PROGRAMMA NEGOZIO Contratto di assicurazione multirischio aziende

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1 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. D100 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ MOD. PRO NEG 5 - ED. 02/05/2013 Programma Negozio PROGRAMMA NEGOZIO Contratto di assicurazione multirischio aziende Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA PROGRAMMA NEGOZIO La presente nota informativa MOD. PRO NEG 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione AZIENDE - MOD. PRO NEG 2 - ED. 12/2010 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Pietro Loguercio Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione Contratto di assicurazione Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Contenuto Gli enti descritti alle definizioni Arredamento, Macchinario e attrezzatura, Merci e Cose particolari, riposti nei fabbricati ove si svolge l'attività descritta in polizza, compresi i beni descritti alla definizione Valori e Oggetti pregiati. Sono sempre esclusi: metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pellicce. Contraente Pietro Loguercio Soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio. Durata Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Fabbricato L'intera costruzione edile o porzione della stessa, occupata dall'impresa assicurata, compresi gli uffici, le relative quote di proprietà comune nonché le dipendenze, anche se separate (purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali dell'esercizio o negli spazi ad esso adiacenti), recinzioni e simili, compresi inoltre infissi, impianti fissi al servizio del fabbricato, e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e/o allarme, di comunicazione, ascensori, montacarichi, insegne e tende parasole, scale mobili come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese le tinteggiature. Sono altresì comprese migliorie e opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario. Franchigia Pietro Loguercio Somma che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo Somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Merci Prodotti commercializzati e/o in deposito e quant'altro previsto dalla licenza dell'esercizio, scorte e materiali di consumo, imballaggi, anche combustibili e, in quanto esistenti, anche esplodenti, infiammabili e merci speciali (attinenti l'attività dichiarata in polizza), entro i quantitativi di seguito indicati: 1 kg di esplodenti; 500 kg di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla commercializzazione che alla manutenzione che ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato. Non si considerano in questo ambito gli infiammabili posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi di veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'esercizio assicurato; 300 kg di merci speciali. Il tutto posto nell'ubicazione indicata in polizza, il tutto sottotetto. Polizza Pietro Loguercio Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. 1 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 Premio Rischio Scoperto Sinistro Pietro Loguercio IVASS (ex ISVAP) Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società. Probabilità che si verifichi un sinistro. Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. Definizioni valide per la sezione assistenza Pietro Loguercio Centrale operativa La struttura di MAPFRE WARRANTY SPA costituita da medici, tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Provvede per incarico della società, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Esercizio commerciale I locali sede dell'attività commerciale, situati in territorio italiano, dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. In viaggio Qualunque località ad oltre 50km dal comune di residenza dell'assicurato (o sede dell'attività commerciale). Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato. 2 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 5 delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Pietro Loguercio A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa: Sezione Incendio Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti ai fabbricati e al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: Incendio e rischi accessori o incendio, compresi i guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; o azione del fulmine; o implosione, nonché esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; o caduta di corpi celesti, di aerei, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, di loro parti o di cose da essi trasportate; o bang sonico, determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; o urto di veicoli e natanti, non appartenenti né in uso all'assicurato transitanti sulla pubblica via strada privata o corsi d'acqua, e/o veicoli ferroviari deragliati dalla propria sede; o sono altresì compresi i danni causati agli enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'assicurato purché resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi coperti. Fumo, gas e vapori o fumo, gas e vapori, che si siano sviluppati a seguito di eventi, indennizzabili ai sensi di polizza, che abbiano direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; o fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti enti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; così come indicato all'art. 17 e alle Estensioni di garanzia (artt. Dal 18 al 43 compresi). Possono ampliare la copertura assicurativa le garanzie aggiuntive (operanti soltanto se richiamate) comprese tra l'art. 44 e l'art. 51 delle condizioni generali di assicurazione e precisamente: art. 44 Cristalli art. 45 Merci in refrigerazione 3 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 art. 46 Maggiori spese art. 47 Ricorso terzi art. 48 Indennità giornaliera per interruzione totale di attività art. 49 Eventi atmosferici art. 50 Atti vandalici e dolosi art. 51 Acqua condotta, rigurgito e spese di ricerca e riparazione Sezione Furto Il presente prodotto copre i danni ai beni indicati nella scheda di polizza - purché posti sottotetto ai fabbricati - in conseguenza di: 1. furto 2. rapina ed estorsione così come meglio specificati e regolamentati agli artt. 54 e 55 delle condizioni generali di assicurazione. Sono comprese anche le garanzie indicate tra le Estensioni (artt. dal 56 al 71 compresi) delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Possono ampliare la copertura assicurativa le garanzie aggiuntive (operanti soltanto se richiamate) prevista dagli artt. 76 e 77 delle condizioni generali di assicurazione: art. 76 Valori e denaro in cassaforte ; art. 77 Commercio ambulante. Sezione Elettronica Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti causati a macchine, a impianti e apparecchiature elettroniche (escluse le apparecchiature portatili), anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate e pronte per l'uso cui sono destinate, in conseguenza di qualunque evento accidentale non espressamente escluso, così come meglio specificato e regolamentato negli artt. 80 e 81 delle condizioni generali di assicurazione. Sono comprese anche le garanzie indicate tra le Estensioni (artt. dall'82 all'88 compresi) delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Sezione Responsabilità Civile Il presente prodotto tiene indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi o a suoi dipendenti in conseguenza dell'attività svolta, così come meglio specificato e regolamentato negli artt. 91, 92 e 93 delle condizioni generali di assicurazione. Sono comprese anche le garanzie indicate tra le Estensioni (artt. dal 94 al 107 compresi) delle condizioni generali di assicurazione. Può ridurre la copertura assicurativa la Condizione particolare (operante soltanto se richiamata) prevista dall'art. 109 delle condizioni generali di assicurazione, alle quali si rinvia. Può ampliare la copertura assicurativa la Garanzia aggiuntiva (operante soltanto se richiamata) previste all'art. 108 delle condizioni generali di assicurazione, alle quali si rinvia. art. 108 Inquinamento