REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

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1 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Organismo di Mediazione Iscritto al n. 150 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia Edizione ottobre 2014

2 INDICE 1.Ambito di applicazione pag.4 2.Avvio della procedura, nomina del mediatore e fissazione del primo incontro di mediazione pag.4 3.Il mediatore, funzione e caratteri pag.9 4.Mediatori ausiliari e comitato di studio pag Incompatibilità del mediatore pag.11 6.La ricusazione del mediatore pag.12 7.Le specifiche competenze dei mediatori pag.13 7bis.Competenza dell Organismo di Mediazione e luogo di svolgimento della mediazione. pag.14 8.L'incontro di mediazione e lo svolgimento della procedura. Pag16 9.Esito dell'incontro e conclusione della mediazione pag La proposta di conciliazione ex art. 11 D.Lgs.28/ Efficacia esecutiva del verbale di accordo e sua esecuzione pag. 25 pag. 27 2

3 12.Rapporti con la funzione giurisdizionale pag Riservatezza pag Diritto di accesso pag L indennità di mediazione pag Sospensione o cancellazione dell'organismo di mediazione pag Tirocinio assistito pag Entrata in vigore e modifiche al regolamento pag Legge applicabile pag. 36 ALLEGATI A) Codice deontologico UIA 2002 B) Codice deontologico di l'alternativa Camera di Mediazione Indipendente C) Scheda di valutazione D) Tariffario E) Scheda tecnica del servizio di mediazione on line 3

4 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione delle controversie, civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che le parti in conflitto si determinano a comporre ai sensi e per gli effetti del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e quindi, in particolare, in forza dell art. 5 primo comma del predetto decreto, dell invito di un giudice, di una previsione contrattuale (compromesso o clausola compromissoria), nonché, infine, in virtù di un accordo maturato successivamente all insorgere della lite. Detto regolamento uniforma tutti i procedimenti di mediazione amministrati da L Alternativa Camera di Mediazione Indipendente (in proseguo l Alternativa o Organismo di mediazione) su tutto il territorio nazionale. 2. Avvio della procedura nomina del mediatore e fissazione del primo incontro di mediazione La procedura di mediazione si promuove mediante il deposito della relativa domanda presso la sede di Reggio Emilia, ovvero presso una delle altre unità territoriali dell Alternativa. La domanda può essere redatta, a scelta della parte istante, sul modulo all uopo predisposto da l Alternativa, scaricabile dal sito internet della stessa, ovvero su carta libera e può essere depositata: o in originale cartaceo; o a mezzo posta raccomandata A/R; o a mezzo PEC all indirizzo: pec@pec.mediazioneindipendente.it; 4

5 o a mezzo trasmissione telefax al numero della sede o dell unità territoriale scelta. Il deposito in originale cartaceo presso le unità territoriali, può essere espletato anche mediante consegna della domanda presso gli studi professionali dei responsabili delle predette unità, il cui nominativo e indirizzo di studio verrà pubblicato sul sito internet dell Organismo. Non si accettano domande di mediazione presentate con modalità difformi da quelle suindicate precisandosi che, nel caso in cui una medesima controversia sia oggetto di più domande di mediazione, questa si svolge avanti all Organismo adito per primo. Per stabilire la priorità si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione di deposito della domanda di mediazione. La domanda di mediazione deve contenere: o i nominativi o la denominazione sociale delle parti coinvolte, i relativi indirizzi e recapiti; o il nominativo, l indirizzo ed i recapiti dell eventuale professionista, avvocato, consulente o persona di fiducia che le rappresenta o una sommaria descrizione della natura e dei termini del conflitto, secondo quanto previsto dall art. 4 secondo comma del D.lgs 28/2010, nonché l indicazione del valore della lite; o la documentazione che l istante ritiene utile allegare. Nel caso in cui la procedura di mediazione abbia ad oggetto le controversie indicate dall art.5 co.1bis del D.Lgs n.28/2010, è 5

6 obbligatorio allegare alla domanda di mediazione o in alternativa depositare presso la segreteria dell Organismo entro il giorno fissato per il primo incontro di mediazione, procura scritta nella quale la parte istante conferisce mandato al legale indicato nella domanda di mediazione, di prestare l assistenza alla procedura di mediazione prevista dagli artt. 5 co.1bis e 8 co.1 del D.Lgs. n.28/2010. Nel caso in cui la domanda di mediazione sia presentata con una modalità diversa dal deposito in originale cartaceo, alla medesima dovrà essere allegata la distinta del bonifico bancario attestante il versamento della somme relativa alle spese di avvio della procedura, così come determinate dall allegato tariffario. In caso di deposito in originale cartaceo, l istante, contestualmente al medesimo, dovrà provvedere alla corresponsione della predetta somma. In difetto di pagamento dei diritti di segreteria la domanda di mediazione non verrà amministrata. L Alternativa, ricevuta la domanda di mediazione, provvede, entro due giorni, alla nomina del mediatore e fissa la data, l ora e il luogo del primo incontro di mediazione, che si terrà entro trenta giorni dal deposito della domanda medesima. I termini suindicati hanno carattere meramente ordinatorio (non vincolante) e, come tali, potranno subire variazioni in ragione delle concrete esigenze organizzative dell'organismo di mediazione. Affinché il procedimento di mediazione possa avere inizio è necessario che il mediatore designato sottoscriva la dichiarazione di imparzialità rispetto 6

