. Pertanto, al pari del concessionario di opera pubblica, il G.C. è compartecipe insieme all appaltatore della realizzazione dell opera, in adempimento di un munus pubblico. Solo quando il G.C. agisca in contrapposizione alla P.A. Stazione appaltante, la sua veste cambia ed è privatistica. Il che si manifesta proprio nella fase dell accordo bonario, ove si controverta su diritti corrispettivi (cfr. Cass. n /2014) tra la P.A. ed il G.C.. Quindi riassumendo - la molteplicità delle funzioni assegnate dal codice dei contratti pubblici al G.C. rendono questa nuova figura estremamente variabile o flessibile. Ciò perché la realizzazione dell opera pubblica affidatagli lo rende certamente compartecipe del buon andamento e/o dell esatto adempimento della stessa, incombendo sul G.C. una obbligazione di risultato, ma entro un quadro di complessiva variabilità e flessibilità. Infatti, il G.C. assume la duplice funzione di progettista esecutivo e di direttore dei lavori in posizione di elevata autonomia (e, forse, in perenne conflitto con se stesso!). Tuttavia c è un punto che ha ben chiarito la Corte di Cassazione: le pretese del G.C., in relazione alle riserve in corso d opera, hanno certamente carattere corrispettivo o sinallagmatico, ma a condizione che le varianti al progetto definitivo con i relativi progetti esecutivi

77 73 siano coerenti con il buon risultato e, cioè, che derivino dal corretto e puntuale adempimento dell appalto. Quest ultimo profilo andrebbe studiato a fondo! Infatti, le varianti in c.o. ed i relativi aumenti di costo dell opera pubblica non possono non discendere che da difetti o carenze del progetto definito o di quello esecutivo. Quest ultimo è opera del G.C., così come lo sono i progetti esecutivi e le varianti in c.o.. Ne consegue che il G.C. è perennemente in conflitto con se stesso! Le riserve che egli ha iscritto possono ritenersi ammissibili solo a condizione che il progetto definitivo sia stato concepito correttamente. Diversamente non potrebbe non sorgere il sospetto che le varianti e le connesse riserve siano strumentali; mirate esclusivamente ad innalzare il costo dell opera pubblica, la quale non può ritenersi sempre caratterizzata da variabilità ex ante. La certezza della spesa pubblica costituisce, infatti, un canone contabile insuperabile ed indiscutibile. Altra questione di grande rilievo istituzionale attiene ai limiti di competenza della Corte dei Conti in sede di controllo. Con sentenza n. 39 del 26 febbraio 6 marzo 2014 la Corte Costituzionale, nell esaminare il d.l. n. 174 del , convertito nella legge n. 213, impugnato in via principale per conflitto di attribuzione da alcune Regioni, ha molto limitato il potere della Corte

78 74 dei Conti che, in sede di controllo regionale, non può più imporre ai Consigli di modificare il proprio bilancio per violazione del patto di stabilità e/o per irregolarità delle previsioni di entrata e di spesa, tali, comunque, da causare un grave squilibrio finanziario idoneo a determinarne il dissesto o il predissesto. Secondo la Corte Costituzionale le Sezioni Regionali di controllo possono richiedere di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni, ma non possono vincolarne i contenuti obbligando gli enti regionali a conformarsi ai propri deliberati sulla scorta di presunte irregolarità contabili. La Magistratura dei conti non può, quindi, imporre inibizioni ad una legge regionale in materia finanziaria, ma può solo censurarla ai fini dell autocorrezione ed in funzione eminentemente collaborativa. L art. 1, comma 7, del decreto 174/2012 è illegittimo perché soltanto la Corte Costituzionale può censurare l esercizio dell autonomia legislativa delle Regioni, garantita dall art. 134 della Costituzione. In sostanza, la Corte dei Conti, quale magistratura di controllo, non può invadere la sfera di discrezionalità legislativa delle Regioni, la quale trovasi garantita dall anzidetto art. 134 Costit., né può affiancarsi alla Consulta nella funzione di scrutinio di costituzionalità delle leggi regionali. L indebolimento dei poteri di controllo della magistratura contabile, contrariamente a quanto originariamente previsto dall art.1,

79 75 comma 7, del decreto n. 174/2012, viene a toccare anche il settore dell autonomia di spesa dei gruppi politici consiliari. Pertanto, la disciplina sulla formazione dei conti dei gruppi politici deve essere effettuata tramite legge regionale. Ai sensi dell art. 117, terzo comma, della Costituzione l onere dell armonizzazione dei bilanci pubblici, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e del principio di pareggio di bilancio spetta, in definitiva, solo alla legge dello Stato. Pertanto i riscontri della Sezione regionale di controllo devono avere carattere preventivo e collaborativo e sono effettuati nell interesse della Regione stessa che ha l onere di uniformarvisi. La Corte, inoltre, richiamando alcuni suoi precedenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. sent. n. 60 del 2013; n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007) ha confermato che il controllo finanziario assegnato alla Corte dei Conti sui bilanci e sui consuntivi degli enti locali minori, nonchè sugli enti del servizio sanitario regionale, vanno ascritti alla categoria dei controlli di legalità e di regolarità, ai fini del coordinamento della finanza pubblica nazionale. In questa prospettiva la Corte dei Conti resta organo dello Stato- Ordinamento o Stato-Comunità, ma in funzione collaborativa o sussidiaria, senza detenere poteri surrogatori. Ed, invero, le Assemblee degli enti pubblici sono differenti tra loro per attribuzioni e funzioni (cfr. sent. n. 306 e 106 del 2002), ma va ribadito che le Assemblee legislative conservano le loro prerogative

80 76 istituzionali e non consentono ad un organo giustiziale, quale è la Corte dei Conti, di interferire nella loro autonomia legislativa, garantita dalla Costituzione. Quanto ai rendiconti dei gruppi consiliari va detto che essi rientrano parimenti nel rendiconto generale delle Regioni, ma su di essi la Corte dei Conti non detiene alcun sindacato di legittimità, se non quello di esigere la prova documentale dell erogazione della spesa senza, per questo, poter porre alcuna interferenza sul merito della stessa. Peraltro, è illegittima la disposizione che impone al Presidente della G.R. l onere della trasmissione dei rendiconti dei Gruppi, il cui controllo amministrativo preventivo non può non essere attribuito che al Presidente del Consiglio regionale, cioè, un organo interno al Consiglio stesso. Alla Corte dei Conti residua il controllo referto in posizione collaborativa con il Consiglio regionale, ancorchè debbano essere confermati i principi che regolano l uso del pubblico denaro: innanzitutto il vincolo di destinazione e la conformità della spesa ai fini istituzionali. L omessa osservanza di ciò implica l obbligo della restituzione che si estende anche ai casi di omessa rendicontazione. Va, tuttavia, dichiarata incostituzionale la disposizione repressiva che prevede l interruzione del diritto alla devoluzione di fondi nel caso di accertate irregolarità.

81 77 Poiché l interruzione, secondo la Consulta, avrebbe carattere sanzionatorio, e non consentirebbe neppure l osservanza del principio di gradualità da parte della stessa Corte dei Conti, la stessa va ritenuta incostituzionale perché si manifesta lesiva del funzionamento del Consiglio regionale che non può fare a meno dei propri gruppi politici, legittimamente costituiti. Analogamente non è legittima quella disposizione che conferisce al MEF il potere di acquisizione coattiva di notizie finanziarie di fonte regionale ovverosia l esercizio di poteri di verifica sulla regolarità della gestione regionale, siccome tale ultimo potere si manifesta invasivo ed assunto in violazione dei limiti impliciti affermati in Costituzione. Orbene, la sentenza n. 39/2014 sembrerebbe voler reintrodurre quel vecchio e desueto principio della giurisprudenza contabile, in virtù del quale la Corte, in sede di controllo, denuncia ma non pronuncia, salvo il giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale Il decreto 174 del 2012, pertanto, sembra avere accentuato la rigidità delle linee di separazione tra funzione legislativa e funzione di controllo, ridimensionando il ruolo della Magistratura Contabile nella sua veste di organo di controllo regionale.

