CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 43, regolamento generale, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)

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1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI DA ESEGUIRE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA E IN GESTIONE DELL ALER DI PAVIA LODI ( ZONA DI PAVIA LOTTO 2 ) PER GLI ANNI 2016/2017 ( con eventuale proroga di 1 anno ) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 43, regolamento generale, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207) Euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d asta) ,00 b) Costo del personale e noli ( non soggetti a ribasso ) ,00 b) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ( non ,00 soggetti a ribasso ) 1) Totale appalto ,00 CUP: E13J CIG: D33 Il responsabile del procedimento F.to Geom. Andrea Matotea 1

2 Indice CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto... Art. 2 Ammontare dell appalto... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto... Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili... CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto... Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l appalto... Art. 8 Fallimento dell appaltatore... Art. 9 Rappresentante dell appaltatore e domicilio... Art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... CAPO 3 TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 11 Consegna e inizio dei lavori... Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori... Art. 13 Sospensioni e proroghe... Art. 14 Penali in caso di ritardo... Art. 15 Esecuzione dei lavori... Art. 16 Inderogabilità dei termini di esecuzione... Art. 17 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini... CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 18 Anticipazione... Art. 19 Pagamenti in acconto... Art. 20 Pagamenti a saldo... Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto... Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata di saldo... Art. 23 Revisione prezzi... Art. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti... Art. 25 Disposizioni antimafia... CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 26 Valutazione dei lavori a misura... Art. 27 Valutazione del lavoro a corpo... Art. 28 Valutazione dei lavori in economia... Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera. CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 30 Cauzione provvisoria... Art. 31 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva... Art. 32 Riduzione delle garanzie... Art. 33 Assicurazione a carico dell impresa... CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 34 Variazione dei lavori... Art. 35 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi... 2

3 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 36 Norme di sicurezza generali... Art. 37 Sicurezza sul luogo di lavoro... Art. 38 Piano di sicurezza... Art. 39 Piani operativo di sicurezza... Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza... CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 41 Subappalto... Art. 42 Responsabilità in materia di subappalto... Art. 43 Pagamento dei subappaltatori... CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 44 Controversie... Art. 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... Art. 46 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori... CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 47 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione... Art. 48 Termini per il collaudo / l accertamento della regolare esecuzione... CAPO 12 - NORME FINALI Art. 49 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore... Art. 50 Obblighi speciali a carico dell appaltatore... Art. 51 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione... Art. 52 Custodia del cantiere... Art. 53 Cartello di cantiere... Art. 54 Spese contrattuali, imposte, tasse... PARTE II -PRESCRIZIONI TECNICHE CAPO 13 - MODALITA ED ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 55 Osservanza di leggi e norme tecniche... Art. 56 Prevenzione infortuni... 3

4 ABBREVIAZIONI - Legge n del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) - Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni) - D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». - D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n Dlgs 12 aprile 2006 n. 163e s.m.i. - Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - d.p.r. 5 ottobre 2010, n D.L. n 69 del

5 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L appalto ha per oggetto tutti i lavori e le forniture necessarie per l esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili edv affini da eseguire nei fabbricati di proprietà e in gestione dell ALER di Pavia Lodi ( zona di Pavia, Lotto 1 ) 2. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e dal contratto d appalto, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dei lavori posti a base dell affidamento è definito come segue: Euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d asta) ,00 b) Costo del personale e noli ( non soggetti a ribasso ) ,00 c) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ( non ,00 soggetti a ribasso ) 1) Totale appalto ,00 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, riga a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e c) e non soggetti al ribasso d asta. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 326, della legge n del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. 2. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 3. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Dlgs n. 163/06 e s.m., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per il costo del personale e per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) e c), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli 5

6 stessi,indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo, relative agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Le categorie di lavoro relative ai lavori in oggetto sono le seguenti: OG1 a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo Euro ( v. Bando di gara ) Altre categorie: OS3 a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo ( v. Bando di gara ) 2. I lavori, per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 447 del 1991, devono essere realizzati direttamente dall Appaltatore se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un impresa mandante in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; 3. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 3, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell allegato «A» al d.p.r. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro , possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un impresa mandante ovvero realizzati da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest ultimo caso l impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del d.p.r. n. 34 del CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. Nel caso di discordanze interpretative del contratto d appalto o del capitolato speciale d applato prevalgono le determinazioni risolutive proposte dall R.u.p. e/o dal direttore dei lavori. 2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; Fermo quanto sopra vengono applicati in subordine gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; b) il presente capitolato speciale d appalto; c) l elenco dei prezzi unitari; d) l elenco dei fabbricati d) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, del Dlgs n. 81/08; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; - D.lgs 163 /06 e s.m.i.; - D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010; 6

