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1 SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ED IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER LA COSTITUZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI REGIONALI E DELL' ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE L'anno.tOO3 il giornoi..5 del mese li g~.. nella sede..'r.o.ml : TRA Il Ministero dell'economia e delle Finanze domiciliato in Roma e rappresentato dall' Avv. Andrea Manzitti, per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e dall' Avv. Raffaele Ferrara per l'agenzia delle Entrate E Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rappresentate dal Presidente della Conferenza dei rispettivi Presidenti On.le Enzo Ghigo.' PREMESSO CHE a) l'articolo 17, comma lo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che l' espletamento delle funzioni tributarie relative alle tasse automobilistiche non erariali, quali la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo è demandato alle Regioni a statuto ordinario dallo gennaio 1999; b) le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno istituito la tassa automobilistica provinciale rispettivamente con Leggi Provinciali Il 1 ~~

2 settembre 1998, n. lo, e Il agosto 1998, n. 9; c) ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", l'agenzia delle Entrate assume la gestione delle funzioni prima esercitate dal Dipartimento delle Entrate trasferendo, altresì, alla stessa i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze; d) l'agenzia delle Entrate provvede all' espletamento delle funzioni tributarie relative alle tasse automobilistiche erariali; e) l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che sia assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico; f) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, dispone che le Regioni a statuto ordinario e il Ministero dell'economia e delle Finanze definiscono, con protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e del risultante archivio nazionale delle tasse automobilistiche; g) l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, dispone che con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 dello stesso articolo sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e di interconnessione tra gli archivi citati alla precedente lettera e); h) l'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 25 2 n~ il-

3 novembre 1998, n. 418, dispone che gli archivi regionali e l'archivio nazionale siano costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle caratteristiche tecniche, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali esenzioni, sospensioni, e riduzioni e agli altri dati tecnici necessari; i) l'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, dispone che l'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal Pubblico Registro Automobilistico, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, dall' Agenzia delle Entrate, dalle Regioni, dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione, e dagli altri soggetti aventi gli idonei requisiti; j) l'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, dispone che, fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui allo stesso articolo 5 sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero dell'economia e delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo; k) per il prosieguo del testo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano saranno indicate con il termine Regioni; 1) per la firma da parte delle Regioni della presente Convenzione viene designato il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, On.le Enzo Ghigo; ~~ i 3

4 TUTTO CIO' PREMESSO tra le Parti, come in epigrafe domiciliate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Natura della premessa 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa. Articolo 2 Oggetto del protocollo d'intesa l. Il presente protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e le Regioni definisce le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi, così come riportato nell'allegato A. Quest'ultimo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 4 ~)M t

5 Articolo 3 Archivi Regionali 1. Ciascun archivio regionale contiene le informazioni necessarie alla gestione del tributo ed è aggiornato anche in base ai flussi informativi provenienti in via telematica dal Pubblico Registro Automobilistico, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, dall' Agenzia delle Entrate, dalle Regioni anche attraverso i soggetti abilitati alla riscossione, e mediante l' acquisizione diretta, da parte della Regione stessa, delle informazioni inerenti ai tipi di esenzioni, riduzioni e sospensioni e di quelle relative alle attività di accertamento, di recupero e di rimborso. 2. Le Regioni, laddove non abbiano già provveduto, costituiscono, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa, gli archivi regionali delle tasse automobilistiche di propria competenza sulla base dei dati contenuti nell' archivio costituito dal Ministero dell'economia e delle Finanze durante il periodo transitorio. 3. Tutte le Regioni, attraverso i propri uffici regionali o altre strutture operative individuate da specifici atti regionali, garantiscono l'aggiornamento dell' archivio nazionale previsto nel successivo articolo 4 con le informazioni contenute nei propri archivi regionali. 4. Le modalità di collegamento, di scambio delle informazioni e di accesso ai dati dovranno essere idonee ad assicurare, in ogni caso, l'interoperabilità tra i soggetti interessati. A tal fine, le Regioni potranno consultare il Centro Tecnico istituito ai sensi dell' arto 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della Pubblica ~~ Ri 5