82 78 Di significativo rilievo ermeneutico è la decisione della Suprema Corte regolatrice sulla competenza delle SS.RR. della Corte dei Conti in speciale composizione. Infatti, la Corte di Cassazione SS.UU.Civ. con sentenza n del ha affermato un indirizzo interpretativo a dir poco rivoluzionario, ancorchè la questione del c.d. dissesto guidato sia alquanto intellegibile a chi conosca un poco la materia legata agli squilibri finanziari degli enti locali in condizioni di predissesto e/o di grave crisi economica. La sentenza in analisi è significativa di uno stato di complessiva confusione tra le giurisdizioni e dentro le giurisdizioni! Alla Corte di Cassazione sembra spettare, infatti, non solo il regolamento di giurisdizione, ma anche quello di competenza(?). L unitarietà della funzione giudiziaria si sarebbe integralmente realizzata e, grazie, a quell intruglio normativo, che vuole controlli e giurisdizione come attività giurisdizionali compenetrate, nel senso che dove finisce l una inizia l altra, potrebbe essere addirittura possibile avanzare ricorso alla S.C.C. sui conflitti di competenza tra le Sezioni giurisdizionali e le Sezioni di controllo della Corte dei Conti. Un paradosso! Tra i punti toccati dalla Suprema Corte: 1) il problema dell alternatività tra dissesto e riequilibrio finanziario o predissesto (ma trattasi di situazioni profondamente diverse);

83 79 2) il riconoscimento che il provvedimento del Prefetto, di nomina del Commissario per fare dichiarare il dissesto, è impugnabile innanzi al TAR e, poi eventualmente, in grado di appello, innanzi al Consiglio di Stato. Ma l esito giustiziale potrebbe non avere valore di decisum innanzi alla Corte dei Conti in sede di controllo (!). Il Problema che si aprirebbe non è di poco conto! E significativo, comunque, notare che l Avvocatura Generale dello Stato abbia osservato che sulla questione del c.d. dissesto guidato il provvedimento prefettizio non vada impugnato innanzi al TAR-CDS ma, per motivi di coerenza, innanzi alle SS.RR. della Corte dei Conti, ai sensi dell art. 100, secondo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione e dell art. 243-quater riformato del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla stessa linea interpretativa dell Avvocatura erariale si era, altresì, posta anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Ma le Sezioni Unite non hanno accolto queste prospettazioni! E noto che l art. 6, secondo comma, del d.lg.vo n. 149 del 2011, affidi alle Sezioni di Controllo regionali il potere di imporre ai Comuni in stato di predissesto l adozione di provvedimenti correttivi, in mancanza dei quali il Prefetto, a seguito di diffida, dispone la nomina di un Commissario ad acta per la declaratoria dello stato di dissesto finanziario dell Ente locale inadempiente.

84 80 Questo decreto prefettizio è certamente impugnabile innanzi al Giudice amministrativo.e poi? Orbene, secondo la Corte di Cassazione l art. 1, comma 166 e segg., della legge n. 266 ha affidato alla Corte dei conti in sede di controllo un potere invasivo di grande rilievo, nel rispetto dell art. 119 della Costituzione e del principio di unità economica della Repubblica. In questa prospettiva la funzione di controllo e quella giurisdizionale appaiono compenetrate tra loro perché l art. 243 quater del TUEL rimodulato assegna alle SS.RR. in speciale composizione una decisione giurisdizionale ultimativa ovvero conclusiva sulla materia del dissesto guidato o delle deliberazioni reiettive pronunciate dalle Sezioni Regionali del controllo. Così, mentre il decreto del Prefetto è impugnabile innanzi al Giudice amministrativo, la decisione sulla stessa materia (predissesto dissesto) della Sezione del Controllo è impugnabile innanzi alle SS.RR. in speciale composizione. Due strade parallele, allora? Il quadro non sembra favorire la nascita di un sistema coerente sulla stessa materia (predissesto-dissesto o post dissesto) che, comunque, può vantare pochissimi cultori di questa disciplina.

85 81 Il Thema della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti sulle società partecipate è stato nuovamente esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione. Con la sentenza n /2014 le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno riesaminato le oramai note distinzioni introdotte dalla sentenza n del 2009 tra danno al patrimonio sociale e danno all Ente pubblico. Premette la Corte che: <<Basterà in estrema sintesi ricordare che, in ipotesi di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all autonomia giuridica patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra l agente e l ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione di quest ultima è stata viceversa affermata sia quando l azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che come nel caso del danno all immagine sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, sia quando essa trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio o li abbia comunque esercitati in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione (si veda, per tutte, Sez.un. n /2009)>>.

86 82 Questa sentenza, che ha fatto dire ad un collega della Procura Generale che il risultato è il frutto congiunto dell azione tra il P.G. ed il P.R. Lazio, afferma che come la RAI e l ENAV anche l ANAS, per i suoi spiccati caratteri pubblicistici, è un ente assoggettabile alla giurisdizione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, non solo perché l ANAS è Ente che rientra nella previsione del controllo speciale, ex art. 12, lex n. 259, ed, inoltre, perché conserva i poteri autoritativi sulle strade e autostrade, ex decreto legislativo n. 143 del 1994, ma perché la forma privatistica di s.p.a. è strumentale alla sua preminente funzione pubblica. Oggi può anche dirsi che la giurisdizione di responsabilità presso la Corte dei Conti, per i suoi caratteri di snellezza e di efficacia processuale (ad esempio, principio dell immediatezza e della concentrazione), sia apprezzata ed in netto recupero anche in campo dottrinario. Tornando alla sentenza n /014 in concreto può dirsi che sussistono due profili, invero, ben distinti, che riguardano le società pubbliche: esse sono costituite sia per l esercizio (più snello e rapido) di attività di servizio pubblico, sia per gli interventi dello Stato nell economia. E, quindi, le società pubbliche andrebbero viste per i profili non di prevalenza finanziaria bensì di ordine patrimoniale. Questa distinzione risulta affrontata anche dal P.G. nella sua requisitoria sul Rendiconto Generale dello Stato per l esercizio 2013.

87 83 IV. Principali aspetti organizzativi, quadro sinottico, elementi statistici e rapporti con la polizia erariale. Nel corso del 2014 con il consenso dei Pubblici Ministeri incardinati presso l Ufficio di Procura regionale non sono state indette adunanze del Consiglio di Procura. L istituto, di origine consuetudinaria, può ritenersi, per molti aspetti, desueto o in crisi per la riscontrata assenza (quasi sempre giustificata) di qualche collega e per la mancanza di interesse in dipendenza delle questioni portate all attenzione degli intervenuti; sicchè si sono tenuti incontri, solo occasionali, presso l Ufficio dello scrivente P.R.L.. Tuttavia, per iniziativa di chi scrive sono stati sempre posti all ordine del giorno le problematiche finanziarie di maggiore interesse, specie in relazione all azione contro le agenzie di rating; alle problematiche discendenti dagli strumenti derivati del tesoro; all evoluzione della Cassa Depositi e Prestiti ed alle criticità riguardanti la Banca d Italia. Di recente è stato anche aperto un piccolo dibattito sul progetto di trasformare le fondazioni bancarie in banche commerciali di diritto comune. Lo scrivente, in tutte le occasioni, ha sollecitato i colleghi P.M. ad osservare gli ordini di servizio e gli indirizzi di coordinamento concernenti l ordinaria attività giudiziaria dell Ufficio di Procura. Per l importanza e l attualità delle procedure è stata sempre richiamata l esigenza che l apertura delle indagini ritenute urgenti debbano seguire il percorso consueto, della preventiva ricerca SISP e

88 84 della conseguente assegnazione per il tramite della Segreteria dell Ufficio. Analogamente, gli atti dei P.M. contenenti le proposte di archiviazione, all esito del normale corso dell indagine istruttoria, devono essere portati alla firma dello scrivente P.R. almeno a cadenza bimestrale; mentre le motivate indicazioni di archiviazione, a seguito di invito a dedurre, dovranno essere portati al visto entro il più breve tempo possibile. E stato, altresì, ribadita l osservanza dell indirizzo di coordinamento del P.G. con cui si forniscono puntuali indicazioni operative sulla materia dell accesso alle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti, da valere sia per i Procuratori Regionali che per i Vice Procuratori Generali incardinati presso l ufficio requirente di secondo grado. L importante comunicazione di indirizzo costituisce, peraltro, argomento orientativo per tutti i magistrati Pubblici Ministeri. Ed invero, il Procuratore Generale, dopo avere impartito gli opportuni orientamenti in virtù dei quali l ufficio di P.R. è tenuto a segnalare, con la massima tempestività, le questioni interpretative che possono esigere un approfondimento delle connesse problematiche giuridiche e consentire, quindi, al P.G. di deferire alle SS.RR. le relative questioni di massima, si è soffermato sulle ordinanze, ex art. 295 c.p.c., pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali regionali. Dalla giurisprudenza di legittimità della S.C.C. si deduce, infatti, che le ordinanze di sospensione, ex art. 295 c.p.c., possono farsi rientrare in due tipologie generali:

89 85 a) in quelle attinenti il procedimento incidentale, relativo al regolamento di competenza, ai sensi dell art. 1, comma 7, del d.d.l. n. 453 del 1993, convertito nella L. n. 19 del 1994 e dell art. 47 c.p.c.; b) in quelle attinenti l impugnazione delle ordinanze di sospensione per sussistenza della pregiudizialità penale, dalla cui definizione può farsi dipendere la decisione della causa. Com è noto, in entrambe le ipotesi, supra a) et supra b), spetta alle SS.RR. della Corte dei Conti in sede giurisdizionale decidere, con sentenza assunta in Camera di Consiglio (art. 49 c.p.c.), in ordine ai conflitti di competenza insorti tra le Sezioni Giurisdizionali territoriali. Ho avvertito, altresì, che secondo l indirizzo di coordinamento del P.G. dovranno essere rispettate le forme (del ricorso) ed i termini (perentori) previsti dall art. 47 c.p.c.. Quanto all ipotesi supra a) si è ritenuto, tuttavia, che andasse osservato l indirizzo ermeneutico fornito dalle SS.RR. in sede giurisdizionale con sentenza n. 4/2002 del 13 febbraio Infatti, dalla nostra giurisprudenza d indirizzo sembra discendere che le questioni di competenza e gli eventuali conflitti, positivi o negativi, attinenti alla misura della giurisdizione delle Sezioni Giurisdizionali territoriali (e, di riflesso, delle Procure Regionali) non consentono regolamenti preventivi e, perciò, tutte le problematiche inerenti alla competenza giurisdizionale spettano, in via preliminare, alle singole Sezioni regionali e poi, per le questioni di massima che possono derivarne, alle SS.RR. in sede giurisdizionale. Non potendo agire con il ricorso per il Regolamento preventivo di competenza contrariamente a quanto avviene su analoghe questioni innanzi alla Magistratura Ordinaria qualsiasi ipotesi confliggente sulla

90 86 competenza territoriale deve essere posta dopo che il giudizio sia stato incardinato con l atto di citazione e dopo che le parti (e, quindi, anche ad opera del convenuto!) abbiano eccepito la pendenza di uguale azione innanzi ad altra Sezione regionale. In estrema sintesi la sentenza delle SS.RR. QM n. 4/2002 sostiene che dei due criteri di collegamento quello inerente alla territorialità della condotta e/o alla territorialità del soggetto agente oppure alla territorialità del danno e dell evento deve ritenersi prevalente quello della condotta e dell agente da cui viene prodotto il danno (locus commissi damni). Nel caso, però, in cui all evento dannoso abbiano concorso più soggetti incardinati in sedi diverse, presso più Regioni, al criterio soggettivo deve sostituirsi quello oggettivo e, quindi, occorre stabilire preliminarmente se il fatto illecito sia il prodotto del comportamento di più agenti incardinati in più uffici regionali. Conseguentemente occorrerà fare riferimento al luogo dell ufficio quando alla causa dell evento abbiano concorso condotte plurime ed una di esse - con carattere di assoluta prevalenza - sia stata in grado di causare il fatto illecito. In altri termini, nell ipotesi generale, in cui normalmente l azione/omissione ed evento si verifichino entro lo stesso territorio regionale, può ipotizzarsi altra circostanza in cui l evento (locus damni) non sia il prodotto di una sola condotta ma di più condotte ad opera di vari soggetti incardinati in luoghi differenti. In quest ultimo caso di responsabilità plurime, il locus commissi damni non coincide con il locus dell evento, bensì con il luogo della condotta principale o della condotta prevalente.

91 87 Quanto all ipotesi supra b) si è ritenuto che allo scopo di pervenire ad una giusta valutazione dell ordinanza sentenza, meritevole d impugnazione ai sensi dell art. 42 c.p.c., così come, peraltro, riconosciuto dall ordinanza delle SS.RR. n. 1/2012 il collega P.M. d udienza dovrà prospettare le eventuali ragioni da porre a fondamento del ricorso stesso. Nella suindicata ordinanza il Giudice della nomofilachia contabile ha aderito in pieno all indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la sospensione, ex art. 295 c.p.c., deve essere adeguatamente motivata in relazione al rapporto di pregiudizialità giuridica; nel senso, cioè, che l eventuale processo penale pendente dovrà costituire l indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto al processo di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti. In mancanza dei predetti presupposti si configurerà, dunque, legittima la proposta di impugnazione che sulla scorta delle prospettate motivazioni il P.R.L. si riserva di approvare e sottoscrivere. Si è reputato opportuno, per l importanza della materia trattata, ricordare anche l I.C. n. 4/2013, concernente le audizioni personali innanzi al P.M. istruttore. Si ricorderà che gli articoli 73 e 74 del T.U. n del 1934 e l art. 16 del d.l. n. 152 del 1991, pur conferendo poteri di assumere testimonianze; di chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative o giudiziarie; di disporre ispezioni ed accertamenti diretti anche presso terzi, non conferivano l attuale e più esteso potere di ordinare l esibizione di documenti; di disporre il sequestro giudiziario di documenti, di nominare un C.T.U., per acquisire perizie o consulenze, ed, infine, di disporre l audizione personale sia di persone informate sui fatti

92 88 dell inchiesta per cui si procede, sia di persone direttamente indagate per la commissione di fattispecie illecite, che siano rilevanti sul piano della responsabilità erariale. Appare alquanto agevole distinguere l audizione personale dell indagato, quando, ai sensi del primo comma dell art. 5, il presunto responsabile - invitato a produrre le proprie deduzioni a discolpa - chieda di essere sentito personalmente - rispetto all audizione di cui si parla nel successivo sesto comma, lett. c). In quest ultima ipotesi la dottrina e la giurisprudenza fanno rientrare sia l audizione della persona incolpata dei fatti che quella informata sui fatti (testimone). Se non che l importante strumento dell audizione personale sembra offrire un orizzonte di indagine assai più introspettivo di quanto, prima facie, possa sembrare. Infatti, il contatto diretto per effetto dell audizione personale non sembra costituire soltanto una facoltà prevista a difesa dell indagato, ed, inoltre, uno spatium riservato all indagine ufficiale del P.R., bensì anche un momento conoscitivo dell apertura dell inchiesta contabile che si prospetta a carico di una persona considerata presunta responsabile di una notitia damni, avente i noti caratteri della specificità e della concretezza. Il carattere di garanzia dell audizione a titolo conoscitivo che si aggiunge alle altre aventi natura defensionale o investigativa, sembra, peraltro, conformarsi alle previsioni del novellato articolo 111 della Costituzione, dopo la riforma della legge n. 2 del L obbligo dell informazione, circa la natura ed i motivi dell accusa elevata a carico dell indagato, costituisce valore cardine sia del procedimento penale che

93 89 di quello contabile; entrambi caratterizzati dal dovere di osservanza del principio di eguaglianza tra accusa e difesa e del libero contraddittorio tra le parti, ai sensi dell art. 111 della Costituzione. Inoltre, l audizione conoscitiva, che si differenzia qualitativamente sia da quella defensionale che da quella investigativa, si manifesta coerente almeno sul piano dell interpretazione sistematica con il dovere del P.M. contabile di agire sulla scorta di una notitia damni, adeguatamente caratterizzata da specificità e concretezza, ex art. 17, c. 30-ter del d.l. n. 78/2009, e, per altri profili altrettanto importanti, di fare constatare, già in sede preliminare, eventuali comportamenti omissivi, che potrebbero dare luogo alla specifica responsabilità diretta ovvero sussidiaria prevista a carico di chi detiene la funzione direzionale o d indirizzo politico-amministrativo di un Ente o di un organo, ex art.1, terzo comma, della legge n. 20 del 1994 e s.m.i.. Naturalmente nessuna audizione, a titolo conoscitivo e/o di garanzia, può essere promossa ove le indagini in itinere sulla scorta degli atti e dei rapporti di polizia erariale in possesso del P.M. non consentano di individuare, con carattere di elevata probabilità, il presunto responsabile dell illecito erariale per cui si procede. Infatti, l audizione personale, per motivi di informazione conoscitiva, a scopo di garanzia, presuppone che la notitia damni, oltre che specifica e concreta, sia dotata di completezza e di integralità. Invero, l audizione promossa nei confronti di chi sia indagato rientra nell ipotesi normativa prevista dall art. 5, sesto comma, lett. C) della legge n. 19/1994, al pari di quella investigativa e/o di natura testimoniale. Quindi, non sembra paventarsi alcuna forzatura della predetta previsione normativa.

