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1 MyBusiness Impresa Sicura Insieme per proteggere la tua impresa. Condizioni di assicurazione Mod. 200 ed. 2

2 Norme Generali Polizza N. Art. 1 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile). Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell Impresa. Si concorda, comunque, che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro i termini di scadenza dell obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell articolo 1901, 2 comma del Codice Civile, presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 2 Durata dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e scade alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno trenta giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così ad ogni scadenza successiva. Art. 3 Clausola di indicizzazione Tutti gli importi monetari con esclusione della franchigia di riferimento, relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all indice dei prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell lstituto Centrale di Statistica. L indice iniziale sarà quello del febbraio dell anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo semestre e dell anno precedente per le polizze con decorrenza nel primo semestre. Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all indice iniziale o a quello dell adeguamento attuato l anno precedente, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione. L aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua. Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 100% gli importi inizialmente stabiliti, l Impresa bloccherà l aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all ultima scadenza. La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente in polizza. Art. 4 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati sulle medesime cose e per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori (articolo 1910 del Codice Civile). Pag. 2 di 68

3 Art. 5 Dichiarazioni inesatte od omissioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, parziale o totale, del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto dali Art. 14 Buona fede della Sezione All Risks Incendio e Eventi Naturali. Art. 6 Rischi sempre esclusi Sono sempre e comunque esclusi i danni, diretti ed indiretti, nonché le perdite di qualsiasi natura: a) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo; b) causati da atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; c) conseguenti a esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell atomo o dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) conseguenti a inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; e) riferibili a: - malfunzionamento, alterazione, perdita d uso o di funzionalità, indisponibilità, distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata; - smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; - utilizzo di Internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili); - operazioni di installazione e/o modifica di programmi; - attacco o infezione di virus informatici in genere. Art. 7 Limite massimo di indennizzo Salvo quanto previsto dall articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita. Art. 8 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che dolosamente esagera l ammontare del danno o dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, perde il diritto all indennizzo. Art. 9 Diritto di recesso Dopo ogni evento dannoso indennizzabile a termini di polizza e sino al sessantesimo giorno della data dell atto di liquidazione del danno l Impresa avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio netto relativa al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Pag. 3 di 68

4 La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall Impresa al Contraente qualora quest ultimo rientri nella categoria dei «consumatori» secondo la normativa vigente di cui all articolo 1469 bis del Codice Civile. Art. 10 Procedimento arbitrale Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise previo accordo scritto tra le Parti stesse a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d accordo tra loro, il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell Assicurato o del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge. Pag. 4 di 68

5 Definizioni generali Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Attività assicurata L attività o le attività dichiarate in polizza. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Impresa Allianz S.p.A. Indennizzo La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. Periodo assicurativo annuo Il periodo compreso tra due scadenze annue successive della polizza. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Pag. 5 di 68

6 Sezione All Risks Incendio e Eventi Naturali Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate indicate in polizza causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso nel successivo Art. 2 Esclusioni e con le limitazioni di cui al successivo Art. 3 Delimitazioni di garanzia della presente sezione. Sono compresi i danni e i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini della presente sezione. Relativamente a: A. Macchinario, attrezzatura, arredamento e Merci si intendono in garanzia anche presso ubicazioni diverse da quella dichiarata oppure presso fiere, mostre e mercati nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano (purché l avvenuto decentramento sia comprovato dalle prescritte scritture) per non oltre il 10% delle somme assicurate alle rispettive partite e nell ambito delle stesse con il massimo di Euro ,00. In aggiunta a quanto assicurato, la copertura si intende anche prestata per: B. Valori fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita Macchinario, attrezzatura, arredamento con il massimo di Euro 2.500,00; C. Enti particolari fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita Macchinario, attrezzatura, arredamento, con il massimo di Euro 5.000,00. L Impresa rimborsa inoltre, nei termini indicati, i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, fermo restando quanto previsto dall Art. 7 Limite massimo di indennizzo delle Norme Generali. D. Oneri peritali sostenuti dal Contraente e/o dall Assicurato per l attività prestata dal perito fiduciario, fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto, con il limite massimo per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 2.500,00. E. Spese di demolizione, sgombero e trasporto alla discarica dei residui del sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, compresi quelli tossici e/o nocivi (esclusi quelli radioattivi), nonché le spese di rimozione, deposito temporaneo e ricollocamento del Macchinario, attrezzatura, arredamento e/o delle Merci, in quanto assicurati, onde consentire il ripristino dei locali danneggiati. Il tutto complessivamente fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto con il limite massimo per ogni periodo assicurativo di Euro ,00. Art. 2 Esclusioni Fermo restando quanto previsto all Art. 6 Rischi sempre esclusi delle Norme Generali, l Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a: a1) mareggiate, maree, eccesso di marea ( acqua alta ) e penetrazione di acqua marina; a2) terremoto; a3) maremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica; a4) inondazione, alluvione; Pag. 6 di 68