6 Amministrazione, anche allo scopo di risolvere eventuali contrasti operativi. Articolo 4 Archivio nazionale 1. L'archivio nazionale è costituito dall'insieme degli archivi regionali. 2. La gestione e l'aggiornamento dell' archivio nazionale e l' erogazione dei servizi sono affidati al Comitato interregionale di gestione. 3. L'archivio nazionale contiene i dati propedeutici alle compensazioni tra le Regioni e al monitoraggio. Articolo 5 Comitato interregionale di gestione 1. E' costituito un Comitato interregionale composto da 6 rappresentanti delle Regioni, di cui almeno uno espressione delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nominati dalla Conferenza Stato/Regioni, e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle Finanze nominato sentita la Conferenza Stato/Regioni. 2. Il Comitato interregionale dura in carica due anni e viene nominato, per la compagine regionale, applicando il criterio della rotazione totale, al fine di consentire a tutte le Regioni la partecipazione Comitato medesimo. al 3. Il Comitato interregionale sovrintende alle attività operative dell' organismo tecnico garantendo:. la gestione e l'aggiornamento dell' archivio nazionale; 6 p~ fl

7 . la distribuzione coerente dei flussi informativi di interesse delle Regioni con funzioni di raccordo verso altri soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione del tributo ovvero. nell'utilizzo dei dati contenuti negli archivi; la ricezione unificata e la distribuzione alle Regioni dei dati in ingresso e l'invio contemporaneo dei dati in uscita ai soggetti interessati;. la realizzazione e la gestione di funzioni per le compensazlolll regionali e per il monitoraggio;. la fornitura agli organi centrali dello Stato di ogni elemento utile all'attività istituzionale. 4. Il Comitato interregionale assicura le linee guida per l'uniformità delle procedure amministrative in uso presso le Regioni. 5. La Conferenza Stato/Regioni può individuare procedure di risoluzione delle controversie derivanti dall' applicazione del presente protocollo. 6. La direzione del Comitato interregionale è affidata ad un esponente del Comitato stesso. 7. Il Comitato interregionale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di un apposito organismo - Centro di interoperabilità tasse auto (CITA). 8. Le norme di funzionamento del Comitato interregionale e del CITA sono definite con regolamento predisposto dal Comitato medesimo ed approvato dalla Conferenza Stato/Regioni. 9. Al solo fine di ridurre i costi ed ottimizzare la gestione delle connessioni telematiche, i flussi informativi relativi ad informazioni di interesse di più Regioni, quali quelle provenienti dal Pubblico 7 ~ Il

8 Registro Automobilistico, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e dalle Regioni, relativamente alle sospensioni nonché quelle relative ad altri Enti, centrali sono indirizzati alle Regioni di competenza per il tramite del CITA. Articolo 6 Responsabile del trattamento dei dati 1. I dati presenti negli archivi regionali e nell' archivio nazionale possono essere utilizzati esclusivamente per la gestione delle tasse automobilistiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.M. 25 novembre 1998 n. 418, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza dei dati e dei sistemi. 2. Il Comitato interregionale è responsabile, ai sensi dell' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del trattamento dei dati di cui è titolare la singola Regione. Articolo 7 Costi 1. Visto l'articolo 5, comma 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, il Comitato interregionale, definisce il corrispettivo dei costi derivanti dall'attuazione del presente protocollo d'intesa e di eventuali servizi informatici e di elaborazione dati, richiesti dalle singole Regioni o dal Ministero dell'economia e delle Finanze. ~ li 8

9 Articolo 8 Efficacia e durata 1. Le parti concordano che l'attivazione funzionale del Comitato interregionale sancisce il termine del periodo transitorio. 2. Il Comitato interregionale può regolamentare diversamente l'attività di gestione e di comunicazione delle informazioni relative alle tasse automobilistiche definita secondo quanto contenuto nell'allegato A. Articolo 9 Sistema di comunicazione 1. Le disposizioni del presente protocollo d'intesa dovranno essere rese coerenti con il decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi per la disciplina del sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso i dati dell' archivio nazionale saranno a disposizione di tale sistema di comunicazione. ILD.A ~ ~ 9

