I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

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1 Messina 05/10/2012

2 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Dott. Lelio Cacciapaglia - 2 -

3 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE BENI AI SOCI E SPESOMETRO Il comma 36-septiesdecies dispone che l'agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società"

4 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE DECORRENZA 2012 DL 138/2011 Art. 2 co. 36-terdecies Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore normale INSERISCE TUIR - Art. 67 co. 1 Lett. h-ter (reddito diverso) Obbligo del socio di autotassare il valore normale Pena indeducibilità dei costi per l'impresa Obbligo di comunicare all'agenzia i beni concessi in godimento e i relativi finanziamenti e apporti - 4-4

5 BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FAMILIARI Reddito diverso - IMPUTAZIONE TEMPORALE Circolare n. 24 del 2012 Si precisa, infine, che il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione. ATTENZIONE: SE MANCA UN CORRISPETTIVO, L INTERO DIFFERENZIALE CON IL VALORE NORMALE, EVENTUALMENTE RAPPORTATO AL PERIODO DI UTILIZZO, FORMA REDDITO - 5 -

6 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE SOGGETTI INTERESSATI Possessore del bene Imprese individuali Società di persone Società di capitali Società cooperative Enti commerciali Stabili in Italia Beni Utilizzatore del bene Familiari dell'imprenditore individuale Soci di società e loro familiari Soci di società collegate Qualunque bene!!! Immobile Barca Auto (NO beni < 3.000) - 6 -

7 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE CIRC. 24/2012 Attesa la necessità di evitare l aggiramento della norma, si ritiene che debbano essere considerati destinatari della disposizione in esame anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del Codice Civile a quella partecipata dai medesimi soci. È appena il caso di precisare che sono esclusi dall applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso

8 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE NOZIONE DI BENE AZIENDALE Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa (art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR - cd. beni merce); materie prime e sussidiarie i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR); beni strumentali (es. autovetture, mobili e arredi, impianti, macchinari, immobili); beni patrimoniali (immobili uso abitazione non utilizzati strumentalmente dalla società)

9 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE ASPETTO CHIARITO Obbligo di addebitare il valore normale del bene (TUIR - Art. 9) Se non si addebita o si addebita un valore inferiore La differenza comunque forma reddito (diverso) al socio o familiare Mancanza di oggettivi parametri di riferimento I costi divengono proporzionalmente indeducibili per l'impresa - 9 -

10 BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FAMILIARI ESEMPIO DI DEDUCIBILITÀ PROPORZIONALE Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: 8.000; Valore di mercato del diritto di godimento: ; Costi complessivamente sostenuti nell anno per il bene concesso in godimento: 1.000; Quota di costo indeducibile è pari a: * ( ) / =

11 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Valore normale opinabile Agenzia eccepisce che valore superiore Accertamento alla società per costi non deducibili Differenza è reddito per socio (accertamento al socio)

12 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE ACCONTO PER IL 2012 Si è calcolato tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma. Società Ricalcola acconto escludendo la deducibilità dei beni in uso ai soci Socio Ricalcola acconto includendo il valore normale del bene

13 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA L'impresa ha concesso in godimento propri beni a soci o a familiari dell'imprenditore Del socio Obbligo di comunicare A carico Della società Provvedimento 16/11/2011 Prot. n Primo invio (beni in essere al 17/9/2011): termine prorogato al 31/3/2013 (2/4/2013)

14 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE COMUNICO O NON COMUNICO Non comunico e non rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società Non comunico ma rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società Imposta + sanzione (in solido) pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento Sanzione amministrativa (in solido) da 258 a

15 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE LE FAVOREVOLI APERTURE DELLA CIRC. 24/2012 Beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità parziale: autovetture (art. 164) e telefoni (art. 102). Possono essere concessi in uso ai soci senza che la società debba addebitare loro il valore normale. La società deduce il costo d acquisto e le spese di gestione con i criteri ordinari (articolo 164 TUIR). Il socio ha sempre l obbligo di (auto)tassarsi (quadro RL) in base al valore di mercato laddove non gli venga addebitato dalla società il predetto valore normale

16 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE LE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI SOCI "Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono essere dedotte secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa". Circolare n. 6 del 30 marzo 2009 Auto al dipendente Auto all amministratore Auto al socio

17 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE CIRC. 24/ BENI VALORE NON SUPERIORI A Tutti i beni rientranti nella categoria altro del tracciato record contenuto nell allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell imposta sul valore aggiunto applicata, sono esclusi dalla disciplina in commento Cellulari Computer Calcolatrici Fotocopiatrici Betoniera Taglia erba Martello pneumatico Plotter

18 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE DOPPIA IMPOSIZIONE Circ. 24/ Se il bene è concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da una srl che abbia optato per la trasparenza fiscale (art. 116 TUIR): il maggior reddito della società derivante dall indeducibilità dei costi; andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)

