Modello di atto di vendita
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- Regina Corti
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1 ALLEGATO 1 Modello di atto di vendita Repertorio numero [ ] Fascicolo numero [ ] VENDITA REPUBBLICA ITALIANA Il giorno [ ] del mese di [ ] dell anno [ ] ([ ]) In [ ], Dinanzi a me Dottor [ ], Notaio in [ ], iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di [ ] Sono comparsi Per una Parte: - [ ] [ ], nato a [ ] il [ ] [ ] [ ], domiciliato per la carica in [ ], il quale interviene in rappresentanza, nella sua qualità di [ ], della società in rappresentanza di Liguria Patrimonio S.r.l. con socio unico, (soggetta alla direzione e al coordinamento della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.a.), con sede in Genova, Via Peschiera 16, con il capitale di euro ,00, iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero (R.E.A ), munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di [ ], che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera A Per altra Parte: [se persona fisica] [ ], nato a [ ], il [ ], residente in [ ], codice fiscale [ ]; [se persona giuridica] [ ], nato a [ ], il [ ], domiciliato per la carica in [ ], nella sua qualità di [ ] ed in rappresentanza di [ ], con sede legale in [ ], codice fiscale e partita IVA [ ], iscritta al Registro delle Imprese, autorizzato a quanto infra in forza di [ ] che si allega al presente atto sotto la lettera B. Detti Comparenti, della identità personale, dichiarata qualifica e poteri dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale premettono che: A Liguria Patrimonio (di seguito anche Liguria Patrimonio e/o la Parte Venditrice ) è una società a capitale interamente pubblico controllata, tramite il socio unico FI.L.S.E. S.p.A., da Regione Liguria ed è proprietaria del complesso immobiliare sito nel Comune della Spezia, Via Fontevivo meglio descritto al successivo articolo 2 (il Complesso Immobiliare ). B. A seguito del primo pubblico incanto andato deserto in data 27 febbraio 2015, con avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 5^ serie speciale numero [ ] in data [ ] accluso in copia sub Allegato C sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria in data [ ] accluso in copia sub Allegato D, sull Albo Pretorio del Comune della Spezia in data [ ] accluso in copia sub Allegato E nonché sul quotidiano Il Secolo XIX in data [ ] accluso in copia sub 1
2 Allegato F, Liguria Patrimonio ha indetto un secondo pubblico incanto per la vendita del Complesso Immobiliare. C. La procedura di vendita mediante pubblico incanto indetta da Liguria Patrimonio è stata regolata dal disciplinare approvato da quest ultima in data [ ] accluso in copia sub Allegato G e regolarmente pubblicato sul sito internet [ ], nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. D. In data [ ] 2015, [ ] (di seguito [ ] e/o la Parte Acquirente e, unitamente alla Parte Venditrice, le Parti ) ha presentato, come prescritto dal disciplinare, un plico contenente la domanda di partecipazione nonché un offerta vincolante per l acquisto del Complesso Immobiliare. E. In data [ ] si è svolto il pubblico incanto come da verbale [ ] accluso in copia sub Allegato H, e, sempre in conformità al disciplinare, è stata disposta l aggiudicazione provvisoria a favore di [ ] che ha presentato validamente un offerta il cui il prezzo è risultato il migliore. F. In data [ ] Liguria Patrimonio ha comunicato l aggiudicazione definitiva del Complesso Immobiliare a [ ]. G. Entro la data del [ ] è inutilmente spirato il termine di 60 giorni previsto dall art. 43, comma 2 della L.R. 36/97 senza che la Provincia della Spezia abbia provveduto ad annullare la delibera del Consiglio Comunale della Spezia n. 25 in data 30 giugno 2014 avente a oggetto Approvazione variante di aggiornamento della scheda del distretto di trasformazione AD7, Via Fontevivo, ai sensi dell art. 43 L.R. 36/97, in applicazione dell art. 3 comma 3 della L.R. 40/2013. H. Sempre ai fini della verifica della delibera del Consiglio Comunale della Spezia n. 25 del 30 giugno 2014, in data [ ] la Provincia della Spezia ha escluso il medesimo distretto di trasformazione AD7 dalla procedura di VAS. Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto di Vendita, le Parti convengono e stipulano quanto segue 1. Definizioni In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Atto di Vendita, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi: 1.1. Acam : ACAM S.p.a. corrente in Via Alberto Picco, 22, La Spezia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Spezia e Partita Iva
3 1.2. Atto di Provenienza : l atto di compravendita stipulato tra Acam, in qualità di parte venditrice, e Liguria Patrimonio, in qualità di parte acquirente, in data 26 luglio 2011 a rogito del Notaio Giovanni Carlo Federici della Spezia (Rep. n Racc. n ) Atto di Vendita : il presente atto notarile di vendita del Complesso Immobiliare Banche Finanziatrici : indica le seguenti banche finanziatrici di Liguria Patrimonio: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Infrastrutture Innovazione Sviluppo S.p.A Complesso Immobiliare : il complesso immobiliare meglio descritto e individuato al paragrafo Ipoteca Esistente : indica l ipoteca trascritta sull intero Complesso Immobiliare in forza dell atto di concessione di ipoteca stipulato in data 26 luglio 2011 da Liguria Patrimonio, in qualità di costituente, con le Banche Finanziatrici, in qualità di creditori ipotecari, autenticato nelle firme dal Notaio Giovanni Carlo Federici della Spezia (Rep. n Racc. n ), trascritto alla Spezia in data 29 luglio 2011 al n reg. part. 2. Oggetto 2.1 Compravendita Alle condizioni e termini previsti dal presente Atto Notarile di Vendita, la Parte Venditrice vende e trasferisce in blocco alla Parte Acquirente, che compra ed acquista in blocco, il seguente complesso immobiliare sito nel Comune della Spezia composto da due vetusti edifici già adibiti a uso industriale costituiti da un capannone di due piani fuori terra e altro edificio pertinenziale su due piani già adibito a residenza custode e uffici e da circostante area. 2.2 Identificazione catastale: il Complesso Immobiliare oggetto di vendita è censito in parte nel Catasto Fabbricati del Comune di La Spezia, foglio 17: - mappale 136, Via Fontevivo, piano T, area urbana; - mappali graffati 138 e 139 subalterno 1, Via Fontevivo n. 31, piano T-1, Z.C. 2, cat. D/1, R.C. euro 7.746,85; - mappale 139, subalterno 2, Via Fontevivo n. 31, piano 1, Z.C. 2, cat. A/3, classe 3, vani 6, R.C. euro 526,79; - mappale 288, Via Fontevivo, piano T, area urbana; - mappale 289, Via Fontevivo, piano T, area urbana; e in parte Catasto Terreni del Comune di La Spezia, foglio 17: 3
4 - mappale 78, bosco ceduo, di are 4.00, R.D. euro 0,17 R.A. euro 0,04; - mappale 79, uliveto vigneto di are , R.D. euro 68,05, R.A. euro 51,04; - mappale 1135 (ex 116), seminativo arborato di are 15.80, R.D. euro 8,98 R.A. euro 7,75; - mappale 1137, cava, di ha 1,12 85; - mappale 1232 (ex 114), seminativo arborato di are 35.60, R.D. euro 32,18, R.A. euro 23,90; Si fa risultare che le unità immobiliari urbane figurano anche censite a Catasto Terreni a Partita 1 quali enti urbani al foglio 17: - mappale 136, ente urbano di are 7.80; - mappale 138, ente urbano di are 99.92; - mappale 139, ente urbano di are 1.40; - mappale 288, ente urbano di are 2.15; - mappale 289, ente urbano di are Confini: partendo da nord in senso orario beni identificati nel foglio 17 dai mappali 77, 1072, 51, 53, 942, 971, 940, 1129, 1231, 1233 la Via Fontevivo e ancora beni identificati dai mappali 137, 287, 1136 e Planimetria catastale: il Complesso Immobiliare e i singoli edifici che lo compongono, sopra descritti e identificati, sono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate in catasto che si allegano al presente atto sub Allegato I. 2.5 Provenienze: il Complesso Immobiliare di Via Fontevivo è divenuto di