STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO - UNIONE COMUNALE DI SANT ILARIO D ENZA. Costituzione Sede - Scopi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO - UNIONE COMUNALE DI SANT ILARIO D ENZA. Costituzione Sede - Scopi"

Transcript

1 STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO - UNIONE COMUNALE DI SANT ILARIO D ENZA. Costituzione Sede - Scopi Art. 1. Denominazione, sede, durata, principi È costituita una Associazione denominata Partito Democratico Unione Comunale di Sant Ilario d Enza L Associazione ha sede in Sant Ilario d Enza (Reggio Emilia), in Via Montello, al numero civico La durata dell Associazione è fino al 31 dicembre L Associazione, per una migliore gestione delle proprie attività, è organizzata in due circoli: Sant Ilario d Enza e Calerno. Tali circoli non godono di soggettività giuridica ai fini ed agli effetti previsti dal Codice Civile in relazione ai rapporti giuridici con i terzi e alla titolarità dei beni dell Associazione L Associazione condivide tutti i valori fondamentali, gli scopi e gli ideali che ispirano il Partito Democratico, e si conforma, per quanto non contenuto nel presente Statuto, ai principi e alle disposizioni, tempo per tempo vigenti, contenute negli Statuti del Partito Democratico nazionale e del Partito Democratico dell Emilia Romagna. L Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, ed ha lo scopo definito nel successivo art. 2. Art. 2. Scopo dell Associazione. L Associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita con il proposito di realizzare ed estendere l impegno politico dei cittadini e la loro partecipazione alle decisioni pubbliche; si propone inoltre di intrattenere a livello locale i più ampi rapporti di collaborazione con le istituzioni, i partiti politici e formazioni sociali, culturali, civili e religiose del paese. L Associazione inoltre ha lo scopo di contribuire alla crescita della collettività attraverso la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sociale e culturale, della integrazione e della coesione nella comunità locale, nazionale ed europea, della salvaguardia dell ambiente e della diffusione dei valori della democrazia e del progresso. Inoltre l Associazione valorizza le specifiche peculiarità, le tradizioni e le culture sociali ed economiche del Comune di Sant Ilario d Enza. Per attuare le suddette finalità, l Associazione potrà dare vita ad una scuola per l orientamento sui temi dello sviluppo sociale e culturale, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo Statuto e, dall altro, di promuovere gli ideali della democrazia e del progresso. L Associazione potrà dare vita anche ad ulteriori iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari, convegni, dibattiti e altre manifestazioni, aventi come oggetto lo sviluppo sociale e culturale, e di valorizzare le peculiarità, le tradizioni e le culture sociali ed economiche del Comune di Sant Ilario d Enza. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l Associazione può aderire a raggruppamenti di associazioni, a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli del proprio Statuto, soggetti tutti esistenti o da costituire. L Associazione potrà promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni politiche e potrà attuare iniziative di animazione, ricreative, musicali e artistiche correlate allo scopo sociale. 1