accidentale ; art. 109 Esclusione R.C.O. e danni subiti da collaboratori e coadiuvanti. Sezione Assistenza Il presente prodotto copre le richieste di assistenza per alcuni casi di emergenza e per la fornitura di una serie di informazioni, così come meglio specificato e regolamentato all'art. 112 e all' art. 122 delle condizioni generali di assicurazione, alle quali si rinvia. Limitazioni ed esclusioni Esclusioni - Sezione Incendio AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 52 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni 4 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; c) causati con dolo dell'assicurato o dei familiari conviventi; d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti; e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quanto previsto dall'art. 28 Fenomeni elettrici ; g) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste dall'art. 23 Indennità aggiuntiva per riduzione attività e, se operanti le relative Condizioni Aggiuntive, dall'art. 46 Maggiori spese e dall'art. 48 Indennità giornaliera per interruzione totale di attività ; h) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer, a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza. Sono altresì esclusi i danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software, programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; i) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo quanto previsto dall'art. 19 Eventi socio-politici e, se operante la relativa garanzia, dall'art. 50 Atti vandalici e dolosi (opzione A) ; j) materiali e diretti a linee aeree di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafi ci e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le relative strutture portanti, posizionate a distanza superiore a 250 m. dagli enti assicurati, e dei conseguenti danni indiretti (inclusi i costi supplementari) per interruzione di attività di terzi (utenti). Si precisa che: - l'esclusione g) può essere ridotta ulteriormente dalle garanzie aggiuntive di cui all'art. 46 e all'art. 48 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione i) può essere ridotta ulteriormente dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 50 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: art. 19 Eventi socio-politici ; art. 21 Spese di ricostruzione di cose particolari ; art. 23 Indennità aggiuntiva per riduzione di attività art. 28 Fenomeni elettrici art. 29 Gelo ; art. 32 Valore a nuovo del fabbricato ; art. 35 Anticipazione sugli indennizzi ; art. 36 Buona fede ; art. 38 Merci al prezzo di vendita ; art. 44 Cristalli ; art. 46 Maggiori spese ; art. 47 Ricorso terzi ; art. 49 Eventi atmosferici ; art. 50 Atti vandalici e dolosi ; art. 51 Acqua condotta, rigurgito e spese di ricerca e riparazione. Esclusioni - Sezione Furto AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 54 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio sono esclusi, dalla copertura assicurativa offerta i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe 5 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione e simili, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: a. da persone che abitano con l'assicurato o prestano la loro attività nei locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; b. da persone del fatto delle quali l'assicurato debba rispondere; c. da persone legate all'assicurato o ai familiari conviventi da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del codice penale (nn. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; d) da rottura dei cristalli. Si precisa che non sono previste garanzie aggiuntive che deroghino alle esclusioni previste alla Sezione Furto. AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: - art. 54 Oggetto dell'assicurazione ; - art. 55 Condizioni di operatività ; - art. 57 Guasti cagionati dai ladri ; - art. 62 Furto commesso dai dipendenti dell'assicurato ; - art. 64 Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ; - art. 65 Rifacimento di archivi, documenti e registri ; - art. 69 Merci al prezzo di vendita ; - art. 70 Valore a nuovo per Arredamento, Macchinario e attrezzatura ; - art. 71 Anticipazione sugli indennizzi ; - art. 73 Sospensione dell'assicurazione per i locali inoccupati ; - art. 74 Riduzione delle somme assicurate ; - art. 75 Reintegro delle somme assicurate ; - art. 76 Valori e denaro in cassaforte ; - art. 77 Commercio ambulante. Esclusioni - Sezione Elettronica AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 89 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni: a) i danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, anche se causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; b) i danni determinati da dolo dell'assicurato o del contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori; c) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; d) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati; e) le spese direttamente o indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi; f) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata; g) i danni per smarrimenti od ammanchi constatati in sede d'inventario; h) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; i) i danni indiretti, salvo quanto previsto dagli articoli 86 Maggiori costi e 87 Indennità aggiuntiva Sono altresì esclusi i danni da interruzione di attività, perdita di profitti e ritardo; j) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, sommosse (anche civili), invasione e simili, atti di forze nemiche straniere, insurrezione, ammutinamento, occupazione militare, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, ribellioni, insurrezioni e in caso di ostilità di qualunque tipo, scioperi, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri o esercizio di potere usurpato, fatte salve 6 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 le previsioni dell'art. 82 Eventi socio-politici e la possibilità, per il contraente o l'assicurato, di dimostrare che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; k) i danni provocati da confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni alla proprietà per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale; l) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti; m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; n) direttamente o indirettamente connessi a qualsiasi tipo di virus informatico; o) salvo quanto previsto dall'art. 84 Supporti dati, sono esclusi i danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza. Sono altresì esclusi i danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software, programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; p) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto; q) i danni da contaminazione e inquinamento; r) i danni subiti da macchinario di età superiore ai 20 anni; s) i danni da eventi previsti per le garanzie Incendio, Furto e garanzie aggiuntive, se risultino prestate le relative coperture. Si precisa che non sono previste garanzie aggiuntive. AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: - art. 80 Oggetto dell'assicurazione ; - art. 82 Eventi socio politici ; - art. 86 Maggiori costi. Esclusioni Sezione Responsabilità Civile AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 110 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni: a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio; b) a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate; alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; c) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) da furto; e) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; f) alle opere o cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; h) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione sessuale o religiosa; k) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; l) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.Lgs. n 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche e/o integrazioni; 7 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

