COMUNE DI PIAN DI SCO

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1 COMUNE DI PIAN DI SCO Provincia di Arezzo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N DEL

2 I N D I C E C A P O I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana. Art. 2 Vigilanza per l'applicazione della norme di Polizia urbana. Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento. C A P O I I D I S C I P L I N A D E L L E A C Q U E E D E L S U O L O P U B B L I C O Art. 4 Discarico delle acque. Art. 5 Occupazioni aree pubbliche. Art. 6 Rinnovo delle concessioni. Art. 7 Sospensioni e revoca delle concessioni. Art. 8 Riscossione del canone d'occupazione di aree pubbliche. Art. 9 Modalità per il carico e lo scarico delle merci. Art.10 Scarico di rottami e detriti. Art.11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica. Art.12 Installazione di tende solari. Art.13 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa. Art.14 Esposizione fioriere e simili all'esterno dell'esercizio. Art.15 Commercio su aree pubbliche. Art.16 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche. Art.17 Installazione di edicole e chioschi. Art.18 Divieto di giochi sul suolo pubblico. Art.19 Collocamento di condutture. C A P O I I I N E T T E Z Z A D E I C E N T R I A B I T A T I Art.20 Disposizioni di carattere generale. Art.21 Abbandono di rifiuti in area privata. Art.22 Obblighi di concessionari d'occupazione d'aree pubbliche. Art.23 Disposizioni per commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi. Art.24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. Art.25 Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi. Art.26 Trasporto di materiale di facile dispersione. Art.27 Sgombro della neve. Art.28 Divieto di lavatura e riparazione d'ogni tipo di veicolo su aree pubbliche. Art.29 Divieto dell'esercizio d'attività artigianali od industriali su aree pubbliche. Art.30 Pulizia delle vetrine. Art.31 Disposizioni riguardanti gli animali. Art.32 Divieto di getto d'opuscoli, volantini o foglietti. Art.33 Divieto di segatura o spaccatura di legname.

3 Art.34 Art.35 Art.36 Art.37 Art.38 Art.39 Art.40 Art.41 Art.42 Art.43 Art.44 Art.45 Art.46 Art.47 Art.48 Art.49 Art.50 C A P O I V D E C O R O D E I C E N T R I A B I T A T I Manutenzione degli edifici. Collocamento di cartelli ed iscrizioni. Collocamento di targhe o lapidi commemorative. Ornamento esterno ai fabbricati. Depositi in proprietà privata. Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni. Spolveramento di panni e tappeti. Manifesti e scritte. Decenza pubblica e personale. Maltrattamento d'animali. Bestie macellate e trasporto carni. Pattumiere e recipienti con rifiuti. Divieti particolari nelle strade e giardini pubblici. Vasche e fontane. Atti contrari alla pulizia del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità. Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico. Uso d'acqua per scopi irrigui. C A P O V Q U I E T E P U B B L I C A Art.51 Esercizio di mestieri, arti ed industrie. Art.52 Impianti di macchinari. Art.53 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti. Art.54 Funzionamento di motori per uso domestico in case di abitazione. Art.55 Rumori in case di abitazione. Art.56 Zonizzazione del territorio. Art.57 Rilevamento rumorosità. Art.58 Uso di strumenti sonori. Art.59 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori. Art.60 Venditori e suonatori ambulanti. Art.61 Schiamazzi, grida e canti. Art.62 Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica. Art.63 Suono delle campane. Art.64 Sale da ballo, cinema e ritrovi. Art.65 Spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri. Art.66 Divieto di fumare nei locali pubblici. Art.67 Esenzione dall'osservanza del divieto di fumare nei locali pubblici. Art.68 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili. Art.69 Carovane di nomadi. C A P O V I N O R M E D I S I C U R E Z Z A N E G L I A B I T A T I Art.70 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili. Art.71 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili. Art.72 Detenzione di combustibili in case d'abitazione o altri edifici. Art.73 Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili. Art.74 Fucine e forni. Art.75 Uso di fiamma libera. Art.76 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

