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2 22/05/15 15:45 Caratteristiche Aggiornato al 8 giugno 2015 Prezzo: 117,00 3 Pagine: circa Codice: MEMENTO PRATICO PROCEDURA CIVILE 2015 La nuova edizione completamente RINNOVATA Integra le numerosissime novità introdotte nell ultimo anno, in materia di negoziazione assistita, processo telematico, parametri forensi e processo esecutivo. Particolare rilevanza è data agli strumenti alternativi al processo: negoziazione assistita e mediazione, ma anche arbitrato, conciliazione e transazione. Un ampio esame è riservato alle regole comuni a tutti i procedimenti: giurisdizione e competenza, le parti del processo, le comunicazioni e notificazioni, i depositi, i termini processuali, la prescrizione, le spese processuali e le prove. Un capitolo a parte è riservato alle regole del processo telematico (PCT). Vengono esaminate tutte le regole del procedimento ordinario in primo grado davanti al tribunale, al giudice di pace e le regole particolari del procedimento sommario. Ampio spazio è poi dato alle impugnazioni: in particolare al giudizio d appello e quello in cassazione. Si entra quindi nell esame di tutti i singoli procedimenti: le regole del procedimento ordinario in primo grado davanti al tribunale, al giudice di pace e le regole particolari del procedimento sommario le impugnazioni (appello, cassazione e altri mezzi di impugnazione) il procedimento di ingiunzione e i procedimenti cautelari il processo esecutivo (mobiliare, immobiliare, presso terzi, in forma specifica) aggiornato con tutte le novità normative introdotte nel 2014 il processo del lavoro aggiornato con il D.Lgs. 23/2015 (decreto tutele crescenti ) il procedimento possessorio, il rito locatizio, le procedure di separazione e divorzio, il procedimento per ottenere l indennizzo per irragionevole durata del processo. Chiude il volume l esame degli aspetti internazionali. Oltre 50 schemi e diagrammi esplicativi e riepilogativi e più di 120 tabelle di casistica giurisprudenziale aggiornata! Due comodi indici: per articolo del codice di procedura civile - una tabella che elenca tutti gli articoli del codice e rinvia ai paragrafi in cui la materia è approfondita - e analitico dettagliato con più di parole chiave ti guida subito alla risposta che cerchi. Principali novità: Tutto sugli strumenti alternativi al processo in particolare su negoziazione assistita e sulla mediazione, aggiornato con la prassi applicativa Tutte le nuove regole del processo di esecuzione Un intero capitolo dedicato processo civile telematico (PCT) Spese del processo: tutti i nuovi importi del contributo unificato Novità normative: il trasferimento del processo civile in sede arbitrale e la negoziazione assistita e l accordo davanti al sindaco in tema di separazione e divorzio Aggiornato con gli ultimi decreti in materia di procedura civile: decreto sulla semplificazione (DL 90/14 conv. in L. 114/14) e sulla giustizia civile (DL 132/2014 conv. in L. 162/14)

3 63 PIANO DELL OPERA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Piano dell opera PARTE I VAI STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO ALL ESTRATTO 5 Capitolo 1. Negoziazione assistita VAI ALL ESTRATTO 20 Capitolo 2. Mediazione VAI ALL ESTRATTO 85 Capitolo 3. Conciliazione 275 Capitolo 4. Arbitrato 330 Capitolo 5. Transazione 587 PARTE II - PROCESSO: REGOLE GENERALI 650 Titolo I - GIURISDIZIONE 654 Titolo II - COMPETENZA 735 Titolo III - SOGGETTI DEL PROCESSO 1150 Titolo IV - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO 1635 Titolo V - REGOLE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) VAI ALL ESTRATTO 1940 Titolo VI - TERMINI 2080 Titolo VII - COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI 2170 Titolo VIII - PROVE 2700 Titolo IX - SPESE 3300 PARTE III PROCEDIMENTO ORDINARIO 3800 Titolo I - PROCESSO ORDINARIO DI PRIMO GRADO 3802 Capitolo 1. Procedimento avanti al tribunale 3804 Capitolo 2. Procedimento avanti al giudice di pace 4600

4 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PIANO DELL OPERA 47 Titolo II - IMPUGNAZIONI 4760 Capitolo 1. Regole generali 4762 Capitolo 2. Appello 5010 Capitolo 3. Ricorso per cassazione 5200 Capitolo 4. Revocazione e opposizione di terzo 5500 PARTE IV PROCEDIMENTO SOMMARIO 6000 PARTE V PROCEDIMENTI CAUTELARI 6325 PARTE VI PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE 6676 PARTE VII PROCESSO DI ESECUZIONE 6957 Capitolo 1. Regole generali 6962 Capitolo 2. Esecuzione mobiliare 7194 Capitolo 3. Esecuzione presso terzi 7320 Capitolo 4. Esecuzione immobiliare 7412 Capitolo 5. Esecuzione in forma specifica 7618 Capitolo 6. Opposizioni nel processo esecutivo 7692 Capitolo 7. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo 7810 PARTE VIII CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO 8018 PARTE IX ALTRI PROCEDIMENTI Capitolo 1. Azioni a tutela del possesso 8859 Capitolo 2. Procedimenti in materia locatizia 8960 Capitolo 3. Persone e famiglia 9171 Capitolo 4. Azioni a tutela dei consumatori 9472 Capitolo 5. Irragionevole durata del processo: legge Pinto 9613 PARTE X ASPETTI INTERNAZIONALI 9694 INDICI Indice per articolo VAI ALL ESTRATTO pag Indice analitico pag. 1281

5 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO 513 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO 13 Numerosi schemi e tabelle riepilogative I. Quando si può ricorrere agli strumenti alternativi I. Quando si può ricorrere agli strumenti alternativi Materia Materia Le parti possono ricorrere a uno degli strumenti alternativi al processo nella sola materia civile Le parti e commerciale possono ricorrere (come precisa a uno degli esplicitamente strumenti l art. alternativi 2 c. 1 al D.Lgs. processo 28/2010 nella in sola temamateria di mediazione). civile e commerciale (come precisa esplicitamente l art. 2 c. 1 D.Lgs. 28/2010 in Tale temapossibilità di mediazione). invece è esclusa: Tale per possibilità la materia invece penale; è esclusa: per nellalacause materiache penale; coinvolgono la Pubblica Amministrazione in quanto sono di regola riservate nella al cause giudice cheamministrativo coinvolgono la(come Pubblica la materia Amministrazione urbanistica oinquella quanto degli sono appalti di regola pubblici); riservate al giudice amministrativo (come la materia urbanistica o quella degli appalti pubblici); per le questioni affidate a giurisdizioni speciali come la materia tributaria, la contabilità pubblica, per le questioni la materiaaffidate costituzionale