7 alle parti ed all'oggetto della proposta mediazione, nei termini di cui al successivo articolo 3. L Alternativa provvede personalmente a tutte le comunicazioni previste o necessitate dalla procedura di mediazione, compresa dunque la comunicazione a tutte le parti indicate nella domanda di mediazione dell avvenuto deposito della stessa e ciò con ogni mezzo idoneo ad assicurarne e ad attestarne la ricezione. La comunicazione alla parte che non ha presentato la domanda di mediazione conterrà copia di detta domanda, nonché l invito a comunicare almeno tre giorni prima della data fissata per il primo incontro la sua adesione al tentativo di mediazione. Nella comunicazione sarà anche indicato l ammontare delle indennità che le parti dovranno corrispondere nei termini di cui al successivo art. 15, determinato sulla base del tariffario adottato dall organismo di mediazione e liquidato in via provvisoria considerando il valore della lite indicato nella domanda di mediazione. La parte nei cui confronti la domanda di mediazione è stata proposta, aderendo alla procedura di mediazione, potrà far pervenire a l Alternativa, con una delle modalità di deposito previste per l inoltro della domanda di mediazione: o il nominativo, l indirizzo ed il recapito dell eventuale professionista, avvocato, consulente o persona di fiducia che la rappresenta o uno scritto illustrante la sua posizione sui fatti e sulla controversia, così come descritti nella domanda di mediazione, nonché le eventuali 7

8 domande, ragioni o pretese che intende a sua volta proporre nei confronti della parte istante; o la documentazione che ritiene opportuno allegare a sostegno della sua posizione. Nel caso in cui la procedura di mediazione abbia ad oggetto le controversie indicate dall art.5 co.1bis del D.Lgs n.28/2010,è obbligatorio allegare al documento di adesione alla procedura di mediazione, o in alternativa depositare presso la segreteria dell Organismo entro la data del primo incontro di mediazione, procura scritta nella quale la parte invitata conferisce mandato al legale indicato nel modulo di adesione, di prestare l assistenza alla procedura di mediazione prevista dagli artt. 5 co.1bis e 8 co.1 del D.Lgs. n.28/2010. La domanda di mediazione può essere presentata anche congiuntamente dalle parti. In tal caso non sono dovuti i diritti di segreteria e si procede all immediata nomina del mediatore, con contestuale fissazione della data del primo incontro nei successivi trenta giorni. All atto del deposito della domanda congiunta le parti hanno la facoltà di scegliere, nell elenco dei mediatori depositato presso la segreteria dell Organismo di mediazione (consultabile anche sul sito internet il nominativo del mediatore cui affidare la gestione della proposta mediazione. L Alternativa procederà alla designazione del mediatore indicato dalle parti solo ed esclusivamente se la scelta viene formulata di comune accordo. 8

9 Nel caso in cui il mediatore designato non accetti l incarico, ovvero vi rinunci successivamente, nei casi previsti dal successivo art. n. 5, 1 e 2 comma, oppure nel caso in cui venga ricusato a norma dell art. 6, l'organismo di mediazione darà immediata comunicazione alle parti del nominativo del nuovo mediatore non appena designato il medesimo. Nel caso in cui il mediatore rinunciatario sia stato designato su concorde indicazione delle parti queste avranno la facoltà di indicare un nuovo mediatore, sempre fra quelli operanti per conto di l Alternativa, purché vi provvedano nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione della rinuncia del mediatore già designato. In difetto di indicazione, il nuovo mediatore verrà designato d ufficio dall Organismo di mediazione. 3. Il mediatore, funzione e caratteri Il mediatore designato da l Alternativa, o su comune accordo delle parti, esegue personalmente la prestazione. Il mediatore ha il compito di aiutare le parti a comporre spontaneamente la controversia tra loro in atto, trovando un accordo soddisfacente per entrambe. Il mediatore non è un giudice ed, all effetto, non decide la controversia, ne può imporre alle parti la soluzione della medesima. In caso di designazione d ufficio da parte dell Organismo di mediazione, il mediatore è scelto con criterio turnario, in ragione delle proprie specifiche competenze e della tipologia di laurea posseduta, nell elenco dei mediatori che operano per conto dell Organismo stesso, che è depositato presso la 9

10 segreteria dell Organismo di mediazione ed è consultabile anche via internet sul sito dell Organismo medesimo. In caso di indicazione congiunta delle parti, l Organismo designerà il mediatore da queste scelto. Tutti i mediatori dell Organismo sono professionisti formati ad hoc, nel rispetto degli standard di accreditamento previsti dall art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e sono soggetti ad aggiornamento continuo rispetto alle tecniche di mediazione. Nello svolgimento del suo incarico il mediatore rispetta le norme del codice deontologico UIA 2002 e del codice deontologico di L Alternativa Camera di Mediazione Indipendente (allegati al presente regolamento sub. lettere A e B). Conseguentemente il mediatore garantisce la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti ed all oggetto della controversia. A tal fine, all atto della accettazione dell incarico, il mediatore deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità di cui all art. 14, comma secondo, lettera a) D.lgs 28/2010, assicurando siffatta condizione di terzietà lungo tutta la procedura di mediazione. Pertanto, qualora nel corso dell espletamento dell incarico, il mediatore ravvisi circostanze sopravvenute tali da minare la sua condizione di terzo imparziale deve sospendere immediatamente la procedura e chiedere di essere sostituito. Parimenti il mediatore non deve accettare l incarico qualora sussistano ab origine condizioni di parzialità rispetto alle parti in lite. Il mediatore che non accetta l incarico o vi rinunci nei casi summenzionati è sostituito a cura dell Organismo di mediazione entro un giorno 10