7 a5) allagamento da acqua, da mota o da altri fluidi a meno che non dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnologici esistenti nel Fabbricato (compresi grondaie e pluviali); a6) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; a7) collassi strutturali, cedimento delle fondazioni; crollo delle strutture dei fabbricati a meno che non provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; a8) trasporto e/o movimentazione in genere delle cose assicurate al di fuori dell area di pertinenza aziendale. Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a: b1) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, modificazione o demolizione del Fabbricato e/o del Macchinario, attrezzatura, arredamento nonché confische o requisizioni in genere; b2) sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, purché non provocate da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b3) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti; b4) contaminazione di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere a meno che non provocata da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b5) deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arruginimento, deposito, rottura graduale, erosione, cavitazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, parassiti, vermi, funghi, muffe, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione; b6) assestamenti, restringimenti o dilatazioni purché non provocati da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b7) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione delle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno; b8) dispersione di liquidi e/o prodotti in genere per guasto accidentale di serbatoi, cisterne, vasche, contenitori ed imperfetta tenuta degli stessi nonché derivanti o conseguenti ad errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti a meno che non provocata da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b9) interruzione o alterazione di processi di produzione che danneggino le Merci in lavorazione nonché fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione a meno che non provocate da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b10) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo o di automatismi di regolazione o di segnalazione a meno che non provocato da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b11) guasti meccanici e/o anormale funzionamento di macchinario e attrezzatura in genere, compreso l eventuale danno derivante dalla fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto a meno che non provocati da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; b12) montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione di Macchinario, attrezzatura, arredamento ; costruzione, demolizione, manutenzione del Fabbricato ; b13) errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione, impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte; Pag. 7 di 68

8 b14) imperizia e/o negligenza (a meno che non siano causa di incendio, esplosione e/o scoppio delle cose assicurate); errata manovra, manipolazione e/o movimentazione in genere; b15) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e/o Dirigenti, all atto della stipulazione della polizza; b16) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore. Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai commi da b1) a b16), derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente sezione, l Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa. Sono sempre e comunque esclusi: c1) i danni indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; tutti i danni indiretti in genere e le spese per ridurli; c2) i danni dovuti a difetti di rendimento; c3) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate a meno che non provocati da incendio, esplosione e/o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 m da esse; c4) i danni da impiego di esplodenti in genere. Art. 3 Delimitazioni di garanzia Ferme le disposizioni generali di cui al precedente Art. 2 Esclusioni della presente sezione si precisa quanto segue: 1. Relativamente ai danni materiali e diretti in conseguenza di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, l Impresa non risponde dei danni causati da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro. Per Macchinario, attrezzatura, arredamento e/o Merci posti all aperto all interno dell area aziendale od in spazi ove si svolge l attività dichiarata in polizza ed adiacenti ai locali assicurati, l indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo pari alla franchigia prevista in polizza. Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2 Esclusioni, comma c3) della presente sezione ed in conseguenza degli eventi di cui sopra, l Impresa indennizza i danni da imbrattamento dei muri interni dei fabbricati assicurati, restando in ogni caso esclusi quelli esterni. Per i danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l Impresa non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificati durante il suddetto periodo. Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) sono escluse dall assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo; sono altresì esclusi tutti i danni indiretti, nonché ogni eventuale perdita conseguente; i danni di contaminazione da sostanze biologiche e/o chimiche. Pag. 8 di 68