2 Art. 3. Attività connesse e strumentali. L Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e editoriali a carattere non prevalente rispetto alle finalità istituzionali, ma ad esse correlate, necessarie e funzionali, comunque utili al raggiungimento di dette finalità. In via esemplificativa e non tassativa, l Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali: - effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto sociale analogo; - predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio dei temi inerenti alle finalità dell Associazione; - provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, di giornali e di riviste, e di audiovisivi, sui temi inerenti alle finalità dell Associazione; - gestire centri di ristorazione posti all interno delle strutture ove l Associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni; - organizzare viaggi e soggiorni turistici nei confronti degli associati, per scopi strettamente complementari alle attività svolte per il conseguimento delle finalità dell Associazione; - promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l apposizione degli stessi su articoli d abbigliamento e accessori vari; - effettuare prestazioni pubblicitarie e ricevere sponsorizzazioni in occasione di eventi organizzati dall Associazione; - realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l oggetto sociale; - concedere in locazione a terzi gli immobili che fanno parte del patrimonio dell Associazione; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; - svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative. È fatto divieto agli organi amministrativi dell Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l esclusivo perseguimento delle finalità associative. Soci Art. 4. Requisiti dei soci. Libro dei soci. Sono soci all Associazione i cittadini che risultano iscritti ai Circoli del Partito Democratico di Sant Ilario d Enza e di Calerno, a condizione di avere provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione nell anno solare in corso o durante l anno solare precedente. Possono essere soci dell Associazione tutti i cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, titolari della cittadinanza italiana o della cittadinanza di Paesi dell Unione Europea e della residenza in Italia, o della cittadinanza di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, che siano in possesso di sentimenti e comportamenti democratici, che nutrano interesse alla realizzazione delle finalità dell Associazione, condividendone gli scopi, lo spirito e gli ideali, e che sottoscrivono il Manifesto dei valori, lo Statuto e il Codice etico. L ammissione dei soci è disciplinata dal successivo art. 6 del presente Statuto, I soci dell associazione saranno, a cura del Consiglio Direttivo, iscritti nel Libro dei Soci. 2

3 Art. 5. Categorie dei soci. Il presente Statuto non prevede diverse categorie fra i soci. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Art. 6. Ammissione dei soci. L ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati In tale domanda, rivolta al Consiglio direttivo, i candidati dichiarano: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere gli scopi istituzionali; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto e la disciplina relativa, nonché di osservare le disposizioni emanate da ogni Organo dell Associazione; 4) di rispettare i Regolamenti interni emanati dall Associazione; 5) di conoscere ed accettare anche lo statuto e le norme prescritte dalle federazioni e dalle aggregazioni di associazioni cui l Associazione abbia aderito. 6) di voler sottoscrivere il Manifesto dei valori, lo Statuto e il Codice etico del Partito Democratico. Le modalità di presentazione, di esame e dell eventuale esperimento del ricorso avverso l esito negativo delle domande, sono disciplinate dal Regolamento interno. Art. 7. Diritti dei soci. Con l ammissione a socio, ciascun aderente acquisisce i seguenti diritti: il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti; il diritto di conoscere i programmi con i quali l Associazione intende perseguire le proprie finalità; il diritto di partecipare all Assemblea dei soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di esprimere, purchè maggiori di età, il proprio voto, sia per gli argomenti delle assemblee ordinarie, sia per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, sia per la nomina dei componenti gli Organi dell Associazione; il diritto di frequentare i locali dell Associazione e di utilizzarne le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti; il diritto di partecipare alle attività promosse dall Associazione; il diritto di usufruire di tutti i servizi dell Associazione; il diritto di recedere in qualsiasi momento. L esercizio dei diritti sociali, così come il diritto di voto in Assemblea, spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote associative per l anno in corso o per l anno solare precedente. Nel rispetto di tale clausola, ogni socio in possesso della maggiore età in occasione delle Assemblee ha diritto di esprimere un solo voto. Art. 8. Doveri dei soci. L appartenenza all Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come di ogni risoluzione adottata dagli Organi dell Associazione secondo le competenze statutarie. Art. 9. Quota associativa. 3

4 La quota associativa minima annuale è proposta dal Consiglio direttivo e viene fissata dall Assemblea dei soci, e resta in vigore fino ad una successiva delibera che ne modifichi il valore. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualsiasi titolo. In caso di morte del socio la quota risulta definitivamente acquisita al fondo comune dell Associazione con destinazione al conseguimento delle finalità istituzionali. E in ogni caso esclusa la rivalutabilità della quota. Art. 10. Perdita della qualifica di socio. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell anno. In tal caso il recesso ha effetto con la scadenza dell anno in corso; b) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione a socio; c) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, o per altri motivi che comportino indegnità; d) per ritardato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno. Avverso il provvedimento d espulsione il socio ha facoltà di ricorso secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno, che disciplina altresì le predette cause di cessazione della qualifica di socio. Il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell elenco dei soci ed al conseguente aggiornamento del Libro soci. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Egli non può ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. Emblema Art. 11. Emblema. L emblema dell Associazione è costituito dalla scritta identificativa della denominazione dell Associazione, eventualmente anche congiuntamente con il simbolo del Partito Democratico. Art. 12. Organi dell Associazione. Sono organi dell Associazione : a) l Assemblea Generale dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Tesoriere; d) il Comitato di garanzia; e) il Collegio dei Revisori dei conti; f) il Segretario Politico. Organi A discrezione dell assemblea dei soci, l organo di cui alla lettera e) può non essere nominato. 4