7 Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Allegata all offerta, il concorrente presenterà una dichiarazione con la quale attesti di avere esaminato gli elaborati allegati al Bando di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d opera necessaria per l esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Art. 8 - Fallimento dell appaltatore In caso di fallimento dell Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi dell procedura prevista dagli articoli 136 e 138 e 140 del Dlgs 163/06 e s.m.i.. Qualora l esecutore sia un associazione temporanea in caso di fallimento dell impresa mandataria o di un impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell art. 37 del Dlgs 163/06 e s.m.i.. Art. 9 - Rappresentante dell appaltatore e domicilio - direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 7

8 regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art Consegna e inizio dei lavori L esecuzione dei lavori ha inizio entro la data sopra indicata, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Art Termini per l'ultimazione dei lavori Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 731( settecentotrentuno ) decorrenti dal verbale di consegna. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del CSA dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori. Art Sospensioni e proroghe 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l interruzione. 3. Si applicano l articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d appalto. 4. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 7. E facoltà dell Azienda ed a suo insindacabile giudizio disporre la proroga di un anno del contratto d appalto. 8

9 Art Penali in caso di ritardo. Sarà applicata una penale pari all uno per mille dell importo contrattuale in ossrvanza dell art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 nei seguenti casi: Interventi di massima urgenza in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta; resta inteso che l Ente Appaltante si riserva il diritto di eseguire d ufficio il lavoro, addebitando all Impresa Appaltatrice ogni spesa ed ogni eventuale danno. Verrà inoltre comminata una penale forfettaria di 1.000,00 ( Euro mille )per ogni mancato intervento qualificato di massima urgenza. L inosservanza dell obbligo di intervento immediato per i lavori definiti di massima urgenza comporterà la risoluzione del contratto. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di 300,000 (Euro trecento ) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l esecuzione dei lavori. Interventi urgenti in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta, verrà comminata una penale forfettaria di 500,00 ( Euro millecento ) per ogni mancato intervento qualificato urgente. La ripetuta inosservanza dell obbligo dell immediato inizio dei lavori urgenti comporterà inoltre, a discrezione dell Ente Appaltante la risoluzione del contratto per colpa dell Impresa, con addebito di ogni danno. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di 200,000 ( Euro seicento ) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l esecuzione dei lavori. Interventi non urgenti Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell inizio e/o nell ultimazione delle prestazioni richieste rispetto alle date fissate dall Ente Appaltante, verrà applicata una penale pari a 100,00 ( Euro cento ) giornaliere. Analogamente nel caso di prestazioni non condotte con regolarità, senza espressa autorizzazione da parte dell Ente Appaltante, verrà applicata la suddetta penale per i numero di giorni in cui i lavori sono rimasti sospesi e/o per il numero di giorni necessari per eseguire a regola d arte i lavori. Eventuali ritardi nell inizio e/o nell ultimazione dei lavori dovuti alla contemporanea presenza di altre Imprese che operano per conto dell Ente Appaltante, non potranno essere opposte a giustificazione del ritardo, se l impresa Appaltatrice non ne avrà data tempestiva comunicazione scritta all Ente Appaltante. Penale per mancata osservanza delle prescrizioni del presente C.S.A. In caso in cui l impresa non ottemperi a quanto previsto dal presente C.S.A. ( art. 13 ) saranno applicate le seguenti penali: - nel caso di mancato invio del documento giornaliero 100,00 per ogni mancato invio; - nel caso di ritardo nella consegna dei documenti contabili e/o riepiloghi settimanali chiusura interventi 100,00 per ogni giorno di ritardo 2. La penale di 100,00 ( Euro cento ) giornaliere, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 9