4 Art.77 Art.78 Art.79 Art.80 Art.81 Art.82 Art.83 Art.84 Art.85 Art.86 Art.87 Art.88 Art.89 Art.90 servizio. Art.91 Art.92 Art.93 Art.94 Art.95 Art.96 Art.97 Art.98 Art.99 Art.100 Art.101 Art.102 Art.103 Art.104 Animali pericolosi. Strumenti da taglio. Trasporto d'oggetti incomodi o pericolosi. Trasporto d'acqua gassata e di seltz. Scalpellamento di vie e piazze. Manutenzione delle pareti, tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici. Manutenzione d'aree di pubblico transito. Segnalazione e riparazioni d'opere in costruzione. Materiale di demolizione. Insegne, persiane, vetrate di finestre. Ripari ai pozzi, cisterne e simili. Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi. Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di C A P O V I I D I S P O S I Z I O N I A N N O N A R I E P E R G L I E S E R C I Z I D I V E N D I T A Esercizio del commercio in sede fissa e in area pubblica. Orari degli esercizi commerciali. Pesatura delle merci disciplina degli involucri. Vendita e scorta delle merci. Vendita del pane. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati. Esalazioni di merce. Tabella per la vendita del combustibile. Requisiti dei locali di vendita. C A P O V I I I D I S P O S I Z I O N I P E R I M E S T I E R I G I R O V A G H I Esercizio dei mestieri girovaghi. Venditori di giornali. Baracche per pubblici spettacoli. Durata e revoca della licenza Comunale per i mestieri girovaghi. C A P O I X M A N I F E S T A Z I O N I C O N C O R T E I Art.105 Cortei funebri. Art.106 Processioni - Manifestazioni. Art.107 Art.122 Art.109 Art.110 Art.111 Art.112 C A P O X I P O L I Z I A A M M I N I S T R A T I V A Presentazione delle domande. Allegati. Pareri. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Comunicazioni al Prefetto ed altre Autorità:. Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti.

5 Art.113 Art.114 Art.115 Revoca dei provvedimenti. Dichiarazioni ed avvisi preventivi presa d atto. Rilascio duplicati. C A P O X I S A N Z I O N I Art.116 Accertamento delle violazioni e sanzioni. Art.117 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio. Art.118 Inesecuzione di ordinanza. Art.119 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni (Iter Legge 24 Novembre 1981, n 689 e D.P.R. 22 Luglio 1982, n 571). Art.120 Sospensione delle licenze.

6 C A P O D I S P O S I Z I O N I I G E N E R A L I Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana. 1- La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti. 2- Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi 3- Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossati fiancheggianti le strade. Art. 2 Vigilanza per l'applicazione della norme di Polizia urbana. 1- Al servizio di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni. 2- Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'a.g. competente, per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento. 1- Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze di cui al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d) con facoltà dell'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcun indennità o compenso. 2- Le domande di concessione o d'autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte nelle forme stabilite dalle norme vigenti;

7 C A P O I I D I S C I P L I N A D E L L E A C Q U E E D E L S U O L O P U B B L I C O Art. 4 Discarico delle acque. 1- Senza le prescritte autorizzazioni previste dalle Legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o d'insediamenti produttivi nelle fognature pubbliche, nei fiumi, e in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo. Art. 5 Occupazioni aree pubbliche. 1- Salvo quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di Legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'amministrazione Comunale. 2- Le concessioni sono rilasciate dall'autorità Comunale, attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche compatibilmente con le disposizioni di legge speciali, qualora esistenti; In mancanza di tale regolamento e di leggi speciali, i rilasci saranno effettuati secondo le norme generali di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'amministrazione Comunale stessa. 4- Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, e con facoltà dell'amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, ed arrivare anche alla revoca per i motivi ed i modi indicati nel Capo I. 5- Le concessioni sia d'occupazioni permanenti sia temporanee saranno rilasciate per mezzo d'apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite. 7- Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico. Art. 6 Rinnovo delle concessioni. 1) Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e potranno essere rinnovate, se non sussistono motivi ostativi con domanda presentata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione. Art. 7 Sospensioni e revoca delle concessioni. 1- In qualsiasi momento l'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare la concessione d'occupazione d'area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, per ragioni di viabilità o per altro motivo d'interesse pubblico sopravvenuto.

