I MARCHI D'ORIGINE (INDICAZIONE D'ORIGINE DEI PRODOTTI)

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1 I MARCHI D'ORIGINE (INDICAZIONE D'ORIGINE DEI PRODOTTI) LA FATTISPECIE: - legittimità dell'apposizione dei marchi "made in Italy " o "Italy" sui prodotti realizzati al di fuori del territorio nazionale. DEFINIZIONE: - per marchio "made in Italy " si intende ogni parola o segno che indica la provenienza del prodotto sul quale è apposto (esempio - bandiera italiana + nome dell'azienda o "designed and styled in Italy" sul cartellino; o "made in Italy" sulla confezione ecc.); - non va confusa con le denominazioni di origine protette (DOP) o le indicazioni di origine protette (IGP) che hanno una propria disciplina e tutela in ambito comunitario e nazionale (proprietà industriale) così come con i marchi collettivi, regionali e di qualità. RATIO DELLA TUTELA: proteggere la qualità dei prodotti italiani e tutelare i consumatori. FONTI: Internazionali - Accordo di Madrid del 1967 (tutela amministrativa) tutela il consumatore evitando che quest'ultimo possa essere tratto in inganno circa la provenienza effettiva del prodotto acquistato. l'art 1 fa riferimento alle false e ingannevoli indicazioni di provenienza per tali da intendersi anche le indicazioni di origine quali Il "made in Italy" "Produced from..." dispone il fermo doganale (art. 1 d.p.r. 656/1968 di attuazione dell'accordo) prevede la possibilità di regolarizzazione della merce con l'asportazione della indicazione falsa/fallace Comunitarie - art reg. CEE n del e il Regolamento CE 450/2008 (Codice Doganale Comunitario) Si intendono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, ovvero, qualora alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi, si definisce come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Di fatto si può indicare l origine italiana se l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale del prodotto è avvenuta in Italia.

2 Il codice Doganale, negli allegati, prevede il tipo di lavorazione cui il prodotto deve essere sottoposto ai fini dell'ottenimento dell'origine; la Commissione è intervenuta altresì sia con linee guida che con Regolamenti ad hoc (es. nel settore tessile). A livello comunitario è inoltre in corso la revisione di un testo di Regolamento per la disciplina dell'etichettatura di origine, oggetto di dibattito in seno alla Commissione per le potenziali interferenze con il meccanismo del mercato comune. Recentemente è entrato in vigore il Regolamento Comunitario n. 1169/2011, che prevede nuove norme in materia di etichettature dei prodotti alimentari, ed è stato modificato quello già esistente sui prodotti tessili. Anche la Corte di Giustizia ha espresso perplessità sull'introduzione del "...made in" in quanto indebolirebbe il mercato comune, ad eccezione dei casi in cui il prodotto abbia specifiche qualità e caratteristiche..."deve considerarsi incompatibile con il Trattato un'eventuale normativa nazionale di uno Stato Membro che imponga l'obbligo della marcatura di origine per le merci importate; non vi è tuttavia nulla che impedisca l'apposizione volontaria del marchio di origine sia sulle produzioni nazionali che sulle merci importate (...es. made in Italy) qualora gli operatori desiderino fornire tale indicazione ai consumatori". (Causa C-207/83) Nazionali Esiste un obbligo di indicare il paese di provenienza? Cass. Pen n : l'obbligo di indicare l'origine estera del prodotto sussiste solo se le modalità d'uso del marchio dell'imprenditore italiano sono tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fabbricato all'estero è di origine italiana. Con l'eccezione di quanto sopra, e di alcune specifiche tipologie di prodotti, l'apposizione dell'etichettatura "made in" sulle merci commercializzate in Italia non è quindi obbligatoria; lo diventa se il prodotto è destinato in un paese che obbliga tale dicitura in base alle proprie normative interne (es. USA e Cina); Questo anche in virtù della sospensione applicativa (in attesa del decreto di attuazione) dell'art 6 lettera c) del Codice del Cosumo, D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, secondo cui i prodotti o le confezioni destinati al consumatore devono riportare chiaramente visibili e leggibili, tra le altre indicazioni, anche quella relativa al Paese di origine, se situato fuori dell'unione Europea. - la legge del n. 350 (finanziaria del 2004) art. 4/49 - ultima modifica - legge n. 166/2009 dispone che l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art 517 c.p.; costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estere dei prodotti o delle merci, l'uso di segni figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fuorviante di marchi aziendali.

