COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena

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1 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26/02/2015 OGGETTO: MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, RELATIVE A CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E STANDARD URBANISTICI. L anno 2015, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21,05 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 20,45 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi. GIOVANNINI FILIPPO AMADORI ALBERTO MUGNAROLI PATRIZIA SILVAGNI LORENZO TEODORANI NAZARIO CAMPIDELLI MORENA BARBIERI GIULIANO RAMILLI SECONDO SOLFRINI RANIERO LOMBARDI ANDREA MAINARDI NAZZARENO BALDACCI RODOLFO FABBRI UMBERTO PIRINI LUCA RODERO GIOVANNI FRISONI MAURO CAMPEDELLI CHRISTIAN PRESENTI N. 15 Presente Assente X X X X X X X X X X X X X X X X X Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto. Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Margherita Campidelli. Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, gli Assessori: BERTOZZI NATASCIA, CASTAGNOLI FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.

2 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì Cesena SETTORE: Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, Pianificazione Territoriale e Ambiente. SERVIZIO: Pianificazione Territoriale PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, RELATIVE A CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E STANDARD URBANISTICI. IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la relazione del Sindaco Filippo Giovannini, con deleghe a Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Infrastrutture, Sostenibilità ed Energie Rinnovabili, Sanità e Salute, Sviluppo Economico, Politiche Attive e Informative per il Lavoro, Commercio, Progetto Smart City, Rapporti Istituzionali, illustrativa della seguente proposta di deliberazione; Preso atto delle recenti disposizioni normative a carattere nazionale, in particolare la legge 11 novembre 2014, n. 164, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ; Tenuto conto, a tal proposito, della circolare emanata dalla Giunta Regionale PG del 21/11/2014, recante Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, con cui la Regione ha inteso promuovere una applicazione uniforme delle innovazioni normative approvate dallo stato, fornendo una ricostruzione degli effetti che l'entrata in vigore del testo statale comporta sull'ordinamento regionale; Rilevato inoltre che la crisi economica che continua a coinvolgere il settore edilizio in modo rilevante, comporta la necessità e l'opportunità di adottare alcune misure straordinarie e temporanee, valevoli fino al 31/12/2016, rivolte ai cittadini e operatori economici in ambito edilizio; Posto che le misure che si intende proporre riguardano: A) Nuove fattispecie di variazione dell'onere di cui alla Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998; B) Variazione dei valori di monetizzazione di verde e parcheggi; C) Nuove modalità di corresponsione degli oneri e delle monetizzazioni nell'ambito di piani urbanistici attuativi e permessi di costruire convenzionati; D) Riduzione del costo di costruzione per interventi di densificazione edilizia, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 el D.P.R. 380/2001; E) Riduzione dell'importo minimo per la rateizzazione.

3 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena A) NUOVE FATTISPECIE DI VARIAZIONE DELL'ONERE DI CUI ALLA DEL. C.R. N.849 DEL 04/03/1998 Premesso che: l'art. 16 del D.P.R. 380/2001, al comma 5 prevede che Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis e, al comma 6 Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale ; la Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, in recepimento all'l'art. 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce, al punto 1.9, che i comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri aggiornati dalla Regione ogni cinque anni, sulla base dell'indice revisionale previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie; la Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998 specifica, inoltre: al punto 1.2 Parametrazione degli oneri : I Comuni, in particolari situazioni del mercato edilizio, possono aumentare o ridurre del 10% gli oneri di U1 e U2, motivando tale variazione nella delibera di applicazione degli oneri al territorio comunale ; al punto 6 Norme Generali : Ogni Comune, in funzione delle specificità locali, può ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi di carattere generale. In particolare, è delegata ai Comuni la regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione ; la citata Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, prevede, al punto 1.6 alcune variazioni dell'onere, da deliberare da parte del consiglio comunale in sede di determinazione degli oneri; con Del. C.C. n. 59 del 31/07/1998 Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 il Comune di Savignano ha recepito solo in parte la possibilità di riduzione degli oneri, come meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata alla lettera B alla suddetta delibera; Si ritiene opportuno, in questa fase di congiuntura economica, confermare le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti e rendere attuative ulteriori fattispecie di variazione dell'onere di cui alla Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, praticando le seguenti riduzioni in aggiunta a quelle elencate nella Relazione Tecnica di cui all'allegato B della Del. C.C. n. 59 del 31/07/1998: Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti i Comuni possono applicare una riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60% di riduzione. Si ritiene di accogliere tale facoltà nella misura massima del 60% di riduzione, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, di edifici rientranti nella fattispecie indicata Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 ella Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq di superficie utile abitabile.