8 2- Nei casi urgenti il Comandante e gli Agenti della Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, da confermarsi con successivo provvedimento scritto da adottarsi entro 48 ore dall Autorità competente. 3- Nel caso di revoca, l'amministrazione Comunale, ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata. Art. 8 Riscossione del canone d'occupazione di aree pubbliche. 1- Il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per occupazioni temporanee e permanenti è riscosso con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 9 Modalità per il carico e lo scarico delle merci. 1- Le autorizzazioni di carico e scarico merci s intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. 2- In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. 3- Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando di danneggiare o imbrattare il suolo pubblico. 4- In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico il suolo dovrà essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. 5- In caso d'inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. Art.10 Scarico di rottami e detriti. 1- E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'amministrazione Comunale. 2- Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o spolvero. Art.11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica. 1- L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti e nelle vicinanze di esercizi commerciali e pubblici soltanto a favore dei gestori delle attività stesse. 1- Nella concessione saranno precisate le modalità ed il periodo dell'occupazione stessa. 3- I marciapiedi e le banchine, possono essere occupate nella misura e con le modalità previste dal vigente Codice della Strada. 4- L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. 5- I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

9 Art. 12 Installazione di tende solari. 1- Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la larghezza massima di 2/3 del marciapiede ed avere una altezza non inferiore a m In ogni caso è prevalente la normativa dettata dal regolamento edilizio c.le e dal vigente Codice della Strada. 2- Per quelle dei piani superiori e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i limiti previsti dalle norme urbanistiche e dai Regolamenti vigenti in materia. 3- Per le tende particolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esista marciapiede, le diverse misure d'altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso. 4- Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori di vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d interesse artistico. 5- Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse. Art. 13 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa. 1- Sono vietate le esposizioni d'insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione ed ubicazione, possano a giudizio insindacabile dell'amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, o renderne difficile la comprensione. 2- E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento. 3- L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità Comunale, in armonia con le norme urbanistiche. 4- In caso di riparazione o modificazione del piano stradale che richieda la temporanea rimozione di mostre, vetrine, od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a proprie spese, rischio e pericolo. Art. 14 Esposizione fioriere e simili all'esterno dell'esercizio. 3- Ai fini ornamentali degli esercizi commerciali, e su esplicita richiesta dei titolari stessi, è consentito, in tutto il periodo dell'anno, esporre ai lati degli accessi degli esercizi, vasi di fiori o piante in numero non superiore a 2 (due) per accesso o vetrina, solo se ciò non pregiudica la libera circolazione pedonale. 4- Le occupazioni di che trattasi saranno concesse o meno ad insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, e nel caso in cui trattandosi di marciapiede, questo mantenga la sua effettiva destinazione tassativamente per 2/3 della larghezza totale e in ogni modo per non meno di cm Il titolare dell'esercizio o chi per lui, prima di procedere all'esposizione di cui sopra, dovrà ottenere la prevista autorizzazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico di cui agli articoli 5 e 11 del Regolamento di Polizia Urbana. Art.15 Commercio su aree pubbliche. 1- Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Leg.vo n Le aree, i criteri, le modalità ed i termini sono regolati dall'apposito Piano Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

10 Art.16 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche. 1- Ferme le prescrizioni e le condizioni dettate dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale. 2- Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi. Art.17 Installazione di edicole e chioschi. 1- La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, o per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere richiesto il parere del Comando di Polizia Municipale. 1- In ogni caso l'installazione, potrà essere consentita solo nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia e non contrastanti con le disposizioni del vigente Codice della Strada. Art.18 Divieto di giochi sul suolo pubblico. 1- Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito dei veicoli e dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione. 2- E' vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli. 3- E' vietato lanciare pietre od altri oggetti che possano arrecare danno a persone o cose. Art.19 Collocamento di condutture. 1- Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, gli impianti di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché d'altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda e subordinate alle particolari norme dettate dai Regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni indicate nella relativa autorizzazione comunale, sentito il parere dell'ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2- Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. 3- Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell Amministrazione comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. 4- Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. 5- Sono a carico dei concessionari tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, sia all'atto della messa in opera dell'impianto, che in futuro. 6- I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il giorno in cui saranno iniziati i lavori.

