Sessione II. La normativa. Per essere un imprenditore non basta saper fare "bene" un mestiere

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1 Sessione II La normativa Per essere un imprenditore non basta saper fare "bene" un mestiere 1

2 LAVORO AUTONOMO: ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI La disciplina civilistica definisce nel Libro V, Titolo III al Capo I Il Lavoro Autonomo e al Capo II Le professioni Intellettuali. L art del Codice Civile definisce contratto d opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L articolo 2229 e seguenti, fino all articolo 2238, dettano le norme sull esercizio delle professioni intellettuali, il cui fondamento è l esecuzione di un contratto che ha per oggetto una prestazione d opera intellettuale. La disciplina fiscale dà una definizione di lavoro autonomo che si discosta da quella contenuta nel Codice Civile: L art. 49, comma 1 del DPR 917/1986 (Testo Unico imposte sui redditi T.U.I.R) definisce redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall esercizio di arti e professioni, svolto anche in forma associata, in modo abituale, ancorché non esclusivo, purché non rientranti tra i redditi d impresa. Caratteristiche e requisiti del reddito di lavoro autonomo: abitualità dell attività, ossia l esercizio dell attività in maniera stabile, regolare, sistematica e programmata. Questo requisito può essere individuato tenendo conto, ad es., della: - ripetitività delle prestazioni eseguite, - esistenza di una organizzata finalizzata a supportare tale attività con uno studio, la presenza di collaboratori o dipendenti, - iscrizione ad un collegio, ordine o albo professionale (anche se da sola non è sufficiente); professionalità: sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati al raggiungimento dello scopo con assoluta predominanza del suo apporto conoscitivo intellettuale; non esclusività: il professionista o l artista può esercitare contemporaneamente altre attività. non imprenditorialità: le attività che generano reddito derivante dall esercizio di arti e professioni devono essere diverse da quelle che danno luogo a reddito d impresa di cui all art. 51 del T.U.I.R. (attività commerciali come definite dall art C.C., attività agricole, attività di prestazioni di servizi diverse da quelle indicate nell art 2195 C.C., purché organizzate in forma d impresa) Tale distinzione non è sempre agevole; in linea generale, il reddito di lavoro autonomo si differenzia per il minore investimento di capitali e per l assenza di una organizzazione di carattere imprenditoriale. Nella definizione di cui all art. 49 comma 1 rientrano le attività professionali: - regolamentate tramite iscrizioni in appositi Albi professionali (notai, avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, ecc.) ai sensi dell art Cod.Civ. - non regolamentate tramite iscrizioni in appositi Albi o Elenchi (consulenti di ricerche di mercato, tecnici pubblicitari, agente SIAE, artista lirico, portabagagli in scali ferroviari, chiromante, ecc.). 2

3 STUDIO ASSOCIATO E SOCIETA SEMPLICE La legge 1815/1939 non consentiva al professionista di costituirsi in società commerciale, ma riteneva possibile l esercizio in forma associata della professione soltanto attraverso lo studio associato. Con l approvazione della legge Bersani è venuto meno questo vincolo, per cui i professionisti possono svolgere l attività professionale anche attraverso società commerciali. Ad oggi non è stato delineato in maniera organica e completa il quadro normativo di riferimento. Emerge tuttavia una netta preferenza per le società di persone che consentono una chiara individuazione del nesso causale tra chi effettua la prestazione professionale e la responsabilità che ne deriva. Lo studio associato consente ai professionisti, iscritti in appositi albi, di esercitare in forma associata l attività. L art. 5 lettera c, comma 3 del T.U.I.R. equipara le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone per l esercizio in forma associata di arti e professioni, alle società semplici. Questa forma societaria è ammessa per lo svolgimento di attività diverse da quelle commerciali, quindi può essere utilizzata per l esercizio congiunto di attività da parte di professionisti non iscritti. Non ha personalità giuridica e gode di una autonomia patrimoniale limitata, poiché anche se i beni della società sono destinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quelli dei soci, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del socio anche prima dello scioglimento della società. La denominazione dello studio associato deve contenere la dizione di studio legale seguito dal nome e cognome degli associati. Per le obbligazioni sociali dello studio risponde solidalmente e illimitatamente ciascun associato. Il creditore si potrà rivalere dapprima sul patrimonio dello studio associato, qualora quest ultimo risulti insufficiente sarà il singolo associato a rispondere patrimonialmente. Lo studio associato è il soggetto intestatario sia delle spese sostenute che dei compensi. Le modalità di ripartizione degli utili vengono stabilite nello statuto dell associazione che può stabilire: - ripartizione in percentuale fissa prestabilita - ripartizione in percentuale fissa prestabilita e in percentuale variabile che tiene conto di fattori come l apporto dell associato in termini di ricavi e di ore lavorative prestate. Ai fini fiscali è prevista la facoltà di redigere con scrittura privata autenticata un atto modificativo della ripartizione degli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dello studio associato. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE L art. 81, comma 1 lettera I del T.U.I.R.). ricomprende tra i redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale e cioè non esercitato abitualmente. L occasionalità implica attività episodiche, saltuarie, non programmate e non continuative. La delega della riforma del mercato del lavoro prevede l emanazione di decreti legislativi che definiscano la collaborazione occasionale con l individuazione nei seguenti parametri oggettivi: - il compenso corrisposto dal medesimo committente non potrà superare i 5.000,00 euro. - la durata del rapporto con il medesimo committente non dovrà superare i 30 giorni complessivi nell anno solare. 3