94 90 Conclusivamente, si ritiene e si è ribadito negli incontri con i colleghi della Procura - che l ampio spazio introspettivo, discendente dalla suindicata disposizione, consenta al P.M. una vasta gamma di motivazioni (investigativa, informativa o testimoniale, conoscitiva o di garanzia, ecc.), per procedere all audizione personale dell indagato anche al fine di informarlo che si sta procedendo nei suoi confronti. Per queste ragioni ho reputato opportuno che tutte le inchieste istruttorie, come formalmente assegnate ai Pubblici Ministeri, vengano portate, comunque, a conoscenza della persona indagata entro il più breve tempo possibile e con l obbligo di farne menzione nell eventuale provvedimento di archiviazione. I motivi di esclusione dell audizione devono essere, peraltro, tempestivamente portati alla valutazione dello scrivente P.R.. Infine, in materia di appello è stato stabilito che in assenza di esplicita e tassativa disciplina procedimentale, e salvo quanto prescrive sul punto l I.C. 5, nella sua più recente versione del 19 ottobre 1996, viene previsto che, prima della formale proposizione dell atto di appello a firma congiunta, del Procuratore Regionale e del Magistrato, autore dell atto di citazione ovvero, in alternativa, del P.M. che sia intervenuto all udienza pubblica di discussione (sempre che quest ultimo si offra di redigere l atto d impugnativa) si renda necessaria la previa consultazione, al fine di puntualizzare i motivi da interporre nell atto di gravame in osservanza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Poiché la decisione di appello spetta, in via esclusiva, al Capo dell ufficio, ancorchè l atto d impugnazione rivesta carattere unitario, prima della sua materiale redazione appare opportuno che vengano

95 91 prospettati, anche oralmente, i motivi di censura che si intendano interporre nell atto introduttivo del secondo grado di giudizio. Nei casi di particolare delicatezza il P.R. può richiedere che le ragioni del gravame vengano sinteticamente specificate con un appunto scritto. Analogamente la proposta di appello, principale o incidentale, può essere formulata anche per iscritto con l indicazione dei vizi della sentenza e dei relativi motivi di censura. Di contro, la proposta di No, Appello, formulata a margine della prima pagina della sentenza della Sezione, deve contenere esclusivamente la firma o la sigla del Magistrato autore della citazione. Nel caso di più P.M. ovvero di un solo P.M., che sia stato assegnatario dell udienza in sostituzione del titolare del fascicolo e/o dell atto introduttivo del giudizio di prime cure, la proposta di appello deve essere tempestivamente inoltrata allo scrivente P.R.L. prima che ne venga informato il Procuratore Generale con biglietto di segreteria. Nel 2014 lo scrivente Procuratore regionale ha impartito 7 provvedimenti di carattere generale, tra Indirizzi di coordinamento ed Ordini di servizio. Con l I.C. 1/2014 è stata affrontata la problematica della responsabilità sanitaria entrando nel conflitto tra la c.d. linea della medicina difensiva e l aumento dei costi delle assicurazioni mediche, fino a raggiungere la situazione limite del rifiuto di polizza.

96 92 Si trascrivono, in corsivo, ampi stralci dell indirizzo sulla responsabilità professionale del medico pubblico, versati nel predetto IC 1/2014. <<Per gli illeciti sanitari causati da colpa normale o lieve il rischio, per disposizione di legge, dovrebbe essere coperto dalla polizza assicurativa e, quindi, l eventuale condanna al risarcimento del danno conferirebbe alla U.S.L. il diritto alla chiamata in garanzia della società di assicurazione e, poi, l azione di regresso di quest ultima nei confronti del sanitario che ha sbagliato. Questa breve premessa serve ad introdurre una delle questioni più delicate e spinose dei nostri giorni: quella nascente dall incremento vertiginoso dei contenziosi per responsabilità del medico pubblico, dall aumento della spesa sanitaria per risarcimento dei danni da malpractice e dallo scontro in atto tra la linea che viene definita di medicina difensiva ed il diniego degli istituti di credito di stipulare polizze assicurative collettive a garanzia del buon andamento sanitario. Si aggiunga che nel processo risarcitorio innanzi al giudice dei diritti la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra costante nell affermare che trattasi di responsabilità contrattuale, con onere della prova a carico della U.S.L. chiamata a risarcire il danneggiato, mentre il medico pubblico, rimasto estraneo al processo civilistico mancando il litisconsorzio necessario nei suoi confronti quando, infine, verrà chiamato dal P.M. contabile a risarcire la U.S.L., preliminarmente invocherà la violazione del suo diritto di difesa! Questa gravissima situazione di scontro non può essere superata solo con leggi salvifiche o con una accorta gestione amministrativa, che, ad esempio, accentui la procedimentalizzazione sanitaria a scapito della serenità e della humanitas che devono sempre caratterizzare la nobile arte della scienza medica.

97 93 Occorre, dunque, ripartire dal principio, unanimamente riconosciuto, che il diritto alla salute non implica sempre il diritto alla guarigione e che la responsabilità medica resta comunque obbligazione di mezzo e non di risultato. Se così è la soluzione possibile sembra trovarsi, forse, nell indirizzo proclamato dalla Corte Costituzionale con la famosissima sentenza n. 371 del 1998, redatta da un nostro indimenticabile collega: Massimo Vari. Ad avviso della Corte Costituzionale la riforma di sistema del , nel proclamare il principio di responsabilità personale e l intrasmissibilità del danno pubblico erariale salvo i casi d illecita locupletazione e dell ingiustificato arricchimento per fatti dolosi implica comunque l esigenza della graduabilità dell elemento psicologico nell illecito erariale. Il che non solo sembra ben collegarsi ai fini previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, per gli elementi di risultato, ma richiede la valutazione della responsabilità soggettiva in concreto. Ed, infatti, secondo la Consulta, si è delineato un nuovo modello di responsabilità del pubblico dipendente da rapportare non ad una valutazione astratta della colpevolezza ma ad una misurazione della colpa in concreto. La valutazione della responsabilità in concreto implica non solo il dovere di accertare l incidenza dei singoli contributi causativi del danno pubblico, ma richiede che si determini la porzione di danno addebitabile a carico del presunto responsabile. Ed, invero, spetta al giudice contabile ed al P.M. che è incardinato presso di esso determinare quanto dell attività (dannosa) debba restare a carico dell apparato e quanto a carico del dipendente. Nella ricerca del punto d equilibrio tra danno addebitabile e danno risarcibile facendo rientrare nella sfera del primo la quota che deve gravare sulla P.A., a titolo di rischio oggettivo, e riversando sul dipendente l altra quota

98 94 di danno (ove potrà comunque esercitarsi il potere riduttivo in ragione di eventuali circostanze attenuanti) non appare ultroneo evidenziare che la colpa normale o culpa levis, non contestabile al dipendente pubblico, deve ritenersi assorbita nel concetto di rischio oggettivo che è insito in qualsiasi attività o funzione, tanto pubblica quanto privata (cfr. articoli 1228, 2047, 2048 e 2049 codice civile). Quando il codice civile ipotizza situazioni di danno indiretto e/o di responsabilità oggettiva così nel caso del danno cagionato dall incapace d intendere e di volere (art.2047); così nell ipotesi della responsabilità dei genitori e dei tutori, dei precettori e dei maestri d arte (art culpa in vigilando); e così nelle situazioni di responsabilità dei padroni e dei committenti (art culpa in eligendo) - lo fa con riferimento a rapporti di relazione; invece, nelle situazioni scrutinate dalla Corte Costituzionale il quadro è completamente diverso, perché il quesito di fondo è collegato a problemi della buona giustizia. Orbene, ritiene lo scrivente che nel conflitto tra la c.d. medicina difensiva ed il rifiuto di polizza assicurativa la magistratura contabile possa giocare un ruolo equitativo di elevato livello dirimente. Si tratta, infatti, di applicare ai giudizi sulla responsabilità medica, per malpractice sanitaria, un criterio di quantificazione equilibrato e ponderato, seguendo l indirizzo della Corte Costituzionale come proclamato con la predetta sentenza additiva n. 371 del Infatti, l orientamento della Consulta è consistito nell affermare che le finalità di una giustizia monitoria, qual è quella amministrativo-contabile, caratterizzata dalla combinazione di elementi restitutori e sanzionatori, sia quella di accertare <<quanto del rischio dell attività debba restare a carico dell apparato e quanto a carico del dipendente>>,