a giurisdizioni o militare. speciali come la materia tributaria, la contabilità pubblica, la materia costituzionale o militare. Diritti Nell ambito civile e commerciale le parti possono ricorrere a un qualsiasi strumento alternativo Nell ambito al processo civile eacommerciale condizione che le parti la controversia possono ricorrere abbia aoggetto un qualsiasi un diritto stru- Diritti disponibile. mento alternativo Sono disponibili, al processoper a condizione esempio i diritti: che la controversia abbia a oggetto un diritto disponibile. naturasono patrimoniale; disponibili, per esempio i diritti: di nascenti naturada patrimoniale; rapporti contrattuali ossia quelli relativi all interpretazione, alla validità, alla esecuzione nascenti odaalla rapporti cessazione contrattuali di un contratto; ossia quelli relativi all interpretazione, alla validità, alla esecuzione nascenti odaalla rapporti cessazione extracontrattuali, di un contratto; come il risarcimento del danno. nascenti da rapporti extracontrattuali, come il risarcimento del danno. Sono invece indisponibili alcuni diritti, essenzialmente legati alla vita e allo status personale. Sono La legge invece non indisponibili indica precisamente, alcuni diritti, per essenzialmente cui spetta all interprete legati allavalutare vita e allo se un status diritto personale. definito indisponibile La legge non liloindica è modo precisamente, assolutoper o può cui spetta in alcune all interprete circostanze valutare essereseoggetto un diritto definito limiti o regolamentazioni. indisponibile lo è In in generale modo assoluto si considerano o può inindisponibili: alcune circostanze essere oggetto di limiti o a) regolamentazioni. il diritto alla vita, Inanche generale se si ammette considerano il rifiuto indisponibili: trattamenti sanitari; b) a) il i diritti dirittodi alla stato vita, e anche di capacità se sidelle ammette persone il rifiuto fisiche, di trattamenti non è infatti sanitari; possibile disporre dello b) status i diritti padre, di stato di figlio e di capacità o di coniuge; delle persone fisiche, non è infatti possibile disporre dello c) status i diritti padre, che scaturiscono di figlio o di daconiuge; rapporti familiari come la responsabilità genitoriale o il diritto agli c) i diritti alimenti cheo scaturiscono anche l affidamento rapporti dei familiari figli, checome può però, la responsabilità nei limiti digenitoriale legge, essere o il oggetto diritto agli di accordi alimenti trao ianche genitori l affidamento o tra i coniugi; dei figli, che può però, nei limiti di legge, essere oggetto d) di accordi il dirittotrall integrità i genitori ofisica: tra i coniugi; sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che causano d) il diritto unaall integrità diminuzione fisica: permanente sono vietati della gliintegrità atti di disposizione fisica; sono quindi del proprio ammessi corpo taliche atti causano se non causano una diminuzione una lesione permanente, della come integrità nel caso fisica; della sono donazione quindi ammessi del sangue, tali del atti midollo se non causano o del rene unatralesione viventi. permanente, come nel caso della donazione del sangue, del Anche midolloi odiritti del rene dellatra personalità viventi. si considerano indisponibili, ma il titolare spesso può regolarli Anche o limitarli, i diritti della si pensi personalità dirittosi all immagine consideranoo indisponibili, alla riservatezza: mailil titolarepuò spesso autorizzare può regolarli divulgazione o limitarli, disiimmagini pensi al diritto o vicende all immagine personali, o alla anche riservatezza: dietro compenso il titolareoppure può autorizzare al diritto la al la nome divulgazione che può diessere immagini regolamentato, o vicende personali, ad esempio anche tra ex dietro coniugi. compenso oppure al diritto al Quando nome cheunpuò diritto essere è assolutamente regolamentato, indisponibile ad esempio tra si caratterizza ex coniugi. per il fatto di non potersi Quando prescrivere unediritto nonèpoter assolutamente essere oggetto indisponibile venditasi o trasmissione, caratterizza per rinuncia, il fattopignoramento di non potersi o usucapione. prescrivere enon di non può poter infine essere essere oggetto oggetto di vendita confessione o trasmissione, o giuramento. rinuncia, pignoramento o usucapione. Non può infine essere oggetto di confessione o giuramento. II. Quali sono gli strumenti alternativi al processo II. Quali sono gli strumenti alternativi al processo Gli strumenti alternativi al processo previsti dalla legge sono: la negoziazione assistita; la mediazione; Gli strumentilaalternativi conciliazione; al processo l arbitrato previsti e la transazione. dalla legge Esaminiamo sono: la negoziazione le loro caratteristiche assistita; la essenziali mediazione; nella la conciliazione; tabella al paragrafo l arbitrato seguente. e la transazione. Esaminiamo le loro caratteristiche Nella essenziali prassi nella questi tabella strumenti al paragrafo sono definiti seguente. genericamente con l espressione anglosassone Nella alternative prassi dispute questiresolution strumenti(esono condefiniti l acronimo genericamente ADR), che individua con l espressione i casi in cui anglosassone le parti in alternative lite chiedono dispute l intervento resolution di (e uncon terzo l acronimo neutrale ADR), che, fornendo che individua un assistenza i casi in qualificata, cui le parti in le aiuta lite chiedono a individuare l intervento una soluzione di un terzo soddisfacente, neutrale che, evitando fornendo il ricorso un assistenza all autorità qualificata, giudiziaria, le aiuta con risparmio a individuare tempo una soluzione e di spese. soddisfacente, evitando il ricorso all autorità giudiziaria, con risparmio di tempo e di spese