19 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE DOPPIA IMPOSIZIONE Circ. 24/ Imprenditore individuale che utilizza beni aziendali per uso personale o familiare: il valore di mercato del diritto di godimento concorre alla formazione del reddito complessivo dell imprenditore quale reddito diverso; i costi relativi ai beni non sono ammessi in deduzione

20 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE SOLUZIONE CIRC. N. 36/2012 Due soci e immobile concesso a un socio V.N. diritto godimento bene aziendale : Corrispettivo addebitato per il godimento : (55%) Diff. tra V.N. e corrispettivo ( ) : (45%) Costi relativi al bene x 45% (indeducibili): (ovviamente il VN è superiore ai meri costi 4.444) *** Diff. tra V.N. e corrispettivo ( ) : Reddito impresa da attribuire al socio (costi ind.) : Reddito diverso da tassare ( ) : (in capo al solo socio utilizzatore)

21 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE SOLUZIONE CIRC. N. 36/2012 Autovetture Il valore normale dell autovettura forfetizzato in base all art. 51 TUIR è Tariffa ACI x 30% = Km /l anno (da rapportare al periodo dell anno di utilizzo).molto favorevole!!

22 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE SOLUZIONE CIRC. N. 36/2012 Due soci e autovettura data a un socio V.N. diritto godimento autovettura data a 1 socio : 800 Corrispettivo pattuito per il godimento : 0 Diff. tra V.N. e corrispettivo : 800 Costi relativi al bene (per il periodo di riferimento) : Costi indeducibili relativi al bene (60% di 1.000) : 600 *** Reddito impresa-ripartire tra 2 soci (costi ind.) : 600 ( ) (a prescindere da chi utilizza l auto) Reddito diverso in capo al socio utilizzatore ( ): 500 (ossia reddito d impresa (50% costi inded.) imputato al socio utilizzatore + reddito diverso)

23 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI/CONFERIMENTI Tutti quelli erogati nel corso del 2011 Tutti quelli già in essere anche precedentemente A prescindere dall uso di beni aziendali Anche finanziamenti infragruppo (fruttiferi o no) Anche se interposti tramite fiduciarie o trust Finanziamenti erogati da soci di cooperative Versamenti a fondo perduto e loro restituzioni

24 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE CIRCOLARE 36/2012/E Tolleranza su certificazione in forma scritta con data certa per assegnazione bene aziendale al socio (dimostrazione in qualsiasi forma)

25 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE L EFFETTO SULL ACCERTAMENTO

26 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE L EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO Rileva anzitutto come effettiva capacità di spesa Rileva anche come capacità di risparmio, che in forza all assunto base del redditometro può evidenziare un maggiore potenziale reddituale. Può trovare applicazione il redditometro in riferimento al bene in godimento

27 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE LA MANCATA EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO Non rileva come effettiva capacità di spesa Il bene può comunque essere attribuito al socio per il godimento. Da un lato però vi è già l imputazione del reddito. Dall altro, sul fronte difensivo, il contribuente potrà mirare a neutralizzare l incidenza del bene proprio perché le spese sono sostenute dall impresa (da questa peraltro non dedotte)

28 SOCIETA DI COMODO a cura di Lelio Cacciapaglia

29 Le società di comodo NUOVA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ DI COMODO (Legge n. 148/2011) Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d imposta consecutivi Anche società di persone Le società che per 2 periodi d imposta sono in perdita fiscale e in 1 hanno dichiarato un reddito ma inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle società cd. di comodo Decorrenza: a decorrere dal successivo periodo d imposta (ossia 2012)

30 Le società di comodo DECRETO LEGGE N. 138/2001 (art. 23, c. undeces e duodeces) Società di capitali Aliquota IRES aumentata di 10,5 punti (27,5 + 10,5) = 38% Anche se la società ha optato per il consolidato o per la trasparenza da art

31 Le società di comodo LE CONSEGUENZE Tre esercizi di perdite fiscali consecutive Dal quarto anno, dopo il triennio di perdite La società è considerata di comodo Reddito minimo Limiti all utilizzo Del credito Iva Irriportabilità delle Perdite se non In presenza di Redditi effettivi Valore della Produzione minimo Ai fini Irap

32 Le società di comodo Il giorno 11 giugno 2012 Provvedimento agenzia n ) Nuove esimenti per società di comodo in perdita sistemica 2) Implementazione e affinamento vecchie esimenti società di comodo per insufficienza ricavi Circolare agenzia n. 23 (società di comodo in perdita sistemica) a) Le cause di esclusione (da norma) agiscono solo sul 4 anno in cui si è di comodo (ma in via straordinaria anche sul 2011) b) Le esimenti da Provvedimento agiscono solo sul triennio di monitoraggio ( )

