Nicola Ostellino - Coordinatore Gruppo di lavoro Fiscalità energetica Confindustria

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1 Sommario: Il mercato del gas naturale: aspetti connessi al regime fiscale ed alla normativa regolatoria Intervista a Luciano Buscaglione Confronto fiscalità europea: prodotti petroliferi, gas, carbone ed energia elettrica di Eugenio Sbariggia Consumi di energia da Fonti Rinnovabili nel settore dei trasporti di Maria Rosaria Di Somma Il processo di consultazione: l AIR, una best practice dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas di Elena Bruni La compresenza delle imprese nei contesti produttivi: strumenti di efficienza fiscalmente penalizzati di Guido Calderaro Destrutturazione del potere e questione energetico fiscale di Massimo Medugno Le accise sull energia elettrica di Gabriele Bertholet e Pietro Bracco L esperienza del Consorzio Gas Intensive di Alessandro Bertoglio I Consorzi promossi dalle Associazioni Territoriali di Confindustria e la fiscalità energetica di Amedeo Rosatelli Accise sugli oli vegetali per generazione elettrica? Vinti tutti i ricorsi, si applichi la Direttiva Ue se la norma nazionale è contrastante Intervista a Giuseppe Colucci Editoriale Nicola Ostellino - Coordinatore Gruppo di lavoro Fiscalità energetica Confindustria a fiscalità energetica incide in misura considerevole sul costo dell energia e sulle sue modalità di consumo. In prima approssimazione stimiamo che la sua incidenza per i piccoli e medi consumatori sia dell ordine del 5-10 % per l energia elettrica e del 4-5 % per il gas naturale. La rilevanza economica assunta da questo elemento di costo l ha posta al centro dell attenzione degli operatori del settore e dei clienti finali che in modo diretto od indiretto ne sostengono l onere. Il mondo delle imprese, forse più di altri soggetti, necessita di norme, regolamenti e prassi applicative omogenee ed univoche: un esigenza che da anni Confindustria ha rappresentato in tutte le sedi istituzionali competenti, ponendo in particolare evidenza gli effetti distorsivi indotti da una disomogenea applicazione dei criteri impositivi inerenti la fiscalità energetica. A tal fine è stato sollecitato il Ministero dell Economia ad istituire un tavolo di confronto sulle tematiche di maggior interesse con la partecipazione delle Direzioni Generali delle Agenzie Tributarie e del Dipartimento delle Finanze. Confindustria ha attivato un proficuo tavolo di confronto con l Agenzia delle dogane che ha consentito una buona collaborazione ma, visti i naturali limiti di competenza di tale amministrazione, non si è riusciti a raggiungere gli obiettivi assegnati se non in minima parte. Forte infatti è l esigenza avvertita dal mondo associativo, e più volte rappresentata, di un maggiore coinvolgimento nel processo di formazione dei provvedimenti che disciplinano la materia, allo scopo di far emergere sul nascere le eventuali criticità che il complesso e stratificato quadro normativo può indurre con l introduzione di nuove disposizioni. Questa esigenza è stata avvertita anche in relazione al recepimento della direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha trovato attuazione nel D.lgs. n 26/07 (che di fatto ha lasciato inalterata la struttura del precedente Testo Unico Accise - TUA) e dei suoi regolamenti attuativi. La disuniformità delle interpretazioni e della prassi applicativa è stata accentuata dalla struttura organizzativa che il Legislatore ha delineato con il D.lgs. n. 300/99, il D.M. del 28/12/00 e il D.P.R. n. 43/08, di riordino del Ministero dell Economia, che ha tra l altro decentrato la competenza in materia sanzionatoria ed interpretativa affidandola alle Direzioni Regionali delle Agenzie tributarie, sopprimendo cosi la pregevole attività svolta in tal senso dalle Direzioni Generali del Ministero delle Finanze. La stessa riforma ha teoricamente affidato al Dipartimento delle Finanze il compito di curare la produzione delle norme, emanare direttive interpretative della legislazione tributaria e coordinare l attività delle Agenzie; però, di fatto, a quest organismo non sono state assegnate le risorse necessarie per assolvere questa importante funzione. Inoltre, ha reso più evidente ed acuto questo problema la sentenza della corte di Cassazione, Sezioni unite civili, n del 02/11/07, che ha privato di ogni validità le circolari emesse dalle Direzioni Centrali delle Agenzie fiscali. Queste modalità operative hanno determinato la persistenza di numerosi problemi ancora irrisolti, tra i quali citiamo a titolo indicativo e non esaustivo la risoluzione dell annoso problema interpretativo della possibilità di applicare agli opifici industriali le agevolazioni previste per i grandi consumatori industriali che superano di chilowattora al mese di consumo per l energia elettrica e metri cubi gas naturale/anno. Un problema che interessa tutti i siti industriali ove negli scorsi decenni sono state effettuate, per esigenze organizzative di mercato e senza intenti elusivi, scorpori e cessioni di rami d azienda operate da grandi realtà industriali un tempo sorte come entità monolitiche. segue a pagina 2

2 da pagina 1 L interpretazione restrittiva che gli Uffici dell amministrazione tributaria hanno adottato nell applicare queste agevolazioni, ha generato un contenzioso tributario di rilevanti dimensioni che perdura da oltre un decennio senza peraltro pervenire ad una univoca ed accettata interpretazione. Un altro aspetto che è stato posto all attenzione della competente amministrazione è la dissimmetria che il nostro ordinamento ha previsto per i termini di prescrizione dei crediti vantati dall amministrazione finanziaria verso i contribuenti (5 anni) e i tempi concessi ai contribuenti medesimi per il recupero di eventuali maggiori versamenti indebitamente corrisposti (2 anni). Gli aspetti che abbiamo sopra analizzato rendono evidente la necessità per l amministrazione e per la collettività nazionale di risolvere urgentemente queste patologie di sistema. Siamo, infatti, persuasi che un corretto rapporto tra amministrazione tributaria ed il contribuente non possa prescindere dall adozione di principi di leale e corretta collaborazione e di omogenea trasparente applicazione normativa, tra l altro e- spressamente previsti dalla legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Auspichiamo pertanto che il Ministero competente e le sue amministrazioni centrali e periferiche, nel più generale interesse collettivo, sappiano cogliere questa esigenza primaria ponendola al centro del loro agire. Intervista a Luciano Buscaglione - Direttore Generale Anigas di Elena Bruni ell ultimo decennio abbiamo assistito ad una profonda trasformazione del quadro normativo che disciplina il mercato del gas naturale dal punto di vista regolatorio e fiscale. Quali sono i principali aspetti innovativi del mercato del gas naturale con particolare riferimento alle attività di vendita dal punto di vista sia regolatorio che fiscale? A seguito del processo di liberalizzazione introdotto con il decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (c.d. decreto Letta), l attuale disciplina regolatoria prevede che l attività di vendita sia libera, ancorché soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. La fornitura del gas naturale ha quindi assunto un carattere prettamente commerciale, ha acquisito le tecniche del marketing ed ha visto comparire nuove figure di operatori quali shipper e trader. In tale contesto l impresa di vendita, che rappresenta l ultima fase della filiera del gas, diventa il principale interlocutore con il consumatore finale ed è in condizione di percorrere logiche concorrenziali. La normativa in materia di accise, dovendo coordinarsi con la normativa regolatoria e con la direttiva comunitaria 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità, ha unificato il presupposto impositivo e l esigibilità del tributo al momento della fornitura del gas naturale al consumatore finale: il soggetto obbligato al pagamento delle accise è quindi individuato, nella generalità dei casi, nella società di vendita. La direttiva comunitaria ha previsto esclusioni o riduzioni di accise sul gas naturale per le aziende ad alto consumo energetico? La direttiva ha previsto per tutti i prodotti energetici, quindi anche per il gas naturale, esclusioni o riduzioni di accisa, obbligatorie o facoltative, per determinati impieghi. Si tratta di agevolazioni alle imprese che concludono accordi volti a migliorare significativamente la protezione ambientale e l efficienza energetica tra le quali risultano quelle ad alta intensità energetica. E opportuno sottolineare che l Italia, in sede di attuazione della direttiva, intervenuta con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha ritenuto opportuno, probabilmente per problemi di gettito, recepire nell ordinamento nazionale solo le esclusioni o le agevolazioni obbligatorie tralasciando quelle facoltative. E stato pertanto escluso dal campo di applicazione dell accisa solo il gas naturale impiegato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici. Inoltre continuano a beneficiare della riduzione di accisa del 40% gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a metri cubi per anno. Un obiettivo comune del settore industriale, a- ziende consumatrici ed aziende di vendita, è quello di una riduzione di costi di gestione delle proprie attività anche attraverso la semplificazione degli adempimenti eliminando quelli inutili o che rappresentano duplicazioni. In tale ottica una soluzione possibile potrebbe essere quella di applicare l aliquota usi industriali a tutte le attività segue a pagina 3

3 da pagina 2 delle imprese e non solo a quelle produttrici di beni o servizi. Le disposizioni fiscali emanate in sede di attuazione della direttiva comunitaria che impatto hanno sul sistema industriale nazionale? L aver adottato solo le norme obbligatorie inserite nella direttiva può determinare una distorsione del mercato con penalizzazione delle aziende energivore nazionali nei confronti di quelle di altri Paesi che viceversa hanno adottato anche quelle facoltative applicando riduzioni o esenzioni di accise. Peraltro dovrebbe essere valutata la possibilità di applicare aliquote di accisa agevolata anche per i consumi, in genere per le Aziende di piccole o medie dimensioni, che pur non raggiungendo i limiti attualmente previsti incidono pesantemente sui loro costi d esercizio. In presenza di un quadro regolatorio in continua evoluzione i cui aspetti riguardano l intera filiera del gas naturale, ritiene necessario un coordinamento delle norme regolatorie con quelle fiscali? Il coordinamento tra le norme è non solo necessario ma indispensabile per evitare disallineamenti che si ripercuotono in capo alle aziende di vendita ed ai consumatori finali, soprattutto se questi ultimi sono aziende ad alto consumo energetico. Tale esigenza appare ancor più evidente se si considera che il vigente DM 12 luglio 1977 che regolamenta le norme di applicazione delle accise è ormai obsoleto rispetto all attuale realtà del mercato e, soprattutto, se si considera la particolarità della struttura delle accise stesse. E bene ricordare che tale struttura prevede la soggettività passiva in capo all azienda che opera la somministrazione mentre il presupposto sostanziale dell imposta è generato dal soggetto che impiega il gas naturale, la cui natura e tipo di utilizzo influenzano la quantificazione dell imposta dovuta. In tale contesto sono richiesti ai consumatori finali complessi e difficili adempimenti che in alcuni casi portano alla rinuncia a presentare la richiesta di esclusione o agevolazione. Peraltro le aziende che somministrano il gas naturale incontrano grosse difficoltà gestionali quando devono contestualmente osservare norme regolatorie e norme fiscali non coordinate che inevitabilmente danno luogo a contenziosi con applicazioni, a volte, di aliquote di accisa più elevate ai consumatori finali. E il caso di evidenziare, a titolo esemplificativo, il contenzioso in atto per forniture di energia elettrica e gas naturale agli opifici industriali in cui, per ragioni organizzative aziendali, operano due o più soggetti. Sul piano regolatorio non sono previsti adempimenti in quanto le attività sono svolte a valle del punto di prelievo e quindi considerate un unica fornitura. Viceversa dal punto di vista fiscale alcuni uffici delle dogane ritengono che se l opificio industriale è gestito da un unico soggetto si è in presenza di un unica fornitura mentre se gestito da due o più soggetti devono essere considerati più forniture, anche se hanno per oggetto la produzione di un unico bene. La conseguenza di tale interpretazione è di considerare il titolare del contratto di fornitura soggetto obbligato al pagamento delle accise per l energia elettrica ed il gas naturale utilizzato dagli altri soggetti anche in mancanza di specifica fatturazione. A tale proposito Anigas ha proposto un azione tendente a promuovere il dialogo fra l Agenzia delle dogane e l Autorità per l Energia Elettrica e per il Gas. Anigas esprime apprezzamento per la disponibilità che le citate Istituzioni hanno palesato attivandosi per la predisposizione di un primo protocollo d intesa. Quali sono i più importanti punti su cui intervenire con le necessarie a- zioni di coordinamento fra la normativa regolatoria e quella fiscale? Il mercato del gas naturale è tuttora in continua evoluzione e trova la sua disciplina attraverso delibere dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas che riguardano temi di interesse sia per clienti domestici che industriali, molti dei quali hanno un impatto in materia di accise. Ricordiamo fra questi, in maniera non esaustiva: la stima dei consumi sulla base dei profili di prelievo; l utilizzazione del fattore C per la correzione dei volumi da fatturare al cliente finale; la ricostruzione dei consumi; la morosità e la tutela dei consumatori; il furto; la borsa del gas naturale; il bilanciamento del mercato del gas naturale; gli stoccaggi; la responsabilità della misura del gas attribuita al gestore della rete di trasporto o della rete di distribuzione.

