Tremonti Ter. detassazione degli investimenti in alcuni macchinari ed impianti
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- Cornelia Giuseppe
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1 1 Ottobre 2009 News per i clienti dello studio Tremonti Ter Ai gentili clienti Loro sedi detassazione degli investimenti in alcuni macchinari ed impianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il Decreto Legge n. 78/2009, più comunemente noto come Manovra estiva 2009, prevede una nuova versione della legge Tremonti che consente la detassazione degli investimenti in alcuni macchinari e impianti. Non è la prima volta che il legislatore disciplina un meccanismo di riduzione delle imposte in relazione agli investimenti effettuati, tuttavia il calcolo dell agevolazione deve essere effettuato seguendo criteri diversi rispetto a quelli contenuti nelle precedenti leggi Tremonti e Tremonti bis. L intervento normativo Dopo l approvazione del D.L. n. 185/2008, più comunemente noto come Decreto anti crisi, il legislatore è intervenuto nuovamente con un provvedimento finalizzato ad introdurre ulteriori aiuti alle imprese. Si tratta, in particolare, del D.L n. 78/2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n Tra i provvedimento approvati spicca quello che dispone la riduzione dell IRPEF e dell IRES per le imprese che effettuino investimenti in determinate tipologie di macchinari ed impianti nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno L agevolazione, più conosciuta come Tremonti ter, è disciplinata dall art. 5, commi da 1 a 3 bis del citato decreto legge.
2 2 I soggetti beneficiari dell agevolazione Dal punto di vista soggettivo la disposizione non è perfettamente coincidente con quella di cui alla legge n. 383/2001, cioè la c.d. Tremonti bis. L ambito applicativo è sicuramente da una parte più limitato, essendo esclusi dalla stessa gli esercenti arti e professioni, ma anche più ampio potendone beneficiare anche le società di nuova costituzione. Dal dato letterale della disposizione è agevole desumere che, rispetto a quanto previsto in passato dalla legge Tremonti bis, il legislatore ha voluto detassare esclusivamente il reddito d impresa. Pertanto, come già anticipato, restano esclusi dall agevolazione i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all art. 53 del D.P.R. n. 917/1986 anche se prodotto in forma associata. Sono interessati all agevolazione: gli imprenditori individuali; le imprese familiari, comprese le aziende coniugali; le società in nome collettivo e in accomandita semplice; le società di armamento; società di fatto che abbiano per oggetto l esercizio di un attività commerciale; le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; le società per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative e di mutua assicurazione; le enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale; I soggetti interessati gli enti pubblici e privati, diversi dalle società non aventi per oggetto esclusivo principale l esercizio di un attività commerciale, con riferimento all attività commerciale esercitata. I soggetti esclusi dal beneficio
3 3 In primis, come sopra già sottolineato, sono esclusi dall agevolazione i lavoratori autonomi anche se esercenti l attività professionale in forma associata (cfr art. 5 del D.P.R. n. 917/1986). La soluzione si desume senza alcun dubbio dalla mera lettura dell art. 5 del D.L n. 78/2009 il quale contiene un espresso riferimento al solo reddito d impresa. Sono esclusi, inoltre, come precisato dall Agenzia delle entrate: le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall art. 32 del D.P.R. n. 917/1986; gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionali; gli enti non commerciali esercenti anche attività commerciali qualora gli investimenti effettuati vengano impiegati integralmente nell ambito dell attività istituzionale. I macchinari agevolati È necessario individuare gli investimenti agevolabili. Restano esclusi dall agevolazione diverse tipologie di beni ed in primis gli immobili anche se ad uso industriale come, ad esempio, i capannoni. Si tratta di una condizione essenziale a cui le imprese dovranno prestare particolare attenzione in quanto l eventuale acquisto di un determinato bene potrebbe non fare scattare il beneficio. L art. 5 del decreto, nel limitare l ambito oggettivo dell agevolazione, contiene uno specifico riferimento alla apparecchiature e macchinari compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, di cui al provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 16 novembre È dunque opportuno iniziare l analisi di tale profilo proprio partendo da tale dato normativo. Sezione 28 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
4 Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Apparecchiature fluidodinamiche Altre pompe e compressori Altri rubinetti e valvole Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Cuscinetti a sfere Forni, fornaci e bruciatori Caldaie per riscaldamento Altri sistemi per riscaldamento Ascensori, montacarichi e scale mobili Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Carriole Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Cartucce toner Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Utensili portatili a motore Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi Bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
5 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca Trattori agricoli Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Macchine per la galvanostegia Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
6 Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) Beni non agevolati Beni non compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 Caratteristiche dei beni oggetto di investimento Agevolabili Non agevolabili beni compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007; iscritti correttamente tra le immobilizzazioni e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio d impresa; costituenti beni nuovi; anche se di costo unitario inferiore a 516 euro. beni non compresi nella citata tabella; non iscritti tra le immobilizzazioni o iscritti, senza che questi siano destinati a permanere in maniera durevole nel patrimonio d impresa; beni merce ; beni usati. Il requisito della novità Il requisito della novità dei beni, quale condizione essenziale per considerare il bene acquistato agevolabile, è stato introdotto durante la conversione in legge del decreto. L art. 5 fa inequivocabilmente riferimento ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. Per attribuire il corretto significato a tali espressioni il contribuente potrà fare riferimento alla prassi che si è formata in passato riguardante alcuni provvedimenti simili che hanno anch essi inteso detassare, sia pure con un meccanismo in parte diverso, l acquisto di determinati beni. Si tratta, come più volte ricordato, delle leggi Tremonti e Tremonti bis.