4 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Si ritiene di accogliere tale facoltà nella misura consentita dell'80% dei valori di incidenza, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, di edifici rientranti nella fattispecie indicata Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalità per l'accertamento della funzionalità dell'impianto secondo le norme vigenti. Si ritiene di accogliere tale facoltà, nella misura del 20% di riduzione, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione di edifici residenziali, che prevedano l'installazione di sistemi a risparmio energetico che vanno oltre gli obblighi di legge, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessato e di valutazione da parte dei competenti uffici comunali. Si evidenzia come, al punto la delibera regionale stabilisca che Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso. B) VARIAZIONE DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI Dato atto che la Del. G.C. n. 36 del 08/03/2011 stabilisce i seguenti valori di monetizzazione per la realizzazione di parcheggi e verde pubblico: a) parcheggio pubblico: euro 257,05 al mq, b) verde pubblico attrezzato euro 205,64 al mq; tali valori derivano dall'aggiornamento, secondo l'indice ISTAT, dei valori stabiliti con Del. C.C. n. 111 del 19/12/2006, pari a: a) parcheggio pubblico: costo area 150 euro/mq, costo attrezzamento: 100 euro/mq; b) verde pubblico: costo area 150 euro/mq, costo attrezzamento: 50 euro/mq; Si ritiene opportuno, al fine di introdurre una ulteriore misura per fronteggiare la crisi nel settore edilizio, ridurre i valori delle monetizzazioni per verde e parcheggi stabiliti con la deliberazione di Giunta del 2011, applicando una riduzione di circa 30%, nel seguente modo: a) parcheggio pubblico: 180,00 euro/mq; b) verde pubblico attrezzato: 144,00 euro/mq; Si ritiene di applicare i nuovi valori di monetizzazione, di cui sopra, alle richieste di monetizzazione connesse a: - titoli autodichiarati presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione; - permessi di costruire presentati anche anteriormente alla data di esecutività della presente deliberazione, ma non ancora rilasciati; - permessi di costruire convenzionati e piani urbanistici attuativi anche con schema di convenzione già approvato in Consiglio o in Giunta Comunale anteriormente alla data di esecutività della presente deliberazione, e convenzione non ancora sottoscritta; Considerato inoltre che: ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purché in aree previste dal piano dei servizi, [ ] Nelle zone omogenee B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione del piano dei servizi ; le NTA del vigente PRG hanno recepito la possibilità di monetizzazione degli standard per la zona

5 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena A, con le specifiche contenute all'interno della disciplina particolareggiata per il Centro Storico, per la zona B e per le zone D2, limitatamente al verde pubblico; Ritenuto opportuno che le somme corrisposte da parte dei soggetti obbligati alla cessione di standard pubblico siano commisurate, da una parte, al costo dell'acquisizione di altre aree da individuare per le medesime destinazioni, e, dall'altra, all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione; Rilevato che - l utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione può essere la più varia, in funzione non solo della zona omogenea, ma anche dell indice di densità edilizia, delle destinazioni e delle tipologie ammesse, dell ubicazione, della distanza dai servizi essenziali, della presenza di servitù ecc. ed è quindi difficile stabilire un prezzo, unico e invariabile, per tutti i comparti, anche se ricadenti nella stessa zona omogenea; - sia opportuno invece fare riferimento al valore delle aree da reperire per le funzioni pubbliche di verde e parcheggi; Dato atto che nelle Controdeduzioni alle riserve dell'amministrazione provinciale, approvate con delibera di C.C. n. 54 del 29/09/2003, relative alla Variante Generale al PRG approvata con Del. G.P. n. 8928/50 del 10/02/2004, si individuano i PRU quali potenziali ricettori degli standard trasferibili dai comparti attuativi ; la Delibera di G.C. n. 66 del 04/06/2013 conferma i valori delle aree fabbricabili del territorio comunale, come definiti per l'anno 2012 con Del. G.C. n. 70 del 12/06/2012: da tali valori si desume un valore medio delle aree ricomprese all'interno dei PRU, senza piano particolareggiato approvato, pari a circa 55 euro/mq; Si evidenzia che i valori di monetizzazione, come ridotti con la presente proposta di deliberazione, si avvicinino maggiormente al costo effettivo delle aree da reperire ed attrezzare all'interno dei PRU, come stabilito con la delibera di C.C. n. 54 del 29/09/2003; C) NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ONERI E DELLE MONETIZZAZIONI NELL'AMBITO DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI Premesso che l'art. 47 della Legge 457/78 prevede 1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali. 2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall' art. 13 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 ; il comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 prevede che La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell interessato, può essere rateizzata ; l'art. 29, comma 3 della L.R. 15/2013 prevede che La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato ; Rilevato che