5 Assemblea Generale dei soci Art. 13. Assemblea Generale dei soci. Partecipazione. L Assemblea Generale dei soci è l organo sovrano dell Associazione ed è composta dai soci in regola col versamento delle quote associative per l anno in corso o per l anno solare precedente.. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di cinque deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Art. 14. Convocazione dell Assemblea Generale. L Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno due volte all anno: - entro il 30 aprile per l approvazione del rendiconto economico-finanziario dell anno precedente, redatto dal Consiglio direttivo; - entro il 30 novembre per l approvazione del programma di attività per l anno successivo, con il relativo bilancio preventivo, proposti dal Consiglio direttivo. L Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio direttivo. Il Consiglio deve provvedere alla convocazione anche quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L Assemblea Generale inoltre può essere convocata dal Consiglio direttivo su specifica istanza presentata dal Tesoriere o dal Segretario Politico. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni liberi, mediante una delle seguenti modalità: - pubblica affissione dell avviso di convocazione nell ambito del territorio del Comune di Sant Ilario d Enza, tra cui l affissione all albo dell Associazione presso la sede della medesima; inoltro della convocazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante telefax, all indirizzo dei soci quale risulta dall iscrizione nel Libro soci, o attraverso altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della convocazione. Ciascun socio è tenuto ad informare l associazione relativamente ad eventuali variazioni della propria residenza anagrafica o del proprio domicilio effettivo. Negli inviti debbono essere indicati la data della convocazione, la località e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno da trattare. L Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell Associazione, purché in Italia. Art. 15. Costituzione e deliberazioni dell Assemblea Generale. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute in unica convocazione e sono validamente costituite con l intervento di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L Assemblea Ordinaria, trascorsa un ora dall orario fissato per la riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze suindicato, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti L Assemblea Straordinaria potrà validamente deliberare solo se il numero dei soci intervenuti (anche per delega) supererà il 40% degli aventi diritto. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria potranno altresì deliberare solo se saranno presenti il Segretario Politico, il Tesoriere, almeno cinque componenti il Consiglio Direttivo e almeno due componenti il Comitato di garanzia. 5

6 Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Tesoriere. In caso di sua assenza l Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato di garanzia, ed in assenza anche di questi è presieduta da persona nominata dall Assemblea. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, e la regolare costituzione dell Assemblea. I verbali delle riunioni dell Assemblea sono redatti dal Segretario scelto dal Presidente dell Assemblea fra i presenti. L Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti. L Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci votanti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le funzioni di segretario dell Assemblea straordinaria possono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o astenuti dal voto. Art. 16. Forme di votazione dell Assemblea. La modalità ordinaria di espressione del voto in Assemblea è per alzata di mano. Tuttavia l Assemblea può di volta in volta stabilire la forma di votazione da adottare. La forma di votazione è scelta per alzata di mano a maggioranza dei presenti all Assemblea. Art. 17. Competenze dell Assemblea. L Assemblea ha il compito di deliberare: - in sede Ordinaria a) sul programma d attività e sul bilancio preventivo; b) sul rendiconto economico finanziario e sulle relazioni del Consiglio direttivo; c) sulla elezione dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente, dei membri del Comitato di garanzia, dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Politico; d) sull ammontare, proposto dal Consiglio direttivo, delle quote di ammissione e dei contributi associativi; e) sui Regolamenti da elaborare ai sensi dell art. 34; f) sulle direttive d ordine generale dell Associazione e sull attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; g) su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia; - in sede Straordinaria h) sulle proposte di modifica dello Statuto; i) sullo scioglimento dell Associazione; l) sulla nomina del Liquidatore o del Consiglio di Liquidazione; m) su atti di compravendita immobiliare nonché sulla costituzione di diritti reali di garanzia sul patrimonio immobiliare della società. Consiglio direttivo Art. 18. Composizione del Consiglio direttivo. 6