11 lavorativo. Trattandosi di mediatore designato su concorde scelta delle parti queste hanno la facoltà di indicare un nuovo mediatore. 4. Mediatori ausiliari e comitato di studio Il consiglio direttivo di l Alternativa, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità anche tecnica della controversia, ovvero vi sia richiesta del mediatore designato, può affiancargli un mediatore ausiliario. I mediatori ausiliari sono scelti con criterio turnario, in ragione delle specifiche competenze e della tipologia di laurea posseduta, sempre nella lista dei mediatori depositata presso la segreteria dell Organismo di mediazione. Il mediatore designato e l eventuale mediatore ausiliario a lui affiancato, compongo il comitato di studio, cui è demandato l esame della controversia e la redazione di tutti gli atti previsti dalla procedura di mediazione. La nomina di uno o più mediatori ausiliari non comporta costi aggiuntivi per le parti. 5. Incompatibilità del mediatore Non può essere nominato mediatore di una specifica controversia, neppure con funzioni ausiliarie, colui che assista o abbia assistito, per ragioni professionali, taluna delle parti in conflitto negli ultimi tre anni. Neppure può assumere le funzioni di mediatore colui che sia socio, associato o eserciti nello stesso studio del professionista che assiste una delle parti in 11

12 lite. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Per il mediatore, anche ausiliario, trovano inoltre applicazione gli obblighi di astensione previsti dagli art. 51, 815 c.p.c. e dall art 14bis del D.M. n.180/2010. Il mediatore, chiuso il procedimento da lui amministrato, non potrà svolgere funzioni di consulente, difensore, arbitro o intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 6. Ricusazione del mediatore Nel caso in cui il mediatore violi gli obblighi di astensione previsti dagli art. 51 e 815 c.p.c. e dall art 14bis del D.M. n.180/2010, ciascuna parte ha la facoltà di ricusarlo con istanza motivata da depositarsi, a pena di decadenza, due giorni prima della data fissata per il primo incontro di mediazione presso la segreteria del Organismo di mediazione. Sull istanza di ricusazione decide, con insindacabile giudizio, il consiglio direttivo dell Organismo di mediazione entro cinque giorni dal deposito dell istanza. 12

13 7. Le specifiche competenze dei mediatori Si da atto che i mediatori che operano per conto di L Alternativa Camera di Mediazione Indipendente hanno maturato una specifica e significativa esperienza nelle seguenti materie: o Avv. Pierpaola Belpoliti: diritto delle locazioni, recupero crediti, infortunistica stradale, diritto di famiglia, successioni e divisioni ereditarie, contrattualistica e diritto del Lavoro; o Avv. Claudio Cappa: diritto delle locazioni e del condominio, diritto successorio e divisioni ereditarie, recupero crediti e contrattualistica; o Dott. Fortunato Faroni: diritto societario, controllo di gestione, pianificazione e gestione finanziaria, contenzioso tributario, operazioni straordinarie; o Avv. Mariangela Furnari: diritto bancario, diritto fallimentare e diritto societario; o Avv. Raffaele Mantovani: diritto commerciale, diritto societario e contrattualistica; o Avv. Sarha Mineo: infortunistica, recupero crediti, comunione e condominio, diritto delle locazioni e diritto di famiglia; o Avv. Caterina Pezzoni: diritto di famiglia e delle successioni, recupero crediti, infortunistica, responsabilità medica, diritto del lavoro e previdenziale; o Avv. Mario Pollacci: contenzioso tributario, contrattualistica societaria e bancaria, operazioni straordinarie, fiscalità societaria e bancaria, 13

14 successioni e recupero crediti; o Avv. Eva Chiara Romano: diritto civile, infortunistica, diritto di famiglia; o Avv. Carlo Alberto Sacchi: condominio e locazioni, testamento e successioni, contratti d impresa, diritto di famiglia e dei minori, infortunistica stradale e risarcimento del danno da responsabilità civile, tutela del consumatore; o Avv. Rinaldo Rino Simonini: locazioni, comodato e affitto, infortunistica stradale e risarcimento danni da responsabilità civile, successioni, divisioni, diritti reali, diritto di famiglia. Per maggiori informazioni sulla carriera professionale di ciascun mediatore è possibile consultare il curriculum vitae sul sito internet di L Alternativa Camera di Mediazione Indipendente. 7bis Competenza dell Organismo di Mediazione e luogo di svolgimento della mediazione. L Organismo ai sensi dell art.4 co.1 del D.Lgs. n.28/2010, può svolgere procedure di mediazione, aventi ad oggetto controversie le quali ricadono, a norma delle disposizioni processuali vigenti in materia, nella competenza territoriale del giudice nel cui circondario sono ricomprese le sedi dell Organismo accreditate presso il Registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia. In ogni caso né i membri della segreteria né il mediatore o i mediatori nominati, sono tenuti a rilevare l eventuale incompetenza territoriale dell Organismo. Rimane quindi in capo alla parte istante e al suo legale, la 14

