113 Art. 31. solutionis con riguardo agli effetti ex art. 31 c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1991, n

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1 113 Art. 31 Sezione IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione 31. Cause accessorie. La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente (18 ss.) per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo (40, 274, 274 bis), osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell art. 10 secondo comma. [Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia] ( 1 ). ( 1 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 53 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno l La vis actrativa esercitata dalla domanda principale di determinazione del canone spettante per materia alla competenza del pretore, sulla domanda accessoria di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, si giustifica, ai sensi dell art. 31 c.p.c., finché sia possibile decidere su entrambe le domande nello stesso processo; quando ciò non è possibile perché sulla domanda principale si è già formato il giudicato o anche perché la domanda accessoria nel giudizio promosso con la domanda principale deve ritenersi preclusa ai sensi dell art. 184 o dell art. 345 c.p.c., la competenza sulla domanda accessoria non può stabilirsi che in base al suo valore. * Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1371, Bruno c. Gorrasi. l Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all art. 31 c.p.c., va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale. * Cass. civ., sez. III, 19 aprile 1971, n l Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell art. 31 c.p.c., determina la vis attractiva a favore del giudice competente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano), cagionato dall illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall accertamento dell insussistenza del credito. * Cass. civ., sez. III, ord. 18 marzo 2003, n. 4007, Eurema Srl c. Ditta Idearte di G.B. Quattrocchi. [RV561232] l Nel caso di proposizione di domanda di adempimento di un contratto ed, in via subordinata, di quella di risoluzione dello stesso, la domanda di adempimento assume il ruolo di domanda principale con conseguente applicabilità, ai fini della competenza per territorio, del criterio del forumdestinatae solutionis con riguardo agli effetti ex art. 31 c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1991, n l La domanda di risarcimento danni anche se successivamente precisata in una somma eccedente il limite della competenza pretorile per valore che sia accessoria rispetto a quella, principale, concernente la tutela del possesso per essere i danni correlati genericamente alla molestia o allo spoglio, ove sia stata proposta cumulativamente con quest ultima, è devoluta alla competenza per materia del pretore senza limiti di valore. * Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1983, n l La domanda del venditore per il pagamento del prezzo e quella del compratore per la riduzione del prezzo per vizi della merce e la compensazione del prezzo stesso con il credito per il richiesto risarcimento del danno, pur essendo connesse, non presentano un rapporto di accessorietà che a norma dell art. 31 c.p.c. comporta la facoltà della parte di proporre la domanda al giudice della causa principale stante la diversità del rispettivo petitum, avendo la prima natura condannatoria ed essendo quella di riduzione del prezzo, invece, diretta ad ottenere un accertamento modificativo in ordine al quantum del prezzo dovuto. * Cass. civ., sez. II, 4 agosto 1990, n. 7863, Soc. Argalan c. Soc. Bindatex. l L art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale. * Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1994, n. 6269, Reca Srl c. Crc Srl. 32. ( 1 ) Cause di garanzia. La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 54 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «32. (Cause di garanzia). La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore». l L art. 32 c.p.c., che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale delle cause di garanzia dinanzi al giudice competente per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, e non anche in caso di garanzia impropria, nel qual caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza, dovendo questa essere pertanto determinata in relazione a ciascuna causa, salva la possibilità di riunione nel concorso delle condizioni richieste. * Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n , S.T.S. Transchimica Srl c. Impr. Artigiana Autotrasp. Nello stesso senso, Cass. III, 5 agosto 2002, n [RV568839]

2 Art. 33 Libro I - Disposizioni generali 114 l L istituto della garanzia propria (che trova il suo fondamento in un obbligo, legale o contrattuale, di rilievo dall azione proposta contro il garantito, come nel caso di coobbligati solidali) ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande, ovvero quando, ancora, unico sia il fatto generatore della responsabilità sì come prospettata tanto con l azione principale che con quella di regresso. Ne consegue che, ai sensi del disposto del terzo comma dell art. 40 c.p.c., nuovo testo, tanto la causa principale promossa nei confronti dell Inail, quanto quella accessoria contestualmente proposta contro altri convenuti, devono essere trattate con il rito speciale del lavoro, rientrando indiscutibilmente nella competenza di questo giudice (che non potrà, pertanto, dichiararsi incompetente in parte qua) la causa principale, ed a nulla rilevando la eventuale pendenza, dinanzi ad altro giudice (nella specie, il tribunale) di altra azione di risarcimento proposta nei confronti dei medesimi soggetti (ad esclusione dell Inail) convenuti nel giudizio de quo. * Cass. civ., sez. lav., 1 luglio 1997, n. 5863, Mistri c. Inail. l La competenza della causa di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nella quale l ente pubblico convenuto abbia ottenuto la chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori al solo fine di garanzia, appartiene al tribunale originariamente adito, anche in seguito alla dichiarazione di fallimento del terzo chiamato pronunciata da altro tribunale, atteso il carattere autonomo e accessorio del rapporto processuale di garanzia, riguardo al quale soltanto va dichiarata l improcedibilità. * Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1999, n. 3685, Mighela c. Regione Sardegna. [RV525357] l Si ha garanzia impropria, che non comporta deroga ai normali criteri di determinazione della competenza, sia quando la responsabilità del convenuto chiamante e quella del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse ed è esclusa l esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, sia quando il convenuto designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall attore. * Cass. civ., sez. I, ord. 5 giugno 2006, n [RV589958] l In ipotesi di giudizio per accertamento della responsabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria dell assicurazione, qualora, per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale da parte del soggetto rimasto soccombente, si formi il giudicato sul rapporto principale, questo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia in ordine al rapporto con il chiamante ed il chiamato può impugnare la statuizione del rapporto principale solo nell ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di essa. * Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2005, n. 5671, Winterthur Assicurazioni Spa c. Pibiemme Salotti Srl ed altro. [RV580275] l La domanda in garanzia può essere proposta davanti al giudice specializzato competente per materia per la domanda principale (nella specie Tribunale regionale delle acque pubbliche) solo nei casi di garanzia propria, in cui per legge o per contratto il garante è obbligato verso il garantito in forza del medesimo rapporto dedotto in giudizio (sicché il primo potrebbe accettare di assumere la causa in luogo del garantito e quest ultimo potrebbe essere estromesso dal giudizio ai sensi dell art. 708 c.p.c.), non anche quando la responsabilità del chiamato in garanzia trae origine da un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio dall attore. * Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5478, Consorzio di bonifica del Basso Sulcis c. Gallus ed altri. [RV516062] l Colui il quale contesta di esser il legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in causa del soggetto che afferma obbligato in sua vece, non propone un implicita domanda di garanzia nei confronti del terzo, perché questa domanda presuppone la non contestazione della legittimazione passiva del convenuto, che pertanto, se avvenuta, si pone in rapporto di alternatività all esercizio dell azione di garanzia. * Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2524, Magnani Snc ed altro c. Gasperoni e altra. [RV524307] 33. Cumulo soggettivo. Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l oggetto o per il titolo (40) possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio (43, 46 c.c.) di una di esse, per essere decise nello stesso processo (103, 274). l L art. 33 c.p.c. relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggetivo delle domande contro più convenuti non legittma uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e, ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall art. 38, secondo comma, c.p.c. * Cass. civ., sez. III, ord. 25 giugno 2002, n. 9277, Italprogetti Sas c. Assitalia Spa. [RV555345] l In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione soggettiva, ai sensi dell art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l onere di eccepire l insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall art. 33 ai fini dell operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. * Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2002, n. 3109, Benetton Group Spa c. Fall. Clan Italiana Srl. l La modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso

3 115 Art. 33 che consente l attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute. * Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9369, RTI - Reti Televisive Italiane Spa c. Sgarbi. l La regola posta dall art. 33 c.p.c., a termini della quale le cause contro più persone che, a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo, fa riferimento chiaramente al concetto di «cause» e prescinde pertanto dalla circostanza che le stesse siano introdotte con ricorso per ingiunzione, piuttosto che con «citazione». * Cass. civ., sez. III, 21 agosto 1998, n. 8316, Soc. Compagnia cauzioni c. Comune Barletta. l La connessione di cause per il titolo o per l oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.) e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate. * Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1994, n. 6269, Reca Srl c. Crc Srl. Nello stesso senso, Cass. III, 16 maggio 2001, n. 6740; Cass. I, 11 gennaio 2001, n l La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall art. 103 c.p.c. e purché l eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l ipotesi della connessione di cause (art. 33), soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall attore a norma dell art. 20 c.p.c. * Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1992, n. 9022, Valmari c. Spa Trieste e Venezia. l In tema di competenza per territorio, il principio di cui all art. 33 c.p.c., secondo il quale all attore è consentita la scelta tra i diversi fori dei diversi convenuti, derogando al foro che si individua attraverso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi (così derogando alle regole del foro generale), non si applica nel caso in cui l attore agisca per l accertamento dell obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., poiché in tal caso, nonostante la eventuale connessione tra le cause instaurate presso i rispettivi fori di residenza o domicilio di ciascun terzo, la competenza del giudice dell espropriazione forzata è di carattere funzionale (artt. 543, secondo comma, n. 4; 26 c.p.c.), e, pertanto inderogabile. * Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n , Grillo c. Paoli Tacchini. l L accordo con il quale le parti di un rapporto contrattuale stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere «ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati dal presente contratto» è applicabile a tutte le controversie a qualsiasi titolo connesse con l operatività del contratto stesso. (Nella specie, la S.C. in sede di regolamento di competenza ha ritenuto operante la clausola anche in relazione all azione revocatoria ordinaria). * Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1962, Capissi ed altri c. Citicorp Finanziaria Spa Citifin. [RV534196] l La deroga convenzionale alla competenza per territorio, ancorché esclusiva, non può riguardare anche un affare diverso da quello per il quale la deroga fu pattuita e non può estendersi anche ad un convenuto diverso dalla persona dell altro contraente: in particolare, il disposto dell art. 33 c.p.c., per avere contenuto derogativo agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non è suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica, relativamente al foro convenzionalmente pattuito. * Cass. civ., sez. II, 28 settembre 1994, n. 7896, Re Ca Srl c. Di Marco. l Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell art. 33 c.p.c.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo. * Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 1996, n , Perna ed altri c. Gepi Spa. l Qualora per una delle cause connesse per identità del titolo sia previsto un foro convenzionale, non è consentito dall art. 33 c.p.c. lo spostamento di competenza, relativamente alle altre controversie, a favore di questo foro e non può essere costituito il cumulo processuale. * Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1994, n. 6269, Soc. Reca. c Soc. Crc e altro. l Quando, in base a titoli contrattuali diversi, sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussiste una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre - in relazione al petitum relativo alla domanda di risarcimento del danno - una ipotesi di connessione per l oggetto che, ai sensi dell art. 33 c.p.c., legittima lo spostamento della competenza per territorio. * Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2009, n. 4750, Nuova Roster Di Pagliata Pasana Liliana c. Ambros Saro Spa. [RV607048] l In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici. * Cass. civ., sez. I, ord. 22 luglio 2004, n , Tedeschini e altri c. Anas Spa e altri. [RV574889] l In tema di modificazione della competenza per connessione di cause, l art. 33 c.p.c. che, in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, consente il cumulo delle cause contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti purché ricorra una connessione per l oggetto o il titolo non trova applicazione solo allorché appaia prima facie che la presenza di un convenuto