6 146 STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 15 Caratteristiche generali Obbligatorio? Procedura A chi ci si rivolge Oggetto Conclusione positiva Effetti dell accordo/ decisione Impugnazioni NEGOZIAZIONE ASSISTITA artt DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 le parti si accordano per risolvere la controversia in via amichevole con l assistenza di uno o più avvocati sì per legge in alcuni casi: v. n. 26 disciplina di legge uno o più avvocati iscritti all albo le parti non sono vincolate dal tema controverso; possono ampliare l oggetto ad altri diritti e fatti accordo tra le parti sottoscritto gli avvocati non decidono: assistono le parti favorendo la loro conciliazione l accordo è titolo esecutivo, è titolo per iscrivere ipoteca e può essere trascritto l accordo è impugnabile con i rimedi contrattuali (se l avvocato impugna, commette un illecito deontologico) MEDIAZIONE D.Lgs. 28/2010 le parti tentano un accordo con l aiuto di un mediatore sì per legge in alcuni casi: v. n. 92 disciplina di legge organismo di mediazione (che designa un mediatore per la singola lite) le parti non sono vincolate dal tema controverso, possono ampliare l oggetto ad altri diritti e fatti accordo tra le parti verbalizzato dal mediatore il mediatore non decide: assiste le parti favorendo la loro conciliazione l accordo è titolo esecutivo per espropriazione ed esecuzione, per iscrivere ipoteca e può essere trascritto l accordo è impugnabile con i rimedi contrattuali (manca una disciplina specifica) CONCILIAZIONE manca una disciplina organica le parti tentano un accordo con l aiuto di un soggetto imparziale sì per legge in alcuni casi: v. n. 291 regolamenti degli organismi di conciliazione il conciliatore può essere un organismo, un terzo o il giudice le parti non sono vincolate dal tema controverso, possono ampliare l oggetto ad altri diritti e fatti accordo tra le parti verbalizzato dal conciliatore il conciliatore non decide: aiuta le parti a trovare una soluzione secondo i casi ha valore di contratto o di titolo esecutivo la conciliazione giudiziale estingue il giudizio l accordo che ha valore di contratto è impugnabile con i rimedi contrattuali ARBITRATO artt c.p.c. le parti decidono di deferire una controversia esistente (o quelle future) a un arbitro o a un collegio arbitrale la clausola arbitrale vincola le parti si applica la legge, i regolamenti degli organismi arbitrali o entrambi arbitro o collegio arbitrale è determinato nel compromesso o indicato nella clausola compromissoria il lodo ha l efficacia di una sentenza (nell a. rituale) o di un contratto (nell a. irrituale) il lodo vincola sempre le parti se ha efficacia di sentenza dopo l omologazione è trascrivibile (e può essere eseguito all estero) il lodo si impugna come una sentenza (a. rituale) o con i rimedi contrattuali (a. irrituale) TRANSAZIONE artt c.c. le parti risolvono o prevengono una lite, facendosi reciproche concessioni no disciplina di legge non è necessario, ma è possibile un aiuto del giudice o di altro soggetto è definito nel contratto di transazione le parti arrivano a un accordo che li vincola, ma devono farsi reciproche concessioni ha valore contrattuale ed effetto solo tra le parti si può impugnare chiedendone l annullamento o la nullità

7 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO 715 Ci sono altri istituti che solo apparentemente sono strumenti di risoluzione delle controversie, mancando dell elemento del giudizio sulla lite: a) nell arbitraggio (art c.c.) le parti prevedono in anticipo che un terzo (arbitratore) determini in loro vece un elemento di un contratto (in formazione o concluso), impegnandosi ad accettarne la determinazione. Non si tratta di uno strumento di soluzione delle controversie in quanto l arbitratore risolve un conflitto di interessi collaborando al perfezionamento di un contratto, ma non decide alcuna controversia; non c è deroga di competenza (Cass. 30 gennaio 1992 n. 952); b) nel contratto di accertamento le parti si accordano per accertare un elemento o una situazione relativa a un negozio. Il contratto non risolve una controversia, esso ha efficacia dichiarativa e natura ricognitiva degli obblighi già fissati nel negozio originario, a cui si collega (Cass. 12 marzo 2008 n. 6739); c) con la rinuncia la parte di un rapporto o di un contratto decide di non rivendicare un diritto o una pretesa. Non è uno strumento di soluzione delle controversie in quanto non c è contemperamento di interessi: un litigante accetta il punto di vista della controparte; d) in caso di perizia contrattuale le parti si accordano per conferire a un terzo che ha precise competenze, la formulazione di un giudizio tecnico che si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione. Non è uno strumento di soluzione delle controversie in quanto non c è un contemperamento di interessi. (omissis) 17

8 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre NEGOZIAZIONE ASSISTITA 817 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre NEGOZIAZIONE ASSISTITA 17 Con tutta la normativa più aggiornata CAPITOLO 1 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CAPITOLO 1 NEGOZIAZIONE ASSISTITA 17 Negoziazione assistita Negoziazione assistita CAPITOLO 1 Negoziazione assistita SOMMARIO SOMMARIO A. Ambito di applicazione c. Adesione all invito: negoziazione assistita... B. A. Ruolo Ambitodell avvocato di applicazione c. Adesione all invito: negoziazione assistita... Mancato esperimento della nego C. B. Negoziazione Ruolo dell avvocato assistita... obbligatoria SOMMARIO d. ziazione obbligatoria C. a. Negoziazione Invito a concludere assistita la obbligatoria convenzione d. Mancato esperimento della nego- di negoziazione D. Negoziazione assistita facoltativa 76 A. Ambito di applicazione 24 c. Adesione obbligatoria all invito:... negoziazione assistita... Negoziazione assistita facoltativa a. Invito a concludere la convenzione b. Mancata adesione all invito E. Caso particolare: separazione e divorzio B. di Ruolo negoziazione dell avvocato D. C. b. Negoziazione Mancata adesione assistitall invito... obbligatoria E. d. Caso Mancato particolare: esperimento separazione dellae negoziazione obbligatoria divorzio... a. Invito a concludere la convenzione di negoziazione D. Negoziazione assistita facoltativa Dalb. 9 Mancata febbraioadesione 2015 due all invito... o più parti in lite48tra loro E. Caso su diritti particolare: disponibili separazione in alcuni e divorzio casi hanno l obbligo Dal 9 febbraio (pena2015 l improcedibilità due o più parti della in successiva lite tra lorodomanda su diritti disponibili giudiziale) in altri alcuni casi casi la facoltà hanno di l obbligo impegnarsi (penareciprocamente l improcedibilità concludendo della successiva una domanda «convenzione giudiziale) negoziazione» in altri casiche la facoltà li costringe di impegnarsi a cooperare reciprocamente per un certo concludendo periodo di tempo una «convenzione al fine di risolvere di negoziazione» la controversia che in li costringe amichevole, Dal 9 febbraio a cooperare senza 2015passare per dueun o per più certo il parti processo periodo in litedi civile. tratempo loro sualdiritti fine disponibili risolvere la in