15 responsabilità derivante dalla applicazione delle norme processuali sulla competenza territoriale ai fini della individuazione dell organismo di mediazione. La normativa disciplinante la competenza territoriale dell Organismo di mediazione potrà essere derogata nel caso in cui: a) vi sia la presentazione di una istanza di mediazione congiunta presentata ai sensi dell art. 2 del presente regolamento ; b) sia allegato alla istanza un accordo intervenuto tra le parti che vada derogare, a norma di quanto disposto dall art 28 c.p.c., la normativa sulla competenza territoriale prevista dal c.p.c; c) la parte invitata al procedimento di mediazione accetti l invito non eccependo l incompetenza dell Organismo. La competenza dell Organismo potrà essere ampliata attraverso la sottoscrizione di accordi con organismi terzi ai sensi dell art 7 co.2 lett. c) del D.M n.180. Di detti accordi, oltre che essere comunicati al Ministero di Giustizia per il successivo inserimento nel registro, verrà data idonea pubblicità e divulgazione nel sito internet dell Organismo. Gli incontri di mediazione, si svolgono presso la sede dell Organismo o presso le altre sedi territoriali del medesimo, sempre nel rispetto della normativa sulla competenza territoriale come disciplinata dai commi precedenti. Gli incontri potranno altresì svolgersi attraverso l uso di strumenti telematici così come previsto dagli artt. 3 comma IV e 16 comma III del D.Lgs n.28/2010, qualora tutte le parti che abbiano aderito al procedimento di mediazione ne facciano richiesta all Organismo. Gli incontri in modalità 15

16 telematica si svolgeranno attraverso le specifiche tecniche descritte nell allegato sub. E al presente regolamento. A scelta del responsabile dell Organismo l incontro di mediazione può avere luogo anche presso uno degli studi professionali dei mediatori. Il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione può essere derogato con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell Organismo e, all effetto, la mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo, scelto, appunto, unanimemente da tutti i soggetti del procedimento. 8. L incontro di mediazione e lo svolgimento della procedura Le parti partecipano all incontro personalmente o, trattandosi di persone giuridiche, a mezzo di un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, i cui titoli giustificativi vanno depositati, presso la segreteria dell Organismo di mediazione, al momento del deposito della relativa domanda o della comunicazione di adesione alla procedura, ovvero, da ultimo, in occasione del primo incontro di mediazione. Le parti sono, altresì, libere di farsi assistere o rappresentare da professionisti di fiducia, avvocati, da rappresentanti delle associazioni dei consumatori o di categoria. Nel caso in cui la procedura di mediazione abbia ad oggetto controversie indicate dall art. 5 co. 1bis del D.lgs. n. 28/2010 è fatto obbligo alle parti di partecipare al primo incontro di mediazione e ai successivi incontri, con l assistenza di un avvocato, munito di procura così come descritta nel precedente art. 2 del regolamento. In detti casi la mancata partecipazione agli incontri di mediazione senza l ausilio della assistenza legale comporterà per l Organismo l impossibilità 16

17 di dar seguito o proseguire il tentativo di mediazione. L Alternativa raccomanda in ogni caso, la presenza personale delle persone direttamente coinvolte nella controversia, durante lo svolgimento degli incontri di mediazione. E in ogni caso facoltà del mediatore richiedere a tutti o ad alcuni degli incontri, la presenza personale delle persone direttamente coinvolte nella controversia, qualora essa, in ragione delle specificità della materia del contendere, sia ritenuta opportuna per il successo della mediazione. Le parti sono invitate a comunicare alla segreteria dell Organismo di mediazione, almeno tre giorni prima della data fissata per l incontro di mediazione, il nominativo di tutti coloro che interverranno all incontro medesimo. L incontro di mediazione ha luogo anche qualora la parte o le parti invitate in mediazione non aderiscono alla procedura o rifiutino di aderirvi. In tali ipotesi il mediatore svolgerà l incontro con la sola parte istante. La procedura di mediazione si chiude d ufficio al primo incontro in caso di mancata comparizione di tutte le parti nei cui confronti è stata proposta la domanda di mediazione ovvero di espresso rifiuto delle stesse ad aderirvi, fatta salva la possibilità per il mediatore, a fronte di espressa richiesta della parte istante, di formulare la proposta di cui all articolo 10, ricorrendone i presupposti. In ogni caso il mediatore redige il verbale negativo dando atto dei nominativi della o delle parti non comparse. Nel primo incontro di mediazione ex. art. 8 co.1 del D.Lgs n.28/2010 il mediatore nominato chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 17

18 svolgimento della mediazione, illustrando loro le caratteristiche della procedura e il ruolo del mediatore durante tutto il suo svolgimento e indagando inoltre sulla volontà delle parti e dei loro legali di dar corso al tentativo di mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Il mediatore, sempre durante detto primo incontro, deve altresì spiegare alle parti il contenuto, gli effetti e le conseguenze della proposta prevista dall art. 11 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, nonché i presupposti ed i criteri che è tenuto a rispettare per formularla (cfr. art. 10 del presente regolamento). All esito del primo incontro, qualora le parti neghino il loro consenso alla prosecuzione del tentativo di mediazione, il mediatore redige verbale conclusivo del procedimento di mediazione, dando atto nello stesso di tutte le attività informative compiute e prescritte nei due commi precedenti, nonché da atto della volontà delle parti intervenute di non dar corso ulteriore alla procedura di mediazione, eventualmente riportando su richiesta,dichiarazioni specifiche delle parti intervenute e dei loro legali ed eventuali ipotesi transattive avanzate dalle stesse, fatto in ogni caso salvo il rispetto della riservatezza di cui al successivo art. 13 del presente regolamento. Rimane comunque salva la possibilità per il mediatore, a fronte di espressa richiesta delle parti intervenute al primo incontro, di formulare la proposta di cui all articolo 10, ricorrendone i presupposti. Qualora, il procedimento dovesse concludersi a norma del comma 18