99 95 Ciò, perché, ad avviso di chi scrive, la colpa normale o culpa levis, dopo l importante riforma del , deve ritenersi integralmente assorbita o traslata nel rischio oggettivo a carico della P.A.. Ed, infatti allorchè la legge ha elevato il grado di colpevolezza, dalla soglia della colpa lieve a quello della colpa grave, chi esercita un attività per un interesse superiore ad esempio, per la tutela della salute, ai sensi dell articolo 32 della Costituzione non può rispondere del risultato negativo nella sua integralità, perché nella vicenda illecita potrebbero coesistere fattori imponderabili, legati, ad esempio, alle scarse risorse tecnologiche o all organizzazione ospedaliera. Fattori che potrebbero non avere particolare evidenza o incisività nel singolo processo di responsabilità amministrativa. In nome di una giustizia amministrativa ponderata e se si vuole umanitaristica, si tratterà di stabilire, almeno orientativamente, che il medico pubblico debba essere chiamato a rispondere della metà del danno, rispetto a quanto accertato e liquidato in sede civile o penale, potendosi accollare la restante parte alla USL che avrà poi diritto all azione di rivalsa nei confronti dell istituto assicurativo. La suddetta ripartizione dell addebito (metà e metà) non solo costituisce un punto di equilibrio tra apparato sanitario e medico responsabile, e tra colpa medica e garanzia assicurativa, ma, nella prospettiva di una giustizia monitoria e di indirizzo, mira a proiettare nel giudizio di responsabilità un clima di fiducia e di stimolo e non di disincentivo e di chiusura preconcetta. Infatti, esclusi i comportamenti dolosi o quelli connotati da culpa levis, l emersione della colpa professionale a carico del medico pubblico implica un accertamento difficile e mai esente da dubbio. Basti riflettere su un dato oggettivo e di comune percezione: mentre nel processo civile per l accertamento del danno al centro si pone l invalido e la sua

100 96 infermità, in quello di responsabilità amministrativa, al centro del contenzioso v è solo il medico che ha sbagliato e gli atti che lo accusano. Innanzi alla Corte dei Conti non si tratta di fare la revisione di altri processi ma di reinserire l autore dell illecito in un contesto che può non essere esente da imperfezioni anche occulte. La discriminazione tra danno addebitale e danno risarcibile, e l equa ripartizione del quantum debeatur, potrebbe costituire un criterio giustiziale opportuno e condivisibile. Naturalmente l indirizzo che si sottoscrive necessita di una verifica sostanziale, sul piano dell esperienza giuridica, che andrà a maturarsi innanzi al giudice competente. Intanto, sono gradite le Vostre considerazioni sul tema>>. Con l Ordine di Servizio n. 2/2014 è stata fornita comunicazione ai colleghi della Procura del protocollo d intesa convenuto e sottoscritto tra lo scrivente P.R. ed il Comandante per la Tutela della salute dell Arma dei carabinieri (NAS). Con l Ordine di Servizio n. 3/2014, il prof. dr. Massimiliano Minerva, V.P.G. presso questa Procura regionale, è stato designato coordinatore della materia nel settore dei rapporti con i Carabinieri del NAS. Con l Ordine di Servizio n. 4/2014 il Vice Procuratore Generale, dr. Paolo Crea è stato designato coordinatore nel settore dei rapporti con la Procura della Repubblica di Roma. Si ricorderà che nel corso del 2013 quest Ufficio e quello del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma

101 97 stipularono un protocollo d intesa per il coordinamento delle inchieste di comune interesse. Con l Ordine di servizio n. 5/2014, il Vice Procuratore Generale, avv. Lucio Alberti, è stato designato Magistrato Vicario in caso di assenza o di impedimento dello scrivente per periodi superiori a tre giorni consecutivi. Con l Indirizzo di Coordinamento n. 6/2014 è stato diramato l Ordine di Servizio che si trascrive. Ai sensi dell art. 2, terzo comma, della legge n. 19 del 1994, modificata ed integrata dalla novella n. 639 del 1996, in virtù della quale il Capo dell Ufficio di Procura Regionale detiene il potere di coordinamento interno dell ufficio stesso; Considerata l opportunità di fornire nuova e meglio ordinata disciplina generale in thema di segnalazione delle notitiae damni desunte dal mondo della stampa e/o della televisione, idonee, per specificità e concretezza, a sollecitare l apertura di eventuali nuovi fascicoli istruttori; Considerato, altresì, che l ufficio di segreteria di questo P.R. è onerato a comunicare, con la massima tempestività, ogni informazione, desunta dalla Rassegna Stampa della Corte dei Conti, circa la consumazione di fatti illeciti aventi rilevanza erariale, SI DISPONE Qualsiasi informazione o notizia, diffusa a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione, pubblici o privati, dovrà essere portata, entro il più breve tempo possibile, al vaglio preventivo dello scrivente P.R., per l avvio delle successive incombenze di ricerca nel sistema SISP e per ogni altra pertinente attività di coordinamento interno e di riscontro cognitivo e/o dispositivo.

102 98 La dirigente amministrativa, per quanto di propria competenza, dovrà fornire al personale di collaborazione ogni opportuna delucidazione al riguardo. Infine, con l indirizzo di coordinamento n. 7/2014 è stato diramato l Ordine di Servizio di cui si trascrive un ampio stralcio. <<Sono noti gli orientamenti della dottrina (Bennati, Sepe, Satta, Sciascia e molti altri) sulla figura istituzionale del Procuratore Generale - ed ora anche del Procuratore Regionale - presso la Corte dei Conti, quale titolare esclusivo dell azione pubblica risarcitoria per fare dichiarare la responsabilità amministrativo-contabile di soggetti o enti per effetto della commissione di fatti illeciti lesivi o pregiudizievoli di interessi pubblici. Secondo la citata dottrina il P.M. contabile è il promotore di giustizia che agisce in rappresentanza dello Stato-Comunità e non dello Stato-persona, i cui interessi sostanziali sono normalmente affidati alla cura dell Avvocatura dello Stato e/o ad altro soggetto del libero foro. Già l art. 73 del r.d , n. 12, assegnava al P.M. nel processo civile la funzione, obbligatoria, ufficiale e neutrale, di organo giustiziale deputato alla tutela dell osservanza delle leggi e della regolare amministrazione della giustizia, assicurando, a pena di nullità, (art. 70 c.p.c.), la sua partecipazione al contraddittorio nel processo dibattimentale. Oggi, dopo la riforma dell art. 111 della Costituzione, tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce che il principio di parità tra accusa e difesa deve ritenersi applicabile anche al processo di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, anche in conseguenza dei suoi accentuati caratteri sanzionatori e retributivi. Inoltre, con la riforma di sistema recata dalle leggi del , devono considerarsi molto accentuate, rispetto al passato, le garanzie processuali

103 99 e, soprattutto, preprocessuali nei confronti degli indagati (Corte dei Conti SS.RR., sentenza n. 14/QM/98 e nn. 7 e 14/QM/2000). Secondo la giurisprudenza contabile che risale agli anni sessanta, e poi, mai mutata (cfr. SS.RR. n. 1966/50; Sez. II Centr. n. 1965/70 e n. 1964/132; Sez. I Centr. n. 1989/357): 1) il Procuratore presso la Corte dei Conti non agisce nell interesse delle singole amministrazioni, bensì quale attore pubblico che persegue l interesse generale a tutela e per l integrità dell O.G.; 2) il Procuratore presso la Corte dei Conti esercita una funzione requirente pubblica, neutrale ed ufficiale, nonché autonoma rispetto agli interessi sostanziali delle Amministrazioni pubbliche; 3) il Procuratore presso la Corte dei Conti è organo di giustizia, portatore di un interesse generale a tutela dell ordinamento giuridico e non è posto a difesa dell interesse particolare o concreto della singola P.A.. Pertanto, va escluso che il Procuratore presso la Corte dei Conti possa essere qualificato come Sostituto processuale della P.A. nel giudizio di responsabilità amministrativa. Conseguentemente il P.M. innanzi alla Corte dei Conti è parte solo in senso formale, nel senso che egli ha il dovere di agire e di perseguire non un interesse sostanziale o particolare della pubblica amministrazione eventualmente lesa, ma tendere alla realizzazione dell interesse sociale e generale in attuazione della legge e per la tutela dell Ordinamento Giuridico Costituzionale. Infine, con la legge n. 675 del 1996, approvata in attuazione della direttiva n. 95/46/CE del 1995, e, successivamente, abrogata e incorporata nel d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è obbligatorio tutelare e garantire la privacy delle persone indagate o accusate innanzi a qualsiasi Corte di giustizia; quindi, anche innanzi alla Magistratura contabile.

