REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

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1 COMUNE DI PATU Provincia di Lecce - Regolamento Comunale REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014

2 PREMESSA Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l apertura della palestra scolastica comunale al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche 1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. 2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell Offerta Formativa. Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione 1. L istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Comune. 2. L istanza deve pervenire entro i 15 giorni precedenti l attivazione delle iniziative per le quali è richiesto l utilizzo a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna a mani presso l ufficio protocollo del Comune e presso gli Uffici scolastici. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale. Art. 3 - Contenuto istanza di concessione 1. La richiesta deve contenere: a) l indicazione dell associazione del richiedente e del suo rappresentante legale; b) data di eventuale iscrizione al CONI; c) l indicazione della sede legale con indicazione completa dell indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA; d) il recapito del responsabile dell associazione; e) l indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell attività che si intende svolgere; f) la data di inizio e termine dell attività con l indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero complessivo di persone che avranno accesso alla palestra; g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva; h) la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; i) le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature; j) il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici. 2. Le associazioni sono tenute a produrre copia dell atto costitutivo, dello Statuto e delle eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante. 3. Le associazioni, che hanno già usufruito nell anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l utilizzo della palestra scolastica di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell atto costitutivo.

3 4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili. 5. Tutta la documentazione di cui all istanza di concessione va inviata al Comune. Art. 4 - Limiti della concessione. 1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell anno scolastico. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno dell anno successivo a quello della proposizione dell istanza. 2. L utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario/i e non è consentita la cessione a soggetti terzi. 3. La concessione è limitata alle attività di allenamento o di carattere ludico-dimostrativo, escludendo le attività agonistiche. Art. 5 - Rilascio della concessione. 1. Il Comune, acquisito l assenso obbligatorio e vincolante o il motivato diniego del Consiglio d istituto, e ricevuta idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi alla struttura, a persone o cose che possano derivare dall attività svolta per un massimale che sarà indicato dal Dirigente responsabile dell Ufficio Tecnico, dispone, con provvedimento gestionale, la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all igiene e alla salvaguardia del patrimonio. 2. L utilizzo delle palestre da parte di società ed associazioni sportive avviene solo a seguito della sottoscrizione da parte del concessionario di apposita convenzione disciplinante l uso con il Comune di Patù, fatta salva ulteriore convenzione disciplinante l uso di competenza dell istituzione Scolastica. Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza 1. Il concessionario, che ha ricevuto l autorizzazione dal Comune ad utilizzare la palestra, assume, per l arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza. 2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal dirigente scolastico, rilascia al Comune e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza. Art. 7 - Priorità per l assegnazione Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione dell impianto nello stesso periodo, determina l assegnazione in scelta in base ai seguenti criteri, indicati per ordine di priorità, dettati dalla legge regionale n. 33 del 4 dicembre Norme per lo sviluppo dello sport per tutti - : a) Rispondenza dell attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili; b) Qualificazione degli istruttori e degli allenatori; c) Livello di attività svolta; d) Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani; e) Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell attività oggetto della concessione; f) Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell impianto;

4 g) Associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive; h) Associazioni la cui sede non è nel territorio del Comune di Patù. E data facoltà al Dirigente dell Ufficio Tecnico o suo delegato di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre al meglio l orario. In ogni caso compete al Dirigente dell Ufficio Tecnico del Comune definire il quadro completo dell orario. Art. 8 - Doveri del concessionario 1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone annuo determinato dall Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari. Il Concessionario è tenuto, altresì, nel caso in cui sia necessaria prestazione di lavoro straordinaria da parte del personale scolastico, le spese conseguenti saranno a carico del concessionario che provvederà a versarle all Istituto. 2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell attività. E facoltà dell istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese. 3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 4. Eventuale materiale necessario all espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola. 5. Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di almeno un 10% del numero dei partecipanti alle attività. 6. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva. 7. E' vietato l utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. 8. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. 9. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Art. 9 Verbale di consegna All atto della concessione in uso verrà redatto da Dirigente dell Ufficio Tecnico con il concessionario un verbale di consegna della palestra e delle attrezzature date in uso nello stato in cui si trovano. Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, risultante da apposito verbale. E consentito il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate dai competenti organi tecnici e didattici.