4 Art. 34 Libro I - Disposizioni generali 116 (fittizio) sia artificiosa in quanto preordinata allo spostamento della competenza. Ne consegue che, in materia di responsabilità civile dei danni da circolazione stradale, non ricorre tale ipotesi nel caso in cui indipendentemente dall esito del processo sia convenuto in giudizio il conducente dell auto su cui al momento del sinistro si trovava il terzo trasportato che ha subito lesioni, giacché l art c.c. esprime un principio di portata generale applicabile a tutti i soggetti che in ogni modo ricevano danni dalla circolazione di un veicolo, in essi compresi i trasportati, quale sia il titolo del trasporto. (L attrice, trasportata su autoveicolo rovinato in una buca esistente nella strada comunale, aveva proposto azione di danni nei confronti del conducente del veicolo e del Comune: la Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la decisione del giudice di pace, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo artificiosa in quanto preordinata alla deroga della competenza la vocatio in ius anche del conducente del veicolo). * Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2004, n [RV571158] l Il principio secondo cui la parte che eccepisce l incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell art. 33 c.p.c.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all altro convenuto, ha l onere di eccepire l insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 10 (Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall art. 33 ai fini dell operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest ultimo). * Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2000, n. 5030, Burton Italia Srl c. Faro Srl. [RV535818] l La connessione oggettiva, ex art. 33 c.p.c., di una causa spettante alla cognizione del tribunale in sede ordinaria (nella specie, domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune per avere realizzato su un terreno di proprietà privata una strada pubblica), con altra causa rientrante nella competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche (nel caso, domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per avere costruito senza titolo, nel medesimo fondo, un opera idraulica), non legittima l attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente. * Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4210, Cimmino c. Com. Racale. [RV586766] 34. Accertamenti incidentali. Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato (324; 2909 c.c.) una questione pregiudiziale (295) che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio (152, 153) per la riassunzione della causa davanti a lui (50; 125 att.). SOMMARIO: a) Questioni pregiudiziali; b) Istanza di parte; c) Interesse di parte; d) Casistica. a) Questioni pregiudiziali. l Con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. Con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico disciplinata dall art. 34 c.p.c. ed indicante una situazione che pur rappresentando un presupposto dell effetto dedotto in giudizio è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda, detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti. * Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1999, n. 462, Morello c. Burello. [RV522405] l In difetto di un espressa previsione di legge o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ai sensi dell art. 34 c.p.c., ma incidenter tantum, sicché non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che siano interessati alla stessa questione. * Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1995, n. 7872, Coop. Ed. Forlanini c. Peguiron. l La questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, ai sensi dell art. 34 c.p.c., postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. * Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1995, n. 3839, Di Franco c. Di Leo ed altro. l Ai fini della competenza, affinché una questione pregiudiziale possa trasformarsi in una causa pregiudiziale, non è sufficiente che vi sia esplicita richiesta delle parti ex art. 34 c.p.c., ma è necessario che l istante abbia un interesse a far valere l accertamento con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso. Ed infatti la questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, ai sensi dell art. 34 c.p.c., postula non solo che sia inve-

5 117 Art. 34 stito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. Più in particolare, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concerne circostanze distinte ed indipendenti dal dedotto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dare luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte indirizzata alla soluzione della questione stessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che costituisse una questione pregiudiziale nel senso sopra indicato, la domanda riconvenzionale formulata, nel corso di un giudizio di divisione ereditaria, da parte di uno dei condividenti, di accertamento della sussistenza della sua qualità di mezzadro in relazione ad uno dei fondi rustici oggetto di divisione). * Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2001, n. 3248, Mastromauro ed altri c. Caruso ed altri. l La facoltà del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali che siano strumentali per la decisione di merito, costituendone indispensabili presupposti logici-giuridici, viene meno, ai sensi dell art. 295 c.p.c., quando (a parte l ipotesi prevista dall art. 3 c.p.p.) sulla questione pregiudiziale, per legge o per effetto di domanda all uopo proposta da una delle parti in giudizio, che a ciò abbia un effettivo interesse, sia richiesta una pronuncia con efficacia di cosa giudicata, nel qual caso, ove tale pronuncia non possa essere resa dal giudice della causa pregiudicata (il che si verifica, in particolare, quando tale causa e quella pregiudicante pendano in gradi diversi), il pericolo della contraddittorietà dei giudicati può essere evitato solo mediante l istituto della sospensione necessaria di cui all art. 295 citato. * Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1985, n l Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile. * Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2008, n , Enel Distribuzione Spa c. Straface. [RV602898] b) Istanza di parte. l La «esplicita domanda di una delle parti» occorrente, ai sensi dell art. 34 c.p.c., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, non esige un apposita istanza ma è pur sempre necessario che essa risulti in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata (nella specie la SC ha cassato la sentenza del giudice di pace che, in un giudizio per il pagamento della quota per spese di gestione di una cooperativa, aveva accertato la perdita della qualità di socio senza che alcuna delle parti ne avesse fatto domanda, e, decidendo nel merito, ha qualificato l accertamento come meramente incidentale). * Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2007, n , Coop. Edil. Enes Ente Naz. Edil. Sociale c. Fiorillo. [RV597448] l Ai fini dell applicazione dell art. 34 c.p.c. la manifestazione della volontà della parte di ottenere una decisione su una questione pregiudiziale con efficacia di cosa giudicata non richiede l uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che possa dedursi dal comportamento difensivo della parte stessa, specie nel caso in cui al riguardo eccepisca l incompetenza del giudice adito, comportando l espressione della non equivoca volontà di ottenere sulla detta questione una pronuncia con carattere definitivo ed efficacia di giudicato. * Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1991, n , Cafarella c. Tedeschi. Conforme, Cass. III, 17 novembre 1999, n l La «esplicita domanda di una delle parti», occorrente, ai sensi dell art. 34 c.p.c., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, non esige un apposita istanza, tecnicamente precisa, ma è pur sempre necessario che essa risulti in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata. A questo fine mentre è idonea la richiesta di integrazione del contraddittorio per la decisione di una questione pregiudiziale, avanzata in primo grado, potendo ritenersi insita in tale richiesta la volontà di far decidere la questione con efficacia di giudicato, poiché quando una questione pregiudiziale deve essere decisa con simile efficacia il contraddittorio va integrato nei confronti degli altri soggetti di cui sia necessaria la presenza nella causa pregiudiziale nessun valore ha la doglianza mossa in appello per non avere il primo giudice proceduto a detta integrazione, in assenza di una tale richiesta implicando essa solo l esame dell integrità del contraddittorio con riferimento alla situazione esistente in primo grado. * Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n , Bonino c. Garzotto. l L esplicita domanda di una delle parti, occorrente, ai sensi dell art. 34 c.p.c., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, deve risultare in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata. Conseguentemente, qualora il conduttore, convenuto per il rilascio dell immobile locato, neghi l esistenza del rapporto di locazione ed assuma di avere posseduto il bene uti dominus senza una espressa domanda di riconoscimento della conseguente usucapione, deve escludersi la configurabilità di una causa pregiudiziale, ai termini del citato art. 34, con la previsione di una competenza per materia ex artt. 7 e 15 c.p.c. * Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1986, n