6 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena la Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, al punto 1.8.1, stabilisce che Nella deliberazione comunale con cui sono determinati gli oneri di urbanizzazione, i Comuni possono stabilire che una quota non superiore al 50% del relativo contributo venga corrisposta in corso d opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l osservanza, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate senza interessi, l ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre anni dalla data di rilascio della concessione; b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all art.15, comma 1, della L. 10/77, vedi art. 3 della legge 47/85; con deliberazione di C.C. n. 59 del 31/07/1998 non era stata recepita, in un primo momento, la possibilità, prevista dalla deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04/03/1998, di rateizzare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui versamento era previsto in un unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre era prevista la possibilità del dilazionamento in due rate del versamento del costo di costruzione, subordinatamente alla prestazione di garanzie fideiussorie; con apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23 aprile 2010 si era proceduto ad assentire la facoltà di rateizzare anche l'importo dovuto alle monetizzazioni degli standard pubblici; al fine di armonizzare secondo il principio di logicità, e parità di trattamento le possibilità di rateizzazione del contributo di costruzione anche agli interventi edilizi scaturenti da titoli autodichiarati si è proceduto mediante Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 06/11/2012; con Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08/04/2013 si sono stabilite le modalità di rateizzazione sia del contributo di costruzione, sia delle monetizzazioni e delle sanzioni amministrative di cui al Capo II della L.R. 23/2004, poi integrate e modificate con Del. C.C. n. 117 del 24/11/2014; i testi vigenti degli schemi di convenzione tipo per piani urbanistici attuativi e per permessi di costruire convenzionati prevedono la corresponsione del 50% degli oneri di U1, U2 e D+S e delle eventuali monetizzazioni in concomitanza alla stipula della convenzione, e la possibilità di rateizzazione del debito residuo in due rate di uguale importo, da corrispondere l'una entro 18 mesi e l'altra entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire o di avvenuta efficacia del titolo autodichiarato, e comunque entro la fine lavori; Valutata l'attuale crisi del settore edilizio e le difficoltà degli operatori economici di accesso al credito, che rende difficile la corresponsione delle somme dovute per oneri e monetizzazioni in modo anticipato rispetto all'effettivo inizio degli interventi urbanistici ed edilizi; Visto anche il nuovo comma 6-bis dell'art. 28 della Legge 1150/42, come aggiunto dall'art. 17, comma 4 della Legge 164 del 2014, che prevede la possibilità di attuazione per stralci degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento, e a fronte di una quantificazione, all'interno della convenzione, degli oneri di urbanizzazione e delle opere di urbanizzazione da realizzare, e relative garanzie; Si ritiene opportuno prevedere che: nel caso di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati, il versamento di quanto dovuto per gli oneri di U1, U2 e D+S e per le monetizzazioni di standard pubblici, o, nel caso di rateizzazioni, il versamento della prima quota, pari al 50%, vengano corrisposti all'atto del ritiro del permesso di costruire dei rispettivi interventi edilizi, o alla presentazione del titolo autodichiarato, in modo proporzionale alla capacità edificatoria

7 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena dell'intervento; nel caso di rateizzazione, si continuino ad applicare, per le altre rate, le disposizioni stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 24/11/2014 (25% entro 18 mesi dal ritiro del permesso di costruire o dall'avvenuta efficacia del titolo autodichiarato, 25% entro il termine di 3 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire o dall'avvenuta efficacia del titolo autodichiarato e comunque entro la fine lavori); nel caso di rateizzazione, le rispettive polizze fideiussorie per le garanzie sulle somme residue vengano prestate dai soggetti privati al momento del versamento della prima quota, pari al 50% di quanto dovuto per oneri e monetizzazioni; di mantenere invariato quanto stabilito, nei vigenti schemi di convenzione, relativamente alle garanzie da prestare, nel caso di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati, per la realizzazione e la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, e/o, secondaria, e/o aggiuntive; Si ritiene che tali modifiche non incidano sulle garanzie a favore dell'amministrazione Comunale, in quanto i versamenti e le fideiussioni da parte dei soggetti attuatori non vengono meno, ma sono semplicemente posticipati al momento in cui l'attuatore dimostra di voler effettivamente iniziare il programma edilizio del comparto e dotarlo delle urbanizzazioni richieste dalla legge e previste in convenzione; Si ritiene opportuno modificare, a seguito di quanto stabilito sopra, gli schemi di convenzione tipo approvati con Del. C.C. n. 35 del 27/04/2012 e successivamente modificati con Del. C.C. n. 117 del 2014/11/24, come da allegati A e B alla presente proposta di deliberazione; Si stabilisce che al fine di rendere fattive e subito efficaci le misure relative alla corresponsione del contributo di costruzione e delle monetizzazioni nell'ambito di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati, nonché alla prestazione della relativa garanzia fideiussoria, adottate con il presente atto, le stesse possono essere applicate anche alle convenzioni non ancora sottoscritte, il cui schema è già stato approvato in Consiglio o in Giunta, previa richiesta da parte dei soggetti attuatori interessati e previo accoglimento di tale richiesta da parte dell'organo che ha approvato i rispettivi schemi; i servizi competenti, qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico, nell'ambito di convenzioni per piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, potranno riservarsi di chiedere la presentazione della fideiussione a garanzia degli standard monetizzati, al momento della stipula della convenzione urbanistica o della convenzione prevista per il rilascio del titolo abilitativo richiesto; D) RIDUZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI DENSIFICAZIONE EDILIZIA, AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 17 EL D.P.R. 380/2001 Preso atto nuovo comma 4 dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001, per cui gli interventi di manutenzione straordinaria con aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione; Ritenuto opportuno applicare a tale fattispecie i valori indicati nelle tabelle per R.E. con aumento di C.U.; Premesso inoltre che