104 100 Pertanto, si ritiene che la raccomandazione di trasmettere alle amministrazioni interessate gli atti di citazione in giudizio, allegando copia integrale del relativo atto giudiziale, ecc., così come prevista nell IC/5 del 19 ottobre 1996 (del P.G. Francesco Garri) deve ritenersi superata in parte qua e non più applicabile nella sua integralità. Su autorizzazione del P.M. istruttore, l apparato di servizio di questa Procura Regionale potrà trasmettere alla P.A. interessata soltanto un biglietto di segreteria ove verrà indicata la data dell udienza di discussione della causa e, del caso, l eventuale invito a costituirsi in giudizio ad adiuvantum, a titolo di litisconsorte facoltativo>>. Per una più approfondita cognizione delle attività giudiziarie esercitate dalla Procura Regionale del Lazio, si fornisce di seguito l elenco delle principali istruttorie aperte nel corso del 2014, nonchè degli atti di citazione depositati presso la Segreteria della sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio. Presunta illecita gestione della gara d appalto per la gestione del patrimonio immobiliare dell INPS (contenzioso TAR); Dieci milioni di euro spariti dalle casse dell ordine monastico dei Camilliani, titolari di aziende ospedaliere convenzionate con il S.S.N.; Presunta truffa nella gestione dei rifiuti a Malagrotta (7 arresti) in Roma; Appropriazione ed irregolarità nella gestione dei tributi locali del Comune di Nettuno; Sperpero di fondi per erogazione buoni pasto da 12,00 (INPDAP);

105 101 Ricapitalizzazione quote compartecipazione Banca d Italia; Sperpero di pubbliche risorse: 13 milioni di euro per affitto di otto edifici utilizzati (?) dalla P.C.M.; Case Armellini affittate dal Comune di Roma a Ostia; Illecita gestione di 30 milioni di fondi comunitari finiti all Agenzia delle Dogane; Tangenti per apertura pizzerie a clan camorristici; Mazzette per concessioni edilizie a Roma; SEAT pagine gialle vendute ai privati, in stato di fallimento per circa 2 miliardi e 400 milioni; Denunce nei confronti di METRO-C General Contractor per compensi non dovuti e frode; Erogazione illegittima di oltre un miliardo in favore dei sindacati; Maxi truffa EQUITALIA per concessione, frode, ecc.; Ministero della Salute farmaco inutile contro aviaria Tamiflu; Comune di Roma Teatro Valle occupato dai dipendenti spese per acqua e luce a carico dell amministrazione comunale; Moglie ex Presidente INPS 20 incarichi in varie società; Attività illegittima del Consigliere dell Autorità Garante dei dati personali; FINMECCANICA buonuscita ex Amministratore Delegato per vari milioni di euro; RAI Radio Televisione Italiana decine di appartamenti in affitto per 11 milioni di euro di canoni;

106 102 Ministero dello Sviluppo Economico assunzioni nei ruoli del Ministero senza concorso pubblico di personale proveniente dall ex IPI, ex ICE e GSE; Regione Lazio Azienda Regionale per i soccorsi ARES 118 Suv per i soccorsi scandalo dei ricambi d oro; ANAS stipendi e assunzioni da parte del Presidente dell ente; EUR S.p.A. eccesso di compensi architetto per realizzazione Nuovo Centro Congressi EUR; Corte dei conti deliberazione della Sezione Centrale di Controllo n. 2/2009 sullo stato dei lavori del MOSE; Determinazione n. 7 del Sezione Controllo Enti Corte dei conti RAI esercizi persistente sbilancio tra ricavi e costi di produzione della RAI TV elevato tasso di evasione dal canone televisivo con perdita di milioni; ASI, Agenzia Spaziale Italiana - ritardo nel trasferimento dei dipendenti alla nuova sede di Tor Vergata; ISFOL, costi elevati per numerosi dipendenti; Bancarotta SOPAF - arrestati due fratelli - super truffa milionaria alleggerite casse dei medici ENPAM giudici e giornalisti; Nomina a Commissario straordinario dell AECI AEROCLUB d Italia doppia indennità; Policlinico Umberto I, decesso di una paziente dopo trasfusione; ASL ROMA H, fatture false per protesi e medicine; Ospedale Spallanzani, ragazzo morto per mononucleosi inchiesta su possibili errori dei medici;

107 103 INPS, richiesta di denaro al fine rilascio parere favorevole per ottenere indennità di accompagnamento; Società Costruttori Romani SOCORO ARL per gara affidamento in Project Financing parcheggio interrato nel Municipio Roma IV; Danno all immagine per traffico di stupefacenti ad opera di agente di PS e di militare della G.di F.; Inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari Golfo di Gaeta inquinato - multa per 600 mila euro alla ASL di Latina; ENASARCO Roma - Scarsi proventi derivanti dalla vendita degli immobili e modesti proventi derivanti dalla gestione investimenti mobiliari; Decreti del Prefetto della Provincia di Roma: contratti di locazione immobili di proprietà del Fondo Edifici di Culto; Sentenza condanna del Tribunale di Roma nei confronti di alcuni poliziotti per concussione e violenza sessuale aggravata; Inchiesta amministrativa su disfunzioni organizzative Direzione Generale Beni e Servizi del Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria - contratti edilizia penitenziaria ed incarichi tecnici; CIRA, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale: spese incontrollate; Conferimento incarico professionale - ISMA Istituto di Santa Maria in Aquiro; Comune di Roma - annullamento concorso a n. 5 posti per profilo professionale Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato; Sottrazione farmaci del valore di 1 milione di euro presso farmacia Policlinico Umberto I; arresto di 8 persone tra cui due dipendenti del magazzino e contemporaneo svolgimento attività di spaccio e consumo di cocaina;

108 104 Corpo Forestale dello Stato: premio di produzione a pioggia a tutti i dipendenti 9 milioni di euro; ACEA s.p.a., emissione nuove bollette pazze e mancata risoluzione problema promozione del responsabile settore idrico delle attività internazionali alla guida Soc. Publiacqua. Presunte irregolarità in quanto coniuge di un assistente del Sindaco; Teatro dell Opera: spese pazze e favori; Comune di Roma, mancata esecuzione sentenza TAR per installazione di un punto ristoro a servizio del pubblico nel parco Pincio, Piazzale Napoleone; Relazione Commissione Accertamento di danno erariale Guardia di Finanza: contratti di conduzione e manutenzione impianti tecnologici in uso al Re.T.la reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di Istruzione contratti per ,78 euro; Azienda Policlinico Umberto I: delibere 281 e 282 per affidamento servizi senza gara pubblica alla Società Cofely Italia S.P.A.; Gruppo ENI, presunta evasione milionaria della accise sui carburanti: responsabili individuati; Cassa Depositi e Prestiti: venduto pezzo importante di ENI ai cinesi; Comune di Roma: mancato introito di proventi contravvenzionali verbali di illecito amministrativo al codice della strada in ragione di procedimenti d incarico non conformi a legittimità; Commissariamento Istituto Superiore di Sanità, saldi negativi bilanci ; Danno all immagine in seguito a sentenza penale di Luncanna Luigi Lusi, stralcio da G 72975;

