Commento alla proposta di direttiva UE per il riconoscimento delle qualificazioni professionali. per le professioni regolamentate

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1 Ref: D i giugno 2002 Working paper Commento alla proposta di direttiva UE per il riconoscimento delle qualificazioni professionali. per le professioni regolamentate EUROCADRES considera essenziale migliorare il riconoscimento reciproco delle qualifiche/capacità professionali e dei diplomi/lauree in Europa. E un elemento per la cittadinanza europea. Oggi,. i lavoratori specializzati costituiscono il gruppo di persone più mobili in Europa. Le professioni regolamentate sono particolarmente interessate. EUROCADRES è impegnata nel migliorare il muto riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi/lauree delle professioni regolamentate in Europa. L obiettivo però non può essere raggiunto indipendentemente dalle professioni considerate non regolamentate. Spesso, infatti, la stessa professione può essere regolamentata in un paese e ma non in un altro. Questa è la ragione per cui si ha bisogno di un approccio coerente, che copra sia le professioni regolamentate che quelle non regolamentate. EUROCADRES ritiene che dovrebbe essere creata un area europea per il riconoscimento mutuale delle professioni e dei diplomi/lauree. La proposta di direttiva relativa alle professioni regolamentate (COM(2002)119final) della Commissione europea dovrebbe semplificare l attuale situazione sostituendo le 15 direttive esistenti con un unica direttiva. Comunque, c è bisogno di migliorare la proposta di direttiva della Commissione europea. In questa fase, il nostro scopo non è suggerire degli emendamenti, ma in questo documento riportiamo i nostri commenti e i nostri suggerimenti relativi ai principali aspetti della proposta di direttiva della Commissione: Parte 1, commenti e spiegazioni di EUROCADRES Parte 2, proposte di EUROCADRES 1

2 PARTE 1, COMMENTI E SPIEGAZIONI DI EUROCADRES 1.1 Commenti e spiegazioni La proposta COM(2002)119final (in seguito, proposta) è stata presentatra dalla Commissione il 7/3/2002, dopo una consultazione organizzata dalla DG mercato interno nell estate del E avvenuta senza alcun collegamento con il processo di Bologna (educazione superiore), né il Bruges iniziative (addestramento professionale). Questo è particolarmente spiacevole in quanto in pratica non esiste un chiaro confine tra le professioni regolamentate e non regolamentate. Il relazione che accompagna la proposta di direttiva fa riferimento alla task force su professionalità e mobilità nella quale Mona Hemmer (vice presidente di EUROCADRES) è stata coinvolta dal piano di azione della commissione per professionalità e mobilità presentata nel febbraio del Entrambe le relazioni delle task force presentano una situazione generale sulle questioni del riconoscimento collegandolo alla mobilità geografica e occupazionale, alla qualità dell educazione scolastica e della formazione e all occupazione. L aspetto più positivo sta nel fatto che la proposta dovrebbe condurre a una situazione più chiara e semplificata dopo l abrogazione delle 15 direttive: 12 direttive riguardano 7 professioni: medico, infermiere, dentisti, chirurghi veterinari, ostetriche, farmacisti, architetti; 3 direttive relative al sistema generale: 1) per il riconoscimento dei diplomi di laurea ottenuti al completamento di un ciclo di studi triennale; 2) per il riconoscimento della formazione professionale; 3) per il riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attività professionali alle attività professionali coperte dalla direttiva sulla liberalizzazione e le misure transitorie a integrazione di quella relativa al sistema generale di qualificazione professionale. L obiettivo principale della proposta è un chiaro, sicuro e veloce sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nel campo delle professioni regolamentate. Il fatto che sia relativa alle professioni regolamentate non è riportato nel titolo. Ciò sorprende e può solo generare confusione e fraintendimenti. Leggendo il titolo proposto, si è portati a credere che la proposta risolverà i problemi di riconoscimento delle qualificazioni professionali in generale, mentre copre solo una parte del problema. Il relazione spiega che la proposta di direttiva introdurrà la massima flessibilità rispettando il Trattato e provvederà molteplici livelli di azione per mezzo dell applicazione del principio di sussidarietà. Riguardo la semplificazione, la proposta abolirebbe l esistente commissione consultiva che è considerata come gravosa dal punto di vista amministrativo, e nella quale le associazioni professionali sono state coinvolte fino ad ora. Manterrebbe solo una commissione che riguarda i lavoratori pubblici che rappresentano i governi. Dovrebbe essere chiamata commissione sul riconoscimento delle qualificazioni professionali. I rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni professionali sarebbe esclusi. Dal nostro punto di vista, questo è un modo curioso di interpretare la sussidarietà! (particolarmente la sussidarietà orizzontale contro la recente comunicazione della commissione europea sul dialogo sociale). Non è in linea con le risposte date da EUROCADRES e dalla maggior parte delle associazioni professionali durante il processo di consultazione. 2