8 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena - il nuovo comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h) della Legge 164 del 2014, prevede che Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione. ; - la circolare regionale PG del 21/11/2014, sollecita i Comuni a provvedere al recepimento di tale criterio; Dato atto che - la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 23/12/1999 prevede una riduzione pari al 50% del contributo commisurato al costo di costruzione per gli interventi sugli edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali; Si ritiene opportuno estendere la riduzione pari al 50% del contributo commisurato al costo di costruzione anche agli interventi sugli edifici esistenti destinati alla residenza, nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria; E) RIDUZIONE DELL'IMPORTO MINIMO PER LA RATEIZZAZIONE Permesso che - con Del. C.C. n. 21 del 08/04/2013 si stabiliva in ,00 l'importo minimo di contributo di costruzione e sanzione amministrativa al di sotto del quale non è ammessa rateizzazione; - con Del. C.C. n. 117 del 24/11/2014 si stabiliva in ,00 l'importo minimo delle somme dovute complessivamente all'amministrazione comunale per contributo di costruzione, sanzione pecuniaria e monetizzazione, al di sotto del quale non è ammessa rateizzazione; Tenuto conto - della contingente situazione generale di crisi economica, e la particolare difficoltà di accesso al credito che ha colpito famiglie ed imprese rendendo difficoltose le scadenze dei pagamenti; - dell'attività edilizia attuale, che consiste spesso in interventi di modesta entità, per cui le somme dovute all'amministrazione presentano importi ridotti, spesso inferiori a ,00 euro; Si ritiene opportuno ridurre ad euro ,00 l'importo minimo delle somme dovute complessivamente all'amministrazione comunale per contributo di costruzione, sanzione pecuniaria e monetizzazione, al di sotto del quale non è ammessa rateizzazione; Visti: il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; la legge 11 novembre 2014, n. 164, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ; la Legge Regionale 15/2013 e s.m.i.; la circolare emanata dalla Giunta Regionale PG del 21/11/2014, recante

9 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014 ; la L.R. 47/78 e s.m.i.; la deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04/03/1998 per L'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri concessori di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. n. 10/1977 ; la deliberazione di Consiglio Regionale n. 850 del 04/03/1998 Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ; le deliberazioni e determinazioni comunali in tema di contributo di costruzione, monetizzazioni e rateizzazioni: deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/07/1998; delibera di Giunta Comunale n. 196 del 23/12/1999 e successivi aggiornamenti del costo di costruzione, in particolare determina del Responsabile del III Settore n. 303/RESPTEC del 20/12/2014; delibera Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2006 e suo aggiornamento di cui alla delibera Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2011; deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23/04/2010; determina del Responsabile del III Settore n. 78/D del 21/12/2010; deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/04/2012; delibera Giunta Comunale n. 144 del 06/11/2012; deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2013; il Regolamento Generale delle entrate patrimoniali ed assimilate, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27/02/2009; il TUEL approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; il Decreto di nomina a Responsabile del III Settore dell'arch. Elena De Cecco prot del 30/12/2014, in attuazione dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Ritenuto, in via previsionale, che l'incasso degli oneri e delle monetizzazioni previsti in bilancio non diminuiscano a fronte delle misure approvate con il presente atto, dato che la riduzione degli importi unitari si considera un incentivo per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e/o urbanistici da parte di operatori economici privati; Acquisiti, in ordine alla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art. 49, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle rispettive competenze, per quanto resi dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi Pianificazione Territoriale e Ambiente e dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ; Sentito il parere della competente Commissione Consiliare in data ; DELIBERA 1) Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2) Di rendere attuative le seguenti fattispecie di variazione dell'onere di cui alla Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, in aggiunta rispetto a quelle elencate nella Relazione Tecnica di cui all'allegato B della Del. C.C. n. 59 del 31/07/1998: Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti i Comuni possono applicare una riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%.

10 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Si ritiene di accogliere tale facoltà nella misura massima del 60% di riduzione, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, di edifici rientranti nella fattispecie indicata Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 ella Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq di superficie utile abitabile. Si ritiene di accogliere tale facoltà nella misura consentita dell'80% dei valori di incidenza, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, di edifici rientranti nella fattispecie indicata Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalità per l'accertamento della funzionalità dell'impianto secondo le norme vigenti. Si ritiene di accogliere tale facoltà, nella misura del 20% di riduzione, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con aumento di C.U., ristrutturazione edilizia e nuova costruzione di edifici residenziali, che prevedano l'installazione di sistemi a risparmio energetico che vanno oltre gli obblighi di legge, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessato e di valutazione da parte dei competenti uffici comunali. 3) Di dare atto che, ai sensi della Del. C.R. n. 849 del 04/03/1998, le riduzioni dell'onere di cui al punto 1.6 della delibera regionale stessa sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere. 4) Di approvare i seguenti valori di monetizzazione per verde e parcheggi pubblici: a) parcheggio pubblico: 180,00 euro/mq; b) verde pubblico attrezzato: 144,00 euro/mq. 5) Di stabilire che, nel caso di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati: il versamento di quanto dovuto per gli oneri di U1, U2 e D+S e per le monetizzazioni di standard pubblici, o, nel caso di rateizzazioni, il versamento della prima quota, pari al 50%, vengano corrisposti all'atto del ritiro del permesso di costruire dei rispettivi interventi edilizi, in modo proporzionale alla capacità edificatoria dell'intervento, o alla presentazione del titolo autodichiarato; nel caso di rateizzazione, si continuino ad applicare, per le altre rate, le disposizioni stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 24/11/2014; nel caso di rateizzazione, le rispettive polizze fideiussorie per le garanzie sulle somme residue (prestate sul valore del debito residuo incrementato del 40%), vengano prestate dai soggetti privati al momento del versamento della prima quota, pari al 50% di quanto dovuto per oneri e monetizzazioni; di mantenere invariato quanto stabilito, nei vigenti schemi di convenzione, relativamente alle garanzie da prestare, nel caso di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati, per la realizzazione e la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, e/o, secondaria, e/o aggiuntive. 6) Di approvare i nuovi schemi di convenzione tipo, recependo le modifiche di cui al precedente punto 5), come da allegati A e B alla presente proposta di deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

