Cos'è, in concreto la firma digitale? Come si utilizza?
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- Enrichetta Pisani
- 8 anni fa
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1 Cos'è, in concreto la firma digitale? Come si utilizza? Con buona approssimazione, il procedimento avviene mediante l'uso di una smart-card personale (un tesserino tipo bancomat) che - con l'ausilio di un lettore collegato al computer e di un software - appone un codice sotto forma di stringa di caratteri (ciò che propriamente costituisce la "firma digitale") a un documento informatico, come per esempio una lettera o un contratto ma anche, più in generale, qualsiasi tipo di file (messaggi di posta elettronica, immagini, dati, ecc.). Per la validità della firma digitale la normativa italiana prevede il metodo della crittografia a chiavi asimmetriche, che consiste nell'utilizzo di una coppia di chiavi fra loro univocamente correlate: una privata, memorizzata sulla smart-card e quindi a disposizione del solo titolare, utilizzabile per maggiore sicurezza soltanto conoscendo il codice segreto di protezione (pin); una pubblica, conoscibile da chiunque; le due chiavi sono inoltre criptate in modo da rendere impossibile dedurre, da un elemento della coppia, quello corrispondente. Il sistema della doppia chiave consente sia la firma di documenti (al fine dell'accertamento dell'autenticità) sia la loro cifratura (cioè la non leggibilità da parte di soggetti non autorizzati - cosiddetta confidenzialità). Esaminiamo le due ipotesi premettendo che, in concreto, i procedimenti illustrati vengono svolti pressoché automaticamente da specifici programmi software. L'apposizione della firma al fine di consentire l'accertamento dell'autenticità del documento informatico avviene in due fasi: 1. con la propria smart-card, il soggetto che sottoscrive appone al documento la firma digitale utilizzando il primo elemento della coppia di chiavi, quella privata;
2 2. attraverso la chiave pubblica, chiunque può verificare l'esatta corrispondenza con la chiave privata e quindi ottenere la validazione del documento. Quando le due chiavi combaciano si ha infatti la certezza che la firma digitale è stata generata con quella chiave privata, nonché del fatto che i dati originari non sono stati alterati in quanto ogni eventuale modifica rende automaticamente invalida la firma. L'altro utilizzo tipico della firma digitale è invece finalizzato alla "confidenzialità", cioè alla cifratura di documenti per impedirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati; avviene con un procedimento leggermente diverso: 1. il soggetto che produce il documento vi appone la cifratura utilizzando la chiave pubblica del destinatario; 2. solo il destinatario, di conseguenza, in quanto in possesso della chiave privata può decifrare il documento riportandolo "in chiaro". L'espressione "apposizione della firma utilizzando la chiave" privata o pubblica richiede una spiegazione. Come già anticipato, ciò che il software applica al documento informatico e che chiamiamo firma digitale è in realtà un codice (una stringa di caratteri) che, anche se generato con la stessa chiave, è diverso per ogni documento in quanto è il risultato di un'operazione effettuata su uno specifico file; ovviamente, però, in fase di validazione il codice-firma è sempre ricollegabile all'unica chiave che lo ha generato. La firma digitale è quindi un elemento sostanzialmente diverso da altre firme realizzate con strumenti informatici e definite più genericamente "firme elettroniche", come per esempio la scannerizzazione di tradizionali firme su carta.