4 Eugenio Sbariggia - Ufficio Normativa Tributaria Unione Petrolifera a sempre l energia è sottoposta ad un regime di tassazione poiché il suo consumo è caratterizzato da una domanda a bassa elasticità rispetto al prezzo e quindi rappresenta per l erario una base imponibile certa ed esigibile contestualmente al consumo. Originariamente il sistema di tassazione sull energia era strumentale agli obiettivi di mera politica economica tributaria come il conseguimento del gettito fiscale, ridistribuzione del reddito, ecc. Successivamente ha assunto anche funzioni di supporto a politiche diverse da quelle fiscali come quando è stato utilizzato come volano per contenere i consumi nel corso della crisi energetica dei primi anni 70 oppure come strumento nell ambito della politica ambientale per orientare i consumatori all utilizzo dei prodotti energetici a minore impatto ambientale premiando con una diminuzione della tassazione i prodotti maggiormente ecocompatibili. Da tutto ciò deriva che i sistemi impositivi dei principali Stati dell Unione europea sono stati configurati come strumenti politici di diverso tipo finalizzati a raggiungere una molteplicità di obiettivi. Da un esame delle tabelle di seguito riportate (Tabelle 1 e 2), relative alla fiscalità dei prodotti energetici rilevata nei principali Stati dell Unione europea al 1 gennaio di quest anno, emerge tale principio. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il livello di tassazione è espresso nelle unità di misura di tassazione e in funzione del relativo potere energetico Tabella 1 P a e s e B E N Z I N A G A S O L I O A U T O (gigajoules), per gli altri combustibili la fiscalità è espressa solo in gigajoules. Dall esame dei dati sopra indicati si osserva che in ciascun Stato sono presenti strutture impositive del tutto peculiari, proprio perché rispondenti ad un diverso ordine di priorità sulla base di scelte politiche mirate. Da una rapida analisi dei dati rilevati si evince che il livello di tassazione definito dai singoli Stati per categorie di prodotto, sovente tiene conto delle specifiche condizioni endogene esistenti, a scapito di criteri impositivi omogenei correlati al potere energetico ed alla capacità di emissione di CO 2. In Italia nel 1999 si cercò con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 8) di definire per la prima volta criteri di tassazione dei prodotti energetici in considerazione anche del loro contenuto stechiometrico di CO 2, la cosiddetta carbon-tax. In particolare furono definite delle aliquote fiscali obiettivo al 1 gennaio 2005 che dovevano essere traguardate in un periodo di cinque anni ( ) attraverso incrementi annuali del livello di tassazione. Con tale provvedimento il legislatore si era posto l obiettivo di internalizzare l impatto ambientale delle diverse categorie di prodotto energetico in relazione al contenuto di carbonio, mantenendo l invarianza del gettito fiscale del settore e contemporaneamente non penalizzando le attività industriali. Ciò ha determinato la riduzione del carico fiscale di determinate categorie di prodotto G A S O L I O R I S C A L D. T O O. C. B T Z O. C. A T Z G P L a u t o L L L t t L A U S T R I A 5 2 5, , , , 7 0 B E L G I O 6 1 3, , , , 0 0 B U L G A R I A 3 6 3, , , , 8 1 C E C A R E P , , , , , , 1 0 G E R M A N I A 6 5 4, , , , , , 8 0 D A N I M A R C A 5 7 0, , , , 8 6 S P A G N A 4 2 4, , , , , , 3 4 F I N L A N D I A 6 1 1, , , , 5 0 F R A N C I A 6 0 6, , , , , , 9 0 G R E C I A 6 1 0, , , , 0 0 U N G H E R I A 4 3 1, , , , 8 9 0, , 9 1 I R L A N D A 5 4 3, , , , 4 7 I T A L I A 5 6 4, , , , , , 2 7 O L A N D A 7 1 8, , , , , 4 1 P O L O N I A 4 1 9, , , , , , 9 7 P O R T O G A L L O 5 8 2, , , , , 4 8 S V E Z I A 6 1 7, , , , 4 6 0, , 9 4 S L O V E N I A 4 7 8, , , , , 1 7 S L O V A C C H I A 5 5 0, , , , , , 0 0 U K 6 8 4, , , , 3 7 0, , 8 0 F o n t i : F i s c a l i t à a l 1 g e n n a i o E u r o p e a n C o m m i s s i o n E n e r g y E u r o s t a t - D a t a i n f o c u s E u r o g a s segue a pagina 5

5 da pagina 4 a scapito di altre senza peraltro considerare le dinamiche dei mercati internazionali di riferimento dell energia che proprio in quegli anni iniziavano a caratterizzarsi per una decisa volatilità dei prezzi. Infatti il contestuale incremento generalizzato del livello di tassazione e del valore del prodotto ha generato un incremento della base imponibile ai fini dell imposta sul valore aggiunto nettamente superiore alle aspettative. L incremento dei prezzi dei prodotti in quegli anni senza alcuna politica deflattiva ha determinato dapprima la sospensione degli aumenti di aliquota programmati e successivamente l abrogazione della norma in esame. Pertanto affinché i prodotti energetici assumano un ruolo neutrale rispetto al mercato e contemporaneamente partecipino al raggiungimento degli o- biettivi di politica ambientale sarebbe opportuno che la Commissione europea disponga: una maggiore armonizzazione dei criteri di tassazione per la determinazione delle aliquote minime di tassazione comunitarie, in riferimento al valore energetico ed al contenuto di anidride carbonica delle singole categorie di prodotto; la fissazione di differenziali di tassazione fra le varie categorie di prodotti; un sistema di aliquote IVA comuni flessibili deflattive di possibili tensioni dei mercati internazionali. Tabella 2 BENZINA Accise - Valori in Euro/ Gj al 1^ gennaio 2011 GASOLIO AUTO GASOLIO riscald.to O.C. BTZ O.C. ATZ GPL auto GPL riscald.to Usi industriali natural coal electricity gas AUSTRIA 15,15 11,28 2,82 1,54 0,00 0,00 6,09 1,65 1,99 4,17 BELGIO 17,70 10,46 0,48 0,34 0,00 0,00 0,67 0,29 0,4 1,4 BULGARIA 10,47 8,13 8,13 0,00 0,84 0,00 0,00 no tax 0,31 0,28 CECA REP. 14,77 11,28 11,28 0,43 0,43 3,40 0,00 0,34 0,34 0,31 GERMANIA 18,88 12,16 1,59 0,57 0,68 3,63 2,40 1,12 0,33 3,42 DANIMARCA 16,46 10,24 8,75 9,20 0,00 0,00 16,47 9,16 9,6 3,44 SPAGNA 12,25 8,56 2,18 0,34 0,34 1,28 0,00 no tax no tax 0,14 FINLANDIA 17,64 8,53 2,09 1,47 0,00 0,00 0,00 0,5 1,98 0,7 FRANCIA 17,49 11,06 1,46 0,42 0,42 2,37 0,00 0,24 0,34 1,39 GRECIA 17,60 9,88 0,54 0,43 0,00 0,00 0,51 no tax no tax 0,69 UNGHERIA 12,44 9,04 9,04 0,36 0,00 3,67 0,00 0,33 0,33 0,3 IRLANDA 15,67 11,61 2,29 1,40 0,00 0,00 0,97 0,16 0,15 0,12 ITALIA 16,27 10,94 10,42 0,72 1,45 4,95 7,51 0,46 0,16 0,86 OLANDA 20,72 10,95 6,58 0,77 0,00 3,30 6,09 1,65 0,46 3 POLONIA 12,10 8,41 1,52 0,37 0,37 4,58 0,00 no tax no tax 1,3 PORTOGALLO 16,82 9,42 5,53 0,35 0,00 2,19 0,31 no tax 0,16 no tax SVEZIA 17,82 12,55 11,00 10,53 0,00 3,71 0,00 1,94 2,1 0,14 