7 Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile da cinque a cinquanta, eletti dall Assemblea dei soci, la quale fisserà il numero effettivo dei consiglieri in carica. I membri del Consiglio sono soci dell Associazione e il Tesoriere è nominato dall Assemblea tra i membri del Consiglio. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e comunque fino all Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Negli intervalli tra le Assemblee dei soci ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al numero originario. Se nelle medesime ipotesi venissero a mancare più consiglieri, ma in numero superiore alla metà, questi verranno sostituiti dall Assemblea nella prima riunione utile. I membri comunque scelti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell interesse dell Associazione. Art. 19. Compiti del Consiglio direttivo. Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni assunte dall Assemblea dei soci, ed è responsabile della amministrazione dell Associazione. In particolare il Consiglio direttivo ha il compito di: a) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all approvazione dell Assemblea, unitamente alle relazioni sull andamento dell attività e sui programmi d azione volti a conseguire le finalità dell Associazione; b) organizzare l attività dell Associazione, predisponendo in particolare il sistema contabile e l assolvimento degli adempimenti richiesti dalla legislazione civile e tributaria; c) proporre l ammontare della quota associativa minima annuale al cui versamento sono tenuti i soci, da sottoporre all approvazione dell Assemblea; d) proporre all Assemblea su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione; e) deliberare sulla ammissione dei nuovi soci; f) sovrintendere al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e di procedere all assunzione, nomina e licenziamento del personale, stabilendo le mansioni e le remunerazioni; g) fornire parere su ogni atto sottoposto al suo esame dal Tesoriere; h) procedere all inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci al fine di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario; i) deliberare sulla adesione o sulla partecipazione ad aggregazioni di associazioni, federazioni, confederazioni ed altri enti che interessano l attività dell Associazione, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i soci. Il Consiglio direttivo nell esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Art. 20. Riunioni del Consiglio direttivo. 7

8 Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Tesoriere o quando lo richiedono almeno un terzo dei suoi membri in carica. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Tesoriere almeno otto giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax o attraverso altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della convocazione. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato con telegramma o con altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della convocazione, inviato almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Tesoriere, oppure, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Politico. In sua assenza, le sue funzioni saranno svolte da un consigliere designato dal Tesoriere. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale, firmato dal Tesoriere e dal Segretario, e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Alle riunioni del Consiglio devono essere sempre invitati, se eletti, i membri del Comitato di garanzia, i quali svolgeranno solo funzioni consultive. Tesoriere Art. 21. Rappresentanza della Associazione. Il Tesoriere rappresenta l Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, essendogli conferite la rappresentanza legale e giudiziale. Al Tesoriere spetta la firma degli atti che impegnano l Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Tesoriere: - vigila sull osservanza delle disposizioni statutarie e, in particolare, sovrintende all attuazione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio direttivo; - dirige gli uffici dell Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, cura la tenuta dei Libri sociali e dei Registri contabili, provvede alla firma della corrispondenza corrente. - partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, del Comitato di garanzia se nominato, ed alle riunioni dell Assemblea dei soci. - avrà inoltre cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, e con gli enti e le organizzazioni con le quali l Associazione ha sviluppato un rapporto di collaborazione. Il Tesoriere può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Art. 22. Elezione del Tesoriere. Il Tesoriere è eletto dall Assemblea ordinaria e dura in carica per tre anni e comunque fino all Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di sue dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Tesoriere, sino alla successiva Assemblea ordinaria. Comitato di garanzia 8