7 7 La circolare n. 90/2001 dell Agenzia delle Entrate ha precisato che restano esclusi dalla disciplina in rassegna i beni a qualunque titolo già utilizzati. La medesima circolare prosegue precisando che tale requisito sussiste anche nel caso in cui il cedente non sia né il produttore né il rivenditore a condizione che il bene oggetto di cessione non sia mai stato utilizzato né da parte dello stesso cedente, né da parte di altri soggetti. Risulta così agevolabile il macchinario acquistato da un impresa e poi successivamente ceduto, senza essere stato impiegato. Tuttavia, con riferimento a tale fattispecie è necessario fare risultare dal contratto di acquisto o da un apposita dichiarazione del venditore che il bene oggetto di cessione non è mai stato posto in uso. La soluzione è analoga per gli acquisti di beni provenienti da soggetti privati. Anche in questo caso è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione circa la novità del bene. Le modalità di effettuazione degli investimenti: acquisti, leasing, appalto Le modalità di acquisto agevolato sono: gli acquisti diretti; i contratti di locazione finanziaria; i contratti di appalto; autoproduzione (per tale tipologia è necessaria una conferma dell Agenzia delle Entrate) Il periodo temporale interessato Il beneficio fiscale riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra l entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, cioè il 1 luglio 2009 ed il 30 giugno del È dunque necessario prestare particolare attenzione al momento dell effettuazione dell investimento. Infatti gli acquisti di beni posti in essere prima di tale periodo, ovvero dopo il 30 giugno del 2010 non daranno luogo ad alcun sconto fiscale. Le imprese dovranno fare riferimento alle previsioni di cui all art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 il quale disciplina, sia pure ad altri fini, le regole della competenza economica per la deducibilità fiscale dei costi. Per l acquisto dei beni strumentali deve essere presa in
8 8 considerazione la data di consegna o spedizione come risultante dal documento di trasporto eventualmente emesso dal venditore all atto della vendita. Individuazione del momento dell effettuazione dell investimento Rileva Per l acquisto diretto di beni: la data di consegna o spedizione del bene o se successiva la data in cui si verifica l effetto traslativo della proprietà. Per l acquisto tramite contratto di leasing: la data di consegna del bene dalla società di leasing concedente all utilizzatore o del collaudo se previsto. Non rileva In nessun caso ed indipendentemente dalle modalità di effettuazione dell investimento rilevano: la data di pagamento o della fattura; le clausole di riserva della proprietà valide ai soli fini civilistici (es. vendita a rate) Per la realizzazione dei bene tramite contratto di appalto: la data in cui il committente accetta senza riserve l opera realizzata dall appaltatore in questo momento l opera si considera ultimata; per gli appalti a porzioni o a consegne differite con la redazione di stati avanzamento lavori (sal), alla data in cui i corrispettivi vengono liquidati in via definitiva in base ai Sal. Il meccanismo di calcolo UN ESEMPIO: L APPLICAZIONE DELLA TREMONTI TER Periodo d imposta 2009 Totale valore investimenti in macchinari: periodo 1 luglio 31 dicembre mila euro
9 9 Vendita di macchinari acquistati nel mila euro Detassazione nel Modello Unico 2010 (periodo d imposta 2009) (300mila x 50%) = 150mila euro Reddito complessivo prima dell agevolazione 350mila euro Reddito imponibile dopo l applicazione della Tremonti (350mila meno 150mila) = 200mila euro Risparmio fiscale (300mila x 13,75%) = euro Periodo d imposta 2010 Totale valore investimenti in macchinari: periodo 1 gennaio 30 giugno mila euro Vendita di macchinari acquistati nel mila euro Detassazione nel Modello Unico 2011 (periodo d imposta 2010) (100mila x 50%) = 50mila euro Reddito complessivo prima dell agevolazione 80mila euro Reddito imponibile dopo l applicazione della Tremonti (80mila meno 50mila) = 30mila euro Risparmio fiscale (100mila x 13,75%) = euro LA DATA DI RECUPERO DEL SALDO IRES O DELL IRPEF Investimenti effettuati nel periodo 1 giugno 31 dicembre del 2009 minor versamento del saldo 2009 entro il 16 giugno del 2010 Investimenti effettuati nel periodo 1 minor versamento del saldo 2010 entro il