SLOVENIA 13,79 10,86 1,82 0,34 0,00 2,81 12,90 0,9 1,63 0,28 SLOVACCHIA 15,88 9,99 0,67 0,60 0,60 7,19 0,00 0,37 3,12 0,37 UK 19,75 17,69 3,40 2,49 0,00 4,10 0,00 0,31 0 1,49 Trattasi in molti casi di valori approssimati o mediati poichè esistono spesso vari livelli di accisa variabili a seconda di scaglioni di consumo, della posizione geografica, o del particolare uso che si fa del prodotto. Fonti: European Commission Energy Eurostat - Data in focus Eurogas Maria Rosaria Di Somma Direttore Generale Assocostieri battere le emissioni di CO 2 nei trasporti è tra i principali obiettivi della direttiva sulle fonti rinnovabili tanto da definire un target specifico nella misura del 10%, separato dagli obiettivi generali. Un campanello di allarme forte per rendere più vivibili le nostre città e renderci meno dipendenti dai prodotti fossili. L Italia ha accumulato negli anni un grave ritardo in tale settore e solo con la legge finanziaria 2007 ha introdotto un quadro regolamentare entrato in vigore solo a partire dal L obiettivo è quindi ambizioso e necessita di una strategia ed un quadro programmatico nazionale definito e rigoroso al fine di poter raggiungere gli obiettivi del 10% di energia rinnovabile e del 6% di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei carburanti. Il principale contributo per raggiungere tale obiettivo è offerto dai biocarburanti e l Italia, fortunatamente, dispone di una rilevante potenziale capacità produttiva, sia per quanto riguarda il biodiesel, il bioetanolo e l ETBE tanto da collocarla ai primi posti in Europa. Purtroppo in tale contesto, i biocarburanti risultano penalizzati sia in termini di fiscalità che in termini di agevolazioni. Infatti, al momento, i biocarburanti sono gli unici prodotti delle fonti rinnovabili che non godono di alcun sistema di incentivazione e sono penalizzati rispetto alle politiche adottate negli altri paesi europei. segue a pagina 6

6 da pagina 5 Alcune misure richieste dal settore, a costo zero per il Paese, sono inserite nel provvedimento di recepimento della direttiva RES solo come linee di indirizzo e non concretamente definite. Tale situazione lascia il settore esposto alla tempesta dell incertezza del diritto, dell incremento esponenziale delle importazioni dei prodotti extacomunitari e costretto ad operare in un mercato caratterizzato da una concorrenza sleale a favore degli operatori esteri.!! " Elena Bruni - Confindustria n settori dotati di normative complesse e stratificate, al fine di prevenire sul nascere i problemi applicativi e interpretativi che inevitabilmente possono insorgere, appare utile ricorrere all adozione di un sistema di consultazione che permetta in via preventiva un confronto sulla materia con i soggetti principalmente coinvolti, al fine di chiarire e approfondire i punti più controversi. Il nostro ordinamento conosce diverse forme di consultazione in grado di assicurare un coinvolgimento diretto dei destinatari nel processo decisionale. A questo riguardo di particolare rilievo appare l analisi d impatto della regolamentazione (AIR) introdotta nel nostro ordinamento con la prima legge di semplificazione (legge 8 marzo 1999, n. 50) successivamente modificata dalla legge n. 246/2005 (la quale disciplina anche la Valutazione di Impatto della Regolamentazione VIR-, valutazione periodica del raggiungimento delle finalità ed una stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi). L AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative e costituisce un supporto alle decisioni dell organo politico di vertice dell amministrazione in ordine all opportunità dell intervento normativo. L Italia ha così recepito una serie di raccomandazioni espresse in materia di qualità della regolazione dall OCSE e dall Unione europea, avviando una prima sperimentazione dell AIR sugli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali Successivamente l articolo 12 della legge 229/03 (legge di semplificazione 2001) ha esteso l Air agli atti di competenza delle autorità indipendenti. L'AIR è quindi una metodologia che ha lo scopo di migliorare la qualità dei provvedimenti regolatori. Permette di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in discussione; il confronto tra le opzioni alternative; la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole; gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali. L importanza di tale strumento emerge chiara- segue a pagina 7

7 da pagina 6 mente dalla circostanza che le Autorithy già prima dell adozione della legge 229/03 si erano dotate autonomamente di strumenti volti ad assicurare trasparenza al processo decisionale. Al riguardo, l esempio probabilmente più emblematico, è fornito proprio dalla procedura di notice and comment adottata dall Autorità per l energia elettrica e il gas, almeno per le versioni dei documenti di consultazione che, elaborate in una fase anteriore all elaborazione di una precisa proposta regolativa, offrono ai consultati la possibilità di esprimere opinioni e pareri su più alternative d intervento. Dopo una sperimentazione durata tre anni l'autorità si è dotata di una Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Con questa decisione l'autorità è stata la prima fra le autorità indipendenti italiane ad adempiere formalmente al dettato dell'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n Lo ha evidenziato anche l'ocse, che nel suo rapporto presentato il 1 febbraio 2010 ha considerato best practices le esperienze maturate sinora dalla nostra Autorità. Certo occorre notare come la realizzazione dell AIR comporti, a fronte di indubbi vantaggi dal punto di vista dell'efficacia e della trasparenza del processo decisionale, un notevole impegno delle strutture amministrative che la realizzano; ciò implica la necessità di riservarne l'applicazione ai provvedimenti particolarmente rilevanti. Al fine di garantire una adeguata partecipazione al processo di consultazione di alcune categorie di destinatari, soprattutto quelle che incontrano maggiori difficoltà nel comprendere le iniziative delle Amministrazioni, una soluzione potrebbe essere quella di dedicare loro appositi incontri (ad es. nella forma di seminari) dedicati all illustrazione delle esigenze e degli obiettivi degli interventi delle Amministrazioni, nonché delle soluzioni previste e degli effetti ad esse associati. Più in generale, l attività di consultazione potrebbe essere meglio tarata in base alle esigenze ed alle caratteristiche dei diversi destinatari procedendo, già in fase di programmazione, ad una segmentazione degli