3 Il quadro tecnico-normativo della firma digitale si completa infine con l'elemento delle strutture abilitate al rilascio delle smart-card: si tratta degli enti certificatori - ufficialmente riconosciuti dal Cnipa (il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che svolgono anche altre essenziali funzioni. Gli enti certificatori verificano e attestano, con un certificato digitale, l'identità del titolare di una determinata chiave pubblica (e quindi della chiave privata corrispondente). La procedura di apposizione di firma digitale come sopra descritta lascia infatti aperto il problema di collegare in modo certo e univoco un documento informatico alla persona fisica che l'ha sottoscritto; la questione si risolve con l'intervento degli enti certificatori, mediante il rilascio di un certificato digitale che accompagna sempre ogni firma digitale e indica il nome del titolare della smart-card. Più nel dettaglio, il certificato digitale è un documento informatico che garantisce la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica. Nel certificato è riportato, tra l'altro, nome e cognome del titolare, chiave pubblica, data di scadenza e nome del certificatore che lo ha rilasciato; l'integrità è garantita dalla firma digitale del certificatore. Altre essenziali funzioni degli enti certificatori sono la pubblicazione dei certificati e delle chiavi pubbliche - normalmente su rete in modo da consentire la validazione delle firme digitali - e tutto quanto si lega agli stessi certificati e chiavi: generazione e cancellazione, termini di scadenza e periodi di validità, gestione delle pratiche per furti o smarrimenti. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/2002
4 Il quadro normativo relativo alla firma digitale ha subito prime sostanziali modifiche apportate dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (GU n. 39 del 15 febbraio) di "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche". Per meglio interpretare le innovazioni portate dal decreto, riepiloghiamo la situazione previgente: si riconosceva un'unica ipotesi di firma informatica, definita "firma digitale" e caratterizzata da complesse procedure tecnico-procedurali finalizzate a garantire l'identificazione del sottoscrittore e l'autenticità del documento sottoscritto; solo alla "firma digitale" veniva garantita piena validità giuridica, non inferiore alla tradizionale firma autografa. A tutte le altre firme informatiche (fotografie digitali di documenti cartacei, procedure di identificazione con username/password, ecc.) genericamente definite "firme elettroniche" non era riconosciuta alcuna particolare validità legale. L'elemento più importante del decreto 10/2002 consiste nella definizione di una nuova tipologia di firma - che viene denominata "firma elettronica" - alla quale, sebbene caratterizzata da minori garanzie rispetto alla firma digitale per quanto riguarda l'identificazione del sottoscrittore e l'autenticità del documento firmato, viene riconosciuto un certo valore legale. Dopo aver precisato che il coordinamento tra la normativa previgente (in particolare il DPR 445/2000) e il D.Lgs. 10/2002 crea diversi problemi interpretativi, ritorniamo all'esame delle disposizioni dell'ultimo decreto: in sintesi si prevede che alla già esistente firma digitale "forte" o "avanzata" si affianchi una tipologia di firma elettronica "debole" (cioè con un livello di sicurezza inferiore) che comunque garantisce al documento sottoscritto il requisito legale della forma scritta e, inoltre, soddisfa gli obblighi previsti dagli artt e seguenti del codice civile (sui libri obbligatori e altre scritture contabili); per quanto riguarda l'efficacia probatoria, il documento con firma "debole" è liberamente valutabile dal giudice.
5 Resta peraltro confermato dal decreto 10/2002 che "il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto". Al documento informatico sottoscritto con firma elettronica "in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Per quanto attiene poi ai documenti informatici mancanti di firma elettronica - sia debole che forte - si prevede che, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate, abbiano l'efficacia probatoria prevista dall'art del codice civile e cioè fino al disconoscimento di conformità ai fatti o alle cose medesime da parte di colui contro il quale sono prodotti. Segnaliamo infine gli altri principali elementi del D.Lgs. 10/2002. In correlazione con lo "sdoppiamento" tra firma debole e forte, anche i certificatori possono essere semplici o accreditati, e i certificati a loro volta "certificati elettronici" oppure "certificati qualificati"; l'attività dei certificatori semplici è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. È prevista la sostituzione dell'organo di vigilanza e controllo sui certificatori, non più l'aipa ma il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda i rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi, le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono considerate valide se sottoscritte mediante la firma digitale o "sicura", ovvero "quando l'autore è
6 identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi". Alcune disposizioni del decreto ridefiniscono proprio caratteristiche e modalità di rilascio e utilizzo della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.
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