10 1 ALLEGATO A 1. AGGIORNAMENTO ARCHIVIO TASSE AUTOMOBILISTICHE L'aggiornamento dell' archivio delle tasse automobilistiche consiste nella variazione dei dati in esso presenti o nell' inserimento di nuove posizioni. In generale l'aggiornamento dell'archivio può riguardare le seguenti categorie di informazioni, sotto la piena responsabilità delle singole Regioni:. dati tecnici dei veicoli (incluse nuove immatricolazioni);. dati anagrafici e di residenza dei proprietari;. cambi di proprietà;. pagamenti effettuati TRATTAMENTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI E VARIAZIONE DATI TECNICI PROVENIENTI DAL DTT I dati relativi alle nuove immatricolazioni e alla variazione dei dati tecnici provenienti dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT) pervengono al sistema informativo della Regione per il tramite del Centro di Interoperabilità Tasse Auto (CITA) che assume lafunzione di smistare i flussi di informazioni da trasmettere alle Regioni. Le modalità di trasferimento dei dati dal DTT al CITA sono analoghe a quelle in essere tra il DTT e il Ministero dell'economia e delle Finanze. L'aggiornamento dell'archivio della Regione avviene con le seguenti modalità:. i flussi di informazioni, inviati dal DTT al CITA vengono sottoposti a validazione dei codici fiscali e inviati via file transfert alla Regione di competenza che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse ~ l 1

11 2 automobilistiche, attualmente esistente presso il Ministero dell'economia e delle Finanze. 1.2 TRATTAMENTO VARIAZIONI DEI DATI DI RESIDENZA PROVENIENTI DAL DTT Per quanto concerne l'aggiornamento dell'archivio regionale con i dati di residenza inviati dal DTT alla Regione per il tramite del CITA questo avviene con le seguenti modalità:. i flussi di informazioni, inviati dal DTT al CITA vengono sottoposti a validazione dei codici fiscali e inviati, viafile transfert, alla Regione nel cui archivio il veicolo è registrato che provvede alloro inserimento;. l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche viene effettuato con i dati trasmessi dalla Regione. Ove l'aggiornamento comporti la variazione della Regione di competenza del veicolo nel caso in cui il proprietario abbia trasferito la propria residenza in altra Regione, il sistema informativo della Regione subentrante invia, per il tramite del CITA, una richiesta di autorizzazione alla presa in carico del veicolo alla Regione cedente che risulta essere stata competente sul veicolo fino a quel momento e resta in attesa del completamento della procedura di autorizzazione. La Regione cedente, verificata la richiesta di autorizzazione pervenuta dalla Regione subentrante, comunica a quest'ultima l'assenso o il diniego a procedere mediante un'apposita transazione realizzata sul sistema informativo regionale attraverso il CITA che esercita funzioni di smistamento della risposta alla Regione subentrante. Qualora la Regione cedente, che riceve la richiesta di autorizzazione alla presa in carico del veicolo, non dia il suo parere entro i 15 giorni successivi alla data della richiesta, l'archivio della Regione subentrante, l'archivio nazionale nonché l'archivio della Regione cedente, saranno aggiornati secondo le indicazioni fornite dalla Regione subentrante secondo il principio del silenzio-assenso. ~~ l 2

12 3 In caso di contestazione interregionale interviene l'attività di arbitrato del Comitato interregionale, di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. 1.3 TRATTAMENTO DATI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI INVIATI DAL PRA I dati relativi ai proprietari dei veicoli provenienti dal PRA sono inviati al sistema informativo regionale per il tramite del CITA, che assume la funzione di smistare i flussi di informazioni da trasmettere alle Regioni. Le modalità di trasferimento dei dati dal PRA al CITA non variano rispetto all'attuale modalità di trasferimento tra il PRA e il Ministero dell'economia e delle Finanze. L'aggiornamento dell' archivio regionale avviene con le seguenti modalità:. i flussi di informazioni inviati dal PRA al CITA vengono sottoposti a validazione dei codici fiscali e inviati, viafile transfert, alla Regione nel cui archivio il veicolo è registrato per il loro inserimento;. l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche viene effettuato con i dati trasmessi dalla Regione. Ove l'aggiornamento comporti la variazione della Regione di competenza del veicolo nei casi in cui il proprietario abbia trasferito la propria residenza in altra Regione, oppure il nuovo proprietario risieda in altra Regione, il sistema informativo della Regione subentrante invia, per il tramite del CITA, una richiesta di autorizzazione alla presa in carico del veicolo alla Regione cedente che risulta essere competente sul veicolo fino a quel momento e resta in attesa del completamento della procedura di autorizzazione. La Regione cedente, verificata la richiesta di autorizzazione pervenuta dalla Regione subentrante comunica a quest'ultima l'assenso o il diniego a procedere mediante un'apposita transazione realizzata sul sistema informativo regionale attraverso il CITA, che esercita funzioni di smistamento della rispos~ alla Regione subentrante. ~~ t 3