proprietà di Liguria Patrimonio in forza dell atto di compravendita stipulato tra Acam, in qualità di parte venditrice, e Liguria Patrimonio, in qualità di parte acquirente, in data 26 luglio 2011 a rogito del Notaio Giovanni Carlo Federici della Spezia (Rep. n Racc. n ) trascritto alla Spezia in data 29 luglio 2011 al n reg. part. Ad Acam il complesso immobiliare è pervenuto in forza dell atto di trasformazione da A.C.A.M. Azienda Consorzio Acqua Metano in ACAM S.p.a. a rogito del Notaio Giovanni Carlo Federici di La Spezia in data 18 giugno 2001 Repertorio n , registrato a La Spezia in data 10 luglio 2001 al n Ad A.C.A.M. Azienda Consorzio Acqua Metano era pervenuto per acquisto dalla società Sirio S.r.l. in forza di atto a rogito del Notaio Luigi Pucci di 4
5 Sarzana in data 22 febbraio 1999 (Rep. n Racc. n ) trascritto alla Spezia in data 12 marzo 1999 al n reg. part. Infine alla società Sirio S.r.l. era pervenuto per acquisto in forza di atto del Notaio Concetta Prione in data 25 aprile 1981 (Rep. n ) trascritto alla Spezia in data 22 maggio 1981 al n reg. part. 2.6 Sono fatte salve dalle Parti migliori descrizioni, identificazioni catastali, confini e/o indicazioni del Complesso Immobiliare, restando espressamente inteso che l errore o l omissione di alcuna di esse non potrà inficiare il presente atto. 2.7 Fermo e impregiudicato quanto previsto ai successivi articoli, il Complesso Immobiliare sopra descritto e individuato viene venduto e acquistato con tutti gli inerenti diritti reali, pertinenze, accessi, fissi ed infissi, servitù attive e passive, comproprietà d uso e di legge. 3. Prezzo 3.1 Le Parti convengono che il corrispettivo per la compravendita in blocco del Complesso Immobiliare, determinato a corpo (e non a misura), è pari ad euro [ ] (euro [ ]) (il Prezzo ), importo pagato contestualmente alla stipula del presente atto e da intendersi al netto di ogni onere fiscale, ivi incluse l IVA (se ed in quanto applicabile e dovuta) e di tutte le imposte sul trasferimento nelle rispettive misure di legge (quali, a titolo esemplificativo, le imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali), oneri fiscali disciplinati espressamente al successivo articolo Le Parti concordano e danno atto che il Prezzo è stato convenuto di tutto avuto riguardo ed è da considerarsi fisso ed invariabile e non soggetto a riduzione e/o rettifica alcuna, anche in caso di eventuale differenza tra la consistenza e le risultanze reali dei singoli immobili e/o del Complesso Immobiliare rispetto a qualsivoglia altra misurazione e/o stima della superficie e/o volume degli stessi immobili e/o del Complesso Immobiliare comunque presa in considerazione da Parte Acquirente, rinunciando sin d ora espressamente le Parti ad ogni diritto o rimedio all uopo previsto dalla legge, anche per il caso di differenze di superfici superiori al ventesimo. In particolare, a titolo esemplificativo, Parte acquirente rinuncia espressamente ai diritti e rimedi di cui agli articoli 1467, 1468, 1489, 1492, 1497, 1538 e 1539 c.c. 3.3 Parte Venditrice dichiara di rinunciare espressamente all ipoteca legale ai sensi dell art cod. civ., esonerando il conservatore dei registri immobiliare da ogni conseguente adempimento e responsabilità. 3.4 Contestualmente al pagamento del Prezzo, la Parte Venditrice restituisce la cauzione provvisoria e/o la garanzia consegnate dalla Parte Acquirente ai fini della procedura di vendita di cui alle premesse. 4. Servitù e Ipoteca Esistente 5