10 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 17, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 15 Modalità di esecuzione dei lavori 1. Fermo restando che l Appaltatrice è obbligata all esecuzione del contratto secondo le modalità offerte in sede di gara con la propria offerta tecnica, sarà in ogni caso cura di quest ultima assicurare la disponibilità di mano d opera e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste d intervento che le verranno inoltrate dalla Direzione lavori dell Ente Appaltante. L Impresa Appaltatrice, per ogni giorno lavorativo fornirà, all occorrenza, prestazioni per almeno otto ore mettendo a disposizione la mano d opera necessaria. La medesima metterà altresì a disposizione automezzi in numero adeguato, attrezzature e materiali minuti necessari per l esecuzione del lavoro. La conformazione della squadra potrà peraltro subire variazioni, secondo l autonomia organizzativa dell Appaltatrice, con l introduzione di personale atto all esecuzione di opere da idraulico, da lattoniere, da falegname, da vetraio, da fabbro e da pittore o altre specialità edili ed affini in funzione delle effettive esigenze riscontrate. L Impresa, per l esecuzione di lavori urgenti, dovrà altresì assicurare la disponibilità di mano d opera e personale tecnico preposto, macchinari e materiali anche nei giorni festivi e prefestivi. I lavori effettuati in orari di reperibilità ( giorni festivi e prefestivi ) saranno contabilizzati come da elenco prezzi con maggiorazione del 15% (quindicipercento) 2. L Impresa Appaltatrice verrà remunerata unicamente sulla base della contabilità in economia dei lavori effettivamente eseguiti, senza che possa accampare alcuna pretesa in ordine all effettiva quantità di lavori assegnati nel tempo contrattuale rispetto all importo presunto del contratto come indicato al precedente art. 2 ai sensi dell art. 29, comma 1, D.Lgs. nà. 163/2006. Tutti i lavori dovranno essere descritti specificatamente per quanto riguarda il luogo e la natura degli interventi. In modo particolare per i lavori a carico degli inquilini, l Impresa è tenuta a presentare regolare fattura indicante il CIG, il nominativo dell inquilino qualora la fattura sia da imputare al singolo Assegnatario; nel caso in cui la fattura del lavoro eseguito sia da imputare a tutti gli Assegnatari del fabbricato ( o della singola scala ), sul documento dovrà essere specificato il codice contabile dell immobile (elenco fornito dall Azienda all Impresa ).Nel caso in cui durante l esecuzione dell intervento si rendessero necessarie alcune lavorazioni aggiuntive, l impresa dovrà avvisare immediatamente la Direzione Lavori al fine di concordare la tipologia dei lavori aggiuntivi per ottimizzare i tempi d intervento Ad ogni nota giornaliera dei lavori dovrà essere allegato specifico modulo fornito dall A.L.E.R. sul quale dovranno essere riportate le ore lavorative degli operai, il numero, la qualifica ed il materiale impiegato; il modulo dovrà essere sottoscritto dall inquilino assegnatario dell alloggio (o dal Rappresentante di caseggiato ove sia stato regolarmente eletto ). In ogni caso non verranno pagate fatture per interventi che non siano stati preventivamente autorizzati dalla stazione Appaltante. 10

