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1 INDICE INTRODUZIONE 4 pag. CAPITOLO I LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO 1. La successione delle leggi penali e i principi costituzionali L ambito di applicazione dell art. 2 c.p Il principio di retroattività della legge più favorevole Il principio di retroattività della legge più favorevole alla luce del diritto internazionale e comunitario La legge intermedia Il tempo del commesso reato Abolitio criminis Abolitio criminis totale Abolitio criminis parziale Abolitio criminis e cause di giustificazione Abolizione o modificazione del reato? La depenalizzazione Le novità introdotte dalla legge n. 85 del Le leggi eccezionali e temporanee Il decreto legge non convertito o convertito con emendamenti La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice 60 1

2 CAPITOLO II LA SUCCESSIONE DI NORME INTEGRATRICI 1. Premessa Integrazione reale o apparente Integrazione normativa Esempi di integrazione della legge penale Gli elementi normativi della fattispecie Le norme penali in bianco Le definizioni legali o norme definitorie La successione di norme integratrici La successione di norme integratrici e abolitio criminis La successione di norme realmente integratrici Abolitio criminis e le norme penali in bianco Abolitio criminis e le norme definitorie La successione di norme apparentemente integratrici Abolitio criminis e gli elementi normativi La soluzione nella giurisprudenza 92 CAPITOLO III LA NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE 1. Cenni introduttivi L originario art. 1 L.fall La nuova formulazione introdotta dal D.Lvo 9 gennaio 2006 n Il decreto correttivo del I problemi di diritto intertemporale e gli orientamenti della 2

3 giurisprudenza La sentenza delle Sezioni Unite Niccoli La giurisprudenza successiva 133 CAPITOLO IV CRITICHE ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE NICCOLI 1. I punti critici della sentenza Niccoli Le interferenze tra il giudizio fallimentare ed il giudizio penale La sentenza dichiarativa di fallimento L efficacia nel procedimento penale della sentenza dichiarativa di fallimento Il potere del giudice penale La questione irrisolta: la successione mediata Bancarotta individuale ed il soggetto attivo del reato Gli strumenti di difesa per l imprenditore 160 CONCLUSIONI 164 BIBLIOGRAFIA 171 3

4 INTRODUZIONE L art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, c.d. legge fallimentare, disciplina i presupposti soggettivi necessari per l applicazione della disciplina del fallimento e del concordato preventivo. La disposizione ha subito delle rilevanti modifiche con le riforme degli anni In particolare, mediante il D.Lvo 9 gennaio 2006 n. 5, con cui si è data attuazione alla legge delega del 14 maggio 2005 n. 80 (a sua volta di conversione del D.L. n. 35/2005), il legislatore ha cercato di realizzare una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali contenuta nella legge fallimentare. Tale riforma intendeva garantire una gestione rapida ed efficiente della crisi d impresa, incentivando l emersione precoce della crisi stessa ed offrendo procedure alternative per la risoluzione preventiva e stragiudiziale. Per quanto ci interessa, il citato D.Lvo aveva provveduto a rivisitare i requisiti soggettivi di fallibilità con una formulazione che, tuttavia, aveva comportato una drastica riduzione delle procedure aperte, forse al di là delle previsioni del legislatore stesso. In realtà tutta la disciplina introdotta dalla normativa de qua, già nei primi mesi di applicazione, fu fortemente criticata soprattutto per la sua esposizione a profili di incompatibilità con il dettato costituzionale che ebbe come conseguenza la necessità di un decreto correttivo (il D.Lvo 12 settembre 2007 n. 169) che intervenne nuovamente sull art. 1 L.fall. Viene così riscritta la disposizione in parola, abolendo ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore, fissando determinati parametri dimensionali per l esclusione del fallimento e prevedendo espressamente che l onere della prova della mancanza dei requisiti di fallibilità gravi sul fallendo. 4

5 Tale novazione legislativa ha comportato problemi di diritto intertemporale in relazione alle fattispecie penali di bancarotta individuale disciplinate dagli artt. 216 e 217 L.fall. Nello specifico, ci si chiedeva se si fosse determinato un fenomeno di successione di norme integratrici con la conseguente abolitio criminis parziale ai sensi dell art. 2 comma 2 c.p., in relazione ai reati di bancarotta accertati in seguito all entrata in vigore del D.Lvo n. 5/2006. La questione si poneva con riguardo a quei casi in cui, dopo la riforma, il soggetto attivo del reato avrebbe rivestito la qualità di piccolo imprenditore. Sul punto, a seguito di un ordinanza di rimessione per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in seno alla V Sezione, sono intervenute le Sezioni Unite con una pronuncia a dir poco discutibile 1. Tale sentenza, lungi dall aver risolto definitivamente la questione posta all attenzione del Supremo Collegio, offre lo spunto per una serie di rilievi critici. Due sono i punti che verranno trattati nell elaborato: la successione delle norme integratrici (c.d. successione mediata) come conseguenza della modifica dei requisiti soggettivi di cui all art. 1 L.fall. e le interferenze tra il giudizio fallimentare ed il giudizio penale. Quindi, partendo da una prima parte in cui verrà ampiamente trattato il tema della successione delle leggi penali nel tempo, ci si soffermerà specificamente sulla successione delle disposizioni integratrici, giungendo poi al cuore della trattazione, ossia alla modifica della nozione di piccolo imprenditore analizzando la sentenza delle Sezioni Unite n del Nel capitolo conclusivo, si criticherà l interpretazione fornita dagli Ermellini con la quale sembra essersi riacceso il dibattito sulla vincolatività 1 Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2008, Niccoli, in Guida al dir., 2008, 26, p

