CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO
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1 AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI SERVIZIO PATRIMONIO Corso Inghilterra Torino Tel. 011/ / fax 011/ CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO
2 INDICE TITOLO I Oggetto dell'appalto pag. 4 TITOLO II Disciplinare di gara pag. 6 TITOLO III Capitolo 1 Lotto 1) Assicurazione di Rischi diversi Condizioni generali valide per tutti i settori di rischio. Esecuzione del contratto pag. 12 Capitolo 2 Capitolati speciali per settore di rischio Settore 1 Incendio Fabbricati pag. 19 Settore 2 Furto nei locali pag. 35 Settore 3 Elettronica pag. 42 Settore 4 Kasko Amministratori Provinciali pag. 52 Settore 5 Infortuni Cumulativa pag. 56 Settore 6 Responsabilità Civile Verso Terzi e Responsabilità civile verso prestatori d opera pag. 68 Settore 7 R.C. Automezzi provinciali pag. 80 Settore 8 All Risks per beni trasportati con automezzi pag. 88 Settore 9 Infortuni Cani pag. 92 Settore 10 Tutela Giudiziaria G.E.V. e G.I.V. pag. 95 TITOLO IV Lotto 2) Assicurazione All risks beni artistici Capitolo 1 Condizioni generali. Esecuzione del contratto pag. 99 Capitolo 2 Assicurazione All Risks Beni Artistici pag. 105 TITOLO V Lotto 3) Assicurazione della Responsabilità civile patrimoniale Capitolo 1 Sezione A: Definizioni pag. 113 Sezione B: Descrizione dell attività assicurata pag. 115 Capitolo 2 Sezione A: Oggetto, struttura e durata pag. 116 Sezione B: Norme di funzionamento pag. 117 Sezione C: Condizioni generali di assicurazione pag. 119 Capitolo 3 Assicurazione della responsabilità patrimoniale dell Ente pubblico pag. 123 Capitolo 4 Sinistri pag
3 TITOLO VI Lotto 4) Assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione Capitolo 1 Condizioni generali. Esecuzione del contratto.. pag. 131 Capitolo 2 Assicurazione dei Dipendenti della Provincia incaricati della progettazione.. pag
4 TITOLO I OGGETTO DELL'APPALTO Art. 1 - Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto la stipulazione del contratto assicurativo contro i rischi della Provincia di Torino (Cat. 6 CPV ). Il Servizio Assicurativo per la Provincia di Torino è suddiviso in 4 lotti distinti. Lotto n. 1) per l assicurazione di Rischi diversi suddivisi in 10 settori ciascuno corrispondente ad un ramo assicurativo. I settori sono i seguenti: SETTORE 1. Incendio Fabbricati; SETTORE 2. Furto nei locali; SETTORE 3. Elettronica; SETTORE 4. Kasko Amministratori Provinciali; SETTORE 5. Infortuni Cumulativa; SETTORE 6. Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori d opera; SETTORE 7. R.C. Automezzi provinciali; SETTORE 8. All Risks per beni trasportati con automezzi; SETTORE 9. Infortuni Cani; SETTORE 10. Tutela Giudiziaria G.E.V. e G.I.V.; Lotto n. 2) per l assicurazione All risks beni artistici ; Lotto n. 3) per l assicurazione della Responsabilità civile patrimoniale ; Lotto n. 4) per l assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione. Le condizioni delle polizze sono contenute nei capitolati speciali predisposti per ciascun lotto, allegati al presente capitolato generale onde formare parte integrante e sostanziale dello stesso. I contratti assicurativi, stipulati con le Società aggiudicatrici, riporteranno per intero le condizioni generali e quelle specifiche dei singoli settori. Art. 2 - Importo complessivo presunto a base di gara L'importo lordo complessivo presunto dell'appalto ammonta a Euro ,00 (settemilionisettecentosettantacinquemila,00) così suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1): Importo annuo ,00 Importo complessivo ,00; Lotto 2): Importo annuo ,00 Importo complessivo ,00; Lotto 3): Importo annuo ,00 Importo complessivo ,00: Lotto 4): Importo annuo ,00 Importo complessivo ,00. Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008. Art. 3 - Durata La durata di ciascun contratto assicurativo è stabilita in mesi 60 (sessanta) dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta fra le Parti, salvo quanto previsto di seguito. La Provincia di Torino, in deroga a quanto previsto dall art c.c., si riserva la facoltà di recedere da ciascun contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Provincia stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne 4
5 consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 giorni all altra parte mediante lettera raccomandata a.r.. L Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell art.11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di richiedere l avvio dell esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva. Art. 4 - Quinto d'obbligo Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Provincia di Torino che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. Art. 5 - Divieto di rinnovazione tacita E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 23 della Legge 18/04/2005 n