3 esempi di falsa indicazione (bollino made in Italy su confezione esterna di merce prodotta in Cina da impresa cinese). esempi di fallace indicazione (bandiera italiana + nome dell'impresa su etichetta di merce prodotta in Cina da impresa cinese). La differenza tra falsa indicazione di provenienza e fallace indicazione di provenienza Secondo quanto è scritto nella norma, la falsa indicazione si configura nel caso di uso improprio dell indicazione Made in Italy per quei prodotti non di origine italiana. Per fallace indicazione si intende, invece, l uso di simboli, figure, marchi aziendali etc., che possono indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Per "provenienza" ai fini della qualificazione della fallace indicazione la giurisprudenza ha inteso quella imprenditoriale e non quella geografica; (Cass. Pen. 3352/2005: uso di "Verona-Italy, sede dell'impresa; è ritenuta non fallace l'indicazione di provenienza di un prodotto realizzato all'estero, in quanto indica la origine imprenditoriale). - con il Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 "disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale" l'art 4/49 della finanziaria si applica tuttavia anche ai casi di confusione sull'origine dei prodotti. "l'importazione e l'esportazione per farne commercio o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art 517 del codice penale". Tuttavia in alcune sentenze successive (Cass. Pen n L'uso "Ingam-Canosa" o "Ingam- Italia") non si è riscontrata la violazione pur essendo la merce prodotta all'estero, in quanto era stata correttamente indicata la sola origine imprenditoriale. Cass n distingue tra origine imprenditoriale/geografica, a seconda del tipo di prodotto. Ad esempio per i prodotti tessili, è importante la scelta del materiale e la tecnica produttiva, ma non certo l'ambiente territoriale dove si svolge il processo produttivo. Per prodotti alimentari, invece per origine deve intendersi evidentemente quelle geografica. Cass n (Design & Produced by Tashi srl, Rovereto Italy per capi di abbigliamento proveniente dalla Moldavia è fallace) si distingue in base al prodotto che in quanto apprezzato per le maestranze italiane, se queste sono straniere, può ingenerare confusione l'apposizione della indicazione di provenienza imprenditoriale italiana. - art. 517 c.p.: "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualitò dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila Euro"

4 Corte di Cass. Pen. n /2010 (orientamento consolidato): per origine della merce non deve intendersi il luogo di fabbricazione totale (o parziale) della merce ma la provenienza da un determinato produttore che se ne assume la responsabilità sotto i vari profili, in particolare quello della qualità. La Corte sostiene infatti che l'induzione in inganno prevista dall'art 517 c.p. riguarda la provenienza o la qualità del prodotto. L'origine e la provenienza sono funzionali alla qualità, che in realtà è l'unico elemento fondamentale, posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. - art. 15 Legge 23 luglio 2009 n. 99 (tutela penale dei diritti di p.i.) integra l'art 4 comma 49 della finanziaria 2004: per fallace indicazione deve intendersi anche l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'italia senza l'indicazione precisa ed evidente del Paese di produzione e idonea indicazione atta ad evitare errori sulla reale origine estera. - art. 16 D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (tutela amministrativa e penale del "full made in Italy") - prodotti interamente italiani - Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. abroga la sanzione penale per l'apposizione del marchio di azienda italiana su prodotti provenienti dall'estero e trasforma l'illecito da penale in amministrativo prevedendo una sanzione da 10 a Euro oltre la confisca introduce il reato di abuso di "full made in Italy" (...chiunque usi un segno volto a comunicare che il prodotto è stato interamente realizzato in Italia come 100%. made in Italy, 100% Italia, " tutto italiano e simili...è punito con le pene previste dall'art 517 c.p.). Tutele: in sede penale (finanziaria 2004 sul "made in Italy" e d.l. 135/2009 "full made in Italy") amministrativa (accordo di Madrid del 1967; L n. 55 sul "made in Italy" settoriale; in sede civile (con il Codice del Consumo per pratiche commerciali ingannevoli sul luogo provenienza extra EU; con le norme sulla concorrenza sleale) le tre tutele possono sovrapporsi. L uso improprio di indicazioni di vendita che presentano il prodotto come interamente realizzato in Italia è punito con le pene previste dall art. 517 c.p. ovvero la reclusione fino a due anni o multa fino a Euro, aumentate di un terzo. Si potrà inoltre disporre il sequestro della merce all'atto della semplice immissione dei prodotti nel territorio nazionale. Le false indicazioni di provenienza o di origine e le fallaci indicazioni sono invece punite con le pene di cui all art. 517 c.p. senza l aumento di un terzo delle stesse.