4 - DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE L art del Codice Civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Da questa definizione risulta dunque che per essere considerato imprenditore un soggetto deve svolgere un attività che presenti le seguenti caratteristiche:! deve trattarsi di una attività diretta alla produzione o alla scambio di beni o di servizi. L imprenditore opera cioè per il mercato.! deve trattarsi di una attività organizzata.! deve trattarsi di una attività economica. L imprenditore sopporta determinati costi che gli consentono di realizzare determinati ricavi.! deve trattarsi di una attività esercitata professionalmente, deve trattarsi di una attività svolta in modo abituale e non occasionale. Questa definizione generale di imprenditore può essere ulteriormente specificata in: imprenditore commerciale è colui che esercita una o più delle attività elencate dall art. 2195, 1 comma: Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi. Attività intermediaria nella circolazione dei beni. È questo il settore del commercio all ingrosso e al minuto. Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria. Attività bancaria o assicurativa. Altre attività ausiliarie delle precedenti. In questa categoria rientrano per esempio le imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di spedizione, di pubblicità commerciale, di marketing. imprenditore agricolo: secondo l art comma 1 C.C. è chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura all allevamento del bestiame e attività connesse (denominate attività essenzialmente agricole ). Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura (art comma C.C.). È imprenditore agricolo colui che esercita oltre ad una attività essenzialmente agricola, una delle attività di cui sopra denominate agricole per connessione (es. trasformazione dell uva in vino, del latte in formaggio, alienazione dei propri prodotti ad un grossista, ecc.). piccoli imprenditori: sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. (art.2083c.c.). L attività economica deve essere quindi svolta con carattere di continuità, con l apporto del lavoro del titolare e dei familiari; eventualmente con l utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro del titolare e dei familiari sia sul lavoro dei dipendenti, sia sul capitale investito. Questa distinzione è fondamentale perché sono diversi gli obblighi che il nostro sistema normativo pone a carico dell imprenditore commerciale. Soltanto quest ultimo, in caso di insolvenza, è soggetto alle procedure del fallimento e del concordato preventivo. Di difficile coordinamento con l art C.C. è la legge quadro per l artigianato n. 443/1985, che nel definire l impresa artigiana le attribuisce connotati in parte diversi. Requisiti dell impresa artigiana: 4

5 a) scopo prevalente:! lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati,! prestazioni di servizi; restano pertanto escluse: - le attività agricole, - le attività di prestazione di servizi commerciali, - di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie, - di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - salvo il caso che siano strumentali o accessorie all esercizio dell impresa (art. 3 c.1) b) esercizio personale e professionale dal titolare, il quale assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (art. 2 c. 1) L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente dall imprenditore artigiano, sempre che non superi i seguenti limiti indicati dall art. 4 c.1:! lavorazioni in serie, non del tutto automatizzate: 9 addetti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5) elevabili a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti;! lavorazioni non in serie: 18 addetti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9) elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti! edilizia: 10 addetti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5) elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti;! trasporti: numero massimo di 8 dipendenti;! settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: 32 addetti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16) elevabili a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Nella determinazione di tali limiti si computano i familiari dell imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) partecipanti all impresa familiare come previsto dall art. 230 bis C.C. Per i casi di esclusione si veda l art. 4 c. 2. L ampia definizione, soprattutto in termini dimensionali, di artigiano contenuta nella legge quadro, serve ai fini dell applicazione della disciplina prevista dalla legge stessa come per es. all iscrizione nell albo delle imprese artigiane e conseguente accesso a determinate agevolazioni. Per stabilire invece se ad un soggetto, produttore di beni e servizi, sia applicabile la disciplina dell imprenditore commerciale, è necessario far riferimento al criterio più restrittivo della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia posto dall art C.C. L impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso (abitazione dell imprenditore o in appositi locali) oppure in forma ambulante o di posteggio. L imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L impresa può essere esercitata sotto la veste giuridica di ditta individuale o di società. DITTA INDIVIDUALE L impresa individuale si configura quando il titolare è una persona fisica. La struttura individuale dell impresa è rispettata anche nell impresa familiare disciplinata dall art. 230-bis del C.C. Nell impresa familiare collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, nonni) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati) prestando in modo continuativo il loro lavoro senza essere legati all imprenditore da alcun rapporto di lavoro dipendente o di tipo societario. L impresa familiare assume rilevanza solo nei rapporti interni alla famiglia, mentre nei confronti dei terzi è responsabile per le obbligazioni assunte l imprenditore-capo famiglia. 5

6 Ai collaboratori dell impresa familiare vengono riconosciuti una serie di diritti che vengono denominati complessivamente diritto di partecipazione. Essi sono: 1. il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; 2. il diritto a partecipare agli utili prodotti dall impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché il diritto a partecipare agli incrementi dell azienda, compreso l avviamento, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato; 3. il diritto di partecipare alle decisioni relative all impiego degli utili e degli incrementi, nonché a quelle relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell impresa: queste decisioni devono essere prese a maggioranza dei familiari che partecipano all impresa stessa. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dell impresa spettano invece all imprenditore. Secondo l art.2087 C.C. l imprenditore è il capo dell impresa ed è tenuto ad adottare le misure, che secondo la particolarità del lavoro e la sua esperienza sono necessarie a tutelare l integrità fisica dei collaboratori. Il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell azienda; può anche essere ceduto ad altri familiari con il consenso unanime dei partecipanti all impresa. 6

7 IMPRENDITORE COLLETTIVO Si è in presenza dell IMPRENDITORE COLLETTIVO quando un impresa è esercitata da un gruppo di persone organizzare in SOCIETA. L art del Codice Civile dispone che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il nostro ordinamento prevede due categorie di società: società lucrative: sono caratterizzate dal fine di lucro. I soci costituiscono la società con l obiettivo ultimo di ricavare un profitto dall attività economica che intendono esercitare in comune. Nel nostro ordinamento ve ne sono sei: 1. società semplice 2. società in nome collettivo 3. società in accomandita semplice 4. società per azioni 5. società in accomandita per azioni 6. società a responsabilità limitata. società cooperative: sono caratterizzate dal fine mutualistico. L attività economica è esercitata per offrire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato, ottenute risparmiando il profitto degli imprenditori privati. CARATTERISTICHE COMUNI DELLE SOCIETA LUCRATIVE Contratto sociale Tutte le società si costituiscono con un contratto stipulato tra due o più persone. Fa eccezione la S.R.L. unipersonale che può essere costituita da una sola persona con un atto unilaterale. Per le S.P.A. è richiesta la stipula del contratto sociale mediante atto pubblico, per gli altri tipi può avere anche la forma orale o risultare da comportamento concludente delle parti. Conferimenti I soci mettono in comune i beni (denaro o beni in natura) o servizi (le proprie prestazioni lavorative) necessari per esercitare l attività economica prescelta per fornire una garanzia ai creditori della società. Esercizio in comune di una attività economica Ogni socio deve partecipare in qualche modo alle decisioni da prendere per esercitare l attività economica prescelta (denominata oggetto sociale). Le norme di organizzazione interna dei diversi tipi di società servono a disciplinare la partecipazione dei soci a tali decisioni. Scopo di divisione degli utili Ogni socio ha il diritto fondamentale di partecipare agli utili sociali ed ha l onere di partecipare alle perdite. Assoluto divieto del patto leonino (art C.C.) e cioè il patto sociale con il quale uno o più soci escludono gli altri soci dalla partecipazione agli utili oppure esonerano se stessi da ogni perdita. 7