6 dell accertamento della qualità di imprenditore compiuta dal giudice fallimentare agli effetti della legge penale. Tema tutt altro che superato nella prassi in cui un problema di riparto di ruoli e competenze tra la giurisdizione penale e quella fallimentare rischia di amplificare le possibili disarmonie di disciplina e, dunque, di esiti applicativi. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite comporta il rischio che si verifichino soluzioni divergenti, da un lato, in ordine alla fallibilità e, dall altro, in ordine al possesso della qualifica di imprenditore e, perciò, della reità. Per tale ragione la ricerca si prefigge di trovare quali siano gli strumenti di difesa a disposizione di un soggetto chiamato a rispondere dei reati di bancarotta propria (fraudolenta o semplice) poiché dichiarato fallito dal giudice civile in quanto imprenditore. 6

7 CAPITOLO I LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO SOMMARIO: 1. La successione delle leggi penali e i principi costituzionali 1.1 L ambito di applicazione dell art. 2 c.p. 2. Il principio di retroattività della legge più favorevole 2.1 Il principio di retroattività della legge più favorevole alla luce del diritto internazionale e comunitario 2.2 La legge intermedia 2.3 Il tempo del commesso reato 3. Abolitio criminis 3.1 Abolitio criminis totale 3.2 Abolitio criminis parziale 3.3 Abolitio criminis e cause di giustificazione 3.4 Abolizione o modificazione del reato? 3.5 La depenalizzazione 4. Le novità introdotte dalla legge n. 85 del Le leggi eccezionali e temporanee 6. Il decreto legge non convertito o convertito con emendamenti 7. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice 1. LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI E I PRINCIPI COSTITUZIONALI Nel diritto penale la disciplina della successione delle leggi nel tempo presenta dei profili peculiari rispetto agli altri rami dell ordinamento giuridico. Infatti, in un sistema in cui dall applicazione dell una o di un altra norma in successione temporale dipende la rilevanza penale del fatto e, perciò, la libertà personale dell uomo 2, le regole di diritto intertemporale assumono un ruolo centrale, tale da caratterizzare persino il modello di diritto penale accolto dallo Stato 3. In via generale è l art. 11 disp. prel. c.c. a disciplinare l efficacia della legge nel tempo sancendo il principio di irretroattività 4. Soltanto per le leggi penali tale principio (detto anche divieto di retroattività) è sancito al più alto livello della gerarchia delle fonti nell art In quanto destinatario della pena. 3 GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici : teoria e prassi, Milano, 2008, p L art. 11 disp. prel. c.c., comma 1, testualmente prevede: «La legge non dispone che per l avvenire: essa non ha effetto retroattivo». 7

8 comma 2 Cost., quale aspetto del principio di legalità: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» 5. Il divieto di retroattività inderogabile da parte del legislatore ordinario 6, è previsto altresì dal codice penale al primo comma dell art. 2: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituisce reato». Pertanto, l art. 25 comma 2 Cost. vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova disposizione, mentre l art. 2 comma 1 c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale contenuto 7. Il divieto in parola riguarda: da un lato, la punizione di fatti che al tempo della loro commissione non integravano nessuna figura di reato (nuova incriminazione); dall altro, la punizione più severa di fatti che già in precedenza costituivano reato (norma aggravatrice) 8. La ratio ispiratrice del principio di irretroattività si ravvisa nell esigenza di garantire la libertà personale del cittadino, cioè di assicurargli di non essere punito (o punito più severamente) a causa di una norma che non esisteva nel momento in cui ha commesso il fatto e della quale non poteva essere a conoscenza 9. Merita notare che diversa è l ipotesi in cui vi sia un mutamento della giurisprudenza contra reum. 5 GAMBARDELLA, Sub Art. 2, in LATTANZI, LUPO (a cura di), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. I, Milano, 2010, p In questi termini MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011, p. 78; DOLCINI, MARINUCCI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p In giurisprudenza cfr. Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, con nota di MARINUCCI, in Giur. cost., 2006, 6, p. 4160; di GAMBARDELLA, in Cass. pen., 2007, p. 449; di LA ROSA, in Dir. pen. e proc., 2007, p DOLCINI, MARINUCCI, Manuale di diritto penale. Parte generale, IV ed., Milano, 2012, p GAMBARDELLA, Sub Art. 2, cit., p FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna, 2010, p. 85; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, p