19 precedente, saranno dovute all Organismo da ciascuna parte le sole spese di avvio del procedimento così come disciplinate dall art 15 del presente regolamento oltre le spese vive sostenute dall Organismo e debitamente documentate dallo stesso, fatto salvo il caso in cui le parti dovessero chiedere al mediatore di formulare la proposta di cui all articolo 10; in questo caso sarà dovuta all Organismo dalla parte richiedente anche le spese di mediazione così come disciplinate dall art 15 del presente regolamento. All esito del primo incontro qualora le parti manifestino il loro consenso alla prosecuzione del tentativo di mediazione, le stesse autorizzano per iscritto il mediatore al proseguimento della procedura. Con la sottoscrizione di detta autorizzazione saranno dovuti da ciascuna parte autorizzante all Organismo le indennità di mediazione così come stabilite dall art 15 del presente regolamento. In ogni caso, con la sottoscrizione, già in sede di primo incontro di mediazione, del verbale di accordo da parte dei soggetti intervenuti al procedimento, fa sorgere in capo all Organismo il diritto a pretendere da ciascuna parte sottoscrivente le intere indennità di mediazione così come stabilite dall art. 15 del presente regolamento. La procedura di mediazione dovrà avere seguito preferibilmente nel medesimo giorno in cui si è tenuto il primo incontro di mediazione, salvo che per ragioni organizzative dell Organismo, del mediatore o delle parti intervenute, non risulti necessario fissare un ulteriore incontro per la prosecuzione. 19

20 La segreteria dell Organismo non potrà concedere alle parti più di un rinvio, per l espletamento del primo incontro di mediazione, il quale comunque non potrà essere superiore a 15 giorni dal giorno originariamente fissato dalla segreteria per lo svolgimento del primo incontro. Il mediatore conduce personalmente tutte le sessioni della procedura di mediazione, senza formalità di procedura e quindi con le modalità che ritiene più opportune, tenuto conto del merito della controversia, delle aspettative e delle esigenze delle parti, che potranno essere sentite sia in sessioni congiunte, sia in sessioni separate. Al di fuori delle sessioni separate le parti non possono effettuare comunicazioni riservate al mediatore, eccezione fatta per quelle necessarie per le finalità organizzative della procedura che, come tali, sono sempre ammesse. In ragione della complessità della controversia e delle esigenze sorte nel corso del procedimento, il mediatore è libero di fissare altri incontri avendo cura di rispettare la durata massima della procedura fissata in tre mesi ai sensi dell art. 6 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28. Detto termine potrà essere sempre comunque prorogato su espressa e unanime volontà manifestata per iscritto, delle parti partecipanti alla procedura di mediazione. In particolare è opportuno che il mediatore aggiorni la procedura, rinviandola ad altro incontro, qualora sia necessario che le parti analizzino specifiche proposte, raccolgano nuove informazioni o nuovi documenti 20

21 reputati utili per l agevole e profittevole continuazione del negoziato. Se richiesto dalle parti, il mediatore, qualora ritenga che i fatti in lite siano stati adeguatamente esaminati ed approfonditi, potrà formulare proposte in ordine alla possibile ed appropriata soluzione della controversia. Dette proposte, se non fatte proprie dalle parti, dovranno intendersi come non formulate e pertanto non saranno oggetto di verbalizzazione, salvo che il mediatore ritenga che vi siano i presupposti per formulare la proposta di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell art. 11 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, o una tale richiesta venga avanzata dalle parti. Qualora il merito della vertenza richieda specifici accertamenti tecnici, il mediatore può farsi assistere da un consulente tecnico da individuarsi, in relazione alla specifica competenza, negli elenchi dei consulenti e/o periti tenuti presso il Tribunale nella cui circoscrizione si svolge la mediazione. La scelta del consulente tecnico è demandata al mediatore e, in tal caso, è subordinata al preventivo consenso delle parti che devono assumersi i relativi oneri economici in parti eguali. Alla scelta del consulente tecnico possono provvedere anche le parti, purché di comune accordo. In caso di disaccordo decide il mediatore. Scelto il consulente e raccolta la sua disponibilità ad accettare l incarico, il mediatore fisserà un incontro ad hoc per definire con il medesimo ed in contraddittorio con le parti, il quesito da sottoporgli, il termine entro il quale dovrà consegnare la propria relazione e l ammontare del suo compenso, che dovrà essere appunto liquidato alle parti in eguale misura con i tempi e le modalità concordate con il tecnico. 21

22 Il tecnico, redatta la relazione, dovrà consegnarla al mediatore affinché la stessa possa essere valutata in contraddittorio con le parti, alla presenza del tecnico medesimo. Il mediatore deve redigere il processo verbale della mediazione che deve riportare i dati completi delle parti, nonché dei professionisti e/o dei consulenti che le rappresentano o le assistono. Nel processo verbale il mediatore può altresì riportare: o le dichiarazioni delle parti che le stesse chiedono di verbalizzare; o le decisioni, anche di carattere organizzativo, assunte dal mediatore di propria iniziativa o d intesa con le parti; o la fissazione di nuovi incontri; o la designazione del consulente tecnico ed i conseguenti adempimenti, quali la formulazione del quesito e le modalità ed il termine di redazione della relazione peritale; o l attestazione della chiusura della procedura di mediazione nei termini di cui agli articoli 9 e Esito dell incontro e conclusione della mediazione Ciascuna parte è libera di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, fermo restando l obbligo di corrispondere a l Alternativa l indennità di mediazione determinata a termini di cui all articolo 15 del presente regolamento. La procedura di mediazione si considera conclusa quando: o una o più parti non aderiscono alla domanda di mediazione, fatto salvo 22

