POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (LOSS OF PROFIT FORM)

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1 POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (LOSS OF PROFIT FORM) NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Prudential Regulation Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via della Moscova, Milano tel fax iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in regime di stabilimento. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza del Regno Unito: Prudential Regulation Authority (PRA) con sede in Londra, 20 Moorgate, EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP = Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP = Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP = L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 611% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia alle Norme che regolano l assicurazione. Tacito rinnovo del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 1 di 7

2 AVVERTENZA Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro un mese dalla scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità della disdetta si rimanda all Art. 7 delle Norme che regolano l assicurazione Proroga dell Assicurazione. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art comma del Codice Civile. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni La POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI offre la copertura contro tutti i danni materiali e diretti, anche conseguenziali, causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale, salve le esclusioni e le delimitazioni espressamente previste, secondo quanto indicato agl articoli art 22) Delimitazione del rischio, art 23) Rischi esclusi, art 24) Beni esclusi, art 25) Cose assicurabili a condizioni speciali, art 41) Esclusione Terrorismo, art 42) Esclusione rischi informatici, Art 43) estensione a muffe, funghi o spore. La polizza offre inoltre copertura per le perdite che possono derivare all Assicurato da interruzione o intralcio all'attività descritta in Polizza, da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati e che sia indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti, salve le eccezioni di cui all'articolo art 2) Esclusioni delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Indiretti. Le condizioni contrattuali sono generiche e, pertanto, predisposte per svariate tipologie di rischio. Tali condizioni saranno integrate, in base alle cose assicurate ed all attività svolta dall Assicurato, da specifiche condizioni particolari. Eventuali condizioni particolari non rientranti nel testo standard e concordate per particolari esigenze dell Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione. AVVERTENZA Limitazioni ed esclusioni Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione nonché dalle Definizioni di polizza. AVVERTENZA Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il sinistro é coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo o massimali entro i quali la Società interviene. Esempio di applicazione di scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Limite di indennizzo Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Danno indennizzato Esempio A: Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: li danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo ). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 2 di 7

3 ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile e come previsto dall Art. 1 delle Norme che regolano l assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art del Codice Civile) ), come previsto dagli Artt. 4 e 5 delle Norme che regolano l assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Norme che regolano l assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio L'Assicurato varia l attività svolta passando dalla produzione di carpenteria metallica alla produzione di materia plastica espansa. 6. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno con la possibilità di applicare un aumento minimo del premio del 2%, fatto salvo che il premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: La Società, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, può applicare sconti sul premio con specifica pattuizione tra le parti. Il premio può essere soggetto a regolazione nella modalità di cui all Art. 5 delle Norme che regolano la Sezione II Danni Indiretti. Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 7. Rivalse AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall art.1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà della Società di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall assicurazione mediante disdetta da inviare almeno un mese prima della scadenza contrattuale (salva diversa specifica pattuizione tra le parti). Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente, ai sensi di Legge, di recedere dall assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 3 di 7

4 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell assicurazione della Responsabilità Civile (Art del Codice Civile) il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Qualora l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile alle controversie tra le Parti che hanno stipulato il contratto sarà quella Italiana. Qualora l ubicazione del rischio sia un altro Stato membro dell Unione europea, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella del medesimo Stato. E data facoltà di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dagli ordinamenti nazionali. Quanto sopra ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello previsto dalla normativa vigente e viene indicato in polizza. Nel caso di rischio ubicato in uno Stato membro dell Unione europea si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Norme che regolano l assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Moscova, Milano - Tel Fax Indirizzo servizioreclamiitalia@chubb.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel complaint.info@financial-ombudsman.org.uk corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 4 di 7

5 permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet e chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. 14. Arbitrato AVVERTENZA: Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 5 di 7

6 DEFINIZIONI Anno Assicurativo ovvero Periodo Annuo di Assicurazione: Assicurazione: Assicurato: Contraente: Indennizzo: Intermediario: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: Società: Il periodo intercorrente dall effetto alla scadenza della Polizza o dei successivi rinnovi, anche se di durata superiore o inferiore all annualità solare; il contratto di Assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; il broker o l Agente iscritto al rispettivo Albo professionale; il documento che prova l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l'impresa assicuratrice; RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE I Fabbricati: Macchinario: Attrezzature: Arredamento: Merci: Esplodenti: Infiammabili: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento. macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni. mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni. mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti. materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali infiammabili, merci speciali, ed esclusi gli esplodenti. sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35º centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: TIPO A: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21º C; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 6 di 7

7 contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. TIPO B: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21º C e inferiore a 55º C. TIPO C: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55º C e inferiore a 100º C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750º C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE II Merci: Periodo di indennizzo: Profitto lordo: Rapporto di profitto lordo: Rapporto delle retribuzioni : Retribuzioni : Volume di affari: Volume di affari annuo: Volume di affari di riferimento: Volume di affari, periodo di indennizzo, volume di affari annuo, volume di affari di riferimento: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili. il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata sopra specificata, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro. la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) ed agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi dell'assicurato. il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto come da disposto degli articoli aggiustamenti che seguono. il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente antecedente la data del sinistro, corretto come da disposto degli articoli aggiustamenti che seguono. gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'assicurato, nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza. quanto pagato o pagabile all'assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge. il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto come da disposto degli articoli aggiustamenti che seguono. il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto, come da disposto degli articoli aggiustamenti che seguono, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi. valgono le definizioni date con le condizioni relative alla partita profitto lordo con avvertenza che gli aggiustamenti sono quelli previsti al corrispondente articolo che segue. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 7 di 7

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