10 10 gennaio 30 giugno del giugno del 2011 LE MODALITA DI CALCOLO DELL ACCONTO IRES O IRPEF Acconto del 2009 Se sono stati effettuati investimenti nel secondo semestre del 2009 e si applica il metodo previsionale deve essere sterilizzata la variazione in diminuzione (presunta) dal reddito d impresa di cui si terrà conto in sede di saldo per effetto dell applicazione della legge Tremonti Acconto 2010 Applicando il metodo storico si dovrà fare riferimento alle imposte teoricamente dovute per il 2009 senza applicazione della detassazione degli investimenti Acconti 2011 Applicando il metodo storico si dovrà fare riferimento alle imposte teoricamente dovute per il 2010 senza applicazione della detassazione degli investimenti L oggettivo dell agevolazione: l IRES e l IRAP e l esclusione dell IRAP Il vantaggio fiscale si concretizza, come ricordato, nella riduzione dell IRES (o dell IRPEF) dovuta per i periodi d imposta agevolati durante i quali vengono effettuati gli investimenti in macchinari. Il perimetro applicativo della novità si desume dallo stesso art. 5, comma 1, il quale esclude espressamente dall imposizione sul reddito d impresa il 50% del valore degli investimenti nei beni di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco Non è dunque prevista alcuna riduzione dell IRAP in quanto la base di calcolo del tributo regionale non è rappresentata dal reddito d impresa, ma dal valore della produzione. Il
11 11 legislatore avrebbe dovuto dunque prevedere, ove avesse voluto estendere ulteriormente l ambito applicativo della disposizione, l esclusione da tale valore di calcolo dell Irap di una parte degli investimenti effettuati. LEGGE TREMONTI TER Il perimetro applicativo SI IRES NO IRAP SI IRPEF La revoca delle agevolazioni Dal punto di vista temporale, oltre che dal punto di vista oggettivo, il legislatore ha previsto due diverse ipotesi di decadenza. La decadenza si verifica se: i beni precedentemente acquistati (ed agevolati) sono oggetto di trasferimento prima del secondo esercizio successivo a quello dell investimento; per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti aventi stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo; in tal caso, in mancanza di specifiche indicazioni sembrerebbe, che la sospensione operi sine die e dunque che l incentivo sia revocato anche se la cessione extraeuropea avviene dopo molti anni dal periodo di imposta di investimento.
12 12 LA REVOCA DEL BENENFICIO DAL PUNTO DI VISTA TEMPORALE Operazione Revoca del beneficio Investimenti del 2009 cessioni effettuate entro il 31 dicembre del 2010 Investimenti nel 2010 cessioni effettuate entro il 31 dicembre del 2011 Investimenti effettuati nel 2009 e/o 2010 cessioni poste in essere nei confronti dei soggetti aventi stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo: in qualsiasi data, anche se sono decorsi diversi anni rispetto al momento in cui l impresa ha effettuato l investimento agevolato LA REVOCA DEL BENEFICIO Revoca del beneficio Conservazione del beneficio Individuazione dei disinvestimenti Cessione dei beni agevolati a terzi; destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa; assegnazione ai soci; autoconsumo; operazioni di conferimento del singolo bene acquisizione di beni tramite contratto di locazione finanziaria e successiva cessione dello stesso passaggi dei beni in occasione di fusioni, scissioni e conferimenti di azienda; trasferimenti dei beni nell ambito di una cessione di azienda; operazioni di sale and lease back effettuate su beni che hanno formato oggetto di investimento; distruzione o rottamazione dei beni e, più in generale, tutte le operazioni che non si sostanziano in cessioni o trasferimenti.
13 13 Per quanto riguarda il meccanismo di recupero dell agevolazione la revoca determina semplicemente l effettuazione di una variazione in aumento pari alla metà del costo originario del bene oggetto di cessione. Non assume alcuna rilevanza, quindi, ai fini del calcolo, il corrispettivo di vendita. REVOCA IN CASO DI Prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto cessioni a terzi; destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa; autoconsumo; assegnazione ai soci; etc Senza alcun limite temporale cessioni a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti.
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