23 quanto previsto dall articolo 10; o le parti all esito del primo incontro manifestino al mediatore la loro volontà di non dare seguito al tentativo di mediazione. o una delle parti abbandona la procedura, salvo che la stessa non coinvolga più di due parti e quelle rimaste si determinino a proseguire il procedimento; o le parti raggiungono amichevolmente una conciliazione e all effetto un accordo; o il mediatore formula la proposta conciliativa ex art. 11 D.lgs 28/2010 che le parti accettano; o una delle parti non accetta la proposta formulata dal mediatore; o il mediatore riscontra l impossibilità di addivenire ad una conciliazione e ne da notizia alle parti; o siano decorsi più di tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo che le parti non si determinino a proseguire nel tentativo di mediazione. In caso di fallimento della mediazione, il mediatore redige verbale negativo, che contiene la proposta di cui all articolo 10, se formulata. Qualora una o più parti non abbiano aderito alla domanda di mediazione, il verbale da atto della loro mancata partecipazione. Il verbale negativo non può in nessun caso contenere riferimenti alle dichiarazioni rese dalle parti (fatte salve quelle che le parti richiedono espressamente di verbalizzare) o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o dettagliare le ragioni del mancato accordo. 23

24 In caso di conclusione positiva della mediazione il mediatore redige il relativo verbale, al quale viene allegato il testo dell accordo raggiunto tra le parti sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi legali ai sensi e per gli effetti dell art. 12 D.Lgs n.28/2010. Qualora sorga la necessità di trascrivere l accordo presso i registri immobiliari ai sensi dei n.ri 12bis e 13 dell art del c.c. le firme delle parti dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Detto pubblico ufficiale potrà essere scelto di comune accordo tra le parti, o in caso di disaccordo verrà scelto dal mediatore. Nei casi di maggiore complessità le parti, d intesa con il mediatore, possono rinviare ad un momento successivo la redazione del vero e proprio accordo negoziale tra le stesse perfezionato. Gli eventuali oneri fiscali e notarili derivanti dall accordo sono a carico delle parti in misura eguale ovvero nella misura dalle stesse negozialmente determinata. Il verbale di mediazione è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l autografia delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere; qualora le parti sottoscrivano il verbale per il tramite di loro rappresentanti o procuratori, al verbale devono essere allegate le relative procure. Il verbale di mediazione è depositato presso la segreteria di Alternativa che ne rilascia copia alle parti che ne facciano richiesta. La segreteria provvede altresì a trasmettere al Giudice, che ne faccia richiesta, ai sensi dell art. 13 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, la proposta formulata ai sensi dell articolo 11 del medesimo decreto. 24

25 In caso di mancato accordo, qualora non sia stata formulata la proposta ex art. 11 D.lgs 28/2010, è facoltà del mediatore proporre alle parti il ricorso ad altra procedura ADR, ovvero al procedimento arbitrale. Al termine della procedura di mediazione il mediatore consegna a ciascuna parte la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento sub lett. C. Detta scheda, debitamente compilata e sottoscritta da ciascuna parte, dovrà essere consegnata alla segreteria dell Organismo di mediazione che ne curerà la spedizione, a mezzo lettera raccomandata, al Ministero di Grazia e Giustizia. 10. La proposta di conciliazione ex art. 11 D.lgs 28/2010 I mediatori di L Alternativa Camera di Mediazione Indipendente hanno la facoltà di formulare alle parti la proposta di conciliazione prevista dall art. 11 del D.lgs 28/2010. Pertanto detta proposta di conciliazione può essere formulata dal mediatore di sua iniziativa, su richiesta di una delle parti o su richiesta congiunta delle stesse. In ogni caso il mediatore può formulare la proposta ex art. 11 D.lgs 28/2010 solo se nel corso del procedimento sono emersi elementi sufficienti per la definizione della vertenza. Infatti la formulazione della proposta di conciliazione presuppone che i fatti in lite siano stati adeguatamente esaminati, discussi ed approfonditi e che, all effetto, il mediatore sia in condizioni di pronunciarsi con assoluta cognizione di causa. Pertanto, qualora la proposta di conciliazione venga richiesta da una o da tutte le parti, il mediatore è libero di rinviare la formulazione della proposta, subordinandola all approfondimento, anche documentale, 25

26 di determinate tematiche del conflitto. Trattandosi di richiesta congiunta delle parti, qualora queste insistano per la formulazione della proposta, il mediatore vi provvederà, dando tuttavia atto dei profili della vertenza che a suo giudizio avrebbero meritato un approfondimento. Nelle materie soggette a mediazione preventiva obbligatoria, di cui all art. 5 del D.lgs 28/2010, il mediatore può formulare la proposta di conciliazione anche in caso di mancata adesione della parte invitata in mediazione, qualora la parte istante ne faccia richiesta per iscritto, provvedendo al contestuale versamento dell indennità di cui all articolo 15. In tal caso, la valutazione della sussistenza o meno degli estremi per la formulazione della proposta è rimessa all esclusivo giudizio del mediatore, che può condizionarla alla presentazione da parte dell istante di ulteriori documenti o all approfondimento delle tematiche del conflitto. All effetto, qualora il mediatore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non vi siano i presupposti per formulare la proposta di conciliazione ha il diritto di rifiutare la richiesta. In ogni caso il mediatore, prima di procedere alla formulazione della proposta di conciliazione, deve informare le parti delle conseguenze che il rifiuto di detta proposta può avere nel successivo procedimento giurisdizionale (cfr. articolo 12 del presente regolamento). Il mediatore deve redigere la proposta di conciliazione per iscritto, nel rispetto dei principi di ordine pubblico, delle norme imperative e della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie. Il mediatore, nel formulare la proposta, è tenuto al vincolo di riservatezza 26