11 Qualora l intervento si componga di lavori eseguiti su una singola unità immobiliare e su parti comuni, l impresa dovrà redigere due note lavori separate alle quali seguiranno le relative fatture esposte con le stesse modalità sopraelencate. In caso di contestazione in merito alle ore di mano d opera esposte, la relativa nota non sarà contabilizzata sino a verifica avvenuta. In caso in cui gli inquilini rifiutino di firmare il modulo di cui sopra, l impresa è tenuta ad informare immediatamente l Azienda 2. L esecuzione dei singoli interventi è disposta mediante ordinativi da parte dell Ente Appaltante nelle persone del Direttore dei lavori e dal Direttore Operativo all uopo delegato dal Direttore dei lavori medesimo. L ordine predisposto su modulo telematico verrà trasmesso tramite posta elettronica ( ) e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà esserne dotata, o tramite telefono all incaricato dell Impresa solamente per interventi particolarmente urgenti. 3. Altresì l impresa dovrà essere dotata di una sede operativa situata in località della provincia di Pavia o in province limitrofe. Ad intervento ultimato, l Impresa Appaltatrice sarà tenuta obbligatoriamente a compilare in ogni sua parte apposito modulo fornito dall A.L.E.R. numerato progressivamente (Intervento di Manutenzione ; tale modulo dovrà essere firmato dal tecnico responsabile dell impresa e dall inquilino nel cui alloggio sono stati eseguiti i lavori ( Rappresentante di caseggiato od altro Assegnatario nel caso in cui i lavori eseguiti riguardino le parti comuni del fabbricato ). Il modulo sarà stampato in carta chimica in tre copie; la prima dovrà essere rilasciata all inquilino od al Rappresentante, la seconda copia sarà custodita dall impresa, la terza sarà inviata all Ufficio Manutenzione dell Ente Appaltante. In mancanza di tale riscontro il lavoro non potrà essere contabilizzato. Alla fine di ogni settimana lavorativa, l Impresa Appaltatrice dovrà obbligatoriamente inviare all Ufficio Manutenzione dell Ente Appaltante l elenco degli interventi eseguiti ed ultimati nell arco della settimana. A fine giornata, l impresa è tenuta ad inviare apposito modulo fornito dall Azienda, riportante gli interventi che saranno eseguiti nella giornata successiva. In caso di mancanze relative alla consegna/invio della modulistica prevista, saranno applicate le penali descritte nell art. 15 del presente C.S.A. 4. Gli interventi saranno programmati d intesa con l Ente Appaltante; i termini per l esecuzione dei lavori dovranno rispettare i tempi di esecuzione previsti dall art della Carta dei Servizi dell A.L.E.R. di Pavia e comunque nei seguenti termini: per lavori qualificati di massima urgenza necessari per scongiurare danni alle persone, ai fabbricati, agli impianti e comunque danni tali da costituire situazione di pericolo, l Impresa Appaltatrice è tenuta a garantire la reperibilità e la disponibilità dei mezzi e della mano d opera necessaria per fronteggiare l emergenza anche nei giorni festivi, prefestivi e durante le ore notturne dell intera settimana, compreso il mese di agosto. All uopo l Impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire recapito telefonico attivo 24 ore su 24. L Impresa dovrà intervenire nell arco di 1ora dall avvenuta segnalazione telefonica da parte dell Ente Appaltante. per i lavori qualificati urgenti l inizio dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta. per lavori qualificati non urgenti l inizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. 11

12 per dichiarata impossibilità da parte dell impresa e nel caso in cui la stessa non esegua l intervento richiesto nei tempi stabiliti, l Ente Appaltante a suo insindacabile giudizio potrà fare eseguire il lavoro da ditta di fiducia. Le spese sostenute per l esecuzione dell intervento saranno detratte dall importo contrattuale. Si ribadisce che per ogni giorno lavorativo, per almeno otto ore al giorno dovrà essere disponibile la mano d opera, gli automezzi, i mezzi d opera, le attrezzature ed i materiali minuti necessari per l esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi a giudizio insindacabile dell Ente appaltante. Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali. Per i mezzi d opera e attrezzature normalmente necessarie s intende tutto quanto utilizzato per l esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione all interno ed all esterno di alloggi: attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressore, martelli demolitori, elettropompa, cavalletti e ponteggi in conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/06. Per materiali minuti normalmente necessari s intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo per l esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine. 5. Gli interventi eseguiti nei fabbricati o negli alloggi di proprietà comunale e gestiti dall A.L.E.R. dovranno essere sempre e comunque fatturati singolarmente; sul documento dovranno essere riportati l indirizzo ed il codice del fabbricato ed il CIG Art. 16 Inderogabilità dei termini di esecuzione Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: - l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei - lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d appalto; - le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. - Le circostanze sopra indicate non comportano alcun riconoscimento in favore dell Appaltatore di maggiori oneri di alcun genere. Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 146 del regolamento di cui al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di 12

13 eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113 del Dlgs 163/06, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Qualora la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater della legge 80/05. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta ) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 340 della legge n del 1865, e dall articolo 119 del regolamento generale. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto agli ordini dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 18 Anticipazione Secondo quanto previsto dall art. 26 bis della legge 9 agosto 2013 n. 98, la stazione appaltante eroga all esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l anticipazione del 10% sull importo contrattuale. La ritardata corresponsione dell anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell articolo 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall anticipazione se l esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Art Pagamenti in acconto I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell articolo 27, al netto del ribasso d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, ogni tre mesi. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data. 13