6 TITOLO II DISCIPLINARE DI GARA Art. 6 - Procedura di scelta del contraente La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 28 DIR 2004/18/CE. Art. 7 - Criterio di aggiudicazione. Offerte anomale La gara è articolata in 4 lotti distinti. Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. Ai fini dell aggiudicazione verrà preso in considerazione il premio annuo lordo indicato nelle schede di offerta economica. L'aggiudicazione di ciascun lotto dell'appalto avverrà a favore della Compagnia di assicurazione che avrà presentato il prezzo piú basso rispetto all'importo presunto dell'appalto, con esclusione delle offerte pari o in aumento, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate o incomplete. L anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell art.86 comma 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Qualora la migliore offerta risulti sospetta di anomalia, la Stazione appaltante, ai sensi dell art.87 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., richiederà al concorrente le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l importo a base di gara. Qualora l esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l incongruità dell offerta, la Stazione appaltante potrà richiedere all offerente precisazioni ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. All esclusione potrà provvedersi solo all esito dell ulteriore verifica in contraddittorio. Ai sensi dell art. 88 comma 7, così come modificato dall art. 4 - quater comma 1 lett. D) della L.102/2009, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte. La Provincia di Torino si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione. Si procederá all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all oggetto dell appalto. I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato l'offerta, mentre l'ente appaltante è libero di non procedere all'aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. L'aggiudicazione della gara é subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto, il verbale di gara non terrà luogo di contratto. Art. 8 Soggetti ammessi alla gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. singoli o raggruppati ai sensi dell art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, o uniti in coassicurazione ai sensi dell art c.c., operanti nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi indicati nei capitolati speciali allegati al presente disciplinare, aventi sede nel territorio dello Stato italiano o dell Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di A.T.I. e/o Coassicurazione: 6
7 in caso di coassicurazione le singole imprese coassicuratrici dovranno conferire all impresa che ha presentato l offerta (impresa delegataria), un mandato per la completa gestione del rapporto assicurativo; l impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota minima di rischio non inferiore al 40% e le imprese mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%; dovrà essere comunque sottoscritto il 100% del rischio; l offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate o coassicuratrici; La documentazione amministrativa richiesta dall art. 9 dovrà essere fornita, pena l esclusione, da tutte le Compagnie raggruppate o in coassicurazione, con le modalità ivi previste. Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L inosservanza di tale prescrizione comporterà l esclusione sia del singolo che del raggruppamento. Art. 9 - Modalità di gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, come sopra individuati, che produrranno la seguente documentazione: Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti: 1) di essere iscritta alla Camera di Commercio nella categoria delle imprese assicuratrici o iscrizione equivalente in paesi UE, indicando inoltre: - la natura giuridica; - la denominazione; - la sede legale; - la data inizio attività; - l'oggetto dell' attività (comprendente l oggetto della procedura); - dati anagrafici del titolare o in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; - codice fiscale; - partita I.V.A.; 2) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili"); 4) il possesso, al momento della pubblicazione del bando, dell autorizzazione all esercizio delle attività assicurative per i rami previsti dal presente capitolato; 5) di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria a norma del successivo art. 10, con la precisazione che in caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; 6) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 7) a) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art C.C. o che si trovino comunque, con il dichiarante, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale; ovvero b) che nella gara di cui trattasi partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art c.c. (indicare quali) ma che l'offerta è stata formulata autonomamente; 8) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato Generale, nel lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare, disciplinanti il servizio di cui trattasi e di ritenere i premi proposti remunerativi; 7
8 9) di essere disposta ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dall art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Si precisa quanto segue: a. in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese: dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento, che indichi: a) la futura Capogruppo alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto; b) l impegno a conformarsi alla disciplinare prevista dall art.37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Ogni impresa del raggruppamento dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui ai punti da 1) a 9) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. b. in caso di Raggruppamento d Imprese già costituito nelle forme di legge: dovrà essere prodotto l atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l esclusione. Ogni impresa del raggruppamento dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui ai punti da 1) a 9) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Sia in caso di Associazione Temporanea d Impresa già costituita che ancora da costituirsi, dovrà essere prodotta dichiarazione, in forma semplice, del legale rappresentante o procuratore dell impresa mandataria, contenente l indicazione delle parti e della quota di rischio che ogni impresa facente parte il raggruppamento intende assumere, come in dettaglio specificato al precedente art. 8 del presente capitolato. c. in caso di coassicurazione ex art.1911c.c.: Ogni impresa coassicuratrice dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui ai punti da 1) a 9) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Dovrà, inoltre, essere prodotta dichiarazione sottoscritta da ciascun legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa coassicuratrice contenente l indicazione delle parti e della quota di rischio assunta da ciascun coassicuratore, nonché l impegno a conferire ad una di esse (impresa delegataria) il mandato per la completa gestione del rapporto assicurativo, specificando a quale impresa sarà affidata la delega. In caso di coassicurazione, la Compagnia indicata come delegataria dovrà ritenere una quota di rischio non inferiore al 40% e le imprese deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%, con la copertura del rischio nella sua interezza. Nel presente appalto la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale da una secondaria. Dovranno essere rese altresì eventuali altre dichiarazioni previste dal bando di gara, ivi compreso il contributo all Autorità sui contratti pubblici e la cauzione provvisoria di cui al successivo art.16. Si evidenzia l applicazione dell art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi di detto art. 48 D.Lgs 163/06 e s.m.i. l Amministrazione, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, di cui al successivo art. 10 in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. 8
9 I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta della Amministrazione, documentazione idonea a dimostrare, con riferimento all ultimo triennio precedente (anni solari 2007, 2008, 2009), una raccolta premi media annua nel ramo Danni, non inferiore a ,00 (centocinquantamilioni,00) per il lotto 1) e ad ,00 (cinquantamilioni,00) per i lotti, 2), 3) o 4); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, il requisito è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Detto requisito potrà essere comprovato mediante produzione di bilanci relativi alle annualità indicate o con altra documentazione equivalente. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di offerta, l Amministrazione procederà all esclusione del concorrente dalla gara e all escussione della cauzione provvisoria e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia. Si fa presente che qualsiasi variazione alle condizioni previste dalla Provincia di Torino nel presente capitolato e nei capitolati speciali per settori, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che le Compagnie facenti parte di un raggruppamento, non saranno ammesse a partecipare alla gara, né singolarmente e né facenti parte di altri raggruppamenti, non essendo possibile la presentazione di piú offerte da parte di ciascuna Compagnia concorrente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia del raggruppamento, sia della Compagnia singola. Art Capacità tecnica, economica e finanziaria Ai fini del presente capitolato saranno ritenute capaci tecnicamente, finanziariamente ed economicamente (a pena di esclusione) le Compagnie o i raggruppamenti che presentino una dichiarazione che: a) con riferimento all'ultimo triennio precedente (anni ) alla data di pubblicazione del bando di gara, attesti una raccolta premi media annua nel ramo "Danni" non inferiore ad ,00 (centocinquantamilioni,00) per il lotto 1), e ad ,00 (cinquantamilioni,00) per i lotti 2), 3) o 4); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione le suindicate capacità di ,00 (centocinquantamilioni,00) o di ,00 (cinquantamilioni,00) dovranno essere possedute almeno per il 40% dalla Società Capogruppo o Delegataria ed in misura minima del 20% per ciascun mandante o coassicuratrice. b) si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad avere almeno un'agenzia, un ufficio sinistri, un ufficio liquidazioni e un perito nella Città di Torino; Le Compagnie o i raggruppamenti devono altresì presentare (a pena di esclusione) dichiarazioni bancarie di almeno due distinti Istituti di credito, in originale o copia autenticata, attestante la capacità finanziaria ed economica della Società in relazione all importo a base di gara dell appalto. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, nel conseguimento del requisito di cui alla lettera a), potrà avvalersi della facoltà prevista all art.49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Art Cessione del Contratto, del Credito e Subappalto 1) La cessione del contratto è vietata. 2) La cessione del credito è disciplinata dall art.117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 3) Il subappalto è disciplinato dall art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia partecipante alla gara dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 9