109 105 Comune di Latina scandalo bus ibridi comprati 11 anni fa e mai usati, rottamati; Comune di Sabaudia illecito commissariamento di immobili e conseguente minore imposizione di IRPEF ed ICI da parte della Agenzia delle Entrate, fattorie extralusso e ville accatastate come abitazioni di tipo economico; Rai Radio Televisione Italiana, contratti stipulati non correttamente con alcune società di servizio di post produzione; ASL di Frosinone, avvocato e due dirigenti medici denunciati per incompatibilità e conflitto d interessi quote societarie di due strutture sanitarie accreditate; Comune di Ladispoli, procedura per la realizzazione di un campo di calcio località Campivaccina; Ministero Economia e delle Finanze gestione fondo per la tutela dell ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio; Comune di Albano Laziale, richiesta verifica spesa pubblica ,00 euro per indennità di posizioni organizzative; ATAC, compendio immobiliare nodo di scambio anagnina area di 1800 MQ occupata dal titolare di una associazione culturale sportiva; Ministero Economia e delle Finanze, Immobile in uso al Ministero in Via Boncompagni 30; Denuncia CODACONS sullo stato di degrado e sporcizia dei giardini storici di Roma; Cambio canone per frequenze TV risparmi per RAI e MEDIASET per 200 milioni di euro; Appalti nei cimiteri: indagine della Guardia di Finanza su un sindacalista ed un imprenditore;

110 106 Comune di Roma Metro B1 rinvio apertura fermata Ionio; Presunta illegittima nomina; CIG Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Biologi; Comune di Nettuno, sentenza TAR Lazio n /2014 accoglimento ricorso avverso decreto ministeriale di ammissione della Nettuno Servizi SRL alla procedura di amministrazione straordinaria di Tributi Italia SPA; Tangenti a Ischia, indagato ex numero 2 Guardia di Finanza appalto lavori COOP CPL Concordia in cambio di una convenzione con Albergo del Sindaco; Comune di Roma, sfratto dal Palazzo affidato all antico tiro a volo sospeso dal Tar Lazio; Erogazione di compensi per turni di pronta disponibilità e straordinari non necessari nel dipartimento di emergenza DEA; Agenzia delle entrate, due ispettori del fisco in carcere per tangenti pretese dai ristoratori che i funzionari dovevano controllare; AISI, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna Presidenza Consiglio dei Ministri, denuncia di danno erariale ed all immagine nei confronti di un dipendente condannato ad un anno di reclusione per il reato di cui all art. 326 comma 3, con sentenza passata in giudicato; INPS, gestione IGEI, denuncia per mancato utilizzo appartamento; Comune di Roma, segnalazione di possibili pregiudizi finanziari per omessa riscossione di verbali di contravvenzione per le violazioni al codice della strada; Esiti avvenuta esecuzione lavori di restauro e ristrutturazione di parti dell immobile sito in Roma, Via della Guglia 69/B di proprietà e sede legale ISMA, Istituti di Santa Maria in Aquiro;

111 107 Interclusione immobile, realizzazione asilo, locali occupati in via esclusiva dal Senato; Istituto Superiore di Sanità inchiesta giornalistica RAI TV trasmissione REPORT controlli sugli apparati medicali PACEMAKER Neuro Stimolatori Defibrillatori ; Convenzione per realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito diffida del versamento e della riscossione delle somme di cui all accantonamento, ex art. 14 n. 10; Regione Lazio Agenzia del Demanio, arrestato direttore per appalto manipolato per costruzione di un parcheggio; ISMA, Istituto di S. Maria in Aquiro, gara per locazione unità immobiliare in Piazza Navona richiesta di verifica di autenticità dichiarazione redditi Società CRIMAC Costruzioni SRL; Camere di Commercio di Roma, 2500 imprese con sede legale fittizia per evadere imposte; Agenzia delle Entrate, tangenti in cambio di cancellazione debiti con il fisco rinvio a giudizio per 2 funzionari e 42 imprenditori; Comune di Rocca di Papa, acquisto albergo Europa, vendita farmacia comunale, spese pazze; Procedimento penale n / R.G. tangente su finanziamento progetto NEW EDEN ONG IRAQ FOUNDATION poi Nature IRAQ riqualificazione territorio IRACHENO; Conferimento consulenze esterne, determinazione dirigenziale n. EE/1225/2014; Addebiti relativi ad acquisti di beni e servizi estranei all oggetto ed all attività sociale della SOGIN SPA beni di lusso, LOUIS VITTON, effettuati con carta di credito aziendale; Nomina responsabile dei lavori della metropolitana;

112 108 Deputato PD, laurea in scienze giuridiche comprata con consulenza di euro al rettore e tangente di quasi 2 milioni per affare immobiliare; Raddoppio aeroporto di Fiumicino un business da 20 miliardi: presunte illegittimità Affidamento di incarichi dirigenziali esterni presso la giunta regionale del Lazio; Autorità portuale di Civitavecchia, attività del Presidente; Procedimento di revoca della licenza per l Istituto di vigilanza Nuova Città di Roma, Società Cooperativa per informativa antimafia negativa; Procedimento di revoca della licenza della Città di Roma Metronotte, Società Cooperativa per provvedimento interdittivo antimafia; Circo Massimo: irregolare concessione suolo pubblico manifestazione XX edizione maratona di Roma promotore Italia Marathon CLUB; Circo Massimo: irregolare concessione suolo pubblico manifestazione KOMEN RACE FOR THE CURE promotore Susan G Komen Italia ONLUS; Circo Massimo: irregolare concessione suolo pubblico manifestazione mostra sui 150 anni di Poste Italiane promotore Poste Italiane; Circo Massimo: irregolare concessione suolo pubblico manifestazione conclusiva EUROPRIDE promotore Comitato Roma EUROPRIDE 2011; Circo Massimo: irregolare concessione suolo pubblico manifestazione EARTH DAY promotore FOX CHANNELS ITALY;

113 109 Istituto Santa Maria in Aquiro, rinvenimento scatola metallica contenente preziosi durante lavori ristrutturazione appartamento Via del Babuino n. 107, mancata restituzione al proprietario; ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, denuncia di atti illeciti compiuti dal Dirigente. Atti di citazione depositati nel corso dell anno 2014 Conferimento di incarico quinquennale di direttore del reparto di chirurgia vascolare nell ASL di Frosinone, in assenza della struttura (Danno presunto: ,62 euro); Appropriazione indebita, ammanchi di cassa, irregolarità contabili nella gestione del Comitato Valli dell Aniene della CRI (17.125,00 euro) e dell ENAC ( ,84 euro) (Danno presunto: ,34 euro); Istituto del Credito Sportivo (I.C.S.): provvedimenti che alterano l equilibrio patrimoniale in danno della quota di compartecipazione pubblica (Danno presunto: ,50 euro); Attribuzione di mansioni superiori ed erogazione di illegittime indennità di reggenza (ex INPDAP) e falso inquadramento economico (ASI) - (Danno presunto: ,32 euro); Mancato utilizzo di macchinario per il recupero del sangue (HAEMONETICS INTERNATIONAL) in danno di una ASL (Danno presunto: ,00 euro); A.C.I., Automobile Club Roma - Costituzione illegittima di una società controllata dall A.C.I. stessa (A.C.I. in Service s.r.l.) con compiti istituzionali propri dell Ente e con affidamento illegittimo di incarichi (Danno presunto: ,78 euro);

114 110 I.N.P.S. - Illecita percezione di trattamento pensionistico e contemporaneo svolgimento di due rapporti di lavoro subordinato da parte di un Dirigente, sia con l INPS che con l ENPAIA (Danno presunto: ,00 euro); CONI - Appropriazione indebita e gestione fraudolenta di fondi pubblici destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali del CONI e della F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana) da parte del dirigente responsabile (Danno presunto: ,62 euro); Mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi ad una convenzione stipulata tra il Comune di Latina e la Società Condotte d Acqua S.p.A., per la costruzione di uno stabilimento termale (Danno presunto: ,64 euro); Mancata riscossione di crediti prescritti o inesigibili, derivanti dai canoni arretrati, da parte della A.S.V. (Azienda Speciale Velletri) S.p.A., concessionaria del servizio idrico per il Comune di Velletri (Danno presunto: ,90 euro); Gravi irregolarità gestionali in merito all appalto per la costruzione di un parcheggio multipiano nel Comune di Formia (LT), affidato alla Società Formia Servizi S.p.A. (Danno presunto: ,96 euro); Illecito beneficio di contributi regionali da parte di una associazione di volontariato ( Corpo Volontario Protezione Civile DELTA ), operante nel sistema integrato di protezione regionale. Regione Lazio (Danno presunto: ,00 euro); Procedimenti penali per presunte truffe relative alla gestione dell emergenza profughi, da parte di una Società cooperativa ONLUS Danno erariale arrecato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Danno presunto: ,00 euro); Indebita percezione di finanziamenti comunitari a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, da parte di una Società