6 4.1 Parte Venditrice dichiara, e Parte Acquirente accetta e manleva conseguentemente Parte Venditrice da ogni eventuale responsabilità a riguardo, che: (a) in relazione al mappale 1232 (già mappale 114) del Foglio 17 compreso nel Complesso Immobiliare risultano trascritte servitù di passaggio pedonale e carrabile costituite, rispettivamente: (i) (ii) con atto in data 12 febbraio 1999 a rogito del Notaio Luigi Pucci di Sarzana (Rep ) trascritto alla Spezia in data 12 marzo 1999 ai numeri 1145 e 1146 del reg. part.; con atto in data in data 12 maggio 2011 a rogito del Notaio Federici della Spezia (Rep. n Racc. n ) trascritto alla Spezia in data 25 maggio 2011 al numero 2841 reg. part. Tali servitù sono esercitabili mediante una strada costruita dalla Fondazione Opere Sociali S.r.l. che si era obbligata nei confronti di Acam a realizzare tale strada a proprie esclusive costi e spese, accollandosi l impegno originariamente assunto da quest ultima, come meglio precisato nell atto di cui alla precedente lettera (a)(ii). La Fondazione Opere Sociali S.r.l. ha confermato a Liguria Patrimonio l apertura e la fruibilità della strada mediante comunicazione in data 4 dicembre 2014; (b) in relazione ai mappali 138 e 1232 (ex 114) del Foglio 17 compresi nel Complesso Immobiliare esiste una servitù apparente lungo il percorso di una precedente servitù già oggetto di rinuncia immediata ed irrevocabile in forza del medesimo atto in data 12 febbraio 1999 a rogito del Notaio Luigi Pucci di Sarzana (Rep ) sopra richiamato alla lettera (a)(i). 4.2 Infine, con riferimento all Ipoteca Esistente, a fronte e in considerazione del pagamento del prezzo contestuale al presente Atto di Vendita sul conto corrente IBAN IT51Z aperto a nome di Liguria Patrimonio presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sede di Genova, Largo Eros Lanfranco 2, Genova, Parte Acquirente si impegna a procurare in data odierna, a propria cura e spese, l immediato assenso ai fini della cancellazione dell ipoteca da parte delle proprie Banche Finanziatrici. La cancellazione di tale ipoteca sarà curata dal medesimo notaio rogante del presente Atto di Vendita. 5. Dichiarazioni e garanzie 5.1 Liguria Patrimonio presta esclusivamente alla Parte Acquirente la sola garanzia di legge per evizione, sia totale sia parziale, sul Complesso Immobiliare. 5.2 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1, il Complesso Immobiliare viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza il rilascio da 6
7 parte di Liguria Patrimonio di alcuna garanzia per l eventuale esistenza di oneri o diritti di godimento di terzi, per vizi o difetti (riconoscibili e/o occulti) e/o per mancanza di qualità promesse e/o di qualsiasi altra garanzia (inclusa la garanzia di buon funzionamento), siano esse di legge e/o di natura convenzionale. Pertanto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, Parte Acquirente sarà legittimata a far valere nei confronti di Liguria Patrimonio esclusivamente la garanzia per evizione specificata al precedente paragrafo 5.1 mentre non avrà diritto e/o titolo ad alcuna altra garanzia e segnatamente non avrà diritto e/o titolo ad alcuna garanzia per l eventuale esistenza di oneri o diritti di godimento di terzi, per vizi o difetti (riconoscibili e/o occulti) e/o per mancanza di qualità promesse e/o di qualsiasi altra garanzia (inclusa la garanzia di buon funzionamento), siano esse di legge e/o di natura convenzionale. 5.3 Senza limitazione e/o pregiudizio di quanto sopra convenuto e fermo quanto stabilito al successivo paragrafo 6 in relazione alla cessione degli obblighi di indennizzo a carico di Acam, in forza dell atto di Provenienza, a titolo meramente esemplificativo Parte Acquirente accetta, dichiara e riconosce: (a) di aver acquisito una completa informazione in merito allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il Complesso Immobiliare conducendo autonomamente ogni verifica ritenuta più opportuna a tal fine; (b) di aver autonomamente ritenuto e di ritenere le risultanze della verifica condotta di propria piena ed incondizionata soddisfazione al fine di acquisire una completa informazione sul Complesso Immobiliare con particolare riferimento alla titolarità, alla situazione urbanisticoamministrativa, concessoria, autorizzatoria, edilizia, catastale, ecologicoambientale, igienico-sanitaria, di occupazione, sicurezza, impiantistica e manutentiva ed alla consistenza dell Immobile e dei relativi