controversia alcuni casi hanno in via via amichevole, Questa l obbligo negoziazione, (pena senza l improcedibilità passare che deve per ilessere processo della fatta successiva civile. con l assistenza domanda giudiziale) uno o piùinavvocati, altri casiinlacaso facoltà di di Questa successo impegnarsi negoziazione, sfociareciprocamente in unache conciliazione deveconcludendo essere che fatta confluisce una l assistenza «convenzione in un accordo di uno disottoscrittoo negoziazione» più avvocati, dagliin che avvocati. caso li costringe La successo leggea definisce cooperare sfocia una questo per conciliazione unprocedimento certo periodo che confluisce come di tempo «convenzione in alun fineaccordo di di risolvere negoziazione sottoscritto la controversia assistita dagli avvocati. dainuno via di amichevole, La o più legge avvocati», definisce senza per passare questo praticità, procedimento perparleremo il processocome di civile. seguito «convenzione di «negoziazione di negoziazione assistita». assistita da uno Questa o più avvocati», negoziazione, per praticità, che deveparleremo essere fatta dicon seguito l assistenza di «negoziazione di uno o più assistita». avvocati, in caso di successo Disciplina sfocia in Launa negoziazione conciliazione assistita che èconfluisce disciplinata in un dalaccordo decretosottoscritto legge sulla dagli giustizia avvocati. civile (artt. La Disciplina legge da definisce 2 a 12La DLquesto negoziazione 132/2014 procedimento conv. assistita in L. ècome 162/2014: disciplinata «convenzione nella dal decreto trattazione di negoziazione legge seguente sullassistita giustizia citiamo dacivile uno per brevità (artt. o più da avvocati», il solo 2 a 12 decreto per DL 132/2014 praticità, e non anche parleremo conv. lain legge L. di 162/2014: di seguito conversione). di nella «negoziazione trattazione La disciplina assistita». seguente della negoziazione citiamo per assistita: brevità il solo decreto e non anche la legge di conversione). La disciplina della negoziazione assistita: Disciplina obbligatoria La è inegoziazione vigore dal 9assistita febbraioè 2015 disciplinata (art. 3 dal c. 8decreto DL 132/2014); legge sulla giustizia civile (artt. facoltativa obbligatoria da 2 a 12 è in èdl in vigore 132/2014 vigore dal dal 13conv. 9settembre febbraio in L /2014: 2015 (data (art. 3nella di c. entrata 8 trattazione DL 132/2014); in vigore seguente del decreto citiamo legge). per Una brevità facoltativa prima il solo modifica decreto è in vigore èe intervenuta non dalanche 13 settembre la con legge la2014 legge di conversione). (data di stabilità, di entrata La che disciplina inha vigore esteso della ladecreto negoziazione legge). obbligatoria assistita: Una prima modifica alle controversie è intervenuta materia con la dilegge contratti di stabilità, di trasporto cheeha subtrasporto esteso la negoziazione (art. 1 c. 249 L. obbligatoria 190/2014). alleè controversie in vigore dal in9 materia febbraiodi2015 contratti (art. di 3 c. trasporto 8 DL 132/2014); e subtrasporto (art. 1 c. 249 Per L. 190/2014). facoltativa la negoziazione è in vigore assistita dal 13 in materia settembre di 2014 separazione (data di eentrata divorzio: inv. vigore n deledecreto s. legge). Per Una Il ministero laprima negoziazione modifica della Giustizia assistita è intervenuta ha materia precisato con di lache separazione legge alla dinegoziazione stabilità, e divorzio: che v. assistita han. esteso 9290non la e s. negoziazione si applica la obbligatoria Il sospensione ministero feriale della alle controversie Giustizia dei termini hainprocessuali precisato materia di che (Nota contratti allamin. negoziazione digiust. trasporto 13 marzo eassistita subtrasporto 2015 non n. si 2309). (art. applica 1 c. 249 la L. sospensione 190/2014). feriale dei termini processuali (Nota Min. Giust. 13 marzo 2015 n. 2309). Per la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: v. n e s. Il ministero della Giustizia ha precisato che alla negoziazione assistita non si applica la sospensione feriale dei termini processuali (Nota Min. Giust. 13 marzo 2015 n. 2309). A. Ambito di applicazione A. Ambito di applicazione La negoziazione assistita si applica esclusivamente ad alcuni tipi di controversie che riguardano La negoziazione diritti disponibili assistita (come si desume dall art. 2 c. 2 lett. b DL 132/2014): la legge in alcuni casi la impone come condizione A. si applica Ambito esclusivamente di procedibilità di applicazione ad alcuni tipi di controversie che riguardano diritti disponibili (come si desume dall art. 2della c. 2 lett. successiva b DL 132/2014): azione giudiziale, la legge in alcuni altri la casi ammette la impone come come facoltativa, condizione in altri diinvece procedibilità la esclude dellaespressamente. successiva azione giudiziale, in altri la ammette La negoziazione come facoltativa, assistita si applica in altri invece esclusivamente la escludeadespressamente. alcuni tipi di controversie che riguardano tabella diritti indica disponibili quando (come la negoziazione si desume dall art. assistita 2 c. è facoltativa, 2 lett. b DLquando 132/2014): è obbligatoria, la legge in alcuni e casi La casi in Lacui tabella la la impone legge indica come nequando esclude condizione laespressamente negoziazione di procedibilità assistita la applicabilità. della è facoltativa, successiva quando azioneè giudiziale, obbligatoria, in altri e casi la ammette in cui la legge comene facoltativa, esclude espressamente in altri invece la esclude applicabilità. espressamente. La tabella indica quando la negoziazione assistita è facoltativa, quando è obbligatoria, e casi in cui la legge ne esclude espressamente la applicabilità