13 4 Qualora la Regione cedente, che riceve la richiesta di autorizzazione alla presa in carico del veicolo, non dia il suo parere entro i 15 giorni successivi alla data della richiesta, l'archivio della Regione subentrante, l'archivio nazionale, nonché l'archivio della Regione cedente, saranno aggiornati secondo le indicazioni fornite dalla Regione subentrante secondo il principio del silenzio-assenso. In caso di contestazione interregionale interviene l'attività di arbitrato del Comitato interregionale, di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. 1.4 MODIFICA DEI DATI DI TIPO TECNICO DEI VEICOLI La correzione dei dati tecnici di un veicolo scaturisce dalla segnalazione da parte del proprietario di una posizione errata del veicolo rilevata dal proprietario stesso nell' archivio tasse automobilistiche regionale. A tal fine, il proprietario si presenta presso uno degli sportelli della Regione, o di un soggetto terzo da questa autorizzato, con l'originale della carta di circolazione del veicolo. L'addetto allo sportello, verificata la fondatezza di quanto sostenuto dal proprietario, effettua la correzione attraverso apposita transazione, disponibile sul sistema informatico della Regione, indicando il numero di libretto di circolazione, il numero di omologazione e il numero di telaio. La transazione, oltre a permettere di correggere i dati fiscali del veicolo, ovvero quelle grandezze che in funzione del tipo di veicolo concorrono alla determinazione della tassa (KW, portata, peso complessivo, ecc.), consente anche di segnalare l'assenza di una targa sull'archivio tasse automobilistiche. L'addetto allo sportello si collega, quindi, con l'archivio delle tasse automobilistiche per richiedere i dati del veicolo e inserisce i dati da variare e conferma la transazione. Con tale operazione le variazioni vengono trasferite su un archivio temporaneo, che contiene le "proposte di variazione". ~~ il 4

14 5 Le proposte di variazione vengono, quindi, trasmesse al CITA di modo che le Regioni hanno visibilità dell'informazione della variazione del dato e della fonte che l'ha operata attraverso le funzioni di interrogazione dell'archivio messe a disposizione dal CITA. Sarà cura del CITA comunicare al DTT le proposte di modifica dei dati trasmesse dalle Regioni per il riscontro delle posizioni richieste. La trasmissione dei dati sarà effettuata giornalmente su uno specifico flusso attraverso il collegamento tra CITA e DTT. Il DTT, entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte di variazione, deve comunicare al CITA, per ogni singola proposta, l'esito delle verifiche. Il CITA, effettuati i controlli formali sui flussi ricevuti dal DTT, trasmette alle Regioni competenti gli esiti delle proposte di variazione. Nel caso in cui il DTT non provveda, entro il termine stabilito, a comunicare l'esito delle verifiche di sua competenza, la Regione provvederà nel senso più favorevole al proprietario secondo il principio di tutela del contribuente. Le Regioni provvedono quindi a modificare i rispettivi archivi regionali e ad aggiornare l'archivio nazionale. I.S MODIFICA DEI DATI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI La correzione dei dati relativi alla proprietà di un veicolo scaturisce dalla segnalazione, da parte del proprietario stesso, di una posizione errata del proprio veicolo nell'archivio tasse automobilistiche regionale. A tal fine, il proprietario si presenta presso uno degli sportelli della Regione con la documentazione di supporto, che potrà essere: ~1} IL 5