9 A proposito la migliore dottrina afferma che l improvviso revirement giurisprudenziale non contrasterebbe con il principio di irretroattività ma potrebbe comportare il riconoscimento di un errore scusabile sul precetto ai sensi dell art. 5 c.p., secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 364 del Al contrario la Corte di Strasburgo ha evidenziato che poiché nell art. 7, n. 1, della CEDU 11, viene consacrato il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), ci si può opporre all applicazione retroattiva di un interpretazione nuova di una norma che descriva un infrazione. Tale ipotesi avviene, in particolare, nel caso in cui si tratti di un esegesi il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l infrazione fosse stata commessa alla luce, soprattutto, dell orientamento giurisprudenziale vigente all epoca in ordine alla disposizione legale in questione 12. Se viceversa i mutamenti di giurisprudenza sono favorevoli al reo, allora si ritiene ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di applicazione dell indulto, rigettata in precedenza alla luce di un interpretazione poi superata da una decisione delle Sezioni Unite 13. Ancora con riguardo ai mutamenti di giurisprudenza in bonam partem, non si può fare a meno di ricordare una recentissima sentenza della Corte costituzionale in cui si è affermato che «la Corte di Strasburgo non ha mai sinora riferito, in modo specifico, il principio di retroattività della lex mitior ai mutamenti di giurisprudenza. I giudici europei si sono occupati di questi ultimi 10 Cfr. Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, con nota di PULITANÒ, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, p Si ricorda che la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre In tal senso CEDU, 8 febbraio 2007, C- 3/06, in lex.europa.eu; CEDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, in Dejure; CEDU, 10 luglio 2012, Del Rio Prada contro Spagna, in lex.europa.eu. 13 Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2010, Beschi, in D&G,

10 [ ] solo con riferimento al diverso principio dell irretroattività della norma sfavorevole: ritenendo, in particolare, contraria alla norma convenzionale l applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giurisprudenziale estensivo della sfera operativa di una fattispecie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti un evoluzione ragionevolmente prevedibile della giurisprudenza anteriore. È, peraltro, da escludere contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo che dalle conclusioni raggiunte a proposito del principio di irretroattività della norma sfavorevole possa automaticamente ricavarsi l esigenza convenzionale di rimuovere, in nome del principio di retroattività della lex mitior, le decisioni giudiziali definitive non sintoniche con il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in bonam partem». Pertanto, il Giudice delle leggi conclude che «la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo, del resto, di rilevare, in termini generali, come, nel caso di avvenuta composizione di un contrasto di giurisprudenza da parte di un tribunale supremo nazionale, l esigenza di assicurare la parità di trattamento non possa essere utilmente invocata al fine di travolgere il principio di intangibilità della res iudicata: infatti, «intendere il principio di eguaglianza nell applicazione della legge nel senso che ciò che risulta dalle decisioni posteriori implica la revisione di tutte le decisioni definitive anteriori che risultino contraddittorie con quelle più recenti sarebbe contrario al principio di sicurezza giuridica» (Corte europea dei diritti dell uomo, 28 giugno 2007, Perez Arias contro Spagna, sempre nella misura in cui i principi interpretativi siano applicabili al nostro ordinamento)» 14. Nel giudizio a quo il Tribunale di Torino aveva sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento a più parametri, l art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna passata in 14 Così Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230, in D&G,

11 giudicato (e delle pronunce ad essa assimilate) anche nel caso di un mutamento giurisprudenziale 15, determinato da una decisione delle Sezioni Unite, in base al quale il fatto già giudicato non è previsto dalla legge come reato 16. Tornando alla ratio del divieto in parola, esso è imposto anche da altri principi che fondano il nostro sistema penale 17. In primo luogo, dal principio costituzionale di colpevolezza, in quanto la conoscibilità della norma penale violata presuppone logicamente l esistenza e la vigenza della norma stessa nell ordinamento giuridico: infatti, è proprio la possibilità di conoscere le norme penali a garantire l affidamento dell individuo circa la «sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d azione» 18. In secondo luogo, l applicazione retroattiva delle norme incriminatrici è incompatibile con la legittimazione della pena in chiave di prevenzione generale: in particolare, affinchè la minaccia della pena possa rappresentare uno strumento di prevenzione generale dissuadendo i possibili destinatari dal 15 Il mutamento giurisprudenziale che veniva in rilievo nella fattispecie concreta riguardava la sfera soggettiva di applicabilità della contravvenzione di omessa esibizione dei documenti di identità e di soggiorno da parte dello straniero delineata dall art. 6 comma 3 del T.U.Imm. A seguito della riscrittura della norma incriminatrice ad opera della legge del 15 luglio 2009 n. 94, era sorto il problema della perdurante riferibilità del paradigma punitivo agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato: interrogativo al quale la Corte di cassazione, con una terna di decisioni della prima sezione aveva inizialmente risposto in senso affermativo. Successivamente la tesi era stata sconfessata dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2011, n ), le quali avevano ritenuto che la previsione punitiva si rivolgesse attualmente soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti: secondo il Supremo Collegio, in tale prospettiva la novella del 2009 avrebbe determinato una parziale abolitio criminis, rilevante agli effetti dell art. 2 comma 2 c.p., abrogando la fattispecie contravvenzionale preesistente nella parte in cui si prestava a colpire anche gli stranieri irregolari. 16 NAPOLEONI, Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. cont., 2012, 3-4, p GATTA, Abolitio criminis, cit., p Cfr. Corte cost. 23 marzo 1988, n. 364, cit.; Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit. In dottrina si veda BETTIOL, Diritto penale (Parte generale), V ed., Palermo, 1962, p. 127; DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p. 255; DOLCINI, MARINUCCI, Manuale di diritto penale, cit., p. 95; PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, II ed., Torino, 2008, p