11 7- Gli stessi dovranno, altresì concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. 8- Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie d'isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. 9- In caso d'inadempienza, l'amministrazione può provvedere direttamente, rimettendo le spese agli stessi proprietari. 10- L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a questo scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario allo scopo. C A P O I I I N E T T E Z Z A D E I C E N T R I A B I T A T I Art.20 Disposizioni di carattere generale. 1- Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. 2- A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi d'erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto. 21 abbandono di rifiuti in area privata 1- Se un area privata è oggetto di abbandono o deposito incontrollato di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell Amministrazione obbligare il proprietario alla recinzione dell area, previa pulizia della medesima; in tal caso si applicano le disposizioni dell art. 14/3 del D.to l.vo n 22 e successive modificazioni. Art.22 Obblighi di concessionari d'occupazione d'aree pubbliche. 1- E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e similari, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non porre in essere quegli accorgimenti atti ad evitare la caduta sul suolo pubblico di ogni residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. Art.23 Disposizioni per commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi. 1- E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ad esercenti mestieri girovaghi e simili, di gettare o abbandonare alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. 2- Alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazione di qualsiasi tipo, gli utilizzatori autorizzati hanno l'obbligo di ripulire il suolo da ogni rifiuto residuo.

12 Art.24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. 1- I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti perfettamente puliti a cura dei proprietari e degli inquilini degli stessi. 2- Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento. Art.25 Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi. 1- Ai titolari di negozi, bar e simili esistenti al piano terreno, è proibito versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze le immondizie e i rifiuti in genere provenienti dai loro negozi o botteghe. 2- Ogni esercente provvederà alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio. Art.26 Trasporto di materiale di facile dispersione. 1- Il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sterpaglie, sostanze in polvere, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli idonei al tipo di trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. 2- Per le sostanze polverose e per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. 3- Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro contestata, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. 4- Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti e di coloro che hanno effettuato il trasporto, in conseguenza dei quali è stato sporcato il suolo pubblico. Art.27 Sgombro della neve. 1- I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi di fronte ai rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere o coprire con materiale antisdrucciolevole idoneo il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa a sua volta congelare. 2- E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili; solamente nei casi d'assoluta urgenza e necessità accertata e sotto prescritte cautele e modalità, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico. 3- Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

13 Art.28 Divieto di lavatura e riparazione d'ogni tipo di veicolo su aree pubbliche. 1- E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico il lavaggio d'ogni tipo di veicolo, intendendo tutti i veicoli inseriti nelle definizioni di cui al vigente Codice della Strada. 2- Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le operazioni di manutenzione e le riparazioni di ogni tipo di veicolo, salvo se provocate da forza maggiore o cause fortuite, non riconducibili alla volontà del soggetto. Art.29 Divieto dell'esercizio d'attività artigianali od industriali su aree pubbliche. 1- E' proibito lavorare sulle porte della case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Art.30 Pulizia delle vetrine. 1- L'occupazione del suolo pubblico con scale o sgabelli di fronte ai negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore del mattino. Art.31 Disposizioni riguardanti gli animali. 1- E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. 2- E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in ogni modo di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. 3- E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie d'animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione;. 4- Il transito di gruppi d'animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e nel rispetto delle norme emanate con apposito atto dal competente Ufficio Comunale in esecuzione di quanto disposto dal vigente Codice della Strada, nel quale saranno indicate le strade da percorrere e le modalità da adottare. Art.32 Divieto di getto d'opuscoli, volantini o foglietti. 1- Nelle strade, piazze, spazi pubblici o in ogni modo aperti al pubblico, è vietato il getto d'opuscoli, foglietti ed altri oggetti, volantini pubblicitari ecc. 2- Della violazione al presente articolo sarà ritenuto solidalmente responsabile con il trasgressore anche il committente. Art.33 Divieto di segatura o spaccatura di legname. 1- Sul suolo pubblico è vietato segare, spaccare e accatastare legna, salvo esplicita autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto della normativa sull occupazione di aree pubbliche;