15 6. originale della carta di circolazione del veicolo;. atto di vendita valido a norma di legge;. dichiarazione di perdita di possesso;. autocertificazione della residenza;. denuncia di furto;. notifica sequestro del veicolo;. foglio complementare o certificato di proprietà del veicolo. L'addetto allo sportello, verificata la fondatezza di quanto sostenuto dal proprietario, effettua la correzione dei dati attraverso un' opportuna transazione disponibile sul sistema informatico della Regione. L'addetto allo sportello si collega, quindi, con l'archivio delle tasse automobilistiche per richiedere i dati del proprietario del veicolo. Il sistema informatico della Regione reperisce i dati e li fornisce al richiedente. L'addetto allo sportello inserisce i dati da variare e conferma la transazione (l'addetto può effettuare variazioni sui dati anagrafici del proprietario o sulla residenza, nonché sulla titolarità del veicolo). Con tale operazione le variazioni sui dati anagrafici, di residenza del proprietario vengono registrate direttamente sull'archivio delle tasse automobilistiche gestito dalla Regione, mentre le variazioni relative alla titolarità del veicolo vengono registrate su uno specifico archivio contenente le "proposte di variazione" da inoltrare al PRA. L'archivio nazionale e l'archivio delle "proposte di variazione" vengono quindi aggiornati dal CITA di modo che le Regioni hanno visibilità dell'informazione della variazione del dato e della fonte che l'ha operata attraverso le funzioni di interrogazione dell'archivio messe a disposizione dal CITA che comunica al PRA le proposte di modifica ai dati trasmessi dalle Regioni per il riscontro delle posizioni richieste. La trasmissione dei dati sarà effettuata giornalmente su uno specifico flusso attraverso il collegamento tra CITA e PRA. ~ ~ 6

16 7 Il PRA, entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte di variazione, comunica al CITA, per ogni singola proposta, l'esito delle verifiche. Il CITA, effettuati i controlli formali sui flussi ricevuti dal PRA, trasmette alle Regioni competenti gli esiti delle proposte di variazione. Nel caso in cui il PRA non provveda entro il termine stabilito a comunicare l'esito delle verifiche di sua competenza, le Regioni provvedono, in ogni caso, a modificare i rispettivi archivi regionali. L'archivio nazionale viene aggiornato con i dati trasmessi dalla Regione. 1.6 VARIAZIONE DELLA REGIONE DI COMPETENZA DEL VEICOLO Se l'aggiornamento comporta il cambiamento della Regione competente sul veicolo in quanto il proprietario ha trasferito la propria residenza in un'altra Regione, le modalità di aggiornamento differiscono da quanto esposto precedentemente. In particolare:. l'addetto allo sportello inserisce i dati da variare e conferma la transazione;. il sistema informativo della Regione subentrante, anziché aggiornare direttamente i dati, invia, per il tramite del CITA, una richiesta di autorizzazione all'aggiornamento dei dati alla Regione cedente che risulta competente per il veicolo fino a quel momento;. la Regione cedente, verificata la richiesta di autorizzazione pervenuta dalla Regione subentrante, comunica a quest'ultima l'assenso o il diniego a procedere mediante un'apposita transazione realizzata sul sistema informativo regionale. Il CITA smista quindi la risposta alla Regione subentrante;. qualora la Regione cedente non dia il suo parere entro i 15 giorni successivi alla data della richiesta, l'archivio della Regione subentrante, 1'archivio nazionale nonché l'archivio della Regione cedente, saranno aggiornati secondo le indicazioni fornite dalla Regione stessa secondo il principio del silenzio-assenso. ~p 7

17 8 Nel caso di contestazione interregionale interviene l'attività di arbitrato del Comitato interregionale, di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. 1.7 TRATTAMENTO DEI DATI TECNICI COMUNICATI DAL CONTRIBUENTE IN SEDE DI PAGAMENTO DELLA TASSA La riscossione presso gli intermediari della riscossione collegati on-line genera, quando la posizione dei veicoli nell' archivio delle tasse automobilistiche non è corretta, un flusso di dati di aggiornamento e correzione dell'archivio stesso. Tale flusso, che contiene principalmente informazioni per la correzione dei dati tecnici dei veicoli, viene inviato dall'intermediario al CITA o alla Regione con il cui archivio è connesso, congiuntamente al flusso dei dati dei pagamenti effettuati nella giornata. Il flusso dei dati di aggiornamento, ricevuto dal CITA o direttamente dalla Regione, viene suddiviso per Regione di competenza e quindi ad essa inviato. Analogamente, il flusso dei dati di aggiornamento ricevuto dalla singola Regione è comunicato al CITA. Il CITA effettua quindi il caricamento dei dati nell'archivio "proposte di variazione" e provvede a comunicare al DTT gli stessi per consentire le operazioni di verifica. Il DTT, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di variazione, deve comunicare al CITA, per ogni singola proposta, l'esito delle verifiche. Il CITA, effettuati i controlli formali sui flussi ricevuti dal DTT, trasmette gli esiti delle proposte di variazione dei dati tecnici alle Regioni, che provvedono quindi ad applicare, sull' archivio regionale delle tasse automobilistiche, la correzione delle posizioni errate secondo quanto rilevato dall' intermediario che ha effettuato la riscossione. ~~ 81-8

