Festività del 4 novembre: il trattamento economico nei Ccnl
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- Olivia Grandi
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1 Festività del 4 novembre: il trattamento economico nei Ccnl Tra i vari adempimenti, attraverso il libro unico del lavoro riferito al periodo di paga "novembre 2013", i datori di lavoro, i responsabili del personale, i consulenti del lavoro e i centri di elaborazione dati sono chiamati a gestire l'eventuale trattamento economico in relazione alla festività abolita del 4 novembre La legge 5 marzo 1977, n. 54 "Disposizioni in materia di giorni festivi" stabilisce, al comma 2 dell'art. 1, che "a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre ". Mentre la festività del 2 giugno è stata ripristinata, a decorrere dal 2001, dalla legge n. 336/2000, il 4 novembre (festa dell'unità nazionale) continua a essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello. Sebbene l'intento fosse quello di ridurre le festività civili, la ratio della legge n. 54/1977 è altresì incentrata sull'obiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti quel trattamento economico che, altrimenti, sarebbe venuto a mancare, minando un diritto consolidatosi negli anni. Di fatto questo ultimo intento è delegato alla contrattazione collettiva di settore, la quale ha agito nel tempo secondo indirizzi eterogenei, prevedendo forme diverse di tutela economica. Non mancano, tuttavia, casi per i quali la stessa contrattazione collettiva ha lasciato un vuoto regolatorio, non prevedendo alcun trattamento economico-normativo a fronte dell'abolizione della festività del 4 novembre. Vale la pena evidenziare come la maggioranza dei Ccnl abbia previsto, in luogo dell'abolizione della festa dell'unità nazionale, la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto - contrattualmente - per le festività cadenti di domenica. Festività cadenti di domenica Al fine di quantificare la relativa spettanza economica, a questo punto urge un'analisi su due livelli, quello normativo e quello contrattuale. L'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949 (come modificato dalla legge n. 90/1954), prevede che "Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".
2 La ratio della norma è da individuarsi nella circostanza che ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Occorre tuttavia segnalare che la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza n /1995 della sezione lavoro) ha chiarito che, alla luce della formulazione della norma, la regola suddetta deve valere esclusivamente per le festività indicate dallo stesso art. 5, vale a dire per le festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Repubblica) e 1 maggio (Festa del Lavoro). Su questo ultimo punto, nessuna preclusione può esserci ai fini del trattamento economico per il 4 novembre: in questo caso, infatti, la norma rimanda al trattamento previsto per le festività cadenti di domenica soltanto per la quantificazione del trattamento retributivo che spetta ai prestatori di lavoro. Per quanto riguarda l'aspetto economico, si può affermare che la festività cadente di domenica venga retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato sia in quello orario. In particolare, qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile il datore di lavoro deve corrispondere un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n /2006). Ai lavoratori pagati ad ore, in caso di coincidenza della festività con la domenica, spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale (Cass., sez. lav. n / 2002). Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza. Assorbimento nei permessi/rol Se da una parte quello previsto per le festività cadenti di domenica rappresenta il trattamento economico "tradizionale" per la festività soppressa del 4 novembre, nel tempo, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, si sono sviluppati trattamenti differenti, la cui introduzione ha tenuto conto di esigenze meno generali, di settore (nel caso della contrattazione collettiva nazionale e territoriale) oppure aziendali (attraverso la contrattazione aziendale). Vale la pena, sul punto, osservare quanto previsto da alcuni contratti collettivi nazionali. Il Ccnl Abbigliamento e confezioni industria prevede che il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal contratto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzioni di orario.