9 Art. 23. Compiti del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia, nominato dall Assemblea, vigila sulla gestione e sull andamento dell Associazione in tutte le sue manifestazioni, e verifica il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Comitato di garanzia valuta altresì l adeguatezza della struttura organizzativa dell Associazione in rapporto ai programmi d azione approvati, e controlla l attività degli uffici di segreteria e di ogni altro ufficio istituito, al di fuori di quelli di spettanza del Collegio dei Revisori, se nominato. Al Comitato di garanzia è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l Associazione ed i soci. A detto Comitato è pure affidato il compito di esaminare i ricorsi avanzati nei confronti dell Associazione dalla persone cui è stata negata l ammissione, o dai soci che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari ovvero esclusi dal sodalizio. Sulle questioni devolute le decisioni del Comitato sono inappellabili. Il Comitato di garanzia può sottoporre all Assemblea proposte per migliorare l andamento gestionale dell Associazione. Art. 24. Elezione del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, che possono essere scelti tra i soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o impedimenti da parte di uno o più membri, in numero inferiore alla metà, il Comitato può nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori o sostenitori, i membri mancanti, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile. Il Comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare cura di mantenere i rapporti opportuni con il Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato culturale, se nominato. Il Comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene opportuna la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri. Il Comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e può parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive. I membri del Comitato di garanzia non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell interesse dell Associazione. Collegio dei Revisori dei conti Art. 25. Compiti del Collegio dei Revisori dei conti. La sorveglianza amministrativa e contabile dell Associazione può essere affidata ad un Collegio composto di tre Revisori. Il Collegio dei Revisori deve redigere la relazione dei Revisori, che accompagna il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario predisposti dal Consiglio direttivo. Il Collegio si riunisce almeno due volte l anno, nel mese precedente le due riunioni dell Assemblea dei soci di cui all art. 14. Art. 26. Elezione del Collegio dei Revisori. I Revisori sono eletti dalla Assemblea dei soci, e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. I tre membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 9

10 In caso di dimissioni o impedimenti da parte di un membro, il Collegio può nominare per cooptazione il membro mancante, che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile. Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio presidente, il quale avrà in particolare cura di mantenere i necessari rapporti con il Presidente del Consiglio direttivo. I membri del Collegio dei Revisori non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Segretario Politico Art. 27. Segretario Politico dell Associazione. Il Segretario Politico dirige politicamente l Associazione. E nominato, tra le persone socie, dall Assemblea dei soci con la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Il Segretario Politico rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. Risorse finanziarie e patrimonio Art. 28. Entrate dell Associazione. L Associazione trae le risorse finanziarie per lo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti: a) dalla quota di iscrizione da versare all atto della presentazione della domanda di ammissione all Associazione; b) dalle quote associative annuali ordinarie; c) dai versamenti volontari dei soci; d)da donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; e) da erogazioni liberali di privati cittadini; f) da contributi di enti privati; g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; )h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; i) da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; l) da contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito delle finalità istituzionali; m) da contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; n) dalle entrate derivanti dalle feste di partito. Le quote associative ordinarie devono essere versate dai soci in un unica soluzione entro il termine dell anno solare di riferimento. Il socio dimissionario o che cessa di far parte dell associazione per altro motivo, è tenuto al pagamento della quota ordinaria per tutto l anno solare in corso. I fondi sono depositati presso l istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute. Art. 29. Patrimonio dell Associazione. Il Patrimonio dell Associazione è costituito: a) da beni mobili ed immobili; 10