stessi funzionale alla realizzazione di interventi mirati rispetto alle diverse tipologie. In ogni caso, di volta in volta andranno valutati e comparati i benefici derivanti dalla segmentazione dei consultati (omogeneità di esigenze e di linguaggio, ecc.) con quelli connessi, viceversa, alla realizzazione di consultazioni congiunte (da realizzarsi, ad esempio, mediante la tecnica del focus group), che offrono la possibilità di far emergere e confrontare punti di vista diversi e interessi talvolta contrapposti. Sempre nell ottica di facilitare la partecipazione dei soggetti che attualmente risultano essere meno attrezzati per sostenere un dialogo attivo con l amministrazione, andranno programmati interventi di semplificazione del linguaggio dei documenti (specie per quelli antecedenti all adozione del provvedimento finale), al fine di renderli più accessibili anche a soggetti diversi dagli operatori di mercato. E poi importante che l Amministrazione proceda ad una valutazione dei costi e benefici connessi alle varie ipotesi d intervento. Come noto, esistono varie tecniche per la valutazione di tali componenti delle opzioni, ognuna delle quali presenta dei pro e dei contro. Tra le tecniche di valutazione economica utilizzabili occorre ricordare l analisi costi-benefici (Acb), suggerita dall OCSE quale soluzione da preferire nell ambito dell AIR. Tale analisi presenta il vantaggio di esprimere in un unica unità di misura i costi ed i benefici delle alternative individuate, consentendo una chiara comparazione delle opzioni. Inoltre, attraverso il calcolo di indicatori di convenienza economica e finanziaria, fornisce informazioni di sintesi sull efficienza di ogni opzione. Guido Calderaro - Responsabile Energy Taxation Management - Sadi S.p.A. (Gruppo Fiat) a competitività delle imprese e la loro localizzazione in ambito internazionale passa anche dalla razionalizzazione dei costi degli insediamenti e dalla loro efficienza, in rapporto a quelli degli altri Paesi. In tale valutazione rientrano anche i costi: delle energie necessarie, della fiscalità energetica (troppo spesso non valutato poiché cumulato con quello dei prodotti energetici e dell energia elettrica), amministrativi che conseguono alla gestione degli adempimenti fiscali diretti (quali licenze, obblighi contabili, tarature, ecc.) e di quelli indiretti (controlli delle amministrazioni preposte, contenziosi derivanti, ecc.). Nel corso dell ultimo decennio, nei siti industriali italiani, si è verificato un processo di segmentazione delle attività con la loro conseguente terziarizzazione in una logica industriale che mirava al miglioramento dell efficienza organizzativa, della specializzazione produttiva e della saturazione degli spazi industriali. Per realizzare tali efficienze, le attività che prima erano svolte da una sola impresa, sono state demandate a imprese enucleate o diverse, la cui presenza negli stessi ambiti produttivi è stata regolamentata in base a contratti di service, di affitto di area attrezzata o comodato gratuito che prevedono la disponibilità di uffici o aree industriali attrezzate e di quanto necessario al funzionamento (riscaldamento, climatizzazione, gas, acqua ed energia elettrica). Un assetto attuato per la razionalizzazione, segue a pagina 8

8 da pagina 7 l efficienza ed il risparmio di risorse energetiche, sin dalla sua apparizione è stato ritenuto da una parte dell Amministrazione finanziaria un espediente creato appositamente per evadere le accise e le relative addizionali. La tesi è quella per cui un soggetto acquista l'energia elettrica e la cede agli altri operanti nello stesso sito con lo scopo di risultare l'unico acquirente finale e poter fruire del vantaggio fiscale consistente nel non dover corrispondere l accisa quando i consumi complessivi superano il KW/h mensili (oltre tale limite negli opifici industriali non è dovuta l accisa) e di versare l'addizionale provinciale solo sui primi KW/h mensili (si paga solo fino alla concorrenza di tale consumo mensile). Tale impostazione fa anche venir meno la specifica agevolazione oggettiva, prevista dal testo unico delle accise, a favore degli opifici industriali. Di tutt'altro avviso sono le società, che non fanno rivendita di energia elettrica e, conseguentemente, si ritengono estranee alla logica dei venditori professionali di e- nergia elettrica soggetti d imposta per il testo unico sulle accise. Le differenti interpretazioni hanno generato complesse criticità per le società che hanno visto mettere in discussione il proprio quadro organizzativo, con elevati ed imprevisti costi aggiuntivi e spesso tacciate di aver frodato il fisco. Molti sono stati gli sforzi, anche di Confindustria, per pervenire ad una chiara definizione interpretativa e le alterne risultanze dei giudizi di merito delle Commissioni tributarie nei diversi gradi di giudizio. Oggi vanno segnalati un recente parere dell Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e le ultime sentenze della CTR Piemonte e Lazio che hanno finalmente riconosciuto la correttezza del trattamento fiscale applicato in presenza di service di area attrezzata con fruizione di utilities e di opificio industriale, come concretamente inteso dagli operatori dei siti industriali ed in coerenza con la definizione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico già nel E evidente che, un intervento delle istituzioni ispirato a dare concretezza alla logica potrà contribuire a rendere efficiente un modello organizzativo ormai consolidato, mettendo fine agli onerosi contenziosi, evitando il sorgerne di nuovi e contribuendo a rendere competitive le aziende italiane. Direttiva 2003/96/CE La direttiva stabilisce un quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità con la finalità di: assicurare il corretto funzionamento del mercato unico limitare le distorsioni della concorrenza tra gli oli minerali e gli altri prodotti energetici promuovere un uso più efficiente dell energia Persiste tuttavia una forte frammentarietà tra i diversi Paesi dell unione europea Differenze nelle aliquote Differenze nel trattamento dell uso domestico o industriale/commerciale Alcuni Stati membri hanno già introdotto un sistema di tassazione delle emissioni di CO 2, o sono in procinto di farlo o hanno modificato la tassazione ambientale Comunicazione della Commissione sul Single Market Act, Proposal No.8: «Nel 2011, la Commissione adotterà una proposta per rivedere la Direttiva sulla Fiscalità Energetica che integri meglio, nel contesto fiscale, gli obiettivi delle politiche climatiche ed energetiche europee, abbassando le quote minime di emissioni CO 2 e di contenuto energetico» Obiettivi sono: Riduzione delle emissioni di CO2 non comprese dal sistema ETS che copre solo il 50% delle emissioni di CO2 Evitare distorsioni del mercato interno Evitare distorsioni della concorrenza tra consumatori finali Consumo più razionale dell energia La nuova tassazione energetica si divide in due componenti: Carbon Tax, basata sul livello di emissioni (livello proposto: 20 EUR/tonnellata) Energy Tax, basata sul contenuto energetico (aliquote fisse per GJ a prescindere dal prodotto energetico)