11 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena 7) Di stabilire che, al fine di rendere fattive e subito efficaci le misure relative alla corresponsione del contributo di costruzione e delle monetizzazioni nell'ambito di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati, nonché alla prestazione della relativa garanzia fideiussoria, adottate con il presente atto, le stesse possono essere applicate anche alle convenzioni non ancora sottoscritte, il cui schema è già stato approvato in Consiglio o in Giunta, previa richiesta da parte dei soggetti attuatori interessati e previo accoglimento di tale richiesta da parte dell'organo che ha approvato i rispettivi schemi. 8) Di dare mandato ai servizi competenti di valutare la presenza di rilevanti motivi di interesse pubblico, nell'ambito di convenzioni per piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, per cui sia opportuno richiedere la presentazione della fideiussione a garanzia degli standard monetizzati, al momento della stipula della convenzione urbanistica o della convenzione prevista per il rilascio del titolo abilitativo richiesto. 9) Di stabilire, ai sensi del nuovo comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h) della Legge 164 del 2014, la seguente fattispecie di riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione: riduzione pari al 50% del contributo commisurato al costo di costruzione anche per gli interventi sugli edifici esistenti destinati alla residenza, come già stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 23/12/1999 per gli interventi sugli edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali. 10) Di stabilire in euro ,00 l'importo minimo delle somme dovute complessivamente all'amministrazione comunale per contributo di costruzione, sanzione pecuniaria e monetizzazione, al di sotto del quale non è ammessa rateizzazione. 11) Di stabilire che le nuove fattispecie di variazione dell'onere, di cui al punto 2), i nuovi valori di monetizzazione di cui al punto 4), la riduzione dell'onere di cui al punto 9), e l'importo di cui al punto 10), vengano applicati a: - titoli autodichiarati presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione; - permessi di costruire presentati anche anteriormente alla data di esecutività della presente deliberazione, ma non ancora rilasciati; - permessi di costruire convenzionati e piani urbanistici attuativi anche con schema di convenzione già approvato in Consiglio o in Giunta Comunale, anteriormente alla data di esecutività della presente deliberazione, e convenzione non ancora sottoscritta. 12) Di stabilire che tutti i provvedimenti adottati con il presente atto sono misure straordinarie e temporanee, valevoli fino al 31/12/ ) Di dare atto, in via previsionale, che l'incasso degli oneri e delle monetizzazioni previsti in bilancio non diminuiscono a fronte delle misure approvate con il presente atto, dato che la riduzione degli importi unitari si considera un incentivo per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e/o urbanistici da parte di operatori economici privati. 14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

12 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena A conclusione della relazione illustrativa fatta dal Sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Silvagni, dichiara aperta la discussione; Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: Rodero, Frisoni, Teodorani; A conclusione dell'ampia e approfondita discussione, interviene il Sindaco per la replica e per fornire ulteriori elementi integrativi di giudizio al Consiglio; A conclusione degli interventi e dopo le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione integralmente, riportata; L esito della votazione è il seguente: Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 14 Consiglieri più il Sindaco Voti Favorevoli: 15 (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena, Barbieri, Solfrini, Lombardi, Mainardi Gruppo Consiliare Savignano cambia passo + Baldacci, Fabbri Gruppo Consiliare Lista Civica Oltre + Frisoni, Campedelli Christian Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it + Rodero Gruppo Consiliare Forza Italia Voti Contrari: / Astenuti: / La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità. Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità: L esito della votazione è il seguente: Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 14 Consiglieri più il Sindaco Voti Favorevoli: 15 (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena, Barbieri, Solfrini, Lombardi, Mainardi Gruppo Consiliare Savignano cambia passo + Baldacci, Fabbri Gruppo Consiliare Lista Civica Oltre + Frisoni, Campedelli Christian Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it + Rodero Gruppo Consiliare Forza Italia

13 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Voti Contrari: / Astenuti: / Quindi, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ai sensi dell art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su nastri audio numerati progressivamente con il N. 2 e sono conservati agli atti presso l Ufficio Segreteria Generale quale verbale della seduta. ************************

14 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena -Il presente verbale viene sottoscritto come segue IL PRESIDENTE SILVAGNI LORENZO IL SEGRETARIO GENERALE CAMPIDELLI MARGHERITA La presente deliberazione viene oggi affissa all Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi (reg. n. ) L ADDETTO Lì CERTIFICATO DI ESECUTIVITA X E dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del ) E divenuta esecutiva: il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio Comunale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente delibera è stata pubblicata all Albo Pretorio Comunale dal al Lì IL RESPONSABILE I SETTTORE AA.GG MARIA GRAZIA BARAGHINI