33 Le società di comodo LE CAUSE DI ESCLUSIONE OGGI: L art.30, co.1 L. n.724/94 Il provvedimento del 14/02/08 (n.23681) Il provvedimento del 11/06/12 (n.87956) elenca le cause di esclusione che, è bene ricordarlo, operano per tutte le società di comodo e quindi sia che tale status derivi dal mancato superamento del test di operatività, sia che derivi dalla condizione della condizione della perdita sistematica. disciplina una serie di specifiche cause di disapplicazione che sembra debbano operare solo in relazione alle società di comodo, in quanto non hanno superato il test di operatività. disciplina le specifiche cause di disapplicazione che si applicano alle società che presentano lo status delle perdite sistematiche

34 Le società di comodo Provvedimento Agenzia n dell 11/06/2012 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza assolvere all onere di presentare istanza di interpello L esimente deve essere presente in almeno uno dei 3 periodi d imposta

35 Le società di comodo Esimenti da Provvedimento Si spezza la catena perdita perdita perdita perdita perdita Esimente No Società di comodo SI Società di comodo

36 Le società di comodo Esimenti - Provvedimento n dell 11/06/2012 Società in liquidazione con impegno assunto in Unico di cancellarsi dal RI entro il termine di presentazione di Unico successivo. Società fallite, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi, procedura di liquidazione giudiziaria Società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario

37 Le società di comodo Esimente Holding Società con partecipazioni (immob. finanziarie) con queste caratteristiche: 1) considerate non in perdita sistematica 2) non di comodo in quanto escluse anche per accoglimento d interpello da perdita sistemica 3) collegate residenti all estero ex 168 del TUIR (CFC). A condizione che la società non svolga attività diverse da quelle Strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni

38 Le società di comodo Società con interpello accolto Società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. Questa esimente è utile a regime poiché in fase di prima applicazione della disciplina delle perdite sistemiche è evidente che Presenterò un interpello per ogni anno del triennio

39 Le società di comodo Esimente margine finanziario Società che conseguono un MOL (rettificato) positivo A B = Risultato +amm.ti + svalutazioni + accantonamenti B10) Amm.ti e svalutazioni: a) amm.to imm.ni immateriali b) amm.to imm.ni materiali c) altre svalutazioni imm.ni d) svalut. Cred. e dispon.tà liquide B12) Acc.ti per rischi B13) Altri Acc.ti

40 Le società di comodo Esimente calamità Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo Perdita sistemica Insufficienza ricavi medi del triennio

41 Le società di comodo Esimente a seguito ricalcolo reddito + proventi esenti + proventi esclusi Perdita fiscale + proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta + proventi soggetti ad imposta sostitutiva + disposizioni agevolative = Reddito imponibile

42 Le società di comodo Esimente società agricole i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell art c.c. e rispettano le condizioni previste dall art.2 del D.Lges. 29 marzo 2004, n. 99 (i.e., normativa sulle società agricole) Perdita sistemica Insufficienza ricavi medi del triennio

43 Le società di comodo Esimente neocostituite Società che si trovano nel 1 periodo d imposta Esempio Società costituita nel 2009: perdita (non conta) Anno 2010: perdita Anno 2011: perdita Anno 2012: la società non è in perdita sistemica

44 Le società di comodo AGENZIA ENTRATE Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex articolo 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011 presuppongono un c.d. periodo di osservazione di tre anni nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni di vita, pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società di comodo prevista dall articolo 30 della L. n. 724 del 1994 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti

45 Le società di comodo Esimente studi di settore Provvedimento l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Circolare n. 8/2012 Provvedimento Agisce sul triennio! Agisce sul 4 anno! Laddove gli indicatori diano come risultato quello di non poter essere elaborati si deve ritenere che la causa di esclusione possa comunque operare

46 Le società di comodo L ACCONTO D IMPOSTA PER IL 2012 Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (anno 2012 se ricorrono i presupposti) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le penalizzanti disposizioni ora commentate. Valori delle 6 categorie Dell attivo di SP dell anno 2011 x Appositi coefficienti moltiplicativi

47 Le società di comodo Blocco credito Iva Società di comodo per perdita sistemica (periodo di monitoraggio) 2012: società di comodo al 01/01/2012? Al 31/12/2012? Bloccato credito Iva

48 Le società di comodo Codice

49 Le società di comodo Le istanze d interpello Per insufficienza dei ricavi medi del triennio Per perdite sistemiche Istanze separate Diversamente Interpello inammissibile

50 Le società di comodo Circolare n. 23 dell 11/06/ No Interpello Si Interpello da perdita sistemica

51 Le società di comodo INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011 le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolare che potrebbero aver causato i risultati negativi. Esempio: contratti con clausole che prevedono penali in caso di recesso potrebbero costringere la società a proseguire nei lavori seppure nella consapevolezza che siano in perdita