9 189 NEGOZIAZIONE ASSISTITA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 26 (segue) Materie o tipi di controversia o procedimento quando si intende proporre domanda di pagamento di somme fino a euro a qualsiasi titolo, ma solo alle seguenti condizioni: non si deve trattare di un caso di risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti non si deve rientrare in un caso oggetto di mediazione obbligatoria (ai sensi dell art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010) controversie in materia di risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente (1) controversie in materia di contratti di trasporto e subtrasporto accordi tra coniugi in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio (divorzio), modificazione delle condizioni di separazione o divorzio [anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti] controversie individuali di lavoro procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ai sensi dell art. 696 bis c.p.c.) opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata procedimenti in camera di consiglio azione civile esercitata in sede penale Negoziazione assistita (obbligatoria o facoltativa) obbligatoria (art. 3 c. 1 DL 132/2014) facoltativa (art. 3 c. 1 DL 132/2014) facoltativa (art. 3 c. 7 DL 132/2014) obbligatoria (2) (art. 1 c. 249 L. 190/2014), fatta eccezione per l azione diretta promossa dal vettore che esercita l autotrasporto di cose per conto terzi (prevista dall art. 7 ter D.Lgs. 286/2005) facoltativa: su questa negoziazione, date le sue regole particolari: v. n e s. (art. 6 DL 132/2014) esclusa qualsiasi negoziazione (art. 2 c. 2 lett. b DL 132/2014) esclusa qualsiasi negoziazione (art. 3 c. 3 DL 132/2014) (1) Ad esempio, le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace per le cause di valore inferiore a euro o di valore superiore se autorizzate dal giudice. (2) Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida (art. 1 c. 249 L. 190/2014). 28 La procedura in ogni caso non preclude: il ricorso a procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione previsti dalle leggi speciali (art. 3 c. 5 DL 132/2014); la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale (art. 3 c. 4 DL 132/2014). B. Ruolo dell avvocato 31 Obbligo di informare il cliente All atto di conferimento dell incarico, l avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità o dell obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita.

10 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA La legge considera tale obbligo un dovere deontologico (art. 2 c. 7 DL 132/2014), ma non sanziona l omessa informativa. Obbligo di assistere le parti L avvocato deve assistere la parte in tutta la procedura di negoziazione assistita, comportandosi secondo lealtà e tenendo riservate le informazioni ricevute, come precisato al n. 56. La convenzione di negoziazione dev essere stipulata con l assistenza di uno o più avvocati (art. 2 c. 5 DL 132/2014). Gli avvocati non sono tenuti a segnalare le operazioni sospette in tema di antiriciclaggio per le informazioni che ricevono dai loro clienti tramite la negoziazione assistita (art. 12 c. 2 D.Lgs. 231/2007 modif. dall art. 10 DL 132/2014). Gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione non possono successivamente essere nominati arbitri (ai sensi dell art. 810 c.p.c.) nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa connesse (art. 9 c. 1 DL 132/2014). La violazione di tale norma costituisce un illecito disciplinare (art. 9 c. 4 bis DL 132/2014). Compenso L avvocato ha diritto al compenso per la prestazione effettuata. In caso di negoziazione assistita obbligatoria, la parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso all avvocato. Questa è però tenuta a depositare all avvocato una apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dall avvocato stesso e a produrre, su richiesta dell avvocato, la documentazione che comprovi la veridicità di quanto dichiarato (art. 3 c. 6 DL 132/2014) C. Negoziazione assistita obbligatoria Il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria inizia con un invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte e finisce con il raggiungimento di un accordo o con un mancato accordo. Il suo mancato esperimento comporta l improcedibilità della successiva domanda giudiziale, come precisato al n. 72 e s. 40

11 20 11 NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre a. Invito a concludere la convenzione di negoziazione 42 Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale, una delle parti, con l assistenza del proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La legge non precisa quale forma deve avere l invito a stipulare ma si presume che debba avere la forma scritta. L invito deve contenere (art. 4 c. 1 e 2 DL 132/2014): l indicazione dell oggetto della controversia; la fissazione alla controparte di un termine di 30 giorni dalla ricezione dell invito per aderire o meno e che la mancata risposta nel termine equivale all espresso rifiuto di aderire all invito (artt. 3 c. 2 e 4 c. 1 DL 132/2014); l avvertimento che la mancata risposta all invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà; la firma autografa della parte, certificata dall avvocato che formula l invito.

12 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA Anche se la legge non specifica come l invito debba essere comunicato, si ritiene che esso debba essere trasmesso tramite raccomandata a/r o comunque attraverso un mezzo che sia in grado di certificare la sua avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dal momento in cui l invito a concludere la convenzione è comunicato alla controparte, si producono i seguenti effetti (art. 8 c. 1 DL 132/2014): interruzione della prescrizione, come la domanda giudiziale; impedimento della decadenza, per una sola volta b. Mancata adesione all invito Entro 30 giorni dalla ricezione dell invito la controparte può decidere esplicitamente (ad esempio con una dichiarazione spedita alla parte invitante mediante raccomandata a/r) di non aderire all invito, in alternativa può lasciare decorrere il termine, in quanto la mancata risposta nei 30 giorni equivale all espresso rifiuto di aderire (artt. 3 c. 2 e 4 c. 1 DL 132/2014). Il procedimento di negoziazione in tali ipotesi si considera esperito (art. 3 c. 2 DL 132/2014). In tal caso entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine la parte invitante deve proporre la domanda giudiziale (art. 8 c. 1 DL 132/2014). Il giudice nel corso del successivo giudizio promosso sulla controversia oggetto dell invito può valutare la mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire per decidere (art. 4 c. 1 DL 132/2014): sulle spese di giustizia; sull applicazione della responsabilità aggravata (ai sensi dell art. 96 c.p.c.); sulla concessione della provvisoria esecutorietà (ai sensi dell art. 642 c. 1 c.p.c.) c. Adesione all invito: negoziazione assistita Stipulazione della convenzione Se la controparte aderisce all invito nei termini indicati al n. 42, le parti in lite con l assistenza obbligatoria di uno o più avvocati (art. 2 c. 5 DL 132/2014) devono stipulare una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia (artt. 3 c. 2 e 4 c. 1 DL 132/2014), entro un termine da essi stabilito. La convenzione è redatta in forma scritta, a pena di nullità (art. 2 c. 4 DL 132/2014). La convenzione di negoziazione deve contenere (art. 2 c. 2, 3 e 6 DL 132/2014): il termine che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura (ossia, per negoziare). Il termine non può essere inferiore a un mese né superare i 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni; l oggetto della controversia; la sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati che hanno partecipato alla sua conclusione sotto la propria responsabilità professionale. Negoziazione tra le parti Le parti e gli avvocati durante la negoziazione devono cooperare secondo lealtà e devono tenere riservate le informazioni ricevute (art. 9 c. 2 DL 132/2014). L avvocato che viola tale prescrizione commette un illecito disciplinare (art. 9 c. 4 bis DL 132/2014). Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto (art. 9 c. 2 DL 132/2014). Gli avvocati e tutti coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite (ai sensi dell art. 200 c.p.p.) e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni (art. 103 c.p.p.) (art. 9 c. 3 e 4 DL 132/2014). (omissis)

13 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre MEDIAZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre MEDIAZIONE 25 Ed. Ipsoa Francis Lefebvre MEDIAZIONE 25 Con diagrammi esemplificativi Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CAPITOLO 2 della procedura MEDIAZIONE 25 CAPITOLO 2 CAPITOLO Mediazione CAPITOLO 2 Mediazione Mediazione SOMMARIO SOMMARIO Sez. 1 - Ambito di applicazione della SOMMARIO F. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria mediazione Sez. 1 - Ambito di applicazione della SOMMARIO F. Mancato esperimento della mediazio- Sez. mediazione 2 - Mediazione Ambito... di obbligatoria applicazione della G. F. ne Mancato Costi... obbligatoria... esperimento della mediazionemonitoraggio obbligatoria... della mediazione mediazione A. Quando proporre la mediazione 107 H. Sez Mediazione Ambito obbligatoria applicazione... della 104 F. G. Mancato Costi... esperimento della mediazione 226 mediazione Sez. B. Ruolo Mediazione dell avvocato obbligatoria I. G. Disciplina Costi... obbligatoria... fiscale A. Quando proporre la mediazione 107 H. Monitoraggio della mediazione Sez. C. A. Organismo Quando 2 - Mediazione proporre mediazione... obbligatoria la G. H. Sez. Costi... Monitoraggio della mediazione Mediazione disposta dal giudice B. Ruolo dell avvocato I. Disciplina fiscale D. A. B. Quando Ruolo Procedimento dell avvocato... proporre la H. I. (odisciplina delegata)... Monitoraggio fiscale... della mediazione C. Organismo mediazione Sez. 3 - Mediazione disposta dal giudice E. B. C. Esito Ruolo Organismo della dell avvocato... mediazione I. Sez. Disciplina 4 -Mediazione fiscale... disposta facoltativa... dal giudice 250 D. Procedimento 126 (o delegata) C. D. Organismo Procedimento di mediazione (o delegata) E. Esito della mediazione Sez Mediazionedisposta facoltativa... dal giudice 262 D. E. Esito Procedimento della mediazione... di mediazione (o Sez. delegata)... Mediazione facoltativa E. Esito della mediazione Sez. 4 - Mediazione facoltativa Chi intende esercitare in giudizio un azione per risolvere una lite relativa a diritti disponibili in determinate Chi intende esercitare materie civili in giudizio e commerciali un azione ha per l obbligo risolvere di tentare una lite una relativa mediazione a dirittiprima disponibili agire in Chi giudizio, intende pena esercitare l improcedibilità in giudizio un azione della domanda per risolvere giudiziale una (mediazione lite relativa obbligatoria). diritti disponibili in determinate materie civili e commerciali ha l obbligo tentare una mediazione prima di agire Oltre Chi determinate intende alla mediazione esercitare materie civili in obbligatoria giudizio commerciali un azione esistono ha l obbligo per altri risolvere duedi tipi tentare una mediazione: lite una relativa mediazione a diritti prima disponibili di agire in giudizio, pena l improcedibilità della domanda giudiziale (mediazione obbligatoria). in in determinate giudizio, quella scelta pena materie dalle l improcedibilità civili parti e commerciali (c.d. facoltativa); della domanda ha giudiziale l obbligo di tentare (mediazione una mediazione obbligatoria). Oltre alla mediazione obbligatoria esistono altri due tipi di mediazione: prima di agire Oltre in giudizio, alla mediazione disposta pena l improcedibilità delobbligatoria giudice quando, della esistono domanda durante altri due ilgiudiziale giudizio, tipi mediazione: quella scelta dalle parti (c.d. facoltativa); (mediazione ravvisa una possibilità obbligatoria). di conciliare quella lalla lite mediazione Oltre scelta (c.d. dalle delegata). parti obbligatoria (c.d. facoltativa); quella disposta giudice quando, esistono durante altri due il giudizio, tipi mediazione: ravvisa una possibilità di conci- Per quella quella l attività disposta scelta mediazione dalle del parti giudice le (c.d. parti quando, facoltativa); devono durante rivolgersi il giudizio, a un organismo ravvisa una di mediazione possibilità iscritto di conciliarliare la lite (c.d. delegata). in un quella registro la lite disposta (c.d. ministeriale delegata). Per l attività mediazione del giudice il quale parti quando, designa devono durante un rivolgersi mediatore il giudizio, a unprofessionista organismo ravvisa una di mediazione che possibilità aiuta le iscritto diparti conciliare ina trovare Per l attività la lite una(c.d. di soluzione mediazione delegata). dellalelite. parti devono rivolgersi un organismo di mediazione iscritto in un registro ministeriale il quale designa un mediatore professionista che aiuta le parti a Nella un Per registro l attività mediazione ministeriale mediazione obbligatoria il quale le parti e delegata designa devono un lerivolgersi parti mediatore devono a un professionista organismo farsi assistereche di mediazione da un aiuta avvocato. le iscritto parti in trovare una soluzione della lite. un trovare registro una ministeriale soluzione della il quale lite. Nella mediazione obbligatoria e delegata designa un le parti mediatore devonoprofessionista farsi assistereche da un aiuta avvocato. le parti a trovare Nella Disciplina mediazione una soluzione La obbligatoria mediazione della lite. delegata è disciplinata le parti dadevono un decreto farsi assistere legislativo da un (D.Lgs. avvocato. 