9 # $ % Massimo Medugno - Direttore Generale Assocarta rmai la Corte Costituzionale si occupa ripetutamente di energia e di ambiente. Anche la materia della fiscalità energetica non si sottrae. Il caso è quello della Regione Siciliana che impugna il provvedimento Ministeriale che respinge le istanze con la quale l'ente aveva rivendicato a sé il gettito derivante dalle imposte di consumo di taluni prodotti energetici. Si tratta della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 22 marzo Il provvedimento ministeriale era stato emesso dal Ministero delle Economia e delle Finanze e in particolare dal Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale. Secondo la Corte, le accise dei prodotti energetici hanno la genesi storica nelle previgenti accise sugli oli minerali e sul gas metano, il cui gettito, in quanto imposte di fabbricazione, spettava indubbiamente allo Stato, in forza dello stesso Statuto regionale. Neanche la direttiva comunitaria in materia di tassazione energetica ha mutato la natura di tali imposte. La Corte conclude quindi, che il gettito delle accise dei prodotti energetici sui prodotti energetici é riservato allo Stato e, quindi, lo Stato, negando l'attribuzione del relativo gettito alla Regione, non ha invaso la sfera di competenza costituzionale regionale. E'solo uno dei casi in cui la Corte si é occupata di energia e in particolare di fiscalità. Ma sentenze di questo tipo in materia di energia si susseguono (e quasi si sovrappongono). L ultimo caso è la dichiarazione di illegittimità di una norma di una legge della Regione Puglia che innalzava la soglia per l'applicazione delle norme semplificate per gli impianti eolici in aperto contrasto delle norme di principio statale (Corte Costituzionale n. 366 del 15 dicembre 2010). Ma le leggi regionali sono esemplificative anche di approcci opposti. Nel caso della Puglia é incentivante, nel caso del Molise (che andiamo a vedere) è il contrario. Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 6 novembre 2009 in materia di impianti eolici, dichiarava incostituzionale la legge della Regione Molise in materia di insediamenti di impianti eolici e solari nelle parti in cui ne limitava fortemente la localizzazione. Spesso e volentieri la materia del contendere sono le infrastrutture energetiche e la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Certo disporre, ora, delle Linee guida per il procedimento di cui all autorizzazione alla costruzione e all esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti rappresenta un bel vantaggio. Insomma, siamo di fronte ad una sorta di "destrutturazione del potere" con la quale la Corte Costituzionale é chiamata a confrontarsi continuamente. D'altro canto, può essere osservato che la riaffermazione nella Costituzione dell interesse nazionale in campo energetico sarebbe certamente compatibile anche in un disegno federalista (come avviene in tutti gli stati federali). Le sentenze della Corte Costituzionale Sentenza Corte Costituzionale 22 marzo 2010, n. 115 in tema di spettanza della Regione Sicilia del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di prodotti energetici Sentenza Corte Costituzionale 22 dicembre 2010, n. 366, in tema di impianti eolici con previsione della Regione Puglia della Dia per impianti con soglie superiori a quelle nazionali Sentenza Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282, in tema di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise

10 Gabriele Bertholet - Amministratore Delegato Assoutility S.r.l. Pietro Bracco - Fantozzi & Associati energia elettrica è sottoposta a imposizione nel momento in cui viene fornita ai consumatori finali o quando viene consumata dal soggetto stesso che la produce (art. 52, comma 1 TUA). Sul primo caso si focalizzerà l articolo. La disciplina sulle accise prevede che l energia elettrica sia soggetta a un imposta erariale, che va versata direttamente alle casse dello Stato tramite F24, tranne che per la Sicilia, dove l imposta è integralmente versata alla Regione, e per la Sardegna, con versamento del 90% alla Regione. L accisa erariale è pari a euro 0, per ogni kwh per forniture utilizzate in abitazioni ed euro 0,00310 al kwh per forniture utilizzate in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. La disciplina in materia di accisa prevede alcune specifiche esenzioni o esclusioni da imposizione (cfr. art. 52, commi 2 e 3 del TUA). Tali esenzioni/ esclusioni sono dettate in ragione della natura dell energia consumata (es. energia prodotta da fonti rinnovabili), dall impiego che ne viene fatto (es. energia impiegata per l impianto e l esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano) e/o in ragione del consumo effettuato. Tra le categorie di esenzioni vi sono quelle attinenti all energia. Tale fattispecie, nella pratica, viene considerata applicabile anche alle forniture effettuate dai consorzi di produzione e di acquisto ai propri consorziati. Il presupposto giuridico di tale applicazione viene individuato nell art. 2, comma 2 del decreto Bersani (D.lgs. n. 79 del 1999), il quale dispone che autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso [ ] degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili [ ]. Sul punto non si riscontrano ma si auspicano pronunciamenti della prassi o della giurisprudenza in merito al rapporto tra l esenzione per l autoproduzione dell energia elettrica e la nozione di autoproduttore. Fino a che punto ci si può spingere? E sufficiente essere iscritti a un consorzio di autoproduzione o il consorzio e i consorziati devono avere uno stretto legame tra di loro? E poi prevista un addizionale all accisa che può essere comunale o provinciale (art. 6 del decreto legge n. 511 del 1988). La prima è dovuta sull energia elettrica fornita nelle abitazioni, mentre la seconda attiene alle forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. L addizionale provinciale varia da Provincia a Provincia, in ragione