9 2. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d aria, vento e cose da essi trascinate, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia i danni a: - Merci poste all aperto, anche se caricate a bordo di automezzi; - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, strutture geodetiche, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; - lastre di cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetri, cristalli e specchi a meno che i danni a tali enti non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; Sono inoltre esclusi i danni da bagnamento alle cose assicurate poste sottotetto i fabbricati se non avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non. Sono compresi fino a concorrenza del 5% del capitale assicurato alle rispettive partite e fino a concorrenza del massimo indennizzo complessivo di Euro ,00, i danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici a: - recinti, cancelli, antenne, pannelli solari e fotovoltaici ed altri impianti esterni fissi per natura e destinazione, rientranti nella definizione di Fabbricato ; - Macchinario, attrezzatura, arredamento posto all aperto, comunque all interno dell area aziendale od in spazi ove si svolge l attività o le attività dichiarate in polizza ed adiacenti ai locali assicurati; Per i danni materiali direttamente causati dalla sola grandine a lastre di cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetri, cristalli e specchi, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati, l Impresa indennizzerà gli stessi nel limite del 5% del capitale assicurato alla partita Fabbricato con il massimo di Euro , Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, l Impresa non indennizza i danni: - a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; Relativamente all assicurazione degli eventi di cui ai punti le Parti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla stessa con preavviso di 30 giorni per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la polizza rimane in vigore solo per le restanti garanzie e l Impresa provvede al rimborso del rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso, al netto dell imposta in ogni caso dovuta. 4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnologici esistenti nel Fabbricato (compresi grondaie e pluviali), l Impresa non indennizzerà i danni: - da traboccamento o rigurgito di fognatura; - alle Merci poste in locali interrati e/o seminterrati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; - da rottura di impianti automatici di estinzione. Nel caso le rotture accidentali di cui sopra siano causate da gelo, l Impresa indennizzerà i danni materiali conseguenti sempre che l attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività. Pag. 9 di 68

10 Esclusivamente qualora sia assicurata in polizza la partita Fabbricato, l Impresa indennizza le spese di ricerca e riparazione del guasto sostenute per individuare ed eliminare la rottura che ha originato lo spargimento d acqua con il limite d indennizzo per sinistro e annualità assicurativa previsto in polizza. Sono comunque esclusi i danni da rottura di condutture interrate esterne al fabbricato e le relative spese di ricerca e riparazione del guasto. 5. Relativamente ai danni a vetri, cristalli e specchi (anche con iscrizioni o decori) quanto previsto dall Art. 2 Esclusioni, comma b14) della presente sezione si intende abrogato, rimanendo esclusi i danni: - da vizio di costruzione o difetto d installazione; - da rigature e scheggiature; - verificatisi in conseguenza di restauro del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre e relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori in genere estranei all attività dell Assicurato svolti nei locali assicurati. In caso di danno non dovuto a incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 2. e 3., la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, cioè senza l applicazione di quanto disposto dall articolo 1907 del Codice Civile, con il limite d indennizzo per sinistro indicato in polizza e senza applicazione di alcuna franchigia. 6. A parziale deroga dell Art. 2 Esclusioni, comma b2) della presente sezione, si intendono compresi i danni materiali e diretti generati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici a macchine, impianti elettrici ed elettronici, apparecchiature elettroniche rientranti nelle partite assicurate, restando esclusi i danni: - da manomissione, prove, collaudi nonché dovuti all inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore/venditore; - da usura, deterioramento, carenza di manutenzione; - da difetti noti al Contraente e/o Assicurato all atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore/venditore; - a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. Tale garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, cioè senza l applicazione di quanto disposto dall articolo 1907 del Codice Civile, con il limite d indennizzo per sinistro indicato in polizza. Pag. 10 di 68