52 LE SOCIETÀ NON OPERATIVE INTERPELLO Cassazione: il diniego va impugnato in Commissione tributaria (pena nullità del ricorso sull accertamento) Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendere accertamento (ribadito circ. 23/2012)

53 Le società di comodo INTERPELLI DISAPPLICTIVI COSA DICE LA CASSAZIONE: Sentenza n.8663/2011: La tutela giurisdizionale del contribuente si esperisce attraverso l impugnativa presso il competente giudice tributario del diniego alla richiesta di disapplicazione e non del successivo avviso di accertamento

54 Le società di comodo INTERPELLI DISAPPLICTIVI ULTIMA SENTENZA CASSAZIONE N.5843 del 13 aprile 2012 detto diniego essendo atto definitivo in sede amministrativa (tale espressamente qualificato), recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi dell art.19, co.1, D.Lgs. n.546/92, davanti al giudice tributario, che esplica, al riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all accertamento della ricorrenza, o meno, delle condizioni applicative dell agevolazione richiesta

55 Le società di comodo RIPOSTA NEGATIVA ALL ISTANZA DI INTERPELLO Da un punto di vista pratico Presento l istanza di interpello Mi viene respinto Lo impugno in commissione Paradossalmente si hanno più garanzie non presentando una istanza di interpello ma attendendo un atto impositivo. In questo caso, infatti, si ha la possibilità di impugnare un atto anche se, in giurisprudenza viene ventilato l obbligo di presentazione dell istanza

56 Le società di comodo CIRCOLARE 23/2012/E Tempistica per la presentazione delle istanze di disapplicazione. 1^ ipotesi La società riceve una risposta negativa dopo la scadenza del primo acconto. Per gli acconti di imposta 2012, il conguaglio sarà effettuato a novembre con la maggiorazione dei SOLI interessi nella misura del 4% annuo

57 Le società di comodo CIRCOLARE 23/2012/E Dunque, ai fini del versamento del primo acconto di imposta non era di fatto necessario presentare l istanza di disapplicazione per il periodo di imposta La stessa poteva essere presentata anche entro il mese di settembre 2012 cioè al massimo 90 giorni prima della scadenza del versamento di acconto di novembre

58 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA Dott. Lelio Cacciapaglia

59 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING DL 16/12 Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non è più rilevante la durata contrattuale Nuovo art. 102, co.7 del TUIR Per impresa che imputa i canoni a conto economico, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a: 2/3 ammortamento beni mobili Almeno pari a 18 anni beni immobili Almeno pari a ammortamento autoveicoli N.B. la durata del periodo di ammortamento va determinata con riferimento all'attività esercitata dall utilizzatore

60 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA DUE IPOTESI Durata del contratto rispetta i termini fiscali. Nessuna novità rispetto al passato. Durata del contratto non rispetta i termini fiscali (più breve). Occorre operare le relative variazioni in aumento in Unico

61 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA SCORPORO INTERESSI (RILEVANTE PER SOGGETTI IRES) Circ. Assonime 14/2012: due ipotesi 1. scorporo interessi e deduzione in base a contratto, deduzione canoni al netto degli interessi in base ad art. 102 (deducibilità interessi concentrata lungo il contratto) 2. unitarietà di quota capitale e interessi e deduzione in base ad art. 102 (deducibilità diluita lungo la durata fiscale)

62 Doppio binario IRES

63 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA CASI PARTICOLARI Fabbricati: resta ferma la indeducibilità della quota capitale relativa al terreno. Autovetture: - per il 2012 deducibilità 40% (80% agenti) fino a valore pari a dal 2013 la percentuale scende al 27,5%

64 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Riscatto del bene Tesi Assonime: tutto il residuo da ammortizzare ( 4.800) diventa costo da ammortizzare (ma la componente interessi??) insieme al costo del riscatto. Tesi Assilea: ammortamento del costo di riscatto e deduzione extracontabile della quota annuale in Unico ( annui)

65 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Cessione del contratto Integrale deduzione del residuo nel periodo d imposta di cessione del contratto (contrapposizione costi /ricavi). Mancato esercizio del riscatto Deduzione in quote annuali o deduzione integrale assimilando l ipotesi alla perdita del bene?