6 Art. 34 Libro I - Disposizioni generali 118 c) Interesse di parte. l L istanza di accertamento incidentale con efficacia di giudicato, ai sensi dell art. 34 c.p.c., su questione pregiudiziale presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l istante dimostri un suo interesse effettivo che travalichi quello relativo al giudizio in corso e cioè che detta questione sia idonea ad influire anche su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti o anche su altri rapporti e altri soggetti. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva negato in presenza di domanda intesa all accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una determinata persona fisica l applicabilità dell art. 34 citato con riguardo all istanza di accertamento di un rapporto di società fra detta persona ed altra indicata datrice di lavoro apparente). * Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 1993, n. 530, La Fortezza c. Fortuna. l Ai sensi dell art. 34 c.p.c., affinché una questione pregiudiziale debba essere decisa con effetto di cosa giudicata, non basta l esplicita richiesta di una delle parti, ma è necessario che l istante abbia un interesse a far valere l accertamento con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso. Pertanto, ove l accertamento della natura locatizia di un rapporto e della soggezione di esso al regime vincolistico sia stato chiesto con funzione strumentale al fine dell accoglimento della domanda diretta alla dichiarazione di efficacia delle clausole di adeguamento del canone, tale accertamento va compiuto incidenter tantum dal pretore, competente sulla domanda principale. * Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1981, n Conforme, con riguardo ad accertamento pregiudiziale sull esistenza di un credito agrario quale presupposto per l esercizio dell azione revocatoria, Cass. III, 5 agosto 1998, n d) Casistica. l La circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una autonoma domanda rappresenti l antecedente logico della domanda formulata dalla parte non esime la stessa dall onere di farne oggetto di un autonoma domanda al fine di conseguire una pronuncia non in via meramente incidentale sulla stessa. (Fattispecie relativa a domanda nei confronti di un confinante di eliminazione di alterazioni apportate al muro di confine e al rigetto della medesima sulla base dell accertamento solo incidenter tantum della proprietà comune del muro e del mancato superamento dei limiti di utilizzazione posti dall art. 884 c.c.). * Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1999, n. 9569, Brandol c. Mangioni. l L efficacia del giudicato, se si estende anche all accertamento che costituisce la necessaria premessa o presupposto logico-giuridico della decisione (c.d. giudicato implicito), non riguarda le questioni pregiudiziali in senso tecnico alle quali fa riferimento l art. 34 c.p.c. in tema di accertamenti incidentali e cioè quelle situazioni che, pur rappresentando un presupposto dell effetto dedotto in giudizio, sono tuttavia distinte ed indipendenti dal fatto costitutivo sul quale si fonda tale effetto, situazioni che, pertanto, non concernendo l oggetto del processo, sono passibili unicamente di accertamento incidentale, salvo che per legge, ovvero a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti, non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato. Nel caso di domanda di alcuni dipendenti dell Ente Ferrovie dello Stato volta ad ottenere, a fini economici e previdenziali, la declaratoria del loro diritto al riconoscimento del periodo militare di leva prestato prima dell assunzione, la questione concernente l appartenenza, o meno dell Ente Ferrovie dello Stato al settore pubblico (appartenenza richiesta dall art. 20 della legge n. 958 del 1986) costituisce una mera pregiudiziale in senso tecnico, trattandosi di una situazione giuridica che, pur condizionando la pretesa dedotta in giudizio, è indipendente del fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall effettuazione del servizio militare di leva; ne consegue che l accertamento su tale pregiudizio da parte del giudice di merito, essendo stato eseguito incidenter tantum, non è coperto da giudicato. * Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1995, n. 6532, Losacco ed altri c. Ente Ferrovie dello Stato. l Affinché una questione pregiudiziale si converta in una causa pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito ai sensi dell art. 34 c.p.c., dovendo essere decisa con efficacia di cosa giudicata, non è sufficiente che vi sia una esplicita richiesta di una delle parti in tal senso, ma occorre che la questione sia suscettibile di produrre conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso e che possa riconoscersi nel richiedente l interesse al relativo accertamento, come nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali, l accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, che, essendo destinato a produrre conseguenze giuridiche rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti, può essere compiuto dal giudice adito non incidenter tantum ma con efficacia di giudicato solo ove ne sia competente. * Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1993, n. 5086, Netti c. Cond. Anco Marzio 13 Vedi anche, per il caso specifico, Cass. II, 22 aprile 1992, n. 4801, riportata infra. l Se l affittuario di un fondo rustico agisce per il riscatto di esso nei confronti degli acquirenti (art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590) e questi, in riconvenzionale, chiedono di accertare l inesistenza del contratto di affitto agrario, anche la controversia sull esistenza del diritto di riscatto, di competenza del giudice ordinario, diviene di competenza della sezione specializzata agraria (art. 9 legge 14 febbraio 1990), perché l accertamento, con efficacia di giudicato, del presupposto dell esercizio del diritto di riscatto e cioè della titolarità del rapporto agrario non comporta la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudiziale (art. 295 c.p.c.), bensì, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., l attrazione della causa connessa dinanzi al giudice specializzato, come è confermato anche dall art. 40, terzo comma novellato con legge 26 novembre 1990 n. 353 che, nel caso di causa connessa soggetta al rito speciale e rientrante tra le cause indicate dall art. 409 c.p.c. (come nella specie), dispone la prevalenza di esso su quello ordinario, presupponendo che il simultaneus processus si svolga dinanzi al giudice specializzato. * Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1998, n. 2269, Sinisi c. Chieppa ed altra. Nello stesso senso, Cass. III, 1 di-

7 119 Art. 34 cembre 2000, n [RV513205] l Qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, insorga causa pregiudiziale in ordine alla validità della delibera assembleare in base alla quale è reclamato detto pagamento, l esorbitanza della causa medesima dai limiti della competenza per valore del giudice adito in sede monitoria osta a che questi possa conoscerne e impone la rimessione dell intera causa al giudice superiore competente. * Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1992, n. 4801, Nacci c. Condominio di Via IV Novembre 35. l La deduzione, ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria, della usucapione del diritto vantato dall attore, pur ampliando il thema decidendi dedotto in giudizio, non costituisce domanda ma eccezione riconvenzionale, proponibile per la prima volta non solo nell intero corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello. Qualora invece si voglia ottenere l accertamento di un avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del prolungato possesso protrattosi per il periodo legale, è necessaria la proposizione di una vera e propria domanda che va introdotta in giudizio nel rispetto delle norme processuali. * Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1992, n. 4091, Ammon c. Oberrauch. l Qualora, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga richiesto da una delle parti, con efficacia autonoma di giudicato, un accertamento incidentale rispetto alla decisione sull opposizione, e tale domanda esorbiti dalla competenza per valore del giudice adito, quest ultimo, competente funzionalmente a conoscere della causa di opposizione, non può dichiarare improponibile la domanda di accertamento incidentale soltanto perché proposta davanti ad un giudice incompetente, ma deve rimetterne la cognizione al giudice competente per valore, sospendendo la pronuncia sull opposizione, se riconosciuto sussistente il rapporto di pregiudizialità. Se il giudice di primo grado abbia deciso sull opposizione a decreto ingiuntivo senza pronunciare anche su altra domanda di accertamento incidentale introdotta dinanzi a lui nel procedimento di opposizione ed eccedente la sua competenza per valore, che abbia per tale motivo dichiarato improponibile anziché rimettere le parti davanti al giudice superiore, quest ultimo, investito con appello di tutte le domande precedentemente formulate, deve rendere una sentenza di appello sull opposizione ed una sentenza di primo grado sull altra domanda di accertamento incidentale, provvedendo previamente a sospendere il giudizio sull impugnazione, per la sussistenza di rapporto di pregiudizialità, non potendo la causa pregiudicata e quella pregiudiziale essere unitariamente decise se pendenti davanti allo stesso giudice ma in grado diverso. * Cass. civ., sez. I, 11 aprile 1983, n l Nel vigente ordinamento non è consentito l accertamento incidentale senza efficacia di giudicato e con effetti limitati alla controversia principale su una questione pregiudiziale di stato delle persone, specialmente se la controversia verta fra persone non legittimate attivamente e passivamente alle azioni di stato. Ne consegue che, qualora la questione si presenti dinanzi al giudice civile, dovrà farsi applicazione dell art. 34 c.p.c., rientrando tale questione tra quelle pregiudiziali che, per legge, non possono decidersi se non con efficacia di giudicato. In particolare, il giudice adito, nel caso in cui sussistano la sua competenza anche per le azioni di stato e le condizioni soggettive (legittimazione attiva e passiva) ed oggettive perché si possa pronunziare su di esse, può giudicare anche sulla questione di stato e la decisione avrà carattere principale ed efficacia di giudicato. * Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1980, n l Qualora venga dedotto in giudizio l omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamene alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.L.vo n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.L.vo n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nè in senso contrario assume rilevanza il fatto che da parte dell ente pubblico sia contestata l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la relativa questione pregiudiziale è pure riservata all accertamento del giudice della causa pregiudicata da compiersi, ai sensi dell art. 34 c.p.c., solamente in via incidentale, salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione (nel caso si configura l esistenza di una causa pregiudiziale, che deve essere devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è stata riferita l omissione contributiva dedotta in giudizio). * Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2003, n. 6767, Inps c. Com. Gagliato. [RV562612] l Il combinato disposto degli artt. 1917, ultimo comma, c.c., e 32 c.p.c., nell attribuire al giudice della causa promossa dal danneggiato nei confronti dell assicurato la competenza a conoscere, in simultaneo processo, della domanda di garanzia eventualmente proposta dall assicurato nei confronti dell assicuratore della responsabilità civile, prevede una mera deroga al criterio della competenza ratione valoris e non stabilisce una competenza funzionale inderogabile del suddetto giudice in relazione alla causa di garanzia. Ne consegue che, in presenza di una domanda riconvenzionale proposta dal chiamato in garanzia (nella specie, avente ad oggetto l annullamento del contratto di assicurazione) domanda eccedente ratione valoris la competenza del giudice adito ed implicante la risoluzione di una questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato, si impone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 36 c.p.c., la rimessione al giudice competente per la riconvenzionale anche della domanda proposta dal garantito. * Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 1997, n. 3388, F.lli Cabassi Snc c. Intercontinentale Ass. Spa. l Il giudice competente per valore sulla do-