8 SOCIETA DI PERSONE E SOCIETA DI CAPITALI Differenze generali Nella società semplice (s.s), società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.) e cioè nelle società di persone delle obbligazioni sociali rispondono, oltre il patrimonio sociale, illimitatamente e solidalmente alcuni o tutti i soci. I soci che assumono una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali rischiano nell impresa sociale non solo quanto conferito, ma tutto il proprio patrimonio personale; ed ancora assumono una responsabilità solidale per cui il creditore della società può chiedere il pagamento di tutto il credito a uno solo dei soci, salva la facoltà del socio che ha pagato di richiedere agli altri la parte di ciascuno di essi. Nelle società di capitali e cioè nella società a responsabilità limitata (S.r.l.), nella società per azioni (S.p.A.), nella società in accomandita per azioni delle obbligazioni sociali risponde soltanto il patrimonio sociale (fa eccezione la società in accomandita per azioni dove i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali). I soci delle società di capitali godono della responsabilità limitata, rischiano cioè nell impresa sociale solo quanto conferito. La quota di un socio di una società di persone non è trasferibile, né per atto tra vivi né per causa di morte, senza il consenso degli altri soci. La quota di un socio di una società di capitali è invece liberamente trasferibile. Nelle società di persone ogni socio, illimitatamente responsabile, è, salvo diversa disposizione del contratto sociale, amministratore della società. Nelle società di capitali il socio può soltanto concorrere con il proprio voto alla scelta degli amministratori (fa eccezione l accomandita per azioni, in cui gli accomandatari sono di diritto amministratori). Per i terzi che entrano in rapporti di affari con le società di persone è importante conoscere le persone dei soci, perché è il patrimonio personale dei soci che garantisce i loro crediti, invece nel caso delle società di capitali è più importante conoscere l entità del patrimonio sociale. SOCIETA COMMERCIALI E SOCIETA NON COMMERCIALI Il C.C. pone un vincolo generale alla libertà di scelta della forma societaria stabilendo che l esercizio di una attività commerciale (attività elencate nell art. 2195) non può essere svolto nella forma della società semplice. Per questo motivo la società semplice si denomina società non commerciale, mentre le altre società lucrative si dicono società commerciali. Le s.s. proprio perché possono svolgere solo attività non commerciali (vedi agricoltura, esclusivo godimento di beni immobili) non hanno obbligo di iscrizione al registro imprese. Le società commerciali viceversa possono essere costituite sia per l esercizio di attività commerciali che per l esercizio di attività non commerciali ed hanno comunque l obbligo di iscriversi nel registro delle imprese. Questa distinzione è fondamentale ai fini del fallimento poiché soltanto le società commerciali che esercitano una attività commerciale sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Il fallimento della società provoca automaticamente il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile. 8

9 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-ITER COSTITUTIVO IMPRESA ARTIGIANA DITTA INDIVIDUALE Iter temporale: INAIL ATTRIBUZIONE P.IVA ALBO IMPRESE ARTIGIANE INAIL: l artigiano ha l obbligo di iscrizione presso l Istituto per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per sé, per i coadiuvanti e per i lavoratori dipendenti. L iscrizione deve essere effettuata 5 giorni prima dell inizio attività comporta: - il pagamento di un premio assicurativo commisurato al grado di rischio dell attività svolta e ad una retribuzione convenzionale, che negli importi minimali e massimali, viene stabilita annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro. Il primo premio viene versato entro un mese dalla data di denuncia di inizio attività, quelli relativi agli anni successivi, dovranno essere determinati attraverso un operazione di autoliquidazione entro il 16/02 di ogni anno, in un unica soluzione oppure adottando la rateazione; - la tenuta del Registro Infortuni, che deve essere preventivamente vidimato dall A.S.L. competente. Se l imprenditore artigiano si avvale della collaborazione di familiari o di dipendenti, ha l obbligo di tenere anche il Libro paga e il Libro Matricola, le cui vidimazioni sono di competenza dell INAIL. ATTRIBUZIONE PARTITA IVA L artigiano attraverso la presentazione della Dichiarazione di inizio attività (modello AA9/7) presso l Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale, ottiene l attribuzione del numero Partita IVA. Tale adempimento deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di inizio attività dichiarata. ALBO IMPRESE ARTIGIANE L impresa artigiana deve procedere all iscrizione, contestualmente all inizio dell attività, all ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE tenuto presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente. L iscrizione presso la C.C.I.A.A. comporta l annotazione nella Sezione Artigiani del Registro Imprese con effetto anche per il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).(art. 8 L. 580/1993) L iscrizione avviene mediante la presentazione presso la C.C.I.A.A. competente del modello Mod. A1 che deve essere sottoscritto dal titolare mediante firma semplice e in regola con l imposta di bollo (g10,33). Al modello occorre allegare. - Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la non sussistenza di alcun procedimento e provvedimento di applicazione della misura di prevenzione di cui alla L.575/65 (antimafia) resa dal titolare. - Fotocopia di un documento d identità valido e del codice fiscale. - I cittadini extracomunitari devono presentare anche regolare permesso di soggiorno. - Attestazione del versamento di g 21,00 sul c/c postale n intestato a CCIAA di Torino, (causale: iscrizione A.I.A.) oppure in contanti allo sportello. - g 10,00 da effettuarsi sul c/c intestato a CCIAA di Torino, casella postale 413 (causale: prima annotazione registro imprese). - g 80,00 di Diritto Annuale, in contanti allo sportello al momento dell iscrizione, oppure sul c/c intestato alla CCIAA di Torino Esazione diritto annuale, oppure con modello F24 entro 30 giorni. - Nel caso di attività particolari che lo richiedano, la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge. Ne sono un esempio i parrucchieri, gli estetisti, gli impiantisti, gli autoriparatori. PREVIDENZA 9