di quanto stabilito dalla Provincia stessa. L addizionale è versata all erario per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kw, in caso contrario l addizionale è versata all ente territoriale. All addizionale non si applicano le esenzioni previste per l accisa. Sono, però, dettate specifiche esenzioni, come quella per l illuminazione pubblica (cfr. art. 6, comma 5 del dl 511/88). I soggetti obbligati al versamento delle accise sono, di norma, i soggetti che procedono o che fanno procedere alla fatturazione dell energia elettrica, denominati nel TUA venditori (cfr. art. 53, comma 1, lett. a) del TUA e definizione di distributore e redistributore di cui all art. 21, paragrafo 5 della Direttiva n. 2003/96/CE fornita dal Consiglio dell Unione europea). Questo salvo il caso in cui il cliente finale non abbia assunto ex lege o su base opzionale la qualifica di soggetto obbligato, liberando così il suo fornitore dagli adempimenti in materia di accise. Nel momento in cui le accise sono versate dal venditore, questo ha la facoltà (non l obbligo) di addebitare l imposta al cliente finale. La legislazione italiana riconosce, infatti, in capo al venditore un diritto di rivalsa (e, non un obbligo di rivalsa come nell Iva) che, se esercitato, implica l indicazione separata in bolletta dei quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell accisa e delle relative addizionali, con indicazione dell aliquota applicata (cfr. art. 56, commi 1 e 3 del TUA). In tale contesto, riscontriamo che spesso il venditore viene definito come sostituto d imposta del cliente finale. Tale formulazione non può essere ritenuta corretta. Il venditore, infatti, nel momento in cui provvede al versamento delle accise per l energia elettrica fornita a clienti finali è lui stesso soggetto obbligato; non assolve, dunque, alcun tributo in sostituzione del cliente finale ma lo fa per un obbligo che nasce e rimane in capo a lui. Come anticipato, è possibile che il cliente finale assuma lui stesso la qualifica di soggetto obbligato ai fini accise. I casi in cui ciò accade sono specificamente previsti dal TUA, distinguendo fra situazioni in cui la qualifica di soggetto obbligato avviene obbligatoriamente (cfr. art. 53, comma 1, lett. b) e c) e comma 2). Tra questi riveste particolare attenzione la fattispecie che prevede che il cliente possa assumere gli obblighi accise nel momento in cui acquista, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili supe segue a pagina 11

11 da pagina 10 riori a kwh. Questo dal momento che, sebbene il cliente possa scegliere se diventare o meno soggetto obbligato, l applicazione pratica della disciplina accise lo porta a dover optare per diventarlo. Nel caso, infatti, in cui il cliente decida di lasciare in capo ai venditori (due o più) gli adempimenti accise, il primo si vedrà applicare le imposte dai sui fornitori senza interagire fra di loro. Ciò vuol dire che i limiti mensili di kwh per l accisa nazionale e di kwh per l addizionale provinciale saranno determinati distintamente per ogni fornitore e non formeranno oggetto di cumulo da parte dei vari fornitori. Questo, almeno, è quanto avviene nella pratica in assenza di uno specifico pronunciamento da parte dell Agenzia delle dogane, che si auspica arrivi presto. Il soggetto obbligato è tenuto a denunciare la sua attività all ufficio delle dogane competente, il quale rilascia apposita denuncia. Tale ufficio è individuato con l ufficio territorialmente competente in base alla sede legale del soggetto richiedente. E poi necessario comunicare l immissione in consumo di energia elettrica a ogni ufficio competente per il territorio dove tale energia è fornita. Le accise sono versate in acconto su base mensile e a saldo entro il 16 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine di marzo (sempre dell anno successivo a quello di riferimento). Gli acconti mensili sono pari a un dodicesimo dell imposta liquidata relativamente all anno precedente. Non è possibile, quindi, procedere, come per le imposte sui redditi, a determinare gli acconti su base previsionale, salvo accordo con l ufficio delle dogane competente. Nell applicazione pratica delle accise si riscontra una diversità di vedute in merito all inclusione o meno delle cd. rettifiche di fatturazione relative ad anni precedenti a quello di dichiarazione. Si riscontrano, infatti, la posizione di chi ritiene che le stesse debbano essere incluse e di chi, invece, le esclude. Nella seconda direzione sembrano andare le istruzioni alla dichiarazione di consumo dove si legge che la somma dei dodici ratei mensili in acconto dovrà coincidere con l imposta calcolata sulla base dei consumi Per quanto attiene al saldo d imposta, seppur nulla sia specificato dalla prassi o dalle istruzioni, la maggior parte degli operatori determina l imposta liquidata sulla base (i) dell energia immessa in consumo nell anno di riferimento oggetto di fatturazione ai clienti finali, a prescindere dalla data di fatturazione e (ii) delle rettifiche di fatturazione relative a anni d imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione. Per completezza, si segnala che i soggetti obbligati al pagamento delle accise sono tenuti al versamento di una cauzione, in denaro o tramite fideiussione, pari a un dodicesimo dell imposta liquidata l anno precedente. Per il primo anno di fornitura deve essere fatta una stima in ragione dei consumi presunti. " & Alessandro Bertoglio - Segreteria di coordinamento Consorzio Gas Intensive as Intensive, è una società consortile a responsabilità limitata che raggruppa aziende appartenenti a diversi settori industriali (denominati gas intensive -ceramica, laterizi, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, carta, vetro, calce e gesso, fonderie), opera nel mercato del gas acquistando in conto proprio il gas nel mercato, sfruttando le diverse possibilità di approvvigionamento (import, PSV, borsa gas, bilaterali nazionali), per poi rivenderlo alle aziende aderenti, diventando quindi sostituto di imposta. La gestione delle accise rappresenta uno degli aspetti fiscali più rilevanti per un soggetto come Gas Intensive, considerando la varietà dei clienti forniti (dentro e fuori campo di applicazione, con o senza autoproduzione) e la distribuzione su diverse aree del territorio nazionale, che comporta molteplicità di rapporti con altrettanti uffici territoriali competenti. Un aspetto di criticità che riguarda la gestione delle accise, proprio legato all aspetto territoriale, è rappresentato dal diverso approccio degli uffici