28/2010 Nella modificato mediazione dall art. obbligatoria 84 DL 69/2013 e delegata conv. inlel. parti 98/2013) devono e dal farsi suoassistere regolamento da undi avvocato. attuazione Disciplina Disciplina La mediazione è disciplinata da un decreto legislativo (D.Lgs. 28/2010 (DM 18 ottobre 2010 La mediazione n. 180, recente disciplinata modificato dadal un DM decreto 4 agosto legislativo 2014 n. (D.Lgs. 139). 28/2010 modificato dall art. 84 DL 69/2013 conv. in L. 98/2013) e dal suo regolamento di attuazione Disciplina Il modificato Ministerodall art. dellala giustizia 84 mediazione DL 69/2013 ha chiarito è conv. disciplinata alcuni in L. 98/2013) punti da un controversi decreto dal suo legislativo circa regolamento il regolamento (D.Lgs. di attuazione (DM 18 ottobre 2010 n. 180, recente modificato dal DM 4 agosto 2014 n. 139). 28/2010 degli organismi modificato (DM 18 ottobre di dall art. mediazione n. DL 180, e69/2013 i requisiti di recente conv. deimodificato mediatori in L. 98/2013) (Circ. dal e DMin. dal suo agosto Giust. regolamento aprile n. 2011) 139). Il Ministero della giustizia ha chiarito alcuni punti controversi circa regolamento di attuazione e in tema degli di (DM Il Ministero iscrizione 18 ottobre della e tenuta 2010 giustizia del n. 180, registro ha di chiarito recente degli organismi alcuni modificato punti dal mediazione, controversi DM 4 agosto nonché circa 2014 il di regolamento n. compimento 139). degli organismi di mediazione e i requisiti dei mediatori (Circ. Min. Giust. 4 aprile 2011) e in tema del servizio Il organismi Ministero di della mediazione giustizia (Circ. ha requisiti Min. chiarito Giust. dei alcuni mediatori 20 dicembre punti (Circ. controversi 2011). Min. Sono Giust. circa poi aprile il seguiti regolamento 2011) ulteriori in tema di iscrizione e tenuta del registro degli organismi mediazione, nonché di compimentodegli chiarimenti organismi del di iscrizione in tema tenuta mediazione del registro e i requisiti obbligatoria degli dei organismi mediatori (Circ. di Dip. (Circ. mediazione, Aff. Min. Giustizia Giust. nonché 27 4 aprile novembre di compimento 2011) 2013 e in tema prot. del servizio di mediazione (Circ. Min. Giust. 20 dicembre 2011). Sono poi seguiti ulteriori chiarimenti in tema di mediazione obbligatoria (Circ. Dip. Aff. Giustizia 27 novembre 2013 prot. del ). di servizio iscrizione di mediazione e tenuta del (Circ. registro Min. degli Giust. organismi 20 dicembre di mediazione, 2011). Sono nonché poi seguiti di compimento ulteriori chiarimenti normativa in La servizio di tema mediazione sulla di mediazione (Circ. Min. obbligatoria Giust. 20è (Circ. dicembre in vigore Dip. 2011). Aff. dal Giustizia 20Sono settembre poi 27 novembre seguiti 2013 eulteriori ha2013 efficacia chiarimenti prot ). fino ). La normativa al 20 in settembre tema sulla di mediazione È previsto obbligatoria che dal è(circ. in20vigore settembre Dip. Aff. dal Giustizia settembre il Ministero 27 novembre 2013 della e ha2013 efficacia giustizia prot. attivi ). La normativa il monitoraggio sulla mediazione degli esitiobbligatoria di tale sperimentazione. in vigore dal 20 settembre 2013 ha efficacia fino al 20 settembre È previsto che dal 20 settembre 2015 il Ministero della giustizia fino al L obbligatorietà della mediazione era venuta meno a seguito della decisione della Corte costituzionale (C.Cost. La normativa 20 settembre sulla previsto che dal mediazione obbligatoria è in 20 vigore settembre dal settembre il Ministero 2013 della e ha efficacia giustizia attivi il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. attivi 6ildicembre 2012 n. 272 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010), ma la fino al legge 20 monitoraggio settembre la ha poi reintrodotta, degli È esiti eliminando previsto tale iche sperimentazione. L obbligatorietà della mediazione era venuta meno profili dala di incostituzionalità 20 seguito settembre della decisione (con 2015della l art. il 5Ministero Corte costituzionale c. 1-bis D.Lgs. della 28/2010). giustizia (C.Cost. L obbligatorietà della mediazione era venuta meno seguito della decisione della Corte costituzionale (C.Cost. attivi 6 ildicembre dicembre monitoraggio 2012 n n. degli cheesiti ha dichiarato ha dichiarato tale sperimentazione. costituzionalmente illegittimo l art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010), ma la legge costituzionalmente illegittimo l art. c. D.Lgs. 28/2010), ma la legge L obbligatorietà la ha poi reintrodotta, la ha poi reintrodotta, della mediazione eliminando eliminando era venuta i profili profili meno di di aincostituzionalità incostituzionalità seguito della decisione (con l art. (con l art. della 5 Corte c. 1-bis c. 1-bis costituzionale D.Lgs. 28/2010). D.Lgs. 28/2010). (C.Cost. 6 dicembre 2012 n. 272 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010), ma la legge la ha poi reintrodotta, eliminando i profili SEZIONE di incostituzionalità 1 (con l art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010). SEZIONE 1 Ambito di applicazione SEZIONE della mediazione SEZIONE 1 In generale la Ambito mediazione di è possibile applicazione per tutte le controversie della mediazione in materia civile e commerciale che In generale vertonolasu Ambito mediazione diritti disponibili è possibile applicazione (art. per 2 tutte c. 1 le D.Lgs. controversie della 28/2010). mediazione insono materia quindi civileescluse e commerciale dal suo ambito In generale di applicazione la mediazionele controversie possibile perrelative tutte le acontroversie diritti indisponibili. materia civile commerciale che vertono su diritti disponibili (art. 2 c. 1 D.Lgs. 28/2010). Sono quindi escluse dal suo che vertono In generale la su diritti mediazione disponibili è possibile (art. per tutte c. le D.Lgs. controversie 28/2010). Sono quindi materia civile escluse e commerciale dal suo ambito di applicazione le controversie relative a diritti indisponibili. ambito che vertono di applicazione su diritti disponibili le controversie (art. 2 relative c. 1 D.Lgs. diritti 28/2010). indisponibili. Sono quindi escluse dal suo ambito di applicazione le controversie relative a diritti indisponibili