impianti, venendo il Complesso Immobiliare trasferito come visto e piaciuto e rinunciando pertanto la Parte Acquirente a far valere qualsiasi eccezione o pretesa nei confronti della Parte Venditrice fondata sulle condizioni del Complesso Immobiliare alla data odierna; (c) (d) che la Parte Venditrice non presta alcuna garanzia in merito alla conformità del Complesso Immobiliare e degli impianti di cui lo stesso è dotato alle norme di legge e di regolamento in materia urbanistica ed edilizia, di igiene e sicurezza, ecologia e salute ambientale, prevenzione infortuni e prevenzione incendi e all'ottenimento di tutti i prescritti collaudi, certificati, autorizzazioni e licenze (ivi incluso il certificato di agibilità e di prevenzione incendi); che la Parte Venditrice è espressamente esonerata da ogni responsabilità per l eventuale insussistenza o mancata consegna di qualsivoglia documentazione amministrativa o tecnica relativa all Immobile quale, a titolo esemplificativo e non tassativo, certificato di agibilità, C.P.I., certificazione di conformità impianti, libretti ascensori, manuali e 7
8 certificazioni degli installatori, non potendo ciò costituire motivo di eccezione o pretesa dalla Parte Acquirente; (e) in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti o inquinati di qualsiasi genere che possano essere rinvenuti presso il Complesso Immobiliare o che facciano parte dello stesso, la Parte Venditrice non assume nei confronti della Parte Acquirente alcun onere o responsabilità. 5.4 Fermo restando il dovere di buona fede imposto dall'articolo 1337 c.c., Parte Acquirente dichiara di prendere atto e di accettare che Liguria Patrimonio, FI.L.S.E. S.p.A. i relativi amministratori, dipendenti e/o consulenti, non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale o extra-contrattuale, e non prestano alcuna garanzia sulla accuratezza e/o completezza dei documenti, dati e informazioni relativi al Complesso Immobiliare da essi forniti nell'ambito della procedura di gara di cui in premessa. 6. Cessione delle dichiarazioni e garanzie prestate da Acam e del relativo obbligo di indennizzo 6.1 Considerato che l Atto di Provenienza prevede specifiche dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e relativi obblighi di indennizzo a carico di Acam espressamente cedibili ai terzi acquirenti da Liguria Patrimonio, [ ] dovrà essere considerato Terzo Acquirente del Complesso Immobiliare sopra descritto ai sensi del paragrafo 1.18 e dell articolo 7 dell Atto di Provenienza. 6.2 Pertanto, come espressamente già consentito da Acam al paragrafo 7.1 dell Atto di Provenienza, [ ] subentrerà a Liguria nelle pattuizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 dell Atto di Provenienza, pattuizioni di cui, per quanto occorrer possa, [ ]- dichiara di voler profittare anche ai sensi e gli effetti di cui all art cod. civ. con le seguenti precisazioni e limiti. 6.3 Per effetto di quanto precedente, ogni eventuale pretesa in relazione alle dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e relativi obblighi di indennizzo previsti agli articoli 4, 5 e 6 dell Atto di Provenienza connessi al Complesso Immobiliare potrà essere intentata dall Acquirente direttamente ed individualmente nei confronti di Acam con le seguenti precisazioni e limiti, senza coinvolgimento alcuno di Liguria Patrimonio. 6.4 [ ] riconosce e dichiara di essere a conoscenza che il Complesso Immobiliare di Via Fontevivo oggetto dell Atto di Provenienza (come ivi definito) e delle relative dichiarazioni e garanzie e relativi obblighi di indennizzo a carico di Acam era più ampio rispetto al Complesso Immobiliare del presente Atto di Vendita, poiché quanto originariamente acquistato da Liguria Patrimonio comprendeva anche un area di terreno edificabile della superficie di mq catastalmente identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune della Spezia, foglio 17 mappali 1138 (ex 113), 1136 (ex 116), 1204 (ex 112), e 77 (corrispondente al Distretto di 8