10 Gli imprenditori artigiani fanno richiesta di iscrizione agli elenchi previdenziali all atto della presentazione della domanda di iscrizione all Albo Imprese Artigiane. L iscrizione all I.N.P.S. comporta il pagamento di contributo così determinabile: - la quota di contribuzione fissa, dovuta indipendentemente dal reddito effettivamente realizzabile, fino ad un importo definito minimale, da versare in 4 rate di ammontare predeterminato. Per l anno 2003 è pari a g 2122,56 comprensivo del contributo per il finanziamento alla maternità e per l Ente degli orfani dei lavoratoti (ENAOLI). Il versamento dei contributi viene effettuato mediante il modello unificato F24 con scadenza 16/02,16/05,16/08,16/11. L utilizzo di tale modello prevede per i titolari di partita IVA la possibilità di compensare le somme a debito e a credito nei confronti dell Erario e dell INPS. - il contributo di invalidità, vecchiaia, superstiti, cosiddetto I.V.S., determinato sul reddito effettivamente prodotto eccedente il reddito minimale. Il reddito minimale per il 2003 è stato stabilito nella misura di g 12590,00. L aliquota da applicare sul reddito compreso tra g 12590,00 e g 36959,00 è pari al 16,80%, oltre tale cifra e fino alla soglia massima di g 61598,00 il 17,80%. Il contributo I.V.S. viene versato in due acconti ed il saldo a consuntivo, con le stesse scadenze stabilite per le imposte dirette. IMPRENDITORE COLLETTIVO L impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, ad esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni. La maggioranza dei soci, ovvero uno dei due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; inoltre il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. Il socio unico di S.R.L. unipersonale ed i soci accomandatari di S.A.S. devono possedere i requisiti che identificano l imprenditore artigiano e non possono essere soci di altra società a responsabilità limitata unipersonale o soci di altra società in accomandita semplice. Iter temporale: COSTITUZIONE SOCIETA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE E P.IVA - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE INAIL - ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE IMPRESE ARTIGIANE - SOCIETA DI PERSONE L atto costitutivo di S.n.c. e di S.a.s. artigiane con sottoscrizione autentica dei soci, o una sua copia autentica se stipulato con atto pubblico, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura degli amministratori ed anche del notaio se atto pubblico, per l iscrizione presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. - SOCIETA DI CAPITALI (si tralascia la trattazione delle società cooperative) La costituzione di S.r.l. anche unipersonale artigiana richiede: - l atto costitutivo in forma di atto pubblico, - la sottoscrizione per intero del capitale sociale; - il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro e in caso di costituzione di S.r.l. con atto unilaterale, il versamento dell intero capitale conferito in denaro. Il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo deve depositarlo entro 30 giorni presso l ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L introduzione della legge 340/2000 abolendo il procedimento detto di omologazione, attraverso il quale il Tribunale esercitava un controllo di legalità formale e sostanziale, ma non di merito, ha reso più snella la procedura e ha ridotto i tempi necessari per la costituzione di una s.r.l.. L iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell atto costitutivo. 10

11 L ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel Registro e la società acquista personalità giuridica. ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE Il legale rappresentante della società attraverso la presentazione della Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e di inizio attività (modello AA7/7) presso l Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione la società ha propria sede legale, ottiene l attribuzione del codice fiscale a cui corrisponde, nella generalità dei casi, il numero di Partita IVA. Gli amministratori procederanno quanto prima ad esperire tale adempimento, poiché il codice fiscale è necessario per presentare il deposito dell atto costitutivo al Registro delle Imprese. ALBO IMPRESE ARTIGIANE L iscrizione all Albo provinciale delle Imprese Artigiane avviene mediante la presentazione, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, presso la C.C.I.A.A. competente del: - modello A2 che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante mediante firma semplice e in regola con l imposta di bollo (g10,33), unitamente alla fotocopia di un suo documento di identità valido; - modello AP con firma semplice, fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale, per tutti i soci, prestatori d opera e non, ad eccezione dei soci accomandanti; - attestazione del versamento di g 31,00 sul c/c postale n intestato a CCIAA di Torino, (causale: iscrizione A.I.A.) oppure in contanti allo sportello. - Nel caso di attività particolari che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti..), la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge in capo alla maggioranza dei soci. L impresa costituita ed esercitata in forma di S.r.l. ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e all iscrizione all Albo provinciale, qualora la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Le società di persone e la società a responsabilità limitata effettuano il versamento del diritto annuale all atto dell iscrizione al Registro Imprese nella misura dell importo minimo previsto per la prima classe di fatturato, attualmente g 143,00 per S.n.c. e S.a.s. e g 383,00 per S.r.l.. Salderanno eventualmente il maggior importo relativo all anno di iscrizione entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per ciascuna unità locale l impresa, sia individuale che società, dovrà versare un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di g 103,00. INAIL: La società ha l obbligo di provvedere all iscrizione presso l Istituto per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soci che vi prestano attività lavorativa. Valgono anche per i soci gli obblighi e le tempistiche per l iscrizione, le considerazioni fatte in ordine alla determinazione del premio, del suo versamento e dell istituzione dei registri obbligatori, fatte in precedenza per la ditta artigiana individuale. INPS L obbligo contributivo di natura previdenziale ricade anche sui soci che prestano lavoro nella società artigiana. Quanto detto in precedenza per l artigiano ditta individuale è al pari applicabile anche ai soci. COMMERCIO E SERVIZI 11