10 Art Impegno alla riservatezza La Provincia di Torino, nei limiti imposti della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritti d'accesso, s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato. La Provincia di Torino s'impegna, altresì, al rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Art Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate La Provincia di Torino si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate nei modi consentiti dalla legge. Art Compilazione dell'offerta economica Le Compagnie candidate devono formulare la propria offerta compilando tutte le schede di offerta allegate per il/i lotto/i per i quali partecipano, nonchè la scheda "Riepilogativa Generale" per il solo lotto n. 1), dove verrà indicata, in cifre ed in lettere, l'offerta totale per il medesimo. In caso di discordanza tra l importo indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà preso in considerazione quello più conveniente per l Amministrazione. Tutte le schede devono essere sottoscritte dal Rappresentante legale della Società, a pena di esclusione. In caso di Associazione Temporanea d Impresa già costituita o da costituirsi, nonché di Coassicurazione ex art.1911 c.c. tutte le schede dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ciascuna Compagnia a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. In caso di mancata compilazione e/o presentazione di anche solo una delle schede citate la Compagnia verrà esclusa dalla gara. Si precisa che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore della Compagnia che avrà formulato il prezzo totale complessivamente piú basso. Per il lotto n. 1) farà fede, per l aggiudicazione, la scheda "Riepilogativa Generale"; la compilazione delle schede da n. 1 a n. 10 é comunque indispensabile, a pena di esclusione dalla gara, per la Provincia di Torino, per poter conoscere lo sviluppo dei premi finali per singolo settore di rischio. Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni generali e/o particolari dei capitolati di polizza dei diversi lotti inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzioni di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art Pari Offerte Qualora due o piú Imprese candidate presentino pari offerta si procederà ad una ulteriore gara a loro esclusivamente riservata. Art Cauzione provvisoria e modalità di costituzione La Compagnia partecipante dovrà costituire una cauzione provvisoria pari al 2% della base di gara, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni (in caso di polizza assicurativa il fidejussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente), secondo le modalità previste dal bando di gara. Art Cauzione definitiva e modalità di costituzione La Compagnia aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi dell art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell appalto del 10% dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; 10
11 ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva dovrà essere prestata dai medesimi soggetti indicati per la cauzione provvisoria prevista dal precedente art. 16. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l appalto al concorrente che segue in graduatoria. Art Validità delle offerte Il soggetto candidato é obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa. 11
12 TITOLO III LOTTO 1): ASSICURAZIONE DI RISCHI DIVERSI Capitolo 1 Condizioni generali valide per tutti i settori di rischio Esecuzione del contratto (salvo diverse disposizioni previste per i singoli settori di rischio nei capitolati speciali) Definizioni Alle seguenti denominazioni, salvo le diverse disposizioni previste per i singoli settori di rischio, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 1) "assicurazione": indica il contratto di assicurazione; 2) "assicurato"; indica il soggetto fisico o giuridico in favore del, quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall assicurazione; 3) apparecchio gessato : mezzo di contenizione costituto da fasce gessate o qualsiasi altro apparecchio, strumento o metodo che l evoluzione scientifica, tecnica e medico chirurgica consigliano o consentono di utilizzare a fini immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura; 4) beneficiario : la persona designata in polizza a riscuotere l indennizzo. In assenza di designazione si specifica che i beneficiari saranno gli eredi; 5) "contraente": indica la Provincia di Torino; 6) cose : sia gli oggetti e beni materiali, che gli animali; 7) day hospital :struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialistici, con redazione di cartella clinica; 8) esplosione : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità; 9) "franchigia": indica l'importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico; 10) guasti : sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente; 11) implosione : repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna; 12) incendio combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi; 13) "indennizzo": indica la somma dovuta dalla Società assicurativa in caso di sinistro; 14) infortunio è l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un invalidità permanente od un inabilità temporanea; 15) Insediamento : ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente; 16) Istituto di cura : Istituto universitario, Ospedale, casa di cura, day hospital che siano regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituto di cura gli stabilimenti termali e le strutture che hanno prevalenti finalità dietologiche; 12