18 9 Le posizioni corrette sull'archivio regionale vengono, quindi, riportate sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche presso il CITA attraverso i dati trasmessi dalla Regione. In caso di contestazione interregionale interviene l'attività di arbitrato del Comitato interregionale, di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. Qualora la riscossione effettuata sulla base di dati tecnici riguardi veicoli non presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche in quanto di prima immatricolazione, i dati ricevuti non aggiornano direttamente l'archivio regionale, ma sono registrati in un archivio temporaneo. I dati sui veicoli registrati nell' archivio temporaneo sono, quindi, utilizzati per il riscontro con i dati relativi ai veicoli di prima immatricolazione provenienti dal DTT e dal PRA. 1.8 MODIFICA DEI DATI DI PAGAMENTO La modifica dei dati di pagamento può avvenire per effetto: 1. di una incongruenza ravvisata in fase di liquidazione del tributo e comunicata al proprietario; 2. a seguito di una richiesta del proprietario che si accorge di un errore commesso in sede di pagamento. In entrambi i casi, sulla base della documentazione presentata dal proprietario alla Regione o a un soggetto terzo da questo autorizzato a supporto di quanto da lui sostenuto, viene effettuata, con apposite transazioni, la modifica dei dati relativi a:. Regione beneficiaria;. scadenza;. tipo veicolo;. targa;. mesi di validità. "'A ~ 9

19 La documentazione. per l'effettuazione della variazione dei dati di pagamento è la seguente: lo. richiesta di modifica dei dati di pagamento completa dei dati del proprietario del veicolo ovvero di colui che presenta la richiesta;. originale della ricevuta di pagamento nel caso di modificazioni di targa;. fotocopia della ricevuta di pagamento, negli altri casi;. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente la modifica dei dati, ai fini dell'autentica della documentazione esibita in copia (DPR 20 ottobre 1998, n 403);. autocertificazione della residenza del richiedente;. fotocopia della carta di circolazione del veicolo;. documento comprovante la proprietà del veicolo. La Regione archivia tutta la documentazione presentata dal proprietario. Per quanto concerne la transazione di modifica dei dati di pagamento, questa viene effettuata presso gli sportelli allo scopo autorizzati. La transazione prevede il reperimento nel sistema informativo della Regione dei dati di pagamento risultanti in archivio, nonché l'acquisizione e registrazione nell'archivio regionale dei dati modificati. A seguito della registrazione in archivio dei dati secondo le indicazioni fornite dal contribuente viene prodotta e rilasciata al contribuente stesso una attestazione di avvenuta "proposta di variazione". L'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche presso il CITA viene quindi effettuato con i dati trasmessi dalla Regione. Se la correzione interessa un pagamento che coinvolge veicoli di competenza di altra Regione (per p ~ar\dicata ine beneficiariadel pagamento),il sistema infonnativodella Regione invi:

20 per il tramite del CITA, una richiesta di autorizzazione alla variazione dei dati alla Regione che risulta essere competente per veicolo. 11 La Regione che riceve la richiesta di autorizzazione alla variazione del pagamento è tenuta a verificarla ed a comunicarle alla Regione richiedente l'assenso o il diniego a procedere mediante apposite transazioni realizzate sul sistema informativo regionale attraverso il CITA che esercita funzioni di smistamento della risposta alla Regione richiedente. Qualora la Regione che riceve la richiesta di autorizzazione alla variazione del pagamento, non dia il suo parere entro i 15 giorni successivi alla data della richiesta, l'archivio della Regione richiedente, l'archivio nazionale, nonché l'archivio della Regione ricevente, saranno aggiornati secondo le indicazioni fornite dalla Regione richiedente secondo il principio del silenzio assenso. In caso di contestazione interregionale interviene l'attività di arbitrato del Comitato interregionale, di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. Analogamente si comporta la Regione per le richieste di autorizzazione alla variazione dei pagamenti ricevuti dalle altre Regioni Di seguito vengono forniti alcuni esempi relativi alle modalità di correzione dei pagamenti errati. Esempio 1): Errore della targa, con importo del tributo correttamente calcolato Soluzioni prospettate DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Proposta di correzione dell' errore, fatta dalla I. Regione di residenza, su richiesta del proprietario intervenendo sul sistema. La I. Regione titolare della "targa sbagliata", fatte le opportune verifiche: Ricevuta originale del versamento Fotocopia della carta di circolazione. da l'assenso alla correzione. lascia passare il termine previsto (15 giorni) senza pronunciarsi (silenzio assenso) ~\~ ~ 11