12 compimento di una determinata condotta, è logicamente necessario che quella minaccia preesista alla condotta stessa 19. Inoltre, come vedremo più dettagliatamente, alla regola della retroattività della legge più favorevole al reo si attribuisce un fondamento costituzionale, pur se indiretto, nel principio di eguaglianza di cui all art. 3 Cost., il quale in linea generale impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che siano stati commessi prima o dopo l entrata in vigore della norma che ha disposto l abolitio criminis o la modifica mitigatrice L ambito di applicazione dell art. 2 c.p. L art. 2 c.p. non si applica alle leggi processuali penali 21 per le quali vige il diverso principio del tempus regit actum di cui al già citato art. 11 disp. prel. c.c. Pertanto gli atti processuali già compiuti conservano validità anche sotto l impero della legge successiva (irretroattività della legge processuale), mentre gli atti da compiere sono immediatamente disciplinati dalla nuova legge processuale anche se collegati ad atti compiuti in precedenza 22. È controversa l applicazione al caso concreto del principio in parola, sia in quanto la nuova legge processuale interviene su situazioni necessariamente in 19 In tal senso Corte cost., 8 novembre 2006, n. 394, cit. 20 Ancora Corte cost., 8 novembre 2006, n. 394, cit. Si veda altresì FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., p. 76; VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, p Le quali si individuano con riguardo al contenuto della materia disciplinata e allo scopo, cui la regola giuridica appare orientata: così CRISTIANI, voce Legge processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII, Roma, 1990, p. 2. Per un esame approfondito della questione si veda MAZZA, La norma processuale nel tempo, Milano, In tal senso Cass. pen., 4 marzo 1996, Trovato, in Cass. pen., 1997, p In dottrina cfr. DOLCINI, MARINUCCI, Manuale di diritto penale, cit., p

13 itinere, sia per l imprecisione e/o l incompletezza delle disposizioni transitorie di volta in volta dettate dal legislatore 23. Secondo la giurisprudenza il principio de quo non si applica all interpretazione giurisprudenziale delle norme processuali penali: invero in presenza di una successione di interpretazioni difformi di tali norme, in sede di legittimità il provvedimento assunto alla luce di un orientamento non più condiviso non si può considerare legittimo alla stregua di tale principio 24. In caso di successione di norme in materia di competenza si applica il principio del tempus regit actum, salvo il limite che deriva dal diverso principio della perpetuatio iurisdictionis qualora il provvedimento sia già pervenuto alla fase dibattimentale 25. Diversa sarà, viceversa, l ipotesi in cui la competenza per un determinato reato muta a seguito di una modifica della norma penale sostanziale: ai sensi dell art. 2 comma 4 c.p. lo spostamento della competenza fermo il limite della perpetuatio iurisdictionis si verificherà in coincidenza con l eventuale applicazione della nuova disposizione sostanziale, in quanto più favorevole al reo, rispetto a quella vigente al momento del fatto, e sarà precluso dal divieto di applicazione retroattiva di una disposizione meno favorevole 26. Si evidenzia altresì che secondo la Suprema Corte non sono leggi penali sostanziali le norme che disciplinano l esecuzione della pena e le condizioni di applicazione di misure alternative alla detenzione e per tale ragione non sono soggette al principio di irretroattività bensì a quello del tempus regit actum DOLCINI, MARINUCCI, Artt , Codice penale commentato, Milano, 2011, p Cfr. ex multis Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2010, Merlo, in CED, ; Cass. pen., sez. II, 26 maggio 2008, Sorce e altri, in Cass. pen., 2009, p In tal senso Cass. pen., sez. un., 17 gennaio 2006, Timofte, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 328; Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3613, in Giur. it., 2007, p Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2000, Castellazzi, in CED, ; Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1997, Noschese, in CED, ; Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 1997, Tralucco, in CED, Cfr. Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2006, n , in Cass. pen., 2006, p

14 Controversa è, invece, la natura sostanziale o processuale delle norme che prevedono le condizioni di procedibilità. L orientamento dominante, considerato lo stretto legame che intercorre tra le suddette e gli istituti che incidono sulla punibilità, predilige l applicazione dell art. 2 comma 4 c.p. anche nei casi di modificazione del regime di procedibilità di un determinato reato. Quindi, la nuova disciplina sarà immediatamente applicabile soltanto se più favorevole all imputato restando preclusa la retroattività dell eventuale modifica in senso sfavorevole 28. Circa le cause di estinzione del reato, sembra che si possa adottare la medesima soluzione indicata per le condizioni di procedibilità, trattandosi di istituti di carattere sostanziale 29. Si sottolinea che con specifico riguardo alla prescrizione, alcuni autori affermano che sia applicabile retroattivamente l allungamento dei termini di prescrizione nel caso in cui quest ultima non sia ancora maturata e, quindi, la pretesa punitiva dello Stato non si sia già definitivamente estinta: si salvaguarderebbe in tal modo l esigenza di consentire l acquisizione di elementi di prova in materie particolarmente complesse che costituisce la ratio del mutamento della disciplina 30. Rientrano nel campo di applicazione dell art. 2 c.p. anche le modifiche dei criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all art. 135 c.p., in tutti i casi in cui gli effetti della riforma si producano su di un istituto di 28 Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, D., in CED, ; Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2008, Calabrò e altri, in CED, In dottrina si veda FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., p. 86; ROMANO, Commentario, cit., p. 69. Nel senso dell applicazione del principio tempus regit actum MAZZA, La norma processuale, cit., p. 185; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2000, in Dir. pen. e proc., 2002, p ROMANO, Commentario, cit., p. 68; MAZZA, La norma processuale, cit., p In giurisprudenza tra le tante si veda Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2008, Brignoli, in CED, ; Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2007, Venturi, in CED, Si veda per tutti DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p Si richiama l attenzione sulla recente sentenza della Corte Costituzionale (22 luglio 2011, n. 236, in Giur. cost., 2011, 4, p. 3021) in tema di limiti all efficacia retroattiva della più favorevole disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n