13 17) Kasko Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano; 18) "polizza": indica il documento che prova l'assicurazione; 19) "premio": indica la somma dovuta dal contraente alla Società assicurativa; 20) "primo rischio assoluto": assicurazione prestata senza l'applicazione del disposto dell'art del c.c.; 21) ricovero : permanenza in istituto di cura con pernottamento. La degenza in day hospital è parificata al ricovero; 22) risarcimento : è la somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro; 23) "rischio": indica la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare; per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all Assicurato/Contraente; 24) Scoppio : Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del colpo d ariete e del gelo non sono considerati scoppio. 25) "sinistro": indica il fatto dannoso verificatosi per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 26) "scoperto": indica la percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico dell'assicurato; 27) "Società": indica la Società/Compagnia di assicurazione aggiudicataria della gara; 28) "valore intero": assicurazione della totalità del valore delle cose assicurate; Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.), unicamente in caso di dolo. Art Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C. e fatte salve eventuali deroghe previste per i singoli settori del presente capitolato, il Contraente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 21 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni costatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art c.c.. Tuttavia l omissione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano il frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento proporzionale del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Art. 22 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo 13
14 diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio per la prima annualità sarà corrisposto dalla Provincia di Torino entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello dell effetto del contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio alle scadenze previste, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 24 Regolazione del premio Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine di ciascuna annualità. A tale scopo entro 90 giorni dalla data di scadenza annuale dell Assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione del premio, dovranno essere corrisposte dal contraente o dalla Società entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art Modifiche dell'assicurazione Il Contraente ha facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell'assicurazione, che dovranno essere documentate ed accettate per iscritto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere ed ottenere, previo accordo tra le parti, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell assicurazione - che non comportino l aumento delle tipologie di rischi coperti - quando le stesse siano conseguenti all applicazione di sopravvenute normative in materia. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva. Art Obblighi del Contraente in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 90 giorni da quando l ufficio assicurazioni della Provincia di Torino ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri, manomette od altera documenti o prove, perde il diritto all'indennizzo. 14
15 Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto assicurativo (si precisa che il recesso si intende per tutto il contratto, non è consentito recedere solo per un settore di rischio), dandone preavviso di 90 giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r.. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Società, la stessa si impegna a garantire la copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione per ulteriori 60 giorni al fine di consentire al Contraente l espletamento delle procedure di acquisizione di un nuovo servizio assicurativo. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte del premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Art Comunicazioni dell'assicurato Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica certificata o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art Assicurazione per conto di chi spetta Il contratto é stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interessere degli assicurati, i quali, in caso di sinistro non potranno concorrere alla nomina di periti nè esercitare azioni per impugnare la perizia. L'indennizzo sarà liquidato in contraddittorio e, in caso di sinistro che provochi danni all'assicurato ed a terzi ovvero a più assicurati, il Contraente potrà richiedere la liquidazione separata per ciascun avente diritto. Art Obblighi della Compagnia assicurativa aggiudicataria Qualora la Società assicurativa aggiudicatrice della gara violi anche una sola delle obbligazioni dedotte a suo carico nel presente capitolato generale ed in quelli speciali relativi ad ogni singola copertura assicurativa, il Contraente potrà risolvere il contratto stipulato (ex art c.c.) con lettera raccomandata a.r. inviata alla Società assicuratrice, fermo restando il diritto del contraente di intraprendere ogni necessaria azione per il risarcimento di tutti i danni che avrà a patire. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art c.c; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 90 giorni da quando l ufficio assicurazioni ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art c.c.; c) fare, se esplicitamente richiesto dalla Società, nei giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi 15