8 Art. 35 Libro I - Disposizioni generali 120 manda principale di condanna all adempimento di una obbligazione, contro la quale sia stata opposta dal convenuto una eccezione di inadempimento, conosce anche della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguenti all eccepito inadempimento se questa rientra nella sua competenza mentre deve rimettere al giudice superiore sia la causa principale che quella sulla domanda riconvenzionale se questa domanda, che implica l accertamento della questione relativa all inadempimento, necessario anche per la decisione della domanda principale, eccede la sua competenza per valore; non può, invece, conoscere solo della domanda principale e rimettere la causa sulla domanda riconvenzionale al giudice superiore competente per valore su quest ultima domanda, dovendosi in tale situazione applicare il criterio stabilito dall art. 34 c.p.c., al quale l art. 36 dello stesso codice rinvia espressamente, piuttosto che quello dell art. 35, che è, invece, applicabile nel caso in cui la domanda riconvenzionale non dipenda dalla risoluzione di una questione che è anche pregiudiziale per la decisione sulla domanda principale. * Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1993, n. 768, Pagano c. Garolla. l Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P.A., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l alveo di un corso d acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche competente per materia, ai sensi dell art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle «controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde» l intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell alveo. * Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2003, n , Agricola Immobiliare Aterno Srl c. Min. Economia Finanze. [RV565320] l Nell ipotesi che due domande, appartenenti alla competenza per materia di due diversi giudici (nella specie, tribunale in sede ordinaria e tribunale regionale delle acque pubbliche), siano proposte l una in via principale e l altra solo subordinatamente al rigetto della prima, non sorge tra di esse alcun problema di connessione, né i processi relativi alle due domande debbono essere separati in applicazione del principio che la competenza per connessione non opera in presenza di due diverse competenze per materia, finché non si renda necessario procedere all esame della domanda subordinata, in quanto il volontario condizionamento voluto dalla parte esclude di per sé che rispetto alla domanda subordinata possa porsi alcuna questione di competenza per materia, allorché, accolta dal giudice competente la domanda principale, si verifica l assorbimento di quella subordinata che, quindi, non viene sottoposta all esame del giudice. * Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1984, n Eccezione di compensazione. Quando è opposto in compensazione (1241 ss. c.c.) un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore (7 ss.) del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione (119, 478); altrimenti provvede a norma dell articolo precedente. l L eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio il pagamento dell eccedenza. * Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1997, n. 538, Cascella c. Meridonal Fusbet e C. l L istanza con la quale il convenuto oppone al credito vantato dalla controparte un proprio credito di minore importo nei confronti della medesima, al fine della compensazione, intesa in senso tecnico tale cioè da presupporre la reciproca autonomia dei rapporti dei quali sorgono detti crediti, costituisce un eccezione riconvenzionale, in quanto ha ad oggetto un diritto che potrebbe farsi valere anche in via d azione autonoma (e che è invocato nel giudizio in corso al solo scopo di provocare la parziale estinzione del primo credito) e non presuppone la previa proposizione di una domanda riconvenzionale. * Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1981, n l Il principio, secondo cui il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha l onere di provare l esistenza del suo credito e quindi l esecuzione delle opere compiute nell adempimento dell incarico e l entità delle stesse, è applicabile anche nel caso in cui, per le modalità di computo dei relativi compensi e di scadenzamento dei pagamenti, nei prospetti mensili relativi a questi ultimi vengano operati in continuazione conguagli positivi e negativi come avviene per i medici convenzionati con le Unità sanitarie locali per la medicina generale, in relazione alle variazioni del numero degli assistibili e alla decorrenza giuridica dei relativi effetti e il professionista che agisce in giudizio per ottenere compensi maggiori di quelli riconosciuti dalla controparte non può limitarsi a contestare genericamente la legittimità delle voci di conguaglio in addebito, che non costituiscono crediti opposti in compensazione dal committente poiché l istituto della compensazione presuppone l autonomia dei rapporti cui ineriscono i crediti contrapposti. * Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1997, n. 6387, Bergamasco e altro c. Lagazzi ed altro. l Il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorchè non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 del c.c., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l individuazione dell i ter logico seguito nella valutazione equitativa. * Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2005, n. 157, Fiorillo e altri c. Com. Casoria. [RV578741] l Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse

9 121 Art. 36 parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall art. 35 c.p.c. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. L adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento. * Cass. civ., sez. III, ord. 10 novembre 2006, n [RV593546] l In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione. * Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2000, n. 9662, Emmezeta Srl c. Ergife Srl. 36. Cause riconvenzionali. Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali (167) che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore (7 ss.); altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti. SOMMARIO: a) In genere; b) Ammissibilità; c) Accettazione del contraddittorio; d) Spostamento della competenza; e) Casistica. a) In genere. l In base al combinato disposto degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza. * Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2002, n , Sorvillo c. Carpiniello. [RV557857] l La norma dell art. 36 c.p.c., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch essa non sia di competenza del giudice inferiore). * Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1999, n. 2827, Villar c. Briatore. [RV524543] l Fino a quando il convenuto non abbia proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell infondatezza della domanda dell attore quest ultima resta nella disponibilità del proponente, il quale può abbandonarla sia nel corso del giudizio di primo grado sia nei gradi successivi o in sede di riassunzione. * Cass. civ., sez. II, 7 giugno 1991, n. 6450, Gattobigio c. Negrini. l Ricorre l ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione della domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all attore che va oltre il rigetto della domanda principale; resta, invece, nell ambito dell eccezione l istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda. * Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1983, n Conformi, Cass. lav., 4 novembre 2000, n ; Cass. II, 2 aprile 1997, n l La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l azione o l eccezione proposta. (Nella specie,

10 Art. 36 Libro I - Disposizioni generali 122 la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere, ai sensi dell art. 36 c.p.c., della domanda di adempimento di un contratto di locazione di due piazzole di campeggio, originariamente proposta innanzi al giudice di pace, e della domanda riconvenzionale di pagamento del canone di locazione delle piazzole sulla base del medesimo contratto e di pagamento di alcuni servizi connessi). * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6520, Rustignoli ed altro c. Passucci. [RV595436] l L attore che abbia assunto la veste di convenuto in conseguenza di domanda riconvenzionale, può a sua volta avanzare domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto (riconventio riconventionis), purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto. * Cass. civ., sez. II, 13 maggio 1993, n. 5460, Focà c. Carmina. l In caso di domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che su di lui intende riversare gli effetti della domanda dell attore in forza di un distinto rapporto, dipendente da un diverso titolo, la connessione richiesta dall art. 36 c.p.c. non postula necessariamente che la domanda riconvenzionale tragga fondamento dalla situazione o rapporto giuridico fatto valere dall attore, ben potendo trarre origine dal rapporto di garanzia confluito nel processo, nel quale il convenuto esercita una autonoma azione, assumendo, nei confronti del terzo, la veste di attore. * Cass. civ., sez. II, 28 giugno 1993, n. 7131, Stasi c. Quarante. Conforme, Cass. III, 23 ottobre 2001, n , (la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del terzo anche se connessa con il rapporto posto a base della chiamata e non con il titolo della domanda principale; nella specie, il convenuto aveva chiamato in garanzia il terzo, invocando il contratto di subappalto intercorso tra loro, mentre il chiamato aveva agito contro il convenuto per ottenere il pagamento del corrispettivo di detto contratto). u Si veda, per l eccezione riconvenzionale, sub art u Si vedano, anche con riguardo al procedimento per ingiunzione, infra, sub art. 645, paragrafi f-2) e g-4). u Si veda, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, sub art. 40, par. h). b) Ammissibilità. l La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione», comportante, ai sensi dell art. 36 c.p.c. purché la riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito la trattazione simultanea delle cause, deve essere intesa, non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l azione o con l eccezione proposta. * Cass. civ., sez. I, 10 settembre 1999, n. 9656, Padoan c. Gabrielli. [RV529839] l Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. * Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n , Gaggiotti c. Gaggiotti. [RV591701] l La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest ultima. * Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1999, n , Compagnia Tirrena c. Tartaglia. l La proposizione di un azione di mero accertamento non comporta esclusione dell esercizio, in via riconvenzionale, di azioni che non siano della medesima natura, atteso che condizione unica di ammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta davanti al giudice competente per materia e valore è, a norma dell art. 36 c.p.c. la dipendenza di essa dal titolo dedotto in giudizio dall attore, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, restando del tutto ininfluente la valenza e l ambito della tutela giudiziaria invocata, sia cioè essa dichiarativa, costitutiva o di condanna. * Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1994, n. 3548, Ericsson Fatme Spa c. Inps. l La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese una connessione obiettiva che evidenzi l opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito non direttamente sindacabile in sede di legittimità. (Nell affermare il suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la trattazione simultanea di una domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento avanzata da una parte per conseguire il corrispettivo di vari trasporti di merce effettuati in favore dell altra e la domanda di quest ultima diretta ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente al valore della merce trafugata nel corso di uno dei trasporti). * Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1990, n. 317, Soc. Vincentini c. Soc. La Riva Tr. Conformi, sul principio generale: Cass. I, 14 febbraio 2000, n. 1617; Cass. II, 12 maggio 1999, n l Il giudice della causa principale è competente a conoscere della causa riconvenzionale che