15 diritto sostanziale dovendosi altrimenti applicare la disciplina degli istituti di natura processuale 31. Parte della dottrina evidenzia che in tal caso considerando che il richiamo, espresso o implicito all art. 135 c.p. presente nelle disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali è sempre finalizzato alla determinazione dell entità della pena, il mutamento del criterio di ragguaglio dovrebbe sempre essere ricondotto all art. 2 c.p. e, soprattutto, al comma 4 che sancisce l applicabilità retroattiva della nuova disciplina soltanto se più favorevole al reo rispetto a quella vigente nel momento in cui il fatto è stato commesso 32. Al di fuori dell operatività dell art. 2 c.p. sono ritenute, viceversa, le misure di sicurezza, le quali sarebbero applicabili retroattivamente a reati commessi quando la misura non era ancora legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata 33. Invero, l art. 25 comma 3 Cost. si limita soltanto a sottoporre le misure di sicurezza a riserva di legge; inoltre, l art. 200 comma 1 c.p., derogando alla disciplina dettata dall art. 2 c.p., esclude l applicazione di una misura di sicurezza ai fatti che al momento della loro commissione non costituivano reato o quasi- reato Cass. pen., sez. un., 27 settembre 1995, Siciliano, in Foro it., 1996, II, p. 65; in seguito alla modifica dell art. 135 c.p. apportata dalla legge n. 94/2009 si veda Cass. pen., sez. I, 14 gennaio, 2010, n , in CED, Nei seguenti termini ROMANO, Commentario, III, cit., p Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2006, Colombari, in Cass. pen., 2007, 5, p Secondo DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p. 260, l art. 200 c.p. disciplinerebbe esclusivamente la successione di leggi relative alle modalità concrete di esecuzione della misura di sicurezza, restando quindi impregiudicata l applicabilità dell art. 2 c.p. alla successione di leggi che prevedano i presupposti, il tipo e la durata delle misure di sicurezza. Inoltre i medesimi Autori di recente hanno evidenziato che da tale interpretazione dell art. 200 c.p. ne discendono due corollari: 1) non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che, al momento della sua realizzazione, non era preveduto dalla legge come reato; 2) una misura di sicurezza prevista da una legge posteriore non può trovare applicazione nel caso in cui la legge del tempo in cui il soggetto ha agito configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l applicabilità di quella misura (così DOLCINI, MARINUCCI, Manuale di diritto penale, 15

16 2. IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITA'ʹ DELLA LEGGE PIU'ʹ FAVOREVOLE Il principio di retroattività della legge penale favorevole (c.d. retroattività in bonam partem, o della lex mitior) è oggi stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell art. 2 c.p. Come si vedrà più nel dettaglio, nel caso di abolitio criminis (comma 2) la retroattività della legge più favorevole al reo travolge anche l eventuale giudicato; nel caso in cui, al contrario, la sanzione penale sia mantenuta, pur essendo stata resa più mite, la retroattività trova un limite insuperabile nel giudicato 35. cit., p. 97). Sulla confisca si veda Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in cui si è chiarito che «la pressoché unanime giurisprudenza di legittimità ha affermato che l ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (nel testo novellato dall art. 4, comma 1, lettera b, del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008) si applica anche alle condotte poste in essere prima dell entrata in vigore della novella (in tal senso, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 giugno 2009, n ; sentenza 3 aprile 2009, n ; sentenza 27 gennaio 2009, n. 9986). È rimasta, dunque, del tutto isolata la decisione della stessa Corte secondo cui il «richiamo all art. 240, secondo comma, cod. pen.» (contenuto nel testo dell art. 186, comma 2, lettera c, del codice della strada) avrebbe «solo l intento di rimarcare l obbligatorietà della confisca e non quello di affermare che il caso disciplinato rientri tra quelli che detta disposizione contempla», ciò che renderebbe, pertanto, «non estensibile» alla misura qui in esame «la regola dettata dall art. 200 cod. pen.», vale a dire quella dell applicazione retroattiva della misura di sicurezza (così sezione IV penale, sentenza 29 aprile 2009, n ). In queste condizioni, pertanto, è preclusa a questa Corte la possibilità di una soluzione del tipo di quella che è stata proposta, di recente, con riferimento ad analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto ancora in relazione all art. 7 della CEDU la cosiddetta confisca per equivalente, ex art ter del codice penale. È stata, infatti, proprio la constatazione di quanto «affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce» ad aver permesso a questa Corte di riconoscere a tale ipotesi di confisca «una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura eminentemente sanzionatoria, che impedisce l applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell art. 200 cod. pen.». Su tali basi questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, della questione allora sollevata (ordinanza n. 97 del 2009)». 35 Si veda PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole), in Dir. pen. e proc., 2012, 10, p. 1173, in cui viene messo in forse lo stesso limite del giudicato almeno quando si tratta di modifiche di trattamento che incidono sugli aspetti più importanti della situazione personale del reo, come la libertà. 16