14 C A P O I V D E C O R O D E I C E N T R I A B I T A T I Art.34 Manutenzione degli edifici. 1- I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. 2- In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altre recinzioni dei medesimi. 3- Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovamento delle tinte dei rispettivi fabbricati ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità Comunale. 4- E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali d'avviso per evitare danni ai passanti. 5- I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe contenenti i numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. 6- Per la tinteggiatura e la ripulitura d'edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio. 7- E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle pareti scritte, figure o disegni, come pure sporcare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone, od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. 8- Il Sindaco disporrà l'immediata cancellazione delle scritte o dei disegni abusivi a spese dei trasgressori. 9- I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, nonché nelle pertinenze aperte al pubblico. Art.35 Collocamento di cartelli ed iscrizioni. 1- Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, Il collocamento di cartelli e d'iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, d'ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione Comunale che sarà rilasciata nel rispetto delle norme vigenti e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi. Art.36 Collocamento di targhe o lapidi commemorative. 1- Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in qualunque altro luogo aperto al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia. 2- A questo scopo dovrà essere sempre presentata in tempo utile una domanda corredata dai disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere utile a valutare la richiesta alla luce delle norme di legge sopra citate. 2- L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

15 Art.37 Ornamento esterno ai fabbricati. 1- Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta e dovranno altresì essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la caduta sul suolo pubblico di qualsiasi materiale proveniente dagli oggetti sopra citati. 2- Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi devono essere evitate eventuali cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. Art.38 Depositi in proprietà privata. 1- Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa (depositi ferrosi, macchine e veicoli da demolire, concimi, accatastamenti di legnami, cartoni ecc.), che, a giudizio insindacabile dell'autorità Comunale, rechi pregiudizio all'estetica ed al decoro. Art.39 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni. 1- Il lavaggio di biancheria, panni, indumenti o simili è vietato fuori dei locali e recinti privati. 2- E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni, indumenti o altro fuori delle finestre o dei terrazzi prospicienti vie, piazze e giardini pubblici e luoghi aperti al pubblico; Art.40 Spolveramento di panni e tappeti. 1- E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. 2- Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento o spolveratura di cui sopra sarà consentito dalle ore alle ore del mattino. 3- E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni. Art.41 Manifesti e scritte. 1- Sono vietate le scritte sui muri e sulla pavimentazione dei luoghi pubblici o in ogni caso aperti al pubblico, nonché l'affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori degli spazi a ciò destinati, ritenendo solidalmente responsabile dell'affissione fuori degli spazi con il trasgressore anche il committente. 2- E' vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi ed altri tipi di messaggi affissi per ordine o concessione dell'autorità Comunale. Art.42 Decenza pubblica e personale. 1- E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati. 2- Tutti i pubblici esercizi quali bar, caffè, trattorie, ristoranti, pizzerie o luoghi di pubblico ritrovo devono avere all'interno del locale stesso idonei servizi igienici a disposizione degli avventori. 3- Detti locali devono essere costantemente mantenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

