Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza n. 2906/18 settembre 2012.

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1 Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza n. 2906/18 settembre REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del presidente dott. Maria Luisa Tr. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1480 dell'anno 2005 TRA An. Da. elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell' avv. R.Felicini che la rappresenta e difende - ATTRICE - CONTRO Parrocchia XXXXXXXX con sede in Bari, in persona del parroco, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. E. D'Antona che la rappresenta e difende - CONVENUTO - E Parrocchia XXXXXXXX con sede in Fasano, in persona del parroco, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. G. Polito, rappresentata e difesa dall'avv. P.Dell'Anno del foro di Brindisi - CONVENUTO - Disposto lo scambio delle comparse conclusionali, la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite precisate all'udienza del

2 FATTO E DIRITTO Con citazione del An. Fr. - quale esercente la potestà sulla figlia minore Da. - conveniva avanti a questo Tribunale la Parrocchia XXXXXXXX con sede in Bari, e la Parrocchia XXXXXXXX con sede in Fasano per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni per ,00 a seguito di infortunio subìto dalla figlia il nel corso di campo scuola estivo organizzato dalla prima presso l'oasi XXXXX in contrada Ottava Piccola a Fasano, struttura di proprietà della seconda; in particolare, a causa della la mancanza nel letto a castello superiore di sbarre di protezione, la ragazzina durante il sonno era caduta urtando il volto sul pavimento e fratturandosi il naso. La Parrocchia XXXXXXXX sosteneva la mancanza di prova del fatto storico e comunque la responsabilità dell'altra parrocchia, quale proprietaria della struttura. L'altra convenuta negava ogni responsabilità atteso che essa si era limitata a concedere l'utilizzo della struttura a fronte di un'offerta a titolo di rimborso spese all'organizzatrice del campo scuola, cui competeva ogni dovere di vigilanza. All'udienza del si è personalmente costituita la An., divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. La causa, istruita mediante prova per testi e ctu medico legale all'udienza in epigrafe indicata veniva riservata per la decisione da questo Giudice ai sensi dell'art.281 quinquies I comma cpc sulle conclusioni dei procuratori delle parti. La domanda è parzialmente fondata. È pacifico e non contestato il fatto storico posto alla base della domanda, e cioè che la notte del l'an., all'epoca di anni 13 in quanto nata il 4 gennaio 1990, partecipante al campo scuola estivo della parrocchia barese XXXXXXXX, dormiva nel letto superiore di una struttura a castello, quando, durante il sonno, cadde al suolo fratturandosi il naso. 2

3 Altrettanto pacifica può ritenersi la mancanza di sbarra di protezione al letto occupato dalla ragazza, mentre altri letti superiori ne erano provvisti, come riferito dai diversi testi presenti al fatto (cfr. dichiarazioni di D. Gi. Ni. e Ma. Ni., educatori del campo scuola -, di Mi. Al. e Ma. An., che occupavano la stessa stanza dell'attrice, e di don Mi. Bi., vice parroco della XXXXXXXX). La mancanza di tale barra si configura come situazione di potenziale pericolo atteso che poteva verificarsi - come in effetti è avvenuto - l'eventualità di una caduta durante il sonno. Ora, considerata l'età dei partecipanti al campo scuola, un gruppo di ragazzini infraquattordicenni,- il dovere di vigilanza su costoro va attribuito agli organizzatori del predetto campo, i quali - nella loro veste - avrebbero dovuto controllare che la struttura di Fasano, concessa in uso dalla parrocchia proprietaria mediante consegna delle chiavi, avesse caratteristiche idonee a un utilizzo scevro di rischi; in particolare, l'aver constatato da parte dei predetti responsabili del campo scuola che non tutti i lettini superiori erano provvisti di sbarre protettive poteva suggerire di occupare, prudenzialmente, solo quelli effettivamente muniti di presidio di sicurezza. Non è poi stato provato in alcun modo che sia stata la ragazzina stessa a togliere la barra in quanto di ostacolo all'uso del letto. In tema di responsabilità ex art c.c., va ricordato che la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche. (Cass. n del ). In conclusione, in presenza di cessione dell'utilizzo della struttura alla parrocchia XXXXXXXX, che l'ha accettata senza riserve per usufruirne in regime di autogestione, non può imputarsi alcuna responsabilità al proprietario che si è limitato a consegnare le chiavi dell'immobile né ha 3