12 DITTA INDIVIDUALE Iter temporale: ATTRIBUZIONE P.IVA R.E.A. e REGISTRO IMPRESE INPS ATTRIBUZIONE PARTITA IVA L imprenditore individuale attraverso la presentazione della Dichiarazione di inizio attività (modello AA9/7) presso l Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale, ottiene l attribuzione del numero Partita IVA. Tale adempimento deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di inizio attività dichiarata. Dal 1998 non è più dovuta la tassa CC.GG. di partita IVA, poiché tale imposta è stata soppressa. REGISTRO IMPRESE La riforma del sistema camerale rendendo operativo il Registro delle Imprese previsto dall art C.C., ha istituito anche per le imprese individuali l obbligo di iscrizione a partire dal L iscrizione al Registro delle Imprese, che ha sede presso la C.C.I.A.A. ha effetto anche per il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).(art. 8 L. 580/1993) L iscrizione avviene mediante la presentazione presso la C.C.I.A.A. competente del modello I1 che deve essere sottoscritto dal titolare mediante firma semplice e in regola con l imposta di bollo (g10,33). Al modello occorre allegare. - Fotocopia di un documento d identità valido e del codice fiscale. - I cittadini extracomunitari devono presentare anche regolare permesso di soggiorno. - g 28,00 per diritti di segreteria. - g 80,00 di Diritto Annuale, in contanti allo sportello al momento dell iscrizione, oppure sul c/c intestato alla CCIAA di Torino Esazione diritto annuale, oppure con modello F24 entro 30 giorni. La casistica di attività esercitabili è così ampia che risulta difficile sintetizzare i requisiti tecnicoprofessionali richiesti dalla legge per lo svolgimento di determinate attività e di conseguenza enunciare la documentazione da allegare. Sarà quindi opportuno procedere ad una valutazione specifica del singolo caso. Legge Bassanini 1 (n. 59/1997). Con l approvazione dei D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e 114, decreti varati in attuazione della delega introdotta nella Legge Bassanini 1, il governo ha provveduto a un radicale riforma dell intera rete distributiva. Il decreto n. 114 stabilisce i principi e le norme generali per l esercizio dell attività commerciale. Abolizione delle 14 tabelle (licenze) a due categorie merceologiche (alimentare e non alimentare) a condizione che vengano rispettati i requisiti igienico sanitari. La competenza sul rilascio delle autorizzazioni passa ai Comuni. Viene introdotto il silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rilascio dell autorizzazione. Restano obbligati al rilascio di apposita licenza gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie, le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione di carburanti. La ditta individuale all atto della presentazione del modello I1 può richiedere contestualmente l attribuzione della Partita IVA, senza dover necessariamente farne richiesta all Agenzia delle Entrate. INPS Gli imprenditori commercianti in senso lato devono fare richiesta di iscrizione agli elenchi previdenziali, mediante la presentazione di un modello predisposto dalla sede INPS competente entro 30 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese. 12

13 L iscrizione all INPS comporta il pagamento di contributo così determinabile: - la quota di contribuzione fissa, dovuta indipendentemente dal reddito effettivamente realizzabile, fino ad un importo definito minimale, da versare in 4 rate di ammontare predeterminato. Per l anno 2003 è pari a g 2171,66 comprensivo del contributo per il finanziamento alla maternità e per l Ente degli orfani dei lavoratoti (ENAOLI). Il versamento dei contributi viene effettuato mediante il modello unificato F24 con scadenza 16/02,16/05,16/08,16/11. L utilizzo di tale modello prevede per i titolari di partita IVA la possibilità di compensare le somme a debito e a credito nei confronti dell Erario e dell INPS. - il contributo di invalidità, vecchiaia, superstiti, cosiddetto I.V.S., determinato sul reddito effettivamente prodotto eccedente il reddito minimale. Il reddito minimale per il 2003 è stato stabilito nella misura di g 12590,00. L aliquota da applicare sul reddito compreso tra g 12590,00 e g 36959,00 è pari al 17,19%, oltre tale cifra e fino alla soglia massima di g 61598,00 il 18,19%. Il contributo I.V.S. viene versato in due acconti ed il saldo a consuntivo alle scadenze previste per le imposte dirette. IMPRENDITORE COLLETTIVO Iter temporale: COSTITUZIONE SOCIETA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE E P.IVA - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE INAIL DENUNCIA INIZIO ATTIVITA INPS PER SOCI - SOCIETA DI PERSONE L atto costitutivo di S.n.c. e di S.a.s. con sottoscrizione autentica dei soci, o una sua copia autentica se stipulato con atto pubblico, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura degli amministratori ed anche del notaio se atto pubblico, per l iscrizione presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. - SOCIETA DI CAPITALI (si tralasciano le S.p.A. e le società cooperative) La costituzione di S.r.l. anche unipersonale artigiana richiede: - l atto costitutivo in forma di atto pubblico, - la sottoscrizione per intero del capitale sociale; - il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro e in caso di costituzione di S.r.l. con atto unilaterale, il versamento dell intero capitale conferito in denaro. Il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo deve depositarlo entro 30 giorni presso l ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L introduzione della legge 340/2000 abolendo il procedimento detto di omologazione, attraverso il quale il Tribunale esercitava un controllo di legalità formale e sostanziale, ma non di merito, ha reso più snella la procedura e ha ridotto i tempi necessari per la costituzione di una S.r.l.. L iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell atto costitutivo. L ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel Registro e la società acquista personalità giuridica. ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE Il legale rappresentante della società attraverso la presentazione della Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e di inizio attività (modello AA7/7) presso l Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione la società ha propria sede legale, ottiene l attribuzione del codice fiscale a cui corrisponde, nella generalità dei casi, il numero di Partita IVA. 13