3 1.2 Commento sul disposizioni generali (titolo III, capitolo I) Come nel passato, le sette professioni rimarrebbero coperte da un riconoscimento basato sul coordinamento delle condizioni minime per la formazione (titolo III, capitolo III). Altre attività, indicate nell allegato IV della proposta, nell eventualità che ci sia il possesso della conoscenza e delle idoneità, dovrebbe essere coperto da uno specifico capitolo (titolo III, capitolo II riconoscimento dell esperienza professionale). Tutte le altre professioni regolamentate dovrebbero essere coperte dal capitolo chiamato sistema generale per il riconoscimento delle qualificazioni professionali (titolo III, capitolo I regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione). Questa denominazione induce fraintendimenti e confusioni in quanto tale sistema non è generale : esso copre solo le professioni regolamentate, ma lo scopo non è il riconoscimento delle qualificazioni sulla base del coordinamento della formazione scolastica e professionale, ma l accesso a o il raggiungimento di professione sulla base dei requisiti legali che si hanno nei paesi d origine, che abbiano lo stesso valore nel paese ospitante. Il processo dovrebbe essere molto simile a quello stabilito dal precedente disposizioni generale, con il principio accesso o raggiungimento di : come stabilito nell articolo 13: a) sia sulla base della certificazione di competenze o prove di formali percorsi formativi b) o sulla base di due anni di pratica in altro stato membro che non regola la professione in questione, fornendo il possesso di certificazione di competenze o prova di formale percorso formativo. Le professioni regolamentate (così come introdotto nella direttiva SLIM (2002/19/EC) con il nostro supporto) continuerà a non prevedere il requisito dei due anni di pratica; e la possibilità, stabilita nell art. 14, per il paese membro ospitante di richiedere in alcune circostanze delle misure alternative (periodo di idoneità o test attitudinali). Le due nuove previsioni proposte dalla commissione: art. 11, sono proposti nuovi livelli per la formazione di livello superiore che conducono a un totale di 5 livelli di qualificazione. Il livello più alto (n 5) corrisponde a formazione al più alto livello di educazione e di una durata minima di 4 anni. In linea di principio, dovrebbero essere 5 anni, al fine di essere coerenti con i livelli stabiliti nella dichiarazione di Sorbonne e nello spirito del processo di Bologna. Art. 15, si rendono possibili delle dispense dalle misure di compensazione se la qualificazione del richiedente è in linea con i criteri proposti dalle associazioni professionali nell ambito di una piattaforma comune stabilita a livello europeo, oltre a una decisione della Commissione in accordo con le procedure che coinvolgono la commissione sul riconoscimento delle qualificazioni professionali. Si tratta di un interessante processo per alcune associazioni europee, sebbene riguardi il caso della dispensa dalle misure di compensazione. Ad ogni modo la qualità della piattaforma proposta dovrebbe essere definita, compreso il suo contenuto, le conseguenze del processo e i legami con i diversi stakeholders. EUROCADRES ritiene necessaria la coerenza e il coordinamento tra le diverse piattaforme. Ancora una volta la composizione delle commissioni senza i rappresentanti delle parti sociali e le associazioni professionali non garantirebbe una adeguata capacità di comprensione e di decisione. La direttiva proposta prevede per il riconoscimento una piattaforma europea competente a dispensare dalle misure di compensazione, relative ai paesi nei quali la professioni sono regolamentate. Infatti, ciò può avere conseguenze per i paesi dove le professioni in questione non sono regolate e perciò molto probabilmente avrà effetti su più persone di quelle direttamente interessate. 3