14 26 14 MEDIAZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre La mediazione è invece obbligatoria nelle materie indicate tassativamente dalla legge (art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010). 92 La tabella indica le materie per le quali la legge impone la mediazione e quelli in cui si ammette la mediazione facoltativa e quella delegata dal giudice. Indica anche i casi in cui la legge esclude espressamente l ammissibilità della mediazione. Materie, azioni o procedimenti Mediazione (obbligatoria, facoltativa, delegata) Regola generale controversie in materia civile e commerciale che vertono su diritti disponibili Materia è possibile la mediazione facoltativa e quella delegata condominio (per alcune precisazioni: v. n. 94) diritti reali (per alcune precisazioni: v. n. 96) divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato la mediazione è obbligatoria art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010 affitto di aziende risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari (per alcune precisazioni: v. n. 98) lavoro non si applica la mediazione in quanto sono dettate norme particolari sulla conciliazione Azioni azione civile esercitata nel processo penale è esclusa la mediazione obbligatoria e quella delegata art. 5 c. 4 lett. g D.Lgs. 28/2010 class action (art. 140 bis c.cons.) azioni inibitorie promosse dalle associazioni rappresentative dei consumatori o dei professionisti o dalle camere di commercio, contro il professionista o l associazione di professionisti che utilizzano o raccomandano l utilizzo di condizioni generali di contratto abusive (previste dagli artt. 37 e 140 c.cons.) è esclusa la mediazione obbligatoria art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010 Procedimenti procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata procedimenti in camera di consiglio (vi rientrano sia i procedimenti di volontaria giurisdizione, privi di natura contenziosa, sia i procedimenti camerali che hanno ad oggetto dei diritti indisponibili) procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (previsti dall art. 696 bis c.p.c.) è esclusa la mediazione obbligatoria e quella delegata art. 5 c. 4 lett. e D.Lgs. 28/2010 è esclusa la mediazione obbligatoria e quella delegata art. 5 c. 4 lett. f D.Lgs. 28/2010 è esclusa la mediazione obbligatoria e quella delegata art. 5 c. 4 lett. c D.Lgs. 28/2010

15 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AMBITO DI APPLICAZIONE MEDIAZIONE Materie, azioni o procedimenti procedimenti per convalida di licenza o sfratto procedimenti possessori procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione Mediazione (obbligatoria, facoltativa, delegata) la mediazione è obbligatoria, ma solo dopo la pronuncia di mutamento del rito (prevista dall art. 667 c.p.c.), con gli stessi limiti è possibile anche la mediazione delegata art. 5 c. 4 lett. b D.Lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria, ma solo dopo l ordinanza che pronuncia sul provvedimento d urgenza (ai sensi dell art. 703 c. 3 c.p.c.), negli stessi limiti è possibile anche la mediazione delegata art. 5 c. 4 lett. d D.Lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria, ma solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; negli stessi limiti è possibile anche la mediazione delegata art. 5 c. 4 lett. a D.Lgs. 28/2010 Precisazioni sulla mediazione obbligatoria La giurisprudenza precisa che l unico presupposto per applicare la mediazione obbligatoria è la natura della controversia, a nulla rilevando il rito scelto dalle parti, pertanto l attore deve tentare la mediazione anche se vuole instaurare un procedimento sommario di cognizione (Trib. Torino 23 marzo 2015). Non sussiste l obbligo di preventiva mediazione se la controversia è devoluta a un arbitrato tramite una clausola compromissoria o un compromesso (ai sensi dell art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010 che prevede la mediazione solo prima di proporre una azione «in giudizio»). Materia condominiale Si tratta delle liti derivanti dal mancato rispetto o dall errata applicazione delle disposizioni relative al condominio (artt c.c. e artt disp.att. c.c. richiamati dall art. 71 quater disp.att. c.c.). In caso di lite, il condominio può iniziare il procedimento di mediazione. L amministratore del condominio può partecipare al procedimento se l assemblea condominiale lo autorizza con delibera presa a maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno 1/2 del valore dell edificio (art. 71 quater c. 3 disp.att. c.c.). Ad esempio rientrano tra le liti condominiali le seguenti materie: esecuzione delle deliberazioni dell assemblea dei condomini e l osservanza del regolamento di condominio; uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell interesse comune; riscossione dei contributi e l erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell edificio e per l esercizio dei servizi comuni; compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell edificio; rendiconto della gestione; mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell amministratore (Trib. Bari 26 maggio 2014). Diritti reali Tra le cause che riguardano i diritti reali per le quali la mediazione è obbligatoria sono ricomprese: quelle relative ai contratti di vendita quando l oggetto della controversia è il diritto reale, mobiliare o immobiliare, trasferito con il contratto stesso. È ad esempio il caso dell azione giudiziale con cui si chiede l esecuzione in forma specifica dell obbligo di stipulare il contratto definitivo (ai sensi dell art c.c.), delle azioni di annullamento, di risoluzione o di nullità del contratto di compravendita; quelle con cui l attore chiede di accertare l acquisto di un diritto reale per usucapione (Trib. Palermo 30 dicembre 2011, Trib. Roma 22 luglio 2011). L accordo di mediazione che accerta l usucapione di un diritto reale può essere trascritto se la sottoscrizione del processo verbale è autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art c. 12 bis c.c. inserito dall art. 84 bis DL 69/2013 conv. in L. 98/2013); il procedimento di rilascio dell immobile occupato senza titolo (Trib. Modena 10 ottobre 2014). Secondo un interpretazione estensiva del termine «diritti reali» anche le controversie relative alla contraffazione e alla concorrenza sleale in materia di proprietà intellettuale e industriale rientrerebbero, nelle materie in cui è obbligatoria la mediazione. In senso contrario, si osserva che nelle categorie e nella sistematica tradizionale del codice civile, i diritti immateriali di origine commerciale hanno collocazione e normativa del tutto autonoma, anche per mezzo di leggi speciali, con la conseguenza che per diritti reali si potrebbero intendere solo quelli che insistono su beni materiali. (omissis)

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