11 123 Art. 36 non ecceda per valore o per materia la sua competenza, anche quando la causa riconvenzionale, separatamente considerata, rientrerebbe nella sfera della competenza territoriale inderogabile di altro giudice, non consentendo la norma eccezionale di cui all art. 36 c.p.c. interpretazione analogica. * Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1990, n. 7331, Soc. Videobrian. c. Asco Radio TV. l L accertamento dell ammissibilità della domanda riconvenzionale, alla stregua dei requisiti fissati dall art. 36 c.p.c., rientra nel potere-dovere del giudice adito, anche quando si tratti di domanda eccedente i limiti della sua competenza per valore, e quindi implicante rimessione delle parti davanti al giudice superiore, tenuto conto che detta ammissibilità della riconvenzionale costituisce requisito necessario a che la stessa possa implicare l indicato spostamento di competenza. * Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1985, n l La disposizione di cui all art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali (dipendenti, cioè, dallo stesso titolo invocato dall attore, ovvero da titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione) contempla, per l ipotesi in cui la detta riconvenzionale ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, la possibilità di rimessione dell intera causa al giudice superiore ove non si ravvisi la possibilità alternativa di decidere autonomamente sulla domanda principale attesa l agevole definibilità delle relative questioni, con la conseguenza che, qualora la domanda introdotta dal convenuto non sia qualificabile come riconvenzionale alla stregua dei criteri di cui alla norma predetta, si rende inevitabile il provvedimento di separazione delle cause, in assenza di disposizioni che deroghino alle comuni regole di competenza. * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1998, n. 2533, Scarabotti S. Coop. c. Giuliani ed altro. [RV513444] l In sede di opposizione all esecuzioneex art. 615 c.p.c. (nella specie per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un esecuzione diversa da quella iniziata. * Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1996, n. 1107, Marinello c. Bertoli. Nello stesso senso, Cass. I, 7 giugno 1988, n c) Accettazione del contraddittorio. l Il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione del contraddittorio, con la conseguenza che esso non preclude la successiva deduzione dell inammissibilità della domanda stessa. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che nell intervallo intercorso tra la domanda riconvenzionale da ritenersi intempestiva perché non formulata con la comparsa di risposta e la eccezione di tardività della stessa, non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere implicitamente accettato il contraddittorio sulla detta domanda). * Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1994, n. 3475, Saccardi c. Agip Petroli Spa. l L inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa o esplicitamente ovvero anche tacitamente, mediante un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all ingresso della domanda riconvenzionale. (Nell affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dato ingresso ad una riconvenzionale tardivamente proposta avendo rilevato che l attore si era limitato ad una generica contestazione della stessa ed aveva consentito, senza una formale opposizione, l espletamento di una consulenza tecnica avente, tra l altro, ad oggetto quanto richiesto con la spiegata domanda riconvenzionale). * Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1990, n. 2478, Bellesi c. Fontani. d) Spostamento della competenza. l In base al combinato disposto dell art. 34 con gli artt. 35 e 36 c.p.c., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e, quindi, secondo il principio di cui alla massima, la inscindibilità, tra una domanda di declaratoria di usucapione di un terreno e quella riconvenzionale di rilascio del terreno stesso e di risarcimento del danno, proposta dal convenuto in quanto titolare del diritto di proprietà per successione ereditaria, rilevando che l usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, non necessariamente in contrasto con l appartenenza del bene in capo ai danti causa di parte avversa). * Cass. civ., sez. II, 13 aprile 1999, n. 3619, Lattari c. Porco. [RV525275] l In caso di opposizione all esecuzione, la domanda diretta all accertamento dell importo del credito ulteriore rispetto a quello contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo è idonea a determinare lo spostamento della competenzaratione valoris del giudice dell opposizione solo se sia configurabile come domanda riconvenzionale in senso tecnico, cioè come domanda dell interessato a conseguire una pronuncia di condanna sulla pretesa, che, cumulandosi al valore della domanda oggetto dell opposizione all esecuzione, determina l esorbitanza dalla competenza per valore del giudice adito; mentre non rientra in nessuna delle ipotesi di modificazione della competenza per ragioni di connessione, indicate

12 Art. 36 Libro I - Disposizioni generali 124 negli artt c.p.c., la pretesa che si configuri come mera eccezione difensiva del convenuto nel giudizio di opposizione all esecuzione. (Nella specie, la Suprema Corte ha configurato come tale la pretesa dell opposto, argomentando dallo stesso motivo del ricorso, nel quale l interessato non si doleva del mancato esame della domanda di accertamento dell ulteriore credito, da lui avanzata in sede di opposizione all esecuzione, rinnovava la tesi secondo la quale l accertamento era un presupposto necessario che, ove non compiuto, avrebbe determinato la nullità della sentenza per incompetenza del giudice). * Cass. civ., sez. III, 7 agosto 2000, n , Troncone c. Assitalia Spa. l Il giudice competente per valore sulla causa principale di condanna all adempimento di un obbligazione conosce anche della eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da tale inadempimento se questa rientra nella sua competenza, mentre rimette al giudice superiore sia la causa principale che la domanda riconvenzionale se questa eccede la sua competenza per valore: non può invece conoscere della domanda principale e rimettere la decisione sulla domanda riconvenzionale al giudice superiore competente su quest ultima per ragioni di valore. * Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1993, n. 768, Pagano c. Garolla. l L art. 36 c.p.c. consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale avanti al giudice adito con la prima, ma ove il giudice adito con la domanda principale dichiari la propria incompetenza per territorio sulla domanda principale, e comunque si pronunci sulla riconvenzionale rigettandola, così, di fatto, separando le cause, al giudice d appello investito del gravame sulla sola decisione attinente la riconvenzionale è preclusa ogni determinazione, anche di carattere processuale, sulla prima, della quale non è investito, spettandogli pronunciarsi sull appello concernente la decisione in ordine alla riconvenzionale. * Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2007, n , Min. Economia Finanze c. Campisi. [RV597368] l La competenza a conoscere delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro a causa della violazione, da parte del dipendente, di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, appartiene, ratione materiae, al giudice del lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1995, n. 8927, Tenuta Agricola Settebagni T.A.S. Srl c. Franceschetti M. e altri. u Per le riconvenzionali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si veda sub art. 645 par. f-2). e) Casistica. l Nell azione di regolamento di confini, mentre l attore è dispensato dal proporre un espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall attore. In mancanza di una domanda riconvenzionale il giudice non può, pertanto, disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall attore ed ove lo faccia ricorre il vizio di ultrapetizione. Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza di un rilascio spontaneo dell attore, deve agire con un successivo giudizio, facendo valere l intervenuto accertamento sullo stato di godimento. * Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2007, n. 858, Cardone c. Com. Meta. [RV594849] l Il dirigente, convenuto dal datore di lavoro per sentir dichiarare l invalidità del lodo arbitrale contenente la condanna dell attore al pagamento dell indennità supplementare, può domandare in via riconvenzionale, per il caso di accertata inefficacia della pronuncia arbitrale, l accertamento della mancanza di giustificazione del recesso dello stesso datore, con la conseguente statuizione di condanna alla corresponsione della stessa indennità, atteso il vincolo di connessione sussistente fra le due domande, traenti origine dal medesimo rapporto giuridico. * Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 1992, n. 8263, Spa Knipping c. Ruscio. l In relazione alla domanda proposta da un lavoratore che, deducendo di aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro in esecuzione di vari contratti a termine, abbia chiesto ai sensi della legge n. 230 del 1962 la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, la deduzione del datore di lavoro formulata in via subordinata per la prima volta all udienza di discussione dinanzi al pretore secondo cui il rapporto lavorativo non era comunque unico ma ciclico, non integra una domanda riconvenzionale di accertamento di un fatto diverso da quello che costituiva oggetto del giudizio, ma la semplice eccezione di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dall attore (al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e unico), conoscibile e valutabile dal giudice ex officio in quanto risultante dalle allegazioni delle parti, ancorché non tempestivamente rilevato dal convenuto nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. * Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 604, Via c. Cons. Bonifica Alta Val d Agri. l Il giudice del luogo in cui sono stati commessi atti lesivi dei diritti del titolare di un marchio o brevetto, adito ai sensi dell art. 76 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, può conoscere anche dalla domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, per la quale è prevista la competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto, potendo farsi luogo a spostamento della competenza per ragioni di connessione. * Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2000, n. 7572, Rossato c. Calzaturificio F.lli Danieli Spa. [RV537300] l Sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall attore proprietario dell immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l accertamento dell avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento

13 125 Art. 36 dell iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito. * Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2008, n. 4295, Accoro c. Enel Distribuzione S.p.A. [RV601757] l Qualora il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, promuova separato giudizio per la liquidazione del quantum, limitando però la propria domanda ad una sola delle componenti del danno medesimo, deve riconoscersi al debitore il diritto di chiedere, in via riconvenzionale, una pronuncia che determini l intero danno, sì da esaurire la relativa materia del contendere. Tale principio non trova deroga per il caso in cui il creditore agisca in via monitoria, ottenendo decreto ingiuntivo con l indicata quantificazione di una sola parte del danno, tenuto conto che, con l opposizione al decreto, il debitore, formalmente attore, ma sostanzialmente convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali a norma dell art. 36 c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 8 marzo 1984, n l Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e per la quale non si ponga l esigenza di derogare, ai sensi dell art. 36 c.p.c., alle ordinarie regole sulla competenza (perché la domanda riconvenzionale rientri, già in base alle regole ordinarie, nella competenza territoriale del tribunale adito dal curatore con la domanda principale), la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall art. 36 cit.; ne consegue che l improponibilità nel giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie della riconvenzionale soggetta al rito speciale dell accertamento del passivo fallimentare comporta, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice per essa competente, ritualmente adito dal curatore, atteso che l esigenza del simultaneus processus né può derogare al rito speciale fallimentare, né può (al di fuori dell ipotesi di cui all art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare, e deve rimediarsi con l istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all esigenza del simultaneus processus posta dall identità del titolo. * Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 148, Fall. Centro Alimentare Squarciarelli c. De Santis. [RV559539] l Quando il curatore del fallimento promuove un giudizio per il recupero del credito del fallito ed il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale, diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento, ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori, entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un giudice unico ex art. 36 c.p.c., rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del tribunale fallimentare. Tuttavia, allorquando il tribunale che ha dichiarato il fallimento e il tribunale c.d. ordinario coincidano nello stesso organo giurisdizionale, poiché la sezione fallimentare non costituisce un ufficio autonomo, non è prospettabile una questione di competenza; conseguentemente, in sede di appello avverso la sentenza del tribunale c.d. ordinario, che abbia deciso anche su una domanda riconvenzionale che avrebbe determinato l attrazione della competenza sull intera controversia al tribunale fallimentare, il giudice non può rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve trattenerla e deciderla nel merito. * Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2002, n , Curatela del Fall. Impresa Sandri snc. c. Scagnetti. [RV556189] l Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando opposte ragioni di credito, proponga domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, la seconda pretesa non è, inscindibilmente con la prima, devoluta alla cognizione di un unico giudice (art. 36 c.p.c.) sia pure identificabile nel Tribunale fallimentare, atteso che le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei crediti in sede fallimentare e dell osservanza del principio di concorsualità (il quale consente l impugnativa del credito ammesso ai sensi dell art. 100 L. fall.), quand anche proposte attraverso un azione riconvenzionale. Ne consegue che il giudice adito deve dichiarare tale domanda inammissibile o improponibile, senza poter emanare una decisione di merito. * Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2003, n. 6475, Calzaturificio DISA Snc c. Fall. Limont Italia Srl. [RV562428] l La domanda di determinazione dell indennità di avviamento commerciale, proposta dal conduttore del giudizio instaurato dal locatore per il rilascio dell immobile locato ad uso diverso da quello di abitazione, ha natura di domanda riconvenzionale condizionata all accoglimento di quella di rilascio, e dà vita ad un secondo rapporto processuale collegato con il primo ed in rapporto di connessione con la domanda principale, per la cui cognizione è funzionalmente competente il pretore (art. 45, terzo comma, della L. n. 392 del 1978), con la conseguenza che quella riconvenzionale deve essere rimessa a detto giudice ove il giudizio per il rilascio sia stato instaurato davanti ad una diversa autorità giudiziaria. * Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1986, n l La domanda riconvenzionale, relativa a materia di competenza della sezione specializzata agraria, ove integri una questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato rispetto alla domanda principale, attrae questa nella competenza del giudice specializzato. * Cass. civ., sez. III, 22 agosto 1978, n l Il giudice del luogo in cui sono stati commessi atti di turbativa delle trasmissioni di una stazione radiotelevisiva su un determinato canale, adito ai sensi dell art. 700 c.p.c., può conoscere anche della domanda riconvenzionale di disattivazione in via di urgenza dell impianto del ricorrente, ancorché per questa sia prevista la competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto, atteso il collegamento obbiettivo tra le due domande riguardo

14 Art. 37 Libro I - Disposizioni generali 126 allo sfruttamento del medesimo canale, con comportando l inderogabilità territoriale, che ha la funzione di eliminare ogni potere di scelta delle parti, l esclusione di eccezioni poste dalla stessa legge, quando motivi di connessione fra più domande le rendano opportune, qual è quella prevista dall art. 36 c.p.c., secondo cui il foro della domanda principale attrae quello della riconvenzionale, con esclusione delle cause che rientrano nella competenza «per materia e per valore» ma non anche di quella territoriale inderogabile di altro giudice. * Cass. civ., sez. I, 24 giugno 1994, n. 6103, Television Broadcasting System Srl c. Radiotelevisione di Campione Spa. l La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione in via principale dell eccezione di compromesso in arbitri della causa per clausola convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinunzia all azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di soggetti privati è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale. * Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n , Valente c. Logozzo. [RV574269] u Si veda sub art. 645 per la domanda riconvenzionale nell opposizione a decreto ingiuntivo. Sezione V Del difetto di giurisdizione, dell incompetenza e della litispendenza ( 1 ) ( 1 ) Si veda l art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che così dispone: «59. (Decisione delle questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. «2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. «3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. «4. L inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l estinzione del processo, che è dichiarata anche d ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. «5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.». 37. Difetto di giurisdizione. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali (102, 103 Cost.) è rilevato, anche d ufficio, in qualunque stato e grado del processo (41, 360, n. 1, 368, 374, 386). [Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato (279) dal giudice d ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all estero; in ogni altro caso è rilevato, egualmente d ufficio, dal giudice se il convenuto è contumace (291), e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana] ( 1 ). ( 1 ) Comma abrogato dall art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1 settembre Si veda l art. 11 della citata L. n. 218/1995. SOMMARIO: a) Rilevabilità d ufficio Giudicato; b) Convenzioni internazionali; c) Caducazione della provvisoria esecutorietà della sentenza; d) Poteri della Cassazione; e) Giurisdizione e pubblica amministrazione: e-1) Disapplicazione dell atto amministrativo; e-2) Criteri generali di riparto della giurisdizione; e-3) Casistica: e-3-i) Appalti e lavori pubblici; e-3-ii) Assistenza sanitaria e farmacie; e-3-iii) Associazioni sportive; e-3-iv) Attività di diritto privato della pubblica amministrazione; e-3-v) Concessioni amministrative e servizi pubblici; e-3-vi) Contenzioso elettorale e incompatibilità; e-3-vii) Edilizia ed urbanistica; e-3-viii) Esecuzione forzata; e-3-ix) Esercizio del diritto di sciopero; e-3-x) Espropriazione per pubblica utilità e occupazione forzata; e-3-xi) Iscrizione ad Albi professionali e Casse di previdenza; e-3-xii) Ordinanze contingibili e urgenti; e-3-xiii) Proprietà privata e possesso; e-3-xiv) Rapporti con liberi professionisti; e-3-xv) Richiesta di un facere in danno della P.A; e-3-xvi) Risarcimento di danni; e-3-xvii) Sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici; e-3-xviii) Strade, circolazione e segnaletica; e-3-xix) Tributi; f) Giurisdizione e pubblico impiego; g) Giurisdizione e Stati esteri. a) Rilevabilità d ufficio Giudicato. l L accertamento della giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quello della competenza. Ne consegue che il giudice italiano, ancorché in ipotesi incompetente, può pronunciarsi sulla propria giurisdizione, per rilevarne il difetto o per dichiararne l esistenza. * Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2003, n. 261, Madane c. Ditta F.lli Lombardi Spa. [RV559617] l In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l inesistenza nell ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validità di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo

15 127 Art. 37 stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali). * Cass. civ., sez. un., 30 giugno 1999, n. 368, Castro e altro c. Cral Cassa Risp. Torino e altro. l Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all elezione del rettore di un università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario formulato in asserita violazione dell art. 97 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 aveva esteso il diritto d elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico amministrativo). * Cass. civ., sez. un.. ord. 30 marzo 2005, 6635, D ascenzo c. Corradini ed altri. Conforme, Cass, sez. un., 31 marzo 2006, n Nello stesso senso, con riguardo ad un impugnazione di una circolare della Agenzia delle entrate, Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2007, n [RV579978] l Una volta che il giudice di primo grado abbia in modo espresso pronunciato sulla giurisdizione, tale questione non può più formare oggetto di rilievo d ufficio nell ulteriore corso del processo, ma solo di motivo di impugnazione; sicché analogamente, ove il giudice d appello, pur ancora dalle parti investito della questione di giurisdizione, abbia omesso di pronunciarsi in via pregiudiziale, rendendo direttamente (ed unicamente) la decisione di merito, è precluso nel giudizio di cassazione l esame d ufficio della questione medesima ove nessuna delle parti abbia più censurato tale pronuncia con specifico motivo di ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui il giudice d appello ha ritenuto la sua giurisdizione. * Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 34, De Cesare c. Comune di Caltagirone. [RV522978] l Il difetto di giurisdizione, ove non si traduca in radicale nullità od inesistenza dell atto in ragione della sua provenienza da un organo non incluso fra quelli cui l ordinamento astrattamente riconosce attribuzioni giurisdizionali, integra un vizio denunciabile con i mezzi d impugnazione e con i rimedi accordati dalla regole del procedimento nel quale l atto stesso si è formato, di modo che non può essere dedotto o rilevato in una diversa sede processuale, per confutare il titolo, ormai definitivo (sia pure rebus sic stantibus), fatto valere a sostegno di una distinta domanda od eccezione. * Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2006, n , Cappiello c. Scibilia. [RV593617] l L interpretazione dell art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d ufficio, in qualunque stato e grado del processo, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ( asse portante della nuova lettura della norma ), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell affievolirsi dell idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l unico tema dibattuto sia stato quello relativo all ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell art. 329, comma 2 c.p.c.). * Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n , Min. Economia Finanze ed altro c. Fondazione Opera Don Baronio [RV604576] l La sentenza con cui il giudice amministrativo neghi la propria giurisdizione non spiega effetti al di fuori del processo in cui è stata emessa e pertanto non impedisce che la questione di giurisdizione possa essere riesaminata nel successivo giudizio instaurato innanzi al giudice ordinario, avendo in materia rilievo esterno solo la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. * Cass. civ., sez. un., 16 giugno 1992, n. 7379, Inps c. De Paulis. l Il principio della rilevabilità d ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, va coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogni qualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi possono conosce-