21 12 N.B. la Regione che propone la correzione è in possesso di tutta la documentazione fornita dal proprietario. Esempio 2) Errore della targa, con importo del tributo inferiore al dovuto SoluzioniProspettate DOCUMENTAZIONENECESSARIA Modalitàdi interventocome nel caso precedente. Ricevutaoriginaledel versamento ma con pagamento da parte del contribuente Fotocopiadel versamentointegrativo dell' integrazione dovuta alla Regione titolare (con pagamento di SanZIOnI ed interessi se. Fotocopia della carta di circolazione dovuti).. Esempio 3) : Errore della targa, con importo del tributo superiore al dovuto SoluzioniProspettate DOCUMENTAZIONENECESSARIA Modalitàdi interventocomenel caso precedente ma con rimborsoal contribuentedella differenza. a variazioneavvenuta. Ricevutaoriginaledelversamento Fotocopiadellacartadi circolazione Esempio 4): Indicazione errata della Regione beneficiaria su targa corretta Soluzioni Prospettate DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Correzione dell' errore fatta dalla Regione titolare. Fotocopia della ricevuta del versamento della targa, su richiesta del contribuente, intervenendo sull' archivio delle tasse. Fotocopia della carta di circolazione automobilistiche in accordo con l'altra Regione interessata. Esempio 5): Doppio pagamento con indicazione errata, su uno dei due pagamenti, della Regione beneficiaria ~~ ~ 12

22 Soluzioni Prospettate DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 13 Correzione dell'errore fatta dalla Regione titolare. Ricevuta originale del versamento richiesto a della targa, su richiesta del contribuente, rimborso intervenendo sull' archi vio delle tasse. Fotocopia del versamento correttamente automobilistiche in accordo con 1'altra Regione eseguito interessata e rimborso del doppio pagamento a. Fotocopia della carta di circolazione variazione avvenuta (con le consuete procedure). Esempio 6): Doppio pagamento con indicazione errata, su uno dei due pagamenti, della targa e con la corretta indicazione su entrambi della regione beneficiaria SoluzioniProspettate DOCUMENTAZIONENECESSARIA Correzione dell'errore fatta dalla Regione di. Ricevuta originale del versamento richiesto a residenza, su richiesta del contribuente, rimborso intervenendo sull'archivio delle tasse auto per la. Fotocopia del versamento correttamente modifica della targa In accordo con l'altra eseguito Regione interessata e rimborso del doppio. Fotocopia della carta di circolazione pagamento a variazione avvenuta (con le consuete procedure). 2. GESTIONE DEI REGIMI SPECIALI La gestione dei regimi speciali è un'attività che riguarda la concessione ed il trattamento delle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica e delle sospensioni dal pagamento per i veicoli in rivendita presso i concessionari e le rivendite autorizzate. Le modalità di aggiornamento dell'archivio nazionale tasse automobilistiche sono definite dal Comitato interregionale di cui all'arto 5, comma 5, del protocollo d'intesa. 3. RISCOSSIONE, RIMBORSI E RECUPERO DELLA TASSA,,~ 1-13

23 -, 14 Le attività connesse alla riscossione, ai rimborsi e al recupero della tassa automobilistica sono di competenza di ciascuna Regione che le organizza in assoluta autonomia. Tuttavia, le informazioni relative a tali attività devono essere rese disponibili alle Regioni tramite il CITA, che provvede a registrarle nell' archivio nazionale delle tasse automobilistiche. "15 14

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