16 4- E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati a bagni o servizi pubblici, nonché danneggiare o rendere inutilizzabili gli oggetti o suppellettili che vi si trovano. Art.43 Maltrattamento d'animali. 1- A norma dell'art.1 della Legge n 611 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono vietati gli atti di crudeltà su animali ed il maltrattamento degli stessi, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei all'impiego stesso. Art.44 Bestie macellate e trasporto carni. 1- Salvo quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria, e dai Regolamenti igienicosanitario e veterinario, è vietato esporre fuori delle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti d'animali. 2- Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito per mezzo di carri e recipienti autorizzati ai sensi della normativa vigente e deve essere evitata la vista al pubblico di oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue o altro. Art.45 Pattumiere e recipienti con rifiuti 1- E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti o sacchetti contenenti rifiuti domestici, immondizie o altro. 2- Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le norme dettate dal Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e in ogni caso all'interno dei contenitori posti sul territorio destinati a questo scopo (cassonetti). 3- Analogamente lo smaltimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata quali cartone, carta, vetro, plastica dovrà essere effettuato secondo gli orari e le modalità dettate dal Regolamento sopra citato e dalle Ordinanze del Sindaco vigenti in materia. Art.46 Divieti particolari nelle strade e giardini pubblici. 1- Nei viali, piazze, giardini pubblici, parchi e aree aperte al pubblico passaggio : a) è vietato circolare o sostare nelle zone riservate ai soli pedoni, con ogni tipo di veicolo, carretti, cavalli od altri animali. b) Salvo che non sia espressamente vietato l accesso, I cani dovranno essere sempre tenuti a guinzaglio; c) E' fatto obbligo, ai conduttori dei can, i di munirsi di appositi oggetti atti ad asportare le eventuali deiezioni solide prodotte da questi; della omessa rimozione delle deiezioni risponde in solido il conduttore e il proprietario dell aninmale; d) Recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d'acqua o rigagnoli; e) Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie; f) Guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o recidere rami, piante, fiori, foglie, frutti; g) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell Autorità comunale; h) Dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità; i) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo specifica autorizzazione.

17 E' consentito ai bambini, fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal Codice della Strada, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruote laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. Art.47 Vasche e fontane. 1- E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido. 2- E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. 3- In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di ogni tipo di veicolo, animali, recipienti, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi, effettuare altre operazioni di pulizia personale dalle vasche o presso le pubbliche fontane. Art.48 Atti contrari alla pulizia del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità. 1- E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. 2- E' vietato introdursi o fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi, al decoro ed alla moralità. 3- E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadget, pulire parabrezza delle auto sulla sede stradale o piazze di tutto il territorio comunale, ad eccezione delle iniziative di associazioni umanitarie, culturali e politiche, preventivamente autorizzate dall'autorità Comunale. Art.49 Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico. 1- I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, potranno essere obbligati dall Autorità comunale a recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, quando ciò si renda necessario per la sicurezza e il pubblico interesse; 2- La recinzione dovrà essere realizzata con opere in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, comunque autorizzate dall'autorità Comunale. 3- E' assolutamente vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti. Art.50 Uso d'acqua per scopi irrigui. 1- Non è consentito in nessun tempo e luogo l'uso dell'acqua delle condutture pubbliche, per scopi irrigui come innaffiare giardini, balconi, fioriere, per il lavaggio di veicoli o altri scopi che non siano quelli strettamente domestici.

18 C A P O V Q U I E T E P U B B L I C A Art.51 Esercizio di mestieri, arti ed industrie. 1- Chi esercita un'arte, mestiere, industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve in ogni caso evitare disturbo alla quiete pubblica e privata. 2- Salva speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente in materia, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo nei giorni festivi e nei seguenti periodi ed orari: periodo invernale (01 Ottobre - 28 Febbraio) dalle ore alle ore e dalle ore alle ore periodo estivo (01 Aprile - 30 Settembre) dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Nelle vicinanze di strutture sanitarie, scuole, istituti d'educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere o attività che rechi disturbo, fatti salvi i casi di necessità contingente da autorizzare di volta in volta; 4- L Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. 5- I servizi tecnici municipali su reclamo degli interessati o d'ufficio, segnaleranno gli inconvenienti al personale addetto dell A.S.L., per accertare la natura dei rumori e per adottare i provvedimenti necessari affinché gli esercenti l'industria o mestieri rumorosi eliminino i rumori stessi o riducano l'orario dell'attività disturbante. 6- Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi, ordinando il trasferimento degli esercizi o mestieri di cui sopra. Art.52 Impianti di macchinari. 1- L'impianto d'esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze degli stessi, oltre a rimanere subordinato alle specifiche normative vigenti in materia, non deve recare danno o molestia a causa del rumore prodotto che si propaga nell'aria o attraverso i muri e non deve altresì provocare vibrazioni ai muri di edifici adiacenti o confinanti. 2- Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. 3- Nel caso che ciò non sia realizzabile per la particolare condizione dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguato isolamento contro le vibrazioni. 4- Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o di confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. 5- Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini; le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare di produrre rumori, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare vibrazioni.