9 Trasformazione Urbanistica AL3, e definita Area Vailunga al paragrafo 4.8(i) dell Atto di Provenienza) escluso dall oggetto dell odierno acquisto. Considerato tuttavia che l Atto di Provenienza prevede al paragrafo 6.4(ii) un unico limite massimo di responsabilità di Acam per l intero più ampio Complesso Immobiliare di Via Fontevivo comprendente anche la suddetta Area Vailunga, le Parti concordano che il subentro di [ ] nelle dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e relativi obblighi di indennizzo previsti agli articoli 4, 5 e 6 dell Atto di Provenienza sarà esteso esclusivamente fino al 90% del limite massimo di responsabilità di Acam previsto paragrafo 6.4(ii) dell Atto di Provenienza. Pertanto, Liguria Patrimonio e i suoi aventi causa conserveranno la titolarità delle dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e dei relativi obblighi di indennizzo previsti agli articoli 4, 5 e 6 dell Atto di Provenienza in relazione all Area Vailunga fino alla concorrenza del restante 10% del limite massimo di responsabilità di Acam previsto paragrafo 6.4(ii) dell Atto di Provenienza, riservandosi espressamente il subentro a favore di ad altro eventuale terzo acquirente. 6.5 Al fine di dare esecuzione a quanto previsto al presente articolo 6, successivamente alla stipula del presente Atto di Vendita: (i) (ii) considerato che tutti i crediti nei confronti di Acam derivanti dall Atto di Provenienza sono stati ceduti in garanzia da Liguria Patrimonio alle Banche Finanziatrici in forza dell atto di cessione in garanzia dei crediti stipulato, con scrittura privata in data 26 luglio 2011 autenticata nelle firme dal Notaio Giovanni Carlo Federici della Spezia (Rep. n Racc. n ) accettato da Acam sempre in data 26 luglio 2011, Liguria Patrimonio si impegna a procurare sempre in data odierna, a propria cura e spese, l immediata liberazione da parte delle medesime Banche Finanziatrici di tale cessione di credito in garanzia limitatamente ai crediti derivanti dall Atto di Provenienza relativi al Complesso Immobiliare oggetto del subentro da parte di [ ]; e Liguria Patrimonio e [ ] provvederanno congiuntamente a comunicare per iscritto ad Acam che [ ], quale acquirente da Liguria Patrimonio del Complesso Immobiliare, deve intendersi beneficiario delle dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e dei relativi obblighi di indennizzo a carico di Acam con le precisazioni e i limiti di cui sopra, anche in relazione alla liberazione da parte delle Banche Finanziatrici della cessione di credito in garanzia. 6.6 Infine, resta inteso e convenuto che Liguria Patrimonio non assume alcun obbligo o garanzia nei confronti di [ ] circa il corretto adempimento da parte di Acam degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni e garanzie (anche in materia ambientale) e relativi obblighi di indennizzo previsti agli articoli 4, 5 e 6 dell Atto di Provenienza e, pertanto, l Acquirente non potrà far valere alcuna responsabilità 9
10 o pretesa a qualsiasi titolo contro Liguria Patrimonio in merito a qualsiasi inadempimento di Acam. 7. Dichiarazioni obbligatorie per legge ai fini della validità del trasferimento della proprietà di beni immobili 7.1 Con riguardo alle dichiarazioni obbligatorie per legge ai fini della validità del trasferimento della proprietà di beni immobili, onde assolvere a tali obblighi il Sig. [ ], per la Parte Venditrice, reso edotto da me Notaio in ordine alla responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni false o reticenti previste dagli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che: (a) in relazione al D.P.R. 380/2001 e all art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, i fabbricati compresi nel Complesso Immobiliare sono stati costruiti in data anteriore al 1 settembre 1967 e che non ricorrono le ipotesi previste dagli articoli 31, 32 e 33 della predetta Legge n. 47/1985; (b) in relazione all articolo 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001, che