4 1.3 Commenti sul riconoscimento delle esperienze professionali (titolo III, capitolo II) Nell allegato IV troviamo la lista delle attività relative a infatti esse varino molto da paese a paese. Negli art. 17 e 18 le richieste sono collegate alla durata dell esperienza o al livello del precedente periodo di training. Una differenza è stabilita tra anni di lavoro autonomo e/o come dirigente di impresa e anni di lavoro dipendente. 1.4 Commenti su riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione (titolo III, capitolo III) Il principio dell automatico riconoscimento così come proposto nell art è benvisto. Attenzione dovrebbe essere posta nel processo di follow-up per evitare ostacoli provenienti da differenti approcci relativi alla definizione, educazione e training delle professioni specialistiche. Per esempio, l affermazione dell art. 24 potrebbe creare nuovi impedimenti alla mobilità dei dottori specializzati specialmente alla luce dell allargamento dell UE. 1.5 Commenti relativi all implementazione La proposta contiene qualche previsione relativa all implementazione. Per le disposizioni generali il gruppo di coordinatori ha adottato un codice di condotta. Nel futuro, questo genere di regole dovrebbe essere conosciuto e implementato. E inoltre cruciale organizzare un sistema di accesso facile e gratuito alle informazioni relative il riconoscimento delle qualificazioni e dei diplomi. In particolare, si richiede un sistema di strette relazioni tra le differenti autorità, i partner sociali i centri di informazione, si a livello nazionale che europeo. La nostra rete EUROCADRES mobil-net svolge un ruolo chiave da giocare. 4

5 PART 2: PROPOSTE DI EUROCADRES Eurocadres condivide il desiderio della commissione europea di semplificare le procedure per il riconoscimento delle professioni regolamentate, ma non approva l approccio troppo ristretto e limitato della proposta. Riteniamo che lo sviluppo delle professioni coperte dalla proposta non possa essere visto indipendentemente dalle professioni non regolamentate, indipendentemente da un nuovo approccio di area della formazione di alto livello del Bologna process e indipendentemente dall incremento della cooperazione europea nel campo della formazione e addestramento professionale del Bruges process. La qualità della formazione e del training risulta essenziale se si vuole fare dell Europa una società il cui motore sia la conoscenza. Al fine di incontrare i bisogni dei cittadini (specialmente quando essi sono mobili), le necessità delle società (specialmente quando vogliono impiegare lavoratori con professioni e titoli di studio ottenuti in altri paesi), e il bisogno di un sistema di educazione e training, dobbiamo raggiungere un coerente e trasparente area europea per l effettivo riconoscimento dei titoli di studio e delle qualificazioni. Al fine di evitare degli sforzi incoerenti, consideriamo urgente collegare gli approcci relativi alle professioni regolamentate con i processi di Bologna e Bruges. Non dovrebbero essere condotti separatamente, ma creando delle sinergie. Richiederemo alla commissione europea, tutte le DG interessate, e ai partner sociali di esaminare come questi approcci possano condurre a sistemi più coerenti e semplificati per il mutuo riconoscimento dei diplomi e delle qualificazioni, includendo: Approccio comune europeo e coerenza nei livelli di educazione scolastica; Criteri di qualità comuni, inclusi standard minimi volontari; Cooperazione con gli esistenti sistemi nazionali; Sistema di follow up con una struttura europea e generale per il riconoscimento mutuale che includa vari stakeholders; Alcuni di questi elementi sono parzialmente inclusi nella proposta di direttiva, nella dichiarazione di Bologna, o nei documenti preparatori per la conferenza di Bruges. Ma sono non confrontabili, incoerenti o consistenti abbastanza da stabilire un chiaro e trasparente sistema per il riconoscimento dei diplomi e delle qualificazioni. In aggiunta non è accettabile che i partner sociali siano esclusi dalle misure proposte nelle direttive. EUROCADRES considera che una struttura coerente sia costruita con il coinvolgimento dei partners interessati. EUROCADRES ritiene particolarmente importante che la proposta, per la direttiva sulle professioni regolamentate, sia cambiata nei seguenti aspetti: 1) La coerenza dovrebbe essere ricercata e la sinergia costruita con la conferenza di Bologna e l iniziativa di Bruges (vedi in particolare i cambiamenti suggeriti negli artt. 11, 15, 54); 2) Il coinvolgimento dei partner sociali e delle associazioni professionali deve essere garantita in una struttura permanente ed efficace, al fine di facilitare l implementazione, gli sviluppi successivi e preparare i cambiamenti (vedi in particolare le modifiche proposte all art. 54); 3) Qualità delle professioni richiede qualità nei percorsi educativi e professionali e nei contenuti e nei processi relativi alla piattaforma prevista nell art