14 Gli amministratori procederanno quanto prima ad esperire tale adempimento, poiché il codice fiscale è necessario per presentare il deposito dell atto costitutivo al Registro delle Imprese. Il rappresentante legale della società, entro 30 giorni, deve denunciare l inizio dell attività al Registro Imprese attraverso: - la presentazione del modello S5 da lui sottoscritto con firma semplice e in regola con l imposta di bollo (g10,33), unitamente alla fotocopia di un suo documento di identità valido; - il versamento di diritti di segreteria per g 18,00 Le società di persone e la società a responsabilità limitata effettuano il versamento del diritto annuale all atto dell iscrizione al Registro Imprese nella misura dell importo minimo previsto per la prima classe di fatturato, attualmente g 143,00 per S.n.c. e S.a.s. e g 383,00 per S.r.l. Salderanno eventualmente il maggior importo relativo all anno di iscrizione entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per ciascuna unità locale l impresa, sia individuale che società, dovrà versare un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di g 103,00. INPS L obbligo contributivo di natura previdenziale ricade anche sui soci che prestano lavoro nella società. - Per i soci di S.n.c. e per i soci accomandatari di S.a.s. la contribuzione INPS viene parametrata all ammontare del reddito di partecipazione attribuito dalla società. - Per i soci di S.r.l. che prestano attività lavorativa, la contribuzione previdenziale è commisurata alla parte del reddito d impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita la socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi. - Le modalità di determinazione degli importi, e i termini per il loro versamento corrispondono a quelli già enunciati per l imprenditore individuale. INAIL Obbligo di iscrizione presso l Istituto per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: - imprenditore individuale: per i coadiuvanti, per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti; - società: per i soci che prestano attività lavorativa, per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti. L iscrizione deve essere effettuata 5 giorni prima dell inizio attività e comporta: - il pagamento di un premio assicurativo commisurato al grado di rischio dell attività svolta e ad una retribuzione convenzionale, che negli importi minimali e massimali, viene stabilita annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro. Il primo premio viene versato entro un mese dalla data di denuncia di inizio attività, quelli relativi agli anni successivi, dovranno essere determinati attraverso un operazione di autoliquidazione entro il 16/02 di ogni anno, in un unica soluzione oppure adottando la rateazione; - la tenuta del Registro Infortuni, che deve essere preventivamente vidimato dall A.S.L. competente. Se l imprenditore artigiano si avvale della collaborazione di familiari o di dipendenti, ha l obbligo di tenere anche il Libro paga e il Libro Matricola, le cui vidimazioni sono di competenza dell INAIL. LAVORATORE AUTONOMO ITER TEMPORALE: ATTRIBUZIONE PARTITA IVA PREVIDENZA ATTRIBUZIONE PARTITA IVA 14

15 Il libero professionista attraverso la presentazione della Dichiarazione di inizio attività (modello AA9/7) presso l Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale, ottiene l attribuzione del numero Partita IVA. Tale adempimento deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di inizio attività dichiarata. Dal 1998 non è più dovuta la tassa CC.GG. di partita IVA, poiché tale imposta è stata soppressa. Per i liberi professionisti non è prevista l iscrizione al Registro Imprese perché non svolgono attività di impresa. PREVIDENZA L art. 2 della L.335/95 istituendo la Gestione Separata INPS, ha imposto a carico di coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo professionale (professionisti e artisti), di cui all art. 49, comma 1 del T.U.I.R., l obbligo del versamento di un contributo previdenziale calcolato sul reddito netto nella misura del: - 14% se non altrimenti coperti previdenzialmente % nel caso di titolari di pensione diretta - 10% se già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Ai professionisti è data facoltà di addebitare ai committenti una percentuale del contributo nella misura del 4% dei compensi lordi. Questa maggiorazione addebitata al committente in fattura, facendo parte integrante del compenso deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte (attualmente 20%) e concorre inoltre, a formare la base imponibile dell IVA. Sono esclusi dall obbligo del versamento del contributo alla Gestione Separata INPS i liberi professionisti già assicurati presso Casse Previdenziali istituite dall Ordine o dall Albo di appartenenza. Vi rientrano ad esempio il notaio, l architetto, il geometra, il commercialista, ecc., cioè coloro che esercitano una professione cosiddetta protetta. L iscrizione alla Gestione Separata dell INPS avviene su impulso del libero professionista, che vi deve provvedere entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Qualora l attività professionale sia esercitata da più professionisti costituiti in studio associato o in società, il codice fiscale e la Partita IVA viene richiesta con la presentazione del modello AA7/7 presso l Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è stata posta la sede legale. Previdenzialmente, si rimanda a quanto detto in precedenza, poiché gli associati sono destinatari delle stesse norme applicabili al libero professionista. 15

16 REGIMI CONTABILI Per le persone fisiche e per le società di persone la linea di separazione tra il regime contabile ORDINARIO e quello SEMPLIFICATO è fissato nella misura di g ,14 di ricavi conseguiti nell anno precedente, per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi e g ,90 per le imprese aventi per oggetto ogni altra attività. I soggetti i cui ricavi non superano tali limiti si collocano naturalmente nel regime semplificato, possono tuttavia optare per il regime ordinario. Tale opzione ha effetto dall anno in corso, fino a revoca espressa ed è vincolante per tre anni. Le società di capitali, indipendentemente dell ammontare dei ricavi, sono obbligate al regime contabile ordinario. Dall tutti gli artisti e professionisti, fatta eccezione per quelli rientranti nel regime forfetario, con qualsiasi volume d affare rientrano nella contabilità semplificata. Possono applicare la contabilità ordinaria solo su opzione. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI Le imprese che si collocano nel REGIME SEMPLIFICATO o MINORE hanno l obbligo di tenere: - registro IVA degli acquisti e almeno uno dei registri IVA delle vendite (registro dei corrispettivi o delle fatture a seconda del tipo di attività svolta) integrati con le annotazioni ai fini delle imposte dirette delle operazioni non soggette ad IVA (interessi passivi, spese per assicurazioni), delle rettifiche apportate ai costi e ai ricavi secondo il criterio di competenza, del valore delle rimanenze di fine esercizio; Il registro dei beni ammortizzabili per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali è diventato facoltativo dal periodo d imposta in corso al facendo le relative annotazioni sul registro degli acquisti. A partire dall i soggetti in contabilità semplificata hanno la facoltà di non tenere tale registro se forniscono i relativi dati, ordinati in forma sistematica, su richiesta dell Amministrazione finanziaria. 16