3 Il Ccnl Legno e arredamento Confapi stabilisce che "a fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui ai commi precedenti, a far data dal 1 gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di lavoro ". Il Ccnl Chimica industria prevede un diverso trattamento, in relazione al settore di appartenenza. In particolare, si prevede che "i lavoratori cui non si applichino il comma 3 e i commi 13, 14, 15 e 16 dell'art. 21, Ccnl 12 ottobre 1994 (settore abrasivi, n.d.r.), hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 4 ex festività religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto". Per gli altri settori il trattamento riferito al 4 novembre è assorbito dai permessi. Quanto previsto dal Ccnl Chimica industria non rappresenta un caso isolato nel sistema della contrattazione collettiva nazionale. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, il sistema delle relazioni industriali italiano è stato caratterizzato, a fronte della stipulazione di nuovi contratti collettivi (riferiti a settori già regolamentati oppure a specifici settori in precedenza privi di regolamentazione), dal fenomeno dell'accorpamento di più contratti in un unico contratto collettivo nazionale di lavoro. Nelle fasi evolutive caratterizzanti il processo appena citato, gli attori contrattuali (sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori) hanno dovuto affrontare, tra le altre, la questione - caratterizzata da una certa criticità del mantenimento per alcuni istituti normativi e/o economici di specifici livelli di tutela e garanzia. Per tale motivo, alcuni Ccnl - risultato della sintesi di più contratti in precedenza autonomi - contengono previsioni diverse a fronte dei medesimi istituti contrattuali. Trattamento alternativo Diverse sono, invece, le situazioni ove la contrattazione collettiva prevede la possibilità di gestire il trattamento riferito al 4 novembre attraverso strumenti economici alternativi, la cui scelta viene in genere delegata al datore di lavoro. Anche con riguardo a tale aspetto, è opportuno analizzare le specifiche disposizioni di alcuni Ccnl. Il Ccnl Cooperative sociali prevede che "Per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà
4 concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma corrispondenti permessi retribuiti". Il Ccnl Turismo stabilisce quanto segue: "(...) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione". Contrattazione collettiva e contratti di prossimità E' da ritenere che i cosiddetti "contratti di prossimità" possano avere ad oggetto per via indiretta anche la regolamentazione della festività abolita del 4 novembre. Come si ricorderà, attraverso l'art. 8, c. 2-bis, del D.L. n. 138/2011, il legislatore ha stabilito che, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, specifiche intese possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le intese, che devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività, possono riguardare, tra i diversi ambiti, anche l'orario di lavoro. Sulla base della logica e dei vincoli caratterizzanti i contratti di prossimità, potrebbe quindi applicarsi, in luogo del trattamento come festività cadente di domenica previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, l'assorbimento nei permessi. Particolarità Con riferimento al trattamento che spetta ai lavoratori per il 4 novembre, merita analizzare alcune previsioni contrattuali, le quali si discostano da quanto previsto dalla generalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E' il caso, per esempio, del Ccnl Trasporto merci e logistica. L'accordo 26 gennaio 2011 prevede l'eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi. In particolare, il Ccnl
5 prevede che: "Per i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente rinnovo è riconosciuto un Elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro e a 5 euro mensili, rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della seconda Sezione speciale, al 3 super da riparametrare (come da tabella riportata dal contratto, n.d.r.). Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali". Il Ccnl Vetro lampade e display industria prevede che "per la giornata del 4 novembre viene erogato, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile, cui si aggiungono sempre con la retribuzione del mese di agosto, ulteriori 4/175 di retribuzione mensile (8 quote orarie della retribuzione mensile per il settore lampade e display). Tale ulteriore quota è assorbibile in riduzioni di orario eventualmente definite per effetto di provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del Ccnl 9 dicembre 2010, compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o istituzione di nuove festività". Trattamento del 4 novembre: le novità nei Ccnl per il 2013 A conferma della variabilità caratterizzante la contrattazione collettiva, anche riguardo al 4 novembre occorre monitorare annualmente eventuali interventi atti a modificarne la relativa regolamentazione, soprattutto sotto il profilo del trattamento economico. Anche nel corso del 2013 si segnalano casistiche - di rinnovi contrattuali - che hanno visto modificare il trattamento previsto a fronte della festività soppressa del 4 novembre. Il Ccnl Autoscuole prevedeva, sino all'anno 2012, che "per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica". L'accordo di rinnovo del 3 luglio 2013 (decorrente dal 1 gennaio 2013) ha abolito il trattamento in vigore sino al 2012 prevedendo, infatti, che "ai lavoratori in servizio al 3 luglio 2013 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari ad euro 3,00 mensili al 4 livello da riparametrare come da tabella seguente (1). Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di agosto 2013, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali. Il comma 4 dell'art. 11 è soppresso, quindi a decorrere dall'anno 2013 è abolito il trattamento economico previsto per la festività del 4 novembre". Secondo quanto previsto dalla nuova regolamentazione del Ccnl Autoscuole, per i lavoratori in servizio alla data del 3 luglio 2013 in luogo del precedente trattamento (pari a quello previsto
6 per le festività cadenti di domenica) viene corrisposto mensilmente, a decorrere dalla mensilità di agosto, un trattamento economico qualificato come Elemento distinto della retribuzione, incidente su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr. Per gli altri lavoratori, assunti successivamente, l'edr invece non spetta: a questi ultimi non competerà, quindi, alcun trattamento economico per la festività abolita del 4 novembre. Il Ccnl Servizi assistenziali Uneba già contemplava, prima del rinnovo sottoscritto nel 2013, che il trattamento per l'ex festività del 4 novembre venisse assorbito dai Rol. L'accordo di rinnovo dell'8 maggio 2013 prevede, in materia di riduzione orario di lavoro, che "le lavoratrici e i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 9 giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre. Le predette giornate verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali". Se la previsione sopra riportata non rappresenta, per quanto attiene al trattamento economico del 4 novembre, una novità rispetto alla regolamentazione previgente, ciò che, invece, assurge a novità è rappresentato dall'introduzione del cosiddetto "Trattamento economico progressivo", sulla base del quale il riconoscimento di taluni istituti contrattuali (rateo di quattordicesima, scatti di anzianità e, per l'appunto, la riduzione oraria di lavoro) ai lavoratori di nuova assunzione avviene secondo una gradualità crescente progressiva. Il coinvolgimento dei Rol nel trattamento economico progressivo, porta indirettamente a coinvolgere nella medesima disciplina anche il trattamento previsto per il 4 novembre, in ragione del quale il contratto collettivo concede una giornata di permesso. In particolare, il contratto stabilisce che a tutti gli assunti successivamente all'8 maggio 2013, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, si applichi un Trattamento economico progressivo che, per quanto riguarda la riduzione oraria di lavoro (Rol) prevede la seguente gradualità: - per i primi 18 mesi nessuna maturazione; - per i successivi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari al 50%; - a far data dal 37 mese la percentuale di maturazione è pari al 100%.
7 Al fine del computo dell'arco temporale massimo di 36 mesi si sommeranno tutti i periodi di effettivo servizio prestati presso enti che applicano il presente Ccnl, i quali avranno pertanto l'obbligo, all'atto della cessazione, di rilasciare ai dipendenti una certificazione attestante la durata del periodo di servizio e il Ccnl Uneba applicato a prescindere dalla qualifica e dalla motivazione della cessazione. Prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre o nella domenica Partendo dall'assunto che il 4 novembre non è più considerato giorno festivo, nella stessa giornata, laddove sia previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, al prestatore di lavoro competerà un trattamento economico pari alla normale retribuzione prevista contrattualmente, senza alcuna maggiorazione. Allo stesso modo, lo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di domenica - precedente o successiva - alla quale viene spostato il 4 novembre, non dà luogo ad alcuna maggiorazione di favore rispetto a quelle che spetterebbero al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso di qualsiasi altra domenica. Livello/categoria Edr Quadri 4,44 5 3,47 4 3,00 3 2,78 2 2,64 1 2,22 Trattamento economico del 4 novembre nella contrattazione collettiva Ccnl Trattamento economico previsto Abbigliamento e tessile Pmi,