competenti locali rispetto ad una medesima problematica. Questo spesso è dovuto allo stratificarsi di circolari di chiarimenti che possono anche generare interpretazioni diverse. Su questo punto sarebbe auspicabile la produzione da parte dell Agenzia delle Dogane di un testo integrato che raccolga tutti i chiarimenti accumulati e costituisca quindi un punto di riferimento certo per tutti i soggetti che operano nel mercato del gas.! ' & ( Amedeo Rosatelli - Confindustria Genova a liberalizzazione dei mercati dell energia ha determinato una sempre maggiore consapevolezza ed attenzione sul tema dell energia da parte delle aziende. Nell ambito di tale processo un ruolo fondamentale, soprattutto verso le piccole e medie imprese viene svolto dai Consorzi promossi dalle Associazioni Territoriali di Confindustria. Tali strutture sono sempre più frequentemente chiamate a supportare le aziende non solo nelle attività di approvvigionamento di energia elettrica e gas ma ad assumere sempre di più un ruolo di consulente a tutto campo in materia di Energia. In tale contesto i problemi di fiscalità energetica assumono spesso grande rilevanza perché molti adempimenti in materia sono stati stabiliti in funzione delle esigenze di vigilanza fiscale di grandi segue a pagina 12

12 da pagina 11 realtà industriali dotate di adeguate strutture organizzative ma vengono richiesti senza gli opportuni adattamenti dimensionali anche a realtà molto più piccole che devono obbligatoriamente adeguarsi in maniera acritica alle stesse normative. In tal caso anche un semplice gruppo elettrogeno, magari necessario per esigenze di continuità e sicurezza di processo a fronte di criticità della rete di alimentazione, diventa causa di molteplici adempimenti burocratici (licenze, tenuta di registri, dichiarazioni telematiche ecc.) e di onerosissime sanzioni anche in caso di omissioni assolutamente non dolose. Inoltre a volte l onerosità degli adempimenti richiesti in fase applicativa impedisce o perlomeno non incentiva le azien- de nell ottenimento di benefici, esenzioni o altre agevolazioni che erano state correttamente introdotte dal Legislatore. Si ribadisce pertanto l opportunità di interventi semplificativi in materia di adempimenti e controlli, opportunamente concordati a livello centrale con le Associazioni di Categoria Competenti e che possano poi essere applicati in maniera chiara ed omogenea su tutto il territorio nazionale.! ) * + #, - ( Intervista a Giuseppe Colucci - responsabile legale Ital Green Energy di Stefano Bevacqua * tal Green Energy, società pugliese attiva nel set- Ma la norma italiana di riferimento, qual era? tore delle rinnovabili, ha vinto la sua interminabile battaglia contro le ingiustizie fiscali. La stessa Direttiva, che all art. 14 stabilisce che i prodotti energetici usati nelle centrali per la produdottor Colucci, come è iniziata questa lunga vi- zione di energia elettrica vanno esentati dalle accise, riconoscendo al tempo stesso agli Stati cenda? membri la facoltà di imporre una tassazione per Quando nel 2004 è entrata in esercizio la nostra motivi di politica ambientale. Secondo noi, l art. 14 prima centrale di produzione di energia elettrica della direttiva - in quanto norma chiara e diretta e alimentata da oli vegetali. L allora Ufficio Tecnico di non abbisognevole di disposizioni interne - potefinanza pretese il pagamento delle accise, in quan- va considerarsi norma self-executing direttamente to la tassa si sarebbe dovuta applicare ad ogni pro- applicabile anche in sostituzione di disposizioni dotto sostitutivo di ogni altro prodotto usato come interne contrarie. Il mancato recepimento della combustibile. Insomma: per l Amministrazione fi- direttiva costituiva una violazione dell ordinamento comunitario e per questo abbiananziaria quando si utilizzava un prodotto in sostituzione del gasolio mo inviato una documentata denuncia alla Commissione per l alimentazione di centrali di Europea, da cui è scaturita una produzione di energia elettrica si procedura di infrazione. doveva versare l accisa equivalente, anche se si trattava di combustibili derivanti da biomasse come E le autorità italiane? nel caso degli oli vegetali. Il provvedimento di rigetto della E avete subito fatto ricorso in nostra richiesta di rimborso delle accise assolte è stato impucommissione tributaria? gnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, alla quale Prima abbiamo pagato e poi agito si è anche chiesto di volere porin sede di rimborso. In fatto grave è che l Italia non aveva ancora rere alla Corte di Giustizia una cepito la direttiva 2003/96/Ce sulla questione di interpretazione pregiudiziale della base giuriditassazione dei prodotti energetici, ca della normativa comunitaria con la quale sono stati armonizzati del settore. i sistemi di tassazione dei prodotti energetici precedentemente in vigore negli Stati La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo membri. La direttiva stabilisce che si debbano tas- l art. 14 della Direttiva direttamente applicabile, sare con le accise gli output, cioè l energia elettrica ma l iter è proseguito sino all ultimo grado di giudiprodotta, e non anche gli input, vale a dire le mate- zio, dopo il ribaltamento dell esito positivo del pririe prime. Questo per garantire una uniforme tassa- mo grado ad opera dei Giudici di appello. zione ed evitare una duplicazione della tassazione. segue a pagina 13

13 da pagina 12 Così, la Corte di Cassazione nel febbraio 2009 ha definitivamente accolto il ricorso della società, anche alla luce del chiarimento fornito dalla Corte di Giustizia, che ha confermato come l art. 14 della direttiva sia da intendere norma direttamente applicabile quando contrastante con una norma interna. L esperienza vissuta non ha purtroppo riguardato la sola vicenda della tassazione per il periodo del 2004, ma anche i successivi esercizi 2005, 2006 e 2007 sino all entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva che hanno previsto per gli oli vegetali non chimicamente modificati utilizzati per la produzione di energia elettrica l esenzione dall accisa. Responsabile Comunicazione Assoelettrica Nel prossimo numero: Nel prossimo numero di Info Energia News un approfondimento sulla normativa comunitaria del settore energetico con una particolare attenzione al recepimento del 3 pacchetto di provvedimenti comunitari relativi al mercato interno dell energia. Info Energia News a cura dell area Energia di Confindustria Visita la pagina web Info Energia su

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