15 SCHEMA DI CONVENZIONE PER PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA ALLEGATO A L'anno il giorno di del mese di in, davanti a me Dottor, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forli -Cesena, con residenza in sono comparsi: il Sig. nato a il nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto dell'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e il Sig. o Sigg.ri (oppure) il legale rappresentante della società sig. nato/i a il e residente/i a C.F./P.I., in qualità di proprietari/o, nel presente atto in seguito denominato/i il/i soggetto/i attuatore/i, Tra il Comune di Savignano S/R cod.fisc. e il/i soggett/i attuatore/i nella persona del Sig. cod.fisc., per l attuazione del P.U.A interessante un area sita in, ai sensi dell art.28 L.1150/42 e all art.25 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell art.14 delle N.T.A del PRG approvato con Delibera di G.P. n.8928 del , fermo restando che la presente convenzione è vincolante per il Comune dal momento della sua stipula mentre è impegnativa per il/i soggetto/i attuatore/i fin dal momento della sua sottoscrizione e presentazione al comune al fine della sua approvazione da parte dell'organo competente unitamente al piano particolareggiato; PREMESSO che il Comune ha ritenuto di promuovere l attuazione del P.R.G. autorizzando i proprietari delle aree a presentare il piano urbanistico attuativo d iniziativa privata denominato (*) nota : qualora il Piano urbanistico attuativo sia d iniziativa privata; (oppure) che il comune ha ritenuto di promuovere l attuazione del P.R.G. attraverso la predisposizione di un piano urbanistico attuativo d iniziativa pubblica denominato (*) nota : qualora il Piano urbanistico attuativo sia d iniziativa pubblica; che i sigg. (oppure) la sotto elencata ditta/e in qualità di proprietaria/e dei terreni/immobili siti in, distinti nel catasto di Savignano S/R, Sezione, al foglio n., mappali per una estensione complessiva catastale di mq, ha presentato un Piano urbanistico attuativo d iniziativa privata interessante detti terreni; (*) nota : qualora il Piano urbanistico attuativo sia d iniziativa privata (oppure) che le proprietà e i terreni interessati dal piano urbanistico attuativo sono i seguenti: proprietà, terreni/immobili distinti nel catasto di Savignano S/R, Sezione,al foglio n.,mappali per una estensione complessiva catastale di mq ; (*) nota : qualora il Piano urbanistico attuativo sia d iniziativa pubblica che il Piano urbanistico attuativo in argomento interessa un area destinata a zona dal PRG vigente e regolamentata dall art. delle NTA con obbligo di piano urbanistico attuativo per complessivi mq, circa, da redigersi e attuarsi secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale sopraccitato; 1

16 che per l utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi, detto piano urbanistico attuativo è stato predisposto a firma del residente a via C.F./P.I. iscritto all albo de n di, secondo il disposto delle precitate leggi urbanistiche nazionali e regionali, nonché del P.R.G. vigente e del Regolamento Edilizio Comunale; che il/i proprietario/i (oppure) la/e ditta/e proprietaria/e, in proprio o tramite i loro legali rappresentanti, dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e di conseguenza di essere in grado di assumere senza riserve tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione, redatta ai sensi dell art. 22 della L.R. 47/78 e dell art. 25 dalla L.R.47/78 in applicazione dell art. 41, comma 2 della L.R. 20/2000, e ai sensi dell art.14 delle N.T.A del PRG, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove applicabile; (comma da inserire solo nel caso di Piano urbanistico attuativo in variante al PRG) che il piano urbanistico attuativo, essendo in variante al PRG, è stato trasmesso alla Giunta Provinciale ai sensi dell art.3 della L.R. 46/88, come modificato dall art.15 della L.R. 6/95, in data, e che la Provincia ha espresso il seguente parere:. che il piano urbanistico attuativo è stato depositato presso la Segreteria del Comune e pubblicato all Albo Pretorio del Comune per trenta giorni interi e consecutivi dal al, ai sensi dell art. 25 della L.R. 47/78 in applicazione dell art. 41, comma 2 della L.R. 20/2000, e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dall'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito, conservate agli atti del Settore; che nei trenta giorni successivi al compiuto deposito sono pervenute n. osservazioni / non sono pervenute osservazioni, come risulta dall'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito; che sull aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata si è espressa favorevolmente la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del, verbale n ; (comma da inserire solo nel caso di Piano urbanistico attuativo conforme al PRG) che la Giunta Comunale (ha contro dedotto le osservazioni ed opposizioni)(*) ed ha approvato ai sensi dell art. il Piano urbanistico attuativo in oggetto con deliberazione n del, esecutiva in termini di legge; (*) parte da non inserire qualora non siano state presentate osservazioni e/o opposizioni (comma da inserire solo nel caso di Piano urbanistico attuativo in variante al PRG) che il Consiglio Comunale, visto anche il parere della Commissione Consiliare competente del (ha contro dedotto le osservazioni ed opposizioni)(*) ed ha approvato ai sensi dell art. il Piano urbanistico attuativo in oggetto con deliberazione n del, esecutiva in termini di legge; (*) parte da non inserire qualora non siano state presentate osservazioni e/o opposizioni (comma da inserire solo nel caso di Preliminare di progetto-zona C2 PRG -NTA art 40) che la Giunta Comunale ha approvato il Preliminare di Progetto con deliberazione n del, esecutiva in termine di legge; che sull area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità; (oppure, in alternativa) che sull area gravano i seguenti vincoli: 2