5 Art Responsabilità del concessionario Ciascun soggetto utilizzatore è personalmente responsabile verso il Comune e la Direzione scolastica di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa. I concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell art C.C. Il Comune e la scuola non rispondono di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere delle palestre. Nella domanda diretta al Comune finalizzata ad ottenere l autorizzazione all uso dell impianto, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità civile anche con riferimento alla conservazione degli impianti e delle attrezzature, impegnandosi a consegnare copia di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose che possano derivare dall utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive con beneficiari il Comune di Patù e la Direzione scolastica per un massimale che sarà indicato dal Dirigente responsabile dell Ufficio Tecnico. Art Modalità di utilizzo da parte dei concessionari I Dirigenti delle Società convenzionate sono i responsabili della custodia dei locali durante le ore di utilizzo da parte delle loro società. L entrata nella palestra deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell inizio dell allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati. Deve essere scrupolosamente osservato l orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine dell allenamento. Mentre nel campo di gioco della palestra si svolge un allenamento, gli atleti della successiva Società o altro soggetto fruitore, in attesa dell orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono assolutamente entrare sino all inizio del loro turno. Nella palestra sono ammessi solo gli atleti che calzano scarpe da ginnastica. E obbligo che un Dirigente o responsabile della Società rimanga all interno dell impianto fino a quando non sia uscito l ultimo degli atleti. Particolare attenzione dovrà essere usata da coloro che usufruiscono dell ultimo turno serale. Nella palestra possono entrare esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società sportiva che deve svolgere, secondo l orario assegnatole, il proprio allenamento e comunque tutti devono essere in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente. Non è consentito l ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra. In questo caso la Società risponderà anche del comportamento dei non-atleti presenti nella palestra in quanto obbligato alla custodia dei locali a norma degli art 1768 e seguenti del c.c.. E vietato fumare all interno dei locali della palestra o consumare pasti o bevande. Le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire al Comune, qualora richiesto, gli elenchi dei propri iscritti, nonché a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti. Art Pulizia dei locali dati in concessione

6 Il concessionario assume l obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture ed in particolare degli spogliatoi, servizi igienici, corridoi e dei campi da gioco. Qualora non sia possibile - per l uso continuativo dell impianto - la pulizia al termine dell utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell uso giornaliero delle strutture, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l utilizzo delle stesse in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l uso scolastico. Art Disciplina generale delle tariffe d uso La Giunta comunale, nel rispetto della ripartizione delle competenze previste nel TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce annualmente le tariffe per l uso delle palestre da parte dei soggetti richiedenti. Art Autotutela del Comune - Decadenza e Revoca della concessione In caso di inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, oppure per motivi di preminente interesse pubblico, l Amministrazione comunale potrà adottare provvedimenti di autotutela, previa comunicazione di avvio del procedimento ex legge 241/1990 al Responsabile di cui all art. 1, consistenti nella decadenza o nella revoca dell autorizzazione. La decadenza o la revoca dell autorizzazione hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile dell Associazione Sportiva. La decadenza o la revoca dell autorizzazione comportano di diritto lo scioglimento della convenzione sottoscritta con il Dirigente Scolastico competente. La decadenza può essere disposta anche per violazione della destinazione d uso, sia nell ipotesi di mancato uso sia nell ipotesi di utilizzo diverso da quello oggetto della concessione. 2. Nella ipotesi di cui al 1 comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione. In caso di indifferibili motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica l Ente concedente può revocare l atto concessorio. Pertanto l ottenimento dell utilizzo degli impianti sportivi di questa istituzione, da parte di società, di associazione o di gruppi sportivi è subordinato alla verifica delle esigenze didattiche che restano prioritarie rispetto anche ai tempi concordati. Art. 15 Sospensione delle attività 1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune ed alla associazione. Art. 16- Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia 1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R., al Comune e al dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato. Art. 17 Norma finale 1. Al Comune è riservata la facoltà di utilizzare in proprio, gratuitamente, o per iniziative patrocinate dallo stesso, le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell Istituzione Scolastica

7 (1) Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI denominate nei successivi articoli associazioni.

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