10 m) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; n) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.lgs. n 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; o) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile; p) da fuoriuscita di acqua condotta e spargimento di acqua, dovuta a mancata o intempestiva manutenzione. AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 110 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso Terzi e dalla Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni: q) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; r) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici; s) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento in genere; t) alla salute, causati da tabacco, nonché qualsiasi altro danno provocato, direttamente o indirettamente, da funghi, batteri, organismi geneticamente modificati e campi elettromagnetici; u) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; v) derivanti da richieste di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob; w) derivanti da abuso di alcool e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; x) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; y) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, a) software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; z) derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modificazione, test, acquisizione, produzione, trattamento, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi b) derivati, inclusi prodotti biosintetici o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule; aa) da detenzione o impiego di esplosivi. Si precisa che: - l'esclusione a) è ridotta nella sua operatività dall'estensione di cui all'art. 104 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione d) è ridotta nella sua operatività dall'estensione di cui all'art. 106 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione b) è ridotta nella sua operatività dall'estensione di cui all'art. 100 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all' articolo 92 delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: - art. 91 Oggetto dell'assicurazione ; - art. 92 Operatività della garanzia ; - art. 93 Rischi assicurati ; - art. 94 Infortuni dei dipendenti non soggetti all'inail ; - art. 103 Responsabilità civile connessa alla sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs. n 626 del 19/9/1994) ; - art. 105 Responsabilità personale di tutti i dipendenti ; - art. 106 Servizio di guardaroba nell'esercizio assicurato ; - art. 107 Pluralità di assicurati ; 8 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