5 L'art. 4 comma 49 quater della legge 350/2003 affida alle camere di commercio il potere sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura delle merci con riferimento all'origine dei prodotti. Sanatorie: La normativa in vigore prevede che la falsa indicazione può essere sanata sul piano amministrativo apponendo sul prodotto l esatta indicazione dell origine o asportando o cancellando la stampigliatura Made in Italy. Anche la fallace indicazione può essere sanata sul piano amministrativo con l asportazione a carico del contravventore delle indicazioni che inducono a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. L'importatore al momento dell'operazione doganale di importazione può presentare all'autorità doganale una dichiarazione nella quale si impegna a regolarizzare la merce al momento della commercializzazione indicando al consumatore le precise informazioni sull'origine. possibili contrasti normativi con: art.3 Cost. violazione del principio di uguaglianza in quanto la norma riguarda solo i marchi italiani. Art. 28 Trattato CEE: regola il principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, sancendo il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (Corte Giustizia C-120/78) ostacolo agli scambi intracomunitari. che impongono ai prodotti importati un adeguamento oneroso (v. anche sentenza Cass n. 248). - Legge 8 aprile 2010 n. 55 (legge Reguzzoni - Versace) sull'etichettatura dei prodotti made in Italy, riguarda solo i settori tessile calzaturiero, conciario, dei divani, specificando le lavorazioni essenziali e consentendo l'indicazione del "made in Italy " solo per prodotti finiti, o se almeno due delle fasi indicate sono eseguite sul territorio nazionale e per le rimanenti sia comunque verificabile la tracciabilità (altrimenti vi è l'obbligo di indicare lo stato di provenienza). Detta anche nuove regole circa le caratteristiche di qualità che i prodotti devono avere per il rispetto della salute di chi li utilizza, prevede pene e sanzioni per le aziende che producono false dichiarazioni circa la tracciabilità delle fasi di lavorazione. Conclusioni: all'atto dell'importazione di prodotti da Paesi extra UE l'importatore/produttore potrà non specificare il luogo di origine del prodotto e presentare all'autorità doganale un'attestazione con cui si impegna a regolarizzare la merce al momento della commercializzazione con le precise informazioni per il consumatore, tranne i casi in cui non sia obbligatoriamente richiesta l'indicazione di origine (ad esempio per alcuni prodotti quali i prodotti alimentari ed i giocattoli). L'imprenditore può apporre segni o menzioni che qualifichino il prodotto come italiano solo, tuttavia, se utilizza il proprio marchio di impresa: questo, quale segno distintivo, identifica la provenienza del prodotto da un determinato produttore, ovvero la nazionalità e il nome del produttore, idoneo ad offrire garanzie inerenti la qualità del prodotto. (caso di apposizione della

6 dicitura "ITALY" accanto al marchio, alla denominazione sociale e all'indirizzo della sede del produttore italiano senza che vi fosse alcun riferimento all'origine estera dei prodotti - Cass. Pen. 3352/2004; 13712/2005). Avv. Giovanni Ballone Burini

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