66 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA COMPARTO IRAP Soggetti Ires > deducibilità in base alle risultanze civilistiche. Soggetti Irpef > rispetto delle regole fiscali

67 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA PROFESSIONISTI Non è cambiato nulla (ma anche qui non ci si basa più sulla durata del contratto) Deducibilità del canone per periodo non inferiore alla metà di quello di ammortamento. Per autoveicoli deducibilità del canone per periodo uguale a quello di ammortamento

68 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA CONTABILIZZAZIONE LEASING SECONDO IAS 17 Ctp Reggio Emilia sentenza 231/2012 È legittimo anche per le imprese non IAS adopter contabilizzare il leasing secondo il metodo finanziario, senza che l A.F. possa contestare tale scelta. ciò è possibile a condizione che il metodo finanziario sia mantenuto nel tempo

69 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE Il limite del 5% del costo dei beni strumentali va determinato con riferimento ai soli beni esistenti all 1.1 senza considerare acquisti e cessioni in corso di anno. Decorrenza: periodo d imposta in corso al

70 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA REGOLE PARTICOLARI PER CALCOLO PLAFOND Per imprese di nuova costituzione vale l ammontare dei beni esistenti alla fine dell esercizio. Per i beni in leasing non iscritti nell attivo (circ. 29/2011) le spese di manutenzione si intendono su beni di terzi > no plafond. Non entrano nel plafond i beni non ammortizzabili (es. quota terreno dei fabbricati). I beni rivalutati partecipano al plafond con costo rivalutato solo a partire dall effetto delle rivalutazione (es. DL 185/2008 effetto 2013). I beni rivalutati in dipendenza di operazioni straordinarie non rilevano al nuovo valore a meno che non sia stato eseguito il riallineamento. Le manutenzioni periodiche non rientrano nel plafond così come non rientrano i beni su cui vengono eseguite

71 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA NUOVO REGIME PERDITE SU CREDITI ART. 33, DL 83/2012 ( SVILUPPO) Novità Inserimento del piano di ristrutturazione del debito tra le procedure concorsuali. Inserimento tra le ipotesi di non sopravvenienza attiva della riduzione del debito da piano di ristrutturazione. Individuazione di soglie di crediti di minima entità per i quali non servono elementi certi e precisi per la deduzione della perdita. Previsione che i crediti prescritti sono deducibili

72 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO La procedura di cui all articolo 182 bis L.F. viene inserita nell articolo 101 co. 5 del TUIR tra le procedure concorsuali Perdita deducibile a partire dalla data del decreto di omologa Non citati i piani Attestati di risanamento Art. 67 L.F

73 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA MOMENTO DI DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA SUL DERIVANTE DA PROCEDURA CONCORSUALE CREDITO Cass. N del 1 giugno 2012: non è possibile ripartire la deduzione della perdita in più esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale Ma ciò non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell esercizio in cui è dichiarata la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente può dimostrare che la certezza della perdita si è avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura ADC norma 172/

74 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA Nuovo art. 88 co. 4 del TUIR Non costituisce sopravvenienza attiva la riduzione del debito in sede di concordato preventivo o fallimentare né la riduzione del debito derivante da piano attestato ex art. 67 L.F. (pubblicato nel registro imprese) o accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. omologato. L irrilevanza della sopravvenienza attiva da piano attestato o accordo di ristrutturazione si ha solo per eccedenza rispetto alla perdita pregressa o di periodo ex art. 84 del TUIR

75 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA Quindi: 1) in assenza di perdite pregresse o di periodo quale è la disciplina fiscale della sopravvenienza? 2) Per soggetti Irpef la citazione dell art. 84 ostacola la non imponibilità? 3) Come calcolare la perdita di periodo che è influenzata dalla imponibilità o meno della sopravvenienza attiva? Esempio 1 Beta SPA ha un debito di verso Alfa SPA. A seguito di piano attestato registrato vede ridotto a = Sopravv Beta SPA ha di perdita riportabile e un utile pari a (comprensivo della sopravvenienza di ). Tesi 1) Sopravvenienza attiva pari a , perdita pregressa quindi non imponibilità (tesi preferibile): imponibile finale ( ) Dubbio il calcolo dell 80% dell imponibile per il riporto della perdita

76 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA Esempio 2 Beta SPA ha un debito di verso Alfa SPA. A seguito di piano attestato registrato vede ridotto a = Sopravv Beta SPA nello stesso periodo presenta una perdita di Tesi 1) Per il calcolo della perdita fiscale si considera fittiziamente imponibile l intera sopravvenienza (tesi analoga a quella assunta dal provvedimento 65721/2012 in materia di ACE). Quindi l eccedenza di rispetto a è , da cui deriva una variazione diminutiva di La perdita finale è quindi di Ossia perdita var. in dim Tesi 2) perdita sopravv. = (perdita teorica), nessuna eccedenza tra e quindi nessuna variazione diminutiva. Nota bene: la cessione di cespiti genera plusvalenze non imponibili solo nel caso di concordato preventivo > art. 86 comma 5 TUIR non è stato ampliato a piano attestato o accordo di ristrutturazione

77 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA ELEMENTI CERTI E PRECISI Non servono per crediti di modesta entità il cui termine di pagamento sia scaduto da almeno sei mesi. Entro per imprese di grandi dimensioni (ricavi non inferiori a 300 ml per 2009, 200 ml 2010, 150 ml 2011). Entro per altre imprese. 1) Ma a questo punto rischiano di essere contestate le perdite da riemissione del debito superiori a 2.500?? 2) Se il credito non supera per singola partita, un credito il cui totale è più elevato verso una stesso debitore può essere dedotto??