27 di cui all articolo 13; pertanto la proposta non potrà contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento (fatte salve le dichiarazioni verbalizzate su richiesta delle parti) o alle informazioni acquisite dal mediatore nella medesima circostanza, a meno che la loro divulgazione non sia stata autorizzata per iscritto dalla parte dichiarante. Il mediatore deve inviare la proposta di conciliazione a tutte le parti, anche a quelle non intervenute, con mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, invitandole a comunicare la propria accettazione o il proprio diniego entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata comunicazione nel termine suindicato la proposta si intende rifiutata. Se le parti aderiscono alla proposta si forma il relativo processo verbale, ai sensi dell articolo 9, cui va allegato il testo dell accordo sottoscritto dalle parti. Se l accordo rientra nei casi di applicazione dell art cod. civ., ai fini della trascrizione, le firme dovranno essere autenticate dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se la proposta non viene accettata o comunque se la mediazione non riesce, il mediatore redige verbale negativo, secondo quanto previsto dall articolo 9, con l indicazione della proposta. 11. Efficacia esecutiva del verbale di accordo e sua esecuzione Ai sensi dell art.12 del D.Lgs. n.28/2010, ove tutte le parti aderenti alla 27

28 mediazione siano assistite da un legale, il verbale di mediazione e l'accordo ad esso allegato che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi il verbale di conciliazione acquista efficacia esecutiva se omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia che provvede con decreto. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Il verbale di conciliazione è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di ,00, altrimenti l imposta è dovuta per la parte eccedente. Le parti potranno godere delle agevolazioni fiscali (credito d imposta) previste dall art. 20 del D.lgs 4 marzo 2010 n Rapporti con la funzione giurisdizionale Nel caso in cui il contenuto del provvedimento giurisdizionale, reso al termine del giudizio promosso tra le stesse parti e sul medesimo oggetto della fallita mediazione, corrisponda interamente alla proposta formulata dal mediatore, ai sensi dell art. 11 D.lgs 28/2010, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta e, all effetto, la condanna della parte soccombente al loro pagamento, compreso l importo del contributo unificato di iscrizione al ruolo e le altre spese accessorie. 28

29 Se invece il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, è facoltà del giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l indennità corrisposta al mediatore e all eventuale esperto, nominato a termini dell articolo 8 del presente regolamento. 13. Riservatezza Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell incontro e/o degli incontri non può essere né verbalizzato, né registrato. Sono fatte salve le dichiarazioni che le parti chiedono espressamente di verbalizzare. Parimenti, il mediatore, anche ausiliario, le parti e tutti coloro che intervengono all incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti presenti alla procedura devono sottoscrivere apposito impegno di riservatezza. Le comunicazioni riservate tra le parti ed il mediatore sono consentite solo in occasione delle sessione separate ed è fatto divieto al mediatore di comunicare all altra parte quanto appreso in occasione di dette sessioni, salvo che la parte dichiarante non lo autorizzi per iscritto a farlo. Le parti non possono utilizzare, nel giudizio dalle stesse promosso, riassunto o proseguito dopo l esito infruttuoso della mediazione e, come tale vertente sul medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni 29

30 apprese durante la procedura di mediazione. Le parti, infine, salvo diversa disposizione di legge, non posso chiamare il mediatore, anche ausiliario, e più in generale tutti i soci ed il personale dell Organismo di mediazione a deporre in giudizio sui fatti, sulle circostanze e in ordine alle dichiarazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione e/o nel corso del procedimento di mediazione 14. Diritto di accesso Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 13, ciascuna parte ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento di mediazione che la riguarda e ciò a semplice richiesta da inoltrarsi alla segreteria della sede di Reggio Emilia di l Alternativa. Le parti potranno visionare liberamente gli atti e i documenti depositati all atto della presentazione della domanda di mediazione, al momento della comunicazione dell adesione alla procedura di mediazione, nonché quelli presentati nelle sessioni congiunte. Ciascuna parte ha poi il diritto di esaminare gli atti dalla stessa depositati o comunque dati in comunicazione al mediatore in occasione delle sessioni separate. Gli atti ed i documenti di ogni mediazione vengono raccolti e conservati, a cura della segreteria della sede di Reggio Emilia di l Alternativa, in singoli fascicoli, debitamente registrati e contraddistinti da numerazione progressiva per anno, che vengono conservati in apposito archivio per dieci anni dal termine del procedimento di mediazione. Ciascuna parte ha, in qualsiasi momento, il diritto di chiedere alla segreteria copia conforme del processo verbale del procedimento di 30