17 Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui il legislatore decide di regolamentare in modo specifico il regime transitorio derogando, quindi, ai commi citati dell art. 2 c.p. per mantenere inalterata la soglia di punibilità al livello massimo anche per le condotte realizzate prima della modifica normativa 36. Tale possibilità è pacifica in quanto, come già evidenziato, il principio di retroattività della disposizione più favorevole non ha fatto esplicito ingresso nella Carta costituzionale, non essendo stata accolta l iniziale proposta avanzata in seno all Assemblea Costituente 37. Il non aver attribuito espressamente rango costituzionale al principio in parola ha determinato la creazione di due indirizzi distinti in relazione all individuazione del parametro fonte 38. Secondo una prima impostazione la retroattività in bonam partem deriverebbe dal favor libertatis, individuato come cardine del principio di stretta legalità di cui all art. 25 comma 2 Cost.: cioè discenderebbe da una ratio di natura sistematica, poiché sottesa alla complessiva trama dei vincoli che presidiano le relazioni tra autorità ed individuo 39. Pertanto l attribuzione di rango costituzionale al principio dal quale scaturirebbe l obbligo di privilegiare il diritto più mite vigente al tempo del giudizio rispetto alla disciplina più severa esistente al momento del fatto non può che ripercuotersi in una conclusione segnata da logica consequenzialità DELLI PRISCOLI, FIORENTIN, La Corte costituzionale e il principio di retroattività della legge più favorevole al reo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 3, p Sui lavori preparatori si veda Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, in Giur cost., 1990, p Cfr. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 4, p PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p Così MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, p

18 Una seconda tesi, invece, richiama la garanzia costituzionale facendo rientrare il principio in esame all interno dell art. 3 Cost., ossia nel principio di eguaglianza 41. Si sostiene, infatti, che questa disposizione, vietando ogni forma di irragionevole discriminazione tra situazioni omogenee, non può che ricomprendere anche la retroattività della legge penale più favorevole, asseverandone la caratteristica efficacia vincolante nei confronti del legislatore ordinario 42. Occorre quindi salvaguardare l esigenza della parità di trattamento tra fatti dello stesso tipo realizzati prima o dopo l entrata in vigore della nuova norma più favorevole: diversamente si punirebbe, oppure si punirebbe più severamente, una persona per un fatto che chiunque altro, dopo l entrata in vigore della nuova legge, può commettere impunemente o con conseguenze più miti 43. Il canone della ragionevolezza è stato utilizzato, ad esempio, dalla Corte Costituzionale con riferimento alla valutazione di costituzionalità di una deroga ad una lex mitior emanata in materia di prescrizione 44. Con la celebre sentenza n. 393 del il Giudice delle leggi ha affermato che, nonostante l applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo non abbia valore costituzionale, la sua deroga sarebbe, tuttavia, possibile soltanto se essa superasse un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto volta a tutelare interessi di analoga o superiore 41 In tal senso VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, p Sostengono la medesima posizione fra i tanti anche DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p. 268; PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p Riconducono la garanzia ad entrambe le ratio prospettate, rispettivamente quella della ragionevolezza ex art. 3 Cost. e quella del favor libertatis, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., p VASSALLI, Abolitio criminis, cit., p. 713; DOLCINI, MARINUCCI, Corso, loc. cit. 43 DOLCINI, MARINUCCI, Manuale di diritto penale, cit., p DELLI PRISCOLI, FIORENTIN, La Corte costituzionale, cit., p In cui la Consulta ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 10 comma 3 della legge n. 251/2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè». 18

19 importanza rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti soggettivi destinatari della funzione giurisdizionale), o comunque afferenti a beni dell intera collettività correlati a valori costituzionali 46. La Consulta ha pertanto ritenuto che la scelta di escludere l applicazione retroattiva della norma sulla riduzione dei termini di prescrizione del reato ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, ove sia intervenuta l apertura del dibattimento, non assolvesse al predetto canone di ragionevolezza, in quanto la norma censurata individuava il discrimine fra i processi di primo grado soggetti ai nuovi termini di prescrizione (più brevi) e quelli nei quali continuano ad applicarsi i termini vecchi (più lunghi) in un adempimento processuale (ossia la dichiarazione di apertura del dibattimento), il quale nel complesso della disciplina del processo di primo grado, non è indefettibile, ne è incluso tra gli atti considerati rilevanti dall art. 160 c.p. ai fini dell interruzione della prescrizione 47. Con tale pronuncia si chiarisce quindi, per la prima volta, che «lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» 48. È evidente come la decisione segni un mutamento di rotta importante nell aver adottato un dispositivo di accoglimento che amplia la sfera di efficacia retroattiva di una lex mitior. Tuttavia, non si raggiunge il grado di chiarezza e di precisa individuazione del parametro fonte che caratterizza, viceversa, la sentenza n. 46 Cfr. Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393, in Riv. pen., 2007, 2, p Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393, loc. cit. 48 Testualmente Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393, cit. 19