78 LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA ELEMENTI CERTI E PRECISI Contro le tesi restrittive dell Agenzia delle Entrate (ris. 16/2009: nemmeno il pignoramento con esito negativo assicura la certezza dell inesigibilità) CTR Marche 113/2010 Certezza e precisione possono derivare da relazione di consulente di parte Cass del La revoca degli affidamenti bancari al debitore costituisce elemento certo e preciso di inesigibilità del credito Map Accordo transattivo permette la deduzione della sopravvenienza passiva

79 Compensazione sanzioni/imposta a credito in caso di errore nella competenza temporale di Lelio Cacciapaglia

80 Di cosa parliamo NON deducibilità di un componente negativo per errore nel periodo di competenza Esempio - Perdita su crediti contabilizzata e dedotta nel 2010, quando doveva essere dedotta nel 2011 (elementi certi e precisi) - Rettifica al rialzo a seguito di accertamento dell Ufficio del magazzino finale (diviene un maggior costo dell anno successivo)

81 Sanzione e interessi Deve essere pagata dal contribuente: La maggior imposta accerta (Ires + eventualmente Irap) La Sanzione pari al 100% dell imposta Gli interessi Ma il contribuente può dedurre il componente negativo nell anno di competenza e ha quindi diritto al rimborso della maggiore imposta versata in detto anno

82 L accertamento con adesione Si paga l imposta La sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo Sanzione 100 x 1/3 = 33,33 Gli interessi sono sempre dovuti

83 Circolare n. 31 del 2/08/2012 Obbligo Imposta Sanzione Interessi Diritto Rimborso della Maggiore imposta pagata

84 Circolare n. 31 del 2/08/2012 Imposta Sanzione Interessi Compensazione Maggiore imposta pagata

85 Rimborso dell imposta a credito derivante dalla dichiarazione omessa di Lelio Cacciapaglia

86 IVA A CREDITO - L OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE L agenzia non riconosce il credito Iva derivante dal modello omesso e sanziona (30%) il riporto del credito effettuato dal contribuente l anno successivo. Pagamento entro 30 gg dalla Comunicazione sanzione ridotta ad 1/3 (ossia il 10%) Diversamente arriva la cartella con la sanzione piena (30%)

87 Cosa fa il contribuente Impugna la cartella eccependo che: Il credito esiste, deriva dalle scritture contabili (l assenza della dichiarazione è inconferente) e va quindi riconosciuto Chiede che l agenzia effettui una verifica contabile a supporto della veridicità del credito Cass. n del 25 febbraio 1998 n del 17 aprile 1998 n. 523 del 18 gennaio 2002 n. 544 del 20 gennaio Conforme peraltro a Agenzia entrate n. 74/

88 L evoluzione giurisprudenziale recente Il contribuente non può riportarsi e utilizzare l Iva a credito derivante da dichiarazione omessa. Può solo chiedere il rimborso entro due anni dalla omissione (rimborso cd. Anomalo) Cassazione n del ; n del ; n del ; n.,16477 del ; n del n del , n del ; n. 433/08 del n del ; n del , n del ; n del ; n del ; n del ; n del ; n. 268 del

89 La svolta Ris. Agenzia n. 34 del 6/8/12 Il contribuente deve versare la sanzione e gli interessi Il credito derivante da dichiarazione omessa va riconosciuto solo se chiesto a rimborso La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Art. 21, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. 546/1992)

90 Il termine per presentare l istanza di rimborso Il riconoscimento del diritto al rimborso in caso di dichiarazione omessa, nel caso in cui il credito sia effettivamente spettante, diventa dovuto solo successivamente al pagamento del tributo illegittimamente riportato. Dunque se la comunicazione o la cartella mi arriva dopo 3 anni e la pago ho tempo 2 anni per presentare l istanza di rimborso

91 Accordo di mediazione/conciliazione giudiziale L Agenzia ritiene possibile in mediazione già scomputare dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente l eccedenza di IVA detraibile riconosciuta e spettante. C è sempre la riduzione al 40% Ovviamente occorre portare le carte per provare l esistenza del credito

92 Dichiarazioni d intento - tempistica per la comunicazione di Lelio Cacciapaglia

93 Tempistica per la comunicazione telematica Il fornitore deve trasmettere telematicamente all Agenzia delle entrate una comunicazione con l indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d intento. L invio dei dati deve avvenire entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta

94 Compilazione del Modello telematico Il modello è stato approvato con provvedimento direttoriale del 14 marzo Fino all approvazione della nuova versione del modello, si continua ad utilizzare la modulistica attualmente in uso (cfr. Ag. Ent., Ris. n. 82/E del 1 agosto 2012). Nel campo periodo di riferimento, deve essere compilato solo l anno di riferimento (fino all approvazione del nuovo modello)

95 E se c è un errore? In assenza di operazioni imponibili effettuate, non c è sanzione. In presenza di operazioni imponibili effettuate, la sanzione va dal 100% al 200% dell imposta non addebitata. Sussiste una responsabilità solidale del fornitore se la dichiarazione d intento non è corretta. Vi è la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso

96 I debiti tributari si possono compensare con crediti verso la PA di Lelio Cacciapaglia

97 Debiti compensabili Sono compensabili: tributi erariali, regionali e locali; contributi assistenziali e previdenziali, i premi per l assicurazione; obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; le entrate spettanti all amministrazione che ha rilasciato la certificazione; Caratteristiche del credito Devono essere crediti certi, liquidi ed esigibili

98 Quali cartelle sono compensabili Le cartelle di pagamento per essere compensate con i crediti vantati verso la P.A. devono essere state notificate entro il 30 aprile

99 Come si attesta il credito Certificazione del credito Per poter procedere con la compensazione del debito è necessaria la preventiva certificazione del credito vantato verso la P.A. A chi si presenta la certificazione L originale si presenta all agente della riscossione competente. Un copia timbrata per ricevuta viene rilasciata al titolare del credito

100 Le verifiche dell agente Verifica della validità della attestazione Risposta dell amministrazione debitrice Entro i 3 giorni lavorativi successivi, l agente della riscossione verifica la validità della certificazione, inviando la richiesta all amministrazione debitrice La risposta deve essere inviata all agente della riscossione entro il decimo giorno successivo alla richiesta. L agente informa il titolare del credito

101 La compensazione Esito della verifica Se l esito è positivo il debito si estingue per l importo certificato Ritiro dell attestazione di avvenuta compensazione Il titolare del credito ritira presso lo sportello dell agente della riscossione l attestazione di avvenuta certificazione. Sulla copia della certificazione rilasciata dall Agente della riscossione deve essere annotato l importo utilizzato in compensazione

102 La riforma del lavoro riforma Fornero di Lelio Cacciapaglia

103 La riforma del lavoro Contrasto alle Piva fittizie Requisiti più stringenti per le co.co.co. Requisiti più stringenti per associazioni in partecipazione

104 Piva fittizie Quando sono co.co.co (o dipendenti) Collaborazione verso stesso committente con durata complessiva > 8 mesi in due anni Corrispettivo fatturato (anche a + soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi) è + dell 80% dei corrispettivi percepiti nei due anni solari consecutivi) Postazione lavoro fissa presso il committente Ne bastano due per far scattare la presunzione salvo prova contraria del committente

105 Piva fittizie Quando sono co.co.co (o dipendenti) Non opera la presunzione: Iscritti in albi, elenchi, ruoli (ricognizione entro 3 mesi del mingiustizia) Soggetto con competenze tecniche teoriche di grado elevato (attestare corso formativo) Soggetto con capacità tecnico pratiche maturate sul campo (documentare) Soggetto che ha un reddito da lavoro autonomo almeno pari a 1,25 volte il minimale contributivo INPS ( x 1,25 =

106 Piva fittizie Quando sono co.co.co (o dipendenti Decorrenza Rapporti iniziati dopo il 18 luglio 2012 Rapporti già in corso: 12 mesi di tempo per adeguarsi

107 Co.Co.CO. + stringenti Obbligo di progetto specifico determinato dal committente e gestito con autonomia dal collaboratore Progetto deve avere come obiettivo un risultato finale e non deve essere riconducibile meramente all oggetto dell attività del committente Il progetto non può riguardare compiti meramente esecutivi o ripetitivi

108 Co.Co.CO. + stringenti Compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato Compenso non può essere inferiore ai minimi contrattuali di settore avuto riguardo a figure equiparabili svolte da soggetti dipendenti

109 Co.Co.CO. + stringenti Recesso Da parte di entrambi per giusta causa Da parte del committente se accerta la non idoneità del collaboratore alla realizzaione del contratto Da parte del collaboratore, con preavviso, se previsto dal contratto individuale di lavoro

110 Co.Co.CO. + stringenti Se il collaboratore si comporta come un dipendente (orario fisso, subordinazione gerarchica, etc.) Salvo prova Contraria Del datore Il contratto si riconduce a quello di lavoro dipendente Ma restano co.co.co le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai CCNL