l area pertinenziale ai fabbricati urbani compresa nel Complesso Immobiliare è superiore a metri quadri e, pertanto, viene accluso sub Allegato L il relativo certificato di destinazione urbanistica n. [ ] rilasciato in data [ ] 2015 dal Comune della Spezia che riporta la disciplina urbanistica del Complesso Immobiliare conformemente alla delibera del Consiglio Comunale in data 30 giugno 2014 n. 25 richiamata alla precedente premessa G restando altresì esclusa la procedura di VAS come precisato alla precedente premessa H, e che dalla data di rilascio di tale certificato non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici; (c) in relazione all articolo 29 comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, come inserito dall art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che i dati e le planimetrie catastali del Complesso Immobiliare accluse sub Allegato L sono conformi all attuale stato di fatto del medesimo, che risulta correttamente intestato a Liguria Patrimonio; (d) in relazione al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e alla L.R. 29 maggio 2007 n. 22 e loro successive modificazioni e integrazioni e al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, gli edifici del Complesso Immobiliare consistono in fabbricati industriali privi di qualsiasi tipo di impianto energetico come confermato dalla relazione tecnica rilasciata in data [ ] da [ ] iscritto nell'elenco Regionale dei Certificatori al n. [ ] che si allega al presente Atto di Vendita sub Allegato M e che, ai sensi dell art. e lett. b) del predetto D.Lgs. 192/2005, non sussistono gli obblighi di fornire informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica e nonché di allegare l Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). 10
11 7.2 Resta espressamente inteso che le predette dichiarazioni obbligatorie per legge ai fini della validità dell atto di cui al precedente paragrafo 7.1: (i) (ii) non costituiscono, né possono essere interpretate quali, garanzie di Liguria Patrimonio a favore di Parte Acquirente in relazione al Complesso Immobiliare oggetto di compravendita; e non costituiscono, né possono essere interpretate quale, deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 3 e Immissione nel possesso e consegna L immissione nel possesso e la consegna del Complesso Immobiliare oggetto del presente Atto di Vendita libero da cose e persone, nonché tutti i relativi effetti, utili e onerosi, decorreranno dalla data odierna. 9. Dichiarazione ai sensi dell art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 I comparenti resi edotti da me Notaio in ordine alla responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini di quanto previsto dall art. 35, comma 22 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 dichiarano: (a) (b) di non essersi avvalsi dell opera di alcun mediatore per la conclusione della vendita del Complesso Immobiliare oggetto del presente atto; e che il Prezzo di compravendita di euro [ ] (euro [ ]), oltre alle imposte di cui al successivo articolo 10, viene pagato contestualmente alla stipula del presente Atto di Vendita mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte Venditrice iban sul conto corrente IBAN IT51Z aperto a nome di Liguria Patrimonio presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sede di Genova, Largo Eros Lanfranco 2, Genova. 10. Trattamento fiscale e spese 10.1 Tutti i costi e oneri fiscali di qualunque natura (inclusa/o qualsiasi penale o interesse collegata/o) derivanti da, e/o comunque connessi con, il trasferimento del Complesso Immobiliare sono a carico esclusivo di Parte Acquirente che terrà integralmente e puntualmente manlevata e indenne Parte Venditrice [clausola da inserire in caso di parte acquirente persona giuridica] In ordine al trattamento fiscale del trasferimento, le Parti danno atto che il Complesso Immobiliare oggetto del presente Atto di Vendita è trasferito a seguito 11