17 1) tutto l immobile / parte dell immobile per circa mq in posizione, è gravato da vincolo storico-architettonico imposto ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 2) tutto l immobile / parte dell immobile per circa mq in posizione, è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 3) sull area grava il vincolo idrogeologico di cui all articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n e all'art. 34 della L.R. n. 47/78, in conformità al vigente PTCP e/o con riferimento all'art. delle Norme del Piano Stralcio di Bacino per il Vincolo Idrogeologico dell'autorità ; 4) altro; oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità; DATO ATTO che si allega alla presente il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; (non è obbligatorio allegare il CDU se non si verifica la condizione di cui all art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a metri quadrati.) che con nota prot. del il Comune ha comunicato al/i soggetto/i attuatore/i l avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; tutto ciò premesso e considerato SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI, TRASFERIMENTO A TERZI 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 2. Il/i soggetto/i attuatore/i si impegna/no ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui/loro vincolante in solido fino al completo assolvimento degli stessi, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. E esclusa la prova dell avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest ultimo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 141, comma 3, del D. Lgs. n. 163/ Il/i soggetto/i attuatore/i è/sono obbligato/i in solido per sé e per suoi/loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal/i soggetto/i attuatore/i con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6. 3

18 4. Il/i soggetto/i attuatore/i, in caso di vendita dell intera area o di porzione di aree relative a singoli stralci funzionali e/o di singoli lotti, si impegna/no a riportare nei relativi contratti di compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il mancato rispetto di tale obbligo e/o della relativa trascrizione potrà comportare la annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli eventuali contratti preliminari. Il mancato rispetto, da parte del/i soggetto/i attuatore/i e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità. 5. Il/i soggetto/i attuatore/i e i suoi/loro aventi causa sono tenuti ad informare il richiedente/titolare del permesso di costruire, ove soggetto diverso dai precedenti, dei patti e degli obblighi contenuti nella presente scrittura. 6. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal/i soggetto/i attuatore/i non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 7. La presente convenzione non esime dall osservanza di specifiche normative urbanistiche ed edilizie sia nazionali, che regionali, che comunali. (opzionale: qualora il piano preveda più stralci attuativi) 8. La presente convenzione è relativa allo stralcio n., come definito nel Piano attuativo. Art. 2 CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 1. L attuazione del Piano urbanistico attuativo, (opzionale) per la parte relativa allo stralcio n., ricadente sul terreno sito in Comune di Savignano sul Rubicone, di proprietà di, censito al Catasto del Comune di Savignano, Sezione, foglio, mappali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del, esecutiva a termini di legge, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione. Esso è costituito dagli elaborati sotto indicati redatti conformemente al vigente PRG: Stralcio dello strumento urbanistico vigente Stralcio catastale e elenco catastale delle proprietà, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare Stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona, fotografico e rilievo del verde Planimetria e sezioni di progetto Tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso Schema degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione Progetto del verde Elaborato contenente il conteggio degli standards ed il dimensionamento di tutti gli elementi urbanistici ed edilizi da PRG e di quelli caratterizzanti il progetto Norme tecniche di Attuazione Relazione geologica geotecnica Relazione illustrativa e di spesa, contente i costi delle opere pubbliche Studio di sostenibilità fognaria ed idraulica Studio previsionale del clima acustico Rapporto ambientale per verifica di assoggettabilità ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 Schema di convenzione Dichiarazione della conformità urbanistica Pareri eventuali degli enti preposti alla tutela ed alla gestione di un bene Sono inoltre ad esso allegati: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 Progetto definitivo dell'opera pubblica, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (eventuale) Schema del contratto d'appalto e tempistiche relativi all'opera pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006; Elaborati di variante urbanistica (qualora il P.P. promuova variante urbanistica ai seni dell art. 15 della L.R. 47/1978). 4