16 Art. 37 Libro I - Disposizioni generali 128 re della questione di giurisdizione solo se ed in quanto essa sia stata riproposta con l impugnazione. Diversamente, quei giudici sono tenuti ad applicare il capoverso dell art. 329 c.p.c. e rilevare, di conseguenza, la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione. * Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 850, Drago Licari c. Min. Finanze. Nello stesso senso, Cass., sez. un., 8 agosto 2001, n [RV512009] l La violazione del giudicato sia che si configuri come error in procedendo per i giudicati formatisi nello stesso processo, sia che configuri come error in iudicando per essersi il giudicato verificato in altro processo non può essere dedotto come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso le decisioni del giudice amministrativo, trattandosi di doglianza che implica questioni di merito e non investe i limiti esterni della giurisdizione. * Cass. civ., sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841, Fondo di solidarietà soci SIAE c. Ricca ed altri. l Il principio della rilevabilità d ufficio in ogni stato e grado del processo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quando la relativa questione, ancorché sollevata dalle parti, non sia stata oggetto di espressa decisione, non impugnata, e quando non si sia formato il giudicato su una pronuncia di merito implicitamente affermativa della giurisdizione, trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, le cui norme non interferiscono sui criteri inerenti al riparto della giurisdizione ed alla sua rilevabilità, ma pongono limitazioni solo con riguardo alla rilevabilità dell incompetenza del giudice adito. * Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 1983, n l Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda ex contractu proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art c.c.: in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata). * Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2865, Sud Factoring Spa In Liq. c. Regione Puglia ed altro. [RV606585] l Con riguardo a controversia devoluta al giudice ordinario, la questione circa la spettanza o meno a detto giudice, in presenza di un contrasto fra la norma dell ordinamento comunitario e la norma dell ordinamento interno del potere di disapplicare la seconda, attiene al merito, non ai limiti esterni delle attribuzioni del giudice medesimo, e, pertanto, non investe la giurisdizione. * Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 1992, n l A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta a efficacia panprocessuale) le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno), anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito. * Cass. civ., sez. un., 23 giugno 1995, n. 7088, Riva Giovanna c. Ministero della Pubblica Istruzione. Nello stesso senso, Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n ; Cass., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 45; Cass., sez. un., 19 novembre 1999, n l La deducibilità e rilevabilità, anche d ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa per il passaggio in giudicato della pronuncia che abbia statuito nel merito sul necessario presupposto della giurisdizione stessa, oppure per effetto della statuizione al riguardo espressamente od implicitamente resa dalle S.U. della Corte di cassazione. La suddetta preclusione pertanto, nel giudizio di rinvio, non può discendere dalla sentenza di annullamento con rinvio, ove pronunciata da sezione semplice della Corte di cassazione. * Cass. civ., sez. un., 12 aprile 1990, n. 3159, Bianchi c. Bianchi. l Il principio applicabile anche in sede di regolamento di competenza secondo cui il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, va contemperato con quello in base al quale i vizi della sentenza suscettibile di appello e di ricorso per cassazione possono farsi valere solo nei limiti e secondo le regole di tali mezzi d impugnazione. Pertanto, qualora avverso una sentenza di primo grado, che abbia esaminato e deciso esplicitamente sia una questione di giurisdizione che una questione di competenza, venga proposto unicamente regolamento (facoltativo) di competenza, la Corte di cassazione, nell ambito del medesimo, non può esaminare d ufficio la questione di giurisdizione essendo la stessa riesaminabile solo a seguito di appello avverso la sentenza medesima, il termine per la proposizione del quale è sospeso a norma dell art. 43, terzo comma c.p.c. e deve decidere la questione di competenza sul presupposto della sussistenza della giurisdizione affermata con l indicata sentenza. * Cass. civ., sez. un., 23 giugno 1995, n. 7086, De Stefano ed altri c. Usl 4 Frosinone. l Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare

17 129 Art. 37 d ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Nella specie, la S.C., pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda formulata da alcuni messi comunali, volta ad ottenere il pagamento di un compenso per l attività di notificazione di certificati elettorali, in occasione di varie consultazioni elettorali succedutesi nel tempo, hanno proceduto ad esaminare il motivo proposto con riguardo all incompetenza funzionale del giudice di pace, escludendo, in applicazione del su esteso principio, la possibilità di poter rilevare d ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alle attività di consegna anteriori al ). * Cass. civ., sez. un., 20 novembre 2008, n , Com. Caserta c. Milone [RV605701] l La deducibilità e rilevabilità, anche d ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa dal giudicato sulla giurisdizione, che può formarsi: a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione; per effetto del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito, sul necessario presupposto della giurisdizione stessa; a seguito di decisione al riguardo resa dalle Sezioni Unite. Pertanto, in mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione è rilevabile d ufficio dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento (nella specie: per vizio di motivazione) da parte di una sezione semplice, non abilitata a statuire sulla giurisdizione. * Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5903, Dolce c. Com. Antegnate. [RV562136] l Atteso che la pronuncia declinatoria della competenza presuppone, come antecedente logico giuridico, la positiva affermazione, ancorchè implicita, della giurisdizione, avendo ad oggetto un accertamento subordinato, rispetto al quesito pregiudiziale relativo all esistenza della potestas iudicandi del giudice adito, deve ritenersi ammissibile l impugnazione autonoma del capo di sentenza relativo alla giurisdizione (o mediante regolamento preventivo o) per mezzo dell appello, trattandosi di una statuizione suscettibile di passare in giudicato. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, decidendo l impugnazione della pronuncia affermativa della giurisdizione, contenuta nella sentenza di primo grado, declinatoria della competenza). * Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2007, n , Prosciuttificio Mozzani Spa c. Goemaere Sa. [RV601603] l Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi o perché su di essa il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione o perché, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, sempreché i capi non espressamente impugnati abbiano una loro autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione consequenziale con i capi oggetto di specifico gravame. La preclusione che deriva dal giudicato implicito sulla giurisdizione può pure conseguire alla mancata impugnazione della pronuncia di merito relativa alla domanda riconvenzionale, che sia dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d appello che d ufficio aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto di lavoro tra un Comune ed un suo dipendente, dedotto da quest ultimo in via di azione principale, ancorché si fosse formato il giudicato sul rigetto nel merito dell azione riconvenzionale del Comune). * Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 36, Scilipoti c. Comune Barcellona Pozzo di Gotto. [RV522980] l Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all unica finalità dell eliminazione dell incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Fattispecie in cui i provvedimenti in materia di acque pubbliche erano stati impugnati sia con ricorso al TAR, che con ricorso al TSAP, che aveva deciso nel merito, con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo la S.C., ha acquistato autorità di giudicato esterno anche riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo, determinandone l incontestabilità della giurisdizione nel giudizio pendente davanti ad esso). * Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2008, n , Com. Carmignano Di Brenta c. Agroittica Veneta Srl ed altri [RV606071] l La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l inapplicabilità del principio di rilevabilità d ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell art. 329, secondo comma, c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza. * Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2008, n , Ausl 6 Palermo c. Morana [RV604935] l Il formarsi del giudicato in ordine alla giurisdizione su una parte dell unico rapporto esplica i suoi effetti anche con riferimento a quelle parti del rapporto non direttamente investite dalla relativa pronuncia. * Cass. civ., sez. un., 30 giugno 1999, n. 367, Amm. Autonoma dei Monopoli di Stato c. Culin. [RV528105]