6 Più precisamente, EUROCADRES suggerisce alcuni cambiamenti o chiarificazioni nei seguenti articoli della proposta di direttiva: Titolo della direttiva: Il titolo della direttiva, che nella versione proposta è Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dovrebbe essere Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate Relazione (paragrafo 2.2): L ordinamento previsto tra la Commissione e le strutture rilevanti delle professioni e dell educazione scolastica non dovrebbe essere limitata alle professioni che beneficiano di un processo automatico di riconoscimento sulla base del coordinamento minimo di requisiti relativi al training. In particolare, esso dovrebbe coinvolgere i partner sociali e le altre associazioni professionali. Considerando quanto segue: Dovrebbe essere stabilito che i requisiti di qualità delle attività professionali e la protezione dei consumatori siano materie di pubblico interesse (similmente al n 20); Articolo 2, campo di applicazione: L art. 2, campo di applicazione, recita: 1) La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori indipendenti o dipendenti, una professione regolamentata in uno stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. 2) Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo. EUROCADRES suggerisce che la frase cittadino europeo sia sostituita da cittadino di uno Stato membro. Con un articolo aggiuntivo si dovrebbe prevedere la possibilità per i cittadini di Paesi terzi, con permesso di residenza, di fare domande per il riconoscimento. Articolo 3.1, definizioni: L art. 3.1 recita: Ai fini della presente direttiva si intende con: a) professione regolamentata: attività, o insieme di attività professionali, l accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, attraverso norme legislative, regolamentari o amministrative, m al possesso di determinate qualifiche professionali; b) qualifiche professionali: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all art 11.2, punto a) e/o un esperienza professionale; c) titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un autorità di uno stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella comunità. In accordo con la proposta della commissione, la definizione di professioni regolamentate includerebbe solo le attività svolte con titolo professionale come stabilito nell art. 1.d delle direttiva 89/48/EEC. La ragione di questa restrizione non sembra chiara. Art. 3.2: l art. 3.2 recita: E assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un associazione o di un organismo di cui all allegato I. Quando uno stato membro 6