19 6- Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà in ogni caso essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione delle porte e finestre, delle caratteristiche strutturali degli infissi e della copertura rispetto al collocamento delle macchine. 7- Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti idonei ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. 8- In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione dei locali con sistemi meccanici. 9- Le indicazioni previste dal presente articolo potranno essere sostituite da apposita relazione tecnica da parte di un ingegnere abilitato. Art.53 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti. 1- E' vietata la produzione e la diffusione entro il centro abitato di odori, gas, vapori nocivi alla salute pubblica o che possano risultare nauseanti per la comunità. 2- Oltre ai provvedimenti che possano scaturire dalle Leggi Penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere prescrivendo impianti di depurazione o bonifica, ed in caso di recidiva ed inosservanza, disporre la temporanea sospensione dell'attività in oggetto. Art.54 Funzionamento di motori per uso domestico in case di abitazione. 1-Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come, lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili purché non arrechino disturbo al vicinato; 2- L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni in casi particolari. 3- E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare nelle pubbliche vie o piazze e nelle aree private, comprese nel centro abitato, il funzionamento dei motori, accelerare eccessivamente o provocare rombi, scoppi o rumori inutili. Art.55 Rumori in case di abitazione. 1- Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare danno o disturbo ai vicini; a tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, fonografi ecc. Art.56 Zonizzazione del territorio. 1- Con riferimento ai precedenti articoli 52,54,55 del presente Regolamento, per le attività rumorose sono stabiliti i limiti massimi ammissibili di rumorosità prodotta, diversi secondo il tipo di zona ove insistono insediamenti che possono provocare disturbo. 2- La zonizzazione del territorio Comunale è determinata con specifico atto dell organo competente;

20 Art.57 Rilevamento rumorosità 1- La rumorosità prodotta dovrà essere rilevata con apposito strumento (fonometro). 2- I limiti massimi di rumorosità consentiti nelle zone per i periodi diurni e notturni sono determinati con specifico atto. 3- Nel caso d'eccedenza dei valori massimi consentiti dovranno essere messe in atto le prescrizioni impartite dall'autorità Comunale, idonee ad eliminare la predetta eccedente rumorosità. 4- Se il rispetto dei limiti massimi di rumorosità consentiti non siano ottenuti o non sia possibile ottenerli, si dovrà provvedere al trasferimento dell'attività in altra zona. 5- Per la violazione delle norme dettate dal presente articolo è prevista, oltre alla sanzione amministrativa, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività. Art.58 Uso di strumenti sonori. 1- E' vietato l'uso di sirene o d'altri strumenti sonori. 2- Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del turno di lavoro, esclusivamente nella fascia oraria compresa fra le ore 7,00 e le ore 20,00; 3- In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni o rumori sulle pubbliche vie e che, per la loro insistenza e tonalità, possano arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini. 4- Per le vie, spazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata la pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal vigente Codice della Strada. Art.59 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori. 1- Dalle ore alle ore le operazioni di carico e scarico in centro abitato di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. 2- Il trasporto di lastre, pietre, verghe, spranghe metalliche o materiali ferrosi in genere, attraverso l'abitato, deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore. Art.60 Venditori e suonatori ambulanti. 1- Sono vietate come contrarie alla quiete pubblica, le grida dei rivenditori di giornali, i quali, non possono strillare fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque risultanti dagli articoli degli stessi giornali. 2- I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di strutture sanitarie, scuole, chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente, salvo se diversamente disposto dalle Autorità competenti. 3- Gli esercenti del mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti d'autorizzazione di P.S. devono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite a cura del Servizio di Polizia Municipale. 4- Ai commercianti su aree pubbliche, titolari di posteggi o in forma itinerante che operano sul territorio comunale, negli spazi loro autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

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