11 Esclusioni Sezione Assistenza AVVERTENZA: Le prestazioni di assistenza devono essere preventivamente richieste alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Tutte le prestazioni di assistenza non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art del codice civile. A parziale deroga di quanto previsto all'art del codice civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza. Come meglio precisato dall'art. 123 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Franchigie scoperti e limiti di indennizzo AVVERTENZA: Sono presenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sezione Incendio - art. 53 Limiti di indennizzo per l'assicurazione incendio Sezione Furto - art. 79 Limiti di indennizzo per l'assicurazione furto Sezione Elettronica - art. 90 Limiti di indennizzo per l'assicurazione elettronica Sezione Responsabilità Civile Esempio: - art. 111 Limiti di indennizzo per l'assicurazione responsabilità civile Nell'ipotesi di un danno materiale e diretto stimato in euro che interessi la garanzia di cui all'art. 39 Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, essendo previsto uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di 250 Euro ed essendo la somma assicurata pari a Euro considerata sufficiente a seguito della stima peritale, l'indennizzo corrisposto all'assicurato sarebbe pari a Euro (al netto dello scoperto contrattuale). Nel caso in cui la somma assicurata fosse risultata insufficiente, potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall'art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero). 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di 9 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

12 assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia agli articoli 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza rilevante che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurato un negozio che vende Elettrodomestici e che nel tempo incrementa l'attività estendendola anche agli Audiovisivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza rilevante che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurato un Bar-Tabacchi che nel tempo limita l'attività cessando la rivendita di tabacchi. 6. Premi. Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. E' possibile il frazionamento semestrale del premio senza aumento del premio imponibile o oneri aggiuntivi. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario della Società o l'agente in qualità di agente della Società; denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali. Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione. 7. Rivalse AVVERTENZA: La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; le Società controllate, consociate e collegate; i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. La presente rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa vale esclusivamente per la copertura Incendio. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 40 delle condizioni generali di assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione. Per i contratti di durata pluriennale trascorso il quinto anno è data la facoltà al Contraente di recedere dall'impegno contrattuale senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni. AVVERTENZA: La Società può recedere dal presente contratto entro il 60 giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art.2952 CC). 10 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

13 Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% per tutte le sezioni di polizza ad eccezione: della sezione Elettronica, per la quale si applica un'imposta pari al 21,25%; della sezione Assistenza, per la quale si applica un'imposta pari al 10,00%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione: Copertura Incendio: art. 126 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro ; Copertura Furto: art. 133 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro ; Copertura Elettronica: art. 143 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro ; Copertura Responsabilità Civile: art. 150 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro ; Copertura Assistenza: art. 123 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza e successive istruzioni per la richiesta di assistenza. Per la sola copertura Assistenza la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, dell'opera e delle strutture di MAPFRE WARRANTY SPA, contattabile 24 su 24 al numero Per quanto concerne le modalità di liquidazione dell'indennizzo si faccia riferimento ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione: Copertura Incendio: art. 127 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; Copertura Furto: art. 137 Determinazione dell'ammontare del danno ; Copertura Elettronica: art. 145 Determinazione dell'ammontare del danno. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito 11 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

14 Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione: Sezione Incendio art. 130 Procedura per la valutazione del danno ; Sezione Furto art. 140 Procedura per la valutazione del danno ; Sezione Elettronica art. 147 Procedura per la valutazione del danno ; Sezione Responsabilità Civile art. 151 Gestione delle vertenze Spese di resistenza ; Sezione Assistenza art. 123 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 12 / 12 COPIA PER IL CONTRAENTE

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