12 del pubblico incanto svolto in data [ ] di cui al verbale allegato sotto la lettera H ed è composto esclusivamente da beni immobili strumentali e relative pertinenze. La Parte Venditrice dichiara pertanto di avvalersi dell opzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 8 ter del D.P.R. 633/1972, chiedendo espressamente l assoggettamento del presente trasferimento ad I.V.A. La Parte Acquirente, inoltre, precisa di essere soggetto passivo I.V.A. nel territorio dello Stato con diritto alla detrazione dell I.V.A. in misura superiore al 25%. Le Parti, in relazione a tutto quanto sopra precisato, dichiarano che nel caso di specie trovano applicazione le modalità di pagamento dell imposta I.V.A. previste dall'articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 richiamato dal sesto comma lett. a)-bis del medesimo articolo 17, e pertanto: - la Parte Venditrice emetterà fattura relativa al presente atto, senza indicazione né dell aliquota né dell importo dell imposta e contenente l espresso riferimento al comma 5 del suddetto articolo 17 D.P.R. 633/1972; - a sua volta la Parte Acquirente dichiara di essere a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico delle citate disposizioni (obbligo di integrare le fatture con l'indicazione dell aliquota e dell importo dell imposta; obbligo di annotare, nei termini di legge, dette fatture sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti). Il presente trasferimento verrà pertanto assoggettato: (i) ad I.V.A. assolta dalla Parte Acquirente secondo il regime dell inversione contabile (c.d. reverse charge ); (ii) ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile, 1986, n. 131; (iii) alle imposte ipotecarie e catastali nella misura pari al 3% (tre per cento) per l'imposta ipotecaria ed al 1% (uno per cento) per l'imposta catastale. [clausola da inserire in caso di parte acquirente soggetti non IVA] In ordine al trattamento fiscale del trasferimento, le Parti danno atto che il Complesso Immobiliare oggetto del presente Atto di Vendita è trasferito a seguito del pubblico incanto svolto in data [ ] di cui al verbale allegato sotto la lettera H ed è composto esclusivamente da beni immobili strumentali e relative pertinenze. La Parte Acquirente, al riguardo, precisa di non essere soggetto passivo I.V.A. Pertanto il presente trasferimento verrà pertanto assoggettato: (i) ad imposta di registro nella misura pari al 9%; (ii) alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa misura ad euro Tutte le spese derivanti da, e/o comunque connesse con il presente atto, ivi incluse espressamente le spese di trascrizione e le spese notarili, sono a carico esclusivo della Parte Acquirente, salvo ove non diversamente ed espressamente stabilito. Si conferma l allegazione al presente atto, previa verifica dei comparenti, debitamente sottoscritti dalle Parti in segno di accettazione ne varietur e vidimati da me Notaio onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura ad istanza dei comparenti 12
13 d accordo con me Notaio, dei seguenti documenti elencati sotto la relativa lettera identificativa: A Poteri di firma della Parte Venditrice B Poteri di firma della Parte Acquirente C Avviso di pubblico incanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 5^ serie speciale numero [ ] in data [ ] D Avviso di pubblico incanto pubblicato in data [ ] sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria numero [ ] in data [ ] E Avviso di pubblico incanto pubblicato sull Albo Pretorio del Comune della Spezia in data [ ] F Avviso di pubblico incanto pubblicato sul quotidiano Il Secolo XIX in data [ ] G Disciplinare della procedura di vendita mediante pubblico incanto indetta da Liguria Patrimonio approvato da quest ultima in data [ ] H Copia del verbale di pubblico incanto I Planimetrie catastali Complesso Immobiliare L Certificati di destinazione urbanistica M Relazione tecnica in data [ ] sull assenza di impianti termici 13
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