7 riconosce un associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che ne dà adeguata comunicazione sulla GUCE. L articolo sembra far riferimento a delle condizioni individuate nell allegato I (in accordo col titolo dell allegato stesso) che però mancano. Inoltre, il paragrafo 2 dell art. sembra non coerente con quanto stabilito nel primo paragrafo, perché in accordo con quanto stabilito nel primo paragrafo non è possibile aggiungere una nuova organizzazione all allegato I. Inoltre, questa affermazione differisce da quanto stabilito nella direttiva 89/48/EEC. Articolo 9, Informazioni dei destinatari del servizio: L art. 9 recita: Oltre alle informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri faranno si che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni: a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d iscrizione o un mezzo di identificazione equivalente, che appaia in tale registro. b) Se l attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza; c) L ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto; d) Il titolo professionale e lo stato membro dove è stato conseguito; e) Un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento e ai modi per accedervi; f) Se il prestatore esercita un attività soggetta all IVA, il numero di identificazione di cui all art. 22.1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio. La lista di informazioni da dare dovrebbe includere, al punto e) il tipo di regolamentazione esistente o no per l esercizio della professione nello stato membro. Titolo III libertà di stabilimento : Il titolo III è attualmente denominato libertà di stabilimento, dovrebbe invece essere libertà di accesso a o di conseguimento di una professione regolamentata al fine di essere coerenti col contenuto degli articolo correlati. Articolo 11, Livelli di qualifica: L art 11, livelli di qualifica, recita: 1) ai fini dell applicazione dell art. 13, vengono istituiti i seguenti 5 livelli di qualifica professionale: livello 1 attestato di competenza, livello 2 certificato, livello 3 diploma che sancisce una formazione breve, livello 4 diploma che sancisce una formazione media, livello 5 diploma che sancisce una formazione superiore. 2) il livello 1 corrisponde a: a) attestato di competenza consegnato da un autorità competente dello stato membro d origine in base a una formazione molto breve, a un esame specifico preceduto da una formazione o all esercizio a tempo pieno per tre anni consecutivi della professione in uno stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente negli ultimi 10 anni; b) una formazione generale a livello di insegnamento elementare o secondario attestante che il suo titolare possiede conoscenze generali. 3) il livello 2 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento secondario professionale o generale ma completato da un ciclo professionale. 4) il livello 3 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento postsecodnario di alemanno 1 anno e inferiore a 3 anni. Sono assimilate alle formazioni di livelli 3: a) le formazioni a struttura particolare che conferiscano una analogo livello professionale e che preparano a responsabilità e funzioni comparabili. Si considerano tali in particolare le formazioni di cui all allegato II; b) le formazioni regolamentate, orientate specificatamente all esercizio di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi eventualmente completato da un formazione, un tirocinio o una pratica professionale, al cui struttura e livello sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello stato membro in questione o controllati o approvati dall autorità a tal fine designata. Si considerano tali in particolare le formazioni regolamentate di cui all allegato III. 7

8 5) il livello 4 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni. Sono assimilate a formazione di livello 4 le formazioni regolamentate orientate all esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi post secondari di anni 3 o in un ciclo di studi post secondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso una università o istituto di formazione di livello equivalente, e oltre al ciclo di studi post secondari, eventualmente in una formazione, un tirocinio o pratica professionale. La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello stato in questione o vanno controllati e approvati dall autorità all uopo designata. 6) Il livello 5 corrisponde a una formazione di livello superiore di almeno 4 anni. Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata effettuato presso un università o istitutivi formazione di livello equivalente eventualmente oltre al ciclo di studi post secondari, in una formazione un tirocinio una pratica professionale. Nell art. 11 è necessario far sì che i livelli siano coerenti con lo spirito delle dichiarazioni delle conferenze di Sorbonne, Bologna e Praga. - Il livello 4 dovrebbe corrispondere a un corso di formazione di livello superiore o universitario e della durata di almeno 3 anni e meno di 5, mentre il livello 5 dovrebbe corrispondere a un corso di formazione di livello superiore della durata minima di 5 anni; - oppure dovrebbe essere aggiunto un nuovo livello: livello 5 corrispondente a un corso di formazione di livello superiore o universitario della durata di almeno 4 anni e meno di 5, e un livello 6 corrispondente a una formazione di livello superior4e e della durata minima di 5 anni. Articolo 15, Piattaforme professionali comuni: L articolo 15 dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni recita: 1) le associazioni professionali possono comunicare alla commissione le piattaforme comunica esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un libello di competenza adeguato all esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli stati membri. Se la commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la comunica agli stati membri prende decisioni ai sensi della procedura di cui all art ) Se le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri delle qualifiche fissati con una decisione ai sensi del comma 1, lo stato membro ospitante rinuncia all applicazione dell art ) se uno stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all art Il principio basilare stabilito all art. 15 riguarda il fatto che dovrebbe essere stabilito un livello qualitativo per le suddette piattaforme comuni: copertura dei Paesi europei, rilevanza del contenuto inclusi criteri di qualità, processo di controllo, coinvolgimento degli stakeholders, coerenza con la conferenza di Bologna ecc. Artt. 17 e 18, Attività nella lista I e II dell allegato IV La differenza stabilita tra anni di impiego indipendente e/o come dirigente di imprese e anni di impiego dipendente non sembra rilevante in un numero significativo di casi. Titolo III, capitolo III riconoscimento in base alle condizioni minime di formazione Questo capitolo riguarda solo 7 professioni. Dovrebbe essere prevista la possibilità di coprire ulteriori professioni in futuro. Art. 24, denominazioni delle formazioni specialistiche mediche 8