115 111 (Digicoating s.r.l.) per la realizzazione di un progetto ecosostenibile per la produzione della carta (Danno presunto: ,00 euro); Illecito utilizzo di fondi comunitari per assunzioni e contratti di collaborazione simulati I.N.E.A. (Istituto Nazionale Economia Agraria) (Danno presunto: ,67 euro); Illecito utilizzo di contributi regionali ed europei (AGEA), per un progetto di arredo e valorizzazione di un plesso turistico, da parte del Comune di Terelle (FR) (Danno presunto: euro); ATAC - illegittima gestione in merito alle modalità di assunzione del personale: Mancanza di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione; inammissibilità della c.d. chiamata diretta (Danno presunto: ,27 euro); G.S.E., (Gestore Servizi Energetici) - Reati di truffa, abuso d ufficio e corruzione, commessi da alcuni funzionari della Società deputata all esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico (Danno presunto: ,46 euro); I.P.A. Roma Capitale (5 citazioni) 1) Utilizzo somme destinate a soggetti estranei (Danno presunto: ,61 euro); 2) Omesso versamento di contributi previdenziali per il personale (Danno presunto: ,92 euro); 3) Illegittima attribuzione di incarichi e consulenze (Danno presunto: ,95 euro); 4) Indebito pagamento di polizze assicurative (Danno presunto: ,80 euro); 5) Indebite ed illecite proroghe di contratti per forniture di beni e servizi (Danno Presunto: ,12 euro)

116 112 Appropriazione indebita e debiti fuori bilancio nel Comune di Montopoli in Sabina (Rieti) (Danno presunto: ,50 euro); Reiterati episodi di mala gestio tramite una serie di artifizi, raggiri ed ammanchi di cassa al patrimonio del Comune di Nepi (VT), socio maggioritario della Pharmanepi S.r.l. (Danno presunto: ,70 euro); Stipula di contratti troppo onerosi, relativi al noleggio e alla compravendita di vetture di servizio, da parte di dirigenti del Ministero della Giustizia (Danno presunto: ,50 euro); Mancato riversamento delle somme riscosse con il gioco del lotto, da parte di una ricevitoria. Grave danno per l Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato M.E.F (Danno presunto: ,75 euro); AMA S.p.A., illegittimità nelle procedure di assunzione di circa 550 operatori ecologici, per l impiego nella Provincia di Roma (Danno presunto: ,53 euro); ROMA CAPITALE, riconoscimento di debito fuori bilancio illegittimo (Danno presunto: ,00 euro); ROMA CAPITALE, esiguità del canone di occupazione del suolo pubblico, pagato dalle società organizzatrici dell evento al Circo Massimo, per il concerto dei Rolling Stones (Danno presunto: ,00 euro); Mancato utilizzo di sofisticato macchinario denominato HIFU destinato alla cura delle metastasi epatiche, presso l Ospedale di Sora ASL di Frosinone (Danno presunto: ,50 euro); Illegittime delibere relative alle procedure di appalti per l esecuzione di lavori presso il Padiglione Cardiologico dell Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma. Mancato rispetto del vincolo paesaggistico (Danno presunto: , 70 euro);

117 113 Mancato utilizzo di apparecchio per la Risonanza Magnetica Nucleare con i pazienti non ricoverati; Ospedale S. Scolastica di Cassino ASL di Frosinone (Danno presunto: ,00 euro); Maggiori oneri di spesa, sostenuti per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Frosinone (Danno presunto: ,50 euro); Illecita percezione ed utilizzo delle contribuzioni statali per l editoria (legge 250/1990) erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Danno presunto: ,23 euro).

118 114 ATTIVITA DELL ANNO GIUDIZIARIO 2014 In via conclusiva può dirsi che nel 2014 l attività della Procura regionale per il Lazio può riassumersi, in termini statistici, secondo la seguente tabella: Istruttorie pendenti al 1 gennaio Nuove istruttorie aperte nell anno Esame decreti di equa riparazione (legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto ) 109 Archiviazioni disposte in via preliminare 1599 Archiviazioni decise a seguito di istruttoria 818 Archiviazioni decise a seguito di invito a dedurre 57 Inviti a dedurre 186 Audizioni personali 387 Atti defensionali in I grado a) citazioni b) azioni per resa di conto c) atti integrativi e riassunzioni d) sequestri conservativi Conti giudiziali vistati dal P.M Impugnazioni della Procura regionale 14 Controricorsi in Cassazione 9

119 115 Si trascrivono le considerazioni del Magistrato addetto all ufficio del monitoraggio delle sentenze di condanna registrate nel 2014 (V.P.G. Montella). Nell anno corrente l Ufficio ha provveduto a svolgere l attività ordinaria di registrazione dei dati relativi al recupero dei crediti erariali derivanti dall esecuzione delle sentenze di condanna. Tale attività è stata affiancata da quella di relazione con le Amministrazioni o Enti danneggiati con risposte a quesiti, sia per iscritto che per le vie brevi, con formulazione di pareri utili alla soluzione di problematiche riguardanti l esecuzione delle sentenze di condanna; sono stati altresì proposti giudizi di interpretazione delle sentenze. L Ufficio ha svolto, in collaborazione con l Help Desk, una continua attività di correzione dei dati incongrui o mancanti relativi al monitoraggio delle sentenze per una sempre maggiore fruibilità del programma. Nell anno corrente l Ufficio, nell ambito del lavoro straordinario, ha provveduto al riordino e snellimento dell archivio al fine dell inoltro all Archivio Generale dei fascicoli relativi ai giudizi definiti. Si è provveduto preliminarmente ad esaminare ogni singolo giudizio per individuare e verificare che la procedura di esecuzione della sentenza di condanna si fosse positivamente conclusa con il recupero della somma dovuta o che fosse stata dichiarata conclusa a vario titolo ( inesigibilità, morte del debitore, etc.). Successivamente si è provveduto alla formazione dei pacchi e alla compilazione degli elenchi con l indicazione del numero del giudizio ed

120 116 infine, tramite l Ufficio dell Archivio Generale, si è provveduto al loro inoltro all Archivio Generale stesso. Il riordino dell archivio ha così permesso una maggiore razionalizzazione dell archivio corrente al fine di migliorare lo svolgimento dell attività dell Ufficio. L Ufficio inoltre, per una sempre maggiore e costante vigilanza sull andamento dei recuperi a seguito di condanna ha elaborato, con il supporto dell Engineering, una tabella riepilogativa degli ultimi cinque anni, relativa ai giudizi positivamente conclusi a vario titolo. Si è provveduto altresì ad una costante vigilanza sull andamento dei recuperi da parte delle Amministrazioni danneggiate, sia intervenendo direttamente con solleciti nei confronti delle Amministrazioni inerti, sia collaborando con le stesse fornendo chiarimenti e informazioni in merito alle modalità di recupero indicate nelle linee guida elaborate per l esecuzione delle sentenze stesse. Queste attività hanno prodotto risultati positivi nell andamento dei recuperi che sono sempre in continua crescita. Nell anno corrente è stata elaborata la tabella riepilogativa riguardante le somme recuperate a seguito dell esecuzione delle sentenze di condanna. Nell anno 2014 sono stati realizzati i seguenti recuperi: - recuperi da procedure esecutive euro ,48 - recuperi da sentenze non monitorate perché anteriori all anno 1998 euro Totale recuperi: euro ,48

121 117 Inoltre è da segnalare che nell anno corrente i recuperi derivanti da procedimenti di definizione agevolata ammontano complessivamente ad euro ,58. Di seguito i grafici sui recuperi effettuati e della tabella statistica sull esecuzione delle sentenze di condanna di I e II grado dell ultimo quinquennio.

122 118

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