20 394 49, a cui va attribuito il merito di aver consacrato, espressamente, il fondamento costituzionale del principio individuandolo nella uguaglianza ragionevolezza concepita quale direttiva suprema dei pubblici poteri 50. In particolare la Consulta in quest ultima decisione, nell ammettere il controllo di costituzionalità in malam partem sulle norme penali di favore, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell art. 3 Cost., una disposizione incriminatriche che stabiliva un trattamento penale migliorativo 51. In linea con il suo costante orientamento, la Corte ha innanzitutto escluso che il principio di retroattività della lex mitior sia stato costituzionalizzato dall art. 25 comma 2 Cost., ma ha riconosciuto il principio costituzionale di eguaglianza come suo fondamento e, allo stesso tempo, come suo limite 52. Infatti la ratio del principio di cui all art. 3 Cost. rende irragionevole l applicazione di una sanzione penale ad un fatto che, successivamente, il legislatore non reputa più reato (avendo valutato diversamente il suo disvalore sociale) oppure sanziona con una pena più lieve (rispecchiando un nuovo giudizio in ordine alla sua gravità) 53. Circa il limite che il principio di uguaglianza ragionevolezza pone alla portata della disciplina più favorevole, esso si sostanzia sotto un duplice profilo. Da un lato, in relazione alle deroghe ragionevoli che possono essere apportate dal legislatore, come quelle che il nostro codice penale introduce per le leggi eccezionali e temporanee ai sensi dell art. 2 comma 5 c.p Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit., p In tal senso MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, con nota di MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche», in Giur. cost., 2006, 6, p. 4160; di GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, 2, p DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale, cit., p DOLCINI, MARINUCCI, Corso, cit., p

21 Dall altro, la Consulta afferma che la nuova valutazione del disvalore del fatto può giustificare in chiave di tutela del principio di eguaglianza l estensione a ritroso del trattamento più favorevole solamente nel caso in cui il nuovo apprezzamento non contrasti con i precetti della Costituzione. Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale, la norma penale di favore sarà inapplicabile ai fatti pregressi 55. In una successiva pronuncia 56 si ritrova una diversa impostazione sulla questione della costituzionalizzazione della retroattività in bonam partem. Secondo quest ultima posizione, a fondamento del principio di retroattività della norma più favorevole al reo non c è né la garanzia del favor libertatis la quale assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello vigente al momento del fatto e quello previsto dalle leggi successive né il principio di uguaglianza inteso come canone volto ad evitare ingiustificate ed irragionevoli disparità di trattamento 57, ma si ritrova la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore. In altri termini, in presenza di più principi o interessi di rilevanza costituzionale coinvolti nella questione, è necessario che il legislatore operi un bilanciamento ragionevole tra di essi, dal momento che, nonostante siano principi o interessi riconosciuti a livello costituzionale, nel caso di specie essi non appaiono suscettibili di essere congiuntamente realizzati 58. Questo sindacato di ragionevolezza in senso stretto sembra essere sganciato dal parametro di cui all art. 3 Cost., poiché mira a cogliere le «oggettive irrazionalità delle leggi»: è un irragionevolezza intrinseca della scelta 55 Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit. 56 Corte Cost., 18 giugno 2008, n. 215, in Giur cost., 2008, p. 2408, con nota di GAMBARDELLA, Retroattività della legge penale favorevole e bilanciamento degli interessi costituzionali. 57 GAMBARDELLA, Sub Art. 2, cit., p Per tutti si veda DAMIANI, Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell efficacia della legge nel tempo, Padova, 2008, p

22 legislativa, poiché non richiede un tertium comparationis per dichiararne l incostituzionalità Il principio di retroattività della legge più favorevole alla luce del diritto internazionale e comunitario Il principio in esame trova la sua consacrazione anche a livello di diritto internazionale e dell Unione Europea: in particolare, nell art. 15 par. 1 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici 60, nell art. 7 CEDU 61 e nell art. 49 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea proclamata a Nizza 62. Si sottolinea che con la famosa sentenza Scoppola c. Italia 63 la Corte Europea, superando la propria precedente giurisprudenza, ha riconosciuto che l art. 7 della Convenzione ha fatto proprio il principio di retroattività della legge penale più favorevole PALADIN, voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento, vol. I, Milano, 1997, p Il Patto è stato adottato il 16 dicembre 1966 a New York, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n L art. 15 par. 1 nell ultima parte prevede che «Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne». 61 Testualmente «1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili». 62 Oggi richiamata dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009 che sancisce testualmente «Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'ʹapplicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest ultima». 63 CEDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, n /03, in Cass. pen., 2010, 5, p. 2020, con nota di GAMBARDELLA, Il caso Scoppola : per la Corte Europea l'ʹart. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole. 64 Nel caso di specie la Corte ritenuto l art 442 c.p.p. ascrivibile alla categoria delle disposizioni di diritto penale sostanziale concernenti la severità della pena, per le quali trovano applicazione le regole sulla retroattività contenute nell art. 7 ha constatato la violazione dell art. 7, par. 1, CEDU, in quanto lo Stato sarebbe venuto meno al proprio obbligo di far beneficiare l imputato dell applicazione della pena a lui più favorevole ed entrata in vigore dopo la commissione del 22