17 L art. 8 della L. 383/2001 ha soppresso l obbligo di bollatura e vidimazione iniziale dei registri prescritti dalla legislazione tributaria ai fini delle imposte dirette e dell IVA, oltre al libro giornale e al libro degli inventari, fermo restando la formalità della numerazione progressiva delle pagine. La CONTABILITA ORDINARIA prevede la tenuta: - del libro giornale: si registrano tutte le operazioni in ordine cronologico; - del libro degli inventari: si riportano la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il bilancio; - i registri prescritti ai fini IVA; - il registro dei beni ammortizzabili. Dall le imprese individuali, società di persone e di capitali in regime di contabilità ordinaria e gli esercenti arti e professioni anche in forma associata che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, hanno la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini IVA e il registro dei beni ammortizzabili se: - le registrazioni sono effettuate nel libro giornale ( nel registro cronologico per i professionisti) nei termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri e nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili; - su richiesta dell Amministrazione finanziaria sono forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nei registri suddetti. REGIMI PARTICOLARI SOLO PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PER ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI. La L.662/1996, in un ottica di maggiore semplificazione ha varato a partire dal 1997 due nuovi regimi: REGIME SUPERSEMPLIFICATO: Sono ammessi i contribuenti persone fisiche che nell anno solare precedente, possedevano i seguenti requisiti: - il volume d affari, che non deve superare g ,71 per le attività di prestazione di servizi e g ,84 negli altri casi, - non hanno effettuato acquisti (al netto dell IVA) superiori a g ,99 se l attività è di cessione di beni e g ,14 negli altri casi, - hanno utilizzato dei beni strumentali, anche in leasing (il cui costo complessivo al netto degli ammortamenti non superi g ,84), - non hanno corrisposto compenso ai dipendenti e collaboratori (comprensivi di contributi previdenziali ed assicurativi non superiori al 70% del volume d affari). ADEMPIMENTI CONTABILI - obbligo di fatturazione e certificazione delle operazioni - annotazione complessiva delle operazioni effettuate in ciascun mese, distinte per aliquota e con separata indicazione di quelle fuori campo IVA, entro il 15 del mese successivo - annotazione dell importo complessivo, mensile o trimestrale, degli acquisti o importazioni entro il termine per la liquidazione trimestrale IVA, con specifica indicazione della relativa imposta - conservazione della documentazione relativa agli acquisti e agli altri costi dedotti REGIME FORFETTARIO: Vi rientrano obbligatoriamente le persone fisiche che nell anno solare precedente: 17

18 - hanno realizzato un volume d affari ragguagliato ad anni, tenuto conto anche dei compensi e dei corrispettivi non rilevanti ai fini IVA, ed hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti, ragguagliati ad anno in caso di acquisto o dismissione non superiore a g ,14, - non hanno effettuato esportazioni, - non hanno corrisposto compensi, comprensivi degli oneri previdenziali, ai dipendenti o a collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) superiori al 70% del volume d affari. Il reddito è determinato forfetariamente applicando al volume d affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi fuori campo IVA, le seguenti percentuali: - 75% per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, - 61% per le altre imprese, - 78% per gli artisti e professionisti Ai fini del calcolo dell IVA si applicano le seguenti percentuali: - 73% dell IVA dovuta sulle operazioni imponibili per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, - 60% dell IVA dovuta sulle operazioni imponibili per le altre imprese, - 84% dell IVA dovuta sulle operazioni imponibili per gli artisti e professionisti. ADEMPIMENTI CONTABILI - obbligo di fatturazione e certificazione delle operazioni - annotazione complessiva delle operazioni effettuate in ciascun mese, distinte per aliquota e con separata indicazione di quelle fuori campo IVA, entro il 15 del mese successivo - richiesta e conservazione delle fatture e documenti di acquisto. Chi inizia l attività può avvalersi del regime supersemplificato o del regime forfettario attestando nel modello AA 9/7 di presumere di non superare i limiti previsti dalla legge. Qualora si preferisse optare per il regime ordinario o semplificato, essendo il regime forfettario un regime naturale, si deve comunicare l eventuale rifiuto tramite l opzione nella dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta in cui si è materialmente tenuto il comportamento concludente. La stessa procedura si applica anche nel caso di inizio attività. L opzione è vincolante per almeno un triennio. Sia i contribuenti super semplificati, che i contribuenti minori del regime forfetario hanno la facoltà di sostituire i registri sui quali solitamente annotano la contabilità IVA, con prospetti riepilogativi approvati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato sulla G.U. del 14/02/97. E bene sottolineare che l utilizzo di tali prospetti è comunque una facoltà del contribuente, che può continuare ad annotare la documentazione contabile sui registri IVA nel rispetto delle disposizioni dei due nuovi regimi. L art. 13 L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha introdotto per le NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI e di LAVORO AUTONOMO a far data dal 1 gennaio 2001 e ai due periodi d imposta successivi, un nuovo regime fiscale. Il nuovo imprenditore può accedere al nuovo regime agevolato alle seguenti condizioni: - la nuova attività imprenditoriale non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di un altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o lavoro autonomo; - il contribuente, nei tre anni precedenti, non deve aver esercitato attività d impresa neppure in firma associata o familiare. Da questa categoria sono esclusi coloro che sono titolari di partita Iva già dal 2000, ma che non abbiano di fatto esercitato tale attività; - l ammontare dei ricavi non deve essere superiore a Euro ,41 (per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi) o Euro ,83 (per le imprese esercenti altre attività); 18