11 b) dai proventi, dalle elargizioni, dalle contribuzioni ed erogazioni che perverranno all Associazione a qualsiasi titolo c) dalle somme accantonate; d) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto all Associazione a titolo legittimo di proprietà; Il Patrimonio, come sopra formulato, non potrà mai essere distribuito fra gli associati, né sullo stesso gli associati receduti e/o esclusi potranno vantare alcun diritto. E fatto salvo quanto infra stabilito in relazione all eventuale scioglimento dell Associazione e alla devoluzione dei beni dell Associazione liquidata. Le quote degli associati, i contributi, le altre entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività fissate dallo Statuto. I singoli soci, durante la vita dell Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Art. 30. Divieto di distribuzione degli utili. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di Legge. E fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Norme generali e finali Art. 31 Prestazioni degli associati. L Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci, per il perseguimento delle finalità istituzionali. L attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute nell interesse dell Associazione. In caso di necessità l Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Art. 32. Esercizi sociali. L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni esistenti, i contributi, i lasciti ricevuti e le altre entrate, e le spese sostenute per voci analitiche. Il rendiconto economico finanziario, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all approvazione dell Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 aprile. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l Assemblea generale dei soci con l approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. 11

12 Art. 33. Scioglimento e liquidazione. Verificandosi una delle cause previste dal Codice Civile, l Associazione deve essere estinta. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dall art.15, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Nell ipotesi in cui si proceda alla nomina di più liquidatori, questi comporranno un organo collegiale, il Consiglio di liquidazione. In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l esaurimento della procedura di liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti, in base alle indicazioni dell organismo di controllo previsto dall art.3, co. 190, L.662/1996, ad altre organizzazioni non lucrative facenti riferimento al Partito Democratico che abbiano per oggetto finalità analoghe o affini a quelle perseguite dall Associazione. Art. 34. Regolamenti interni. Le specifiche norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamenti interni dell Associazione. Tali regolamenti saranno elaborati a cura del Consiglio direttivo e del Comitato di garanzia. Art. 35. Pubblicità. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee dei soci, i verbali delle relative deliberazioni, i progetti del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario, i bilanci preventivi ed i rendiconti economico-finanziari successivamente all approvazione assembleare, sono a disposizione di tutti i soci presso gli uffici della sede sociale.. Art. 36. Rinvio. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano. Luogo e data,

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza

Dettagli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK Art. 1. Costituzione e denominazione È costituita l Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata: Amici del rock. L Associazione

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Culturale MirAttiva Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Il Sole Onlus STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione

Dettagli

Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 1 - Costituzione e Sede E costituta l Associazione Culturale

Dettagli

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede) STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età Approvato dal Consiglio Nazionale del 21/10/2006 Art. 1. Denominazione 1) È costituita la Sede Locale

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1 STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa

Dettagli

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009. Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO Costituzione e scopi Art.1 È costituita con sede in Airuno, P.za Fenaroli, l Associazione denominata Pro loco Airuno. Art. 2 La Pro loco Airuno è un Associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >> ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE > ART. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della

Dettagli

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in Parma Via Gramsci,14 presso il Centro per le Malattie dell

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata.. ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL

Dettagli

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. E costituita in Aosta, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, un Associazione denominata Associazione Alumni

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO Art. 1 - Natura e fondatori La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito indicata come Fondazione) è un istituzione di alta cultura,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense Art. 1 Disposizioni generali E costituita in Roma, con sede legale presso il Tribunale Civile,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,

Dettagli

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1 L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha sede in Milano, in Via San Vittore n. 12, non ha scopo di lucro ed ha la finalità

Dettagli

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione

Dettagli

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale

Dettagli

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O FormaFarma Associazione culturale senza scopo di lucro Art 1 Denominazione e sede S T A T U T O È costituita l Associazione culturale sotto la denominazione: FormaFarma - Associazione culturale senza scopo

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD) STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD) ALLEGATO A DELL ATTO N. 83436/22560 REP. Art. 1 - Costituzione E legalmente costituita, nel rispetto del codice

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo STATUTO SEZIONI VICENTINE ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata

Dettagli

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon Titolo I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato Associazione BEPI ZANON con sede in

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede) Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ALLEGATO A AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ARTICOLO 2) La Fondazione

Dettagli

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti

Dettagli