23 La Corte di Strasburgo, in primo luogo, ha ricordato il proprio orientamento sulla disposizione in parola in cui affermava che essa non garantisce il diritto a beneficiare dell applicazione di una pena più mite prevista da una legge posteriore al reato 65. In secondo luogo, la pronuncia in commento ha chiarito che occorre tener presente che la Convenzione, in quanto meccanismo di protezione dei diritti dell uomo, si deve interpretare ed applicare nel senso di rendere le garanzie concrete ed effettive, e non teoriche ed illusorie, occorrendo un approccio dinamico ed evolutivo. Secondo la Corte è vero che la disposizione de qua non menziona espressamente l obbligo per gli Stati contraenti di far beneficiare al reo di un mutamento legislativo entrato in vigore dopo la commissione del reato, ma in ogni caso l art. 7 il quale vieta di infliggere una pena maggiore a quella applicabile al momento in cui il reato era stato commesso non esclude neppure che possa essere applicata all imputato una sanzione più mite prevista da una legge emanata dopo la consumazione del fatto illecito 66. Pertanto, ove si verifichi un mutamento legislativo favorevole all imputato prima della fine del processo, il giudice deve applicare al caso da decidere la pena che il legislatore in quel momento ritiene proporzionata e non quella antecedente più afflittiva che ormai né l ordinamento né la collettività reputano più adatta al fatto realizzato 67. Inoltre, i Giudici di Strasburgo evidenziano che l obbligo di applicare, tra le varie leggi penali che si sono succedute nel tempo, quella più favorevole al reo, soddisfa anche un altro elemento essenziale dell art. 7 CEDU, cioè la prevedibilità delle sanzioni: se è stabilita, in linea di principio, l applicazione reato. Infatti al ricorrente era stata inflitta la pena più severa fra tutte quelle contemplate dalle leggi succedutesi prima della condanna definitiva. 65 Si veda ad esempio CEDU, 30 settembre 2004, Zaprianov c. Bulgaria. 66 GAMBARDELLA, Il caso Scoppola, cit., p GAMBARDELLA, Il caso Scoppola, loc. cit. 23

24 della lex mitior tra quelle che si susseguono durante lo svolgimento del procedimento penale, la pena diventa prevedibile a priori dal cittadino 68. Sulla base di queste premesse la Corte Europea dei Diritti dell Uomo ha modificato la propria giurisprudenza ed ha affermato che l art. 7 1 della Convenzione non garantisce soltanto il principio di irretroattività delle leggi penali peggiorative, ma anche quello di retroattività della legge penale più favorevole 69. In conseguenza, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori vigenti prima della decisione definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. 2.2 La legge intermedia Non si può fare a meno di evidenziare che nel caso Scoppola la legge penale più favorevole da applicare era una legge intermedia, ossia una legge sopravvenuta più mite rispetto a quella vigente all epoca del fatto, ma non più in vigore nel momento conclusivo del giudizio perchè sostituita da una legge meno favorevole 70. La legge intermedia più mite, sulla base delle regole di cui alla disposizione codicistica in esame, anche se abrogata (o sostituita) si applica retroattivamente ai fatti realizzati prima della sua entrata in vigore 71. Si esclude però il caso in cui la legge intermedia sia costituita da una norma dichiarata incostituzionale oppure da un decreto legge non convertito: in 68 CEDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, cit. 69 GAMBARDELLA, Il caso Scoppola, loc. cit. 70 Circa il fenomeno della legge intermedia si veda PECORELLA, Legge intermedia: aspetti problematici e prospettive de lege ferenda, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, DOLCINI, PALIERO (a cura di), vol. I, Milano, 2006, p Cfr. altresì PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2009, p GAMBARDELLA, Sub Art. 2, cit., p

25 tale ipotesi, posta l efficacia ex tunc, non si applicano, come stabilito dalla Corte costituzionale 72, le regole contenute nei commi 2 e 4 dell art. 2 c.p. La giurisprudenza ha affermato che si deve applicare la legge che prevede un trattamento sanzionatorio ritenuto più favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l ha modificata, abbia ripristinato le pene più severe previste da un altra legge anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato 73. La ratio dell applicazione retroattiva della legge intermedia più favorevole non sembra essere la medesima di quella posta a fondamento dalla dottrina all efficacia rispetto al passato della comune lex mitior 74. Infatti, non si può evocare il principio di eguaglianza per giustificare la prevalenza della legge intermedia più mite: per lo stesso fatto, commesso prima o dopo la vigenza della legge intermedia più favorevole meramente modificativa (senza abolitio criminis come nell esaminato caso Scoppola), si potranno avere condanne nello stesso giorno davanti al medesimo giudice sulla base di figure di reato che prevedono conseguenze giuridiche diverse 75. Inoltre, secondo autorevole dottrina il fenomeno della legge intermedia comportando l applicazione ai fatti pregressi di discipline non più attuali, viene utilizzato per stabilizzare gli effetti delle leggi ad personam Corte cost., 22 febbraio 1985, n. 51, in Cass. pen., 1985, p Cfr in tema di guida in stato di ebbrezza Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2007, n , in CED, 23765; in senso conforme Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2009, n , in CED, Inoltre, si è anche affermato che l art. 2 comma 4 c.p. considera tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che si deve applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; quindi, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve applicarsi sempre anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole: Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2004, n , in Riv. pen., 2004, p. 970, con nota di PARISI, Guida in stato di ebrezza e applicabilità ai fatti pregressi della legge penale intermedia. 74 GAMBARDELLA, Il caso Scoppola, cit., p Si deve tener presente che i fatti di reato quando sono stati commessi erano assoggettati allo stesso trattamento sanzionatorio. 76 PULITANÒ, Diritto penale, cit., p

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