14 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e l erogazione a favore dell appaltatore ai sensi dell articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma 1. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Art Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3; contestualmente, e prima del pagamento del saldo finale, l appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile relativi sia al proprio organico che a quello di tutte le altre imprese intervenute nell ambito del cantiere (imprese subappaltatrici). 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 del Dlgs 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l emissione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle Norme vigenti in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle Norme vigenti in materia. 14

15 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E facoltà dell appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dalle Norme vigenti in materia. Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata di saldo Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art Revisione prezzi Ai sensi dell'art. 133, comma 2 D.L. 163/06 e s.m.i. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art del codice civile. Art Cessione del contratto e cessione dei crediti E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell articolo 117 del Dlgs n. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. La cessione del cerdito è efficace ed opponibile alla stazione appaltante se non rifiutatio dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica del contratto medesimo.in ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponiibili al cedente in base al contrattio d appalto. Art. 25-Disposizioni antimafia L esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità, in particolare, l appaltatore si impegna: - ad effettuare i pagamenti a favore dei subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese tramite bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciante, indicando nella causale del pagamento il seguente codice CIG D33 nonché (ove obbligatorio) il seguente Codice C.U.P. E13J , garantendo che tutti i pagamentitransiteranno su conti correnti dedicati. - ad inserire, a pena di nullità, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari in tutti i contratti stipulati nonché a trasmettere e/o a far trasmettere alla stazione appaltante gli anzidetti contratti ovvero uno stralcio degli stessi al fine di consentire le verifiche circa la presenza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. In alternativa, si impegna a trasmettere e/o far trasmettere dichiarazioni sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. - a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell inadempimento da parte delle imprese della filiera 15

16 agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto. CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art Lavori a misura Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Art. 27- Lavori a corpo La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il lavoro compiuto perfettamente secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto,dal contratto d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le migliori regole dell'arte. L elenco dei prezzi unitari ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Art Lavori in economia La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall articolo 153 del regolamento generale. Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 16

17 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art Cauzione provvisoria Ai sensi dell articolo 75 del Dlgs 163/06 e s.m., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione,la gara,costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso l A.L.E.R. di Pavia-Lodi in Via Parodi n PAVIA; da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta, redatta in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma3, ovvero la scheda tecnica di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma 4, SCHEDA TECNICA 1.1 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti; dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell amministrazione aggiudicatrice valida fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio dell apreventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici gironi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Art Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Ai sensi degli articoli del D.lgs n163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, redatta in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma3, ovvero la scheda tecnica di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma 4, SCHEDA TECNICA 1.2 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 17

18 La fideussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevederze espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 girni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. Art. 32 Riduzione delle garanzie L'importo della cauzione provvisoria di cui all articolo 75 del Dlgs 163/06 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC/17000-UNI CEI ISO L'importo della garanzia fideiussoria di cui all articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnicoorganizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell impresa singola. Art Assicurazione a carico dell impresa Ai sensi dell articolo 129 del Dlgs 163/06 dell art. 125 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s. m., l appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, redatta in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma3, ovvero la scheda tecnica di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero Delle attività Produttive art.1, comma 4, SCHEDA TECNICA 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell I.V.A. pari a Euro e deve: prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione 18

19 per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell arte, difetti e vizi dell opera, in relazione all integra garanzia a cui l impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d appalto anche ai sensi dell articolo 1665 del codice civile; La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro ,00 e deve: prevedere la copertura dei danni che l appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell appaltatore o della Stazione appaltante; prevedere la copertura dei danni biologici; prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all accesso al cantiere, il R.u.p.,e suoi assistenti e collaboratori,i componenti dell ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l appaltatore sia un associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall articolo 95 del regolamento generale e dagli articoli , del Dlgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Alla data dell emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art Variazione dei lavori La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l impresa appaltatrice possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Dlgs 163/06. Qualunque reclamo o riserva che l appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell esecuzione dell opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell inizio dell opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell appalto. 19

20 Sono ammesse, nell esclusivo interesse dell amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l esecuzione dell opera. Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 3, commi 3 e 4. Qualora tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all articolo 136 del regolamento generale. CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art Norme di sicurezza generali I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art Sicurezza sul luogo di lavoro L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.. Art. 38 Piani di sicurezza L appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell art. 100 decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dell art.131 del D.Lgs 163/06. L appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 20

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