8 salvo assorbimenti e spostamenti di erogazione di cui all'art Parte generale Area tessile artigianato Gas acqua ; in alternativa, concessione di una giornata di permesso retribuito all'anno Agenzie marittime ed aeree Assicurazioni - Agenzie in gestione libera Agricoltura cooperative Manutenzione del verde Alimentari industria Alimentari industria - Olio e margarina Alimentari piccola e media industria Alimentari cooperative Autorimesse e noleggio automezzi (1/26 della retribuzione globale mensile) Cooperative sociali. In alternativa, su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio concessione di permessi retribuiti Acconciatura ed estetica (1/26 della retribuzione mensile) Legno arredamento Pmi La retribuzione corrispondente è assorbita e ricompresa nella retribuzione relativa alla fruizione dei
9 Rol Calzature industria Trattamento economico assorbito nelle retribuzioni Calzature Pmi Trattamento economico assorbito nella retribuzione per Rol, salvo conguaglio retributivo Carta industria Carta Pmi Ceramica industria Erogazione di un trattamento aggiuntivo pari 8/173 della retribuzione di fatto da corrispondere con la paga di agosto Ceramica aziende artigiane Cinematografia - Produzione Terziario (spostamento alla prima domenica del mese) Amministratori di condominio Agenzie immobiliare Farmacie private Edilizia industria Edilizia Pmi Edilizia cooperative Edilizia artigianato Radiotelevisioni emittenti private
10 Elettrici Non previsto Fotolaboratori Occhiali industria Lavanderie tintorie Trattamento economico corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni d'orario (assorbimento nei Rol) Penne spazzole pennelli industria Trattamento economico assorbito dai Rol Giornalisti radiotelevisivi Giornalisti Gomma plastica industria (pari a 1/25 della retribuzione) Gomma plastica Pmi (pari a 1/25 della retribuzione) Grafici industria Grafici Pmi Vigilanza privata multiservizi Trattamento economico assorbito dai permessi Istituti socio-assistenziali Agidae Non previsto Istituti socio-assistenziali Uneba Trattamento economico assorbiti dai Rol Lapidei industria Lapidei Pmi
11 Laterizi industria Laterizi Pmi Lavanderie artigianato Legno industria Trattamento economico assorbito dai permessi Legno artigianato Marittimi - Rimorchiatori Metalmeccanica industria Metalmeccanica Pmi Metalmeccanica artigianato Miniere industria. Per i lavoratori giornalieri non addetti all'interno, assorbimento nei permessi con conguaglio Igiene ambientale aziende private Pulizia industria Pulizia artigianato Odontotecnica artigianato Oreficeria industria Oreficeria artigianato Ortofrutticoli e agrumari Impianto sportivo palestre Panificatore (Federpanificatori) industria
12 Pelli e cuoio industria Assorbito dai Rol, con applicazione del conguaglio Pelli e cuoio Pmi Assorbito dai Rol, con effettuazione del conguaglio Pompe funebri aziende private Porti Proprietari di fabbricati Assorbito dai permessi o da orari di lavoro Recapito telegrammi ed espressi Scuderie corse al trotto Scuole private materne Fism Scuole private religiose Agidae Assorbito nelle ferie Servizi postali in appalto Trasporto merci Erogazione di un elemento distinto della retribuzione Studi professionali Teatri impiegati operai Terme Tessile industria Assorbito dai Rol Autoferrotranvieri Non previsto Trasporto a fune Turismo Se presta servizio, oltre alla retribuzione mensile spetta un trattamento economico aggiuntivo per le ore di servizio effettivamente prestate o in alternativa il corrispondente riposo compensativo. Se non presta servizio, spetta la retribuzione mensile Alimentari e panificazione
13 artigianato Panificatori Federpanificatori Comunicazione artigianato Chimica gomma vetro artigianato Fiori recisi Metalmeccanica cooperative Lapidei artigianato Occhiali artigianato Occhiali Pmi Assorbito dai Rol con applicazione del conguaglio Centri elaborazione dati Emittenti televisive locali Telecomunicazioni Autoscuole Corresponsione di un elemento distinto della retribuzione (1) Gli importi dell'edr sono quelli riportati in tabella.
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