9 L art. 24 recita: I titoli di formazione medico specialistica di cui all art. 20 sono quelli che, comunicati da autorità competenti di cui all allegato V, punto 5.1.3, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari stati membri che compaiano all allegato V, punto L introduzione nell allegato V, punto 5.1.4, di nuove specializzazioni mediche comuni a tutti gli stati membri, può essere decisa ai sensi della procedura di cui all art Il processo dovrebbe consentire il riconoscimento delle comuni specializzazioni mediche in più Stati membri piuttosto che in ogni stato membro. Altrimenti, ciò potrebbe creare nuovi impedimenti alla libertà di circolazione dei dottori specializzati. Art. 47, procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali: Art. 47, procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali, recita: 1) l autorità competente dello stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2) la procedura d esame della domanda di esercizio della professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell autorità competente dello stato membro ospitante entro 3 mesi a partire dalla presentazione del documentazione competa da parte dell interessato. 3) la decisione, o la mancata decisione, nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso di diritto nazionale. In aggiunta si dovrebbe stabilire una procedura per la decisione delle controversie al fine di facilitare delle decisioni veloci. Art 52, autorità competenti L art. 52 autorità competenti recita: 1) le autorità competenti dello stato membro ospitante e di quello di origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano. 2) Ogni stato membro designa, entro la scadenza del temine di cui all art. 58, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere domande e a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la commissione. 3) ogni stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al comma 1 e ne informa gli altri stati membri e la commissione. I coordinatori hanno i seguenti compiti: a) promuovere un applicazione uniforme della presente direttiva; b) riunire ogni utile informazione per l applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d accesso alle professioni regolamentate negli stati membri. Per portare a termine il compito di cui al secondo comma, punto b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all art. 53. Tra i compiti del coordinatore dovrebbe essere menzionato il legame tra la disposizione e il processo collegato al riconoscimento delle qualifiche e i diplomi per le professioni non regolamentate. Art. 53, Punti di contatto L art 53 punti di contatto recita: Ogni stato membro designa, entro la scadenza del temine di cui all art 58, un punto di contatto che ha i seguenti compiti: a) fornite ai cittadini e ai punti di contatto degli stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche; b) assistere i cittadini nell ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con i punti di contatto e le competenti autorità dello stato membro ospitante. I punti di contatto informano la commissione dei casi trattati ai sensi del primo comma, punto b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono aditi. 9

10 Occorre stabilire una cooperazione tra i punti di contatto da un lato, e i partner sociali e le associazioni professionali dall altro. Art. 54, Comitato per il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate. L art 54 recita: Comitato per le qualifiche professionali. 1) La commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, qui di seguito denominato comitato, composto dai rappresentanti degli stati membri e presieduto dal rappresentante della commissione. 2) quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell art. 8 della medesima. Il periodo di cui all art.5.6 della decisione 1999/468/CE è di due mesi. 3) il comitato può essere adito per qualsiasi altra questione relativa all attuazione della presente direttiva. 4) il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il titolo di questo articolo, ovvero Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali, dovrebbe essere sostituito con quello suddetto, ovvero Comitato per il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate. L assenza dei partner sociali e delle associazioni professionali non è condivisibile. - o il Comitato dovrebbe essere costituito facendo riferimento a una differente base legale (la proposta di direttiva fa riferimento alla decisione del consiglio 1999/468/EC), come un numero di Comitati esistenti, con il coinvolgimento dei partner sociali e le associazioni professionali europee. - oppure dovrebbe essere prevista un autorità consultiva (con i rappresentanti dei partner sociali e della associazioni professionali europee) in aggiunta alla comitato in rappresentanza degli stati membri. In questo caso, l autorità consultiva potrebbe fornire dei pareri relativi alle professioni regolamentate alla commissione e al comitato. Si potrebbe trattare di un autorità con un numero limitato di partecipanti che si incontrano periodicamente oppure un forum più ampio che si riunisce annualmente. Potrebbe inoltre essere coinvolto e collegato al processo di Bologna e alle iniziative scaturenti da Bruges. 10

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