11 Come viene indennizzato il sinistro Polizza N. Art. 4 Franchigie, scoperti e limiti d indennizzo In caso di sinistro indennizzabile a sensi della presente sezione, il danno verrà liquidato con le franchigie, scoperti e limiti d indennizzo eventualmente precisati in polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione allegate. Si conviene tra le Parti che qualora sia operante uno scoperto precisato in polizza, lo stesso resta a carico dell Assicurato senza che Egli o il Contraente possano, pena la decadenza del diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. Fermi gli eventuali scoperti previsti, l Impresa non applicherà in sede di liquidazione del sinistro le franchigie e i minimi di scoperto indicati se la presente sezione risulta, alla data dell evento, priva di denuncie relative a sinistri avvenuti nei due anni precedenti. Tale periodo di osservazione non si interrompe nel caso di sostituzione della presenta polizza da parte del medesimo Contraente. Art. 5 Determinazione del danno L ammontare del danno e del relativo indennizzo si determinano, partita per partita, all atto del sinistro e fermo l Art. 6 Assicurazione parziale, con i criteri riportati di seguito. Per il Fabbricato e il Macchinario, attrezzatura, arredamento : 1) si stima il Valore a nuovo dei suddetti enti; 2) si stima il Valore a stato d uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario; 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti. Si procede con l indennizzare il sinistro in base al Valore allo stato d uso e la differenza di cui al punto 3) verrà liquidata entro 30 giorni: - dall avvenuta ricostruzione e/o riparazione del Fabbricato (compresi anche i costi e/o gli oneri per la costruzione antisismica se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona, eventuali spese di nuova progettazione e/o oneri di concessione edilizia) sulla stessa area o altra se non comporti aggravio per l Impresa, purché ultimata entro 18 mesi dalla data dell atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia; - dal rimpiazzo di Macchinario, attrezzatura, arredamento distrutti o danneggiati. Se il capitale assicurato in polizza alle rispettive partite risulta: - superiore e/o pari alla relativa stima di cui al punto 1), la differenza di cui al punto 3) è corrisposta per intero; - inferiore alla relativa stima di cui al punto 1) ma superiore di quella di cui al punto 2) per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza di cui al punto 3), l indennizzo di quest ultima viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intero ammontare della stessa; - uguale o inferiore alla relativa stima di cui punto 2), la differenza di cui al punto 3) non viene corrisposta. In nessun caso potrà essere indennizzato: - più del doppio del Valore a stato d uso al momento del sinistro degli enti distrutti o danneggiati; - la differenza di cui al punto 3) se i danni riguardano enti di reparti in stato di inattività al momento del sinistro. Per le Merci : si stima, al momento del sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale degli enti distrutti e la spesa necessaria per riparare gli enti danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Pag. 11 di 68

12 Per Beni ed effetti personali e Enti pregiati aventi anche valore artistico : si stima il Valore a stato d uso degli enti distrutti e la spesa necessaria per riparare gli enti danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Per gli Enti particolari : - per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione degli enti distrutti o danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dalla data del sinistro; - per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto degli enti distrutti o danneggiati nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell ultima copia di sicurezza), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro dodici mesi dalla data del sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d informazioni. Per Vetri, cristalli e specchi : si stima il Valore a nuovo degli enti distrutti e la spesa necessaria per riparare gli enti danneggiati, comprese le spese per la rimozione e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Per le Merci in refrigerazione : l indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle merci assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l utilizzo come da perizia dell Ufficiale Sanitario e/o ASL e/o Ente preposto che abbia redatto un verbale di distruzione delle merci stesse. Per i Valori : si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall Art. 7 Limite massimo di indennizzo delle Norme Generali. Per i danni relativi ai titoli di credito, il Contraente e/o l Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi. Per gli effetti cambiari, l indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art. 6 Assicurazione parziale Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il valore dei beni, esclusi quelli assicurati in deroga all articolo 1907 del Codice Civile, determinato secondo i criteri dell Art. 16 Criteri per la determinazione delle somme assicurate della presente sezione, eccede la somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra somma assicurata e valore risultante al momento del sinistro. Tuttavia l Impresa rinuncia all applicazione della suddetta proporzionale, qualora l eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l eccedenza rispetto a detta percentuale. Resta comunque convenuto che il Contraente e/o l Assicurato si obbliga ad integrare le somme assicurate per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non Pag. 12 di 68

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