19 - devono risultare regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi. Sotto il profilo fiscale, l agevolazione consiste dell assoggettamento del reddito di lavoro autonomo ovvero d impresa, ad una imposta sostitutiva dell IRPEF pari al 10%. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non costituisce base imponibile ai fini delle addizionali IRPEF. Restano invariati gli obblighi vigenti in materia di I.V.A. e I.R.A.P. Lo stesso reddito, però, dovrà essere considerato ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia. Per accedere al particolare regime fiscale il contribuente comunica l opzione della scelta del regime agevolato all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione della dichiarazione d inizio attività. Tale comunicazione e l eventuale intenzione di avvalersi dell assistenza fiscale possono avvenire mediante apposito modello. Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime. La normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime agevolato. In relazione agli adempimenti contabili e fiscali la norma prevede che i contribuenti che usufruiscono del regime fiscale agevolato sono esonerati dagli obblighi relativi: - alla registrazione e alla tenuta delle scritture contabili prescritta dalla legislazione in materia di imposte dirette, IRAP ed I.V.A.; - alla liquidazione e ai versamenti periodici ai fini I.V.A. L eventuale I.V.A. a debito derivante dalla dichiarazione annuale andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento dell I.V.A. annuale. CENNI SULL I.V.A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Questa trattazione non ha alcuna pretesa di essere esaustiva, si pone come obiettivo l intento di dare delle informazioni di base per capire il funzionamento di questa imposta. L Imposta sul Valore Aggiunto è stata istituita con il DPR 633 del La sua disciplina è strutturata sulla base di uno schema omogeneo adottato da tutti i Paesi membri della Ue, contenuto in dettagliate direttive comunitarie. Appartiene alla categoria delle imposte sugli scambi e sui consumi e si applica sul valore aggiunto in ogni fase del processo produttivo e distributivo. Il funzionamento dell IVA prevede l obbligo a carico del fornitore di addebitare l imposta al cliente in misura proporzionale al corrispettivo e di riversarla all Erario al netto dell imposta pagata sugli acquisti (detrazione), con diritto di rimborso dell eventuale eccedenza (metodo dell imposta da imposta). L IVA, pertanto, rimane a carico a titolo definitivo solo sui soggetti che non hanno diritto alla detrazione e cioè i consumatori finali. Possiamo distinguere: - contribuenti di diritto: i soggetti passivi Iva che devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, ad esempio fatturazione, registrazione, liquidazione, che anche con alcune limitazioni esercitano il diritto alla detrazione, - contribuenti di fatto: i soggetti che vengono incisi in maniera definitiva dal tributo non potendo esercitare il diritto alla detrazione. CONDIZIONI PER L ASSOGGETTAMENTO ALL IVA 19

20 - oggetto dell operazione: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi qualificate come tali dalla normativa - soggetto che le effettua: le operazioni di cui sopra devono essere poste in essere nell esercizio di impresa o di arti e professioni - territorio nel quale si effettua: le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI - operazioni imponibili: sono le operazioni soggette ad IVA con le aliquote vigenti (4%, 10%,20%) e che devono essere fatturate, registrate, ecc.. Le operazioni attive imponibili consentono, salvo alcune eccezioni, il recupero dell imposta pagata sugli acquisti; - operazioni non imponibili: sono le operazioni, che pur mancando del requisito della territorialità, devono comunque essere formalizzate (fatturate, registrate). Consentono la detrazione dell IVA sugli acquisti, anche se su di esse non si applica l imposta; - operazioni esenti: sono le operazioni in regime IVA (devono essere fatturate, registrate, ecc.) su cui, per espressa disposizione di legge, non si applica l imposta. Queste operazioni sono elencate nell art. 10 del DPR 633/72. L effettuazione di operazioni esenti limita la detraibilità dell IVA sugli acquisti. - Operazioni escluse: sono le operazioni per le quali manca almeno uno dei requisiti richiesti (oggetto, soggetto, territorio) o che sono considerate tali per espressa disposizione di legge. Non devono sottostare agli adempimenti richiesti dalla legge (fatturazione, registrazione, ecc.) e comportano l indetraibilità dell IVA sugli acquisti relativi a tali operazioni. DEFINIZIONE DI VOLUME D AFFARI: E costituito dall ammontare delle cessioni e prestazioni in regime IVA (imponibili, non imponibili e esenti), effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno solare, al netto delle eventuali variazioni in diminuzione. Comprende le spedizioni o consegne dei beni e i pagamenti delle prestazioni di servizi effettuate nell anno solare e si determina la netto dell IVA addebitata al cliente distintamente indicata in fattura o inclusa nel prezzo di vendita. Dall entità del volume d affari dipende la possibilità di opzione per le LIQUIDAZIONI dell imposta trimestrale. La liquidazione dell IVA determinata come differenza tra l imposta sulle vendite e l imposta sugli acquisti, e l eventuale versamento, se a debito, deve essere effettuata con cadenza mensile. I contribuenti che nell anno precedente non hanno superato i limiti di g ,14 per le attività di prestazioni di servizi e di g ,90 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell IVA trimestralmente anziché mensilmente, versando su di essa gli interessi al tasso trimestrale dell 1%. L importo così determinato, se inferiore a g 25,82 dovrà essere versato insieme a quello relativo alla liquidazione periodica successiva, se superiore dovrà essere versato utilizzando la delega di versamento unificato F24. CENNI SULL IRPEF- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE L IRPEF, è stata istituita dal , le disposizioni ad essa relative sono state compiutamente riordinate nel T.U.I.R., approvato con il D.P.R. 917/1986, in vigore dall E un imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo ovunque prodotto dalle persone fisiche residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia da parte di persone fisiche non residenti. Si determina in base ad aliquote progressive. Si tratta di una progressività per scaglioni: il reddito viene frazionato e assoggettato alle aliquote corrispondenti agli scaglioni in cui il reddito stesso rientra. Il reddito complessivo è dato dalla somma dei seguenti redditi: 20

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