19 2. Il Piano Urbanistico attuativo prevede il seguente dimensionamento: superficie del comparto: ; superficie territoriale: ; capacità edificatoria massima:, così suddivisa: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONI D'USO ; ;. (eventuale) SUDDIVISIONE PER PROPRIETA' ; ;. 3. (comma da inserire nel caso in cui con la Delibera di approvazione del PUA l'organo competente abbia esplicitamente dichiarato che lo stesso contiene gli elementi di cui all'art. 22, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001) Contenendo il P.U.A., relativo al comparto in oggetto, precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione del P.U.A. stesso, ai fini della costruzione dei fabbricati si procederà ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 13, comma 2 della L.R. 15/2013. Art. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Il/i soggetto/i attuatore/i, ai sensi dell art.28 della Legge N.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, dell art. 21 (piano di iniziativa pubblica) / 25 (piano di iniziativa privata) della L.R. 47/78 e dell art. 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo: a cedere gratuitamente al Comune, ai sensi del citato art. 14, entro i termini stabiliti dal presente atto, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel progetto, così come le opere stesse, dopo la realizzazione ed a seguito dell'approvazione del collaudo favorevole, come descritte ai successivi articoli della presente convenzione; ad assumere a proprio carico la realizzazione delle seguenti opere pubbliche aggiuntive, (eventuale) così come previsto dalle schede di PUA allegate alle NTA del PRG, e come descritte ai successivi articoli della presente convenzione: ; altro. 2. Il/i soggetto/i attuatore/i garantisce/scono che le aree da cedere, sono libere da pesi, vincoli, livelli, servitù, diritti reali altrui e affitti agricoli. (oppure in alternativa) Il soggetto attuatore dichiara che le aree da cedere sono gravate dai seguenti vincoli / servitù / diritti:. 3. Tutte le opere U1 e U2, nonché le eventuali opere pubbliche aggiuntive previste nella presente convenzione, dovranno essere realizzate coerentemente a quanto previsto dal progetto di piano particolareggiato e conformemente ai progetti definitivi allegati al P.U.A. approvato. 4. Le richieste di Permesso di costruire relative ai fabbricati previsti nel Piano urbanistico attuativo, (opzionale) per la parte relativa allo stralcio n., potranno essere presentate a decorrere dalla data di inizio lavori delle opere di Urbanizzazione e delle opere pubbliche aggiuntive previste dalla presente convenzione; i permessi di costruire, subordinati al rispetto di tutte le leggi e disposizioni in materia, saranno rilasciati dopo l'inizio effettivo delle opere di Urbanizzazione e delle opere pubbliche aggiuntive. Nel caso di presentazione di Denuncia di inizio attività in luogo della richiesta di Permesso di costruire, questa potrà essere presentata dopo l'inizio effettivo delle opere pubbliche. 5

20 5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. 6. Il Piano Particolareggiato ha validità di 10 anni dalla data di avvenuta approvazione del piano stesso, intesa come esecutività della relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo16 della Legge 17/08/1942, n. 1150, pertanto, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutte le opere pubbliche connesse al comparto ed interne al perimetro di piano particolareggiato, oppure esterne al perimetro ma aventi un nesso logico o funzionale con l'ambito di intervento, dovranno essere eseguite e ultimate entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla data di avvenuta approvazione del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione. Entro lo stesso termine il/i soggetto/i attuatore/i deve/devono aver conseguito l ottenimento degli atti di assenso e presentato le richieste di Permesso di costruire o le Denunce di inizio attività per la completa edificazione degli interventi privati previsti dal Piano attuativo; in caso di inadempienza la validità del Piano decade per le parti non realizzate, fermo restando acquisiti al comune le cessioni gratuite e il versamento degli oneri già effettuati, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia. Le seguenti opere convenzionate, la cui realizzazione è posta a carico del/i soggetto/i attuatore/i ai sensi della presente convenzione, ma che per la loro natura e/o localizzazione non risultano indispensabili per la funzionalità dell intervento di trasformazione urbanistica in oggetto, devono essere eseguite e ultimate entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla data di avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, salvo eventuale proroga di due anni, concessa dal comune per comprovati motivi ed a seguito di richiesta da parte del/i soggetto/i attuatore/i, da presentarsi prima della scadenza del termine di validità del piano: 1) ; 2). Decorso il termine stabilito per la esecuzione del Piano Particolareggiato si procederà ai sensi dell'articolo17 della Legge 17/08/1942, n Ai fini del rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità relativi ai singoli interventi edilizi, la domanda di cui all'articolo 23, comma 2 della L.R. 15/2013 e s.m.i., potrà essere presentata, allo Sportello unico, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dalla legge stessa, solo a seguito di approvazione del collaudo finale favorevole del piano attuativo, (oppure) della porzione di piano relativa allo stralcio n., e di cessione delle opere di urbanizzazione e delle eventuali opere aggiuntive, ai sensi degli artt. 20 e 21. Prima dell avvenuto adempimento di tali obblighi il Comune non rilascerà alcun certificato di conformità edilizia e agibilità, neanche parziale, per uso dei locali. 8. L immediato esercizio dell attività, ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 160/2010, sarà possibile, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dalla legge stessa, solo a seguito di approvazione del collaudo finale favorevole nel piano attuativo e di cessione delle opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, ai sensi degli artt. 18 e 19. Si applicano: l art. 10 del D.P.R. 160/2010, l'art. 5-bis del D.P.R. 380/2001 e l'art. 23, comma 5, della L.R. 15/2013, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dalle rispettive leggi, solo a seguito di approvazione del collaudo finale favorevole del piano attuativo e di cessione delle opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, ai sensi degli artt. 18 e 19. ART. 4 ONERI DI URBANIZZAZIONE 1. Il/i soggetto/i attuatore/i degli interventi previsti dal presente piano attuativo (opzionale) per la parte relativa allo stralcio n., contribuiscono alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche e ambientali, attraverso il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come di seguito quantificati. L'incidenza degli 6

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