31 mediazione. 15. L indennità di mediazione L indennità di mediazione, spettante a l Alternativa, comprende le spese di avvio del procedimento, e le spese di mediazione che sono determinate in base al valore della controversia, in applicazione degli scaglioni previsti dal tariffario adottato da l Alternativa ed allegato al presente regolamento sub. lettera D). Oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, così come documentate dall organismo di mediazione. L indennità di mediazione (oltre IVA di legge) è dovuta da ciascuna delle parti del procedimento di mediazione, che sono tenute in via solidale al suo pagamento. L ammontare delle spese di mediazione è quantificato, in via provvisoria, sulla base della dichiarazione di valore formulata dalla parte istante nella domanda di mediazione. Le spese di avvio del procedimento devono essere versate dalla parte istante all atto del deposito della domanda di mediazione, sicché il mancato versamento di detto emolumento legittima l Alternativa a non amministrare la domanda di mediazione, che si intende come non depositata sino a che la parte istante non provvede al versamento. La parte o le parti invitate al procedimento, versano le spese di avvio del procedimento all atto del deposito del modulo di adesione. 31

32 Le spese di mediazione dovranno essere corrisposte da ciascuna delle parti, una volta che le stesse abbiano accettato il procedimento di mediazione, con le modalità descritte dall art. 8 del presente regolamento. L omesso o parziale versamento anche di uno solo dei predetti importi legittima l Alternativa a sospendere la procedura di mediazione sino a che il pagamento non venga effettuato. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art comma, nel caso in cui la procedura di mediazione non abbia inizio e all effetto venga dichiarata estinta per mancata comparizione delle parti nei cui confronti e stata proposta o per espresso rifiuto delle medesime ad aderirvi, ad Alternativa sono dovute le sole spese di avvio del procedimento con l esclusione delle indennità previste dall art comma, lett. e) del D.M. 18 ottobre 2010 n Sono dovute altresì ad Alternativa le sole spese di avvio del procedimento se non precedentemente versate, qualora le parti intervenute al primo incontro di mediazione ex. art. 8 co.1 del D.lgs. n.28/10, manifestino con le modalità descritte dal precedente art. 8 del presente regolamento, la volontà di non dar corso al procedimento di mediazione. Viceversa l accettazione del tentativo di mediazione durante il primo incontro di mediazione ex. art. 8 co.1 del D.lgs. n.28/10, sempre espressa secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, obbliga le parti all integrale versamento dell indennità di mediazione, anche qualora le stesse non raggiungano un accordo o comunque compongano la vertenza 32

33 indipendentemente dal procedimento di mediazione. Nel caso in cui avviata la procedura di mediazione risulti, alla luce delle domande e delle deduzioni svolte dalle parti nei cui confronti la domanda di mediazione è stata proposta ed in virtù dell applicazione degli articoli da 10 a 17 del codice di procedura civile, che il valore della lite è superiore a quello indicato nella domanda, il mediatore richiederà alle parti il conguaglio dell indennità di mediazione che dovrà essere immediatamente corrisposto a pena di sospensione della procedura. L indennità di mediazione è altresì soggetta a conguaglio nelle ipotesi previste dall art comma, lett. a), b) e c) del D.M. 18 ottobre 2010 n Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria il conguaglio è limitato alla sola ipotesi di cui alla lett. b) del predetto articolo. Nel caso in cui sia stato nominato un consulente tecnico, il compenso del medesimo è oggetto di liquidazione separata a cura delle parti. L Organismo di mediazione si riserva in ogni momento la facoltà di variare le proprie tariffe, ferma restando l inapplicabilità delle nuove tariffe ai procedimenti in corso. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell art. 5, comma del D.Lgs 28/20110, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 33

34 giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato 16. Sospensione o Cancellazione dell Organismo di mediazione In caso di sospensione o cancellazione dell Organismo dal registro di cui all art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, il responsabile dell organismo provvede, entro tre giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, a darne comunicazione ai mediatori ed alle parti di tutti i procedimenti pendenti. Detti procedimenti, infatti, vengono interrotti e proseguiranno presso l Organismo scelto dalle parti entro i 15 giorni successivi, ovvero, in mancanza presso l Organismo indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 17. Tirocinio assistito L'Alternativa Camera di Mediazione Indipendente consente ai mediatori abilitati di svolgere gratuitamente il tirocinio assistito previsto dall'art. 4 3 comma, lett. b) del D.M. 180/2010, così come modificato dal D.M. 145/2011. A tal fine il mediatore tirocinante è tenuto ad inoltrare alla segreteria di l Alternativa, presso la sede di Reggio Emilia, apposita richiesta scritta indicando i propri dati anagrafici ed i propri recapiti completi, il titolo di 34

35 studio conseguito e la professione esercitata, precisando il numero delle mediazioni alle quali intende assistere, sino ad un massimo di 20 nel biennio formativo. La domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore civile e commerciale. La segreteria di l Alternativa provvederà, a suo insindacabile giudizio e compatibilmente con le procedure in corso, ad assegnare il mediatore tirocinante alle mediazioni pendenti, comunicandogli il giorno, il luogo e l'ora delle stesse. Il mediatore tirocinante partecipa alle mediazioni quale mero uditore ed è vincolato all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Si precisa che l Alternativa non consente più di due tirocinanti per ogni mediazione e che, nell'evadere le istanze di tirocinio, dà in ogni caso precedenza alle esigenze di tirocinio dei propri mediatori. 18. Entrata in vigore e modifiche al regolamento Il presente regolamento e gli allegati sub. lettere A, B, C,D ed E sono in vigore dal ,e si applicano alle procedure introdotte dopo detta data. Il presente regolamento ed i suoi allegati possono essere modificati dall Organismo di mediazione a sua discrezione ma le modifiche non sono applicabili ai procedimenti in corso alla data della loro entrata in vigore. 35

36 19. Legge applicabile La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. 36

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