111 Co.Co.CO. + stringenti Decorrenza Contratti stipulati dal 19 luglio

112 Stretta sulle Associazioni in partecipazione Associato Apporta lavoro o capitale + lavoro? In quella attività massimo 3 associati in partecipazioni (eccezione per coniuge, parenti entro 3^ e affini entro il 2^) Se la soglia è superata tutti gli associati diventano lavoratori dipendenti

113 False associazioni in partecipazione Quando non vi è una effettiva partecipazione agli utili da parte dell associato Quando non viene consegnato all associato il rendiconto Con apporto di lavoro senza competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività). Salva prova contraria dell associante quell associato diventa dipendente

114 Stretta sulle Associazioni in partecipazione Decorrenza: contratti stipulati dal 18 luglio 2012 Sono fatti salvi i contratti in essere al 18 luglio 2012 se già certificati da apposita commissione (art. 75 e segg. D.Lgs. n. 276/2003)

115 REGIME DEI MINIMI CM 17/E/

116 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 Durata del regime Attività iniziata da 1/1/2012 (diverso da apertura P.Iva) 5 periodi d imposta (senza vincoli di età) Ma comunque oltre i 5 anni fino a 35 anni di età (si prosegue senza opzione)

117 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 Durata del regime Attività iniziate dopo il (diverso da apertura P.Iva) 5 periodi d imposta (a completamento dei 5 anni) (es: apertura : superminimo solo per il 2012) Meno di 35 anni: si va ad oltranza sino ai 35 anni età CM 17/E/12: inizio: rilevano sia operazioni attive che operazioni passive CM 17/E/12: nuove iniziative produttive: si può passare ai superminimi anche prima della fine del triennio Provvedimento : può passare ai superminimi anche chi era ordinario (ma occorre osservare il periodo vincolante triennale prima del passaggio ai superminimi)

118 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 Vincolo dei tre anni di non attività Norma il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare CM 17/E/12 verifica del triennio: da data a data! (es: cessato 15/11/2009 apertura ) Possibilità di essere superminimo socio accomandante che non ha svolto gestione socio di società inattiva associato con apporto di solo lavoro collaboratore occasionale

119 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 Vincolo di non prosecuzione altra attività Norma L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del praticantato Provvedimento Non si ha prosecuzione nel caso di perdita del lavoro Circ. 59/01 e CM 8/E/01 Si ha mera prosecuzione quando l attività è svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. La verifica va operata caso per caso

120 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 CM 17/E/2012 Il concetto di continuazione dell attività precedentemente svolta Quando la nuova impresa si rivolge prevalentemente all ex datore di lavoro o ai clienti di questo come (esempio del falegname) Quando la precedente attività svolta sotto forma di lavoro dipendente è stata a tempo indeterminato (no problem se trattavasi di collaborazione o lavoro a tempo determinato: ma non devono aver superato la metà del triennio) Non c è continuazione se le attività richiedono competenze non omogenee (esempio: ortopedico dipendente ASL che inizia attività libero professionale può essere continuazione anche se opera in altra branca della medicina, se sfrutta lo stesso bacino di clientela). Salvo perdita del lavoro (fallimento datore, licenziamento, )

121 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 CM 17/E/2012 Il concetto di continuazione Nessun problema nel caso di: pensionato (anche se intraprende la stessa attività che svolgeva come dipendente) praticantato (e apprendistato). Ma se il praticante ha partita IVA, tale periodo rileva ai fini dei 5 anni per l uscita. Dipendente assunto dopo l apertura della partita IVA come minimo (anche se attività omogenea). Non ci può essere elusione

122 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 Subentro in azienda preesistente Se viene proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto (acquisto, donazione, successione azienda), i ricavi, realizzati dal cedente nel periodo d'imposta precedente, non può essere superiore a Nel periodo d imposta del subentro si sommano: ricavi del cedente + ricavi acquirente

123 Regime dei MINIMI: i chiarimenti della CM 17/E/2012 SUPERMINIMI Tassazione: imposta sostitutiva del 5% NO IVA e relativi adempimenti NO studi No Irap Principio di cassa Cessazione attività : attendere l incasso di tutti i corrispettivi prima di chiudere (diversamente occorre tassarli tutti insieme)

124 IMU lavori in corso. Proroga della dichiarazione relativa all anno 2012 (originaria scadenza 30/09/2012) data da stabilirsi. La si saprà.oggi! Venerdì 5 ottobre. C.dei Ministri) Predisposti modelli e istruzioni per dichiarazione (non ancora pubblicati) Ogni comune potrà attrezzarsi con proprio software (!) Dati da non comunicare (quelli che non hanno comportato un DAI telematico intervento del notaio) Dati da comunicare (prima casa, immobili fatiscenti..) Necessaria per ottenere agevolazioni

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