4 partecipato in veste alcuna all'attività di tale corso estivo (circostanze tutte pacificamente emerse dall'istruttoria). Non avendo infine la parrocchia XXXXXXXX fornito la prova liberatoria del fortuito (consistente anche in un eventuale comportamento incauto della stessa An., non provato in alcun modo), essa deve rispondere del danno subito dalla ragazza. Il c.t.u., con analisi logicamente e tecnicamente motivata dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione alcuna di discostarsi, ha verificato la diretta compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice - la frattura delle ossa nasali - con la dinamica dell'evento, stimando un'invalidità permanente in misura pari al 5%, un'invalidità temporanea assoluta di 10 giorni ed un'invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 50%. Passando alla quantificazione è noto che il danno va valutato secondo equità. Ciononostante, nella individuazione dei parametri di riferimento, si ritiene che un valido criterio, trattandosi di lesioni micropermanenti possa desumersi dalla l. n. 57/2001, oggi sostituita dal nuovo codice delle assicurazioni di cui al D.L.vo 209 del 2005, che ha stabilito i sistemi di calcolo del danno biologico per sinistri stradali verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima. A titolo di danno biologico temporaneo, e in relazione alla data dell'evento lesivo luglio la detta normativa liquidava per ogni giorno di inabilità assoluta la somma di 38,71 che va proporzionalmente ridotta per i giorni di inabilità temporanea parziale, per cui in totale spettano 387,10 per ITT e 387,10, per un totale di 774,20. Quanto al danno biologico permanente del 5%, tenuto conto che all'epoca del sinistro la ragazzina aveva 13 anni ed applicati i medesimi criteri di cui sopra, in applicazione della predetta tabella risulta congruo un risarcimento pari ad 5786,85, da devalutarsi alla data del sinistro secondo un indice di raccordo di 1,37, per un totale di 4809,00. 4

5 Quanto al danno morale, che secondo la recente Cass. SU n non va autonomamente risarcito, rappresentando solo un aspetto dell'intero danno non patrimoniale (comprensivo quindi di tutte le voci), deve ritenersi compreso nella somma sopra già calcolata attesa la modestia dei postumi invalidanti che non consentono di ritenere l'esistenza anche di una sofferenza morale, diversa e autonoma rispetto al danno fisico in senso stretto. Sulla somma totale di 5583,00, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi legali (in relazione al ritardo nella corresponsione) e la svalutazione monetaria (in relazione alla perdita di valore della moneta verificatasi medio tempore), secondo indici ISTAT, dalla data del fatto lesivo alla data del presente provvedimento; su tale ultima somma sono dovuti gli interessi legali sulle somme maturate annualmente, con decorrenza dalla relativa maturazione (cioè dalla fine di ciascun anno successivo alla data del sinistro) fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, relativamente alla posizione della convenuta soccombente; quanto alla domanda proposta contro la Parrocchia XXXXXXXX, il suo rigetto determina la condanna dell'attrice alla rifusione delle relative spese per una metà, dovendosi compensare l'altra metà in ragione della obiettiva incertezza iniziale rispetto alla individuazione dell'effettivo obbligato passivo. La determinazione del compenso spettante al difensore avviene ai sensi del DM , applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( ), ai sensi dell'art.41 del decreto citato P.Q.M. Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dr M. Luisa Tr., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il del An. Fr. - quale esercente la potestà sulla figlia minore Da. - e da quest'ultima personalmente proseguita con comparsa del nei confronti della Parrocchia XXXXXXXX con 5

6 sede in Bari, e della Parrocchia XXXXXXXX con sede in Fasano così provvede: 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta Parrocchia XXXXXXXX al pagamento in favore dell'attrice della somma di 5583,00 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del sinistro a quella del presente provvedimento, con gli interessi legali sugli importi annui di tale svalutazione con decorrenza dalla relativa maturazione, fino all'effettivo soddisfo; condanna il predetto convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in 3858,00 di cui 258,00 per esborsi, 3000,00 per compenso, oltre iva e cap. 2) rigetta la domanda proposta contro la parrocchia XXXXXXXX e condanna l'attrice al pagamento in favore di quest'ultima di una metà delle spese del giudizio, metà già liquidata in 1500,00 per compenso oltre iva e cap, compensando la metà residua Così deciso in Bari, il 10 settembre 2012 Depositata in cancelleria il 18 settembre

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