16 documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. Art Procedura per la valutazione del danno Salvo quanto previsto specificamente in ciascun settore, l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 32; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali consegnati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzo del danno. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art Rapporti Contraente-Società Al fine di facilitare la definizione dei sinistri ed in generale i rapporti fra Società e il Contraente, la Società e il Contraente concordano i seguenti orari nei quali gli uffici della Società ricevono il Contraente nella persona dell incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino: - Agenzia a cui è affidata la gestione del contratto: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. - Ufficio Liquidazioni (Liquidatore cui è affidata la gestione del contratto con la Provincia): un giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (concordato tra le parti). 16
17 Il liquidatore della Società deve comunque essere reperibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì in orario d ufficio, qualora l incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino avesse urgente bisogno di chiarimenti e/o delucidazioni in merito ad un sinistro. - Periti: la Società deve fornire i recapiti dei periti a cui vengono affidate le varie perizie dei danni, per consentire all incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino di poter, qualora ce ne fosse necessità, avere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ad un sinistro. L elenco dovrà essere fornito entro 30 giorni dall efficacia del contratto e tempestivamente aggiornato. Art Pagamento dell'indennizzo Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società entro i 5 giorni lavorativi successivi deve inviare il perito per la verifica del danno e dell operatività della garanzia. L eventuale ulteriore documentazione che la Società ritenesse necessario acquisire, dovrà essere richiesta dalla Società entro i successivi 30 giorni. Ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del ricevimento di tutta la documentazione richiesta alla Contraente o dal ricevimento dell'atto di liquidazione redatto dal perito e controfirmato dalla Contraente senza che sia stata fatta opposizione. Ogni ritardo nei termini di pagamento dell indennizzo è considerato inadempimento ai sensi dell articolo 42 del presente titolo e potrà comportare l applicazione della penale prevista dall articolo medesimo. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente ai sensi della normativa vigente. Art Spese di registrazione Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società aggiudicataria. La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione. Art Coassicurazione e delega Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società, che dovranno essere espressamente indicate. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società aggiudicataria in sede di gara assume la veste di Delegataria, mentre le altre Società assumono quella di Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, sono effettuate unicamente per il tramite della Società assicurativa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto dalle altre Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici periti, medici etc.. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalla Società assicurativa coassicuratrice della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio 17
18 delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dall'altra Società assicurativa con altra propria rilasciata in suo nome. Il dettaglio del riparto del rischio, dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta da apposito prospetto inserito in polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici per la completa gestione del rapporto assicurativo. Art Interpretazione del contratto Il Contraente e la Società assicurativa aggiudicataria della gara convengono che, in caso di interpretazione difforme delle norme contrattuali, verrà accolta l'interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente o all'assicurato. Art Inadempimenti contrattuali - Penalità Il Contraente, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, di 30 (trenta) giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, nel caso in cui il Contraente non riterrà accettabili le suddette controdeduzioni, provvederà all'applicazione di una penale pari al 3% del premio relativo al settore di rischio nel quale si è verificata l'inosservanza contrattuale. Tale penale sarà applicata mediante l'approvazione di un formale provvedimento del Contraente nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui la contraente ritiene di disattenderle. Art Inadempienze e risoluzione del contratto In caso di ripetute inadempienze da parte della Società aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, la Provincia di Torino ha la facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento senza necessità di diffida ed altro atto giudiziale, salvo il risarcimento dei danni. Art Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi è competente esclusivamente il Foro di Torino, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 18