18 Art. 37 Libro I - Disposizioni generali 130 u Per i criteri di determinazione della competenza si veda sub art b) Convenzioni internazionali. l In relazione all art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n. 804), secondo cui in materia contrattuale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può esser citato davanti al giudice di un altro Stato contraente, che sia qualificabile quale giudice del luogo in cui l obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, questo luogo, come precisato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza 29 giugno 1994, in causa 288/92), va determinato in conformità con la legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito e, quindi, ove sia temporalmente applicabile la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984 n. 975), in base alla legge del paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (e ciò anche prima dell abrogazione dell art. 25, primo comma, disp. prel. c.c.). (Nella specie, riguardo a un contratto di vendita di macchinari industriali prevedente a carico della ditta straniera fornitrice anche l installazione mediante suoi tecnici presso lo stabilimento della ditta italiana e la garanzia di idoneità all uso e di buon funzionamento, la S.C. ha ritenuto che il collegamento più stretto era con l Italia; sulla base degli stessi elementi di fatto, essendo dedotto in giudizio l inadempimento delle obbligazioni della ditta fornitrice in relazione a gravi difetti dei macchinari, la Corte, in applicazione dell art c.c., ha ritenuto così pervenendo all affermazione della giurisdizione italiana che il luogo di adempimento si identifica con gli stabilimenti dell acquirente in Italia, dove doveva essere eseguito il montaggio e quindi lo stesso obbligo di consegna, esclusa invece la rilevanza della mera consegna al vettore in riferimento alla Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 n. 76, e all art c.c.). * Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2000, n. 58, Krauss Maffei Verfahrenstechnik GmbH c. Bristol Myers Squibb Spa. Nello stesso senso, Cass. sez. un., 14 gugnio 2007, n ; Cass., sez. un., ord. 26 luglio 2006, n [RV534731] l La deroga convenzionale alla giurisdizione del giudice italiano in favore di quella di uno degli Stati membri, pattuita ai sensi e modi previsti dall art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), opera anche con riguardo alle controversie che l ordinamento italiano devolve alla competenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che l inderogabilità di tale competenza vale nell ambito delle controversie spettanti alla cognizione del giudice italiano e non può quindi interferire sui criteri di attribuzione della giurisdizione. * Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2003, n , Isoplus Fernwarmetechnic G.M c. Piccoli. [RV568175] l In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis ) e dell art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell istanza di fallimento). * Cass. civ., sez. un., 13 ottobre 2008, n , Silver Shipping Ltd c. Ipsema Ist. Prev. Settore Marittimo [RV604831] l In base all art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (alla quale norma è identica quella dell art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218; e poiché quest ultimo fa rinvio alle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, ai sensi dell art. 4, primo comma, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto (nella specie, le S.U. hanno dichiarato che è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell inadempimento di un obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un associazione temporanea di imprese sul rilievo che, essendo il collegamento più stretto con l Italia che con la Francia, il luogo dell adempimento era da individuare secondo i principi di cui all art c.c., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale, non operante in presenza di un individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto). * Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5091, Ecotherm Spa c. Cgea Onyx Sa. [RV602054] l Con riferimento al criterio del «luogo in cui l evento è avvenuto», utilizzata dall art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla legge 10 gennaio 1992, n. 198 analogo all art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione diffamatoria, ma non anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver

19 131 Art. 37 subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Sato; sicché in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il danneggiato può promuovere un azione di risarcimento contro l editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento dell editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. Viceversa la ripresa della notizia nello Stato di domicilio del danneggiato ad opera di altro mezzo stampa costituisce un fatto illecito totalmente diverso perché è generato da un comportamento che ha una sua autonomia causale e produce effetti non inseribili nella concatenazione causale che ha il suo momento iniziale nel primo illecito, per il quale i criteri di determinazione della giurisdizione non subiscono alterazioni. * Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 2000, n. 1141, Parietti c. Can Publishing sa. l Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), al fine dell individuazione del luogo dell adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio (e, quindi, del giudice avente competenza giurisdizionale a norma dell art. 5, n. 1, conv. cit.) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato, deve aversi riguardo all obbligazione principale che caratterizza il contratto e che è normalmente quella di svolgere il lavoro, in quanto le norme dell indicata convenzione vanno interpretate in modo tale che il giudice adito non si trovi indotto a dichiararsi competente per decidere su talune domande ed incompetente su altre. * Cass. civ., sez. un., 17 maggio 1995, n. 5392, Menorex Telex N.V. c. Laureri. l Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all art. 17 d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall art. 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario. * Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2008, n , Maderos Jomito c. Min. Interno [RV606251] l Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo di cose mobili materiali, che sia proposta nei confronti di compratore domiciliato in un paese aderente tanto alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804) quanto alla Convenzione dell Aja del 1 luglio 1964 (resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 816), il domicilio (o la residenza abituale) del venditore è il luogo dell adempimento dell obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell art. 59 della Convenzione dell Aja, e, pertanto, ove si trovi in Italia, determina la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del criterio di collegamento di cui all art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles. * Cass. civ., sez. un., 22 marzo 1995, n. 3321, Modenese Srl c. Atelier Paulette. l In relazione a contratti di vendita internazionale di merce, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l acquirente straniero per l adempimento delle sue obbligazioni di pagamento della merce, bisogna aver riguardo sia all art. 4, n. 2, c.p.c., sia ai criteri dettati, per l individuazione del forum destinatae solutionis, dall art. 57, primo comma, lett. a) e b) della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna l 11 aprile 1980 e ratificata in Italia con la L. 11 dicembre 1985, n. 765, che pone il principio generale secondo cui l acquirente deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest ultimo (è stata così affermata la giurisdizione del giudice italiano in una controversia nella quale il venditore italiano aveva chiamato in giudizio l acquirente austriaco per il pagamento di merce, ed era rimasto accertato che le parti non avevano pattuito che il prezzo fosse pagato in altro particolare luogo, né che il pagamento stesso dovesse avvenire al momento della consegna delle merci). * Cass. civ., sez. un., 5 novembre 1998, n , Amc Ariotti e Gicomini Snc c. V.B. Handelsgesellschaft MBH. [RV520370] l In conformità all art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero in presenza di una clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata espressamente per iscritto dalle parti, a condizione che la medesima non sia stata realizzata in violazione delle norme sul foro del consumatore. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice spagnolo, in relazione ad un contratto col quale un medico odontoiatra aveva richiesto l inserzione pubblicitaria della sua attività alla società, di diritto spagnolo, editrice di una guida europea di informazioni commerciali e professionali, riconoscendo la validità della clausola di proroga, ancorché approvata con l unica sottoscrizione dell intero contratto, ed escludendo la ricorrenza della tutela del consumatore, atteso che sulla base al carattere vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia CE per consumatore deve intendersi colui il quale stipuli un contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale). * Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7444, European City Guide Sl c. Gaudiosi. [RV602480] l Con riferimento all azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell unico professionista straniero: a)in applicazione dell art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante

20 Art. 37 Libro I - Disposizioni generali 132 la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell orbita della seconda. * Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 2008, n , Caracciolo c. Grande ed altri [RV605069] l In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest ultimo criterio di collegamento, rilevante ai fini della giurisdizione, ponendo riferimento al luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, implica che lo stesso, sia pure avvalendosi dell opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché l attività di tale agente faccia capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti. (Nella specie, relativa ad un azione risarcitoria instaurata nei confronti della compagnia «Air New Zealand Limited» per il danno conseguente al ritardo in partenza di un volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso un agenzia di viaggi di Salerno, la S.C., esclusa pacificamente l applicabilità dei criteri di collegamento costituiti dal domicilio del vettore sito in Nuova Zelanda e dal luogo di destinazione coincidente con la Polinesia, ha ritenuto difettante, ai fini dell affermazione della giurisdizione del giudice italiano anche il residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione di uno stabilimento da parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe stato necessario che gli attori essendo la relativa circostanza contestata avessero provato che l agenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito sulla base di un contratto stipulato con la rappresentanza italiana della suddetta compagnia aerea). * Cass. civ., sez. un., 14 giugno 2006, n [RV589556] c) Caducazione della provvisoria esecutorietà della sentenza. l La declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d appello, privando di ogni efficacia la sentenza di primo grado, ne elimina anche l eventuale valore provvisoriamente esecutivo (nella specie, trattandosi di condanna al pagamento di crediti di lavoro) e comporta quindi il potere-dovere del medesimo giudice d appello di disporre la restituzione di quanto ricevuto in forza di detta provvisoria esecutività, senza che si renda in proposito necessaria, trattandosi di pronuncia di natura conseguenziale, una istanza della parte interessata. * Cass. civ., sez. un., 7 settembre 1985, n d) Poteri della Cassazione. u Si veda sub artt. 41, par. g) e 360, par. h-1). e) Giurisdizione e pubblica amministrazione. e-1) Disapplicazione dell atto amministrativo. l Il giudice ordinario può disapplicare l atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale. * Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2588, ICMESA Spa Liq. c. Codogno ed altri. l La possibilità di disapplicare un atto amministrativo illegittimo (che può essere un atto di controllo negativo), spetta al giudice ordinario, ai sensi dell art. 5, all. E), della L. 20 marzo 1865, n sull abolizione del contenzioso amministrativo, unicamente nella materie devolute alla sua giurisdizione, e cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo. * Cass. civ., sez. un., 23 novembre 1995, n , Ferrara M.A. e altri c. Co. Tra.L Nello stesso senso, Cass., sez. un., 26 maggio 1997, n. 4670; Cass. I, 28 ottobre 1998, n l Il giudice ordinario non può disapplicare un atto della pubblica amministrazione, quando la sua legittimità, sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato. Infatti, la pronuncia di rigetto della domanda di dichiarativa dell illegittimità, copre il provvedimento impugnato, sia sotto l aspetto dell esistenza del potere dell organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo. * Cass. civ., sez. I, 27 marzo 1997, n. 2721, Enirisorse Spa c. Min. finanze. l Il giudice ordinario, chiamato a conoscere degli effetti di un atto amministrativo che si assume non conforme a legge, deve, ai fini della sua disapplicazione (che la L. n. 2248, allegato E del 1865 consente di dichiarare con effetti limitati al giudizio in corso), accertare anche d ufficio, in ogni stato e grado del processo, i presupposti di validità dell atto stesso, ivi compreso quello della competenza ad emetterlo. * Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 1993, n. 270, Di Stefano c. Università degli Studi Federico II di Napoli. l Qualora in una controversia tra privati, nella quale non sia parte la pubblica amministrazione, il giudice adito debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse ed, eventualmente, disapplicare provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono su detti profili attengono al merito, non alla giurisdizione, e costituisce altresì questione di merito, non di giurisdizione, stabilire se la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio sia o meno tutelata da una norma che attribuisca alla parte la protezione chiesta al giudice. (Nella specie, concernente un giudizio promosso dai condomini di un edificio nei confronti del titolare di un ristorante ubicato in detto stabile, al fine di ottenere la cessazio-

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