19 Capitolo 2 CAPITOLATI SPECIALI PER SETTORE DI RISCHIO SETTORE 1 INCENDIO FABBRICATI Descrizione del rischio La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi ai beni mobili ed immobili, costituenti gli stabilimenti nei quali la Provincia di Torino svolge la propria attività principale e secondaria, nonché gli uffici e le altre dipendenze sul territorio provinciale. L'assicurazione riguarda tutti i beni mobili ed immobili, anche in località non espressamente indicate, in quanto: - di proprietà della Provincia di Torino; - di proprietà di terzi, in possesso, in affitto, in custodia, in comodato, in detenzione, in uso o deposito, o a qualsiasi altro titolo presso la Provincia di Torino utilizzati per la sua attività. L'assicurazione è perciò operativa per tutto quanto è inerente l'attività svolta, nulla escluso né eccettuato. Art. 1) Oggetto dell'assicurazione Si intendono inclusi in garanzia: PARTITA 1) tutti i Fabbricati e gli immobili (esclusi quelli di cui al punto 2) con tutti i relativi impianti fissi di pertinenza, sia di proprietà del contraente, che di terzi, in possesso, in locazione, comodato, detenzione, diritto d uso, che in uso a qualsiasi altro titolo della e/o alla Provincia di Torino, ubicati nell'ambito dei confini della Provincia stessa e/o altrove, compresi: giardini (e relative piante anche ad alto fusto), recinzioni, box, centrali termiche e centraline elettriche, impianti ed apparecchiature di proprietà delle Società eroganti i servizi di pubblica utenza, tutti di pertinenza dei singoli fabbricati, servizi accessori anche se non specificatamente indicati, comunque dislocati, ed indicati nell elenco a disposizione della Società, per un capitale complessivo di Euro ,00= (novecentosessantamilioniquattrocentocinquantunomilaquattrocentoottantanove,00) PARTITA 2) Fabbricati sia di proprietà del contraente, che di terzi, in possesso, in locazione, comodato, detenzione, diritto d uso, che in uso a qualsiasi altro titolo della e/o alla Provincia di Torino, ubicati nell'ambito dei confini della Provincia stessa di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina della L. 1089/1939 e sm.i., indicati ed esenti da imposte ai sensi della L. 28/02/1983 n. 53, ed indicati nell elenco a disposizione della Società, per un capitale complessivo di Euro ,00= (centosettantottomilioni duecentottantatremiladuecentoquattro,00) PARTITA 3) Contenuto: il mobilio, arredamento, macchine in genere per ufficio, cancelleria, registri e stampati, attrezzature, macchinario, apparecchi (comprese le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento) e merci, nonché tutto quanto in genere che appartiene a uffici tecnici o amministrativi, a scuole, ad abitazioni che siano di proprietà del Contraente o di terzi che il Contraente abbia interesse ad assicurare, e quanto altro relativo alla gestione dell Ente, sempre sotto tetto ai fabbricati di cui sopra, fermo restando che il valore attribuito al contenuto di ogni singolo fabbricato viene fissato nel limite massimo del 3,75% del valore del fabbricato occupato, cartelloni pubblicitari e/o elettorali, anche 19
20 posizionati all'aperto, con la sola esclusione di quanto definito nei settori 3) Elettronica e nel lotto 2) All risks Beni Artistici, il tutto per un capitale complessivo di Euro ,00= (novemilioni,00); PARTITA 4) il ricorso terzi entro il limite massimo di Euro ,00 (settemilioni,00) per ogni sinistro ed annualità assicurativa; PARTITA 5) le spese di demolizione e sgombero sono prestate fino alla concorrenza del 10% del valore di ogni singolo fabbricato e comunque con il limite massimo di Euro ,00 (cinquecentomila,00) per ogni sinistro ed annualità assicurativa. Gli enti assicurati si intendono così suddivisi e valutati considerando il costo a metro cubo, vuoto per pieno: a) Fabbricati adibiti a: uffici provinciali, abitazioni civili, cooperative, edifici concessi in uso ufficio di qualsiasi genere, servizi sociali, fabbricati provenienti da enti disciolti, servizi ed enti culturali e monumenti, istituzioni speciali e fabbricati in comproprietà, anche ceduti in comodato: Euro 350,00; b) fabbricati di interesse storico: Euro 600,00 (partita 2); c) scuole di ogni ordine e grado che non rientrano nella lett. b): Euro 225,00; d) Palestre: Euro 150,00; e) Impianti sportivi, esclusi campi e piste: Euro 225,00; f) autorimesse, officine meccaniche, servizi diversi, case cantoniere, fabbricati adibiti a vari usi, compresi palloni pressostatici e/o similari, servizi idraulici, bagni e lavatoi, chioschi, pensiline, cabine, sotterranei, terrazze, sottopassaggi, padiglioni, magazzini, mercati: Euro. 150,00; g) Magazzini e capannoni: Euro 175,00; h) Tettoie aperte da più lati e prefabbricati: Euro 125,00; Resta convenuto fra le Parti che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore a Euro ,00=(quarantamilioni,00) per sinistro occorso ad ogni singolo fabbricato. Art. 2) Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: 1 Incendio; 2 Fulmine, compresi danni elettrici; 3 Esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4 Implosione; 5 Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; 6 Caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; 7 Onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; 8 Acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati o delle attività descritte in polizza; 20
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